Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2754 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Via G. Toma, 8 82100 Benevento Italia presso lo studio dell'Avv.ERIBERTO DI BLASIO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e Controparte_1 difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. BEVERE FRANCESCO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA DE SANTIS 83031 ARIANO IRPINO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/06/2024 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01720249001719352000 notificata in data 21.05.2024 per il complessivo importo di €31.171,09 con riferimento a numerose cartelle aventi ad oggetto tributi erariali, imposta di registro, contravvenzioni al codice della strada, mancato pagamento contributo unificato, nonché, quanto alle cartelle di pagamento n. 01720180002162030000 asseritamente notificata in data 11/07/2018
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-accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento per intervenuta decadenza dall'azione esecutiva nonché prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento presupposte;
-accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento e di ogni atto prodromico e successivo per mancata indicazione del calcolo degli interessi richiesti;
accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato e l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare le somme relative all'intimazione in contestazione;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Si costituiva rilevando Controparte_2
l'esistenza di altri due giudizi innanzi alla Corte di giustizia tributaria con riferimento alla medesima intimazione. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni riguardanti l'ente impositore e l'infondatezza del ricorso per il resto. Concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare l'avvenuta notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento oggetto di lite, nonché degli ulteriori atti della riscossione nuovamente interruttivi dei termini di prescrizione dei crediti e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza di ogni astratta contestazione formale sollevata nei confronti degli stessi e del loro procedimento di notifica. 2) Rigettare
2 ogni domanda, anche di sospensione, sollevata nei confronti dell' in quanto infondata e non provata. 3) Con vittoria di CP_3 spese ed onorari del giudizio”. Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente, deve rilevarsi che parte ricorrente impugna l'intimazione con riferimento a tutte le cartelle sottese. In realtà, delle numerose cartelle contenute nell'intimazione, rientrano nella giurisdizione del Giudice del lavoro solo quelle relative al pagamento della cassa nazionale dottori commercialisti nell'anno 2016, 2017, 2018 e 2019, rientrando tutte le altre rispettivamente nella giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria (imposte erariali, imposte di registro, C.U.) e del Giudice di Pace (contravvenzioni codice della strada). Di tanto evidentemente era consapevole anche parte ricorrente, tant'è che, come emerge dalla memoria di , avverso la medesima CP_1 intimazione proponeva altri due giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Né può accogliersi l'invito alla riunione formulato da
, non potendosi disporre tale riunione tra giudizi pendenti CP_1 innanzi a giurisdizioni diverse;
invito che evidentemente dev'essere riformulato innanzi alla Corte di giustizia tributaria che ha facoltà di riunire i due giudizi ivi pendenti. Per quanto predetto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione limitatamente a tutte le cartelle sottese all'intimazione, fatta eccezione per le cartelle n. 01720180002162030000, n. 01720190006136749000 e n 01720210003914520000. Con riferimento a dette cartelle ha documentato la notifica CP_1
a mezzo PEC inviata all'indirizzo e consegnata rispettivamente in Email_1 data 11.07.2018 (contributi 2016\2017), 09.08.2019 (contrituti 2016\2017\2018) e 08.06.2022 (contributi 2018\2019). A fronte di tale produzione, con le note d'udienza, parte ricorente ne ha eccepito l'irregolarità perché proveniente da indirizzo PEC non risultante da pubblici registri. Sul punto deve rilevarsi che l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede la possibilità di eseguire la notifica della cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC). Dunque tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente. Pertanto nulla impone di usare necessariamente
3 l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Del resto, le Sezioni Unite hanno affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Difatti, alcuna nullità potrebbe essere dichiarata in forza dell'efficacia sanante per raggiungimento dello scopo conseguente al deposito da parte del ricorrente di un ricorso puntuale con articolata difesa, ed è pacifico che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così Cass., Sez. U, 18/04/2016, n. 7665, relativa ad un controricorso notificato in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf").
Peraltro la circostanza che l'indirizzo del mittente non sia quello indicato sui pubblici registri, non cagiona, nella specie, alcuna incertezza sull'identificazione dell'Ente creditore di provenienza, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare. Sul punto è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte, Cass. ordinanza n.982\23, confermando il principio secondo il quale laddove la notifica, pur provenendo da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, consenta di evincere chiaramente il mittente, detta notifica è valida. Appare, pertanto, evidente l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici. Peraltro, detti atti, regolarmente notificati, non risultano opposti. Ebbene, il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, comma 5, che disciplina l'opposizione all'iscrizione a ruolo per crediti degli enti previdenziali, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come
4 ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007). Pertanto non essendo state impugnate tempestivamente le cartelle, ritualmente notificate, è precluso alla parte far valere qualsiasi vizio inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo. Va pertanto respinta anche l'eccezione di decadenza.
Ne consegue, quanto all'eccezione di prescrizione, che deve valutarsi esclusivamente la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle.
Con riferimento all'ipotesi di cartella esattoriale divenuta definitiva per mancata impugnazione, le Sez.Un. Cassazione civile, 17/11/2016, n. 23397, hanno definitivamente chiarito che la scadenza del termine
- pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell , che, dall'1gennaio 2011, ha CP_4 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla CP_5
l n. 122 del 2010)” Ne consegue che trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale che, nella specie, non risulta maturato. Difatti, atteso il fatto che l'intimazione impugnata è stata notificata in data 21.05.2024 e che le cartelle sono state notificate in data 11.07.2018 (contributi 2016\2017), 09.08.2019 (contrituti
5 2016\2017\2018) e 08.06.2022 (contributi 2018\2019), non risulta decorso il quinquennio tenuto conto della sospensione COVID. Il termine di prescrizione è stato prorogato dalla normativa emergenziale in materia di COVID in particolare l'art.37 della legge n. 18 / 2020, convertito in legge dalla legge n. 27 / 2020, che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha prorogato detti termini “dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021”. Ne consegue che è stata disposta la sospensione per complessivi 311 giorni. Pertanto non risulta maturato il quinquennio nemmeno con riferimento alla cartella notificata in data 11.07.2018. Infine, quanto agli ulteriori rilievi formali sollevati in ricorso, l'obbligo di allegazione degli atti richiamati, deve intendersi riferito ai soli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente. Come statuito da ultimo da Cassazione civile sez. trib., 25/03/2024, n.8016, nel processo tributario, ai fini della validità dell'atto non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione da quello della prova della pretesa impositiva.
Né appare fondata l'eccezione relativa alla mancanza di indicazione del criterio di calcolo degli interessi. E' noto, infatti, che solo con riferimento al primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, l'obbligo motivazionale è più stringente, poiché deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati. In ogni caso la base normativa può essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, mentre deve essere segnalata la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti, non anche i singoli saggi periodicamente applicati né le modalità di calcolo..
Quanto all'Autorità innanzi alla quale proporre opposizione e ai termini per farlo, l'intimazione contiene la precisazione che l'intimazione poteva essere impugnata solo per vizi propri, innanzi alle medesime autorità (Corti di Giustizia Tributaria, Tribunali Amministrativi Regionali, Autorità Giudiziaria ordinaria) e con gli stessi termini di cui agli atti prodromici richiamati nella tabella contenuta nell'intimazione.
6 E', altresì, noto che l'intimazione non necessità di motivazione - posto che è stata emessa successivamente all'avvenuta notificazione al contribuente di tutti gli atti presupposti - e contiene tutte le informazioni necessarie a mettere il destinatario in condizione di cogliere il fondamento della richiesta di pagamento in essa contenuta, nonché quelle relative alle modalità per presentare impugnazione. Nessuna questione di violazione del contraddittorio può porsi riguardo all'intimazione di pagamento, che contiene soltanto la sollecitazione al versamento delle somme dovute sulla base di atti presupposti già noti al contribuente.
Per tutte le ragioni esposte, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione, il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna di Parte_1 al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore di nella misura minima attesa la ridotta attività processuale CP_1
e l'istruzione solo documentale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento a tutte le cartelle sottese all'intimazione, fatta eccezione per le cartelle n. 01720180002162030000, n. 01720190006136749000 e n 01720210003914520000 rientrando le altre cartelle nella giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria o Giudice di Pace;
2) Rigetta l'opposizione con riferimento alle cartelle n. 01720180002162030000, n. 01720190006136749000 e n 01720210003914520000; 3) Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di che liquida in CP_1 complessivi €2.697,00 oltre rimb.forf., IVA e CPA.
Benevento 12.03.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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