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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/09/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati
Dott.ssa Anna Bora Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 640 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
P. IV , in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, Avvocato Daniela Ghergo, giusta deliberazione della
Giunta Comunale n. 74 del 13 Aprile 2023 in atti, rappresentato e difeso giusto mandato rilasciato in originale su foglio separato dall'Avvocato Roberto Sabbatini del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale sito in Chiaravalle (AN), Via Cavour, 16
Appellante/Appellato incidentale
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione del 31.07.2020 dall'Avv.
Claudio Alianello, elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale in
, Via Cialdini n. 12 Comune di Acquaviva Picena Pt_1
1 Appellata/Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 29/2023 del Tribunale di Ancona datata
16.01.2023, pubblicata in pari data, non notificata, relativa al procedimento civile n. 3544/2020 r.g. avente ad oggetto: azione di responsabilità ex art. 2051 e 2043
c.c.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note telematiche depositate per l'udienza del 30.04.2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda proposta da nei confronti del , volta a Controparte_1 Parte_1 ottenerne la condanna al risarcimento del danno subìto a causa delle lesioni personali riportate in sinistro ( caduta a causa di una buca presente, per parziale mancanza di una mattonella di porfido, sul marciapiede di Viale della Vittoria in che si stava percorrendo) occorso in data 16.03.2019 alle ore Parte_1
10.00 circa la cui responsabilità chiedeva venisse dichiarata, ex art. 2051 c.c. o quanto meno ex art. 2043 c.c., a carico del convenuto proprietario e Pt_1 custode del predetto marciapiede.
Il giudice di primo grado, ritenuta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., accoglieva la domanda attorea sul duplice presupposto che: a) la svolta istruttoria documentale (in particolare il rapporto stilato nell'occasione dalla Polizia
Municipale di intervenuta sui luoghi ) e testimoniale aveva fornito prova Pt_1 che l'evento si era verificato su proprietà del demanio comunale a causa del cattivo stato di manutenzione del manto della strada pubblica;
b) l'espletata c.t.u. medico legale effettuata sulla persona dell'attrice aveva riconosciuto alla periziata una riduzione dell'integrità psicofisica del 2 % e una inabilità temporanea parziale di giorni 50, di cui 10 al 75 %, 20 al 50 % e 20 al 25 %.
Conseguentemente si giungeva, tenuto conto dell'età della danneggiata (78 anni), a liquidare in favore dell'attrice, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di €
2.250,00 nonché, a titolo di danno patrimoniale quali spese mediche sostenute e ritenute congrue dal nominato c.t.u., la ulteriore somma di € 1.203,40 per un complessivo risarcimento ammontante a € 3.453,40 oltre interessi legali dalla data
2 del sinistro all'effettivo soddisfo e condanna del convenuto alla Pt_1 sopportazione delle spese legali oltre che delle spese di c.t.u..
Avverso l'anzidetta sentenza e per la riforma integrale della stessa, proponeva appello il prospettando i motivi di doglianza in seguito Parte_1 riportati.
L'appellante conviene in giudizio , chiedendo alla Corte Controparte_1 adita, in via principale: di respingere completamente ed integralmente la domanda avanzata dalla Signora nel presente giudizio, in quanto Controparte_1 del tutto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposti ed enunciati dal , ovvero comunque respingere e Parte_1 rigettare tali domande e pretese anche per quelle diverse e/o ulteriori ragioni che dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia con ogni pronunzia conseguenziale;
in via subordinata : per la più denegata e non creduta delle ipotesi in cui avesse a ritenersi meritevole di un qualche apprezzamento e/o accoglibilità la domanda avanzata dalla Sig.ra nel Controparte_1 presente giudizio, previa declaratoria che alcune delle voci e/o componenti di danno rivendicate dalla odierna appellata neppure sono configurabili e comunque neppure sussistono, previa declaratoria di aver – la medesima odierna appellata - quantomeno concorso e/o contribuito, in misura prevalente e preponderante - e comunque in misura notevole e rilevante -, con la propria condotta gravemente colposa, disattenta, imprudente, incauta, negligente ed imperita, a cagionare l'accadimento oggetto di causa che l'avrebbe riguardata il 16 Marzo 2019 ed i danni dalla medesima subiti nell'occorso, con discendente riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1,
c.c. e 2056 c.c., ridurre correlativamente l'entità del risarcimento del danno riconosciutogli dal primo Giudice, in un importo complessivo nettamente e ragguardevolmente inferiore e più esiguo: con ogni provvedimento conseguente: - condannare, nell'un caso e nell'altro, parte attrice alla restituzione, in favore del della somma di 8.368,66 Euro (oltre alla registrazione della Parte_1 sentenza di I° grado) versata in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di
I° grado e da essa Signora indebitamente percetta per la Controparte_1 mancanza di titoli e/o causali che la sentenza del Giudice d'appello dovrà
3 necessariamente dichiarare: somma che dovrà essere maggiorata dei debiti accessori dalla data della sua corresponsione a quella dell'effettivo rimborso (docc.
3 e 4). Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso del doppio grado di giudizio, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda come sopra proposta in via del tutto subordinata come sopra proposta, compensazione - integrale o quantomeno parziale - di quelli del primo grado di giudizio: fermo sempre il beneficio delle spese d'appello.
L'appellata si costituiva in giudizio, con richiesta di Controparte_1 rigetto integrale dell'impugnativa principale, poiché infondata in fatto e diritto, proponendo, altresì, appello incidentale prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati.
L'appellante incidentale conviene in giudizio il chiedendo alla Parte_1
Corte adita, in via preliminare:- di dichiarare il difetto di interesse a proporre appello in capo al o, subordinatamente, dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dell'appello e in via principale: - di rigettare l'appello del
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto e in accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale condannare il , in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, a risarcire a gli ulteriori Controparte_1 importi di € 1.958,00 (a titolo di danno biologico e incremento sofferenza) e di €
3.000,00 (a titolo ulteriore risarcimento dei danni da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c.), e/o quegli importi minori e/o maggiori che saranno reputati dimostrati e/o di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria, in ogni caso, delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi di legge.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.04.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante principale deduceva i seguenti motivi Parte_1
d'appello:
1) erroneità ed illogicità del convincimento con cui il primo decidente ha ritenuto la domanda attorea fondata in fatto e diritto ed ha inopinatamente ritenuto provato l'evento dannoso lamentato dalla
4 signora erronea, omessa e/o travisata valutazione delle CP_1 emergenze processuali, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., da parte del primo decidente;
violazione delle disposizioni degli artt. 2727
e 2729 c.c.; violazione dell'art. 2051 c.c.:. C i si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia ritenuto provato il verificarsi dell'evento di danno secondo la dinamica fornita da parte attrice ( caduta su marciapiede determinata da buca nella pavimentazione di porfido).
Ritiene parte appellante principale che gli elementi probatori acquisiti in corso di giudizio, ove attentamente e correttamente valutati, avrebbero dovuto condurre il giudice a rigettare la domanda per mancata dimostrazione del verificarsi dell'evento di danno secondo la dedotta dinamica considerato che gli agenti di Polizia Municipale, intervenuti successivamente per i rilievi del caso, avevano fornito una ricostruzione dinamica fondata esclusivamente su quanto riferito da parte attrice e i testimoni ( sig.ri e ), che si trovavano a bordo di Tes_1 Tes_2 autovettura transitante sulla via teatro del sinistro, avevano rispettivamente riferito agli agenti intervenuti, il primo, di aver visto cadere l'attrice ma di non aver << …assolutamente visto la causa che ha determinato la caduta, ma solo la parte finale.>> e, la seconda, di non aver <<…notato l'esistenza di alcuna buca…>> .
2) erronea ricognizione della natura e dello stato della cosa;
impropria e/o errata valutazione della sua interazione con il contesto fattuale;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa valutazione delle emergenze processuali;
d isapplicazione del principio di causalità per mancata constatazione di carenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. per omessa motivazione e/o motivazione apparente, violazione art. 2051 c.c.
Ritiene parte appellante principale che in assenza di prova circa l'esistenza di nesso causale tra la caduta dell'attrice e la presenza di una buca sulla pavimentazione del marciapiede percorso dalla stessa il giudicante sia pervenuto ad erronea condanna dell'Ente ex art. 2051 c.c..
5 3) omessa e/o errata ricognizione della condotta dell'attrice; disapplicazione del principio di casualità; violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa valutazione delle emergenze processuali: il tutto in punto di mancata emersione della responsabilità esclusiva dell'attrice e di idoneità di questa ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
violazione degli artt. 2051 e 2043
c.c. Parte appellante principale ritiene che nel caso in questione la corretta valutazione degli elementi probatori emersi avrebbe, comunque, dovuto condurre il giudice di primo grado ad escludere ogni responsabilità del data l'esistenza dell'esimente costituita dalla Pt_1 responsabilità esclusiva dell'attrice la quale ben avrebbe potuto e dovuto, usando la normale diligenza, evitare l'avvallamento nella pavimentazione del marciapiede percorso, dovuta all'assenza di un pezzo di mattonella in porfido, perfettamente avvistabile e prevedibile considerate le condizioni di tempo e luogo caratt erizzanti il teatro del sinistro.
4) omessa e/o errata ricognizione della condotta dell'attrice; disapplicazione del principio di casualità; violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa valutazione delle emergenze processuali: il tutto in punto di mancata emersione della responsabilità concorsuale prevalente dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso;
violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. (motivo di impugnazione in via del tutto subordinata). Subordinatamente all'eventuale mancato riconoscimento di esclusiva responsabilità in capo all'attrice per il verificarsi del sinistro, parte appellante principale ritiene, in ogni caso, che, all'esito dell'istruttoria, si sarebbe dovuto pervenire al riconoscimento di responsabilità concorsuale dell'attrice nel verificar si dell'evento di danno con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento.
5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa valutazione delle emergenze processuali: erronea condanna al pagamento della sorte, delle spese, delle spese di CTU e delle spese di
6 lite. Conseguenza dell'erroneo riconoscimento di responsabilità in capo al è l'intervenuta condanna al pagamento di somme a titolo Pt_1 risarcitorio, di spese di c.t.u. e di giudizio che si chiede venga, in accoglimento delle sollevate censure, revocata con conseguente restituzione delle somme versate in adempimento della sentenza impugnata.
6) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa valutazione delle emergenze processuali: il tutto in punto di riconoscimento delle spese per l'acquisto di un nuovo paio di occhiali
(motivo di impugnazione in via del tutto subordinata). Sempre in via subordinata si ritiene erroneo, poiché non supportato da idonea prova circa l'effettivo costo degli occhiali andati distrutti in conseguenza dell'impatto al suolo, il riconoscimento in favore dell'attrice della somma di € 500,00 per un nuovo paio di occhiali.
Parte appellante incidentale deduceva i seguenti motivi di appello:
1) erronea quantificazione del quantum debeatur. Ci si duole del fatto che il giudicante nel liquidare il danno non patrimoniale, pur facendo riferimento alle risultanze della c.t.u. medico legale esperita sulla persona dell'attrice, abbia omesso di liquidare il danno da i.p., accertata dal consulente medico nella misura del 2%, ed abbia, conseguentemente, omesso di liquidare il correlato danno da sofferenza rispettivamente richiesti e quantificati nella misura di € 1.567,00 e di € 391,00.
2) omessa valutazione e decisione in merito alla proposta domanda di condanna del ad ulteriore risarcimento danni per Parte_1 lite temeraria ex art. 96 comma 3° c.p.c.. Ci si duole del fatto che nonostante specifica richiesta di condanna del convenuto ex art. Pt_1
96 comma 3° c.p.c. il giudicante abbia omesso qualsivoglia decisione in merito.
L'appello principale è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, nello scrutinare e decidere le eccezioni preliminari come sollevate da parte appellata nel proprio atto di costituzione, deve dirsi che: a) non merita accoglimento l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo al Parte_2
[...] . La circostanza che la compagnia Itas Mutua S.p.a., assicuratrice per la
[...]
r.c.t. del , in adempimento di patto di gestione della lite, abbia Parte_1 assunto la gestione della causa tramite un legale e pagato, in manleva, il risarcimento cui l'Ente era stato condannato in primo grado non determina la carenza di interesse all'appello da parte del stesso. L'assicuratore, infatti, Pt_1 agisce nell'interesse del che rimane la parte del rapporto assicurativo e, Pt_1 quindi, la parte interessata a tutelare il proprio diritto anche nel grado successivo per vedere riformata una sentenza ritenuta ingiusta e foriera di conseguenze economiche negative a carico dell'Ente quali, oltre il riconoscimento di responsabilità risarcitoria, anche la sopportazione definitiva della franchigia contrattualmente fissata a € 5.000,00 ( cfr doc.ti n. 6 /7 sub note di trattazione scritta parte appellante principale per l'udienza dell'8.01.2024). b) non merita, altresì, di essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei limiti dimensionali dell'atto introduttivo fissati nell'art. 3 del D.M. 110/23 o per carente specificità dei motivi. Premesso, infatti, quanto ai limiti dimensionali dell'atto introduttivo ( fissati in 80.000 caratteri pari a circa 40 pagine), come il superamento degli stessi, non verificatosi nel caso di specie, non determini, comunque, inammissibilità dell'appello o invalidità dell'atto ma semplicemente, ai sensi dell'art.46 disp. Att. c.p.c., la possibilità da parte del giudice di valutare la circostanza ai fini del regolamento delle spese di giudizio “Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”. ( Cfr. art.46 Disp. Att. c.p.c.)
l'infondatezza dell'eccezione deriva dall'applicazione dell'univoco orientamento della Suprema Corte secondo cui, affinché l'impugnazione sia ammissibile, è sufficiente che la stessa contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti criticati della sentenza gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando, alla parte volitiva, una parte argomentativa tendente a confutare e contestare le ragioni addotte dal primo Giudice, senza la necessità dell'utilizzo di formule sacramentali, né della redazione di un progetto alternativo di decisione, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
8 vincolata (cfr. Cass. Civ. 27.06.2018 n. 16914; Cass. Civ. 17.01.2018 n. 932; Cass.
Civ. 14.09.2017 n. 21336; Cass. Civ. 05.05.2017 n. 10916; Cass. Civ. SS.UU.
16.11.2016 n. 27199).
Infatti, dalla lettura dell'atto introduttivo della causa in esame si evincono chiaramente sia le statuizioni impugnate, sia l'esposizione delle ragioni poste dal a sostegno dell'azionato gravame. Pt_1
Quanto al merito dell'impugnativa, i motivi di appello principale, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.
Vanno al riguardo richiamati i più recenti indirizzi giurisprudenziali, secondo cui la responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa pur combinandosi con l'elemento esterno (come nella specie, la pavimentazione del marciapiede, resa malsicura per la parziale mancanza di una mattonella di porfido), costituisca la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre colui che ha in custodia la cosa potrà andare esente da responsabilità solo provando l'esistenza di un caso fortuito, inteso quale avvenimento inevitabile dal custode ed estraneo sia alla cosa che alla sfera del custode stesso ( comprensivo del fatto del terzo o della colpa del danneggiato), che abbia, da solo, determinato le condizioni dell'evento dannoso, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno ( ex multis Cass. Civ. n. 22807/2009, Cass. Civ. n.4279/2008, Cass.
Civ. n. 8229/2010, Cass. Civ. n.9726/2013, Cass. Civ. n.15761/2016, Cass. Civ. n.
2482/2018, Cass. Civ. n.18415/2019, Cass. Civ. n. 16034/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito, altresì, sottoponendo a revisione i principi relativi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. con specifico riferimento
9 al custode di beni demaniali, che “…in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” ( Cass. Civ. n.
2477/2018, Cass. Civ. n. 2483/2018).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame, la Corte ritiene di non condividere l'opinione del primo giudice, circa l'accoglimento della domanda, ritenendo ricorrere l'esimente del caso fortuito derivante dall'autoresponsabilità della stessa danneggiata.
Sebbene, infatti, sulla base della svolta istruttoria, può dirsi provata: a) l'esistenza del rapporto di custodia tra il e la cosa, dato che il marciapiede Parte_1 sul quale inciampava, cadendo e riportando lesioni, la è parte di Viale della CP_1
Vittoria, in proprietà e custodia indiscussa del;
b) la Parte_1 circostanza, riferita dall'attrice nella ricostruzione dinamica fornita in citazione suffragata oltre che dalle affermazioni fatte dai testi escussi ( cfr. escussione testi sig.ri e in verbali di udienza del 11.10.2021 e 20.12.2021 ) anche Tes_1 Tes_2 dalla presenza in loco di un buco nella pavimentazione del marciapiede per mancanza di una porzione di mattonella in porfido ( cfr. rapporto e rilievo fotografico effettuati dalla Polizia Municipale intervenuta sub doc. n.4) fasc. primo grado parte attrice), che la stessa il giorno 16.03.2019 alle ore 10.00 circa, nel mentre era intenta a percorrere a piedi il marciapiedi di Viale della Vittoria in territorio del , inciampava causa una buca nella pavimentazione Parte_1 del marciapiede creatasi per parziale mancanza di una delle mattonelle in porfido e cadeva al suolo riportando conseguentemente lesioni;
non altrettanto può dirsi circa
10 il nesso di causalità, che pure parte attrice era onerata di provare, tra la cosa
(pavimentazione del marciapiede) e l'evento di danno.
Nel caso di specie, infatti, poiché il marciapiede ove si verificava la caduta è cosa di per sé statica ed inerte, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno, o peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della cosa nonché di aver osservato ogni cautela tale da scongiurare il verificarsi del sinistro ( Cfr. ex multis Cass. Civ. n.
22787/2014, Cass. Civ. n.6306/2013, Cass. Civ. n.2660/2013, Cass. Civ.
n.25772/2009, Cass. Civ. n. 16527/2003) ma tale prova non veniva, in effetti, fornita da parte attrice.
Considerato, infatti, che: a) il sinistro si verificava nel periodo di massima illuminazione naturale ( ore 10.00 di mattina); b) la ben avrebbe potuto CP_1 prevedere e superare, con l'adozione di normali cautele nella fase di avvicinamento, il possibile pericolo, derivante da una anomalia della pavimentazione del marciapiede del tipo in questione (buco derivante dalla mancanza di parte di una mattonella in porfido), semplicemente aggirandolo se si considera che stava passeggiando ed aveva, quindi, un'andatura che avrebbe permesso, a persona normalmente accorta, di evitare per tempo l'imperfezione della pavimentazione del marciapiede considerato, altresì, che, come risultante dalle foto dei luoghi scattate dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti a rilevare il sinistro ed allegate al relativo rapporto ( cfr. doc. n.4 in fasc. primo grado parte attrice), il marciapiede era di larghezza tale da consentire il cambio di traiettoria e il buco creatosi per assenza di parte di una mattonella in porfido non era di piccola dimensione, né coperto da fogliame o altro ostacolo alla visibilità; si ritengono non sussistenti gli estremi per la declaratoria di responsabilità del convenuto per le lesioni Pt_1 riportate dalla a seguito della caduta dovendo, quest'ultima, essere CP_1 imputata esclusivamente al negligente comportamento della stessa danneggiata costituente, come sopra detto, caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e l'evento di danno. ( ex multis Cass. Civ. n. 19993/2016, Cass. Civ. n.5617/2016, Cass. Civ. n.
3875/2016, Cass. Civ. n. 26258/2019, Cass. Civ. n. 16034/2023).
11 La domanda di risarcimento danni non può trovare accoglimento nemmeno in applicazione del disposto di cui all'art. 2043 c.c..
Nel caso concreto, infatti, facendo riferimento alla giurisprudenza della Suprema
Corte affermatasi in relazione a tale tipologia di responsabilità ( Cass. Civ.
n.11592/2010, Cass. Civ. n. 999/2014), non può dirsi riscontrata l'insidia che presuppone l'imprevedibilità e l'invisibilità dell'alterazione della cosa, ciò che, invece, per quanto sopra detto, deve del tutto escludersi;
né, d'altra parte, può ritenersi che la situazione di pericolo non potesse essere evitata con l'adozione delle normali cautele da parte della danneggiata.
L'accoglimento dell'appello principale determina il conseguente rigetto di quello incidentale dato che mancando, con riferimento al sinistro oggetto di giudizio, una responsabilità risarcitoria del ogni considerazione e doglianza, Parte_1 posta a base dell'appello incidentale, circa la quantificazione e liquidazione del danno deve considerarsi ultronea.
La sentenza di primo grado merita, quindi, di essere integralmente riformata disponendo il rigetto della domanda attorea.
Non risulta, invece, ammissibile la richiesta, avanzata dal appellante, di Pt_1 restituzione in proprio favore della somma di € 8.368,66 versata in favore di parte appellata in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Secondo, infatti, l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr. ex multis
Cass. Civ. n.8829/2007), una simile richiesta, per essere ritenuta accoglibile, deve provenire dal soggetto che effettivamente ha provveduto al pagamento che nel caso in questione, come da documentazione prodotta da stessa parte appellante (cfr. doc.n.3/4 in atto di appello), è la Itas Mutua S.p.a. e non il . Parte_1
Le spese del giudizio, tanto di primo quanto di secondo grado, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Stante la proposizione dell'impugnativa incidentale successivamente al 30 gennaio
2013, nonché il relativo rigetto, sussistono le condizioni processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R.
30.05.2002 n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte
12 dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e sull'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale proposto da quest'ultima nei confronti del Parte_1 entrambi avverso la sentenza n. 29/2023 del Tribunale di Ancona datata 16.01.2023, pubblicata in pari data, non notificata, relativa al procedimento civile n. 3544/2020
r.g., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattesa o assorbita così provvede:
- accoglie l'appello principale, rigetta quello incidentale e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza n.29/2023 del Tribunale di Ancona datata 16.01.2023, pubblicata in pari data, non notificata, relativa al procedimento civile n. 3544/2020
r.g.; rigettando, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
- condanna l'appellata a rifondere al le spese di lite del doppio Parte_1 grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.650,00 di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria e € 900,00 per la fase decisionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge e, per il secondo grado, in complessivi
€ 2.482,50 di cui € 382,50 per esborsi, € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva e € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;
- pone le spese di c.t.u. effettuata in primo grado definitivamente a carico di parte appellata Controparte_1
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, lì 23.07.2025
Il Cons. Aus. Relatore Il Presidente
13 Dott. Federico D'Incecco
Dott.ssa Anna Bora
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