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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12432/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Raffone Elisa, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in SAVIGLIANO il 13/07/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAVIGLIANO (atto n. 17 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: l 28.1.2014 e il 12.7.2017. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 19.04.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 17/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAVIGLIANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento condiviso delle figlie minorenni, ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento presso la madre e mantenimento della residenza delle minori presso l'abitazione materna, confermando altresì che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni delle figlie, delle loro capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui avrà con sé le figlie minori;
DISPONE che, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, il padre possa vedere e tenere le minori con sé secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alla domenica sera, nel periodo estivo per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, durante le vacanze natalizie in maniera alternata un anno dal 25 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in maniera alternata le vacanze scolastiche di carnevale, le festività pasquali e così anche le ulteriori festività infrasettimanali comprensive di ponti scolastici.
pagina 2 di 3 Il giorno del compleanno delle figlie entrambi i genitori potranno vederle concordando di volta in volta se al mattino al pomeriggio o alla sera: in difetto di accordo negli anni solari pari trascorrerà il Per_1 giorno del compleanno con la mamma e negli anni dispari con il papà; seguirà la regola contraria, Per_2
e dunque gli anni pari con il papà e quelli dispari con la mamma;
DISPONE a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore delle figlie, da versarsi nelle Pt_2 mani della signora nella misura di € 500 mensili, somma da rivalutarsi annualmente con Pt_1 previsione di adeguamento automatico parametrato agli indici Istat;
DISPONE che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative purchè previamente concordate e documentate, relative alle figlie. Il tutto secondo i parametri di cui al Protocollo d'intesa del 15.3.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
DÀ ATTO che le parti concordano che alla fine di ogni mese ognuno dei genitori esibisca all'altro le pezze giustificative delle spese effettuate per le figlie e ne chieda il rimborso pro quota del 50% all'altro;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. si impegna a compiere ogni formalità necessaria Pt_2 affinché la signora possa usufruire dell'assegno unico universale nella misura del 100% a Pt_1 partire dal mese di agosto 2024;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver previamente risolto ogni ulteriore questione patrimoniale tra le stesse pendente e, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di riconoscimento di assegno divorzile;
DÀ ATTO che i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio autorizzano il rilascio del passaporto personale per le minori, consentendo la loro libera circolazione nei paesi UE e previo consenso scritto di entrambi i genitori, per quelli extra UE.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione di documentazione attinente la situazione patrimoniale e fiscale avendo concordato ogni capitolo del presente atto con piena lealtà e trasparenza
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12432/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Raffone Elisa, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in SAVIGLIANO il 13/07/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAVIGLIANO (atto n. 17 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: l 28.1.2014 e il 12.7.2017. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 19.04.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 17/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAVIGLIANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento condiviso delle figlie minorenni, ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento presso la madre e mantenimento della residenza delle minori presso l'abitazione materna, confermando altresì che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni delle figlie, delle loro capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui avrà con sé le figlie minori;
DISPONE che, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, il padre possa vedere e tenere le minori con sé secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alla domenica sera, nel periodo estivo per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, durante le vacanze natalizie in maniera alternata un anno dal 25 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in maniera alternata le vacanze scolastiche di carnevale, le festività pasquali e così anche le ulteriori festività infrasettimanali comprensive di ponti scolastici.
pagina 2 di 3 Il giorno del compleanno delle figlie entrambi i genitori potranno vederle concordando di volta in volta se al mattino al pomeriggio o alla sera: in difetto di accordo negli anni solari pari trascorrerà il Per_1 giorno del compleanno con la mamma e negli anni dispari con il papà; seguirà la regola contraria, Per_2
e dunque gli anni pari con il papà e quelli dispari con la mamma;
DISPONE a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore delle figlie, da versarsi nelle Pt_2 mani della signora nella misura di € 500 mensili, somma da rivalutarsi annualmente con Pt_1 previsione di adeguamento automatico parametrato agli indici Istat;
DISPONE che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative purchè previamente concordate e documentate, relative alle figlie. Il tutto secondo i parametri di cui al Protocollo d'intesa del 15.3.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
DÀ ATTO che le parti concordano che alla fine di ogni mese ognuno dei genitori esibisca all'altro le pezze giustificative delle spese effettuate per le figlie e ne chieda il rimborso pro quota del 50% all'altro;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. si impegna a compiere ogni formalità necessaria Pt_2 affinché la signora possa usufruire dell'assegno unico universale nella misura del 100% a Pt_1 partire dal mese di agosto 2024;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver previamente risolto ogni ulteriore questione patrimoniale tra le stesse pendente e, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di riconoscimento di assegno divorzile;
DÀ ATTO che i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio autorizzano il rilascio del passaporto personale per le minori, consentendo la loro libera circolazione nei paesi UE e previo consenso scritto di entrambi i genitori, per quelli extra UE.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione di documentazione attinente la situazione patrimoniale e fiscale avendo concordato ogni capitolo del presente atto con piena lealtà e trasparenza
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3