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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di GG AL, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 635/2022 R.G.L., vertente
TRA
e , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. PEDA' STEFANIA AURORA, giusta procura in Persona_1 atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
-Appellato contumace-
, in persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DE CARIDI Controparte_2 CP_3
GIULIA dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale alle liti rogata da notaio in Per_2
Catanzaro del 6.3.2020,
-appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto e - rappresentando di essere genitori di nato il Parte_1 Parte_2 Persona_1 27.08.2013 ed affetto da sindrome dello spettro autistico di grado severo con deficit dell'attenzione e ritardo psicomotorio, diagnosticata all'età di 8 mesi a seguito di esami audiometrici, cromosomici, neurologici;
che da 5 anni è sottoposto alla terapia con metodo Aba per 8 ore settimanali presso il centro Prometeo in , prescrittagli come migliore cura dai medici del Policlinico di Controparte_1
Messina; che le linee guida relative a tale patologia prescrivono un numero maggiore di ore giornaliere di trattamento ma, essendo costose, la famiglia riesce a sostenere solo 8 ore settimanali;
che l'azienda sanitaria e la sono inadempienti agli obblighi posti dalla Parte_3 regolamentazione vigente che prevede la terapia cognitivo- comportamentale (nella quale rientra il Cont metodo Aba) tra i Lea da assicurare gratuitamente;
che la che dovrebbe quindi garantire il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie, è rimasta silente alla richiesta di immediato intervento e di rimborso degli importi già corrisposti - hanno convenuto dinanzi al
Tribunale di GG AL la al fine di veder Controparte_5 Parte_3 riconosciuto il diritto del minore all'erogazione, da parte del sistema sanitario, della terapia Per_1 con metodo Aba o in alternativa a sostenerne l'onere economico;
di sentir condannare l'azienda Cont sanitaria al rimborso delle spese già sostenute e di accertare l'inadempimento della e della agli obblighi normativamente imposti condannandole in solido al risarcimento dei Parte_3 danni non patrimoniali, in termini di perdita di chance, subiti per non avere il minore potuto usufruire del numero necessario di ore di terapia impartito dalle linee guida.
Con sentenza del 22.3.2022 n. 591/2022, confermativa dell'ordinanza cautelare resa in corso di causa, il giudice di GG AL accoglieva parzialmente il ricorso, condannando l'azienda sanitaria a provvedere, direttamente o indirettamente, alla erogazione della terapia con metodo ABA in favore del minore ricorrente per 15 ore settimanali, nei modi e nei tempi statuiti nell'ordinanza cautelare del 18.2.2019 o, in subordine, a sostenere l'onere economico di tale terapia con conseguente diritto di rivalsa dei ricorrenti, almeno fino al compimento del 12° anno di età. Rigettava la domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute per la terapia nel periodo antecedente all'ordinanza
18.2.2019, conclusiva del giudizio cautelare nel cui ambito è stato svolto accertamento medico- diagnostico che ha consentito di verificare che nel ventaglio di metodi terapeutici esistenti, il metodo
ABA rappresentava quello propriamente adatto alle esigenze del minore, ritenendo non si potesse Cont ravvisare, prima di tale momento, inadempimento sia dell' sia della , avendo Parte_3 comunque garantito un percorso terapeutico presso l'U.O. dell' Controparte_6 [...]
. Rigettava altresì, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essendo Controparte_5 mancata una condotta inadempiente, precedente all'ordinanza cautelare.
I genitori del minore hanno appellato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, pari ad € 18.762,00 e né il risarcimento del danno non patrimoniale, Quanto al primo punto, hanno evidenziato che il Giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda di rimborso sull'erroneo assunto che solo dal momento della consulenza tecnica espletata in sede di giudizio cautelare si è potuto verificare che, nel ventaglio di metodi terapeutici esistenti,
l'ABA rappresenta quello propriamente adatto alle esigenze del minore;
che non vi è un diritto del paziente a scegliersi la cura e che l'azienda sanitaria gode di discrezionalità nel valutare le esigenze sanitarie del paziente.
Hanno dedotto, a confutazione di quanto affermato dal giudice, che: - non esiste a Controparte_1 un dipartimento di neuropsichiatria infantile e di conseguenza i genitori di minori affetti da sindrome dello spettro autistico sono costretti ad effettuare continui viaggi fuori GI;
- il centro del SSN più vicino è quello di Messina, presso il quale il piccolo ha effettuato tutte le visite e i controlli;
Per_1
- già a seguito del ricovero del 20.04.2015 (all. 1 fascicolo cautelare- Documentazione sanitaria pagg.
14-16), l'U.O. di Messina prescriveva l'intervento con metodologia Controparte_6
ABA in favore del minore. Medesima diagnosi e prescrizione anche all'esito delle visite successive;
- contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, tale terapia non è arbitrariamente stata scelta dai genitori, in quanto ritenuta maggiormente valida, ma è stata prescritta da un ospedale pubblico del SSN e si è dimostrata valida ed efficace sul piccolo paziente;
- nella medesima Cont documentazione offerta dall' nel giudizio di primo grado, nella nota del dott. e del Centro Per_3 convenzionato si legge che il minore è inserito in un piano terapeutico che prevede CP_7 solo logopedia e psicomotricità (non specifiche per l'autismo), in quanto nella provincia di
[...]
non vi sono centri pubblici che praticano la terapia con metodologia ABA neanche in CP_1 convenzione ed, a tal fine, il dott. auspicava degli accreditamenti con terapisti specializzati Per_3
ABA al fine di poter adempiere all'ordinanza cautelare la diagnosi del disturbo da cui è affetto il figlio;
- l'inadempimento dell' è palmare ed è contrario alla tutela Per_1 Controparte_5 del diritto della salute inserire un minore in un percorso terapeutico basato non sulla cura più efficace, ma su quella “disponibile”, creando malati di serie B in base alla GI o alla Provincia di nascita.
Hanno denunciano l'erroneità della sentenza anche sotto il profilo del mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, atteso che, come accertato dal c.t.u. in sede di giudizio di primo grado e poi statuito con provvedimento ex art. 700 c.p.c., avrebbe Per_1 dovrebbe usufruire di 40 ore settimanali di terapia, a fronte di una media di appena 8 ore settimanali, non potendo la famiglia provvedere ad ulteriori pagamenti. In questo senso è stato richiesto il risarcimento del danno da perdita da chance: se il minore avesse potuto seguire sin da subito le ore di terapia necessaria, avrebbe con alta probabilità raggiunto maggiori progressi in minore tempo. Cont è rimasta contumace, mentre la ha resistito evidenziando in primis Parte_3
l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, pari al costo sostenuto per il Cont percorso terapeutico, poiché azionata in primo grado solo nei confronti di mentre per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance ne ha evidenziato l'infondatezza per genericità e per mancanza di una condotta inadempiente degli enti convenuti, che hanno comunque garantito al minore trattamenti alternativi che per le linee guida all'epoca vigenti era comunque dotati di validità ed efficacia.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14/11/2025 .
°°°°°
Preliminarmente, come correttamente rilevato dalla nella memoria difensiva, la Parte_3 domanda di rimborso delle spese sostenute per il trattamento terapeutico è stata proposta nei confronti della per la prima volta nel giudizio di appello, sicchè, relativamente alla Parte_3 Pt_3
, è domanda nuova e quindi inammissibile.
[...]
Esaminando il merito delle questioni, l'appello è parzialmente fondato.
Va accolta interamente, difatti, la domanda riguardante il rimborso delle spese sostenute per la terapia con il metodo Aba, che il giudice di prime di cure ha limitato solo al periodo successivo all'ordinanza cautelare.
L'accertamento del diritto del minore all'erogazione, diretta o indiretta, del trattamento con metodo
Aba da parte del servizio sanitario è divenuto incontrovertibile, non essendo il capo stato appellato.
La questione investe unicamente il momento da cui è decorso l' obbligo dell'azienda sanitaria di erogare la prestazione, poiché è da tale momento che è maturato il diritto degli appellanti al rimborso delle spese sostenute.
.Il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fosse inadempimento dell'azienda sanitaria nel periodo antecedente al giudizio cautelare nel corso del quale il consulente tecnico ha riconosciuto il trattamento con metodo Aba come il migliore ed il più efficace per il paziente, rispetto alle terapie alternative che l'azienda sanitaria aveva comunque garantito, poiché le sole disponibili nell'ambito territoriale di pertinenza.
Le argomentazioni non sono condivisibili.
Ed invero, va richiamato il quadro normativo in materia che in primo luogo sancisce all'art. 1 del d.lgs. 502/1992 l'obbligo del Servizio Sanitario nazionale di garantire la tutela della salute facendosi carico di erogare le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute. Al comma 7 in particolare è previsto che: “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza”.
Tanto premesso, nella vicenda in esame si desume dalla documentazione in atti e dalle allegazioni non contestate delle parti ricorrenti, odierne appellanti, che a seguito della diagnosi di autismo, cui è affetto il minore , da parte del Policlinico di Messina, sin dal 2015 il minore iniziava Per_1 privatamente l'intervento riabilitativo cognitivo comportamentale intensivo basato sulla metodologia
ABA presso il Centro Prometeo di , non essendovi strutture pubbliche eroganti tale Controparte_1 tipologia di prestazioni. Alle visite di controllo del 10/03/2016 e del 21/03/2016 presso la U.O. di
Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario di Messina si consigliava di continuare il trattamento riabilitativo in atto praticato e così anche all'ultimo controllo effettuato in data
04/01/2019 i sanitari hanno consigliato di proseguire il trattamento ABA da effettuare anche nell'ambito del trattamento familiare.
Lo stesso ctu nominato in sede cautelare ha accertato la validità scientifica della metodologia Aba alla luce delle linee guida n. 21 del 2011 (aggiornate nel 2015), riscontrando sul bambino concreti miglioramenti comportamentali e del linguaggio nel corso degli anni e suggerendo un intervento di lunga durata di circa 15 ore settimanali di trattamento con modello ABA, comprensive delle ore da riservare alla formazione e supporto della famiglia.
Si legge nella relazione peritale che “Tra i programmi intensivi comportamentali, il modello più studiato nella cura dell'autismo è il modello ABA (Applied behaviour intervetion, ABA). Gli studi sperimentali con i relativi risultati sono riportati nella linea guida 21 dell'Istituto Superiore della
Sanità che riguarda <<i>>, pubblicata nell'ottobre 2011 e aggiornata nell'ottobre 2015 . A pag. 50 della linea guida citata sono riportati i risultati degli studi sperimentali sull'intervento ABA: <<…per quanto riguarda il Q.I.,
l'ABA, rispetto all'intervento di controllo ottiene maggiori miglioramenti sia sul QI totale, sia sul QI non verbale;
per quanto riguarda il linguaggio l'ABA, rispetto all'intervento di controllo, ottiene maggiori miglioramenti su tutte e tre le misure di esito considerate: linguaggio recettivo, linguaggio espressivo e abilità generali di linguaggio;
per quanto riguarda i comportamenti adattivi , l'ABA, rispetto all'intervento di controllo, ottiene maggiori miglioramenti in tutte le aree valutate: comunicazione, abilità di vita quotidiana, socializzazione, abilità motorie e comportamenti adattivi Pa in generale>>. Quindi è documentato, nella stessa linea guida dell' , che il trattamento ABA ottiene miglioramenti nelle tre aree che appaiono carenti o alterate in e cioè : il Q.I., il Per_1 linguaggio ed i disturbi comportamentali”
Da tale quadro emerge l'inadempimento dell'azienda sanitaria all'obbligo, sancito dal richiamato art
1 D.Lgs 502/92, di fornire il trattamento più efficace ed appropriato per i disturbi da cui è affetto il minore, che sin dal 2015 strutture sanitarie pubbliche individuavano nei trattamenti cognitivi comportamentali intensivi, tra i quali il metodo Aba era già noto e validato scientificamente. Invero, Par anche le linee guida n. 21 elaborate dall' nel 2011, riguardanti il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini ed adolescenti, consigliavano l'utilizzo di programmi intensivi comportamentali e linee aggiornate hanno previsto che “tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata “Applied behaviour intervention, ABA”.
Era senz'altro onere della azienda sanitaria provare di aver offerto una terapia alternativa al metodo
ABA parimenti efficace, onere che però non è stato assolto. Risulta infatti dalla documentazione in atti che le terapie garantite dalle strutture sanitarie pubbliche consistevano in logopedia e psicomotricità, ma non vi è alcuna allegazione, né tantomeno dimostrazione, da parte dell'azienda sanitaria dell' equipollenza, in termini di efficacia ed adeguatezza, di tali trattamenti a quelli intensivi di tipo riabilitativo-comportamentale e psicoeducativi. Anzi, proprio per questa evidente ragione di insufficienza dell'assistenza sanitaria pubblica i genitori si sono trovati nella necessità di iniziare la terapia ABA presso centri privati ed è fatto scientifico notorio quello secondo cui la tempestività dell'inizio delle terapie è un fattore decisivo per la maggiore utilità e la buona riuscita della cura dell'autismo.
Sussiste quindi il diritto degli appellati al rimborso delle spese mediche precedentemente sostenute dal 2015 sino alla data dell'ordinanza cautelare (18.2.2019), negli importi risultanti dalle fatture allegati in atti per una somma complessiva di € 18.762,00.
Quanto invece alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, essa non merita accoglimento, poiché genericamente formulata e non provata.
La perdita di chance viene dagli appellanti identificata in quei risultati migliorativi che il minore avrebbe potuto conseguire (o avrebbe conseguito in minor tempo) se avesse usufruito, sin dall'inizio del percorso terapeutico col metodo Aba, di un numero di ore maggiore delle 10 ore settimanali, diminuite poi a 8, che le risorse economiche familiari riuscivano ad assicurargli. Non è viene tuttavia specificato, né viene documentato a mezzo di relazioni dei servizi che l'ebbero in cura, quali siano gli obiettivi ed i risultati sperati che l'impiego di quelle ore settimanali non ha consentito di raggiungere. Tanto era necessario soprattutto alla luce di quanto si legge nella relazione peritale nella quale il ctu ha riscontrato miglioramenti sia comportamentali sia del linguaggio nel corso della terapia ed ha evidenziato che in base alle linee guida rileva, ai fini del raggiungimento dei risultati, non solo l'intensità (in termini di ore settimanali), ma anche la durata nel tempo della terapia;
che un training eccessivamente intensivo nel bambini più piccoli (2-5 anni) può essere stancante, mostrando tale fascia di età maggiore risposta di fronte ad interventi di bassa intensità. Cont L'appello va dunque accolto nei limiti e nei termini sopra esposti, con condanna della appellata alle spese di lite del doppo grado, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi del
IV° scaglione. Nei confronti della , le spese possono compensarsi. Parte_3
P.Q.M.
la Corte d'appello di GG AL, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da e in proprio ed in qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà su
contro
AS Di GG AL e GI AL , avverso la Persona_1 sentenza n. 592/2022 del Giudice del lavoro di GG AL, pubblicata in data 22/03/2022, in parziale modifica della sentenza che nel resto conferma, così provvede: condanna l' al pagamento della somma di € Controparte_1
18762,00 per la causale di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Condanna l' a rifondere alle parti appellanti le spese di lite, liquidate per il primo Controparte_1 grado in € 4629,00 e per il secondo grado in € 2906,00, oltre spese generali iva cp come per legge.
Spese compensate nei confronti della Parte_3
GG AL, così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di GG AL, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 635/2022 R.G.L., vertente
TRA
e , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. PEDA' STEFANIA AURORA, giusta procura in Persona_1 atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
-Appellato contumace-
, in persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DE CARIDI Controparte_2 CP_3
GIULIA dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale alle liti rogata da notaio in Per_2
Catanzaro del 6.3.2020,
-appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto e - rappresentando di essere genitori di nato il Parte_1 Parte_2 Persona_1 27.08.2013 ed affetto da sindrome dello spettro autistico di grado severo con deficit dell'attenzione e ritardo psicomotorio, diagnosticata all'età di 8 mesi a seguito di esami audiometrici, cromosomici, neurologici;
che da 5 anni è sottoposto alla terapia con metodo Aba per 8 ore settimanali presso il centro Prometeo in , prescrittagli come migliore cura dai medici del Policlinico di Controparte_1
Messina; che le linee guida relative a tale patologia prescrivono un numero maggiore di ore giornaliere di trattamento ma, essendo costose, la famiglia riesce a sostenere solo 8 ore settimanali;
che l'azienda sanitaria e la sono inadempienti agli obblighi posti dalla Parte_3 regolamentazione vigente che prevede la terapia cognitivo- comportamentale (nella quale rientra il Cont metodo Aba) tra i Lea da assicurare gratuitamente;
che la che dovrebbe quindi garantire il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie, è rimasta silente alla richiesta di immediato intervento e di rimborso degli importi già corrisposti - hanno convenuto dinanzi al
Tribunale di GG AL la al fine di veder Controparte_5 Parte_3 riconosciuto il diritto del minore all'erogazione, da parte del sistema sanitario, della terapia Per_1 con metodo Aba o in alternativa a sostenerne l'onere economico;
di sentir condannare l'azienda Cont sanitaria al rimborso delle spese già sostenute e di accertare l'inadempimento della e della agli obblighi normativamente imposti condannandole in solido al risarcimento dei Parte_3 danni non patrimoniali, in termini di perdita di chance, subiti per non avere il minore potuto usufruire del numero necessario di ore di terapia impartito dalle linee guida.
Con sentenza del 22.3.2022 n. 591/2022, confermativa dell'ordinanza cautelare resa in corso di causa, il giudice di GG AL accoglieva parzialmente il ricorso, condannando l'azienda sanitaria a provvedere, direttamente o indirettamente, alla erogazione della terapia con metodo ABA in favore del minore ricorrente per 15 ore settimanali, nei modi e nei tempi statuiti nell'ordinanza cautelare del 18.2.2019 o, in subordine, a sostenere l'onere economico di tale terapia con conseguente diritto di rivalsa dei ricorrenti, almeno fino al compimento del 12° anno di età. Rigettava la domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute per la terapia nel periodo antecedente all'ordinanza
18.2.2019, conclusiva del giudizio cautelare nel cui ambito è stato svolto accertamento medico- diagnostico che ha consentito di verificare che nel ventaglio di metodi terapeutici esistenti, il metodo
ABA rappresentava quello propriamente adatto alle esigenze del minore, ritenendo non si potesse Cont ravvisare, prima di tale momento, inadempimento sia dell' sia della , avendo Parte_3 comunque garantito un percorso terapeutico presso l'U.O. dell' Controparte_6 [...]
. Rigettava altresì, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essendo Controparte_5 mancata una condotta inadempiente, precedente all'ordinanza cautelare.
I genitori del minore hanno appellato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, pari ad € 18.762,00 e né il risarcimento del danno non patrimoniale, Quanto al primo punto, hanno evidenziato che il Giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda di rimborso sull'erroneo assunto che solo dal momento della consulenza tecnica espletata in sede di giudizio cautelare si è potuto verificare che, nel ventaglio di metodi terapeutici esistenti,
l'ABA rappresenta quello propriamente adatto alle esigenze del minore;
che non vi è un diritto del paziente a scegliersi la cura e che l'azienda sanitaria gode di discrezionalità nel valutare le esigenze sanitarie del paziente.
Hanno dedotto, a confutazione di quanto affermato dal giudice, che: - non esiste a Controparte_1 un dipartimento di neuropsichiatria infantile e di conseguenza i genitori di minori affetti da sindrome dello spettro autistico sono costretti ad effettuare continui viaggi fuori GI;
- il centro del SSN più vicino è quello di Messina, presso il quale il piccolo ha effettuato tutte le visite e i controlli;
Per_1
- già a seguito del ricovero del 20.04.2015 (all. 1 fascicolo cautelare- Documentazione sanitaria pagg.
14-16), l'U.O. di Messina prescriveva l'intervento con metodologia Controparte_6
ABA in favore del minore. Medesima diagnosi e prescrizione anche all'esito delle visite successive;
- contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, tale terapia non è arbitrariamente stata scelta dai genitori, in quanto ritenuta maggiormente valida, ma è stata prescritta da un ospedale pubblico del SSN e si è dimostrata valida ed efficace sul piccolo paziente;
- nella medesima Cont documentazione offerta dall' nel giudizio di primo grado, nella nota del dott. e del Centro Per_3 convenzionato si legge che il minore è inserito in un piano terapeutico che prevede CP_7 solo logopedia e psicomotricità (non specifiche per l'autismo), in quanto nella provincia di
[...]
non vi sono centri pubblici che praticano la terapia con metodologia ABA neanche in CP_1 convenzione ed, a tal fine, il dott. auspicava degli accreditamenti con terapisti specializzati Per_3
ABA al fine di poter adempiere all'ordinanza cautelare la diagnosi del disturbo da cui è affetto il figlio;
- l'inadempimento dell' è palmare ed è contrario alla tutela Per_1 Controparte_5 del diritto della salute inserire un minore in un percorso terapeutico basato non sulla cura più efficace, ma su quella “disponibile”, creando malati di serie B in base alla GI o alla Provincia di nascita.
Hanno denunciano l'erroneità della sentenza anche sotto il profilo del mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, atteso che, come accertato dal c.t.u. in sede di giudizio di primo grado e poi statuito con provvedimento ex art. 700 c.p.c., avrebbe Per_1 dovrebbe usufruire di 40 ore settimanali di terapia, a fronte di una media di appena 8 ore settimanali, non potendo la famiglia provvedere ad ulteriori pagamenti. In questo senso è stato richiesto il risarcimento del danno da perdita da chance: se il minore avesse potuto seguire sin da subito le ore di terapia necessaria, avrebbe con alta probabilità raggiunto maggiori progressi in minore tempo. Cont è rimasta contumace, mentre la ha resistito evidenziando in primis Parte_3
l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, pari al costo sostenuto per il Cont percorso terapeutico, poiché azionata in primo grado solo nei confronti di mentre per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance ne ha evidenziato l'infondatezza per genericità e per mancanza di una condotta inadempiente degli enti convenuti, che hanno comunque garantito al minore trattamenti alternativi che per le linee guida all'epoca vigenti era comunque dotati di validità ed efficacia.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14/11/2025 .
°°°°°
Preliminarmente, come correttamente rilevato dalla nella memoria difensiva, la Parte_3 domanda di rimborso delle spese sostenute per il trattamento terapeutico è stata proposta nei confronti della per la prima volta nel giudizio di appello, sicchè, relativamente alla Parte_3 Pt_3
, è domanda nuova e quindi inammissibile.
[...]
Esaminando il merito delle questioni, l'appello è parzialmente fondato.
Va accolta interamente, difatti, la domanda riguardante il rimborso delle spese sostenute per la terapia con il metodo Aba, che il giudice di prime di cure ha limitato solo al periodo successivo all'ordinanza cautelare.
L'accertamento del diritto del minore all'erogazione, diretta o indiretta, del trattamento con metodo
Aba da parte del servizio sanitario è divenuto incontrovertibile, non essendo il capo stato appellato.
La questione investe unicamente il momento da cui è decorso l' obbligo dell'azienda sanitaria di erogare la prestazione, poiché è da tale momento che è maturato il diritto degli appellanti al rimborso delle spese sostenute.
.Il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fosse inadempimento dell'azienda sanitaria nel periodo antecedente al giudizio cautelare nel corso del quale il consulente tecnico ha riconosciuto il trattamento con metodo Aba come il migliore ed il più efficace per il paziente, rispetto alle terapie alternative che l'azienda sanitaria aveva comunque garantito, poiché le sole disponibili nell'ambito territoriale di pertinenza.
Le argomentazioni non sono condivisibili.
Ed invero, va richiamato il quadro normativo in materia che in primo luogo sancisce all'art. 1 del d.lgs. 502/1992 l'obbligo del Servizio Sanitario nazionale di garantire la tutela della salute facendosi carico di erogare le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute. Al comma 7 in particolare è previsto che: “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza”.
Tanto premesso, nella vicenda in esame si desume dalla documentazione in atti e dalle allegazioni non contestate delle parti ricorrenti, odierne appellanti, che a seguito della diagnosi di autismo, cui è affetto il minore , da parte del Policlinico di Messina, sin dal 2015 il minore iniziava Per_1 privatamente l'intervento riabilitativo cognitivo comportamentale intensivo basato sulla metodologia
ABA presso il Centro Prometeo di , non essendovi strutture pubbliche eroganti tale Controparte_1 tipologia di prestazioni. Alle visite di controllo del 10/03/2016 e del 21/03/2016 presso la U.O. di
Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario di Messina si consigliava di continuare il trattamento riabilitativo in atto praticato e così anche all'ultimo controllo effettuato in data
04/01/2019 i sanitari hanno consigliato di proseguire il trattamento ABA da effettuare anche nell'ambito del trattamento familiare.
Lo stesso ctu nominato in sede cautelare ha accertato la validità scientifica della metodologia Aba alla luce delle linee guida n. 21 del 2011 (aggiornate nel 2015), riscontrando sul bambino concreti miglioramenti comportamentali e del linguaggio nel corso degli anni e suggerendo un intervento di lunga durata di circa 15 ore settimanali di trattamento con modello ABA, comprensive delle ore da riservare alla formazione e supporto della famiglia.
Si legge nella relazione peritale che “Tra i programmi intensivi comportamentali, il modello più studiato nella cura dell'autismo è il modello ABA (Applied behaviour intervetion, ABA). Gli studi sperimentali con i relativi risultati sono riportati nella linea guida 21 dell'Istituto Superiore della
Sanità che riguarda <<i>>, pubblicata nell'ottobre 2011 e aggiornata nell'ottobre 2015 . A pag. 50 della linea guida citata sono riportati i risultati degli studi sperimentali sull'intervento ABA: <<…per quanto riguarda il Q.I.,
l'ABA, rispetto all'intervento di controllo ottiene maggiori miglioramenti sia sul QI totale, sia sul QI non verbale;
per quanto riguarda il linguaggio l'ABA, rispetto all'intervento di controllo, ottiene maggiori miglioramenti su tutte e tre le misure di esito considerate: linguaggio recettivo, linguaggio espressivo e abilità generali di linguaggio;
per quanto riguarda i comportamenti adattivi , l'ABA, rispetto all'intervento di controllo, ottiene maggiori miglioramenti in tutte le aree valutate: comunicazione, abilità di vita quotidiana, socializzazione, abilità motorie e comportamenti adattivi Pa in generale>>. Quindi è documentato, nella stessa linea guida dell' , che il trattamento ABA ottiene miglioramenti nelle tre aree che appaiono carenti o alterate in e cioè : il Q.I., il Per_1 linguaggio ed i disturbi comportamentali”
Da tale quadro emerge l'inadempimento dell'azienda sanitaria all'obbligo, sancito dal richiamato art
1 D.Lgs 502/92, di fornire il trattamento più efficace ed appropriato per i disturbi da cui è affetto il minore, che sin dal 2015 strutture sanitarie pubbliche individuavano nei trattamenti cognitivi comportamentali intensivi, tra i quali il metodo Aba era già noto e validato scientificamente. Invero, Par anche le linee guida n. 21 elaborate dall' nel 2011, riguardanti il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini ed adolescenti, consigliavano l'utilizzo di programmi intensivi comportamentali e linee aggiornate hanno previsto che “tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata “Applied behaviour intervention, ABA”.
Era senz'altro onere della azienda sanitaria provare di aver offerto una terapia alternativa al metodo
ABA parimenti efficace, onere che però non è stato assolto. Risulta infatti dalla documentazione in atti che le terapie garantite dalle strutture sanitarie pubbliche consistevano in logopedia e psicomotricità, ma non vi è alcuna allegazione, né tantomeno dimostrazione, da parte dell'azienda sanitaria dell' equipollenza, in termini di efficacia ed adeguatezza, di tali trattamenti a quelli intensivi di tipo riabilitativo-comportamentale e psicoeducativi. Anzi, proprio per questa evidente ragione di insufficienza dell'assistenza sanitaria pubblica i genitori si sono trovati nella necessità di iniziare la terapia ABA presso centri privati ed è fatto scientifico notorio quello secondo cui la tempestività dell'inizio delle terapie è un fattore decisivo per la maggiore utilità e la buona riuscita della cura dell'autismo.
Sussiste quindi il diritto degli appellati al rimborso delle spese mediche precedentemente sostenute dal 2015 sino alla data dell'ordinanza cautelare (18.2.2019), negli importi risultanti dalle fatture allegati in atti per una somma complessiva di € 18.762,00.
Quanto invece alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, essa non merita accoglimento, poiché genericamente formulata e non provata.
La perdita di chance viene dagli appellanti identificata in quei risultati migliorativi che il minore avrebbe potuto conseguire (o avrebbe conseguito in minor tempo) se avesse usufruito, sin dall'inizio del percorso terapeutico col metodo Aba, di un numero di ore maggiore delle 10 ore settimanali, diminuite poi a 8, che le risorse economiche familiari riuscivano ad assicurargli. Non è viene tuttavia specificato, né viene documentato a mezzo di relazioni dei servizi che l'ebbero in cura, quali siano gli obiettivi ed i risultati sperati che l'impiego di quelle ore settimanali non ha consentito di raggiungere. Tanto era necessario soprattutto alla luce di quanto si legge nella relazione peritale nella quale il ctu ha riscontrato miglioramenti sia comportamentali sia del linguaggio nel corso della terapia ed ha evidenziato che in base alle linee guida rileva, ai fini del raggiungimento dei risultati, non solo l'intensità (in termini di ore settimanali), ma anche la durata nel tempo della terapia;
che un training eccessivamente intensivo nel bambini più piccoli (2-5 anni) può essere stancante, mostrando tale fascia di età maggiore risposta di fronte ad interventi di bassa intensità. Cont L'appello va dunque accolto nei limiti e nei termini sopra esposti, con condanna della appellata alle spese di lite del doppo grado, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi del
IV° scaglione. Nei confronti della , le spese possono compensarsi. Parte_3
P.Q.M.
la Corte d'appello di GG AL, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da e in proprio ed in qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà su
contro
AS Di GG AL e GI AL , avverso la Persona_1 sentenza n. 592/2022 del Giudice del lavoro di GG AL, pubblicata in data 22/03/2022, in parziale modifica della sentenza che nel resto conferma, così provvede: condanna l' al pagamento della somma di € Controparte_1
18762,00 per la causale di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Condanna l' a rifondere alle parti appellanti le spese di lite, liquidate per il primo Controparte_1 grado in € 4629,00 e per il secondo grado in € 2906,00, oltre spese generali iva cp come per legge.
Spese compensate nei confronti della Parte_3
GG AL, così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)