TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 4876 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca
Cancedda, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...] CF: ; CP_1 C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di IA
-INTERVENUTO PER LEGGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2024, ha domandato a Parte_1 questo Tribunale, accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 28.11.1987 in
RT, con . CP_1
All'udienza del 09.04.2025 è comparsa la sola parte ricorrente precisando che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...]) Per_1
e (nata l'[...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti, e che i coniugi si sono separati a seguito di sentenza del
Tribunale di IA n. 330/2024, senza più riprendere la convivenza.
non è comparso alla prima udienza né si è costituito in giudizio CP_1 nonostante regolare notifica.
Istruita con prova documentale, all'udienza del 14.05.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto dell'atto di matrimonio che Parte_1
e hanno contratto matrimonio in RT il 28.11.1987. CP_1
I coniugi si sono separati a seguito di sentenza n. 330/2024 emessa dal
Tribunale di IA in data 16.01.2024 e da questa data, come affermato dalla ricorrente, non è stata ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 28.11.1987 in
RT (CA) tra nata a [...] il Parte_1
30.01.1964, e nato a [...] il [...], CP_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di RT, anno 1987, parte I, n. 19;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di RT (CA) le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• Nulla per le spese.
Così deciso in IA nella camera di Consiglio del 4.11.2025
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 4876 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca
Cancedda, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...] CF: ; CP_1 C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di IA
-INTERVENUTO PER LEGGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2024, ha domandato a Parte_1 questo Tribunale, accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 28.11.1987 in
RT, con . CP_1
All'udienza del 09.04.2025 è comparsa la sola parte ricorrente precisando che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...]) Per_1
e (nata l'[...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti, e che i coniugi si sono separati a seguito di sentenza del
Tribunale di IA n. 330/2024, senza più riprendere la convivenza.
non è comparso alla prima udienza né si è costituito in giudizio CP_1 nonostante regolare notifica.
Istruita con prova documentale, all'udienza del 14.05.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto dell'atto di matrimonio che Parte_1
e hanno contratto matrimonio in RT il 28.11.1987. CP_1
I coniugi si sono separati a seguito di sentenza n. 330/2024 emessa dal
Tribunale di IA in data 16.01.2024 e da questa data, come affermato dalla ricorrente, non è stata ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 28.11.1987 in
RT (CA) tra nata a [...] il Parte_1
30.01.1964, e nato a [...] il [...], CP_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di RT, anno 1987, parte I, n. 19;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di RT (CA) le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• Nulla per le spese.
Così deciso in IA nella camera di Consiglio del 4.11.2025
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)