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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3078 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unico, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3078/2023 promossa da:
p. iva , in persona dell'amministratore pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Bitonto (BA) al Viale delle Nazioni, n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Scamarcio
(c.f. ) del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari C.F._1 al Corso Alcide de Gasperi, n. 292;
- parte attrice opponente - contro
(p. iva , c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Dott. con sede in Francolino di IA (MI) – Via dell'Industria n. 12, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Grignani (c.f. ) e dall'Avv. Andrea Loro C.F._2
(c.f. , in via disgiuntiva, nonché elettivamente domiciliata in EG (MI) – C.F._3
Via Marconi n. 5, presso lo studio dei medesimi;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni per parte opponente
“nel merito,
A) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che per le ragioni di cui in narrativa, non è dovuta da la somma ingiunta (d.i. n. 1280/2023 del 16/10/2023 Controparte_1
Tribunale di Lodi sub RG 2407/2023) ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 231/2002 per spese legali stragiudiziali, pari ad € 2.439,80 oltre interessi così come versati al momento dello spontaneo pagamento richiamato in premessa e, per l'effetto, B) condannare la Società “ a ripetere quanto illegittimamente versato dalla Controparte_2 [...]
per le causali di cui in narrativa oltre interessi come per legge;
Controparte_1
C) condannare parte opposta ai sensi e per l'effetto degli artt. 91 e 96 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
D) in ogni caso, condannare parte convenuta / creditrice opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Conclusioni per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare.
Nel merito, in via principale
1. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e conseguentemente accertare
e dichiarare il diritto di al pagamento della somma di €. 12.925,63 oltre spese della Controparte_2
procedura monitoria, interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1280/2023 con ogni conseguenza di legge;
2. Per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, al Controparte_1
pagamento a favore di - per le ragioni di cui in premessa - della somma di €. 12.925,63 Controparte_2
oltre spese della procedura monitoria, interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle spese liquidate nella procedura d'ingiunzione;
3. Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la responsabilità di Controparte_1 ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c. e, conseguitemene, condannare quest'ultima al pagamento di una
[...]
somma ulteriore a titolo risarcitorio, da determinarsi in via equitativa da parte del Tribunale adito.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio di opposizione, da liquidarsi in conformità al DM 55/2014, con richiesta di distrazione a favore dell'Avv. Guido Grignani che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1280/2023 (RG 2407/2023), pubblicato dal Tribunale di Lodi il 16.10.2023 e
2 notificato in pari data, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma Controparte_2 di € 12.925,63, oltre interessi e spese legali (liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa) a titolo di corrispettivo non saldato per la fornitura di materiale edile.
Previa eccezione di incompetenza territoriale, parte opponente ha assunto l'infondatezza della pretesa oggetto di decreto, deducendo di non dover corrispondere alla controparte l'importo di € 2.439,80 a titolo di spese legali, trattandosi di competenze già liquidate in sede monitoria e, in ogni caso, sproporzionate rispetto all'ammontare del debito.
La parte, dunque, non ha puntualmente contestato di dover riconoscere all'opposta il residuo credito di
€ 10.485,83 di cui alla fattura n. 252/2023, ma si è limitata ad argomentare sinteticamente in ordine all'assenza di prova di attività stragiudiziale, a legittimazione delle spese legali quantificate ex adverso.
Nello specifico, l'opponente eccepisce che l'importo delle predette spese è stato autonomamente quantificato dall'opposta, non è stato oggetto di contrattazione tra le parti e, al contrario, prontamente contestato da Controparte_1
Nonostante la disponibilità a riconoscere all'opposta parte del credito ingiunto, le parti non sono addivenute ad alcun accordo (cfr. riscontro pec – doc. 3 parte opponente).
1.1. Con comparsa di risposta depositata il 7.02.2024 si è costituita in giudizio Controparte_2 eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni e chiedendo – previa concessione della provvisoria esecuzione – la conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente ai sensi degli artt. 91 e 96
c.p.c.
In particolare, parte convenuta ha rappresentato:
- di operare nel settore della produzione e della vendita di materiali per l'edilizia (cfr. visura – doc.
1 parte opposta);
- di aver garantito a la fornitura di beni e materiali, per i quali è stata Controparte_1 emessa la fattura n. 252 del 30.01.2023 (cfr. fattura – doc. 3 parte opposta);
- di aver regolarmente consegnato i beni promessi, senza ricevere il pagamento del corrispettivo pattuito, né alcuna contestazione in ordine alla fattura (cfr. documento di trasporto n. 01/0/000387 del 24.01.2023 – doc. 2 parte opposta);
- di aver sollecitato ripetutamente l'acquirente, senza successo (cfr. pec del 14.07.2023 – doc. 4 parte opposta);
- di vantare un credito di € 10.485,83, oltre interessi moratori e spese legali stragiudiziali per €
2.439,80, dovute ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 231/2002 e già quantificate sia nella lettera di messa in mora notificata il 14.07.2023, sia in sede monitoria (cfr. nota informativa – doc. 7 parte
3 opposta), per una somma complessiva pari ad € 12.925,63, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito ex art. 1182 c.c., parte opposta ha ribadito di vantare un credito per fornitura di beni regolarmente consegnati e ha domandato la condanna di controparte per lite temeraria in ragione delle carenze argomentative e probatorie ravvisabili nell'atto di opposizione.
1.2. Con provvedimento del 25.03.2024 è stata disposta la conversione del rito da ordinario a semplificato ed è stata fissata l'udienza del 3.05.2024 ex art. 281-duodecies c.p.c.
1.3. Parte opposta ha ciononostante depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c., nelle quali insistito nelle proprie difese, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
1.4. Alla prima udienza del 3.05.2024 le parti non sono comparse personalmente, senza addurre alcun giustificato motivo. All'esito, il G.I. ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
1.5. Con ordinanza in data 9.11.2024, a causa di un errore di IA , il GI ha nuovamente provveduto, non concedendo la provvisoria esecuzione al decreto opposto e disponendo l'esperimento del procedimento di mediazione demandata.
1.6. Su istanza di parte convenuta opposta, con provvedimento del 13.11.2024 il G.I. ha revocato quest'ultima ordinanza.
1.7. All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.12.2024, dato atto del deposito di note conclusive e note di udienza da parte delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dall'opponente in sede introduttiva del giudizio, non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e che, al contrario, la parte vi abbia espressamente rinunciato con le note conclusive depositate il 14.11.2024.
Ne consegue che il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sul punto.
3. Sulla fondatezza del credito vantato da Controparte_2
La società opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, assumendo di non dover corrispondere alla controparte l'importo di € 2.439,80 a titolo di spese legali, trattandosi di competenze già liquidate in sede monitoria, non concordate né dovute ex lege e, in ogni caso, sproporzionate rispetto all'ammontare del debito.
La società opposta, di contro, ha dedotto di aver diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 231/2002, nonché di aver dimostrato e comunicato la corretta quantificazione sia mediante lettera di messa in mora, che in sede monitoria.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine
4 al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova.
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del
Giudice non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4103 del 21.02.2007).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale, sulla quale grava il relativo onere probatorio. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.”: così Cass. civ. Sez. III, sent. n. 17371 del 17.11.2003).
Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, è posto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Com'è noto, qualora il creditore agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte, giacché spetta al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812;
Cass. civ. 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
5 Qualora, poi, il debitore sollevi eccezione di inadempimento della controparte, per giurisprudenza costante occorre che tale allegazione sia specifica e circostanziata: “l'allegazione concernente
l'inadempimento altrui deve comunque essere circostanziata” (Tribunale Milano 8.04.2019 n. 3442).
Così, chi solleva l'eccezione deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione stessa e cioè l'inadempienza dell'altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l'eccezione è rivolta provare l'esecuzione della propria prestazione.
3.1. Tanto premesso, con riguardo al caso di specie, la pretesa avanzata dall'opposta si fonda sulla fattura n. 252 del 30.01.2023, versata in atti (cfr. doc. 3 parte opposta).
In ordine al valore probatorio delle fatture, si evidenzia come tale documento – per quanto possa rappresentare idonea prova scritta del credito in sede monitoria, se contabilizzata – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa avere al più valenza di indizio di prova in ordine al rapporto contrattuale sottostante. Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale
“La fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito – e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa – prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa” (cfr.
Cass. civ. Sez. III, sent. n. 8549 del 3.04.2008).
Infatti, le fatture, in quanto atti a formazione unilaterale provenienti dalla parte che intende valersene, per costante orientamento giurisprudenziale non possono da sole provare l'esistenza del contratto: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a
6 dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.” (cfr. Cass. civ. Sez.
II, sent. n. 8126 del 28.04.2004; più di recente, Cass. civ. Sez. II, sent. n. 299 del 12.01.2016).
Nondimeno, a fronte di un rapporto contrattuale non contestato, le stesse assumono rilievo, ben potendo
“costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 11736 del 15.05.2018; in termini, Cass. civ. Sez. II, sent. n. 3581 dell'8.02.2024).
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente nulla ha contestato circa la fattura azionata dall'opposta, né relativamente al rapporto intercorso con né tantomeno la ricezione della merce, Controparte_2 fondando la propria opposizione unicamente sulla non debenza dell'importo richiesto a titolo di spese legali.
La prestazione resa da deve, dunque, ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto CP_2 non contestata dalla controparte e dimostrata dalla documentazione versata in atti dall'opposta, che attesta un credito di € 10.485,83.
3.2. Quanto, invece, all'importo di € 2.439,80 a titolo di spese legali, si osserva come l'opposta, pur costituendosi nei termini, abbia prodotto la fattura n. 203 del 16.05.2024 per i compensi legali e la ricevuta di bonifico soltanto in occasione del deposito delle note conclusive depositate il 14.11.2024 (cfr. doc. 8, in atti).
La produzione è tardiva, in quanto ai sensi degli artt. 171 ter e 281 undecies e ss. c.p.c. il convenuto – in senso processuale – ha l'onere di prendere posizione già con la comparsa di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e di indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione e può procedere ad integrazione entro il termine per il deposito della seconda memoria integrativa.
Nel caso di specie tali termini non sono stati rispettati, atteso che nessuna produzione documentale è avvenuta con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., peraltro depositate nonostante l'intervenuta conversione del rito da ordinario in semplificato. Di contro, la fattura stessa risulta essere stata emessa il 16.05.2024, quando parte opposta aveva già depositato le richiamate memorie.
Né, d'altra parte, la convenuta opposta, a seguito della conversione del rito non ha formulato alcuna istanza ex art. 281 duodecies, comma quarto, c.p.c. volta alla concessione dei termini per memorie.
Rispetto a questa voce, quindi, manca la prova del credito e del relativo diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali, di cui all'art. 6 del d. lgs. 231/2002, non vi può prescindere.
A diverse conclusioni non può giungersi neppure valorizzando il doc. sub 7 depositato dall'opposta con la comparsa di risposta. Infatti, tale documento ha natura di mera nota informativa e – in quanto tale –
7 non è idoneo a fondare la prova del credito delle spese legali.
Per le esposte ragioni l'opposizione è parzialmente accolta, in riferimento all'importo non dovuto di €
2.439,80. Ne consegue la revoca del decreto opposto e la condanna dell'opponente a corrispondere la residua somma di € 10.485,83, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, di cui alla fattura n. 252/2023, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto eventualmente già versato alla controparte in ragione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito complessivo della controversia sussistono valide ragioni per cui compensare tra le parti le spese di lite.
5. Sulle reciproche domande di condanna per lite temeraria
L'esito della controversia esclude di poter accogliere le domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti.
Dal complesso delle argomentazioni difensive sviluppate sia dall'opponente, che dall'opposta non si ravvisa l'intento defatigatorio ricondotto dal legislatore a fondamento della condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie (cfr. Cass. 14789/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1280/2023 (RG
2407/2023), pubblicato dal Tribunale di Lodi il 16.10.2023;
2) condanna a corrispondere a € 10.485,83 oltre interessi Controparte_1 Controparte_2 moratori dal dovuto al saldo, per le ragioni di cui in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) rigetta le reciproche domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Lodi, 9 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unico, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3078/2023 promossa da:
p. iva , in persona dell'amministratore pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Bitonto (BA) al Viale delle Nazioni, n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Scamarcio
(c.f. ) del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari C.F._1 al Corso Alcide de Gasperi, n. 292;
- parte attrice opponente - contro
(p. iva , c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Dott. con sede in Francolino di IA (MI) – Via dell'Industria n. 12, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Grignani (c.f. ) e dall'Avv. Andrea Loro C.F._2
(c.f. , in via disgiuntiva, nonché elettivamente domiciliata in EG (MI) – C.F._3
Via Marconi n. 5, presso lo studio dei medesimi;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni per parte opponente
“nel merito,
A) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che per le ragioni di cui in narrativa, non è dovuta da la somma ingiunta (d.i. n. 1280/2023 del 16/10/2023 Controparte_1
Tribunale di Lodi sub RG 2407/2023) ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 231/2002 per spese legali stragiudiziali, pari ad € 2.439,80 oltre interessi così come versati al momento dello spontaneo pagamento richiamato in premessa e, per l'effetto, B) condannare la Società “ a ripetere quanto illegittimamente versato dalla Controparte_2 [...]
per le causali di cui in narrativa oltre interessi come per legge;
Controparte_1
C) condannare parte opposta ai sensi e per l'effetto degli artt. 91 e 96 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
D) in ogni caso, condannare parte convenuta / creditrice opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Conclusioni per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare.
Nel merito, in via principale
1. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e conseguentemente accertare
e dichiarare il diritto di al pagamento della somma di €. 12.925,63 oltre spese della Controparte_2
procedura monitoria, interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1280/2023 con ogni conseguenza di legge;
2. Per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, al Controparte_1
pagamento a favore di - per le ragioni di cui in premessa - della somma di €. 12.925,63 Controparte_2
oltre spese della procedura monitoria, interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle spese liquidate nella procedura d'ingiunzione;
3. Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la responsabilità di Controparte_1 ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c. e, conseguitemene, condannare quest'ultima al pagamento di una
[...]
somma ulteriore a titolo risarcitorio, da determinarsi in via equitativa da parte del Tribunale adito.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio di opposizione, da liquidarsi in conformità al DM 55/2014, con richiesta di distrazione a favore dell'Avv. Guido Grignani che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1280/2023 (RG 2407/2023), pubblicato dal Tribunale di Lodi il 16.10.2023 e
2 notificato in pari data, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma Controparte_2 di € 12.925,63, oltre interessi e spese legali (liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa) a titolo di corrispettivo non saldato per la fornitura di materiale edile.
Previa eccezione di incompetenza territoriale, parte opponente ha assunto l'infondatezza della pretesa oggetto di decreto, deducendo di non dover corrispondere alla controparte l'importo di € 2.439,80 a titolo di spese legali, trattandosi di competenze già liquidate in sede monitoria e, in ogni caso, sproporzionate rispetto all'ammontare del debito.
La parte, dunque, non ha puntualmente contestato di dover riconoscere all'opposta il residuo credito di
€ 10.485,83 di cui alla fattura n. 252/2023, ma si è limitata ad argomentare sinteticamente in ordine all'assenza di prova di attività stragiudiziale, a legittimazione delle spese legali quantificate ex adverso.
Nello specifico, l'opponente eccepisce che l'importo delle predette spese è stato autonomamente quantificato dall'opposta, non è stato oggetto di contrattazione tra le parti e, al contrario, prontamente contestato da Controparte_1
Nonostante la disponibilità a riconoscere all'opposta parte del credito ingiunto, le parti non sono addivenute ad alcun accordo (cfr. riscontro pec – doc. 3 parte opponente).
1.1. Con comparsa di risposta depositata il 7.02.2024 si è costituita in giudizio Controparte_2 eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni e chiedendo – previa concessione della provvisoria esecuzione – la conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente ai sensi degli artt. 91 e 96
c.p.c.
In particolare, parte convenuta ha rappresentato:
- di operare nel settore della produzione e della vendita di materiali per l'edilizia (cfr. visura – doc.
1 parte opposta);
- di aver garantito a la fornitura di beni e materiali, per i quali è stata Controparte_1 emessa la fattura n. 252 del 30.01.2023 (cfr. fattura – doc. 3 parte opposta);
- di aver regolarmente consegnato i beni promessi, senza ricevere il pagamento del corrispettivo pattuito, né alcuna contestazione in ordine alla fattura (cfr. documento di trasporto n. 01/0/000387 del 24.01.2023 – doc. 2 parte opposta);
- di aver sollecitato ripetutamente l'acquirente, senza successo (cfr. pec del 14.07.2023 – doc. 4 parte opposta);
- di vantare un credito di € 10.485,83, oltre interessi moratori e spese legali stragiudiziali per €
2.439,80, dovute ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 231/2002 e già quantificate sia nella lettera di messa in mora notificata il 14.07.2023, sia in sede monitoria (cfr. nota informativa – doc. 7 parte
3 opposta), per una somma complessiva pari ad € 12.925,63, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito ex art. 1182 c.c., parte opposta ha ribadito di vantare un credito per fornitura di beni regolarmente consegnati e ha domandato la condanna di controparte per lite temeraria in ragione delle carenze argomentative e probatorie ravvisabili nell'atto di opposizione.
1.2. Con provvedimento del 25.03.2024 è stata disposta la conversione del rito da ordinario a semplificato ed è stata fissata l'udienza del 3.05.2024 ex art. 281-duodecies c.p.c.
1.3. Parte opposta ha ciononostante depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c., nelle quali insistito nelle proprie difese, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
1.4. Alla prima udienza del 3.05.2024 le parti non sono comparse personalmente, senza addurre alcun giustificato motivo. All'esito, il G.I. ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
1.5. Con ordinanza in data 9.11.2024, a causa di un errore di IA , il GI ha nuovamente provveduto, non concedendo la provvisoria esecuzione al decreto opposto e disponendo l'esperimento del procedimento di mediazione demandata.
1.6. Su istanza di parte convenuta opposta, con provvedimento del 13.11.2024 il G.I. ha revocato quest'ultima ordinanza.
1.7. All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.12.2024, dato atto del deposito di note conclusive e note di udienza da parte delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dall'opponente in sede introduttiva del giudizio, non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e che, al contrario, la parte vi abbia espressamente rinunciato con le note conclusive depositate il 14.11.2024.
Ne consegue che il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sul punto.
3. Sulla fondatezza del credito vantato da Controparte_2
La società opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, assumendo di non dover corrispondere alla controparte l'importo di € 2.439,80 a titolo di spese legali, trattandosi di competenze già liquidate in sede monitoria, non concordate né dovute ex lege e, in ogni caso, sproporzionate rispetto all'ammontare del debito.
La società opposta, di contro, ha dedotto di aver diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 231/2002, nonché di aver dimostrato e comunicato la corretta quantificazione sia mediante lettera di messa in mora, che in sede monitoria.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine
4 al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova.
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del
Giudice non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4103 del 21.02.2007).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale, sulla quale grava il relativo onere probatorio. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.”: così Cass. civ. Sez. III, sent. n. 17371 del 17.11.2003).
Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, è posto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Com'è noto, qualora il creditore agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte, giacché spetta al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812;
Cass. civ. 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
5 Qualora, poi, il debitore sollevi eccezione di inadempimento della controparte, per giurisprudenza costante occorre che tale allegazione sia specifica e circostanziata: “l'allegazione concernente
l'inadempimento altrui deve comunque essere circostanziata” (Tribunale Milano 8.04.2019 n. 3442).
Così, chi solleva l'eccezione deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione stessa e cioè l'inadempienza dell'altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l'eccezione è rivolta provare l'esecuzione della propria prestazione.
3.1. Tanto premesso, con riguardo al caso di specie, la pretesa avanzata dall'opposta si fonda sulla fattura n. 252 del 30.01.2023, versata in atti (cfr. doc. 3 parte opposta).
In ordine al valore probatorio delle fatture, si evidenzia come tale documento – per quanto possa rappresentare idonea prova scritta del credito in sede monitoria, se contabilizzata – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa avere al più valenza di indizio di prova in ordine al rapporto contrattuale sottostante. Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale
“La fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito – e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa – prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa” (cfr.
Cass. civ. Sez. III, sent. n. 8549 del 3.04.2008).
Infatti, le fatture, in quanto atti a formazione unilaterale provenienti dalla parte che intende valersene, per costante orientamento giurisprudenziale non possono da sole provare l'esistenza del contratto: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a
6 dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.” (cfr. Cass. civ. Sez.
II, sent. n. 8126 del 28.04.2004; più di recente, Cass. civ. Sez. II, sent. n. 299 del 12.01.2016).
Nondimeno, a fronte di un rapporto contrattuale non contestato, le stesse assumono rilievo, ben potendo
“costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 11736 del 15.05.2018; in termini, Cass. civ. Sez. II, sent. n. 3581 dell'8.02.2024).
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente nulla ha contestato circa la fattura azionata dall'opposta, né relativamente al rapporto intercorso con né tantomeno la ricezione della merce, Controparte_2 fondando la propria opposizione unicamente sulla non debenza dell'importo richiesto a titolo di spese legali.
La prestazione resa da deve, dunque, ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto CP_2 non contestata dalla controparte e dimostrata dalla documentazione versata in atti dall'opposta, che attesta un credito di € 10.485,83.
3.2. Quanto, invece, all'importo di € 2.439,80 a titolo di spese legali, si osserva come l'opposta, pur costituendosi nei termini, abbia prodotto la fattura n. 203 del 16.05.2024 per i compensi legali e la ricevuta di bonifico soltanto in occasione del deposito delle note conclusive depositate il 14.11.2024 (cfr. doc. 8, in atti).
La produzione è tardiva, in quanto ai sensi degli artt. 171 ter e 281 undecies e ss. c.p.c. il convenuto – in senso processuale – ha l'onere di prendere posizione già con la comparsa di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e di indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione e può procedere ad integrazione entro il termine per il deposito della seconda memoria integrativa.
Nel caso di specie tali termini non sono stati rispettati, atteso che nessuna produzione documentale è avvenuta con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., peraltro depositate nonostante l'intervenuta conversione del rito da ordinario in semplificato. Di contro, la fattura stessa risulta essere stata emessa il 16.05.2024, quando parte opposta aveva già depositato le richiamate memorie.
Né, d'altra parte, la convenuta opposta, a seguito della conversione del rito non ha formulato alcuna istanza ex art. 281 duodecies, comma quarto, c.p.c. volta alla concessione dei termini per memorie.
Rispetto a questa voce, quindi, manca la prova del credito e del relativo diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali, di cui all'art. 6 del d. lgs. 231/2002, non vi può prescindere.
A diverse conclusioni non può giungersi neppure valorizzando il doc. sub 7 depositato dall'opposta con la comparsa di risposta. Infatti, tale documento ha natura di mera nota informativa e – in quanto tale –
7 non è idoneo a fondare la prova del credito delle spese legali.
Per le esposte ragioni l'opposizione è parzialmente accolta, in riferimento all'importo non dovuto di €
2.439,80. Ne consegue la revoca del decreto opposto e la condanna dell'opponente a corrispondere la residua somma di € 10.485,83, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, di cui alla fattura n. 252/2023, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto eventualmente già versato alla controparte in ragione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito complessivo della controversia sussistono valide ragioni per cui compensare tra le parti le spese di lite.
5. Sulle reciproche domande di condanna per lite temeraria
L'esito della controversia esclude di poter accogliere le domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti.
Dal complesso delle argomentazioni difensive sviluppate sia dall'opponente, che dall'opposta non si ravvisa l'intento defatigatorio ricondotto dal legislatore a fondamento della condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie (cfr. Cass. 14789/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1280/2023 (RG
2407/2023), pubblicato dal Tribunale di Lodi il 16.10.2023;
2) condanna a corrispondere a € 10.485,83 oltre interessi Controparte_1 Controparte_2 moratori dal dovuto al saldo, per le ragioni di cui in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) rigetta le reciproche domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Lodi, 9 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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