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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. e promossa da
, C.F. residente in [...], (Pd), Parte_1 C.F._1
Quartiere donatori di sangue n. 1/A, con il patrocinio dell'Avv. Domenico Lucarini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
- attore -
Contro
C.F. , residente a RN (PD) Controparte_1 C.F._2
in Via Maseralino n. 49, con il patrocinio dell'Avv. Tania Senatore, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
- convenuto -
C.F. , residente in [...]Controparte_2 C.F._3
(PD), in via Maseralino, 49, c.f., on il patrocinio dell'Avv. Guido Zanella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
- convenuto –
Conclusioni delle parti: parte attrice ha precisato le conclusioni come da note depositate il 14.05.2025.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note depositate Controparte_1
il 13.05.2025.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note Controparte_2
depositate in data 12.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio convenendo il fratello e la Parte_1 CP_1
LA e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni così precisate:“Voglia CP_2
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, eccezione o istanza, Preliminarmente: ▪ Per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità delle domande tutte proposte dal sig. nei confronti dell'attrice, e per l'effetto rigettarle;
Nel merito: ▪ Controparte_1
Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito dell'apertura delle successioni dei signori e previa individuazione e stima dell'intero asse ereditario Controparte_3 Controparte_4
costituito, per quanto di seguito consta e salvo ulteriori beni caduti in successione di cui venga accertata
l'esistenza in corso di causa: - dagli immobili descritti al paragrafo C] dell'atto di citazione, disponendone la divisione con attribuzione ad ognuno dei coeredi delle quote in natura, ove comodamente divisibili senza conguagli in denaro, ovvero laddove non comodamente divisibili, procedendosi alla divisione della comunione mediante vendita con attribuzione ad ognuno dei coeredi della propria quota in denaro ex art. 720 c.c.; - dal saldo contabile pari ad € 10.454,63, giacente al momento dell'apertura della successione della sig.ra sul conto corrente n. 3013-0033433 acceso presso Banca Annia e cointestato tra lei ed Controparte_4
il sig. importo per l'intero ricaduto in comunione per via della cointestazione solo Controparte_1
formale del rapporto di conto corrente e ad oggi pari ad € 8.044,29 a seguito dell'addebito di € 2.501,34 per imposte di successione, di cui € 2.681,43, pari ad 1/3 di € 8.044,29, di spettanza della deducente;
- dalle somme movimentate dal sig. dai conti correnti personali del sig. Controparte_1 [...]
e cointestati con e come analiticamente enucleate ai CP_3 Controparte_3 Controparte_4
paragrafi A1] e A2] dell'atto di citazione, oltre a quelli indicati a pag. 7 della memoria attorea ex art.
183, co. 6, n. 1) c.p.c. per € 9.200,00, siccome accertati e contestati a seguito della presa visione della documentazione prodotta da controparte con la comparsa di costituzione, di cui il coerede citato è tenuto alla restituzione per nullità del titolo e/o al conferimento per collazione alla massa ereditaria, ovvero per le ulteriori subordinate causali indicate in atti, per il complessivo importo di € 165.903,96 o diverso anche maggiore importo, di cui € 55.301,32 (pari alla quota di 1/3) o diverso anche maggiore importo, di spettanza dell'attrice, ovvero comunque, in subordine, alla restituzione alla deducente dell'importo di €
52.234,65 o diverso anche maggiore importo, nonché in ulteriore subordine a quello minore di €
34.817,32 o diverso anche maggiore importo, ove fornita la prova dal sig. della Controparte_1
contitolarità sostanziale del 50% degli importi movimentati dai conti cointestati con il padre e con la madre, ovvero in via di estremo subordine alla collazione e/o alla restituzione della somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, dal Giudice;
- dai frutti civili dell'immobile di Via
Maseralino n. 49 maturati dall'apertura della successione della sig.ra per l'occupazione Controparte_4
dello stabile da parte di e del suo nucleo familiare, con conseguente domanda di Controparte_2
condanna di quest'ultima, ed in subordine anche pro quota del coerede -ove accertato il Controparte_1
suo concorrente godimento e la sua occupazione parziale dell'immobile secondo le indicazioni riportate in atti da al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità di occupazione dovuta in Controparte_2
ragione dell'accertata rispettiva misura di occupazione, indennità da calcolarsi per l'intero secondo i criteri indicati in atti dall'attrice, a far data dall'apertura della successione sino al termine dell'occupazione parte di e di , ovvero per il diverso periodo e/o importo anche maggiore determinato secondo CP_2 CP_1
ulteriori differenti criteri ritenuti di giustizia dal Giudice nonché da ultimo anche in via equitativa.
▪ Rigettare la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti dell'attrice, e quelle Controparte_5
proposte da se già non dichiarate preliminarmente inammissibili e/o improcedibili e/o Controparte_1
nulle, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti. In via subordinata: la sig.ra
[...]
in merito alla domanda restitutoria svolta nei confronti del convenuto , è Parte_1 Controparte_1
disponibile ad accettare la sommadi € 42.000,00 per le motivazioni indicate nella Proposta conciliativa
18.06.2024 e, in via ulteriormente subordinata, ad accettare l'importo proposto dal Giudice di €
34.700,00. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Ha allegato:
- che il padre è deceduto in data 21.10.2011, lasciando eredi gli Controparte_3
stretti congiunti (moglie) e le odierne parti in causa, quali figli;
Controparte_4
- che in data 6.06.2020 è deceduta anche , lasciando eredi i figli Controparte_4 Pt_1
e ciascuno per la quota di 1/3; CP_1 CP_2
-che il patrimonio è composto dai beni immobili così descritti:
Fabbricati:
➢ proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni del fabbricato residenziale sito a
RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di RN al Foglio 5, Part. 73, Subb 1 – 2;
➢ proprietà per 1/4 del fabbricato rurale sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 4;
Terreni: - Comune di UE AR (Pd)
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di UE AR (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di UE AR al Foglio 25, Part. 79, mq. 3239,
- Comune di CA (Pd)
➢ proprietà per 1/1 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 242;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 454-455;
- Comune di SA TR AR (Pd)
➢ proprietà per 1/3 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 101-
106;
➢ proprietà per 1/3 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 101-
106;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 50-
51-100;
➢ proprietà per 1/1 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 49-
102;
- Comune di RN (Pd)
➢ proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni con la moglie del Controparte_4
terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del
Comune di RN al Foglio 5, Part. 12-13-74-130-131-224-225-226-227-233-234;
➢ proprietà per 1/2 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 11-16-174; ➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 110.
- che il padre era titolare di un rapporto di conto corrente Bancario CP_3
C0130130023305 con saldo alla chiusura pari ad euro 12.038,78=;
- che il fratello ha prelevato somme dal conto corrente paterno, conto n. CP_1
C0130130023305 acceso presso BCC Banca Annia, filiale di CA (PD) ovvero ha disposto bonifici nei propri confronti, meglio descritti in atto di citazione per un totale di euro 43.000,00=;
- che il padre era altresì titolare di un conto cointestato con il figlio , aperto CP_3 CP_1
presso Banca Annia, n. D0103040010494, estinto il 5.01.2011 e alimentato dai soli proventi dell'azienda agricola del padre;
-che dalla documentazione bancaria posseduta è emerso come il fratello abbia CP_1
effettuato negli anni operazioni finanziarie, tra cui acquisto di azioni e obbligazione per un totale di euro 90.693,96= (euro 10.014,90= per l'acquisto di titoli in data 3.02.2011; euro
20.000,00= per acquisto di titoli in data 11.02.2020, giroconto da a CP_3 [...]
per l'importo di euro 60.000,00=, oltre euro 679,06 residui all'estinzione del CP_1
conto);
-che di tale ultimo rapporto bancario era solo formalmente contitolare Controparte_1
insieme al padre , non avendo mai provveduto ad alimentarlo con proprie CP_3
sostanze, pertanto ritiene superata la c.d. presunzione di contitolarità delle somme in esso presenti;
- che la madre era titolare della quota sugli immobili, così identificati: Controparte_4
Fabbricati:
➢ proprietà per 6/9 del fabbricato residenziale sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di RN al Foglio 5, Part. 73, Subb 1 –
2;
➢ proprietà per 3/18 del fabbricato sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 270, Subb. 2-3-4;
Terreni:
- Comune di UE AR (Pd) ➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di UE AR (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di UE AR al Foglio 28, Part. 79, mq. 3239,
- Comune di CA (Pd)
➢ proprietà per 6/9 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 242;
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 454;
- Comune di SA TR AR (Pd)
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 50-
51-100-101-106;
➢ proprietà per 3/9 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 49-
102;
- Comune di RN (Pd)
➢ proprietà per 1/6 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 131;
➢ proprietà per 3/9 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 12-13-74-130;
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 174;
➢ proprietà per 6/9 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 11-16-224-226-233.
-che, per quanto attiene il patrimonio mobiliare, era titolare un conto cointestato con il figlio , 3013-0033433 acceso presso Banca Annia, con saldo attivo alla chiusura CP_1
pari ad euro 10.454,63=, 8.044,29= a seguito dell'addebito delle imposte di successione, nel quale confluivano esclusivamente gli emolumenti a titolo di pensione di CP_4
;
[...] -che tale conto sono risultati prelievi di somme da parte del fratello (euro CP_1
5.000,00= in data 26.01.2017; euro 10.000,00= in data 5.03.2019; euro 8.0005,00= il
25.06.2018), per un totale di euro 23.010,00=;
-che di entrambi i rapporti bancari cointestati con il padre, da un lato, e con la madre dall'altro, era solo formalmente contitolare, non avendo mai Controparte_1
provveduto ad alimentarli con proprie sostanze, ragione per cui è superata, con riferimento ad entrambi, la presunzione di contitolarità delle somme in esso presenti;
-che le somme prelevate dal conto cointestato con il padre e dal conto cointestato CP_3
con la madre costituiscono donazioni nulle (perché prive dei requisiti formali CP_4
di legge), o in ogni caso donazioni indirette e di esse dovrebbe pertanto tenersi conto ai fini del computo della massa da dividere, imputandole alla quota del convenuto;
-che, anche a volerle considerare donazioni valide ed efficaci, esse sarebbero in ogni caso da conferire alla massa ereditaria ai sensi dell'art. 737 c.p.c.;
-che, in ogni caso. le somme movimentate dal conto intestato al solo Controparte_3
(43.000,00=) sono da restituire ex art. 948 cod. civ., ovvero ex art. 2041 cod. civ.;
-che la LA occupa, sin da prima della morte della madre, con il suo nucleo CP_2
familiare uno degli immobili caduti in successione, ed era pertanto obbligata a corrispondere i frutti. In data 18.11.2020 le è stata comunicata la risoluzione del contratto di comodato, pertanto andrà condannata al versamento pro-quota di CP_2
un'indennità di occupazione da calcolarsi dall'apertura della successione di CP_4
(giugno 2020) sino al mese di febbraio 2022.
[...]
-che anche il fratello occupa l'immobile di via Maseralino n. 49 e pertanto anche su di lui grava l'onere di versamento dell'indennità di occupazione.
* * *
Il convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni così precisate: “In via principale: - previa esatta individuazione dei beni caduti in successione alla morte di e procedere allo scioglimento della Controparte_3 Controparte_4
comunione ereditaria e ordinare la divisione secondo le quote di spettanza (1/3) dei beni immobili e di ogni loro pertinenza e/o dipendenza o di quelli che verranno accertati in corso di causa così come catastalmente censiti in atto di citazione, salvo errori od omissioni (pagg. 10-11-12), nominando se necessario un esperto per la determinazione delle masse da dividersi e per la formazione delle singole quote spettanti a , e con idonei progetti;
- accertata e dichiarata la comoda CP_1 Pt_1 Controparte_2
divisibilità dei beni immobili de quibus, ordinare la divisione degli stessi, disponendone il frazionamento,
e, per l'effetto, assegnare in proprietà esclusiva a le quote di sua spettanza (1/3), Controparte_1
tenendo in debita considerazione le quote già di sua proprietà, gli interventi manutentivi e le migliorie operate dal convenuto sui fondi;
- in caso di indivisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
- procedere suddivisione del saldo contabile del conto corrente n.
3013-0033433 acceso presso Banca Annia intestato a ammmontante ad euro 7586,09 Controparte_4
al 31.12.2024 attribuendo a la somma di 1/3 del totale e così di euro 2528,70, Controparte_1
salvo più aggiornato conteggio;
- preso atto dell'adesione del convenuto alle domande avversarie, disporre che restituisca alla massa ereditaria la somma di euro 20500,00 da suddividersi pro Controparte_1
quota con attribuzione al convenuto della quota di 1/3 pari ad euro 6.833,33; - previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, rigettare integralmente le restanti domande aventi ad oggetto la restituzione delle somme di denaro movimentate da e contestate allo stesso tanto da parte attrice che dalla Controparte_1
convenuta perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
- previo Controparte_2
accertamento dei fatti di cui in narrativa, rigettare altresì l'ulteriore domanda di restituzione somme formulata in prima memoria da parte attrice nonchè la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione della casa familiare perchè inammissibili in quanto tardive e comunque infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
- previo accertamento dei debiti e dei pesi ereditari indicati in narrativa, condannare e alla restituzione a favore di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
della somma di euro 10.054,27 cadauna (quale quota di 1/3 di euro 30162,80) o della maggiore o minore somma che venisse accertata nel corso del giudizio, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
- previo accertamento di quanto emerso in narrativa, dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da e comunque l'incompetenza per materia del Giudice Controparte_2
adito a decidere della stessa;
- accertati i fatti di cui in narrativa, rigettare la domanda riconvenzionale, formulata in via principale nonché in via subordinata e ulteriormente subordinata, da
[...]
nei confronti di perchè infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
CP_2 Controparte_1
in via subordinata: - nelle denegata ipotesi di parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condannarsi alla restituzione, alla massa ereditaria o alle convenute e Controparte_1 Pt_1 [...] della minor somma che dovesse risultare scorporando dagli importi contestati le somme di cui CP_2
si è fornita la causa giustificativa delle movimentazioni o comunque della minor somma che dovesse risultare in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa;
- nell'ipotesi in cui venisse accolta la prospettazione del convenuto in relazione all'incasso da parte di della somma di euro 50000,00, ordinare a di conferire per Controparte_2 Controparte_2
collazione alla massa ereditaria suddetta somma di cui 16.666,67 di spettanza del convenuto
[...]
ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio e che comunque sarà CP_1
ritenuta di giustizia. - nell'ipotesi di accertamento dei fatti di cui alla domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di , condannare al pagamento Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1
della minor somma che dovesse risultare in relazione all'effettiva attività svolta dalla LA a decorrere da maggio 2017 sino alla morte della madre nei termini in cui verrà accertato in corso di causa;
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate e non ammesse nonché dell'interrogatorio formale delle parti;
si insiste altresì per l'espletamento della CTU già richiesta in atti.
Si produce il doc. sub 70.
Con vittoria di spese, competenze di giudizio”.
Ha allegato:
-di non opporsi alla dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria;
-di essere stato l'unico, tra i figli, ad occuparsi e gestire in prima persona l'azienda di famiglia, di cui il padre era titolare;
CP_3
-che lo stretto rapporto fiduciario con il padre era scaturito nel rilascio di procura generale per la gestione degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, con cui era stato incaricaro della gestione dell'azienda dal 2002 – quando veniva colpito Controparte_3
da ictus cerebrale- sino alla sua morte nel 2011, e prova di ciò risiede fatto che l'azienda ha continuato ad essere attiva nonostante le gravissime condizioni di salute paterne;
-per quanto riguarda le avverse contestazioni sulla gestione dei conti correnti, ha rilevato quanto segue:
i) il conto corrente intestato al solo padre è stato chiuso dopo la sua morte e il CP_3
saldo residuo di 12.038,78 è stato ripartito pro-quota tra gli eredi senza alcuna contestazione;
i prelievi sono stati effettuati per esigenze della casa, dell'azienda ovvero personali dei genitori, tutti giustificati nella comparsa di risposta. E, dunque, dei 43.000,00= contestati (decurtata la somma duplicata nella richiesta di euro 90.693,96=, pari ad euro 30.014,9=), il prelievo di 2.000,00= del 18.06.2008 rappresenta l'acconto per l'acquisto di prodotti per l'agricoltura, quali sementi, fitofarmaci ecc;
il prelievo in contanti di euro 2000,00 del 24.06.2008 era destinato all'acquisto di un atomizzatore pagato con acconto di euro 2000,00; il bonifico di euro 10000,00 del 5.01.2010 veniva effettuato sul libretto nominativo cointestato a e , al fine di creare Controparte_1 Controparte_3
liquidità per gli investimenti finanziari successivi;
il prelievo di euro 1700,00 del 30.07.2010 veniva utilizzato per l'acquisto della pompa e dei tubi di irragazione usati di cui alla proposta di commissione del 10.07.2010; il giroconto di euro 20000,00 del 5.01.2011 rappresenta un versamento effettuato sempre nel conto cointestato a Controparte_1
e per cui sussiste, al pari di quello sopra citato, una duplicazione della Controparte_3
domanda, in quanto tali importi vengono conteggiati tanto in relazione alla complessiva somma di euro 43.000,00 di cui al conto corrente n. C0130130023305 quanto poi alla somma di euro 90693,96 di cui al libretto n. D0103040010494; il prelievo in contanti di euro 1000,00 del 13.04.2011 e quello di euro 1000,00 del 18.05.2011 erano destinati al pagamento delle sorelle e per l'assistenza prestata alla madre Pt_1 CP_2
ospedalizzata e di cui si dirà in seguito;
il prelevamento in contanti di euro 800,00 del
14.07.2011 veniva utilizzato per pagamento dei lavori edili effettuati nell'ambiente bagno della casa familiare a favore della ditta;
il Giroconto di euro 5000,00 del Parte_2
5.09.2011 è una somma di denaro che girata a proprio favore per affrontare le spese per il pagamento dell'assistenza ospedaliera del padre;
Controparte_3
ii) che il conto deposito cointestato è stato estinto prima della morte e dunque non costituisce bene ereditario e non concorre a formare l'asse; in ogni caso, le somme girocontate (euro 60.000,00=) ovvero utilizzate per le operazioni di acquisto di titoli e obbligazioni (euro 30.014,90=) vanno considerate al massimo nella misura del 50% in ragione della cointestazione del conto. In particolare, la somma di euro 60.000,00= e di euro 679,06 è confluita nel conto personale di il 5.01.2011 e, di questi, 10.000,00= CP_1
euro sono già stati restituiti al padre il 21.07.2011, e 5.000,00= euro sono stati utilizzati per il rifacimento del bagno di cui al doc. 15 e, inoltre, negli anni sono stati versati
50.000,00= euro in contanti alla LA per volere dei genitori, per l'attività di CP_2 assistenza verso di loro (500,00= euro al mese per 100 mesi, da agosto 2011 a novembre
2019). In definitiva, in ragione dei pagamenti fatti, non residuerebbero somme da restituire alla massa. Ciò in quanto non è stata superata la presunzione di contitolarità delle somme movimentate dal conto cointestato con il padre, atteso che sono ivi confluite sostanze del medesimo (es. versamento di euro 5.800,00= del 16/11/2017; versamento di euro
1.700,00= del 26.11.2008; euro 4.500,00= del 10/10/2002; euro 7.000,00= del
5/09/2003; euro 2.000,00= del 12/01/2005, unitamente ad altri non identificabili), atteso il fatto che egli conviveva con i genitori e lavorava nell'azienda di famiglia. Gli importi oggetto di giroconti verso , ovvero impiegati per l'acquisto di prodotti finanziari, CP_1
rappresentano infatti la retribuzione per il lavoro prestato nell'azienda, o quantomeno,
l'adempimento di obbligazione naturale e pertanto irripetibili;
iii)che il c/c cointestato alla madre era effettivamente alimentato solo dalla CP_4
madre e pertanto il convenuto non si oppone alla divisione in ragione di 1/3 ciascuno del saldo residuo di euro 8.044,29=; iv) che la somma di euro 23.010,00= movimentata dal conto della madre, non è stata prelevata, ma semplicemente spostata per ragioni di opportunità su un altro conto, pertanto non si oppone alla restituzione alla massa, decurtata la somma di euro 2.500,00=
a titolo di spesa documentata sostenuta per l'acquisto del letto antidecubito, di cui le sorelle erano a conoscenza;
-che su ordine dei genitori avrebbe versato alla LA la somma pari ad euro CP_2
50.000,00= (500,00 euro mensili per 100 mensilità), dazione che costituisce donazione indiretta ovvero remuneratoria, che pertanto la LA è tenuta ad imputare alla massa;
-che le domande dell'attrice, nonché quella riconvenzionale della convenuta
[...]
sono infondate;
CP_2
-deduce di aver provveduto al pagamento dei seguenti debiti ereditari, di cui chiede pertanto la restituzione pro quota ad entrambe le sorelle:
-euro 9.523,68 a titolo di spese per il funerale del padre e per l'acquisto del loculo;
CP_3
-euro 3342,14 dichiarazione di successione e pagamento di imposte;
-euro 931,22 accatastamento fabbricati;
-euro 920,01 spese per conto di relativo al procedimento di mediazione;
Controparte_4 - euro 778,05 spese per armadio di EL;
CP_4
-euro 14.667,70 spese funerarie di;
Controparte_4
v) di aver sostenuto la complessiva spesa di euro 4170,00, interamente avvallata dalle sorelle comproprietarie, la quale ha notevolmente aumentato il valore del terreno sito a
RN Fg. 5 mapp. 224-226-174.
* * *
La convenuta si è costituita in giudizio, rassegnando le seguenti Controparte_2
conclusioni: “in via principale:
1)- previa verificazione e stima di tutto l'asse ereditario, costituito da beni immobili e beni mobili, dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi, in ragione dell'apertura delle successioni dei signori e su detto patrimonio, e specificatamente, Controparte_3 Controparte_4
per quanto riguarda i beni immobili:
-sui fabbricati e sui terreni agricoli, così come descritti in narrativa della presente comparsa di costituzione
e risposta alle pag. 11 e 12 ed in perizia di cui al doc. 15 del fascicolo di parte attrice;
per quanto riguarda i beni mobili:
a) sul saldo contabile del c/c n. 3013-0033433, cointestato solo formalmente tra la sig.ra CP_4
ed il figlio , pari ad €. 10.454,63 al momento dell'apertura della successione,
[...] Controparte_1
ed oggi pari ad €. 8.044,29 a seguito dell'addebito di €. 2.501,34 per il pagamento delle imposte di successione,
b) previa verifica ed accertamento per i motivi enunciati in narrativa, su tutte le somme che risultano movimentate dal sig. sia dal c/c n. C0130130023305 intestato solamente al padre, Controparte_1
sig. sia dal c/c n. D0103040010494 cointestato, solo formalmente, tra quest'ultimo Controparte_3
ed il figlio , sia dal c/c n. 3013-0033433, cointestato solo formalmente tra la sig.ra Controparte_1
ed il figlio;
Controparte_4 Controparte_1
2)- dividersi i suddetti beni tra i coeredi, nel rispetto delle rispettive quote di spettanza, come segue: per quanto riguarda i beni immobili:
-ove detti beni risultassero comodamente divisibili, eventualmente prevedendo anche conguagli in denaro, provvedendo alla loro assegnazione in natura nel rispetto delle quote di spettanza di ciascun coerede così come quantificate in atto, oppure, qualora detti beni non risultassero comodamente divisibili, provvedendo mediante attribuzione a ciascun coerede del relativo controvalore in denaro derivante dalla vendita degli immobili stessi ex art. 720 c.c., nei rispetto delle quote di spettanza di ognuno così come precisate in atto;
per quanto riguarda i beni mobili:
a): provvedendo alla ripartizione del saldo contabile, ad oggi pari ad €. 8.044,29, in essere sul c/c cointestato, solo formalmente, tra la sig.ra ed il figlio , e riconoscendo Controparte_4 Controparte_1
pertanto alla qui rappresentata sig.ra la somma di €. 2.681,43, pari alla propria Controparte_2
quota di 1/3;
b): previa verifica ed accertamento di tutte le somme movimentate a proprio favore, indebitamente/illegittimamente, dal sig. sia dal c/c intestato al solo sig. Controparte_1 [...]
che dai c/c cointestati tra lo stesso sig. e i due genitori, come sopra CP_3 Controparte_1
individuati e previo conseguente accertamento dell'obbligo in capo al sig. alla Controparte_1
restituzione per inesistenza e/o nullità del titolo, e/o al conferimento per collazione alla massa ereditaria di tutte le suddette somme, oggi risultanti pari ad €. 156.703,96, o quelle che saranno diversamente accertate, riconoscendo a favore della convenuta direttamente o per imputazione Controparte_2
seguito di collazione, la somma di €. 52.234,65, pari alla propria quota di 1/3, o il diverso importo che dovesse essere accertato;
in subordine al punto b): qualora il sig. provvedesse a dimostrare l'effettiva contitolarità Controparte_1
dei c/c cointestati con i due genitori, riconoscendo a favore della sig.ra direttamente Controparte_2
o per imputazione seguito di collazione, la ridotta somma di €. 33.283,99;
3)- respingersi la domanda avanzata nei confronti della convenuta di condanna al Controparte_2
pagamento a favore di parte attrice della somma di €. 9.229,50 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile di via Maseralino 49, in quanto, per tutti i motivi esposti nella presente memoria, nulla è dovuto;
in via subordinata al punto 3):
- nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenesse fondata nell'AN la suddetta domanda di indennità di occupazione, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria, rideterminare il QUANTUM dovuto a carico della sig.ra nell'importo di €. 831,36; Controparte_2
in via riconvenzionale: accertato l'accordo negoziale, come descritto in atto, corrente tra i signori e Controparte_1 [...]
da una parte e la sig.ra dall'altra, avente ad oggetto l'assistenza diurna Parte_1 Controparte_2 e notturna alla madre invalida, sig.ra da parte della sig.ra a Controparte_4 Controparte_2
fronte di un corrispettivo mensile di €. 1.000,00, oltre l'uso in comodato di alcuni vani dell'immobile familiare di via Maseralino 49, condannare i coeredi e in solido tra Controparte_1 Parte_1
loro, al pagamento a favore della signora della somma complessiva di €. 58.500,00, Controparte_2
così quantificata per le ragioni esposte in atto, o della somma diversa che risulterà accertata da questo
Tribunale; in via riconvenzionale subordinata: qualora dovesse risultare accertato che l'accordo negoziale sopra indicato intercorreva solamente tra il sig.
da una parte e la sig.ra dall'altra, condannare il sig. Controparte_1 Controparte_2 [...]
al pagamento a favore della signora della somma complessiva di €. CP_1 Controparte_2
58.500,00, così quantificata in atto, o della somma diversa che risulterà accertata da questo Tribunale;
in via riconvenzionale ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi che tale accordo negoziale non fosse accertato da codesto Tribunale, si chiede che il
Giudice, per tutti i motivi esposti in atto, accertato che l'attività svolta dalla sig.ra Controparte_2
a favore della madre invalida si è sostanziata in un'attività lavorativa di tipo assistenziale, svolta giorno
e notte in forza della convivenza presso il genitore, voglia liquidare un compenso, da porre a carico dei fratelli e in solido tra loro, ed a favore di quantificato, CP_1 Parte_1 Controparte_2
secondo le tabelle contrattuali depositate, nella somma di €. 63.900,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, somma che, in ogni caso, il Tribunale vorrà integrare secondo equità, per il motivo specificatamente esposto in narrativa, tenendo in considerazione la maggior somma che sarebbe risultata calcolando l'importo mensile ad un valore superiore al minimo indicato nelle tabelle stesse e preso in considerazione dallo scrivente patrocinio. In via istruttoria:
- in merito alla parziale occupazione dell'immobile di via Maseralino 49, all'attività di assistenza prestata
a favore dei genitori, con particolare riferimento alla madre, al pagamento di un corrispettivo per tale attività ricevuto dai coeredi, ed a quant'altro conseguisse in proposito a seguito delle difese avversarie, si chiede l'ammissione delle prove testimoniali atte a comprovare la fondatezza dei suddetti fatti e circostanze come già capitolati nella memoria ex art. 183, nr. 2, c.p.c., con i testi ivi indicati
Con vittoria di spese, competenze ed oneri di legge come dovuti, a favore della convenuta qui rappresentata.”
In particolare: a) ha aderito alla domanda attorea di scioglimento della comunione sugli immobili descritti nell'atto di citazione, nonché di divisione delle somme di denaro presenti o che avrebbero dovuto essere presenti al momento della successione, tanto nel c/c intestato al solo
, quanto nel c/c cointestato, solo formalmente, tra quest'ultimo ed il Controparte_3
figlio , quanto infine nel c/c cointestato, anche questo solo Controparte_1
formalmente, tra ed il figlio;
Controparte_4 Controparte_1
b) quanto alla domanda di pagamento di congrua indennità di occupazione dell'immobile sito in RN, via Maseralino 49, formulata dall'attrice, ha dedotto di occupare l'immobile -nella porzione corrispondente alla propria quota- sin dalla morte del padre
, avvenuta nel 2011, e di non aver mai ricevuto da parte dei fratelli, già all'epoca CP_3
comproprietari del bene, alcuna richiesta economica, i quali hanno pertanto riconosciuto l'esistenza di un comodato in proprio favore;
c) la risoluzione comunicatale con lettera 18.11.2020 sarebbe inefficace in quanto proveniente da uno solo dei comproprietari;
d) sul quantum della richiesta indennitaria, contesta la decorrenza dal giugno 2020, in quanto la missiva di risoluzione è del novembre 2020 e deduce come vada in ogni caso adeguata alla porzione di immobile effettivamente occupata;
f) inoltre, in forza di uno specifico accordo tra tutti i coeredi, si era impegnata abitare presso la madre, per occuparsene giorno e notte, dietro il versamento, da parte dei fratelli della somma di circa euro 1.000 euro mensili, a partire dal giugno del 2011;
e) in via riconvenzionale, ha chiesto pertanto il pagamento da parte, dei coeredi, della somma dovuta per l'attività di assistenza prestata nei confronti dei genitori pari ad euro
58.500,00= o, in via subordinata della somma calcolata avuto riguardo al contratto collettivo nazionale, assistenza notturna, e applicando le tabelle retributive per Colf badanti.
* * *
La causa è stata istruita raccogliendo la testimonianza di e Testimone_1 [...]
, . Tes_2 Tes_3
All'esito, con ordinanza del 1.10.2024 il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa: “pagamento da parte di a ciascuna delle due sorell e Controparte_1 Parte_1 e di euro 34.7 00,00 , compensazione delle spese di lite, rinuncia a tutte le reciproche Parte_3
domande e pretese, disposizio ne immediata di CTU divisionale con su ddivisione dei costi di CTU nella misura di un terzo ciascuno”, con rinvio all'udienza del 12.11.2024, del 4.12.2022 e in seguito dell'8.01.2025. Mutato nelle more il Giudice istruttore nella scrivente, dato atto della disponibilità di parte attrice e di parte convenuta Parte_1 Controparte_2
all'accettazione della proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. e della mancata accettazione da parte del solo convenuto , il Giudice, ritenuta la necessità di definire Controparte_1
le questioni preliminari con sentenza, prima dell'istruttoria tecnica, rinviava all'udienza del
14.05.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., da tenersi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.. All'udienza così fissata, il Giudice riservava il deposito della sentenza entro giorni trenta, a norma dell'art. 281sexies co. 1 e
3 cpc.
* * *
Non si pongono problemi di sorta in relazione al fatto che si discuta nella stessa sede delle successioni di e , perché ciò non osta alla possibilità Controparte_3 Controparte_4
di proporre le domande di scioglimento e divisione delle diverse comunioni nella medesima sede processuale.
La conseguenza, però, è quella stabilmente ricordata dalla giurisprudenza di legittimità:
“Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi” (Cass.
Ord. n. 27645 del 30/10/2018; Cass. n. 18909 del 11/09/2020).
Sarebbe invece possibile procedere a un'unica divisione, invece che a tante divisioni quante sono le masse, solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio (che, ove riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam), con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica (Cass. n. 15494 del 07/06/2019).
Sarà pertanto necessario, in sede divisionale, considerare separatamente le masse derivanti dalle due successioni, verificandone la consistenza e predisponendo progetti divisionali autonomi.
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La successione del padre delle parti, , dev'essere dichiarata aperta a far Controparte_3
tempo della data del decesso intervenuto in data 21.10.2011 e regolata dalle norme sulla successione legittima, non risultando che il de cuius abbia disposto relativamente alla stessa con testamento.
Suoi successori risultano essere, pertanto, la moglie e i tre figli, che a mente dell'art. 581
c.c. hanno diritto, di 1/3 (la moglie) e di 2/9 (ciascun figlio) del patrimonio relitto.
Nessun'altra questione si pone in relazione a detta comunione, e va pertanto percorsa la via della divisione del compendio, con il supporto di apposita consulenza tecnica.
La successione di va anch'essa dichiarata aperta a far tempo della data Controparte_4
del decesso intervenuto in data 06.06.2020, e va anch'essa regolata dalle norme sulla successione legittima.
Suoi successori risultano essere, pertanto, i tre figli e ciascuno Pt_1 CP_1 CP_2
per la quota di 1/3 del patrimonio relitto.
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1. Successione di . Controparte_3
È necessario - districandosi nella mole sovrabbondante delle allegazioni delle parti, sovente inutilmente ripetitive - chiarire l'oggetto di questo giudizio.
Avendo tutte le parti chiesto la divisione della comunione ereditaria tra loro esistente, si dovrà quindi verificare la consistenza e l'ammontare dell'asse ereditario.
La presente controversia richiede di affrontare, in via preliminare, le seguenti questioni:
1) questioni preliminari attinenti alla successione di : Controparte_3
1a) asserita illegittima movimentazione di denaro, tramite prelievi e giroconti, effettuata dal convenuto in proprio favore dal c/c intestato al padre Controparte_1 [...]
; CP_3 1b) operazioni finanziarie, dal medesimo realizzate, sul c/c cointestato tra lui e il padre;
1c) somme asseritamente pagate dal convenuto nei confronti della LA
[...]
; CP_2
1d) domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
Controparte_2
1e) I frutti civili. Sull'indennità di occupazione dovuta da e da Controparte_2
; Controparte_1
1f) migliorie asseritamente apportate ai fondi da parte del convenuto . Controparte_1
2) questioni preliminari attinenti alla successione di : Controparte_4
2a) asserita illegittima movimentazione di denaro dal conto corrente cointestato tra e;
Controparte_1 Controparte_4
3) prova del pagamento, da parte del convenuto , dei debiti e passività Controparte_1
ereditarie di e . Controparte_3 Controparte_4
La decisione va effettuata sulla base di quanto non adeguatamente contestato dalle parti,
a norma dell'art. 115 cpc, della prova documentale fornita dalle parti, della prova per presunzioni e delle risultanze della prova testimoniale assunta.
1a) e 1b) delle somme movimentate dal conto corrente C0130130023305 intestato a
e dal libretto D0103040010494 cointestato tra e Controparte_3 CP_3 [...]
. CP_1
Avendo tutte le parti chiesto la divisione della comunione ereditaria tra loro esistente, si dovrà quindi verificare la consistenza e l'ammontare dell'asse ereditario, senza tralasciare
- alla luce delle ridette pretese avanzate dall'attrice - la ricostruzione della massa dei beni appartenuti ai de cuius. Per far ciò, si dovrà verificare la fondatezza delle pretese reciproche delle parti, ai fini delle richieste collazione ed imputazione tra coeredi a norma degli artt.
724 (“I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione”).
Parte attrice ha documentato che il padre era titolare di un rapporto di conto CP_3
corrente Bancario (Banca Annia), C0130130023305 con saldo alla chiusura pari ad euro
12.038,78= e allegato la circostanza per cui il fratello avrebbe prelevato somme CP_1 dal conto corrente paterno, ovvero disposto bonifici nei propri confronti per un totale di euro 43.000,00=.
In particolar modo, avrebbe disposto, dal conto corrente paterno, delle Controparte_1
seguenti somme:
-prelevamento contanti di € 2.000,00 del 18.06.2008;
- prelevamento contanti di € 1.500,00 del 24.06.2008;
- bonifico di € 10.000,00 del 5.01.2010;
- prelevamento contanti di € 1.700,00 del 30.07.2010;
- giroconto di € 20.000,00 del 5.01.2011;
- prelevamento contanti di € 1.000,00 del 13.04.2011;
- prelevamento contanti di € 1.000,00 del 18.05.2011;
- prelevamento contanti di € 800,00 del 14.07.2011.
- giroconto di € 5.000,00 del 5.09.2011;
Parte attrice ha pertanto dedotto come tali attribuzioni costituiscano donazioni nulle disposte in vita dal de cuius in favore del convenuto , Controparte_3 Controparte_1
statuendo come il relativo accertamento sia necessario ai fini della esatta ricostruzione della massa dei beni da dividere tra le parti.
In via subordinata, laddove fosse accertata la natura non donativa, parte attrice ne ha rivendicato la proprietà pro quota di 1/3, ex art. 948 cod. civ., ovvero ne domanda la restituzione in quanto oggetto di arricchimento senza giusta causa da parte del fratello
. CP_1
Le stesse conclusioni sono state formulate con riferimento al libretto di deposito n.
D0103040010494, cointestato tra e , dal quale vi Controparte_3 Controparte_1
sarebbe un ammanco di euro 90.693,96=.
In particolare, il convenuto avrebbe investito, mediante addebito sul conto cointestato, euro 10.014,90 in titoli non riscattati, e dunque rimasti nella sua esclusiva disponibilità, nonché euro 20.000,00= in obbligazioni, anch'esse non riscattate. Infine, il convenuto avrebbe disposto il giroconto su proprio conto esclusivo della somma di euro 60.000,00=, con il prelievo, prima dell'estinzione, del residuo di euro € 679,06= Tali attribuzioni, al pari delle precedenti, costituirebbero donazioni nulle, per mancanza della prescritta forma solenne.
Le domande vanno pertanto analizzate congiuntamente.
Occorre anzitutto procedere alla qualificazione della domanda attorea. Per quanto attiene alle somme presenti sul conto corrente paterno, l'attrice ha sostenuto la natura donativa delle attribuzioni, allegandone la nullità per difetto di forma solenne, e la conseguente imputazione alla quota spettante a in ragione della successione paterna, Controparte_1
ex art. 724 cod. civ., ovvero in via subordinata, accertata la natura non donativa, ha formulato domanda di rivendica ex art. 948 cod. civ., ovvero di condanna alla restituzione ex art. 2041 cod. civ.
In primo luogo, va dato atto che sussiste una duplicazione della domanda, in quanto taluni importi sono stati conteggiati tanto in relazione alla complessiva somma di euro
43.000,00= di cui al conto corrente n. C0130130023305, quanto poi alla somma di euro
90.693,96 di cui al libretto n. D0103040010494.
Infatti, nella determinazione della somma 43.000,00=, parte attrice ha considerato il bonifico di euro 10.000,00 del 5.01.2010, e il giroconto di euro 20.000,00 del 5.01.2011, somme invero transitate nel libretto n. D0103040010494, con la conseguenza che la domanda avente ad oggetto la somma di euro 90.693,96= necessariamente le ricomprende.
Pertanto dalla somma complessiva di euro 43.000,00= contestata in atto di citazione, vanno scorporati gli importi di euro 10.000,00= (bonifico del 5/01/2010) e di euro
20.000,00= (bonifico 5/01/2011) che sono confluiti nel libretto postale n.
D0103040010494, con la conseguenza che andrà valutata in prima battuta la domanda tesa all'accertamento della donazione nulla, avente ad oggetto la somma di 13.000,00=
(differenza 43.000,00= e 30.000,00=).
Parte attrice ha documentato i trasferimenti di denaro tra e (mediante la CP_3 CP_1
produzione degli estratti conto del de cuius), allegando che detti trasferimenti di denaro fossero frutto di atti di liberalità compiuti dal de cuius in favore del figlio . Controparte_1
D'altro canto, la stessa parte attrice non ha mai negato il ruolo rivestito dal fratello CP_1
all'interno dell'azienda familiare e l'apporto dato da quest'ultimo agli anziani genitori, con i quali coabitava. Come noto, l'onere della prova incombe sull'attore, cui non basta allegare l'esistenza dell'animus donandi, ma deve provare la volontà del de cuius di disporre una liberalità in favore del beneficiario della donazione. Il convenuto , al contrario ha Controparte_1
argomentato trattarsi di esborsi di denaro effettuati nell'interessi del padre (pagamenti per prestazioni effettuate a favore della società), escludendone la natura donativa.
In particolare, ha allegato che il prelevamento contanti di euro 2000,00 Controparte_1
del 18/06/2008 è stato destinato al pagamento dell'acconto a favore di Agrieffe s.n.c. per l'acquisto di prodotti per l'agricoltura quali sementi, concimi, fitofarmaci, materiali per i vigneti, per la somma di euro 1500,00=(doc. 7 e doc. 8_ricevute di pagamento 2011). Tali documenti tuttavia non consentono di imputare il prelievo di denaro alla causale menzionata dal convenuto, atteso che si tratta di ricevute prive di indicazione di causale di pagamento, ovvero del destinatario del medesimo.
Il prelievo in contanti di euro 2000,00 del 24/06/2008 è stato utilizzato per pagare l'acconto di euro 2000,00= per l'acquisto di un atomizzatore (doc. 9). Effettivamente il doc. 9 reca una fattura della società di euro 4.800,00= in cui si dà atto del Parte_4
pagamento della somma di euro 2.000,00= in contanti alla consegna, avvenuta in data
24.05.2008.
Il prelievo di euro 1700,00= del 30/07/2010 trova riscontro nel doc. 10, ed è riconducibile all'acquisto di pompa e tubi di irragazione.
Il convenuto ha dedotto poi i prelievi di euro 1000,00 del 13/04/2011 e di euro 1000,00 del 18/05/2011 sarebbero state destinati al pagamento delle sorelle per l'assistenza prestata alla madre ospedalizzata. Tale circostanza non ha trovato effettivo riscontro, ma può in ogni caso presumersi, per importo e periodo di prelevamento, che trattasi di somme realmente utilizzate dal convenuto per l'assistenza dell'anziana madre.
Il convenuto ha dedotto che il prelievo di euro 800,00= del 14/07/2011 trova riscontro nel doc. 11 (pagamento dei lavori edili effettuati nell'ambiente bagno della casa familiare a favore della ditta . Il documento n. 11 riporta la contabilità lavori del Parte_2
4.07.2011 di euro 1.193,00=, nella quale viene appuntato a penna “18.07.2011 ricevuto acconto euro 1.000,00=”, sicchè il prelievo degli 800,00= appare verosimilmente destinato a tale spesa. Non trova invece sufficiente riscontro probatorio l'allegazione per cui il denaro prelevato
(euro 2500,00=) dal conto personale di del 22.07.2011 sia stato poi destinato al CP_1
saldo della fattura della ditta e dei lavori idrotermosanitari. Parte_2
Quanto al giroconto di euro 5000,00= del 5/09/2011, il convento ha allegato trattarsi di una somma destinate ad affrontare le spese per il pagamento dell'assistenza ospedaliera di e in generale alla cura della famiglia, cui egli provvedeva direttamente Controparte_3
anche con denaro proprio (come dimostrato dai numerosi prelievi -per un totale di euro
12.000,00= effettuati dal convenuto proprio nel lasso temporale agosto-novembre 2011).
Parte attrice, sul punto, si è limitata a contestare genericamente i prelievi indicati, senza tuttavia smentire la circostanza che il fratello , che coabitava con i genitori, fosse CP_1
coinvolto in prima persona nell'assistenza e cura dei medesimi.
Alla luce di ciò, ritiene questo Giudice che bonifici, prelievi, giroconti effettuati dal conto intestato al solo nei confronti dell'odierno convenuto trovano Controparte_3
giustificazione, in parte, nelle spese da lui affrontate e documentate (doc. 9, 10, 11 per un totale di euro 4.500,00=), in parte nel rapporto di collaborazione e assistenza prestata da nei confronti dei genitori (v. giroconto di euro 5000,00= del 5.09.2011, Controparte_1
nonché i prelievi del 13.4.2011 e 18.05.2011).
Dalle testimonianze raccolte è ulteriormente emerso come, sin da prima della malattia del padre e del conferimento della procura generale, si occupasse del Controparte_1
disbrigo, per conto dei genitori, di una serie di incombenze legate all'azienda agricola. Non vi è motivo di escludere che il medesimo, convivente con i genitori, si occupasse della gestione di ulteriori necessità di questi.
Il conto corrente intestato ad peraltro è stato chiuso alla sua morte, Controparte_3
nel 2011, con divisione tra i fratelli del saldo, in assenza di qualsivoglia contestazione relativamente alla movimentazione di denaro, né da parte dell'odierna parte attrice, né tanto meno della convenuta le quali si ritiene fossero pienamente consapevoli CP_2
dell'apporto dato dal fratello agli anziani genitori. CP_1
La domanda tesa ad accertare la natura donativa delle dazioni effettuate dal de cuius
[...]
, nei confronti del figlio , si estende alle somme oggetto del libretto n. CP_3 CP_1
D0103040010494, cointestato tra i due. L'attrice, in via subordinata, previo accertamento della proprietà delle somme in capo al defunto padre -e superata, dunque, la presunzione di contitolarità con ne ha rivendicato la proprietà ex art. 948 cod. cov. Controparte_1
I rapporti interni tra correntisti sono regolati - non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, ma - dall'art. 1298 cc (“Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”).
La cointestazione dei conti, insomma, genera una presunzione di contitolarità in parti uguali delle somme depositate (cfr. tra le molte, in materia successoria, Cass. 22.2.2018 n.
4320: “ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (cfr. Cass. n. 26991 del 02/12/2013 e n. 4066 del 19/02/2009)”), superabile però con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni semplici (tra le molte,
Cass. n. 18777 del 23/09/2015; Cass. n. 28839 del 05/12/2008).
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato la natura solo formale della cointestazione del conto, essendo il medesimo alimentato solo dalle sostanze del padre , Controparte_3
provenienti dall'attività agricola da lui gestita, il che determina il superamento della presunzione di contitolarità.
In effetti, dall'analisi della documentazione depositata agli atti non risulta che detto libretto sia stato alimentato né dalle retribuzione percepita dal convenuto per l'attività lavorativa da lui esercitata di impiegato comunale e, neppure, per l'attività svolta in seno all'azienda di famiglia. Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, ha allegato che Controparte_1
le somme rappresenterebbero i proventi che il padre avrebbe lui destinato per CP_3
l'attività svolta negli anni nell'azienda.
Il convenuto ha argomentato di aver, sin da ragazzo, coaudiuvato il padre nella gestione complessiva dell'azienda, occupandosi direttamente di alcune incombenze (quali la gestione dei terzisti, l'acquisto delle merci ecc…) e, prova di ciò sarebbe data dalla procura generale rilasciata a suo favore dal padre, allorquando, in seguito alla malattia, non era più in grado di occuparsi direttamente dell'attività. Il conferimento della procura generale, tuttavia, non consente di provare la sussistenza di un mandato gestorio e, dunque, il coinvolgimento professionale di , da parte del CP_1
padre , ma, in senso contrario, si ritiene che il conferimento della procura sia CP_3
dimostrativo della volontà di di non procedere a un diverso Controparte_3
inquadramento del figlio nella società.
Né la prova orale raccolta sul punto consente di addivenire ad una diversa conclusione.
In particolare, il teste , la cui testimonianza viene ritenuta genuina ed Testimone_1
attendibile, ha raccontato di aver <avuto rapporti con perché accompagna il Controparte_1
papà presso il nostro ufficio…egli si recava con suo papà fino al 2002-2003, penso dagli anni 90, all'ufficio coldiretti di Monselice, ma non ricordo altro;
so che il papà aveva problemi di salute e nel corso del tempo si è aggravato e il figlio ha aiutato il padre a venire in ufficio per svolgere le pratiche…dopo il
2004, ha fatto una procura e con quella gestiva le pratiche del papà, lo so perché ricordo che questa CP_1
procura era stata protocollata all'interno del fascicolo dove ci sono le pratiche AVEPA, erano contributi agricoli e anche per il libretto agevolato per il carburante nell'agricoltura…io ricordo sicuramente che
si recava in ufficio da noi, e ricordo che lo faceva per chiedere e fare le pratiche PAC e rimborso CP_1
carburante>> (verbale udienza del 29.5.2024).
La circostanza che accompagnasse il padre presso la sede della Controparte_1 CP_3
per le domande PAC, le richieste di rimborso carburante e altri adempimenti, di CP_6
per sé non è idonea a provare un apporto professionale del convenuto nella società del padre e, anzi, dalla stessa circostanza può trarsi che questi non si limitasse a delegare il figlio, essendo anzi presente in tali occasioni, a dimostrazione di come egli abbia di fatto mantenuto il diretto controllo della propria azienda, quanto meno sino alla malattia e, dunque, al conferimento della procura.
Il teste ha riferito che il convenuto aveva dato incarico alla propria Testimone_2
ditta individuale, tra gennaio 2002 e ottobre 2011, di eseguire lavorazioni (quali semina, aratura, trebbiatura, estirpatura), rispondendo “si è vero” alla domanda se i pagamenti fossero stati effettuati in contanti da , in nome e per conto del padre. CP_1
Rispetto a tali dichiarazioni, vale quanto detto con riferimento alla testimonianza precedente. Peraltro, per quanto concerne la risposta capitolo n. 36 - formulato nella II memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.- occorre precisare gli artt. 2721 e 2726 cod. civ., pongono un principio, lasciato al libero apprezzamento del giudice, che è quello per cui quando oggetto del pagamento sia un importo di considerevole consistenza (come avrebbe potuto esserlo quello pari a lire 5.000,00 nel 1942, anno di entrata in vigore del codice civile), appare irragionevole, secondo l'id quod plerumque accidit, che le parti non lascino traccia documentale, e dunque la prova testimoniale del fatto (il pagamento di una somma di denaro) non può di regola essere ammessa. Ciò non equivale a dire, tuttavia, che la quietanza sia l'unico mezzo legale di prova dei pagamenti in contanti, poiché lo stesso art. 2721 comma 2 c.c. declina un'eccezione alla regola del divieto di prova testimoniale, condizionandola però alla sussistenza di una serie di parametri il cui positivo apprezzamento è rimesso al giudice di merito.
Nel caso di specie, il teste ha riferito di ricordare che i pagamenti fossero stati effettuati in contanti da , in nome e per conto del padre. Tuttavia, appare opportuno Controparte_1
dare rilievo al fatto che le fatture in esame (n. 7 fatture) sono state emesse in momenti diversi e non ravvicinati tra loro, evidentemente per prestazioni periodicamente effettuate per il committente (fattura n. 34 del 2.12.2002; fattura n. 21 Controparte_3
dell'8.12.2004; fattura n. 12 del 12.12.2005, fattura n. 12 del 13.12.2006; fattura n. 14 del
12.12.2007; fattura n. 26 del 31.12.2008; fattura n. 41 del 1.12.2026). La risposta fornita dal teste è stata alquanto generica e non contestualizzata, atteso che appunto non ha riferito di aver ricevuto il pagamento in contanti per ogni singola fattura emessa, ma si è limitato a rispondere “si è vero”, senza fornire ulteriori precisazioni o comunque elementi utili ai fini del raggiungimento di una prova rassicurante del pagamento effettuato con denaro di pertinenza di . Né tantomeno, dalla documentazione allegata Controparte_3
dal convenuto, si rinvengono prelievi o movimentazioni congruenti, per importo o data del prelievo, con detti pagamenti.
La teste è apparsa non pienamente attendibile, in quanto, nella risposta al Tes_3
capitolo n. 34 -che presupponeva l'analisi del doc. 60 (composto da 13 pagine, di cui 7 fatture)-, ancor prima di prendere effettivamente visione del documento, ha dichiarato di riconoscere le fatture ivi riportate (<Il Giudice inizia a esibire al testimone il documento n. 60, rammostrandoglielo dalla scrivania e chiedendo “guardi bene queste fatture”; la testimone, inizia a dichiarare, si le conosco le ho fatte io, ancor prima di aver in mano il documento n. 60>>). In ogni caso, tali dichiarazioni non danno la prova certa e rassicurante di quanto allegato dal convenuto , ossia che, pur non essendo stato formalmente inquadrato Controparte_1
nell'azienda, si fosse comunque occupato in prima persona dell'impresa agricola, di talchè le somme (giroconti ed investimenti) rappresenterebbero la retribuzione o corrispettivo per il lavoro da lui prestato.
Neppure può essere accolta la domanda del convenuto tesa a far riconoscere la natura di obbligazione naturale di tali dazioni, atteso che l'art. 2034 cod. civ. qualifica come obbligazione naturale -escludendone pertanto la giuridicità- alle prestazioni eseguite spontaneamente in adempimento di doveri morali o sociali, intendendosi, per dovere morale, il dovere di carattere etico che vincola il soggetto, per dovere sociale, quello sentito come tale dalla società di appartenenza. Sul punto, è discusso in dottrina se l'obbligazione naturale si verifichi anche in occasione di un dovere che sia solo morale o solo sociale;
certamente, la giurisprudenza maggioritaria ammette che si configuri un'obbligazione naturale solo se il dovere sia avvertito come tale dalla collettività, e non da un singolo individuo. Non basta, quindi, che l'atto sia positivamente valutabile sul piano della morale o della socialità, ma occorre che la sua inosservanza comporti un giudizio di riprovazione o di disistima. Oltre che sul piano tradizionale della stima il dovere sociale deve essere colto anche sul piano della solidarietà sociale. Nel caso in esame, non solo manca la prova che le disposizioni di pagamento di somme, dal libretto cointestato al conto personale di
, ovvero gli investimenti effettuati ancora nella disponibilità di , Controparte_1 CP_1
siano riconducibili alla volontà del padre e non al figlio, ma difetta altresì il requisito del dovere avvertito come tale dalla collettività.
Superata la presunzione di contitolarità delle somme e atteso che tali movimentazioni di denaro non trovano giustificazione, sarà tenuto alla restituzione delle Controparte_1
somme indebitamente prelevate dal conto cointestato con il padre, previa riqualificazione della domanda attorea.
Parte attrice ha infatti agito in rivendica ex art. 948 cod. civ., tuttavia tale rimedio, di tipo petitorio, è volto al recupero del possesso della res quale effetto dell'accoglimento di una domanda di condanna, sul presupposto dell'accertamento del diritto di proprietà. Inoltre, poiché la rivendica presuppone la separazione tra possesso e proprietà, con l'obiettivo di ricongiungerli, oggetto dell'azione sono solo le cose corporali, che possono essere oggetto di possesso ed è tradizionalmente escluso che possano essere oggetto di rivendica le cose c.d. fungibili (tra cui il denaro), essendo tali beni confusi nel patrimonio del possessore e perciò indistinguibili.
Ebbene, la domanda attorea va riqualificata alla stregua di una domanda di rendimento del conto, che contiene domanda di condanna del convenuto alla restituzione di quanto indebitamente prelevato da un conto del quale egli era cointestatario.
Come noto, il rendimento del conto, disciplinato dagli artt. 263-266 c.p.c. è idoneo a condurre non solo alla prova, ma direttamente all'accertamento della sussistenza dell'obbligo di rendere il conto, del quantum debeatur, nonché alla condanna al pagamento di quanto risultasse dovuto.
In termini generali, si osserva che il procedimento di rendiconto è fondato sul presupposto dell'obbligo di una delle parti, legale o negoziale, di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente sulla sfera patrimoniale altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria (v. tra le altre, Cass. 28.02.2007, n.
4765). Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “la ratio dell'obbligo del rendiconto va individuata in ciò che, chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere e, in particolare, quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere” (v. a tal proposito Cass. sent. 30.5.2017, n. 13619).
Quanto al profilo procedimentale, si è osservato che essendo “il procedimento di rendiconto fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte di rendere il conto all'altra parte, ove vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile” (v. Cass. sent. 28.2.2007, n. 4765).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che fosse Controparte_1
cointestatario con il padre del libretto di deposito n. D010304001049 Controparte_3
Orbene, dal momento che il convenuto operava sul conto corrente direttamente, sussisteva obbligo di rendimento del conto nei confronti del padre Controparte_3 cointestatario, con riferimento, in particolare, all'interesse, proprio di quest'ultimo, a conoscere il risultato dell'attività dell'altro, in quanto direttamente o indirettamente influente sulla propria sfera giuridica (a tal proposito, si veda Cass. sent. 6358/93, 2959/86,
4502/85).
Infatti, come espresso dalla Corte di legittimità, va escluso che, nei rapporti interni di un contratto bancario, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr.
Cassazione civile sez. II - 14/09/2022, n. 27069).
Parte attrice ha dedotto come la cointestazione dei rapporti fosse solo fittizia, realizzata allo scopo di gestire i risparmi dell'anziano padre, e ha allegato inoltre come sul libretto cointestato le somme presenti o accreditate fossero di esclusiva proprietà del padre.
Ebbene, alla luce di quanto sopra motivato, alla luce della documentazione prodotta e delle testimonianze raccolte, può escludersi che le somme, ingenti, girocontate dal libretto cointestato al conto personale di , nonché gli investimenti da lui Controparte_1
effettuati e non riscattati, siano state impiegate per esigenze familiari, ovvero cosistuissero le retribuzioni per l'attività esercitata nell'azienda.
In questa prospettiva, dunque, l'attrice, nonché la convenuta che ha aderito alle domande attoree, nella qualità di eredi del de cuius , possono ritenersi legittimate Controparte_3
all'esercizio dell'azione ex art. 263 c.p.c. nei confronti del convenuto, considerato che così esercitano il diritto proprio del de cuius ad ottenere il rendimento dei conti, relativamente a rapporti bancari della quale era titolare, con riferimento ad operazioni compiute quando lo stesso era in vita.
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'obbligo di rendimento del conto discendente dal contratto di mandato, ha infatti stabilito che “il decesso del mandante estingue certamente il rapporto fiduciario di mandato mentre lascia immutato il diritto- obbligo di rendere il conto della gestione - nonché la restituzione di cose e sostanze - in capo al mandatario ed a favore degli eredi del mandante” (cfr. Cassazione, sentenza n.
7254, del 22 marzo 2013). Tali principii sono sicuramente applicabili anche al caso di specie, pur in assenza di un'espressa delega (trattandosi di cointestazione dei rapporti), e stante il diritto di
[...]
e dei suoi eredi a conoscere la corretta gestione dei conti ed ottenere la CP_3
restituzione delle somme che risultassero dovute, in quanto frutto di atti dispositivi illegittimamente compiuti.
Accertata l'esistenza di una situazione giuridica dalla quale discende l'obbligo di rendimento del conto, da un lato, e dalla legittimazione dell'attrice e della Parte_1
convenuta , in qualità di eredi del padre, ad ottenere la restituzione Controparte_2
di sostanze lei spettanti, nonché verificato l'illegittimo utilizzo delle somme presenti sul libretto cointestato da parte del cointestatario convenuto, questo è tenuto alla restituzione, nei confronti di e di , ciascuna per la propria quota, Parte_1 Controparte_2
della somma complessivamente incamerata.
Le somme che dovrà restituire sono le seguenti: Controparte_1
-euro 10.014,90= per l'acquisto di titoli in data 3.02.2011;
-euro 20.000,00= per acquisto di titoli in data 11.02.2020;
-euro 60.000,00 di cui al giroconto del 5/01/11;
-euro 679,06 derivante dalla chiusura del libretto, confluiti in altro libretto intestato al sig.
(doc. 14). Controparte_1
Da tale somma va però scomputata la somma di euro 10.000,00=, che risulta oggetto di un bonifico, in data 21/07/2011, sul conto corrente n. C0130130023305 intestato a
. Il convenuto ha inoltre allegato come, dal medesimo libretto siano Controparte_3
stati prelevati in data 21/07/11 e 22/07/11 somme per complessivi euro 5000,00 utilizzate a copertura delle spese sostenute per il rifacimento del bagno della casa familiare, nonché per l'installazione del condizionatore al piano terra. Il documento n. 15 citato reca la fattura della ditta DR del 29.07.2011 di importo pari a 4.180,00=, con la dicitura pagato.
Pertanto, i prelevamenti in denaro del 21.7.2011 e del 22.7.2011 per un totale di 5.000,00= risultano compatibili con tale spesa, la quale andrà pertanto detratta, dalla somma che complessivamente dovrà restituire alla massa. Controparte_1
Non vi è invece la prova che il convenuto abbia pagato con proprie sostanze gli importi di cui alla fattura di cui al doc. 16. Non potrà essere nemmeno detratta la somma di euro 50.000,00 circa (€500x100mesi), asseritamente pagata alla LA per l'assistenza nei confronti dei Controparte_2
genitori, per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.
In definitiva, la somma che ha indebitamente prelevato, e di cui risulta Controparte_1
pertanto debitore, è pari ad euro 75.693,96, che dovrà pertanto essere imputata alla quota spettante a in sede divisionale in ragione della successione di Controparte_1 [...]
, a norma dell'art. 724 co. 2 cc., a mente del quale “ciascun erede deve imputare CP_3
alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione”.
1c) somme asseritamente pagate dal convenuto nei confronti della LA
. Controparte_2
Il convenuto ha allegato di aver provveduto, su mandato dei genitori, a corrispondere la somma di euro 500,00= - prelevandola dal libretto cointestato tra lui e Controparte_3
nei confronti delle sorelle -per soli tre mesi- e, in seguito, solo nei confronti Parte_1
della sola fino a novembre 2019, a fronte dell'attività di assistenza da lei prestata CP_2
verso gli anziani genitori, per un totale di euro 50.000,00=.
In particolare, tra agosto 2011 e novembre 2019, rispettando le indicazioni ricevute prima dal padre e poi dalla madre, ha versato la somma complessiva di euro 50.000,00 circa
(€500x100mesi) a utilizzando anche il denaro spostato dal conto del Controparte_2
padre al suo conto personale (60.000,00= sopra menzionati).
La circostanza del pagamento di euro 500,00= mensili alla LA è invero CP_2
confermata dalla stessa convenuta, la quale ha dichiarato di aver prestato assistenza al padre a partire dal 2011, e, in cambio, di aver ottenuto la disponibilità a vivere CP_3
nell'abitazione di famiglia (con l'uso di due camere, della cucina e dei bagni, in comune) nonché la proposta di ricevere la somma di circa euro 1.000,00=, a partire dal giugno del
2011, confermando di aver tuttavia percepito solo euro 500,00= fino al novembre del
2011.
Non vi è prova, tuttavia, che le somme pagate a per l'attività di assistenza (euro CP_2
500,00 per circa 100 mesi) siano state prelevate dal libretto cointestato tra e CP_3 e, in particolare, dai 60.000,00= euro poi oggetto di giroconto sul Controparte_1
conto personale del solo convenuto.
si è limitato ad una allegazione generica, a una dichiarazione priva di Controparte_1
qualsivoglia riscontro, né la circostanza è emersa aliunde ed è oltretutto smentita da ulteriori fatti, che conducono codesto giudicante a ritenere non raggiunta la prova certa e rassicurante che le somme sopra citate siano state effettivamente versate alla LA su mandato dei genitori. CP_2
Tra queste, la circostanza, ritenuta rilevante, che avesse pieno accesso Controparte_1
anche al conto della madre , sul quale confluivano somme a titolo di Controparte_4
pensione e dal quale risultano plurimi prelevamenti, tra cui risaltano prelievi mensili di importo pari ad euro 500,00= compatibili con le somme corrisposte a
[...]
. CP_2
In presenza di un siffatto contesto, in cui uno dei fratelli aveva accesso ai conti di entrambi i genitori, non può, in mancanza di prova puntuale, ovvero di non contestazione, affermare che proprio i 60.000,00= girocontati dal libretto comune, e contestati dalle sorelle, siano stati utilizzati dal convenuto per il pagamento di somme che la stessa LA ha confermato di aver percepito. Peraltro, non si deve tacere il fatto che, dopo la morte del padre, ha continuato a prestare assistenza alla madre Controparte_2 CP_4
come ammesso dallo stesso convenuto, e, dunque, appare più verosimile che i pagamenti siano stati effettuati con somme di pertinenza della madre (i citati prelievi mensili di euro
500,00=).
1d) Sulla domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
ha allegato l'attività svolta a favore degli anziani genitori, per la quale
[...]
sarebbe stato concordato, con i fratelli, il pagamento di euro 1.000,00= mensili, oltre al comodato di taluni vani della casa dei genitori;
ha eccepito pertanto l'inadempimento di tale accordo, in quanto le sono stati versati solamente euro 500,00= mensili e ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la residua somma di euro 58.500,00=.
La domanda non può trovare accoglimento, in quanto destituita di fondamento probatorio, essendosi la convenuta limitata ad allegare l'esistenza di un accordo orale che prevedeva il pagamento di euro 1.000,00=, senza tuttavia darne prova. Peraltro, occorre dar rilievo alla circostanza per cui la stessa abbia percepito per otto anni la CP_2
minor somma di euro 500,00= senza che siano documentate richeiste ulteriori da parte sua. Per quanto concerne la domanda subordinata di condanna al pagamento della somma dovuta per l'attività lavorativa prestata di tipo assistenziale, quantificata in euro 63.900,00= sulla base delle tabelle contrattuali previste dal CCNL colf-badanti, si tratta di domanda inammissibile ex art. 36 c.p.c., atteso che la domanda riconvenzionale spiegata risulta priva di connessione forte con la domanda principale di divisione, trattandosi peraltro di domanda di competenza funzionale del Giudice del lavoro.
La somma percepita di euro 500,00= mensili trova pertanto giustificazione nell'attività svolta a favore dei genitori, trattasi elargizione di denaro pagata non a titolo di liberalità, pensì quale controprestazione per l'attività di assistenza ricevuta. Non trova pertanto fondamento la domanda del convenuto di riconoscimento dell'obbligo collazione, CP_1
non trattandosi di donazioni, ma di prestazioni dovute in virtù di un negozio con causa assistenziale in essere tra la . Parte_5 Controparte_4
1e) I frutti civili. Sull'indennità di occupazione dovuta da e Controparte_2
da . Controparte_1
L'attrice ha dedotto che occupa, unitamente al proprio nucleo Controparte_2
familiare, uno degli immobili caduti in successione, in particolare il fabbricato residenziale sito in RN, Via Maseralino n. 49, già abitazione dei genitori e CP_3 CP_4
In ragione di ciò, veniva intimata, con lettera del 7.09.2020, al Controparte_2
pagamento dell'indennità di occupazione, corrispondente alla propria quota sull'immobile in comunione ereditaria.
Pertanto, l'attrice ha formulato domanda di condanna della convenuta
[...]
al versamento di indennità di occupazione al valore locativo dell'immobile, CP_2
dall'apertura della successione, ovvero, in subordine, dalla comunicazione della risoluzione del contratto di comodato e sino alla fine dell'occupazione dell'immobile.
Da quanto emerso, ha occupato e occupa solo alcuni vani Controparte_2
dell'immobile sito in RN, Via Maseralino n. 49, già abitazione dei genitori CP_3
e In particolare, la stessa convenuta ha dedotto di occupare al piano terra, una CP_4
cucina, mentre al piano primo tre camere da letto, mentre il fratello occupa, al CP_1 piano terra, un'altra cucina, mentre al primo piano, un'altra camera da letto. I due bagni, uno al piano terra e l'altro al primo piano, sono usati in comune, sia dalla famiglia di che dal fratello . CP_2 CP_1
Non possono essere considerati nell'asse da dividere i frutti civili prodotti dall'appartamento di RN, che l'attrice ha dedotto (e la circostanza non risulta contestata) essere stato utilizzato dai convenuti.
Con la sentenza n. 30451 del 23.11.2018, la Suprema Corte ha ben chiarito che “deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili, ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo siccome bene economicamente produttivo - il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione - ossia utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia l'utile indiretto.
Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune ed indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata.
Nel secondo caso il bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo sua destinazione - alloggio quale propria dimora - da uno solo dei comproprietari
- che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente
- sicché in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere il conto.
In tal ipotesi non può che ribadirsi l'insegnamento di questa Suprema Corte - Cass. sez. 2
n. 2423/15 - secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti.
Dunque in presenza di mancata richiesta di cogodimento da parte degli altri comunisti,
l'utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poiché la loro quota non [risulta] goduta indebitamente”.
Ritiene questo Giudice di dover dare continuità all'orientamento interpretativo appena riferito (e da ultimo ribadito da Cass. n. 1738 del 20/01/2022, secondo cui “se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”).
Nel caso di specie, difetta qualsiasi allegazione e prova di una pretesa reciproca dell'attrice al godimento personale del bene immobile utilizzato occupato dai convenuti. Inoltre, preme rilevare che un'eventuale indennità di occupazione prende in considerazione il valore economico dell'intero bene, non potendosi attribuire esattamente un valore locatizio di mercato all'occupazione di diversi vani catastali.
1f) Sulle migliorie al fondo asseritamente realizzate dal convenuto
[...]
. CP_1
Il convenuto ha allegato di aver sostenuto la complessiva spesa di euro € 4170,00, avvallata dalle sorelle comproprietarie, per livellamento del terreno (doc. 24), che avrebbe, a suo dire, notevolmente aumentato il valore del terreno sito a RN Fg. 5 mapp. 224-226-
174.
La domanda è priva di qualsivoglia riscontro probatorio. Anzitutto i documenti allegati portano una spesa inferiore a quella dedotta, e il convenuto non ha invero dato prova del pagamento della differenza (di cui ha dedotto il versamento in contanti).
Inoltre, non vi è prova né che tale intervento abbia effettivamente determinato un aumento di valore del fondo comune, né che sia stato eseguito con il consenso delle comproprietarie. Rientrano nella nozione di migliorie della cosa comune, rispetto alle quali il comproprietario che ne sia autore ha titolo per domandare il rimborso "pro quota" agli altri condividenti, quelle opere che, con trasformazioni o sistemazioni diverse, apportano al bene un aumento di valore, accrescendone il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto alla "res" in cui vanno ad incorporarsi.
Ebbene, il convenuto ha solo genericamente allegato l'aumento di valore, senza tuttavia provarlo, così come ha allegato, senza dimostrare, l'accordo delle altre comproprietarie.
2. Successione di : Controparte_4
2a) asserita illegittima movimentazione di denaro dal conto corrente cointestato tra e . Controparte_1 Controparte_4
La de cuius risultava titolare del conto corrente n. 3013-0033433 Controparte_4
cointestato con il figlio acceso presso Banca Annia. Il saldo di tale Controparte_1
conto, al 31.12.24, ammontava ad euro 7.586,09 (doc. 70). Inoltre, il convenuto ha allegato che la giacenza di euro 20.500,00, accantonata su un libretto intestato a solo
[...]
, corrisponde alla somma dei giroconti datati 26.01.17 di euro 5005,00, CP_1
5.03.2019 di euro 10.000,00 e 25.06.2018 di euro 8005,00= dal conto cointestato al conto personale. Il convenuto ha riconosciuto trattarsi di somme da dividere tra i tre fratelli, deducendo di aver sottratto unicamente le spese impiegate per l'acquisto di un letto elettrico antidecubito divenuto necessario per la defunta madre durante la malattia. Tale ultima circostanza risulta invero non contestata dalle altre parti e trova riscontro nella documentazione prodotta (doc. 64a e 64b convenuto ). Controparte_1
Considerato, dunque, che la somma indebitamente incamerata da dal Controparte_1
conto cointestato con la defunta madre, al netto delle spese citate, è pari ad euro
28.086,09=, tale importo dovrà essere imputato alla quota spettante a Controparte_1
in sede divisionale in ragione della successione di , a norma dell'art. 724 Controparte_4
co. 2 cc.
3. Il passivo ereditario.
Come noto, i debiti ereditari non entrano in comunione, ma si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote (cfr. Cass. sent. 562/2000; sent.
13953/2005; sent. 23705/2016; sent. 18977/2022; sent. 10585/2024). Pertanto, il coerede che ha pagato un debito ereditario può agire in regresso contro anche gli altri in pendenza dello stato di counione. Per debiti e pesi ereditari devono intendersi quelli già esistenti in capo al de cuius, ovvero quelli insorti in conseguenza della successione ereditaria (come spese ereditarie, spese notarili per la pubblicazione del testamento e similari), ma non i debiti venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte a causa della condotta degli eredi,
i quali non adempiano alle obbligazioni che pur traggono i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto.
Pertanto, colui che ha anticipato le spese funerarie ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, salvo che non si tratti di spese effettuate contro la loro volontà.
ha invero dimostrato di aver sostenuto spese in conseguenza della Controparte_1
successione e, in particolare, spese per il funerale di e . Controparte_3 Controparte_4
In particolare, sono da annoverarsi tra i debiti della successione di : Controparte_3
-euro 2.156,54 per acquisto loculo (doc. 37 pagamento della fattura Controparte_3
del 25.10.2011 di ); Persona_1
-euro 5.000,00= assegno del 15.11.2011 per il pagamento delle spese funerario di
[...]
(non vi è prova che il convenuto abbia sostenuto il pagamento dell'intera CP_3
somma);
-euro 340,00= di spese funerarie (fiori).
Non vi è prova che la somma di euro 3.342,14, a titolo di spese sostenute per la redazione della dichiarazione di successione di (doc. 18), e di euro euro 931,22 Controparte_3
per spese spese di accatastamento fabbricati di Via Maseralino (doc. 19), sia stata pagata dal convenuto con denaro proprio e non con denaro dei genitori, di cui aveva la disponibilità.
I debiti riconducibili alla successione di sono pertanto quantificati in Controparte_3
euro 7.496,54=, con la conseguenza che il convenuto ha pertanto diritto di ottenere il rimborso, da ciascuna delle due sorelle della somma pari alla quota di ciascuna, ovvero di
1/3, pari ad euro 2.498,84=.
Sono da annoverarsi tra i debiti della successione di le seguenti somme: Controparte_4
-euro 7.421,70 per acquisto loculo doppio, somma per cui vi è l'evidenza di pagamento da parte del convenuto (bonifico doc. 23); non vi è invece la prova che il Controparte_1 convenuto abbia pagato le restanti somme allegate (servizi funebri Bonfante e spese per fiori con denaro proprio).
È priva di pregio l'eccezione per cui si tratterebbe di spesa non autorizzata e comunque eccessiva. Non vi è infatti prova del dissenso, né tantomeno può ritenersi la spesa incongrua alla luce delle tariffe generalmente praticate per lo stesso servizio.
-euro 920,01: spese sostenute per conto della sig.ra per la mediazione intentata CP_4
da insieme alla LA e per conto della madre, contro Controparte_1 Pt_1 CP_7
(doc. 20, doc. 21). Non vi è infatti prova che la procedura di mediazione sia stata
[...]
solo formalmente intentata anche da e , atteso che dai Parte_1 Controparte_4
documenti agli atti risultano anche queste parti del relativo procedimento.
Non sono invece annoverabili tra i debiti ereditari quelli di cui al doc. 22, atteso trattarsi di somme effettivamente pagate in conseguenza della successione di (il Controparte_4
doc. 22 rappresenta infatti un semplice scontrino, privo di alcuna descrizione utile a ricondurre la spesa alla madre).
I debiti riconducibili alla successione di sono pertanto quantificati in euro Controparte_4
8.341,71=, con la conseguenza che il convenuto ha pertanto diritto di ottenere il rimborso, da ciascuna delle due sorelle della somma pari alla quota di ciascuna, ovvero di 1/3, pari ad euro 2.780,57=.
Conclusioni:
Alla luce di quanto sopra esposto, quanto alla successione di , il relictum Controparte_3
è pertanto costituito da:
-beni immobili così identificati:
-➢ proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni del fabbricato residenziale sito a
RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di RN al Foglio 5, Part. 73, Subb 1 – 2;
➢ proprietà per 1/4 del fabbricato rurale sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 4;
Terreni:
- Comune di UE AR (Pd) ➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di UE AR (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di UE AR al Foglio 25, Part. 79, mq. 3239,
- Comune di CA (Pd)
➢ proprietà per 1/1 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 242;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 454-455;
- Comune di SA TR AR (Pd)
➢ proprietà per 1/3 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 101-
106;
➢ proprietà per 1/3 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 101-
106;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 50-
51-100;
➢ proprietà per 1/1 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 49-
102;
- Comune di RN (Pd)
➢ proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni con la moglie del Controparte_4
terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del
Comune di RN al Foglio 5, Part. 12-13-74-130-131-224-225-226-227-233-234;
➢ proprietà per 1/2 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 11-16-174;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 110. - somme per cui è stata raggiunta la prova che le abbia indebitamente Controparte_1
sottratto alla massa, pari ad euro 75.693,96=;
Il passivo ereditario va accertato come comprensivo delle sole spese sostenute dal convenuto sopra meglio descritte, per un ammontare complessivo pari Controparte_1
ad euro 7.496,54=, con rigetto delle ulteriori pretese a tal proposito formulate dallo stesso convenuto.
Per quanto concerne la successione di , il relictum è costituito da: Controparte_4
-beni immobili:
➢ proprietà per 6/9 del fabbricato residenziale sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di RN al Foglio 5, Part. 73, Subb 1 –
2;
➢ proprietà per 3/18 del fabbricato sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 270, Subb. 2-3-4;
Terreni:
- Comune di UE AR (Pd)
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di UE AR (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di UE AR al Foglio 28, Part. 79, mq. 3239,
- Comune di CA (Pd)
➢ proprietà per 6/9 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 242;
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 454;
- Comune di SA TR AR (Pd)
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 50-
51-100-101-106;
➢ proprietà per 3/9 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 49-
102; - Comune di RN (Pd)
➢ proprietà per 1/6 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 131;
➢ proprietà per 3/9 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 12-13-74-130;
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 174;
➢ proprietà per 6/9 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 11-16-224-226-233;
- somme per cui è stata raggiunta la prova che le abbia indebitamente Controparte_1
sottratto alla massa, pari ad euro 28.086,09=;
Il passivo ereditario va accertato come comprensivo delle sole spese sostenute dal convenuto sopra meglio descritte, per un ammontare complessivo pari Controparte_1
ad euro 8.341,71, con rigetto delle ulteriori pretese a tal proposito formulate dallo stesso convenuto.
***
Deve conseguentemente essere disposta la rimessione della causa in istruttoria, onde, con il supporto di apposita consulenza tecnica, istruire le residue domande di divisione ereditaria, provvedendo, per ciascuna delle successioni e delle conseguenti comunioni ereditarie, a descrivere il patrimonio dei defunti e stimare il valore dei beni da dividere, predisporre uno o più progetti divisionali, previa imputazione nella quota del convenuto, quanto alla successione di della somma di euro 75.693,96=, come Controparte_3
sopra analizzato, e, quanto alla successione di della somma di euro Controparte_4
28.086,09= come sopra individuata.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa n. 296/2022 R.G.:
1. dichiara aperta la successione legittima di , deceduto in Controparte_3
Montagnana il 21 ottobre 2011, dalla data di decesso;
2. accerta che il relictum relativo alla successione di è formato Controparte_3
da:
-beni immobili così identificati:
➢ proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni del fabbricato residenziale sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Fabbricati del
Comune di RN al Foglio 5, Part. 73, Subb 1 – 2;
➢ proprietà per 1/4 del fabbricato rurale sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 4;
Terreni:
- Comune di UE AR (Pd)
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di UE AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di UE AR al Foglio 25, Part. 79, mq. 3239,
- Comune di CA (Pd)
➢ proprietà per 1/1 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 242;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 454-455;
- Comune di SA TR AR (Pd)
➢ proprietà per 1/3 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR
AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR
AR al Foglio 7, Part. 101-106;
➢ proprietà per 1/3 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR
AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR
AR al Foglio 7, Part. 101-106;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR
AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR
AR al Foglio 7, Part. 50-51-100; ➢ proprietà per 1/1 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR
AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR
AR al Foglio 7, Part. 49-102;
- Comune di RN (Pd)
➢ proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni con la moglie CP_4
del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto
[...]
dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 12-13-74-130-131-224-
225-226-227-233-234;
➢ proprietà per 1/2 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 11-16-
174;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 110.
- somme per cui è stata raggiunta la prova che le abbia Controparte_1
indebitamente sottratte alla massa, pari ad euro 75.693,96=;
3. accerta che il passivo ereditario relativo alla successione di Controparte_3
è pari ad euro 7.496,54=;
4. dichiara aperta la successione testamentaria di , deceduta in Controparte_4
Monselice il 6.06.2020 dalla data di decesso;
5. accerta che il relictum relativo alla successione di è formato da: Controparte_4
-beni immobili:
➢ proprietà per 6/9 del fabbricato residenziale sito a RN (Pd), Via
Maseralino, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di RN al Foglio
5, Part. 73, Subb 1 – 2;
➢ proprietà per 3/18 del fabbricato sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 270,
Subb. 2-3-4;
Terreni:
- Comune di UE AR (Pd) ➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di UE AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di UE AR al Foglio 28, Part. 79, mq. 3239,
- Comune di CA (Pd)
➢ proprietà per 6/9 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 242;
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 454;
- Comune di SA TR AR (Pd)
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR
AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR
AR al Foglio 7, Part. 50-51-100-101-106;
➢ proprietà per 3/9 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR
AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR
AR al Foglio 7, Part. 49-102;
- Comune di RN (Pd)
➢ proprietà per 1/6 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 131;
➢ proprietà per 3/9 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 12-13-
74-130;
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 174;
➢ proprietà per 6/9 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 11-16-
224-226-233;
- somme per cui è stata raggiunta la prova che le abbia Controparte_1
indebitamente sottratto alla massa, pari ad euro 28.086,09=;
6. accerta che il passivo ereditario relativo alla successione di è pari Controparte_4
ad euro 8.341,71=;
7. rigetta le ulteriori domande delle parti relative alla ricostruzione dell'asse ereditario, come precisato in parte motiva;
8. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti per successione di;
Controparte_3
9. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti per successione di;
Controparte_4
10. rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
11. spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Rovigo, 13 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Rossana Marcadella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. e promossa da
, C.F. residente in [...], (Pd), Parte_1 C.F._1
Quartiere donatori di sangue n. 1/A, con il patrocinio dell'Avv. Domenico Lucarini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
- attore -
Contro
C.F. , residente a RN (PD) Controparte_1 C.F._2
in Via Maseralino n. 49, con il patrocinio dell'Avv. Tania Senatore, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
- convenuto -
C.F. , residente in [...]Controparte_2 C.F._3
(PD), in via Maseralino, 49, c.f., on il patrocinio dell'Avv. Guido Zanella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
- convenuto –
Conclusioni delle parti: parte attrice ha precisato le conclusioni come da note depositate il 14.05.2025.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note depositate Controparte_1
il 13.05.2025.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note Controparte_2
depositate in data 12.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio convenendo il fratello e la Parte_1 CP_1
LA e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni così precisate:“Voglia CP_2
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, eccezione o istanza, Preliminarmente: ▪ Per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità delle domande tutte proposte dal sig. nei confronti dell'attrice, e per l'effetto rigettarle;
Nel merito: ▪ Controparte_1
Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito dell'apertura delle successioni dei signori e previa individuazione e stima dell'intero asse ereditario Controparte_3 Controparte_4
costituito, per quanto di seguito consta e salvo ulteriori beni caduti in successione di cui venga accertata
l'esistenza in corso di causa: - dagli immobili descritti al paragrafo C] dell'atto di citazione, disponendone la divisione con attribuzione ad ognuno dei coeredi delle quote in natura, ove comodamente divisibili senza conguagli in denaro, ovvero laddove non comodamente divisibili, procedendosi alla divisione della comunione mediante vendita con attribuzione ad ognuno dei coeredi della propria quota in denaro ex art. 720 c.c.; - dal saldo contabile pari ad € 10.454,63, giacente al momento dell'apertura della successione della sig.ra sul conto corrente n. 3013-0033433 acceso presso Banca Annia e cointestato tra lei ed Controparte_4
il sig. importo per l'intero ricaduto in comunione per via della cointestazione solo Controparte_1
formale del rapporto di conto corrente e ad oggi pari ad € 8.044,29 a seguito dell'addebito di € 2.501,34 per imposte di successione, di cui € 2.681,43, pari ad 1/3 di € 8.044,29, di spettanza della deducente;
- dalle somme movimentate dal sig. dai conti correnti personali del sig. Controparte_1 [...]
e cointestati con e come analiticamente enucleate ai CP_3 Controparte_3 Controparte_4
paragrafi A1] e A2] dell'atto di citazione, oltre a quelli indicati a pag. 7 della memoria attorea ex art.
183, co. 6, n. 1) c.p.c. per € 9.200,00, siccome accertati e contestati a seguito della presa visione della documentazione prodotta da controparte con la comparsa di costituzione, di cui il coerede citato è tenuto alla restituzione per nullità del titolo e/o al conferimento per collazione alla massa ereditaria, ovvero per le ulteriori subordinate causali indicate in atti, per il complessivo importo di € 165.903,96 o diverso anche maggiore importo, di cui € 55.301,32 (pari alla quota di 1/3) o diverso anche maggiore importo, di spettanza dell'attrice, ovvero comunque, in subordine, alla restituzione alla deducente dell'importo di €
52.234,65 o diverso anche maggiore importo, nonché in ulteriore subordine a quello minore di €
34.817,32 o diverso anche maggiore importo, ove fornita la prova dal sig. della Controparte_1
contitolarità sostanziale del 50% degli importi movimentati dai conti cointestati con il padre e con la madre, ovvero in via di estremo subordine alla collazione e/o alla restituzione della somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, dal Giudice;
- dai frutti civili dell'immobile di Via
Maseralino n. 49 maturati dall'apertura della successione della sig.ra per l'occupazione Controparte_4
dello stabile da parte di e del suo nucleo familiare, con conseguente domanda di Controparte_2
condanna di quest'ultima, ed in subordine anche pro quota del coerede -ove accertato il Controparte_1
suo concorrente godimento e la sua occupazione parziale dell'immobile secondo le indicazioni riportate in atti da al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità di occupazione dovuta in Controparte_2
ragione dell'accertata rispettiva misura di occupazione, indennità da calcolarsi per l'intero secondo i criteri indicati in atti dall'attrice, a far data dall'apertura della successione sino al termine dell'occupazione parte di e di , ovvero per il diverso periodo e/o importo anche maggiore determinato secondo CP_2 CP_1
ulteriori differenti criteri ritenuti di giustizia dal Giudice nonché da ultimo anche in via equitativa.
▪ Rigettare la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti dell'attrice, e quelle Controparte_5
proposte da se già non dichiarate preliminarmente inammissibili e/o improcedibili e/o Controparte_1
nulle, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti. In via subordinata: la sig.ra
[...]
in merito alla domanda restitutoria svolta nei confronti del convenuto , è Parte_1 Controparte_1
disponibile ad accettare la sommadi € 42.000,00 per le motivazioni indicate nella Proposta conciliativa
18.06.2024 e, in via ulteriormente subordinata, ad accettare l'importo proposto dal Giudice di €
34.700,00. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Ha allegato:
- che il padre è deceduto in data 21.10.2011, lasciando eredi gli Controparte_3
stretti congiunti (moglie) e le odierne parti in causa, quali figli;
Controparte_4
- che in data 6.06.2020 è deceduta anche , lasciando eredi i figli Controparte_4 Pt_1
e ciascuno per la quota di 1/3; CP_1 CP_2
-che il patrimonio è composto dai beni immobili così descritti:
Fabbricati:
➢ proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni del fabbricato residenziale sito a
RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di RN al Foglio 5, Part. 73, Subb 1 – 2;
➢ proprietà per 1/4 del fabbricato rurale sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 4;
Terreni: - Comune di UE AR (Pd)
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di UE AR (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di UE AR al Foglio 25, Part. 79, mq. 3239,
- Comune di CA (Pd)
➢ proprietà per 1/1 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 242;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 454-455;
- Comune di SA TR AR (Pd)
➢ proprietà per 1/3 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 101-
106;
➢ proprietà per 1/3 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 101-
106;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 50-
51-100;
➢ proprietà per 1/1 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 49-
102;
- Comune di RN (Pd)
➢ proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni con la moglie del Controparte_4
terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del
Comune di RN al Foglio 5, Part. 12-13-74-130-131-224-225-226-227-233-234;
➢ proprietà per 1/2 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 11-16-174; ➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 110.
- che il padre era titolare di un rapporto di conto corrente Bancario CP_3
C0130130023305 con saldo alla chiusura pari ad euro 12.038,78=;
- che il fratello ha prelevato somme dal conto corrente paterno, conto n. CP_1
C0130130023305 acceso presso BCC Banca Annia, filiale di CA (PD) ovvero ha disposto bonifici nei propri confronti, meglio descritti in atto di citazione per un totale di euro 43.000,00=;
- che il padre era altresì titolare di un conto cointestato con il figlio , aperto CP_3 CP_1
presso Banca Annia, n. D0103040010494, estinto il 5.01.2011 e alimentato dai soli proventi dell'azienda agricola del padre;
-che dalla documentazione bancaria posseduta è emerso come il fratello abbia CP_1
effettuato negli anni operazioni finanziarie, tra cui acquisto di azioni e obbligazione per un totale di euro 90.693,96= (euro 10.014,90= per l'acquisto di titoli in data 3.02.2011; euro
20.000,00= per acquisto di titoli in data 11.02.2020, giroconto da a CP_3 [...]
per l'importo di euro 60.000,00=, oltre euro 679,06 residui all'estinzione del CP_1
conto);
-che di tale ultimo rapporto bancario era solo formalmente contitolare Controparte_1
insieme al padre , non avendo mai provveduto ad alimentarlo con proprie CP_3
sostanze, pertanto ritiene superata la c.d. presunzione di contitolarità delle somme in esso presenti;
- che la madre era titolare della quota sugli immobili, così identificati: Controparte_4
Fabbricati:
➢ proprietà per 6/9 del fabbricato residenziale sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di RN al Foglio 5, Part. 73, Subb 1 –
2;
➢ proprietà per 3/18 del fabbricato sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 270, Subb. 2-3-4;
Terreni:
- Comune di UE AR (Pd) ➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di UE AR (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di UE AR al Foglio 28, Part. 79, mq. 3239,
- Comune di CA (Pd)
➢ proprietà per 6/9 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 242;
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 454;
- Comune di SA TR AR (Pd)
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 50-
51-100-101-106;
➢ proprietà per 3/9 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 49-
102;
- Comune di RN (Pd)
➢ proprietà per 1/6 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 131;
➢ proprietà per 3/9 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 12-13-74-130;
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 174;
➢ proprietà per 6/9 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 11-16-224-226-233.
-che, per quanto attiene il patrimonio mobiliare, era titolare un conto cointestato con il figlio , 3013-0033433 acceso presso Banca Annia, con saldo attivo alla chiusura CP_1
pari ad euro 10.454,63=, 8.044,29= a seguito dell'addebito delle imposte di successione, nel quale confluivano esclusivamente gli emolumenti a titolo di pensione di CP_4
;
[...] -che tale conto sono risultati prelievi di somme da parte del fratello (euro CP_1
5.000,00= in data 26.01.2017; euro 10.000,00= in data 5.03.2019; euro 8.0005,00= il
25.06.2018), per un totale di euro 23.010,00=;
-che di entrambi i rapporti bancari cointestati con il padre, da un lato, e con la madre dall'altro, era solo formalmente contitolare, non avendo mai Controparte_1
provveduto ad alimentarli con proprie sostanze, ragione per cui è superata, con riferimento ad entrambi, la presunzione di contitolarità delle somme in esso presenti;
-che le somme prelevate dal conto cointestato con il padre e dal conto cointestato CP_3
con la madre costituiscono donazioni nulle (perché prive dei requisiti formali CP_4
di legge), o in ogni caso donazioni indirette e di esse dovrebbe pertanto tenersi conto ai fini del computo della massa da dividere, imputandole alla quota del convenuto;
-che, anche a volerle considerare donazioni valide ed efficaci, esse sarebbero in ogni caso da conferire alla massa ereditaria ai sensi dell'art. 737 c.p.c.;
-che, in ogni caso. le somme movimentate dal conto intestato al solo Controparte_3
(43.000,00=) sono da restituire ex art. 948 cod. civ., ovvero ex art. 2041 cod. civ.;
-che la LA occupa, sin da prima della morte della madre, con il suo nucleo CP_2
familiare uno degli immobili caduti in successione, ed era pertanto obbligata a corrispondere i frutti. In data 18.11.2020 le è stata comunicata la risoluzione del contratto di comodato, pertanto andrà condannata al versamento pro-quota di CP_2
un'indennità di occupazione da calcolarsi dall'apertura della successione di CP_4
(giugno 2020) sino al mese di febbraio 2022.
[...]
-che anche il fratello occupa l'immobile di via Maseralino n. 49 e pertanto anche su di lui grava l'onere di versamento dell'indennità di occupazione.
* * *
Il convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni così precisate: “In via principale: - previa esatta individuazione dei beni caduti in successione alla morte di e procedere allo scioglimento della Controparte_3 Controparte_4
comunione ereditaria e ordinare la divisione secondo le quote di spettanza (1/3) dei beni immobili e di ogni loro pertinenza e/o dipendenza o di quelli che verranno accertati in corso di causa così come catastalmente censiti in atto di citazione, salvo errori od omissioni (pagg. 10-11-12), nominando se necessario un esperto per la determinazione delle masse da dividersi e per la formazione delle singole quote spettanti a , e con idonei progetti;
- accertata e dichiarata la comoda CP_1 Pt_1 Controparte_2
divisibilità dei beni immobili de quibus, ordinare la divisione degli stessi, disponendone il frazionamento,
e, per l'effetto, assegnare in proprietà esclusiva a le quote di sua spettanza (1/3), Controparte_1
tenendo in debita considerazione le quote già di sua proprietà, gli interventi manutentivi e le migliorie operate dal convenuto sui fondi;
- in caso di indivisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
- procedere suddivisione del saldo contabile del conto corrente n.
3013-0033433 acceso presso Banca Annia intestato a ammmontante ad euro 7586,09 Controparte_4
al 31.12.2024 attribuendo a la somma di 1/3 del totale e così di euro 2528,70, Controparte_1
salvo più aggiornato conteggio;
- preso atto dell'adesione del convenuto alle domande avversarie, disporre che restituisca alla massa ereditaria la somma di euro 20500,00 da suddividersi pro Controparte_1
quota con attribuzione al convenuto della quota di 1/3 pari ad euro 6.833,33; - previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, rigettare integralmente le restanti domande aventi ad oggetto la restituzione delle somme di denaro movimentate da e contestate allo stesso tanto da parte attrice che dalla Controparte_1
convenuta perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
- previo Controparte_2
accertamento dei fatti di cui in narrativa, rigettare altresì l'ulteriore domanda di restituzione somme formulata in prima memoria da parte attrice nonchè la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione della casa familiare perchè inammissibili in quanto tardive e comunque infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
- previo accertamento dei debiti e dei pesi ereditari indicati in narrativa, condannare e alla restituzione a favore di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
della somma di euro 10.054,27 cadauna (quale quota di 1/3 di euro 30162,80) o della maggiore o minore somma che venisse accertata nel corso del giudizio, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
- previo accertamento di quanto emerso in narrativa, dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da e comunque l'incompetenza per materia del Giudice Controparte_2
adito a decidere della stessa;
- accertati i fatti di cui in narrativa, rigettare la domanda riconvenzionale, formulata in via principale nonché in via subordinata e ulteriormente subordinata, da
[...]
nei confronti di perchè infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
CP_2 Controparte_1
in via subordinata: - nelle denegata ipotesi di parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condannarsi alla restituzione, alla massa ereditaria o alle convenute e Controparte_1 Pt_1 [...] della minor somma che dovesse risultare scorporando dagli importi contestati le somme di cui CP_2
si è fornita la causa giustificativa delle movimentazioni o comunque della minor somma che dovesse risultare in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa;
- nell'ipotesi in cui venisse accolta la prospettazione del convenuto in relazione all'incasso da parte di della somma di euro 50000,00, ordinare a di conferire per Controparte_2 Controparte_2
collazione alla massa ereditaria suddetta somma di cui 16.666,67 di spettanza del convenuto
[...]
ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio e che comunque sarà CP_1
ritenuta di giustizia. - nell'ipotesi di accertamento dei fatti di cui alla domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di , condannare al pagamento Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1
della minor somma che dovesse risultare in relazione all'effettiva attività svolta dalla LA a decorrere da maggio 2017 sino alla morte della madre nei termini in cui verrà accertato in corso di causa;
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate e non ammesse nonché dell'interrogatorio formale delle parti;
si insiste altresì per l'espletamento della CTU già richiesta in atti.
Si produce il doc. sub 70.
Con vittoria di spese, competenze di giudizio”.
Ha allegato:
-di non opporsi alla dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria;
-di essere stato l'unico, tra i figli, ad occuparsi e gestire in prima persona l'azienda di famiglia, di cui il padre era titolare;
CP_3
-che lo stretto rapporto fiduciario con il padre era scaturito nel rilascio di procura generale per la gestione degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, con cui era stato incaricaro della gestione dell'azienda dal 2002 – quando veniva colpito Controparte_3
da ictus cerebrale- sino alla sua morte nel 2011, e prova di ciò risiede fatto che l'azienda ha continuato ad essere attiva nonostante le gravissime condizioni di salute paterne;
-per quanto riguarda le avverse contestazioni sulla gestione dei conti correnti, ha rilevato quanto segue:
i) il conto corrente intestato al solo padre è stato chiuso dopo la sua morte e il CP_3
saldo residuo di 12.038,78 è stato ripartito pro-quota tra gli eredi senza alcuna contestazione;
i prelievi sono stati effettuati per esigenze della casa, dell'azienda ovvero personali dei genitori, tutti giustificati nella comparsa di risposta. E, dunque, dei 43.000,00= contestati (decurtata la somma duplicata nella richiesta di euro 90.693,96=, pari ad euro 30.014,9=), il prelievo di 2.000,00= del 18.06.2008 rappresenta l'acconto per l'acquisto di prodotti per l'agricoltura, quali sementi, fitofarmaci ecc;
il prelievo in contanti di euro 2000,00 del 24.06.2008 era destinato all'acquisto di un atomizzatore pagato con acconto di euro 2000,00; il bonifico di euro 10000,00 del 5.01.2010 veniva effettuato sul libretto nominativo cointestato a e , al fine di creare Controparte_1 Controparte_3
liquidità per gli investimenti finanziari successivi;
il prelievo di euro 1700,00 del 30.07.2010 veniva utilizzato per l'acquisto della pompa e dei tubi di irragazione usati di cui alla proposta di commissione del 10.07.2010; il giroconto di euro 20000,00 del 5.01.2011 rappresenta un versamento effettuato sempre nel conto cointestato a Controparte_1
e per cui sussiste, al pari di quello sopra citato, una duplicazione della Controparte_3
domanda, in quanto tali importi vengono conteggiati tanto in relazione alla complessiva somma di euro 43.000,00 di cui al conto corrente n. C0130130023305 quanto poi alla somma di euro 90693,96 di cui al libretto n. D0103040010494; il prelievo in contanti di euro 1000,00 del 13.04.2011 e quello di euro 1000,00 del 18.05.2011 erano destinati al pagamento delle sorelle e per l'assistenza prestata alla madre Pt_1 CP_2
ospedalizzata e di cui si dirà in seguito;
il prelevamento in contanti di euro 800,00 del
14.07.2011 veniva utilizzato per pagamento dei lavori edili effettuati nell'ambiente bagno della casa familiare a favore della ditta;
il Giroconto di euro 5000,00 del Parte_2
5.09.2011 è una somma di denaro che girata a proprio favore per affrontare le spese per il pagamento dell'assistenza ospedaliera del padre;
Controparte_3
ii) che il conto deposito cointestato è stato estinto prima della morte e dunque non costituisce bene ereditario e non concorre a formare l'asse; in ogni caso, le somme girocontate (euro 60.000,00=) ovvero utilizzate per le operazioni di acquisto di titoli e obbligazioni (euro 30.014,90=) vanno considerate al massimo nella misura del 50% in ragione della cointestazione del conto. In particolare, la somma di euro 60.000,00= e di euro 679,06 è confluita nel conto personale di il 5.01.2011 e, di questi, 10.000,00= CP_1
euro sono già stati restituiti al padre il 21.07.2011, e 5.000,00= euro sono stati utilizzati per il rifacimento del bagno di cui al doc. 15 e, inoltre, negli anni sono stati versati
50.000,00= euro in contanti alla LA per volere dei genitori, per l'attività di CP_2 assistenza verso di loro (500,00= euro al mese per 100 mesi, da agosto 2011 a novembre
2019). In definitiva, in ragione dei pagamenti fatti, non residuerebbero somme da restituire alla massa. Ciò in quanto non è stata superata la presunzione di contitolarità delle somme movimentate dal conto cointestato con il padre, atteso che sono ivi confluite sostanze del medesimo (es. versamento di euro 5.800,00= del 16/11/2017; versamento di euro
1.700,00= del 26.11.2008; euro 4.500,00= del 10/10/2002; euro 7.000,00= del
5/09/2003; euro 2.000,00= del 12/01/2005, unitamente ad altri non identificabili), atteso il fatto che egli conviveva con i genitori e lavorava nell'azienda di famiglia. Gli importi oggetto di giroconti verso , ovvero impiegati per l'acquisto di prodotti finanziari, CP_1
rappresentano infatti la retribuzione per il lavoro prestato nell'azienda, o quantomeno,
l'adempimento di obbligazione naturale e pertanto irripetibili;
iii)che il c/c cointestato alla madre era effettivamente alimentato solo dalla CP_4
madre e pertanto il convenuto non si oppone alla divisione in ragione di 1/3 ciascuno del saldo residuo di euro 8.044,29=; iv) che la somma di euro 23.010,00= movimentata dal conto della madre, non è stata prelevata, ma semplicemente spostata per ragioni di opportunità su un altro conto, pertanto non si oppone alla restituzione alla massa, decurtata la somma di euro 2.500,00=
a titolo di spesa documentata sostenuta per l'acquisto del letto antidecubito, di cui le sorelle erano a conoscenza;
-che su ordine dei genitori avrebbe versato alla LA la somma pari ad euro CP_2
50.000,00= (500,00 euro mensili per 100 mensilità), dazione che costituisce donazione indiretta ovvero remuneratoria, che pertanto la LA è tenuta ad imputare alla massa;
-che le domande dell'attrice, nonché quella riconvenzionale della convenuta
[...]
sono infondate;
CP_2
-deduce di aver provveduto al pagamento dei seguenti debiti ereditari, di cui chiede pertanto la restituzione pro quota ad entrambe le sorelle:
-euro 9.523,68 a titolo di spese per il funerale del padre e per l'acquisto del loculo;
CP_3
-euro 3342,14 dichiarazione di successione e pagamento di imposte;
-euro 931,22 accatastamento fabbricati;
-euro 920,01 spese per conto di relativo al procedimento di mediazione;
Controparte_4 - euro 778,05 spese per armadio di EL;
CP_4
-euro 14.667,70 spese funerarie di;
Controparte_4
v) di aver sostenuto la complessiva spesa di euro 4170,00, interamente avvallata dalle sorelle comproprietarie, la quale ha notevolmente aumentato il valore del terreno sito a
RN Fg. 5 mapp. 224-226-174.
* * *
La convenuta si è costituita in giudizio, rassegnando le seguenti Controparte_2
conclusioni: “in via principale:
1)- previa verificazione e stima di tutto l'asse ereditario, costituito da beni immobili e beni mobili, dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi, in ragione dell'apertura delle successioni dei signori e su detto patrimonio, e specificatamente, Controparte_3 Controparte_4
per quanto riguarda i beni immobili:
-sui fabbricati e sui terreni agricoli, così come descritti in narrativa della presente comparsa di costituzione
e risposta alle pag. 11 e 12 ed in perizia di cui al doc. 15 del fascicolo di parte attrice;
per quanto riguarda i beni mobili:
a) sul saldo contabile del c/c n. 3013-0033433, cointestato solo formalmente tra la sig.ra CP_4
ed il figlio , pari ad €. 10.454,63 al momento dell'apertura della successione,
[...] Controparte_1
ed oggi pari ad €. 8.044,29 a seguito dell'addebito di €. 2.501,34 per il pagamento delle imposte di successione,
b) previa verifica ed accertamento per i motivi enunciati in narrativa, su tutte le somme che risultano movimentate dal sig. sia dal c/c n. C0130130023305 intestato solamente al padre, Controparte_1
sig. sia dal c/c n. D0103040010494 cointestato, solo formalmente, tra quest'ultimo Controparte_3
ed il figlio , sia dal c/c n. 3013-0033433, cointestato solo formalmente tra la sig.ra Controparte_1
ed il figlio;
Controparte_4 Controparte_1
2)- dividersi i suddetti beni tra i coeredi, nel rispetto delle rispettive quote di spettanza, come segue: per quanto riguarda i beni immobili:
-ove detti beni risultassero comodamente divisibili, eventualmente prevedendo anche conguagli in denaro, provvedendo alla loro assegnazione in natura nel rispetto delle quote di spettanza di ciascun coerede così come quantificate in atto, oppure, qualora detti beni non risultassero comodamente divisibili, provvedendo mediante attribuzione a ciascun coerede del relativo controvalore in denaro derivante dalla vendita degli immobili stessi ex art. 720 c.c., nei rispetto delle quote di spettanza di ognuno così come precisate in atto;
per quanto riguarda i beni mobili:
a): provvedendo alla ripartizione del saldo contabile, ad oggi pari ad €. 8.044,29, in essere sul c/c cointestato, solo formalmente, tra la sig.ra ed il figlio , e riconoscendo Controparte_4 Controparte_1
pertanto alla qui rappresentata sig.ra la somma di €. 2.681,43, pari alla propria Controparte_2
quota di 1/3;
b): previa verifica ed accertamento di tutte le somme movimentate a proprio favore, indebitamente/illegittimamente, dal sig. sia dal c/c intestato al solo sig. Controparte_1 [...]
che dai c/c cointestati tra lo stesso sig. e i due genitori, come sopra CP_3 Controparte_1
individuati e previo conseguente accertamento dell'obbligo in capo al sig. alla Controparte_1
restituzione per inesistenza e/o nullità del titolo, e/o al conferimento per collazione alla massa ereditaria di tutte le suddette somme, oggi risultanti pari ad €. 156.703,96, o quelle che saranno diversamente accertate, riconoscendo a favore della convenuta direttamente o per imputazione Controparte_2
seguito di collazione, la somma di €. 52.234,65, pari alla propria quota di 1/3, o il diverso importo che dovesse essere accertato;
in subordine al punto b): qualora il sig. provvedesse a dimostrare l'effettiva contitolarità Controparte_1
dei c/c cointestati con i due genitori, riconoscendo a favore della sig.ra direttamente Controparte_2
o per imputazione seguito di collazione, la ridotta somma di €. 33.283,99;
3)- respingersi la domanda avanzata nei confronti della convenuta di condanna al Controparte_2
pagamento a favore di parte attrice della somma di €. 9.229,50 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile di via Maseralino 49, in quanto, per tutti i motivi esposti nella presente memoria, nulla è dovuto;
in via subordinata al punto 3):
- nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenesse fondata nell'AN la suddetta domanda di indennità di occupazione, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria, rideterminare il QUANTUM dovuto a carico della sig.ra nell'importo di €. 831,36; Controparte_2
in via riconvenzionale: accertato l'accordo negoziale, come descritto in atto, corrente tra i signori e Controparte_1 [...]
da una parte e la sig.ra dall'altra, avente ad oggetto l'assistenza diurna Parte_1 Controparte_2 e notturna alla madre invalida, sig.ra da parte della sig.ra a Controparte_4 Controparte_2
fronte di un corrispettivo mensile di €. 1.000,00, oltre l'uso in comodato di alcuni vani dell'immobile familiare di via Maseralino 49, condannare i coeredi e in solido tra Controparte_1 Parte_1
loro, al pagamento a favore della signora della somma complessiva di €. 58.500,00, Controparte_2
così quantificata per le ragioni esposte in atto, o della somma diversa che risulterà accertata da questo
Tribunale; in via riconvenzionale subordinata: qualora dovesse risultare accertato che l'accordo negoziale sopra indicato intercorreva solamente tra il sig.
da una parte e la sig.ra dall'altra, condannare il sig. Controparte_1 Controparte_2 [...]
al pagamento a favore della signora della somma complessiva di €. CP_1 Controparte_2
58.500,00, così quantificata in atto, o della somma diversa che risulterà accertata da questo Tribunale;
in via riconvenzionale ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi che tale accordo negoziale non fosse accertato da codesto Tribunale, si chiede che il
Giudice, per tutti i motivi esposti in atto, accertato che l'attività svolta dalla sig.ra Controparte_2
a favore della madre invalida si è sostanziata in un'attività lavorativa di tipo assistenziale, svolta giorno
e notte in forza della convivenza presso il genitore, voglia liquidare un compenso, da porre a carico dei fratelli e in solido tra loro, ed a favore di quantificato, CP_1 Parte_1 Controparte_2
secondo le tabelle contrattuali depositate, nella somma di €. 63.900,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, somma che, in ogni caso, il Tribunale vorrà integrare secondo equità, per il motivo specificatamente esposto in narrativa, tenendo in considerazione la maggior somma che sarebbe risultata calcolando l'importo mensile ad un valore superiore al minimo indicato nelle tabelle stesse e preso in considerazione dallo scrivente patrocinio. In via istruttoria:
- in merito alla parziale occupazione dell'immobile di via Maseralino 49, all'attività di assistenza prestata
a favore dei genitori, con particolare riferimento alla madre, al pagamento di un corrispettivo per tale attività ricevuto dai coeredi, ed a quant'altro conseguisse in proposito a seguito delle difese avversarie, si chiede l'ammissione delle prove testimoniali atte a comprovare la fondatezza dei suddetti fatti e circostanze come già capitolati nella memoria ex art. 183, nr. 2, c.p.c., con i testi ivi indicati
Con vittoria di spese, competenze ed oneri di legge come dovuti, a favore della convenuta qui rappresentata.”
In particolare: a) ha aderito alla domanda attorea di scioglimento della comunione sugli immobili descritti nell'atto di citazione, nonché di divisione delle somme di denaro presenti o che avrebbero dovuto essere presenti al momento della successione, tanto nel c/c intestato al solo
, quanto nel c/c cointestato, solo formalmente, tra quest'ultimo ed il Controparte_3
figlio , quanto infine nel c/c cointestato, anche questo solo Controparte_1
formalmente, tra ed il figlio;
Controparte_4 Controparte_1
b) quanto alla domanda di pagamento di congrua indennità di occupazione dell'immobile sito in RN, via Maseralino 49, formulata dall'attrice, ha dedotto di occupare l'immobile -nella porzione corrispondente alla propria quota- sin dalla morte del padre
, avvenuta nel 2011, e di non aver mai ricevuto da parte dei fratelli, già all'epoca CP_3
comproprietari del bene, alcuna richiesta economica, i quali hanno pertanto riconosciuto l'esistenza di un comodato in proprio favore;
c) la risoluzione comunicatale con lettera 18.11.2020 sarebbe inefficace in quanto proveniente da uno solo dei comproprietari;
d) sul quantum della richiesta indennitaria, contesta la decorrenza dal giugno 2020, in quanto la missiva di risoluzione è del novembre 2020 e deduce come vada in ogni caso adeguata alla porzione di immobile effettivamente occupata;
f) inoltre, in forza di uno specifico accordo tra tutti i coeredi, si era impegnata abitare presso la madre, per occuparsene giorno e notte, dietro il versamento, da parte dei fratelli della somma di circa euro 1.000 euro mensili, a partire dal giugno del 2011;
e) in via riconvenzionale, ha chiesto pertanto il pagamento da parte, dei coeredi, della somma dovuta per l'attività di assistenza prestata nei confronti dei genitori pari ad euro
58.500,00= o, in via subordinata della somma calcolata avuto riguardo al contratto collettivo nazionale, assistenza notturna, e applicando le tabelle retributive per Colf badanti.
* * *
La causa è stata istruita raccogliendo la testimonianza di e Testimone_1 [...]
, . Tes_2 Tes_3
All'esito, con ordinanza del 1.10.2024 il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa: “pagamento da parte di a ciascuna delle due sorell e Controparte_1 Parte_1 e di euro 34.7 00,00 , compensazione delle spese di lite, rinuncia a tutte le reciproche Parte_3
domande e pretese, disposizio ne immediata di CTU divisionale con su ddivisione dei costi di CTU nella misura di un terzo ciascuno”, con rinvio all'udienza del 12.11.2024, del 4.12.2022 e in seguito dell'8.01.2025. Mutato nelle more il Giudice istruttore nella scrivente, dato atto della disponibilità di parte attrice e di parte convenuta Parte_1 Controparte_2
all'accettazione della proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. e della mancata accettazione da parte del solo convenuto , il Giudice, ritenuta la necessità di definire Controparte_1
le questioni preliminari con sentenza, prima dell'istruttoria tecnica, rinviava all'udienza del
14.05.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., da tenersi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.. All'udienza così fissata, il Giudice riservava il deposito della sentenza entro giorni trenta, a norma dell'art. 281sexies co. 1 e
3 cpc.
* * *
Non si pongono problemi di sorta in relazione al fatto che si discuta nella stessa sede delle successioni di e , perché ciò non osta alla possibilità Controparte_3 Controparte_4
di proporre le domande di scioglimento e divisione delle diverse comunioni nella medesima sede processuale.
La conseguenza, però, è quella stabilmente ricordata dalla giurisprudenza di legittimità:
“Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi” (Cass.
Ord. n. 27645 del 30/10/2018; Cass. n. 18909 del 11/09/2020).
Sarebbe invece possibile procedere a un'unica divisione, invece che a tante divisioni quante sono le masse, solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio (che, ove riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam), con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica (Cass. n. 15494 del 07/06/2019).
Sarà pertanto necessario, in sede divisionale, considerare separatamente le masse derivanti dalle due successioni, verificandone la consistenza e predisponendo progetti divisionali autonomi.
* * *
La successione del padre delle parti, , dev'essere dichiarata aperta a far Controparte_3
tempo della data del decesso intervenuto in data 21.10.2011 e regolata dalle norme sulla successione legittima, non risultando che il de cuius abbia disposto relativamente alla stessa con testamento.
Suoi successori risultano essere, pertanto, la moglie e i tre figli, che a mente dell'art. 581
c.c. hanno diritto, di 1/3 (la moglie) e di 2/9 (ciascun figlio) del patrimonio relitto.
Nessun'altra questione si pone in relazione a detta comunione, e va pertanto percorsa la via della divisione del compendio, con il supporto di apposita consulenza tecnica.
La successione di va anch'essa dichiarata aperta a far tempo della data Controparte_4
del decesso intervenuto in data 06.06.2020, e va anch'essa regolata dalle norme sulla successione legittima.
Suoi successori risultano essere, pertanto, i tre figli e ciascuno Pt_1 CP_1 CP_2
per la quota di 1/3 del patrimonio relitto.
* * *
1. Successione di . Controparte_3
È necessario - districandosi nella mole sovrabbondante delle allegazioni delle parti, sovente inutilmente ripetitive - chiarire l'oggetto di questo giudizio.
Avendo tutte le parti chiesto la divisione della comunione ereditaria tra loro esistente, si dovrà quindi verificare la consistenza e l'ammontare dell'asse ereditario.
La presente controversia richiede di affrontare, in via preliminare, le seguenti questioni:
1) questioni preliminari attinenti alla successione di : Controparte_3
1a) asserita illegittima movimentazione di denaro, tramite prelievi e giroconti, effettuata dal convenuto in proprio favore dal c/c intestato al padre Controparte_1 [...]
; CP_3 1b) operazioni finanziarie, dal medesimo realizzate, sul c/c cointestato tra lui e il padre;
1c) somme asseritamente pagate dal convenuto nei confronti della LA
[...]
; CP_2
1d) domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
Controparte_2
1e) I frutti civili. Sull'indennità di occupazione dovuta da e da Controparte_2
; Controparte_1
1f) migliorie asseritamente apportate ai fondi da parte del convenuto . Controparte_1
2) questioni preliminari attinenti alla successione di : Controparte_4
2a) asserita illegittima movimentazione di denaro dal conto corrente cointestato tra e;
Controparte_1 Controparte_4
3) prova del pagamento, da parte del convenuto , dei debiti e passività Controparte_1
ereditarie di e . Controparte_3 Controparte_4
La decisione va effettuata sulla base di quanto non adeguatamente contestato dalle parti,
a norma dell'art. 115 cpc, della prova documentale fornita dalle parti, della prova per presunzioni e delle risultanze della prova testimoniale assunta.
1a) e 1b) delle somme movimentate dal conto corrente C0130130023305 intestato a
e dal libretto D0103040010494 cointestato tra e Controparte_3 CP_3 [...]
. CP_1
Avendo tutte le parti chiesto la divisione della comunione ereditaria tra loro esistente, si dovrà quindi verificare la consistenza e l'ammontare dell'asse ereditario, senza tralasciare
- alla luce delle ridette pretese avanzate dall'attrice - la ricostruzione della massa dei beni appartenuti ai de cuius. Per far ciò, si dovrà verificare la fondatezza delle pretese reciproche delle parti, ai fini delle richieste collazione ed imputazione tra coeredi a norma degli artt.
724 (“I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione”).
Parte attrice ha documentato che il padre era titolare di un rapporto di conto CP_3
corrente Bancario (Banca Annia), C0130130023305 con saldo alla chiusura pari ad euro
12.038,78= e allegato la circostanza per cui il fratello avrebbe prelevato somme CP_1 dal conto corrente paterno, ovvero disposto bonifici nei propri confronti per un totale di euro 43.000,00=.
In particolar modo, avrebbe disposto, dal conto corrente paterno, delle Controparte_1
seguenti somme:
-prelevamento contanti di € 2.000,00 del 18.06.2008;
- prelevamento contanti di € 1.500,00 del 24.06.2008;
- bonifico di € 10.000,00 del 5.01.2010;
- prelevamento contanti di € 1.700,00 del 30.07.2010;
- giroconto di € 20.000,00 del 5.01.2011;
- prelevamento contanti di € 1.000,00 del 13.04.2011;
- prelevamento contanti di € 1.000,00 del 18.05.2011;
- prelevamento contanti di € 800,00 del 14.07.2011.
- giroconto di € 5.000,00 del 5.09.2011;
Parte attrice ha pertanto dedotto come tali attribuzioni costituiscano donazioni nulle disposte in vita dal de cuius in favore del convenuto , Controparte_3 Controparte_1
statuendo come il relativo accertamento sia necessario ai fini della esatta ricostruzione della massa dei beni da dividere tra le parti.
In via subordinata, laddove fosse accertata la natura non donativa, parte attrice ne ha rivendicato la proprietà pro quota di 1/3, ex art. 948 cod. civ., ovvero ne domanda la restituzione in quanto oggetto di arricchimento senza giusta causa da parte del fratello
. CP_1
Le stesse conclusioni sono state formulate con riferimento al libretto di deposito n.
D0103040010494, cointestato tra e , dal quale vi Controparte_3 Controparte_1
sarebbe un ammanco di euro 90.693,96=.
In particolare, il convenuto avrebbe investito, mediante addebito sul conto cointestato, euro 10.014,90 in titoli non riscattati, e dunque rimasti nella sua esclusiva disponibilità, nonché euro 20.000,00= in obbligazioni, anch'esse non riscattate. Infine, il convenuto avrebbe disposto il giroconto su proprio conto esclusivo della somma di euro 60.000,00=, con il prelievo, prima dell'estinzione, del residuo di euro € 679,06= Tali attribuzioni, al pari delle precedenti, costituirebbero donazioni nulle, per mancanza della prescritta forma solenne.
Le domande vanno pertanto analizzate congiuntamente.
Occorre anzitutto procedere alla qualificazione della domanda attorea. Per quanto attiene alle somme presenti sul conto corrente paterno, l'attrice ha sostenuto la natura donativa delle attribuzioni, allegandone la nullità per difetto di forma solenne, e la conseguente imputazione alla quota spettante a in ragione della successione paterna, Controparte_1
ex art. 724 cod. civ., ovvero in via subordinata, accertata la natura non donativa, ha formulato domanda di rivendica ex art. 948 cod. civ., ovvero di condanna alla restituzione ex art. 2041 cod. civ.
In primo luogo, va dato atto che sussiste una duplicazione della domanda, in quanto taluni importi sono stati conteggiati tanto in relazione alla complessiva somma di euro
43.000,00= di cui al conto corrente n. C0130130023305, quanto poi alla somma di euro
90.693,96 di cui al libretto n. D0103040010494.
Infatti, nella determinazione della somma 43.000,00=, parte attrice ha considerato il bonifico di euro 10.000,00 del 5.01.2010, e il giroconto di euro 20.000,00 del 5.01.2011, somme invero transitate nel libretto n. D0103040010494, con la conseguenza che la domanda avente ad oggetto la somma di euro 90.693,96= necessariamente le ricomprende.
Pertanto dalla somma complessiva di euro 43.000,00= contestata in atto di citazione, vanno scorporati gli importi di euro 10.000,00= (bonifico del 5/01/2010) e di euro
20.000,00= (bonifico 5/01/2011) che sono confluiti nel libretto postale n.
D0103040010494, con la conseguenza che andrà valutata in prima battuta la domanda tesa all'accertamento della donazione nulla, avente ad oggetto la somma di 13.000,00=
(differenza 43.000,00= e 30.000,00=).
Parte attrice ha documentato i trasferimenti di denaro tra e (mediante la CP_3 CP_1
produzione degli estratti conto del de cuius), allegando che detti trasferimenti di denaro fossero frutto di atti di liberalità compiuti dal de cuius in favore del figlio . Controparte_1
D'altro canto, la stessa parte attrice non ha mai negato il ruolo rivestito dal fratello CP_1
all'interno dell'azienda familiare e l'apporto dato da quest'ultimo agli anziani genitori, con i quali coabitava. Come noto, l'onere della prova incombe sull'attore, cui non basta allegare l'esistenza dell'animus donandi, ma deve provare la volontà del de cuius di disporre una liberalità in favore del beneficiario della donazione. Il convenuto , al contrario ha Controparte_1
argomentato trattarsi di esborsi di denaro effettuati nell'interessi del padre (pagamenti per prestazioni effettuate a favore della società), escludendone la natura donativa.
In particolare, ha allegato che il prelevamento contanti di euro 2000,00 Controparte_1
del 18/06/2008 è stato destinato al pagamento dell'acconto a favore di Agrieffe s.n.c. per l'acquisto di prodotti per l'agricoltura quali sementi, concimi, fitofarmaci, materiali per i vigneti, per la somma di euro 1500,00=(doc. 7 e doc. 8_ricevute di pagamento 2011). Tali documenti tuttavia non consentono di imputare il prelievo di denaro alla causale menzionata dal convenuto, atteso che si tratta di ricevute prive di indicazione di causale di pagamento, ovvero del destinatario del medesimo.
Il prelievo in contanti di euro 2000,00 del 24/06/2008 è stato utilizzato per pagare l'acconto di euro 2000,00= per l'acquisto di un atomizzatore (doc. 9). Effettivamente il doc. 9 reca una fattura della società di euro 4.800,00= in cui si dà atto del Parte_4
pagamento della somma di euro 2.000,00= in contanti alla consegna, avvenuta in data
24.05.2008.
Il prelievo di euro 1700,00= del 30/07/2010 trova riscontro nel doc. 10, ed è riconducibile all'acquisto di pompa e tubi di irragazione.
Il convenuto ha dedotto poi i prelievi di euro 1000,00 del 13/04/2011 e di euro 1000,00 del 18/05/2011 sarebbero state destinati al pagamento delle sorelle per l'assistenza prestata alla madre ospedalizzata. Tale circostanza non ha trovato effettivo riscontro, ma può in ogni caso presumersi, per importo e periodo di prelevamento, che trattasi di somme realmente utilizzate dal convenuto per l'assistenza dell'anziana madre.
Il convenuto ha dedotto che il prelievo di euro 800,00= del 14/07/2011 trova riscontro nel doc. 11 (pagamento dei lavori edili effettuati nell'ambiente bagno della casa familiare a favore della ditta . Il documento n. 11 riporta la contabilità lavori del Parte_2
4.07.2011 di euro 1.193,00=, nella quale viene appuntato a penna “18.07.2011 ricevuto acconto euro 1.000,00=”, sicchè il prelievo degli 800,00= appare verosimilmente destinato a tale spesa. Non trova invece sufficiente riscontro probatorio l'allegazione per cui il denaro prelevato
(euro 2500,00=) dal conto personale di del 22.07.2011 sia stato poi destinato al CP_1
saldo della fattura della ditta e dei lavori idrotermosanitari. Parte_2
Quanto al giroconto di euro 5000,00= del 5/09/2011, il convento ha allegato trattarsi di una somma destinate ad affrontare le spese per il pagamento dell'assistenza ospedaliera di e in generale alla cura della famiglia, cui egli provvedeva direttamente Controparte_3
anche con denaro proprio (come dimostrato dai numerosi prelievi -per un totale di euro
12.000,00= effettuati dal convenuto proprio nel lasso temporale agosto-novembre 2011).
Parte attrice, sul punto, si è limitata a contestare genericamente i prelievi indicati, senza tuttavia smentire la circostanza che il fratello , che coabitava con i genitori, fosse CP_1
coinvolto in prima persona nell'assistenza e cura dei medesimi.
Alla luce di ciò, ritiene questo Giudice che bonifici, prelievi, giroconti effettuati dal conto intestato al solo nei confronti dell'odierno convenuto trovano Controparte_3
giustificazione, in parte, nelle spese da lui affrontate e documentate (doc. 9, 10, 11 per un totale di euro 4.500,00=), in parte nel rapporto di collaborazione e assistenza prestata da nei confronti dei genitori (v. giroconto di euro 5000,00= del 5.09.2011, Controparte_1
nonché i prelievi del 13.4.2011 e 18.05.2011).
Dalle testimonianze raccolte è ulteriormente emerso come, sin da prima della malattia del padre e del conferimento della procura generale, si occupasse del Controparte_1
disbrigo, per conto dei genitori, di una serie di incombenze legate all'azienda agricola. Non vi è motivo di escludere che il medesimo, convivente con i genitori, si occupasse della gestione di ulteriori necessità di questi.
Il conto corrente intestato ad peraltro è stato chiuso alla sua morte, Controparte_3
nel 2011, con divisione tra i fratelli del saldo, in assenza di qualsivoglia contestazione relativamente alla movimentazione di denaro, né da parte dell'odierna parte attrice, né tanto meno della convenuta le quali si ritiene fossero pienamente consapevoli CP_2
dell'apporto dato dal fratello agli anziani genitori. CP_1
La domanda tesa ad accertare la natura donativa delle dazioni effettuate dal de cuius
[...]
, nei confronti del figlio , si estende alle somme oggetto del libretto n. CP_3 CP_1
D0103040010494, cointestato tra i due. L'attrice, in via subordinata, previo accertamento della proprietà delle somme in capo al defunto padre -e superata, dunque, la presunzione di contitolarità con ne ha rivendicato la proprietà ex art. 948 cod. cov. Controparte_1
I rapporti interni tra correntisti sono regolati - non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, ma - dall'art. 1298 cc (“Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”).
La cointestazione dei conti, insomma, genera una presunzione di contitolarità in parti uguali delle somme depositate (cfr. tra le molte, in materia successoria, Cass. 22.2.2018 n.
4320: “ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (cfr. Cass. n. 26991 del 02/12/2013 e n. 4066 del 19/02/2009)”), superabile però con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni semplici (tra le molte,
Cass. n. 18777 del 23/09/2015; Cass. n. 28839 del 05/12/2008).
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato la natura solo formale della cointestazione del conto, essendo il medesimo alimentato solo dalle sostanze del padre , Controparte_3
provenienti dall'attività agricola da lui gestita, il che determina il superamento della presunzione di contitolarità.
In effetti, dall'analisi della documentazione depositata agli atti non risulta che detto libretto sia stato alimentato né dalle retribuzione percepita dal convenuto per l'attività lavorativa da lui esercitata di impiegato comunale e, neppure, per l'attività svolta in seno all'azienda di famiglia. Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, ha allegato che Controparte_1
le somme rappresenterebbero i proventi che il padre avrebbe lui destinato per CP_3
l'attività svolta negli anni nell'azienda.
Il convenuto ha argomentato di aver, sin da ragazzo, coaudiuvato il padre nella gestione complessiva dell'azienda, occupandosi direttamente di alcune incombenze (quali la gestione dei terzisti, l'acquisto delle merci ecc…) e, prova di ciò sarebbe data dalla procura generale rilasciata a suo favore dal padre, allorquando, in seguito alla malattia, non era più in grado di occuparsi direttamente dell'attività. Il conferimento della procura generale, tuttavia, non consente di provare la sussistenza di un mandato gestorio e, dunque, il coinvolgimento professionale di , da parte del CP_1
padre , ma, in senso contrario, si ritiene che il conferimento della procura sia CP_3
dimostrativo della volontà di di non procedere a un diverso Controparte_3
inquadramento del figlio nella società.
Né la prova orale raccolta sul punto consente di addivenire ad una diversa conclusione.
In particolare, il teste , la cui testimonianza viene ritenuta genuina ed Testimone_1
attendibile, ha raccontato di aver <avuto rapporti con perché accompagna il Controparte_1
papà presso il nostro ufficio…egli si recava con suo papà fino al 2002-2003, penso dagli anni 90, all'ufficio coldiretti di Monselice, ma non ricordo altro;
so che il papà aveva problemi di salute e nel corso del tempo si è aggravato e il figlio ha aiutato il padre a venire in ufficio per svolgere le pratiche…dopo il
2004, ha fatto una procura e con quella gestiva le pratiche del papà, lo so perché ricordo che questa CP_1
procura era stata protocollata all'interno del fascicolo dove ci sono le pratiche AVEPA, erano contributi agricoli e anche per il libretto agevolato per il carburante nell'agricoltura…io ricordo sicuramente che
si recava in ufficio da noi, e ricordo che lo faceva per chiedere e fare le pratiche PAC e rimborso CP_1
carburante>> (verbale udienza del 29.5.2024).
La circostanza che accompagnasse il padre presso la sede della Controparte_1 CP_3
per le domande PAC, le richieste di rimborso carburante e altri adempimenti, di CP_6
per sé non è idonea a provare un apporto professionale del convenuto nella società del padre e, anzi, dalla stessa circostanza può trarsi che questi non si limitasse a delegare il figlio, essendo anzi presente in tali occasioni, a dimostrazione di come egli abbia di fatto mantenuto il diretto controllo della propria azienda, quanto meno sino alla malattia e, dunque, al conferimento della procura.
Il teste ha riferito che il convenuto aveva dato incarico alla propria Testimone_2
ditta individuale, tra gennaio 2002 e ottobre 2011, di eseguire lavorazioni (quali semina, aratura, trebbiatura, estirpatura), rispondendo “si è vero” alla domanda se i pagamenti fossero stati effettuati in contanti da , in nome e per conto del padre. CP_1
Rispetto a tali dichiarazioni, vale quanto detto con riferimento alla testimonianza precedente. Peraltro, per quanto concerne la risposta capitolo n. 36 - formulato nella II memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.- occorre precisare gli artt. 2721 e 2726 cod. civ., pongono un principio, lasciato al libero apprezzamento del giudice, che è quello per cui quando oggetto del pagamento sia un importo di considerevole consistenza (come avrebbe potuto esserlo quello pari a lire 5.000,00 nel 1942, anno di entrata in vigore del codice civile), appare irragionevole, secondo l'id quod plerumque accidit, che le parti non lascino traccia documentale, e dunque la prova testimoniale del fatto (il pagamento di una somma di denaro) non può di regola essere ammessa. Ciò non equivale a dire, tuttavia, che la quietanza sia l'unico mezzo legale di prova dei pagamenti in contanti, poiché lo stesso art. 2721 comma 2 c.c. declina un'eccezione alla regola del divieto di prova testimoniale, condizionandola però alla sussistenza di una serie di parametri il cui positivo apprezzamento è rimesso al giudice di merito.
Nel caso di specie, il teste ha riferito di ricordare che i pagamenti fossero stati effettuati in contanti da , in nome e per conto del padre. Tuttavia, appare opportuno Controparte_1
dare rilievo al fatto che le fatture in esame (n. 7 fatture) sono state emesse in momenti diversi e non ravvicinati tra loro, evidentemente per prestazioni periodicamente effettuate per il committente (fattura n. 34 del 2.12.2002; fattura n. 21 Controparte_3
dell'8.12.2004; fattura n. 12 del 12.12.2005, fattura n. 12 del 13.12.2006; fattura n. 14 del
12.12.2007; fattura n. 26 del 31.12.2008; fattura n. 41 del 1.12.2026). La risposta fornita dal teste è stata alquanto generica e non contestualizzata, atteso che appunto non ha riferito di aver ricevuto il pagamento in contanti per ogni singola fattura emessa, ma si è limitato a rispondere “si è vero”, senza fornire ulteriori precisazioni o comunque elementi utili ai fini del raggiungimento di una prova rassicurante del pagamento effettuato con denaro di pertinenza di . Né tantomeno, dalla documentazione allegata Controparte_3
dal convenuto, si rinvengono prelievi o movimentazioni congruenti, per importo o data del prelievo, con detti pagamenti.
La teste è apparsa non pienamente attendibile, in quanto, nella risposta al Tes_3
capitolo n. 34 -che presupponeva l'analisi del doc. 60 (composto da 13 pagine, di cui 7 fatture)-, ancor prima di prendere effettivamente visione del documento, ha dichiarato di riconoscere le fatture ivi riportate (<Il Giudice inizia a esibire al testimone il documento n. 60, rammostrandoglielo dalla scrivania e chiedendo “guardi bene queste fatture”; la testimone, inizia a dichiarare, si le conosco le ho fatte io, ancor prima di aver in mano il documento n. 60>>). In ogni caso, tali dichiarazioni non danno la prova certa e rassicurante di quanto allegato dal convenuto , ossia che, pur non essendo stato formalmente inquadrato Controparte_1
nell'azienda, si fosse comunque occupato in prima persona dell'impresa agricola, di talchè le somme (giroconti ed investimenti) rappresenterebbero la retribuzione o corrispettivo per il lavoro da lui prestato.
Neppure può essere accolta la domanda del convenuto tesa a far riconoscere la natura di obbligazione naturale di tali dazioni, atteso che l'art. 2034 cod. civ. qualifica come obbligazione naturale -escludendone pertanto la giuridicità- alle prestazioni eseguite spontaneamente in adempimento di doveri morali o sociali, intendendosi, per dovere morale, il dovere di carattere etico che vincola il soggetto, per dovere sociale, quello sentito come tale dalla società di appartenenza. Sul punto, è discusso in dottrina se l'obbligazione naturale si verifichi anche in occasione di un dovere che sia solo morale o solo sociale;
certamente, la giurisprudenza maggioritaria ammette che si configuri un'obbligazione naturale solo se il dovere sia avvertito come tale dalla collettività, e non da un singolo individuo. Non basta, quindi, che l'atto sia positivamente valutabile sul piano della morale o della socialità, ma occorre che la sua inosservanza comporti un giudizio di riprovazione o di disistima. Oltre che sul piano tradizionale della stima il dovere sociale deve essere colto anche sul piano della solidarietà sociale. Nel caso in esame, non solo manca la prova che le disposizioni di pagamento di somme, dal libretto cointestato al conto personale di
, ovvero gli investimenti effettuati ancora nella disponibilità di , Controparte_1 CP_1
siano riconducibili alla volontà del padre e non al figlio, ma difetta altresì il requisito del dovere avvertito come tale dalla collettività.
Superata la presunzione di contitolarità delle somme e atteso che tali movimentazioni di denaro non trovano giustificazione, sarà tenuto alla restituzione delle Controparte_1
somme indebitamente prelevate dal conto cointestato con il padre, previa riqualificazione della domanda attorea.
Parte attrice ha infatti agito in rivendica ex art. 948 cod. civ., tuttavia tale rimedio, di tipo petitorio, è volto al recupero del possesso della res quale effetto dell'accoglimento di una domanda di condanna, sul presupposto dell'accertamento del diritto di proprietà. Inoltre, poiché la rivendica presuppone la separazione tra possesso e proprietà, con l'obiettivo di ricongiungerli, oggetto dell'azione sono solo le cose corporali, che possono essere oggetto di possesso ed è tradizionalmente escluso che possano essere oggetto di rivendica le cose c.d. fungibili (tra cui il denaro), essendo tali beni confusi nel patrimonio del possessore e perciò indistinguibili.
Ebbene, la domanda attorea va riqualificata alla stregua di una domanda di rendimento del conto, che contiene domanda di condanna del convenuto alla restituzione di quanto indebitamente prelevato da un conto del quale egli era cointestatario.
Come noto, il rendimento del conto, disciplinato dagli artt. 263-266 c.p.c. è idoneo a condurre non solo alla prova, ma direttamente all'accertamento della sussistenza dell'obbligo di rendere il conto, del quantum debeatur, nonché alla condanna al pagamento di quanto risultasse dovuto.
In termini generali, si osserva che il procedimento di rendiconto è fondato sul presupposto dell'obbligo di una delle parti, legale o negoziale, di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente sulla sfera patrimoniale altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria (v. tra le altre, Cass. 28.02.2007, n.
4765). Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “la ratio dell'obbligo del rendiconto va individuata in ciò che, chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere e, in particolare, quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere” (v. a tal proposito Cass. sent. 30.5.2017, n. 13619).
Quanto al profilo procedimentale, si è osservato che essendo “il procedimento di rendiconto fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte di rendere il conto all'altra parte, ove vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile” (v. Cass. sent. 28.2.2007, n. 4765).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che fosse Controparte_1
cointestatario con il padre del libretto di deposito n. D010304001049 Controparte_3
Orbene, dal momento che il convenuto operava sul conto corrente direttamente, sussisteva obbligo di rendimento del conto nei confronti del padre Controparte_3 cointestatario, con riferimento, in particolare, all'interesse, proprio di quest'ultimo, a conoscere il risultato dell'attività dell'altro, in quanto direttamente o indirettamente influente sulla propria sfera giuridica (a tal proposito, si veda Cass. sent. 6358/93, 2959/86,
4502/85).
Infatti, come espresso dalla Corte di legittimità, va escluso che, nei rapporti interni di un contratto bancario, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr.
Cassazione civile sez. II - 14/09/2022, n. 27069).
Parte attrice ha dedotto come la cointestazione dei rapporti fosse solo fittizia, realizzata allo scopo di gestire i risparmi dell'anziano padre, e ha allegato inoltre come sul libretto cointestato le somme presenti o accreditate fossero di esclusiva proprietà del padre.
Ebbene, alla luce di quanto sopra motivato, alla luce della documentazione prodotta e delle testimonianze raccolte, può escludersi che le somme, ingenti, girocontate dal libretto cointestato al conto personale di , nonché gli investimenti da lui Controparte_1
effettuati e non riscattati, siano state impiegate per esigenze familiari, ovvero cosistuissero le retribuzioni per l'attività esercitata nell'azienda.
In questa prospettiva, dunque, l'attrice, nonché la convenuta che ha aderito alle domande attoree, nella qualità di eredi del de cuius , possono ritenersi legittimate Controparte_3
all'esercizio dell'azione ex art. 263 c.p.c. nei confronti del convenuto, considerato che così esercitano il diritto proprio del de cuius ad ottenere il rendimento dei conti, relativamente a rapporti bancari della quale era titolare, con riferimento ad operazioni compiute quando lo stesso era in vita.
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'obbligo di rendimento del conto discendente dal contratto di mandato, ha infatti stabilito che “il decesso del mandante estingue certamente il rapporto fiduciario di mandato mentre lascia immutato il diritto- obbligo di rendere il conto della gestione - nonché la restituzione di cose e sostanze - in capo al mandatario ed a favore degli eredi del mandante” (cfr. Cassazione, sentenza n.
7254, del 22 marzo 2013). Tali principii sono sicuramente applicabili anche al caso di specie, pur in assenza di un'espressa delega (trattandosi di cointestazione dei rapporti), e stante il diritto di
[...]
e dei suoi eredi a conoscere la corretta gestione dei conti ed ottenere la CP_3
restituzione delle somme che risultassero dovute, in quanto frutto di atti dispositivi illegittimamente compiuti.
Accertata l'esistenza di una situazione giuridica dalla quale discende l'obbligo di rendimento del conto, da un lato, e dalla legittimazione dell'attrice e della Parte_1
convenuta , in qualità di eredi del padre, ad ottenere la restituzione Controparte_2
di sostanze lei spettanti, nonché verificato l'illegittimo utilizzo delle somme presenti sul libretto cointestato da parte del cointestatario convenuto, questo è tenuto alla restituzione, nei confronti di e di , ciascuna per la propria quota, Parte_1 Controparte_2
della somma complessivamente incamerata.
Le somme che dovrà restituire sono le seguenti: Controparte_1
-euro 10.014,90= per l'acquisto di titoli in data 3.02.2011;
-euro 20.000,00= per acquisto di titoli in data 11.02.2020;
-euro 60.000,00 di cui al giroconto del 5/01/11;
-euro 679,06 derivante dalla chiusura del libretto, confluiti in altro libretto intestato al sig.
(doc. 14). Controparte_1
Da tale somma va però scomputata la somma di euro 10.000,00=, che risulta oggetto di un bonifico, in data 21/07/2011, sul conto corrente n. C0130130023305 intestato a
. Il convenuto ha inoltre allegato come, dal medesimo libretto siano Controparte_3
stati prelevati in data 21/07/11 e 22/07/11 somme per complessivi euro 5000,00 utilizzate a copertura delle spese sostenute per il rifacimento del bagno della casa familiare, nonché per l'installazione del condizionatore al piano terra. Il documento n. 15 citato reca la fattura della ditta DR del 29.07.2011 di importo pari a 4.180,00=, con la dicitura pagato.
Pertanto, i prelevamenti in denaro del 21.7.2011 e del 22.7.2011 per un totale di 5.000,00= risultano compatibili con tale spesa, la quale andrà pertanto detratta, dalla somma che complessivamente dovrà restituire alla massa. Controparte_1
Non vi è invece la prova che il convenuto abbia pagato con proprie sostanze gli importi di cui alla fattura di cui al doc. 16. Non potrà essere nemmeno detratta la somma di euro 50.000,00 circa (€500x100mesi), asseritamente pagata alla LA per l'assistenza nei confronti dei Controparte_2
genitori, per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.
In definitiva, la somma che ha indebitamente prelevato, e di cui risulta Controparte_1
pertanto debitore, è pari ad euro 75.693,96, che dovrà pertanto essere imputata alla quota spettante a in sede divisionale in ragione della successione di Controparte_1 [...]
, a norma dell'art. 724 co. 2 cc., a mente del quale “ciascun erede deve imputare CP_3
alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione”.
1c) somme asseritamente pagate dal convenuto nei confronti della LA
. Controparte_2
Il convenuto ha allegato di aver provveduto, su mandato dei genitori, a corrispondere la somma di euro 500,00= - prelevandola dal libretto cointestato tra lui e Controparte_3
nei confronti delle sorelle -per soli tre mesi- e, in seguito, solo nei confronti Parte_1
della sola fino a novembre 2019, a fronte dell'attività di assistenza da lei prestata CP_2
verso gli anziani genitori, per un totale di euro 50.000,00=.
In particolare, tra agosto 2011 e novembre 2019, rispettando le indicazioni ricevute prima dal padre e poi dalla madre, ha versato la somma complessiva di euro 50.000,00 circa
(€500x100mesi) a utilizzando anche il denaro spostato dal conto del Controparte_2
padre al suo conto personale (60.000,00= sopra menzionati).
La circostanza del pagamento di euro 500,00= mensili alla LA è invero CP_2
confermata dalla stessa convenuta, la quale ha dichiarato di aver prestato assistenza al padre a partire dal 2011, e, in cambio, di aver ottenuto la disponibilità a vivere CP_3
nell'abitazione di famiglia (con l'uso di due camere, della cucina e dei bagni, in comune) nonché la proposta di ricevere la somma di circa euro 1.000,00=, a partire dal giugno del
2011, confermando di aver tuttavia percepito solo euro 500,00= fino al novembre del
2011.
Non vi è prova, tuttavia, che le somme pagate a per l'attività di assistenza (euro CP_2
500,00 per circa 100 mesi) siano state prelevate dal libretto cointestato tra e CP_3 e, in particolare, dai 60.000,00= euro poi oggetto di giroconto sul Controparte_1
conto personale del solo convenuto.
si è limitato ad una allegazione generica, a una dichiarazione priva di Controparte_1
qualsivoglia riscontro, né la circostanza è emersa aliunde ed è oltretutto smentita da ulteriori fatti, che conducono codesto giudicante a ritenere non raggiunta la prova certa e rassicurante che le somme sopra citate siano state effettivamente versate alla LA su mandato dei genitori. CP_2
Tra queste, la circostanza, ritenuta rilevante, che avesse pieno accesso Controparte_1
anche al conto della madre , sul quale confluivano somme a titolo di Controparte_4
pensione e dal quale risultano plurimi prelevamenti, tra cui risaltano prelievi mensili di importo pari ad euro 500,00= compatibili con le somme corrisposte a
[...]
. CP_2
In presenza di un siffatto contesto, in cui uno dei fratelli aveva accesso ai conti di entrambi i genitori, non può, in mancanza di prova puntuale, ovvero di non contestazione, affermare che proprio i 60.000,00= girocontati dal libretto comune, e contestati dalle sorelle, siano stati utilizzati dal convenuto per il pagamento di somme che la stessa LA ha confermato di aver percepito. Peraltro, non si deve tacere il fatto che, dopo la morte del padre, ha continuato a prestare assistenza alla madre Controparte_2 CP_4
come ammesso dallo stesso convenuto, e, dunque, appare più verosimile che i pagamenti siano stati effettuati con somme di pertinenza della madre (i citati prelievi mensili di euro
500,00=).
1d) Sulla domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
ha allegato l'attività svolta a favore degli anziani genitori, per la quale
[...]
sarebbe stato concordato, con i fratelli, il pagamento di euro 1.000,00= mensili, oltre al comodato di taluni vani della casa dei genitori;
ha eccepito pertanto l'inadempimento di tale accordo, in quanto le sono stati versati solamente euro 500,00= mensili e ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la residua somma di euro 58.500,00=.
La domanda non può trovare accoglimento, in quanto destituita di fondamento probatorio, essendosi la convenuta limitata ad allegare l'esistenza di un accordo orale che prevedeva il pagamento di euro 1.000,00=, senza tuttavia darne prova. Peraltro, occorre dar rilievo alla circostanza per cui la stessa abbia percepito per otto anni la CP_2
minor somma di euro 500,00= senza che siano documentate richeiste ulteriori da parte sua. Per quanto concerne la domanda subordinata di condanna al pagamento della somma dovuta per l'attività lavorativa prestata di tipo assistenziale, quantificata in euro 63.900,00= sulla base delle tabelle contrattuali previste dal CCNL colf-badanti, si tratta di domanda inammissibile ex art. 36 c.p.c., atteso che la domanda riconvenzionale spiegata risulta priva di connessione forte con la domanda principale di divisione, trattandosi peraltro di domanda di competenza funzionale del Giudice del lavoro.
La somma percepita di euro 500,00= mensili trova pertanto giustificazione nell'attività svolta a favore dei genitori, trattasi elargizione di denaro pagata non a titolo di liberalità, pensì quale controprestazione per l'attività di assistenza ricevuta. Non trova pertanto fondamento la domanda del convenuto di riconoscimento dell'obbligo collazione, CP_1
non trattandosi di donazioni, ma di prestazioni dovute in virtù di un negozio con causa assistenziale in essere tra la . Parte_5 Controparte_4
1e) I frutti civili. Sull'indennità di occupazione dovuta da e Controparte_2
da . Controparte_1
L'attrice ha dedotto che occupa, unitamente al proprio nucleo Controparte_2
familiare, uno degli immobili caduti in successione, in particolare il fabbricato residenziale sito in RN, Via Maseralino n. 49, già abitazione dei genitori e CP_3 CP_4
In ragione di ciò, veniva intimata, con lettera del 7.09.2020, al Controparte_2
pagamento dell'indennità di occupazione, corrispondente alla propria quota sull'immobile in comunione ereditaria.
Pertanto, l'attrice ha formulato domanda di condanna della convenuta
[...]
al versamento di indennità di occupazione al valore locativo dell'immobile, CP_2
dall'apertura della successione, ovvero, in subordine, dalla comunicazione della risoluzione del contratto di comodato e sino alla fine dell'occupazione dell'immobile.
Da quanto emerso, ha occupato e occupa solo alcuni vani Controparte_2
dell'immobile sito in RN, Via Maseralino n. 49, già abitazione dei genitori CP_3
e In particolare, la stessa convenuta ha dedotto di occupare al piano terra, una CP_4
cucina, mentre al piano primo tre camere da letto, mentre il fratello occupa, al CP_1 piano terra, un'altra cucina, mentre al primo piano, un'altra camera da letto. I due bagni, uno al piano terra e l'altro al primo piano, sono usati in comune, sia dalla famiglia di che dal fratello . CP_2 CP_1
Non possono essere considerati nell'asse da dividere i frutti civili prodotti dall'appartamento di RN, che l'attrice ha dedotto (e la circostanza non risulta contestata) essere stato utilizzato dai convenuti.
Con la sentenza n. 30451 del 23.11.2018, la Suprema Corte ha ben chiarito che “deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili, ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo siccome bene economicamente produttivo - il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione - ossia utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia l'utile indiretto.
Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune ed indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata.
Nel secondo caso il bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo sua destinazione - alloggio quale propria dimora - da uno solo dei comproprietari
- che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente
- sicché in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere il conto.
In tal ipotesi non può che ribadirsi l'insegnamento di questa Suprema Corte - Cass. sez. 2
n. 2423/15 - secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti.
Dunque in presenza di mancata richiesta di cogodimento da parte degli altri comunisti,
l'utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poiché la loro quota non [risulta] goduta indebitamente”.
Ritiene questo Giudice di dover dare continuità all'orientamento interpretativo appena riferito (e da ultimo ribadito da Cass. n. 1738 del 20/01/2022, secondo cui “se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”).
Nel caso di specie, difetta qualsiasi allegazione e prova di una pretesa reciproca dell'attrice al godimento personale del bene immobile utilizzato occupato dai convenuti. Inoltre, preme rilevare che un'eventuale indennità di occupazione prende in considerazione il valore economico dell'intero bene, non potendosi attribuire esattamente un valore locatizio di mercato all'occupazione di diversi vani catastali.
1f) Sulle migliorie al fondo asseritamente realizzate dal convenuto
[...]
. CP_1
Il convenuto ha allegato di aver sostenuto la complessiva spesa di euro € 4170,00, avvallata dalle sorelle comproprietarie, per livellamento del terreno (doc. 24), che avrebbe, a suo dire, notevolmente aumentato il valore del terreno sito a RN Fg. 5 mapp. 224-226-
174.
La domanda è priva di qualsivoglia riscontro probatorio. Anzitutto i documenti allegati portano una spesa inferiore a quella dedotta, e il convenuto non ha invero dato prova del pagamento della differenza (di cui ha dedotto il versamento in contanti).
Inoltre, non vi è prova né che tale intervento abbia effettivamente determinato un aumento di valore del fondo comune, né che sia stato eseguito con il consenso delle comproprietarie. Rientrano nella nozione di migliorie della cosa comune, rispetto alle quali il comproprietario che ne sia autore ha titolo per domandare il rimborso "pro quota" agli altri condividenti, quelle opere che, con trasformazioni o sistemazioni diverse, apportano al bene un aumento di valore, accrescendone il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto alla "res" in cui vanno ad incorporarsi.
Ebbene, il convenuto ha solo genericamente allegato l'aumento di valore, senza tuttavia provarlo, così come ha allegato, senza dimostrare, l'accordo delle altre comproprietarie.
2. Successione di : Controparte_4
2a) asserita illegittima movimentazione di denaro dal conto corrente cointestato tra e . Controparte_1 Controparte_4
La de cuius risultava titolare del conto corrente n. 3013-0033433 Controparte_4
cointestato con il figlio acceso presso Banca Annia. Il saldo di tale Controparte_1
conto, al 31.12.24, ammontava ad euro 7.586,09 (doc. 70). Inoltre, il convenuto ha allegato che la giacenza di euro 20.500,00, accantonata su un libretto intestato a solo
[...]
, corrisponde alla somma dei giroconti datati 26.01.17 di euro 5005,00, CP_1
5.03.2019 di euro 10.000,00 e 25.06.2018 di euro 8005,00= dal conto cointestato al conto personale. Il convenuto ha riconosciuto trattarsi di somme da dividere tra i tre fratelli, deducendo di aver sottratto unicamente le spese impiegate per l'acquisto di un letto elettrico antidecubito divenuto necessario per la defunta madre durante la malattia. Tale ultima circostanza risulta invero non contestata dalle altre parti e trova riscontro nella documentazione prodotta (doc. 64a e 64b convenuto ). Controparte_1
Considerato, dunque, che la somma indebitamente incamerata da dal Controparte_1
conto cointestato con la defunta madre, al netto delle spese citate, è pari ad euro
28.086,09=, tale importo dovrà essere imputato alla quota spettante a Controparte_1
in sede divisionale in ragione della successione di , a norma dell'art. 724 Controparte_4
co. 2 cc.
3. Il passivo ereditario.
Come noto, i debiti ereditari non entrano in comunione, ma si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote (cfr. Cass. sent. 562/2000; sent.
13953/2005; sent. 23705/2016; sent. 18977/2022; sent. 10585/2024). Pertanto, il coerede che ha pagato un debito ereditario può agire in regresso contro anche gli altri in pendenza dello stato di counione. Per debiti e pesi ereditari devono intendersi quelli già esistenti in capo al de cuius, ovvero quelli insorti in conseguenza della successione ereditaria (come spese ereditarie, spese notarili per la pubblicazione del testamento e similari), ma non i debiti venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte a causa della condotta degli eredi,
i quali non adempiano alle obbligazioni che pur traggono i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto.
Pertanto, colui che ha anticipato le spese funerarie ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, salvo che non si tratti di spese effettuate contro la loro volontà.
ha invero dimostrato di aver sostenuto spese in conseguenza della Controparte_1
successione e, in particolare, spese per il funerale di e . Controparte_3 Controparte_4
In particolare, sono da annoverarsi tra i debiti della successione di : Controparte_3
-euro 2.156,54 per acquisto loculo (doc. 37 pagamento della fattura Controparte_3
del 25.10.2011 di ); Persona_1
-euro 5.000,00= assegno del 15.11.2011 per il pagamento delle spese funerario di
[...]
(non vi è prova che il convenuto abbia sostenuto il pagamento dell'intera CP_3
somma);
-euro 340,00= di spese funerarie (fiori).
Non vi è prova che la somma di euro 3.342,14, a titolo di spese sostenute per la redazione della dichiarazione di successione di (doc. 18), e di euro euro 931,22 Controparte_3
per spese spese di accatastamento fabbricati di Via Maseralino (doc. 19), sia stata pagata dal convenuto con denaro proprio e non con denaro dei genitori, di cui aveva la disponibilità.
I debiti riconducibili alla successione di sono pertanto quantificati in Controparte_3
euro 7.496,54=, con la conseguenza che il convenuto ha pertanto diritto di ottenere il rimborso, da ciascuna delle due sorelle della somma pari alla quota di ciascuna, ovvero di
1/3, pari ad euro 2.498,84=.
Sono da annoverarsi tra i debiti della successione di le seguenti somme: Controparte_4
-euro 7.421,70 per acquisto loculo doppio, somma per cui vi è l'evidenza di pagamento da parte del convenuto (bonifico doc. 23); non vi è invece la prova che il Controparte_1 convenuto abbia pagato le restanti somme allegate (servizi funebri Bonfante e spese per fiori con denaro proprio).
È priva di pregio l'eccezione per cui si tratterebbe di spesa non autorizzata e comunque eccessiva. Non vi è infatti prova del dissenso, né tantomeno può ritenersi la spesa incongrua alla luce delle tariffe generalmente praticate per lo stesso servizio.
-euro 920,01: spese sostenute per conto della sig.ra per la mediazione intentata CP_4
da insieme alla LA e per conto della madre, contro Controparte_1 Pt_1 CP_7
(doc. 20, doc. 21). Non vi è infatti prova che la procedura di mediazione sia stata
[...]
solo formalmente intentata anche da e , atteso che dai Parte_1 Controparte_4
documenti agli atti risultano anche queste parti del relativo procedimento.
Non sono invece annoverabili tra i debiti ereditari quelli di cui al doc. 22, atteso trattarsi di somme effettivamente pagate in conseguenza della successione di (il Controparte_4
doc. 22 rappresenta infatti un semplice scontrino, privo di alcuna descrizione utile a ricondurre la spesa alla madre).
I debiti riconducibili alla successione di sono pertanto quantificati in euro Controparte_4
8.341,71=, con la conseguenza che il convenuto ha pertanto diritto di ottenere il rimborso, da ciascuna delle due sorelle della somma pari alla quota di ciascuna, ovvero di 1/3, pari ad euro 2.780,57=.
Conclusioni:
Alla luce di quanto sopra esposto, quanto alla successione di , il relictum Controparte_3
è pertanto costituito da:
-beni immobili così identificati:
-➢ proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni del fabbricato residenziale sito a
RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di RN al Foglio 5, Part. 73, Subb 1 – 2;
➢ proprietà per 1/4 del fabbricato rurale sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 4;
Terreni:
- Comune di UE AR (Pd) ➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di UE AR (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di UE AR al Foglio 25, Part. 79, mq. 3239,
- Comune di CA (Pd)
➢ proprietà per 1/1 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 242;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 454-455;
- Comune di SA TR AR (Pd)
➢ proprietà per 1/3 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 101-
106;
➢ proprietà per 1/3 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 101-
106;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 50-
51-100;
➢ proprietà per 1/1 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 49-
102;
- Comune di RN (Pd)
➢ proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni con la moglie del Controparte_4
terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del
Comune di RN al Foglio 5, Part. 12-13-74-130-131-224-225-226-227-233-234;
➢ proprietà per 1/2 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 11-16-174;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 110. - somme per cui è stata raggiunta la prova che le abbia indebitamente Controparte_1
sottratto alla massa, pari ad euro 75.693,96=;
Il passivo ereditario va accertato come comprensivo delle sole spese sostenute dal convenuto sopra meglio descritte, per un ammontare complessivo pari Controparte_1
ad euro 7.496,54=, con rigetto delle ulteriori pretese a tal proposito formulate dallo stesso convenuto.
Per quanto concerne la successione di , il relictum è costituito da: Controparte_4
-beni immobili:
➢ proprietà per 6/9 del fabbricato residenziale sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di RN al Foglio 5, Part. 73, Subb 1 –
2;
➢ proprietà per 3/18 del fabbricato sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 270, Subb. 2-3-4;
Terreni:
- Comune di UE AR (Pd)
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di UE AR (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di UE AR al Foglio 28, Part. 79, mq. 3239,
- Comune di CA (Pd)
➢ proprietà per 6/9 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 242;
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 454;
- Comune di SA TR AR (Pd)
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 50-
51-100-101-106;
➢ proprietà per 3/9 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR AR al Foglio 7, Part. 49-
102; - Comune di RN (Pd)
➢ proprietà per 1/6 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 131;
➢ proprietà per 3/9 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 12-13-74-130;
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 174;
➢ proprietà per 6/9 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al
Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 11-16-224-226-233;
- somme per cui è stata raggiunta la prova che le abbia indebitamente Controparte_1
sottratto alla massa, pari ad euro 28.086,09=;
Il passivo ereditario va accertato come comprensivo delle sole spese sostenute dal convenuto sopra meglio descritte, per un ammontare complessivo pari Controparte_1
ad euro 8.341,71, con rigetto delle ulteriori pretese a tal proposito formulate dallo stesso convenuto.
***
Deve conseguentemente essere disposta la rimessione della causa in istruttoria, onde, con il supporto di apposita consulenza tecnica, istruire le residue domande di divisione ereditaria, provvedendo, per ciascuna delle successioni e delle conseguenti comunioni ereditarie, a descrivere il patrimonio dei defunti e stimare il valore dei beni da dividere, predisporre uno o più progetti divisionali, previa imputazione nella quota del convenuto, quanto alla successione di della somma di euro 75.693,96=, come Controparte_3
sopra analizzato, e, quanto alla successione di della somma di euro Controparte_4
28.086,09= come sopra individuata.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa n. 296/2022 R.G.:
1. dichiara aperta la successione legittima di , deceduto in Controparte_3
Montagnana il 21 ottobre 2011, dalla data di decesso;
2. accerta che il relictum relativo alla successione di è formato Controparte_3
da:
-beni immobili così identificati:
➢ proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni del fabbricato residenziale sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Fabbricati del
Comune di RN al Foglio 5, Part. 73, Subb 1 – 2;
➢ proprietà per 1/4 del fabbricato rurale sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 4;
Terreni:
- Comune di UE AR (Pd)
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di UE AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di UE AR al Foglio 25, Part. 79, mq. 3239,
- Comune di CA (Pd)
➢ proprietà per 1/1 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 242;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 454-455;
- Comune di SA TR AR (Pd)
➢ proprietà per 1/3 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR
AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR
AR al Foglio 7, Part. 101-106;
➢ proprietà per 1/3 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR
AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR
AR al Foglio 7, Part. 101-106;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR
AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR
AR al Foglio 7, Part. 50-51-100; ➢ proprietà per 1/1 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR
AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR
AR al Foglio 7, Part. 49-102;
- Comune di RN (Pd)
➢ proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni con la moglie CP_4
del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto
[...]
dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 12-13-74-130-131-224-
225-226-227-233-234;
➢ proprietà per 1/2 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 11-16-
174;
➢ proprietà per 1/4 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 110.
- somme per cui è stata raggiunta la prova che le abbia Controparte_1
indebitamente sottratte alla massa, pari ad euro 75.693,96=;
3. accerta che il passivo ereditario relativo alla successione di Controparte_3
è pari ad euro 7.496,54=;
4. dichiara aperta la successione testamentaria di , deceduta in Controparte_4
Monselice il 6.06.2020 dalla data di decesso;
5. accerta che il relictum relativo alla successione di è formato da: Controparte_4
-beni immobili:
➢ proprietà per 6/9 del fabbricato residenziale sito a RN (Pd), Via
Maseralino, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di RN al Foglio
5, Part. 73, Subb 1 – 2;
➢ proprietà per 3/18 del fabbricato sito a RN (Pd), Via Maseralino, censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 270,
Subb. 2-3-4;
Terreni:
- Comune di UE AR (Pd) ➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di UE AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di UE AR al Foglio 28, Part. 79, mq. 3239,
- Comune di CA (Pd)
➢ proprietà per 6/9 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 242;
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di CA (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di CA al Foglio 7, Part. 454;
- Comune di SA TR AR (Pd)
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR
AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR
AR al Foglio 7, Part. 50-51-100-101-106;
➢ proprietà per 3/9 del terreno agricolo sito nel Comune di SA TR
AR (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di SA TR
AR al Foglio 7, Part. 49-102;
- Comune di RN (Pd)
➢ proprietà per 1/6 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 131;
➢ proprietà per 3/9 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 12-13-
74-130;
➢ proprietà per 3/18 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 174;
➢ proprietà per 6/9 del terreno agricolo sito nel Comune di RN (Pd) censito al Catasto dei Terreni del Comune di RN al Foglio 5, Part. 11-16-
224-226-233;
- somme per cui è stata raggiunta la prova che le abbia Controparte_1
indebitamente sottratto alla massa, pari ad euro 28.086,09=;
6. accerta che il passivo ereditario relativo alla successione di è pari Controparte_4
ad euro 8.341,71=;
7. rigetta le ulteriori domande delle parti relative alla ricostruzione dell'asse ereditario, come precisato in parte motiva;
8. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti per successione di;
Controparte_3
9. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti per successione di;
Controparte_4
10. rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
11. spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Rovigo, 13 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Rossana Marcadella