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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1552/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1552/2016 r.g. proposta da
rappresentata e difesa dall'Avv. Natalizi Zizzi Parte_1
Mariano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Paolo
Albanese, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in appello;
-appellante-
contro
E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, nella qualità di eredi di rappresentati e
[...] Persona_1
difesi dall'Avv. Chiara Marvulli, domiciliataria, in forza di mandato a margine della comparsa di risposta in appello;
- appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Altamura
n. 358/2015 del 14/10/2015 – opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 446/2013 emesso dal Giudice di Pace di
Altamura il 21/10/2013 –
pagina 1 di 16 Conclusioni come formalizzate nel verbale d'udienza del 18/12/2024
che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
358/2015 depositata in data 14/10/2015 con la quale il Giudice di
Pace di Altamura, in accoglimento dell'opposizione ex art.645 c.p.c.
spiegata da avverso il decreto ingiuntivo Persona_1
n.446/2013 emesso il 21 ottobre 2013, con il quale, ad istanza dell'odierna appellante, gli era stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di €3.493,00 oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria, in forza di assegno postale n.
4686095680-06 emesso il 5/6/2002, veniva disposta la revoca del titolo monitorio e la condanna dell'opposta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per profili di responsabilità aggravata. Ha sollevato i seguenti motivi di impugnazione: 1) erroneità nell'applicazione degli artt. 2945 e 2935 c.c., per avere ritenuto prescritto il diritto cartolare a fronte della mancata tempestiva riassunzione della procedura esecutiva immobiliare n. 637/2002 r.g.es.imm., promossa da e nel cui ambito la aveva spiegato atto di Parte_2 Pt_1
intervento, sospesa ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. in data
2/12/2008, non avendo tenuto conto, invece, della circostanza secondo la quale, per effetto del vincolo di indisponibilità derivante dal sequestro preventivo del titolo cambiario disposto dal GIP presso il
Tribunale di Bari il 4/6/2004 (nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 17664/2003-21 D.D.A. – n. 5411/2004 R.G. GIP a carico pagina 2 di 16 di indagato per il delitto di usura ai sensi dell'art. Parte_2
644 c.p.), il diritto cartolare non avrebbe potuto essere azionato se non a decorrere dal dissequestro per effetto della sentenza di assoluzione del 1°/10/2013; 2) erroneità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui avrebbe attribuito valore all'inerzia dell'emittente il titolo in funzione del decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. alla circostanza di non avere chiesto il rilascio di copia autentica dell'assegno sottoposto a sequestro preventivo dall'autorità penale;
3) errata e omessa applicazione dell'art. 2944 c.c., per non aver il giudice di prime cure riconosciuto l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dal riconoscimento della pretesa creditoria vantata dall'appellante,
sia pure per un importo inferiore, effettuato dallo stesso Persona_1
escusso all'udienza del 2.12.2009 nel procedimento penale n.
[...]
1272/2008 r.g.; 4) erroneità della decisione di mancata sospensione del procedimento civile nelle more della definizione di quello penale per ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 295
c.p.c.; 5)omessa pronuncia in ordine all'istanza ex art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità processuale aggravata, in relazione alla condotta processuale dello il quale ha resistito Per_1
all'opposto decreto ingiuntivo mediante iniziative dilatorie e infondate. Ha concluso, quindi, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di prime cure, con il conseguente rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e la conferma del titolo monitorio opposto, ulteriore condanna dell'opponente al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
vinte le spese del doppio grado di giudizio (atto di citazione in appello notificato il 28/01/2016).
pagina 3 di 16 I.2.- Costituendosi in giudizio, ha Persona_1
insistito per la conferma della sentenza di prime cure, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
348 bis e 342 c.p.c., nonché evidenziando, in ogni caso,
l'infondatezza dei motivi di gravame, per effetto del decorso del termine di prescrizione decennale, non potendosi attribuire al sequestro dell'assegno postale alcuna valenza di causa ostativa al decorso del termine prescrizionale;
il tutto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado di appello (cfr.
comparsa di risposta depositata all'udienza del 23/5/2016).
I.3.- Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio (n.
819/2013 r.g. Giudice di Pace di Altamura) e riassunto il giudizio, a seguito del decesso dell'appellato nei confronti Persona_1
degli eredi E Controparte_1 Controparte_2
la causa, istruita essenzialmente sulla Controparte_3
scorta della documentazione versata in atti, è pervenuta all'udienza del 18/12/2024 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II.- In via preliminare, si osserva come l'appello sia ammissibile, atteso che presenta una sufficiente specificazione delle ragioni di doglianza rispetto alla sentenza di primo grado.
L'orientamento della Suprema Corte di Cassazione sul punto è
consolidato nel senso di ritenere che “gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
pagina 4 di 16 individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U, Sent. n. 27199 del
2017). Le sezioni Unite, pertanto, in linea di continuità con
precedenti enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente
la riforma del 2012, hanno riaffermato che nell'atto di appello deve
affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o
minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà,
pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla
decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza
impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in
effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i
dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo
grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado
nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica
e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di
aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo
spunti per una decisione diversa. Quello che viene richiesto - in
nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è
in funzione del rispetto del principio costituzionale della
ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice
pagina 5 di 16 superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il
contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le
ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano
censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia
richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque
vincolate” (cfr. Cass. civ. sez. II, 4/7/2024, (ud. 11/06/2024, dep.
04/07/2024), n. 18309).
Dalla valutazione complessiva dell'atto di gravame, dunque, ben si comprendono le parti motivazionali del provvedimento che si è
inteso censurare e le modifiche che si intende vengano attuate con l'accoglimento dell'impugnativa.
Sicché non si apprezza alcun profilo di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 co. I c.p.c.
Parimenti infondata risulta essere l'eccezione preliminare di inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. atteso la questione principale dibattuta dinanzi al giudice di pace concernente la decorrenza del dies a quo di prescrizione dell'azione cartolare non consente di escludere ex ante qualsivoglia ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione.
Sul piano del merito, l'esame della documentazione pervenuta agli atti evidenzia che l'appello è fondato e va pertanto accolto.
È bene premettere che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non ha contestato i fatti costitutivi Persona_1
della pretesa creditoria azionata da eccependo nei Parte_1
suoi riguardi il fatto estintivo costituito dalla prescrizione delle azioni cartolari e causali esercitabili in forza dell'assegno postale posto a fondamento del ricorso proposto in via monitoria. Dal
comportamento dell'opponente ne discende l'esonero della creditrice pagina 6 di 16 dall'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata, alla stregua del consolidato orientamento secondo cui “La
mancata contestazione di un fatto costitutivo comporta una relevatio
ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato, vincolando
il giudice ad astenersi da controlli probatori sul fatto non
contestato e a ritenerlo sussistente.” (Cassazione civile Sez. III
ordinanza n. 1471 del 21 gennaio 2025)
Quanto all'intervenuta estinzione del diritto di credito per effetto della prescrizione, deve rilevarsi quanto segue.
Se, tuttavia, pare condivisibile, l'orientamento interpretativo richiamato dal giudice di prime cure, il quale ha fatto applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità – da ultimo ribadito da Cass. civ., sez. III, sent. n. 12239 del 9 maggio
2019 – secondo cui, in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente derivante dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia consentito al creditore procedente di conseguire, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del proprio diritto, ovvero – in alternativa – fino alla chiusura anticipata del procedimento, qualora tale evento si verifichi per una causa non imputabile al medesimo creditore;
mentre, nel caso in cui la chiusura anticipata della procedura esecutiva sia riconducibile all'inerzia o alla condotta omissiva del creditore stesso, all'atto esecutivo non può attribuirsi efficacia interruttiva permanente, bensì soltanto efficacia interruttiva istantanea, ai sensi dell'art. 2945, comma 3,
c.c., con la conseguenza che il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla data dell'atto interruttivo.
pagina 7 di 16 Nel caso di specie, non risulta contestato che la procedura
Cont esecutiva immobiliare n. 637/2002 R.G. nella quale l'odierna appellante, era intervenuta in data 24 marzo 2003, Parte_1
sia stata sospesa con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 2
dicembre 2008 ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c., e successivamente non sia stata tempestivamente riassunta dal creditore procedente, che ha provveduto al relativo deposito solo in data 23 aprile 2013, ossia oltre il termine di ventiquattro mesi stabilito a pena di estinzione,
determinando così, per effetto della propria inerzia, l'estinzione della procedura esecutiva, formalmente dichiarata con provvedimento del 16 giugno 2013.
Tale circostanza esclude, per l'effetto, che l'intervento spiegato dalla nella predetta procedura esecutiva possa aver Pt_1
prodotto un effetto interruttivo permanente della prescrizione, la quale, pertanto, ha ripreso a decorrere dalla data dell'intervento,
ossia dal 24 marzo 2003.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso monitorio, il
12/10/2013, non potrebbe che considerarsi ormai spirato l'ordinario termine di prescrizione decennale ostativa rispetto alla tempestività
tanto dell'azione cartolare quanto di quella causale.
Per motivare il proprio convincimento, il primo giudice, dopo aver evidenziato che il creditore opposto non aveva domandato al giudice penale il dissequestro del titolo o il rilascio di copia dello stesso, ha richiamato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “il sequestro di un assegno bancario
da parte del giudice penale non costituisce impedimento, neppure di
mero fatto, all'esercizio dei diritti cartolari, perché il legittimo
portatore può, a norma dell'art. 343 cod. proc. pen., chiedere il
pagina 8 di 16 rilascio di copia autentica del titolo, copia che, per l'art. 2715
cod. civ., tiene luogo dell'originale ad ogni effetto, solo quando il
giudice penale, nell'esercizio del potere discrezionale spettantegli,
non autorizzi il rilascio della copia, si è in presenza di un caso di
forza maggiore, costituente impedimento legale idoneo, a norma
dell'art. 2935 cod.civ., a protrarre il "dies a quo" della
prescrizione sino al momento in cui una nuova richiesta di rilascio
venga accolta, oppure il portatore rientri in possesso del titolo
originale per cessazione del sequestro, ne consegue che, ai fini
della protrazione dell'inizio del termine di prescrizione dell'azione
di regresso (sei mesi dallo spirare del termine di presentazione
dell'assegno bancario, art. 75 legge assegno), il portatore ha
l'onere di provare di aver richiesto in tempo utile, prima
dell'avveramento della prescrizione, la copia autentica del titolo e
di essersi visto respingere l'istanza da parte del giudice penale”.
(così Cass. Sez. 1, 07/09/1994, n. 7688, richiamata dalla più recente
Cass. n. 3454 del 20/2/2015).
Ritiene il Tribunale che la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure in ordine alla irrilevanza, nella fattispecie, in esame dell'intervenuto sequestro dell'assegno azionato in sede monitoria non meriti condivisione.
Come anticipato, a proposito del sequestro penale di un titolo cambiario o di un assegno, la giurisprudenza di legittimità ha più
volte affermato (si veda, Cass. n. 20596/2004) il principio per cui
“il sequestro costituisce causa di forza maggiore e impedimento di
ordine giuridico all'esercizio del diritto, incidente a norma
dell'art. 2935 c.c. sull'inizio del decorso della prescrizione dei
diritti cartolari, in quei casi in cui non si possa ottenere la copia
pagina 9 di 16 del documento (Cass. 29 maggio 1997, n. 4737; 18 febbraio 1994, n.
1613; 7 settembre 1994, n. 7688; 1°luglio 1987, n. 4737)”.
La Corte regolatrice, inoltre, con la sentenza n. 5250/2010, ha chiarito che “non v'è dubbio che il possesso materiale del titolo di
credito costituisce presupposto essenziale per l'esercizio delle
azioni cartolari, poiché la posizione di legittimo portatore coincide
con la titolarità del diritto di credito azionato e può essere
provata solo con l'esibizione del titolo in originale (Cass., sez.
1^, 25 luglio 2001, n. 10119). Tuttavia, è indiscusso che, nel caso
di sequestro penale, il rilascio di copia autentica del titolo può
legittimare il possessore all'azione cartolare (Cass., sez. 3^, 15
febbraio 1996, n. 1165, m. 495857, Cass., sez. 1^, 3 ottobre 1990,
n. 9778, m. 469374, Cass., sez. 1^, 27 luglio 1967, n. 1994), anche
perché, secondo quanto prevede l'art. 258 c.p.p., "può essere
rilasciata copia autentica dei documenti in sequestro soltanto a
coloro "che li detenevano legittimamente" (Cass., sez. 1^, 29 maggio
1997, n. 4737, m. 504747). In realtà, nel caso di sequestro disposto
nell'ambito di un procedimento penale, occorre distinguere se si
tratti di sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) o di sequestro
preventivo (art. 321 c.p.p.), perchè quando il provvedimento
ablatorio non è destinato
solo ad acquisire la prova di un reato (art. 253 c.p.p.), ma anche a
impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze (art. 321
c.p.p.), la stessa copia autentica di un titolo di credito può
essere sequestrata, come già si riteneva nel vigore del codice di
procedura penale abrogato, che pure non distingueva tra i due tipi di
sequestro (Cass. pen., sez. 2^, 28 febbraio 1984, Penniello, m.
163432)”.
pagina 10 di 16 Nel caso in esame, può dirsi dimostrata la natura preventiva del sequestro penale disposto sull'assegno postale n. 4686095680-06
dell'importo di € 3.493,00, di cui sopra, con provvedimento emesso in data 04/06/2004 dal G.I.P. del Tribunale di Bari, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 17664/2003-21 D.D.A. – n.
5411/2004 R.G. G.I.P., instaurato nei confronti del sig.
[...]
, indagato per il reato di usura ex art. 644 c.p. in danno di Pt_2
come emerge dalla stessa motivazione del citato Persona_1
provvedimento cautelare (trattandosi di sequestro cd. impeditivo,
avente ad oggetto titoli di credito qualificati come “profitto del denunciato reato di usura”, disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p.,
in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità potesse aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero potesse agevolare la commissione di altri reati).
Nel caso in cui i titoli cambiari rappresentino il corpo del reato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il sequestro
penale – disposto prima della scadenza – di titoli cambiari emessi o
girati a favore dell'imputato costituisce, anche sotto il vigore del
nuovo codice di procedura penale, un impedimento di ordine giuridico
all'esercizio del diritto, impedimento che incide, a norma dell'art.
2935 cod. civ., sull'inizio del decorso della prescrizione dei
diritti cartolari fino al dissequestro disposto con la sentenza di
assoluzione, senza che sulla configurabilità di tale impedimento
possa incidere la circostanza che l'imputato non abbia proposto
richiesta di riesame del provvedimento cautelare ai sensi dell'art.
pagina 11 di 16 324 cod. proc. pen., posto che, quando i titoli rappresentano il
corpo del reato, nessun provvedimento di dissequestro è ipotizzabile
sino a che il processo penale non si sia concluso con sentenza
definitiva di assoluzione” (Cass., Sez. I civ., n. 4737 del
29/05/1997).
Peraltro, la giurisprudenza nomofilattica successiva ha ulteriormente specificato che “nel caso di sequestro disposto
nell'ambito di un procedimento penale, occorre distinguere se si
tratti di sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) ovvero di sequestro
preventivo (art. 321 c.p.p.), in quanto, quando il provvedimento
ablatorio non è finalizzato esclusivamente all'acquisizione della
prova del reato, ma mira anche a impedire che il reato venga portato
a ulteriori conseguenze, come nel caso del sequestro preventivo,
anche la mera copia autentica del titolo può essere legittimamente
sottratta alla disponibilità del portatore”, così come già ritenuto sotto la vigenza del codice abrogato, che non operava distinzione tra i due tipi di sequestro (si legga la già citata Cass., Sez. I civ.,
n. 5250 del 2010).
L'assoggettamento degli effetti cambiari emessi da a Per_1
sequestro preventivo penale ha, dunque, costituito un impedimento all'esercizio del diritto di credito ivi consacrato, per ragioni che attengono alla natura dell'azione esercitata dal creditore opposto e alla disciplina del sequestro penale.
A nulla vale obiettare, a sostegno di una soluzione interpretativa di segno diverso, circa l'estraneità dell'appellante al procedimento penale, in quanto l'assegno postale era stato sequestrato in quanto corpo del reato, frutto della condotta criminosa ascritta – sia pure infondatamente – ad in Parte_2
pagina 12 di 16 danno di e, pertanto, postulando, l'applicazione del Per_1
sequestro la riferibilità del bene sequestrato al prevenuto o l'esistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato,.
La diversa opzione interpretativa, inoltre, vanificherebbe lo spirito della cautela reale, teso proprio ad impedire che il disegno criminoso potesse essere portato a compimento (è, invero, lo stesso giudice penale a giustificare espressamente l'adozione del sequestro adducendo il periculum insito nel rischio che “la libera disponibilità della cosa possa aggravare, mercé il ricorso a procedure esecutive (già attivate nel caso di specie, come da pignoramento immobiliare che lo assume di avere subito in Per_1
data 3.12.2003 da parte dell' ”). Pt_2
Pertanto, essendo la rientrata nella materiale e Pt_1
giuridica disponibilità dell'assegno postale in esame solo in data
7/10/2013, in forza del provvedimento di dissequestro reso il
1°/10/2013 dal Tribunale di Bari – Seconda Sezione Penale,
successivamente alla sentenza n. 1526/12 pronunciata dallo stesso
Tribunale in data 12/07/2012 e depositata in Cancelleria il
10/10/2012, con cui il predetto veniva assolto dal Parte_2
reato contestatogli, fino a detto momento non avrebbe potuto attivarsi per la riscossione del proprio diritto cartolare. Di
conseguenza, alla data del deposito del ricorso monitorio il
12/10/2013, il termine prescrizionale — tanto con riferimento all'azione cartolare, quanto all'azione causale — non risultava ancora decorso. Detto termine, infatti, originariamente iniziato a decorrere dalla scadenza del titolo (15.07.2002), aveva subito interruzione in data 24.03.2003 a seguito dell'intervento del creditore nella procedura esecutiva intrapresa nei confronti del pagina 13 di 16 debitore esecutato , per poi restare sospeso per l'intera Per_1
durata del vincolo reale cautelare fino al 7/10/2013.
L'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'opponente non merita, pertanto, accoglimento;
sicché il gravame va accolto e l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta in prime cure interamente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Dall'accoglimento dell'impugnazione discende la necessità
di provvedere ad un integrale regolamentazione delle spese processuali riferite anche al primo grado di giudizio, in applicazione del principio secondo cui “il giudice di appello,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve
procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito
adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui
onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo
della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini
della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e
globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc.
civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un
grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass.
Sez. 6, 18/03/2014, n. 6259, Rv. 629993 - 01).
Alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, si provvede secondo i parametri medi – in ragione del valore della controversia - di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022, avendo riguardo allo scaglione compreso tra €1.100,01 ed €5.200,00, con riduzione in misura del 50% della fase istruttoria (in quanto di natura prevalentemente documentale) e di quella decisoria (attesa la modesta pagina 14 di 16 natura delle questioni controverse); il tutto per un ammontare complessivo di €1.701,00 riferito al secondo grado di giudizio.
Vanno, invece, liquidate in applicazione del precedente dm
55/2014 le spese relative al primo grado di giudizio per un ammontare di € 876,00.
Non sussistono i presupposti per la condanna degli appellati a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96,
co. III, c.p.c., in difetto di prova adeguata dei presupposti soggettivi del dolo o della colpa grave in capo alla parte appellata,
tenendo peraltro conto che non si intravedono gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte da quest'ultima, essendosi limitata ad una prospettazione delle questioni giuridiche controverse che, pur non condivisa, non si atteggia ad esercizio di abuso dello strumento processuale.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica ed in grado di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello notificato in data 28/01/2016 da nei confronti di Parte_1 [...]
e così Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
provvede:
a) ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace Coordinatore di Altamura
n. 358/2015 depositata in data 14/10/2015, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. n.446/2013 emesso dal Giudice di Pace di
Altamura il 21/10/2013, confermandolo e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) ND e Controparte_1 Controparte_2
pagina 15 di 16 in solido tra loro, alla rifusione in Controparte_3
favore dell'appellante, delle spese del presente Parte_1
giudizio di appello che si liquidano in complessivi €1.886,57 (di cui €185,57 per esborsi non imponibili), oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
in aggiunta alle spese del primo grado che si liquidano in favore dell'odierna appellante in misura di €876,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi.
Bari, 8/7/2025
Il Giudice – Valentina D'Aprile
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1552/2016 r.g. proposta da
rappresentata e difesa dall'Avv. Natalizi Zizzi Parte_1
Mariano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Paolo
Albanese, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in appello;
-appellante-
contro
E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, nella qualità di eredi di rappresentati e
[...] Persona_1
difesi dall'Avv. Chiara Marvulli, domiciliataria, in forza di mandato a margine della comparsa di risposta in appello;
- appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Altamura
n. 358/2015 del 14/10/2015 – opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 446/2013 emesso dal Giudice di Pace di
Altamura il 21/10/2013 –
pagina 1 di 16 Conclusioni come formalizzate nel verbale d'udienza del 18/12/2024
che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
358/2015 depositata in data 14/10/2015 con la quale il Giudice di
Pace di Altamura, in accoglimento dell'opposizione ex art.645 c.p.c.
spiegata da avverso il decreto ingiuntivo Persona_1
n.446/2013 emesso il 21 ottobre 2013, con il quale, ad istanza dell'odierna appellante, gli era stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di €3.493,00 oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria, in forza di assegno postale n.
4686095680-06 emesso il 5/6/2002, veniva disposta la revoca del titolo monitorio e la condanna dell'opposta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per profili di responsabilità aggravata. Ha sollevato i seguenti motivi di impugnazione: 1) erroneità nell'applicazione degli artt. 2945 e 2935 c.c., per avere ritenuto prescritto il diritto cartolare a fronte della mancata tempestiva riassunzione della procedura esecutiva immobiliare n. 637/2002 r.g.es.imm., promossa da e nel cui ambito la aveva spiegato atto di Parte_2 Pt_1
intervento, sospesa ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. in data
2/12/2008, non avendo tenuto conto, invece, della circostanza secondo la quale, per effetto del vincolo di indisponibilità derivante dal sequestro preventivo del titolo cambiario disposto dal GIP presso il
Tribunale di Bari il 4/6/2004 (nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 17664/2003-21 D.D.A. – n. 5411/2004 R.G. GIP a carico pagina 2 di 16 di indagato per il delitto di usura ai sensi dell'art. Parte_2
644 c.p.), il diritto cartolare non avrebbe potuto essere azionato se non a decorrere dal dissequestro per effetto della sentenza di assoluzione del 1°/10/2013; 2) erroneità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui avrebbe attribuito valore all'inerzia dell'emittente il titolo in funzione del decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. alla circostanza di non avere chiesto il rilascio di copia autentica dell'assegno sottoposto a sequestro preventivo dall'autorità penale;
3) errata e omessa applicazione dell'art. 2944 c.c., per non aver il giudice di prime cure riconosciuto l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dal riconoscimento della pretesa creditoria vantata dall'appellante,
sia pure per un importo inferiore, effettuato dallo stesso Persona_1
escusso all'udienza del 2.12.2009 nel procedimento penale n.
[...]
1272/2008 r.g.; 4) erroneità della decisione di mancata sospensione del procedimento civile nelle more della definizione di quello penale per ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 295
c.p.c.; 5)omessa pronuncia in ordine all'istanza ex art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità processuale aggravata, in relazione alla condotta processuale dello il quale ha resistito Per_1
all'opposto decreto ingiuntivo mediante iniziative dilatorie e infondate. Ha concluso, quindi, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di prime cure, con il conseguente rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e la conferma del titolo monitorio opposto, ulteriore condanna dell'opponente al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
vinte le spese del doppio grado di giudizio (atto di citazione in appello notificato il 28/01/2016).
pagina 3 di 16 I.2.- Costituendosi in giudizio, ha Persona_1
insistito per la conferma della sentenza di prime cure, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
348 bis e 342 c.p.c., nonché evidenziando, in ogni caso,
l'infondatezza dei motivi di gravame, per effetto del decorso del termine di prescrizione decennale, non potendosi attribuire al sequestro dell'assegno postale alcuna valenza di causa ostativa al decorso del termine prescrizionale;
il tutto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado di appello (cfr.
comparsa di risposta depositata all'udienza del 23/5/2016).
I.3.- Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio (n.
819/2013 r.g. Giudice di Pace di Altamura) e riassunto il giudizio, a seguito del decesso dell'appellato nei confronti Persona_1
degli eredi E Controparte_1 Controparte_2
la causa, istruita essenzialmente sulla Controparte_3
scorta della documentazione versata in atti, è pervenuta all'udienza del 18/12/2024 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II.- In via preliminare, si osserva come l'appello sia ammissibile, atteso che presenta una sufficiente specificazione delle ragioni di doglianza rispetto alla sentenza di primo grado.
L'orientamento della Suprema Corte di Cassazione sul punto è
consolidato nel senso di ritenere che “gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
pagina 4 di 16 individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U, Sent. n. 27199 del
2017). Le sezioni Unite, pertanto, in linea di continuità con
precedenti enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente
la riforma del 2012, hanno riaffermato che nell'atto di appello deve
affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o
minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà,
pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla
decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza
impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in
effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i
dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo
grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado
nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica
e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di
aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo
spunti per una decisione diversa. Quello che viene richiesto - in
nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è
in funzione del rispetto del principio costituzionale della
ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice
pagina 5 di 16 superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il
contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le
ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano
censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia
richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque
vincolate” (cfr. Cass. civ. sez. II, 4/7/2024, (ud. 11/06/2024, dep.
04/07/2024), n. 18309).
Dalla valutazione complessiva dell'atto di gravame, dunque, ben si comprendono le parti motivazionali del provvedimento che si è
inteso censurare e le modifiche che si intende vengano attuate con l'accoglimento dell'impugnativa.
Sicché non si apprezza alcun profilo di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 co. I c.p.c.
Parimenti infondata risulta essere l'eccezione preliminare di inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. atteso la questione principale dibattuta dinanzi al giudice di pace concernente la decorrenza del dies a quo di prescrizione dell'azione cartolare non consente di escludere ex ante qualsivoglia ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione.
Sul piano del merito, l'esame della documentazione pervenuta agli atti evidenzia che l'appello è fondato e va pertanto accolto.
È bene premettere che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non ha contestato i fatti costitutivi Persona_1
della pretesa creditoria azionata da eccependo nei Parte_1
suoi riguardi il fatto estintivo costituito dalla prescrizione delle azioni cartolari e causali esercitabili in forza dell'assegno postale posto a fondamento del ricorso proposto in via monitoria. Dal
comportamento dell'opponente ne discende l'esonero della creditrice pagina 6 di 16 dall'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata, alla stregua del consolidato orientamento secondo cui “La
mancata contestazione di un fatto costitutivo comporta una relevatio
ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato, vincolando
il giudice ad astenersi da controlli probatori sul fatto non
contestato e a ritenerlo sussistente.” (Cassazione civile Sez. III
ordinanza n. 1471 del 21 gennaio 2025)
Quanto all'intervenuta estinzione del diritto di credito per effetto della prescrizione, deve rilevarsi quanto segue.
Se, tuttavia, pare condivisibile, l'orientamento interpretativo richiamato dal giudice di prime cure, il quale ha fatto applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità – da ultimo ribadito da Cass. civ., sez. III, sent. n. 12239 del 9 maggio
2019 – secondo cui, in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente derivante dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia consentito al creditore procedente di conseguire, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del proprio diritto, ovvero – in alternativa – fino alla chiusura anticipata del procedimento, qualora tale evento si verifichi per una causa non imputabile al medesimo creditore;
mentre, nel caso in cui la chiusura anticipata della procedura esecutiva sia riconducibile all'inerzia o alla condotta omissiva del creditore stesso, all'atto esecutivo non può attribuirsi efficacia interruttiva permanente, bensì soltanto efficacia interruttiva istantanea, ai sensi dell'art. 2945, comma 3,
c.c., con la conseguenza che il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla data dell'atto interruttivo.
pagina 7 di 16 Nel caso di specie, non risulta contestato che la procedura
Cont esecutiva immobiliare n. 637/2002 R.G. nella quale l'odierna appellante, era intervenuta in data 24 marzo 2003, Parte_1
sia stata sospesa con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 2
dicembre 2008 ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c., e successivamente non sia stata tempestivamente riassunta dal creditore procedente, che ha provveduto al relativo deposito solo in data 23 aprile 2013, ossia oltre il termine di ventiquattro mesi stabilito a pena di estinzione,
determinando così, per effetto della propria inerzia, l'estinzione della procedura esecutiva, formalmente dichiarata con provvedimento del 16 giugno 2013.
Tale circostanza esclude, per l'effetto, che l'intervento spiegato dalla nella predetta procedura esecutiva possa aver Pt_1
prodotto un effetto interruttivo permanente della prescrizione, la quale, pertanto, ha ripreso a decorrere dalla data dell'intervento,
ossia dal 24 marzo 2003.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso monitorio, il
12/10/2013, non potrebbe che considerarsi ormai spirato l'ordinario termine di prescrizione decennale ostativa rispetto alla tempestività
tanto dell'azione cartolare quanto di quella causale.
Per motivare il proprio convincimento, il primo giudice, dopo aver evidenziato che il creditore opposto non aveva domandato al giudice penale il dissequestro del titolo o il rilascio di copia dello stesso, ha richiamato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “il sequestro di un assegno bancario
da parte del giudice penale non costituisce impedimento, neppure di
mero fatto, all'esercizio dei diritti cartolari, perché il legittimo
portatore può, a norma dell'art. 343 cod. proc. pen., chiedere il
pagina 8 di 16 rilascio di copia autentica del titolo, copia che, per l'art. 2715
cod. civ., tiene luogo dell'originale ad ogni effetto, solo quando il
giudice penale, nell'esercizio del potere discrezionale spettantegli,
non autorizzi il rilascio della copia, si è in presenza di un caso di
forza maggiore, costituente impedimento legale idoneo, a norma
dell'art. 2935 cod.civ., a protrarre il "dies a quo" della
prescrizione sino al momento in cui una nuova richiesta di rilascio
venga accolta, oppure il portatore rientri in possesso del titolo
originale per cessazione del sequestro, ne consegue che, ai fini
della protrazione dell'inizio del termine di prescrizione dell'azione
di regresso (sei mesi dallo spirare del termine di presentazione
dell'assegno bancario, art. 75 legge assegno), il portatore ha
l'onere di provare di aver richiesto in tempo utile, prima
dell'avveramento della prescrizione, la copia autentica del titolo e
di essersi visto respingere l'istanza da parte del giudice penale”.
(così Cass. Sez. 1, 07/09/1994, n. 7688, richiamata dalla più recente
Cass. n. 3454 del 20/2/2015).
Ritiene il Tribunale che la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure in ordine alla irrilevanza, nella fattispecie, in esame dell'intervenuto sequestro dell'assegno azionato in sede monitoria non meriti condivisione.
Come anticipato, a proposito del sequestro penale di un titolo cambiario o di un assegno, la giurisprudenza di legittimità ha più
volte affermato (si veda, Cass. n. 20596/2004) il principio per cui
“il sequestro costituisce causa di forza maggiore e impedimento di
ordine giuridico all'esercizio del diritto, incidente a norma
dell'art. 2935 c.c. sull'inizio del decorso della prescrizione dei
diritti cartolari, in quei casi in cui non si possa ottenere la copia
pagina 9 di 16 del documento (Cass. 29 maggio 1997, n. 4737; 18 febbraio 1994, n.
1613; 7 settembre 1994, n. 7688; 1°luglio 1987, n. 4737)”.
La Corte regolatrice, inoltre, con la sentenza n. 5250/2010, ha chiarito che “non v'è dubbio che il possesso materiale del titolo di
credito costituisce presupposto essenziale per l'esercizio delle
azioni cartolari, poiché la posizione di legittimo portatore coincide
con la titolarità del diritto di credito azionato e può essere
provata solo con l'esibizione del titolo in originale (Cass., sez.
1^, 25 luglio 2001, n. 10119). Tuttavia, è indiscusso che, nel caso
di sequestro penale, il rilascio di copia autentica del titolo può
legittimare il possessore all'azione cartolare (Cass., sez. 3^, 15
febbraio 1996, n. 1165, m. 495857, Cass., sez. 1^, 3 ottobre 1990,
n. 9778, m. 469374, Cass., sez. 1^, 27 luglio 1967, n. 1994), anche
perché, secondo quanto prevede l'art. 258 c.p.p., "può essere
rilasciata copia autentica dei documenti in sequestro soltanto a
coloro "che li detenevano legittimamente" (Cass., sez. 1^, 29 maggio
1997, n. 4737, m. 504747). In realtà, nel caso di sequestro disposto
nell'ambito di un procedimento penale, occorre distinguere se si
tratti di sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) o di sequestro
preventivo (art. 321 c.p.p.), perchè quando il provvedimento
ablatorio non è destinato
solo ad acquisire la prova di un reato (art. 253 c.p.p.), ma anche a
impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze (art. 321
c.p.p.), la stessa copia autentica di un titolo di credito può
essere sequestrata, come già si riteneva nel vigore del codice di
procedura penale abrogato, che pure non distingueva tra i due tipi di
sequestro (Cass. pen., sez. 2^, 28 febbraio 1984, Penniello, m.
163432)”.
pagina 10 di 16 Nel caso in esame, può dirsi dimostrata la natura preventiva del sequestro penale disposto sull'assegno postale n. 4686095680-06
dell'importo di € 3.493,00, di cui sopra, con provvedimento emesso in data 04/06/2004 dal G.I.P. del Tribunale di Bari, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 17664/2003-21 D.D.A. – n.
5411/2004 R.G. G.I.P., instaurato nei confronti del sig.
[...]
, indagato per il reato di usura ex art. 644 c.p. in danno di Pt_2
come emerge dalla stessa motivazione del citato Persona_1
provvedimento cautelare (trattandosi di sequestro cd. impeditivo,
avente ad oggetto titoli di credito qualificati come “profitto del denunciato reato di usura”, disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p.,
in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità potesse aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero potesse agevolare la commissione di altri reati).
Nel caso in cui i titoli cambiari rappresentino il corpo del reato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il sequestro
penale – disposto prima della scadenza – di titoli cambiari emessi o
girati a favore dell'imputato costituisce, anche sotto il vigore del
nuovo codice di procedura penale, un impedimento di ordine giuridico
all'esercizio del diritto, impedimento che incide, a norma dell'art.
2935 cod. civ., sull'inizio del decorso della prescrizione dei
diritti cartolari fino al dissequestro disposto con la sentenza di
assoluzione, senza che sulla configurabilità di tale impedimento
possa incidere la circostanza che l'imputato non abbia proposto
richiesta di riesame del provvedimento cautelare ai sensi dell'art.
pagina 11 di 16 324 cod. proc. pen., posto che, quando i titoli rappresentano il
corpo del reato, nessun provvedimento di dissequestro è ipotizzabile
sino a che il processo penale non si sia concluso con sentenza
definitiva di assoluzione” (Cass., Sez. I civ., n. 4737 del
29/05/1997).
Peraltro, la giurisprudenza nomofilattica successiva ha ulteriormente specificato che “nel caso di sequestro disposto
nell'ambito di un procedimento penale, occorre distinguere se si
tratti di sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) ovvero di sequestro
preventivo (art. 321 c.p.p.), in quanto, quando il provvedimento
ablatorio non è finalizzato esclusivamente all'acquisizione della
prova del reato, ma mira anche a impedire che il reato venga portato
a ulteriori conseguenze, come nel caso del sequestro preventivo,
anche la mera copia autentica del titolo può essere legittimamente
sottratta alla disponibilità del portatore”, così come già ritenuto sotto la vigenza del codice abrogato, che non operava distinzione tra i due tipi di sequestro (si legga la già citata Cass., Sez. I civ.,
n. 5250 del 2010).
L'assoggettamento degli effetti cambiari emessi da a Per_1
sequestro preventivo penale ha, dunque, costituito un impedimento all'esercizio del diritto di credito ivi consacrato, per ragioni che attengono alla natura dell'azione esercitata dal creditore opposto e alla disciplina del sequestro penale.
A nulla vale obiettare, a sostegno di una soluzione interpretativa di segno diverso, circa l'estraneità dell'appellante al procedimento penale, in quanto l'assegno postale era stato sequestrato in quanto corpo del reato, frutto della condotta criminosa ascritta – sia pure infondatamente – ad in Parte_2
pagina 12 di 16 danno di e, pertanto, postulando, l'applicazione del Per_1
sequestro la riferibilità del bene sequestrato al prevenuto o l'esistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato,.
La diversa opzione interpretativa, inoltre, vanificherebbe lo spirito della cautela reale, teso proprio ad impedire che il disegno criminoso potesse essere portato a compimento (è, invero, lo stesso giudice penale a giustificare espressamente l'adozione del sequestro adducendo il periculum insito nel rischio che “la libera disponibilità della cosa possa aggravare, mercé il ricorso a procedure esecutive (già attivate nel caso di specie, come da pignoramento immobiliare che lo assume di avere subito in Per_1
data 3.12.2003 da parte dell' ”). Pt_2
Pertanto, essendo la rientrata nella materiale e Pt_1
giuridica disponibilità dell'assegno postale in esame solo in data
7/10/2013, in forza del provvedimento di dissequestro reso il
1°/10/2013 dal Tribunale di Bari – Seconda Sezione Penale,
successivamente alla sentenza n. 1526/12 pronunciata dallo stesso
Tribunale in data 12/07/2012 e depositata in Cancelleria il
10/10/2012, con cui il predetto veniva assolto dal Parte_2
reato contestatogli, fino a detto momento non avrebbe potuto attivarsi per la riscossione del proprio diritto cartolare. Di
conseguenza, alla data del deposito del ricorso monitorio il
12/10/2013, il termine prescrizionale — tanto con riferimento all'azione cartolare, quanto all'azione causale — non risultava ancora decorso. Detto termine, infatti, originariamente iniziato a decorrere dalla scadenza del titolo (15.07.2002), aveva subito interruzione in data 24.03.2003 a seguito dell'intervento del creditore nella procedura esecutiva intrapresa nei confronti del pagina 13 di 16 debitore esecutato , per poi restare sospeso per l'intera Per_1
durata del vincolo reale cautelare fino al 7/10/2013.
L'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'opponente non merita, pertanto, accoglimento;
sicché il gravame va accolto e l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta in prime cure interamente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Dall'accoglimento dell'impugnazione discende la necessità
di provvedere ad un integrale regolamentazione delle spese processuali riferite anche al primo grado di giudizio, in applicazione del principio secondo cui “il giudice di appello,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve
procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito
adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui
onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo
della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini
della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e
globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc.
civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un
grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass.
Sez. 6, 18/03/2014, n. 6259, Rv. 629993 - 01).
Alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, si provvede secondo i parametri medi – in ragione del valore della controversia - di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022, avendo riguardo allo scaglione compreso tra €1.100,01 ed €5.200,00, con riduzione in misura del 50% della fase istruttoria (in quanto di natura prevalentemente documentale) e di quella decisoria (attesa la modesta pagina 14 di 16 natura delle questioni controverse); il tutto per un ammontare complessivo di €1.701,00 riferito al secondo grado di giudizio.
Vanno, invece, liquidate in applicazione del precedente dm
55/2014 le spese relative al primo grado di giudizio per un ammontare di € 876,00.
Non sussistono i presupposti per la condanna degli appellati a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96,
co. III, c.p.c., in difetto di prova adeguata dei presupposti soggettivi del dolo o della colpa grave in capo alla parte appellata,
tenendo peraltro conto che non si intravedono gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte da quest'ultima, essendosi limitata ad una prospettazione delle questioni giuridiche controverse che, pur non condivisa, non si atteggia ad esercizio di abuso dello strumento processuale.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica ed in grado di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello notificato in data 28/01/2016 da nei confronti di Parte_1 [...]
e così Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
provvede:
a) ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace Coordinatore di Altamura
n. 358/2015 depositata in data 14/10/2015, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. n.446/2013 emesso dal Giudice di Pace di
Altamura il 21/10/2013, confermandolo e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) ND e Controparte_1 Controparte_2
pagina 15 di 16 in solido tra loro, alla rifusione in Controparte_3
favore dell'appellante, delle spese del presente Parte_1
giudizio di appello che si liquidano in complessivi €1.886,57 (di cui €185,57 per esborsi non imponibili), oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
in aggiunta alle spese del primo grado che si liquidano in favore dell'odierna appellante in misura di €876,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi.
Bari, 8/7/2025
Il Giudice – Valentina D'Aprile
pagina 16 di 16