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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19592/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. CE Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19592/2016 R.G. promossa da:
STUDIO BITONTO - MOLFETTA DI IS NO (C.F. 06409890727) con il patrocinio degli avv. SGHERZA ROBERTO e , con elezione di domicilio in CORSO
UMBERTO 94 MOLFETTA presso l'avv. SGHERZA ROBERTO;
ATTORE
contro
:
BRAVI ENERGIA S.R.L., (C.F. 05686330720), con il patrocinio degli avv. e
BONASIA NICOLA ([...]) VIA S. LUCIA FILIPPINI 11 70032
BITONTO; , con elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 15/07/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della
“concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta pagina 1 di 5 omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole
“ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 19.12.2016, PI GA, titolare dell'agenzia immobiliare Studio Bitonto-Molfetta, conveniva in giudizio la Bravi
Energia s.r.l. per ottenere il pagamento della provvigione di € 8.540,00 IVA inclusa, relativa alla vendita di un immobile per il quale aveva ricevuto incarico di mediazione.
L'attore deduceva che:
- in data 13.06.2015 la convenuta gli aveva conferito incarico di mediazione per la vendita di un appartamento in Bitonto;
- nel dicembre 2015 aveva fatto visionare l'immobile ai coniugi CH;
- l'incarico era scaduto il 30.12.2015;
- nel luglio 2016 aveva scoperto che i coniugi CH avevano acquistato l'immobile direttamente dalla convenuta con atto del 12.07.2016;
- gli acquirenti avevano riconosciuto in un atto di transazione che la società venditrice, pur sapendo che avevano visionato l'immobile tramite l'agenzia, li aveva indotti a trattare direttamente.
La convenuta si costituiva contestando la domanda e deducendo:
- che la vendita era avvenuta 7 mesi dopo la scadenza del mandato;
- che l'agenzia non aveva mai consegnato l'elenco dei clienti che avevano visionato l'immobile;
- che gli acquirenti erano stati presentati dal sig. LL CE;
- che nell'atto notarile le parti avevano dichiarato di non essersi avvalse di agenzie immobiliari.
Con provvedimento reso in data 31/05/2017 a scioglimento della riserva precedentemente assunta, rilevato che il giudizio presentava profili di complessità e dunque non rientrante nel profilo di applicabilità dell'art. 702 bis c.p.c, fissava l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per il giorno 25/09/2017.
La causa, mutato rito, veniva istruita mediante prove testimoniali e interrogatorio formale dell'attore, mentre il legale rappresentante della convenuta non si presentava per rendere il deferito interpello.
All'udienza del 02/09/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
pagina 2 di 5 La domanda di parte attrice è fondata in fatto e diritto e va accolta.
Come affermato dalla Suprema Corte1, il diritto alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia necessario un nesso eziologico diretto ed esclusivo, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti realizzando l'antecedente indispensabile per la conclusione del contratto.
Recentemente la Cass. civ. con ord. n. 7394/2024 ha stabilito che "il diritto alla provvigione del mediatore sussiste quando la sua attività abbia costituito, secondo il criterio della causalità adeguata, l'antecedente indispensabile per la conclusione dell'affare, ovvero quando quest'ultimo possa ritenersi conseguenza dell'opera dell'intermediario."
Nel caso di specie, è documentalmente provato che:
- l'agenzia attrice aveva ricevuto regolare incarico di mediazione;
- aveva fatto visionare l'immobile agli acquirenti durante la vigenza dell'incarico;
- la vendita è stata conclusa entro l'anno dalla scadenza dell'incarico;
- gli stessi acquirenti hanno, infatti, riconosciuto nell'atto di transazione che la società venditrice era consapevole del loro precedente contatto con l'agenzia.
Ma vi è di più.
Il diritto alla provvigione sussiste anche quando la vendita venga conclusa dopo la scadenza dell'incarico, purché entro il termine di prescrizione annuale ex art. 2950
c.c., se l'acquirente aveva visionato l'immobile tramite il mediatore.
Non rileva che nell'atto notarile le parti abbiano dichiarato di non essersi avvalse di agenzie, trattandosi di dichiarazione smentita dalle risultanze probatorie. Come stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 2 luglio – 27 ottobre
2014, n. 22788 la dichiarazione resa nell'atto pubblico non preclude la prova dell'effettivo intervento del mediatore.
In particolare la Corte di Cassazione ha stabilito che le dichiarazioni rese nell'atto pubblico non precludono la possibilità di fornire prova dell'effettivo intervento del mediatore. L'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 del codice civile, fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e delle dichiarazioni delle parti e dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza. Tuttavia, 1 Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 34633 del 27 dicembre 2024 pagina 3 di 5 ciò non implica che le dichiarazioni delle parti siano incontestabili;
esse possono essere smentite o integrate con altri mezzi di prova.
La Corte ha specificatamente evidenziato che l'atto pubblico non attesta la veridicità intrinseca delle dichiarazioni delle parti, le quali possono essere contrastate con ogni mezzo di prova, inclusi quelli presuntivi.
Pertanto, anche se un atto pubblico riporta dichiarazioni delle parti, è sempre possibile presentare prove aggiuntive per dimostrare l'effettivo intervento del mediatore nella conclusione dell'affare.
Né può assumere rilievo la mancata consegna dell'elenco dei clienti, posto che la società venditrice era comunque a conoscenza dell'intervento dell'agenzia, come confermato dalle dichiarazioni degli acquirenti sia nell'atto di transazione che in sede testimoniale.
In ordine al comportamento tenuto dalla convenuta deve rilevarsi che la mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta all'interrogatorio formale, senza giustificato motivo, comporta che devono ritenersi ammessi i fatti dedotti dall'attore ex art. 232 c.p.c.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
pagina 4 di 5 Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio
€. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta Studio Bitonto - Molfetta Di PI GA e per l'effetto condanna la Bravi Energia s.r.l. al pagamento in favore di Studio Bitonto -
Molfetta Di PI GA della somma di € 8.540,00, oltre iva, se dovuta, ed interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in €. 2.540,00 per compensi ed €.254,00 per spese, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. CE Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. CE Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19592/2016 R.G. promossa da:
STUDIO BITONTO - MOLFETTA DI IS NO (C.F. 06409890727) con il patrocinio degli avv. SGHERZA ROBERTO e , con elezione di domicilio in CORSO
UMBERTO 94 MOLFETTA presso l'avv. SGHERZA ROBERTO;
ATTORE
contro
:
BRAVI ENERGIA S.R.L., (C.F. 05686330720), con il patrocinio degli avv. e
BONASIA NICOLA ([...]) VIA S. LUCIA FILIPPINI 11 70032
BITONTO; , con elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 15/07/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della
“concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta pagina 1 di 5 omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole
“ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 19.12.2016, PI GA, titolare dell'agenzia immobiliare Studio Bitonto-Molfetta, conveniva in giudizio la Bravi
Energia s.r.l. per ottenere il pagamento della provvigione di € 8.540,00 IVA inclusa, relativa alla vendita di un immobile per il quale aveva ricevuto incarico di mediazione.
L'attore deduceva che:
- in data 13.06.2015 la convenuta gli aveva conferito incarico di mediazione per la vendita di un appartamento in Bitonto;
- nel dicembre 2015 aveva fatto visionare l'immobile ai coniugi CH;
- l'incarico era scaduto il 30.12.2015;
- nel luglio 2016 aveva scoperto che i coniugi CH avevano acquistato l'immobile direttamente dalla convenuta con atto del 12.07.2016;
- gli acquirenti avevano riconosciuto in un atto di transazione che la società venditrice, pur sapendo che avevano visionato l'immobile tramite l'agenzia, li aveva indotti a trattare direttamente.
La convenuta si costituiva contestando la domanda e deducendo:
- che la vendita era avvenuta 7 mesi dopo la scadenza del mandato;
- che l'agenzia non aveva mai consegnato l'elenco dei clienti che avevano visionato l'immobile;
- che gli acquirenti erano stati presentati dal sig. LL CE;
- che nell'atto notarile le parti avevano dichiarato di non essersi avvalse di agenzie immobiliari.
Con provvedimento reso in data 31/05/2017 a scioglimento della riserva precedentemente assunta, rilevato che il giudizio presentava profili di complessità e dunque non rientrante nel profilo di applicabilità dell'art. 702 bis c.p.c, fissava l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per il giorno 25/09/2017.
La causa, mutato rito, veniva istruita mediante prove testimoniali e interrogatorio formale dell'attore, mentre il legale rappresentante della convenuta non si presentava per rendere il deferito interpello.
All'udienza del 02/09/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
pagina 2 di 5 La domanda di parte attrice è fondata in fatto e diritto e va accolta.
Come affermato dalla Suprema Corte1, il diritto alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia necessario un nesso eziologico diretto ed esclusivo, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti realizzando l'antecedente indispensabile per la conclusione del contratto.
Recentemente la Cass. civ. con ord. n. 7394/2024 ha stabilito che "il diritto alla provvigione del mediatore sussiste quando la sua attività abbia costituito, secondo il criterio della causalità adeguata, l'antecedente indispensabile per la conclusione dell'affare, ovvero quando quest'ultimo possa ritenersi conseguenza dell'opera dell'intermediario."
Nel caso di specie, è documentalmente provato che:
- l'agenzia attrice aveva ricevuto regolare incarico di mediazione;
- aveva fatto visionare l'immobile agli acquirenti durante la vigenza dell'incarico;
- la vendita è stata conclusa entro l'anno dalla scadenza dell'incarico;
- gli stessi acquirenti hanno, infatti, riconosciuto nell'atto di transazione che la società venditrice era consapevole del loro precedente contatto con l'agenzia.
Ma vi è di più.
Il diritto alla provvigione sussiste anche quando la vendita venga conclusa dopo la scadenza dell'incarico, purché entro il termine di prescrizione annuale ex art. 2950
c.c., se l'acquirente aveva visionato l'immobile tramite il mediatore.
Non rileva che nell'atto notarile le parti abbiano dichiarato di non essersi avvalse di agenzie, trattandosi di dichiarazione smentita dalle risultanze probatorie. Come stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 2 luglio – 27 ottobre
2014, n. 22788 la dichiarazione resa nell'atto pubblico non preclude la prova dell'effettivo intervento del mediatore.
In particolare la Corte di Cassazione ha stabilito che le dichiarazioni rese nell'atto pubblico non precludono la possibilità di fornire prova dell'effettivo intervento del mediatore. L'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 del codice civile, fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e delle dichiarazioni delle parti e dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza. Tuttavia, 1 Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 34633 del 27 dicembre 2024 pagina 3 di 5 ciò non implica che le dichiarazioni delle parti siano incontestabili;
esse possono essere smentite o integrate con altri mezzi di prova.
La Corte ha specificatamente evidenziato che l'atto pubblico non attesta la veridicità intrinseca delle dichiarazioni delle parti, le quali possono essere contrastate con ogni mezzo di prova, inclusi quelli presuntivi.
Pertanto, anche se un atto pubblico riporta dichiarazioni delle parti, è sempre possibile presentare prove aggiuntive per dimostrare l'effettivo intervento del mediatore nella conclusione dell'affare.
Né può assumere rilievo la mancata consegna dell'elenco dei clienti, posto che la società venditrice era comunque a conoscenza dell'intervento dell'agenzia, come confermato dalle dichiarazioni degli acquirenti sia nell'atto di transazione che in sede testimoniale.
In ordine al comportamento tenuto dalla convenuta deve rilevarsi che la mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta all'interrogatorio formale, senza giustificato motivo, comporta che devono ritenersi ammessi i fatti dedotti dall'attore ex art. 232 c.p.c.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
pagina 4 di 5 Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio
€. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta Studio Bitonto - Molfetta Di PI GA e per l'effetto condanna la Bravi Energia s.r.l. al pagamento in favore di Studio Bitonto -
Molfetta Di PI GA della somma di € 8.540,00, oltre iva, se dovuta, ed interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in €. 2.540,00 per compensi ed €.254,00 per spese, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. CE Liso
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