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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/12/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 506 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Cagliari nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Marco Matta, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato dall'avv. Paola Controparte_1 C.F._2
Corrias, nominata tutrice con decreto del Giudice Tutelare del 18.09.2023, con domicilio eletto in
Oristano nello studio dell'avv. Daniela Muru, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.06.2024, ha citato in giudizio, per ottenere la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio, con cui il 02.08.2001 aveva contratto Controparte_1 matrimonio civile in Belluno e dal quale era stata dichiarata separata con sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 311/2024 pubblicata il 30.01.2024.
1 La ricorrente, dopo aver precisato che dall'unione con il non erano nati figli, ha chiesto, in CP_1 via principale, che il divorzio fosse pronunciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), della L.
n. 898/1970, in quanto il coniuge, con sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 12.05.2021, passata in giudicato, era stato condannato alla pena di sette anni di reclusione per i reati – commessi in suo danno – di cui agli artt. 609 bis e 609 septies cod. pen. e, successivamente, sempre dalla
Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza definitiva del 17.02.2022, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, per la fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen. (attuata, ancora una volta, in pregiudizio della moglie).
Solo in subordine, la ricorrente ha chiesto che lo scioglimento del matrimonio fosse pronunciato ex art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, essendo trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Cagliari nel giudizio di separazione.
– che, con la rappresentanza sostanziale della tutrice Paola Corrias, si è Controparte_1 costituito in giudizio con memoria del 16.09.2024 – ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio e, dopo aver chiarito di non disporre di redditi diversi dalla pensione di euro 450,00 al mese erogata dallo Stato tedesco (mentre ammontava a euro 1.500,00 mensili la pensione della ricorrente), ha proposto di corrispondere alla moglie, dopo la vendita della casa coniugale di proprietà comune, l'assegno divorzile di euro 500,00 al mese.
All'udienza del 18.11.2024, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo fra i propri assistiti e hanno chiesto un rinvio affinché fossero acquisite – atteso lo stato di interdizione legale del resistente – le necessarie autorizzazioni del Giudice Tutelare: infatti, era, fra l'altro, stato concordato l'impegno a trasferire a terzi gli immobili di proprietà comune
(segnatamente, fabbricato a uso civile abitazione sito nel Comune di Sinis e individuato nel NCEU al foglio 12, mappale 75, subalterno 4, con annesso posto auto distinto nel NCEU al foglio 13, mappale 367; terreno sito in agro di Sinis, distinto nel CT al foglio 13, mappale 366; terreno sito in agro di Sinis distinto nel CT al foglio 7, mappale 35).
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con riguardo alla pronuncia di divorzio, l'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), della L. n. 898/1970 dispone che “Lo scioglimento (…) del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: (…); b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519,
521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione”.
2 Per quanto di interesse, all'epoca dell'entrata in vigore della L. n. 898/1970 – il cui articolato non
è mai stato coordinato con le successive modifiche del codice penale –, l'art. 519 cod. pen. – a quell'epoca rubricato “Della violenza carnale” – puniva “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale”; attualmente, la fattispecie trova il proprio corrispondente nell'art. 609 bis cod. pen., rubricato “Violenza sessuale”, norma che, al tempo della commissione del fatto ascritto al , sanzionava “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di CP_1 autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, tanto ex art. l'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), della L. n. 898/1970, quanto ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della stessa legge, atteso che il è stato condannato con sentenza passata CP_1 in giudicato per il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. commesso in danno della moglie e, per altro verso, le parti sono comparse da più di dodici mesi innanzi al Presidente del Tribunale di Cagliari nel processo per separazione, definito con sentenza del 30.01.2024.
Devono, infine, essere recepite le condizioni dell'accordo, autorizzato dal Giudice Tutelare e avente ad oggetto solo diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Belluno il 02.08.2001 da (c.f. Parte_1
e (c.f. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Belluno di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (n. 24/I del 07.08.2001), prende atto che, per accordo delle parti, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI
1) nessun assegno di divorzio è stabilito a carico di una parte in favore dell'altra;
2) le parti si obbligano a mettere in vendita il patrimonio comune;
3) il ricavato della vendita dell'immobile adibito a casa familiare e, segnatamente, l'immobile sito nel Comune di Senis n. 10, piano T-1, censito al NCEU foglio 12, particella 75, sub. 4, ivi compresa la quota di spettanza della Sig.ra sarà devoluta integralmente al Parte_1
Sig. ; Controparte_1
4) il ricavato della vendita dei restanti beni e, segnatamente, immobile sito nel Comune di Senis, località Serra Cortis, censito in catasto terreni al foglio 13, particella 367, immobile sito nel
Comune di Senis, località Serra Cortis, censito in catasto terreni al foglio 13, particella 366 e
3 immobile sito nel Comune di Senis, località Masoni Becciu, distinto in catasto terreni al foglio 7, particella 35, sarà devoluto a ciascuno dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 23.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 506 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Cagliari nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Marco Matta, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato dall'avv. Paola Controparte_1 C.F._2
Corrias, nominata tutrice con decreto del Giudice Tutelare del 18.09.2023, con domicilio eletto in
Oristano nello studio dell'avv. Daniela Muru, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.06.2024, ha citato in giudizio, per ottenere la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio, con cui il 02.08.2001 aveva contratto Controparte_1 matrimonio civile in Belluno e dal quale era stata dichiarata separata con sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 311/2024 pubblicata il 30.01.2024.
1 La ricorrente, dopo aver precisato che dall'unione con il non erano nati figli, ha chiesto, in CP_1 via principale, che il divorzio fosse pronunciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), della L.
n. 898/1970, in quanto il coniuge, con sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 12.05.2021, passata in giudicato, era stato condannato alla pena di sette anni di reclusione per i reati – commessi in suo danno – di cui agli artt. 609 bis e 609 septies cod. pen. e, successivamente, sempre dalla
Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza definitiva del 17.02.2022, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, per la fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen. (attuata, ancora una volta, in pregiudizio della moglie).
Solo in subordine, la ricorrente ha chiesto che lo scioglimento del matrimonio fosse pronunciato ex art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, essendo trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Cagliari nel giudizio di separazione.
– che, con la rappresentanza sostanziale della tutrice Paola Corrias, si è Controparte_1 costituito in giudizio con memoria del 16.09.2024 – ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio e, dopo aver chiarito di non disporre di redditi diversi dalla pensione di euro 450,00 al mese erogata dallo Stato tedesco (mentre ammontava a euro 1.500,00 mensili la pensione della ricorrente), ha proposto di corrispondere alla moglie, dopo la vendita della casa coniugale di proprietà comune, l'assegno divorzile di euro 500,00 al mese.
All'udienza del 18.11.2024, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo fra i propri assistiti e hanno chiesto un rinvio affinché fossero acquisite – atteso lo stato di interdizione legale del resistente – le necessarie autorizzazioni del Giudice Tutelare: infatti, era, fra l'altro, stato concordato l'impegno a trasferire a terzi gli immobili di proprietà comune
(segnatamente, fabbricato a uso civile abitazione sito nel Comune di Sinis e individuato nel NCEU al foglio 12, mappale 75, subalterno 4, con annesso posto auto distinto nel NCEU al foglio 13, mappale 367; terreno sito in agro di Sinis, distinto nel CT al foglio 13, mappale 366; terreno sito in agro di Sinis distinto nel CT al foglio 7, mappale 35).
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con riguardo alla pronuncia di divorzio, l'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), della L. n. 898/1970 dispone che “Lo scioglimento (…) del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: (…); b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519,
521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione”.
2 Per quanto di interesse, all'epoca dell'entrata in vigore della L. n. 898/1970 – il cui articolato non
è mai stato coordinato con le successive modifiche del codice penale –, l'art. 519 cod. pen. – a quell'epoca rubricato “Della violenza carnale” – puniva “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale”; attualmente, la fattispecie trova il proprio corrispondente nell'art. 609 bis cod. pen., rubricato “Violenza sessuale”, norma che, al tempo della commissione del fatto ascritto al , sanzionava “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di CP_1 autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, tanto ex art. l'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), della L. n. 898/1970, quanto ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della stessa legge, atteso che il è stato condannato con sentenza passata CP_1 in giudicato per il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. commesso in danno della moglie e, per altro verso, le parti sono comparse da più di dodici mesi innanzi al Presidente del Tribunale di Cagliari nel processo per separazione, definito con sentenza del 30.01.2024.
Devono, infine, essere recepite le condizioni dell'accordo, autorizzato dal Giudice Tutelare e avente ad oggetto solo diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Belluno il 02.08.2001 da (c.f. Parte_1
e (c.f. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Belluno di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (n. 24/I del 07.08.2001), prende atto che, per accordo delle parti, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI
1) nessun assegno di divorzio è stabilito a carico di una parte in favore dell'altra;
2) le parti si obbligano a mettere in vendita il patrimonio comune;
3) il ricavato della vendita dell'immobile adibito a casa familiare e, segnatamente, l'immobile sito nel Comune di Senis n. 10, piano T-1, censito al NCEU foglio 12, particella 75, sub. 4, ivi compresa la quota di spettanza della Sig.ra sarà devoluta integralmente al Parte_1
Sig. ; Controparte_1
4) il ricavato della vendita dei restanti beni e, segnatamente, immobile sito nel Comune di Senis, località Serra Cortis, censito in catasto terreni al foglio 13, particella 367, immobile sito nel
Comune di Senis, località Serra Cortis, censito in catasto terreni al foglio 13, particella 366 e
3 immobile sito nel Comune di Senis, località Masoni Becciu, distinto in catasto terreni al foglio 7, particella 35, sarà devoluto a ciascuno dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 23.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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