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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/07/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1034/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'LI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1034/2025 promossa da:
TIM (C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega a Parte_1 Pt_1 P.IVA_1 margine in calce all'atto di citazione dall'avv. LA COMMARA UMBERTO, presso lo studio del medesimo contro
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega a margine in CP_1 C.F._1 calce dall'avv. GIANNESE FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per decreto ingiuntivo instava questo Tribunale affinché fosse ingiunto a CP_1
in persona del l.r. p.t., di consegnare in proprio favore, “copia della firma apposta sul CP_2 Co contratto sottoscritto con per il numero 0331348377, intestato alla ricorrente, e sotteso alla fattura RB07682416 emessa il 16.11.2024”; con decreto ingiuntivo n.203/2025 reso da questo Tribunale il 5.2.2005 veniva accolta l'istanza monitoria avanzata. Co Con ricorso in opposizione a detto decreto ingiuntivo, instava questo Tribunale al fine di sentir dichiarare, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, e, nel merito, accertato l'avvenuto proprio adempimento dell'obbligo di consegna, dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna della controparte per lite temeraria nonché alla refusione delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , chiedendo la pronuncia di declaratoria di CP_1 cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte per lite temeraria nonché alla refusione delle spese di lite. Trattata la causa e ritenutala matura per la decisione, la vertenza veniva trattenuta in decisione. Va dichiarata tempestivamente la cessazione della materia del contendere sui fatti di cui all'istanza monitoria e successiva opposizione. Ed invero, sicuramente sono venuti meno tra le parti in causa i motivi di contestazione di cui all'opposizione al decreto ingiuntivo de quo, atteso che parte opponente ha provveduto a consegnare la documentazione richiesta dall'opposta: pertanto, manca l'interesse delle parti contendenti ad ottenere una pronuncia giurisdizionale sul punto, in quanto è stata rimossa ogni ragione di contrasto tra le stesse.
pagina 1 di 3 Di tanto se ne è dato ulteriore atto nelle note depositate per l'udienza del 9.7.2025, quando le parti hanno concluso concordemente per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, residuando da valutare la domanda sulle spese legali e sulla responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Logico corollario di quanto sopra esposto, pertanto, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere sull'istanza monitoria. Va, ancora, reietta la domanda riconvenzionale avanzata per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.. E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): non è, difatti, sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (cfr. Cass. 26515/2017). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n.8227/2020; Trib. Roma n.13553/2020). Nel presente giudizio, invero, non è emersa una particolare malafede delle parti. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente richiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass. 1384/1980, Cass.6637/1992, Cass.4651/1990, Cass. 117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass.117/1993, Cass. 1200/1998, Cass. 3941/2002). Residua, infine, da valutare l'istanza di condanna alle spese legali. È risaputo sul punto che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese di lite avviene in base al criterio della soccombenza potenziale o virtuale (v. Cass., sez. 3, 6.5.04 n.8608, rv.572675; Cass.99/2937, Cass.90/46, Cass.90/2267, Cass.71/1710, ecc.), onde va verificato in via astratta il fondamento della domanda ai fini dell'accoglimento (cfr. Cass., sez. 3, 1.4.04 n.6393, rv. 571704; Cass.01/4442, Cass. 99/12655, Cass. 98/2332, Cass.81/3625, ecc.): nel caso in esame, invero, l'istanza monitoria risultava fondata, di talchè ne sarebbe conseguita una condanna della parte opponente alle spese di lite, ma con gli opportuni temperamenti in considerazione del tempestivo deposito della documentazione richiesta.
pagina 2 di 3 Ne consegue che le spese di lite, opportunamente ridotte in considerazione del comportamento processuale di parte opponente, si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (esclusa quindi l'attività istruttoria e decisionale) e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'istanza monitoria,
2. rigetta ogni altra domanda avanzata;
3. condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €1.000,00, oltre oneri di legge, da liquidarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Così deciso in Busto Arsizio il 10 luglio 2025
Il Giudice
A.D'LI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'LI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1034/2025 promossa da:
TIM (C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega a Parte_1 Pt_1 P.IVA_1 margine in calce all'atto di citazione dall'avv. LA COMMARA UMBERTO, presso lo studio del medesimo contro
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega a margine in CP_1 C.F._1 calce dall'avv. GIANNESE FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per decreto ingiuntivo instava questo Tribunale affinché fosse ingiunto a CP_1
in persona del l.r. p.t., di consegnare in proprio favore, “copia della firma apposta sul CP_2 Co contratto sottoscritto con per il numero 0331348377, intestato alla ricorrente, e sotteso alla fattura RB07682416 emessa il 16.11.2024”; con decreto ingiuntivo n.203/2025 reso da questo Tribunale il 5.2.2005 veniva accolta l'istanza monitoria avanzata. Co Con ricorso in opposizione a detto decreto ingiuntivo, instava questo Tribunale al fine di sentir dichiarare, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, e, nel merito, accertato l'avvenuto proprio adempimento dell'obbligo di consegna, dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna della controparte per lite temeraria nonché alla refusione delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , chiedendo la pronuncia di declaratoria di CP_1 cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte per lite temeraria nonché alla refusione delle spese di lite. Trattata la causa e ritenutala matura per la decisione, la vertenza veniva trattenuta in decisione. Va dichiarata tempestivamente la cessazione della materia del contendere sui fatti di cui all'istanza monitoria e successiva opposizione. Ed invero, sicuramente sono venuti meno tra le parti in causa i motivi di contestazione di cui all'opposizione al decreto ingiuntivo de quo, atteso che parte opponente ha provveduto a consegnare la documentazione richiesta dall'opposta: pertanto, manca l'interesse delle parti contendenti ad ottenere una pronuncia giurisdizionale sul punto, in quanto è stata rimossa ogni ragione di contrasto tra le stesse.
pagina 1 di 3 Di tanto se ne è dato ulteriore atto nelle note depositate per l'udienza del 9.7.2025, quando le parti hanno concluso concordemente per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, residuando da valutare la domanda sulle spese legali e sulla responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Logico corollario di quanto sopra esposto, pertanto, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere sull'istanza monitoria. Va, ancora, reietta la domanda riconvenzionale avanzata per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.. E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): non è, difatti, sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (cfr. Cass. 26515/2017). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n.8227/2020; Trib. Roma n.13553/2020). Nel presente giudizio, invero, non è emersa una particolare malafede delle parti. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente richiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass. 1384/1980, Cass.6637/1992, Cass.4651/1990, Cass. 117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass.117/1993, Cass. 1200/1998, Cass. 3941/2002). Residua, infine, da valutare l'istanza di condanna alle spese legali. È risaputo sul punto che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese di lite avviene in base al criterio della soccombenza potenziale o virtuale (v. Cass., sez. 3, 6.5.04 n.8608, rv.572675; Cass.99/2937, Cass.90/46, Cass.90/2267, Cass.71/1710, ecc.), onde va verificato in via astratta il fondamento della domanda ai fini dell'accoglimento (cfr. Cass., sez. 3, 1.4.04 n.6393, rv. 571704; Cass.01/4442, Cass. 99/12655, Cass. 98/2332, Cass.81/3625, ecc.): nel caso in esame, invero, l'istanza monitoria risultava fondata, di talchè ne sarebbe conseguita una condanna della parte opponente alle spese di lite, ma con gli opportuni temperamenti in considerazione del tempestivo deposito della documentazione richiesta.
pagina 2 di 3 Ne consegue che le spese di lite, opportunamente ridotte in considerazione del comportamento processuale di parte opponente, si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (esclusa quindi l'attività istruttoria e decisionale) e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'istanza monitoria,
2. rigetta ogni altra domanda avanzata;
3. condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €1.000,00, oltre oneri di legge, da liquidarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Così deciso in Busto Arsizio il 10 luglio 2025
Il Giudice
A.D'LI
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