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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 981/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SIMONA VARENNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione all , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Como adito, contrariis reiectis,
CONCEDERE a parte ricorrente l'accesso ai file inviati dall' , in quanto il file ha una Controparte_3 password e l richiede che sia la cancelleria o il Giudice a richiedere il rilascio della Controparte_3 predetta, ORDINARE all' l'esibizione in giudizio della documentazione relativa all'eredità Controparte_3 pervenuta al padre dalla nonna paterna e, all'esito, DISPORRE il versamento diretto a favore della ricorrente delle somme dovute a titolo di mantenimento ordinario dalla data del deposito del ricorso (30.3.23) al saldo effettivo,
ORDINARE al e all'INPS l'esibizione di dati lavorativi più aggiornati e, all'esito, Controparte_4
DISPORRE il versamento diretto da parte del datore di lavoro a favore della ricorrente.
Nel merito disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, per i motivi dedotti nella narrativa degli Persona_1 atti;
disporre che gli incontri fra padre e figlia avvengano in modalità protetta per il tramite dei servizi sociali competenti, o comunque nelle modalità ritenute più opportune tenuto conto della tenera età della bambina e per i motivi dedotti nella narrativa degli atti;
porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario della figlia di Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese fino all'indipendenza economica della minore, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (30 marzo 2023) porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (30 marzo 2023).
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre oneri di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 29.3.2023, ha chiesto al Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore nata il [...] dalla relazione more uxorio con PE
, di disporre che gli incontri fra padre e figlia avvengano in modalità protetta per il Controparte_1 tramite dei servizi sociali competenti o comunque nelle modalità ritenute più opportune, nonché di porre a carico del padre € 400 quale contributo indiretto al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo del Tribunale di Como.
Con provvedimento del 18.4.2023, rilevato che parte ricorrente aveva evidenziato che l'ex compagno aveva tenuto comportamenti fisicamente e verbalmente violenti nei suoi confronti, sia durante la gravidanza che successivamente alla nascita della figlia (nata il [...]) e che, per tali fatti, pendeva dinanzi al PE
Tribunale di Milano procedimento penale N. 5018/2022 RGNR per il reato di cui all'art. 572 c.p., il Giudice delegato ha incaricato i competenti Servizi Sociali per la presa in carico del nucleo familiare, provvedendo allo svolgimento di accurata indagine psicosociale (ed eventualmente, psicodiagnostica) sulle condizioni psicofisiche dei genitori e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori, sulle condizioni psicofisiche della figlia minore e sulla qualità della relazione tra la minore e ciascun genitore, sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, sui più adeguati tempi di permanenza della minore con il padre e sugli interventi eventualmente necessari, con espresso incarico di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia, con i tempi e le modalità ritenuti più idonei e solo ove ne sussistano le condizioni, tenuto conto dell'età di , delle sue reazioni psicoemotive e degli elementi acquisiti durante gli accertamenti PE delegati.
All'udienza del 27.6.2024, sentita la sola parte ricorrente, che ha meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico, attesa la mancata costituzione di parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, con conseguente dichiarazione di contumacia, il Giudice delegato ha così provveduto: rilevato che la contumacia del resistente è indice di disinteresse nell'esercizio della responsabilità genitoriale che può essere sin d'ora valorizzato, salva ogni futura valutazione sul regime di affido, limitatamente alla decisione più urgente per la minore nell'evidente suo interesse, autorizza
l'iscrizione, da parte della madre, di presso la scuola d'infanzia, ha ordinato al Centro per Persona_1
l'impiego, all'Inps e all' la produzione in giudizio, di documentazione attinente alla Controparte_3 situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica del resistente, ha sollecitato i competenti Servizi
Sociali alla presa in carico del nucleo, integrando gli incarichi già delegati con precedente provvedimento e ha ha fissato udienza il giorno 21.3.2025 per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 21.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte ricorrente.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni rese dalla parte e le relazioni trasmesse dai Servizi delegati, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della minore.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere al suo ascolto in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto della tenerissima età e degli esiti degli accertamenti svolti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass.
24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali (Cass. 28.3.2019,
n. 8744, Cass. 15.11.2016, n. 23263, Cass. 6.6.2013, n. 14336, Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice delegato ed acquisita mediante gli ordini di esibizione sopraindicati.
La responsabilità genitoriale Rilevato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore -come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, non curandosi in modo fattivo delle sue esigenze di vita, sia affettive che materiali, rendendosi inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore dello stesso, comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. 27/2017,
Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008)- il Collegio ritiene che, nel contesto degli incarichi di seguito conferiti ai Servizi Sociali, con il mantenimento di un attento monitoraggio del nucelo familiare, necessario anche al fine di una eventuale ripresa dei rapporti padre-figlia, la domanda di affidamento super-esclusivo di PE alla madre debba essere accolta.
In particolare, il padre -nei cui confronti, peraltro, in data 15.5.2024, è stata emessa sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del procedimento penale N. 5018/2022 RGNR, ove era imputato per il reato p. e p. dall'art 572 c.p. commesso ai danni della signora el rendersi irreperibile ed avendo Parte_1 interrotto da anni le frequentazioni con la figlia e non contribuendo al suo mantenimento, ha manifestato disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rivelando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore che giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, risultata idonea e adeguata, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, essendo necessario che le decisioni più rilevanti per la minore stessa vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super-esclusivo o rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. (in giurisprudenza: Trib. Torino, ordinanza 22.1.2015; Trib. Pavia, ordinanza
29.12.2014; Trib. Milano, ordinanza 20.3.2014; Trib. Milano, decreto 16.7.2014).
Dagli accertamenti svolti, è infatti emerso che la signora ha riferito che il signor non Pt_1 CP_1 ha mantenuto dei rapporti telefonici con la figlia, se non sporadicamente i primi mesi, per poi sparire del tutto. …ha riferito di mantenere contatti, principalmente telefonici, con la nonna paterna della bambina, dalla quale ha ricevuto informazioni in merito al tenore di vita squilibrato dell'ex compagno, che a suo dire, continua a cambiare lavoro e ad usare sostanze stupefacenti. … [nel corso della visita domiciliare]
l'atteggiamento della madre è parso sintonico ai bisogni affettivi della figlia, con cui manifesta di avere un legame molto profondo, ma anche di essere un riferimento educativo fermo. appare una bella PE bambina, vivace, allegra, molto coccolata dalla mamma con cui interagisce all'interno di una buona dinamica familiare. …CC appare come una bambina con uno sviluppo psicofisico adeguato all'età, con una buona capacità di relazionarsi e con un buon grado di fiducia nell'altro ed in sé. …Il Servizio sottolinea come, nel corso del tempo, vi sia sempre stato un costante contatto con la signora come ella abbia mostrato Pt_1 un atteggiamento collaborativo e comprensivo circa l'interessamento da parte dei Servizi coinvolti. Il Servizio riferisce circa la disponibilità della sig.ra al dialogo, al confronto e alle verifiche che sono state Pt_1 effettuate. Si conferma come la rete famigliare ed amicale di riferimento della sig.ra rappresenti una effettiva ed importante risorsa di supporto, anche dal punto di vista affettivo, che ha saputo offrire e che tutt'ora offre un appoggio ben organizzato ed in sintonia con i bisogni di . Appare evidente al Servizio come la PE madre eserciti una genitorialità sana e adeguata ai bisogni della sua bambina, come attorno a vi sia PE un contesto abitativo, affettivo, famigliare e sociale del tutto adeguato e sereno. La signora presenta Pt_1 una significativa stabilità e solidità, una consapevolezza e capacità critica nel mettersi in discussione, come adulta e come genitore. Dagli elementi raccolti, il Servizio non ravvisa condizioni preoccupanti, di inadeguatezza genitoriale o di eventuale pregiudizio per la buona crescita di . …In merito alla figura PE paterna, alla luce degli elementi finora raccolti e sopra esposti si ritiene che, qualora il Sig. dovesse CP_1 manifestare alla Vostra Autorità il desiderio di rivedere la figlia, sia imprescindibile un suo percorso di valutazione e sostegno nonché una valutazione rispetto all'opportunità di una riattivazione degli incontri
(necessariamente in forma protetta) in relazione alle esigenze della minore. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Domodossola del 18.3.2025). I Servizi Sociali hanno poi riferito di non aver potuto svolgere gli incarichi delegati attesa la mancata collaborazione del signor che non si è mai presentato ai CP_1 colloqui organizzati dai Servizi (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Magenta del 14.3.2025).
La figlia minore rimarrà quindi collocata presso la madre, unitamente alla quale ha sempre vissuto e figura di riferimento.
Devono poi essere mantenuti gli incarichi conferiti ai competenti Servizi Sociali, considerata l'interruzione dei rapporti tra la minore e il padre e la necessità che si provveda al ripristino della relazione, ove lo stesso lo richieda e le sue condizioni psicofisiche lo consentano, con la specifica delega per l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di sostegno per la minore e per entrambi i genitori, ritenuti necessari o anche solo opportuni, come meglio precisato in dispositivo.
Il contributo al mantenimento della figlia
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto dei figlia, deve evidenziarsi che, a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n.
21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Ciò posto, la signora ha dichiarato di essere attualmente disoccupata e di percepire unicamente Pt_1
l'assegno unico di € 235 mensili (cfr. autodichiarazione del 27.2.2025), avendo perso il diritto a percepire il reddito di inclusione poiché, nell'attestazione ISEE, verrebbero conteggiati anche i redditi dell'ex compagno
(cfr. nota del 18.3.2025). La signora vive unitamente alla figlia in una casa per cui versa un canone di locazione di € 333. Non risulta gravata da finanziamenti (cfr. autodichiarazione del 27.2.2025).
Dagli accertamenti svolti, il signor risulta non aver presentato dichiarazioni dei redditi, per i CP_1 periodi successivi al 2018 (cfr. deposito AdE del 19.12.2024) ed aver percepito, redditi da lavoro dipendente
e assimilati con contratto a tempo determinato di € 281,98 nell'anno 2021 (CU 2022), di € 709,04 + 1.458,18
+ 700,19 nel 2022 (CU 2023) e di € 12.661 nel 2023 (CU 2024).
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, valutate le esigenze della figlia minore in considerazione dell'età, il Collegio reputa congruo ed equo porre a carico del signor giovane (classe 1989) e dotata di integra capacità Parte_2 lavorativa, comunque tenuto al mantenimento della figlia- un contributo indiretto al mantenimento della figlia nella misura di € 300 mensili, oltre al 50% alle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Como, con percepimento integrale dell'assegno unico da parte della signora Pt_1 genitore affidatario super-esclusivo.
Quanto alla decorrenza della statuizione economica dovrà aversi riguardo alla data della domanda,
e quindi alla mensilità di aprile 2023, atteso che il ricorso è stato depositato il 19.3.2023, posto che
è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. In particolare, la richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del signor è inammissibile in quanto l'art. 473bis.37 c.p.c. prevede che il creditore cui spetta la CP_1 corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, possa procedere in via diretta, seguendo la procedura indicata ovvero notificando il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Spese processuali
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla viene disposto in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà PE collocata, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (cd. affido superesclusivo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto-dovere del padre di vigilanza;
2. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Beura Cardezza (residenza materna) mantengano un'attenta presa in carico della minore e del nucleo familiare e provvedano, in collaborazione con i
Servizi Sociali del Comune di Magenta (residenza paterna) e con i rispettivi Servizi Specialistici
ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza a:
- ripristinare la relazione padre-figlia -ove il padre lo richieda manifestando un serio impegno nella ripresa della relazione e le sue condizioni psicofisiche lo consentano (previ accertamenti tossicologici) e ove ne sussistano i presupposti- avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un nuovo accesso sereno di alla figura paterna, PE regolamentando tempi e modalità di frequentazione secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze ed ai bisogni della minore stessa, inizialmente con modalità osservate e protette (eventualmente, in Spazio Neutro), con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione (e con elaborazione di un calendario) e con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati, della situazione psicofisica del padre e delle reazioni psicoemotive della minore;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/psicoterapeutico per la minore ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore medesima;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, acquisita la loro disponibilità, per il tempo ritenuto necessarie nel solo interesse della minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
3. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori per il padre) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
4. PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di aprile 2023, quale Controparte_1
contributo per il mantenimento della figlia minore, il pagamento della somma mensile di € 300 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2024) e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al Parte_1
50% delle le extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, secondo il seguente schema:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta.
5. DISPONE che l'assegno unico per la minore venga percepito interamente dalla signora Pt_1
6. SPESE di lite irripetibili.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza ai Servizi Sociali di Beura Cardezza e di
Magenta.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 28.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SIMONA VARENNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione all , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Como adito, contrariis reiectis,
CONCEDERE a parte ricorrente l'accesso ai file inviati dall' , in quanto il file ha una Controparte_3 password e l richiede che sia la cancelleria o il Giudice a richiedere il rilascio della Controparte_3 predetta, ORDINARE all' l'esibizione in giudizio della documentazione relativa all'eredità Controparte_3 pervenuta al padre dalla nonna paterna e, all'esito, DISPORRE il versamento diretto a favore della ricorrente delle somme dovute a titolo di mantenimento ordinario dalla data del deposito del ricorso (30.3.23) al saldo effettivo,
ORDINARE al e all'INPS l'esibizione di dati lavorativi più aggiornati e, all'esito, Controparte_4
DISPORRE il versamento diretto da parte del datore di lavoro a favore della ricorrente.
Nel merito disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, per i motivi dedotti nella narrativa degli Persona_1 atti;
disporre che gli incontri fra padre e figlia avvengano in modalità protetta per il tramite dei servizi sociali competenti, o comunque nelle modalità ritenute più opportune tenuto conto della tenera età della bambina e per i motivi dedotti nella narrativa degli atti;
porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario della figlia di Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese fino all'indipendenza economica della minore, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (30 marzo 2023) porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (30 marzo 2023).
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre oneri di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 29.3.2023, ha chiesto al Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore nata il [...] dalla relazione more uxorio con PE
, di disporre che gli incontri fra padre e figlia avvengano in modalità protetta per il Controparte_1 tramite dei servizi sociali competenti o comunque nelle modalità ritenute più opportune, nonché di porre a carico del padre € 400 quale contributo indiretto al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo del Tribunale di Como.
Con provvedimento del 18.4.2023, rilevato che parte ricorrente aveva evidenziato che l'ex compagno aveva tenuto comportamenti fisicamente e verbalmente violenti nei suoi confronti, sia durante la gravidanza che successivamente alla nascita della figlia (nata il [...]) e che, per tali fatti, pendeva dinanzi al PE
Tribunale di Milano procedimento penale N. 5018/2022 RGNR per il reato di cui all'art. 572 c.p., il Giudice delegato ha incaricato i competenti Servizi Sociali per la presa in carico del nucleo familiare, provvedendo allo svolgimento di accurata indagine psicosociale (ed eventualmente, psicodiagnostica) sulle condizioni psicofisiche dei genitori e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori, sulle condizioni psicofisiche della figlia minore e sulla qualità della relazione tra la minore e ciascun genitore, sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, sui più adeguati tempi di permanenza della minore con il padre e sugli interventi eventualmente necessari, con espresso incarico di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia, con i tempi e le modalità ritenuti più idonei e solo ove ne sussistano le condizioni, tenuto conto dell'età di , delle sue reazioni psicoemotive e degli elementi acquisiti durante gli accertamenti PE delegati.
All'udienza del 27.6.2024, sentita la sola parte ricorrente, che ha meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico, attesa la mancata costituzione di parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, con conseguente dichiarazione di contumacia, il Giudice delegato ha così provveduto: rilevato che la contumacia del resistente è indice di disinteresse nell'esercizio della responsabilità genitoriale che può essere sin d'ora valorizzato, salva ogni futura valutazione sul regime di affido, limitatamente alla decisione più urgente per la minore nell'evidente suo interesse, autorizza
l'iscrizione, da parte della madre, di presso la scuola d'infanzia, ha ordinato al Centro per Persona_1
l'impiego, all'Inps e all' la produzione in giudizio, di documentazione attinente alla Controparte_3 situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica del resistente, ha sollecitato i competenti Servizi
Sociali alla presa in carico del nucleo, integrando gli incarichi già delegati con precedente provvedimento e ha ha fissato udienza il giorno 21.3.2025 per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 21.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte ricorrente.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni rese dalla parte e le relazioni trasmesse dai Servizi delegati, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della minore.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere al suo ascolto in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto della tenerissima età e degli esiti degli accertamenti svolti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass.
24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali (Cass. 28.3.2019,
n. 8744, Cass. 15.11.2016, n. 23263, Cass. 6.6.2013, n. 14336, Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice delegato ed acquisita mediante gli ordini di esibizione sopraindicati.
La responsabilità genitoriale Rilevato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore -come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, non curandosi in modo fattivo delle sue esigenze di vita, sia affettive che materiali, rendendosi inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore dello stesso, comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. 27/2017,
Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008)- il Collegio ritiene che, nel contesto degli incarichi di seguito conferiti ai Servizi Sociali, con il mantenimento di un attento monitoraggio del nucelo familiare, necessario anche al fine di una eventuale ripresa dei rapporti padre-figlia, la domanda di affidamento super-esclusivo di PE alla madre debba essere accolta.
In particolare, il padre -nei cui confronti, peraltro, in data 15.5.2024, è stata emessa sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del procedimento penale N. 5018/2022 RGNR, ove era imputato per il reato p. e p. dall'art 572 c.p. commesso ai danni della signora el rendersi irreperibile ed avendo Parte_1 interrotto da anni le frequentazioni con la figlia e non contribuendo al suo mantenimento, ha manifestato disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rivelando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore che giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, risultata idonea e adeguata, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, essendo necessario che le decisioni più rilevanti per la minore stessa vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super-esclusivo o rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. (in giurisprudenza: Trib. Torino, ordinanza 22.1.2015; Trib. Pavia, ordinanza
29.12.2014; Trib. Milano, ordinanza 20.3.2014; Trib. Milano, decreto 16.7.2014).
Dagli accertamenti svolti, è infatti emerso che la signora ha riferito che il signor non Pt_1 CP_1 ha mantenuto dei rapporti telefonici con la figlia, se non sporadicamente i primi mesi, per poi sparire del tutto. …ha riferito di mantenere contatti, principalmente telefonici, con la nonna paterna della bambina, dalla quale ha ricevuto informazioni in merito al tenore di vita squilibrato dell'ex compagno, che a suo dire, continua a cambiare lavoro e ad usare sostanze stupefacenti. … [nel corso della visita domiciliare]
l'atteggiamento della madre è parso sintonico ai bisogni affettivi della figlia, con cui manifesta di avere un legame molto profondo, ma anche di essere un riferimento educativo fermo. appare una bella PE bambina, vivace, allegra, molto coccolata dalla mamma con cui interagisce all'interno di una buona dinamica familiare. …CC appare come una bambina con uno sviluppo psicofisico adeguato all'età, con una buona capacità di relazionarsi e con un buon grado di fiducia nell'altro ed in sé. …Il Servizio sottolinea come, nel corso del tempo, vi sia sempre stato un costante contatto con la signora come ella abbia mostrato Pt_1 un atteggiamento collaborativo e comprensivo circa l'interessamento da parte dei Servizi coinvolti. Il Servizio riferisce circa la disponibilità della sig.ra al dialogo, al confronto e alle verifiche che sono state Pt_1 effettuate. Si conferma come la rete famigliare ed amicale di riferimento della sig.ra rappresenti una effettiva ed importante risorsa di supporto, anche dal punto di vista affettivo, che ha saputo offrire e che tutt'ora offre un appoggio ben organizzato ed in sintonia con i bisogni di . Appare evidente al Servizio come la PE madre eserciti una genitorialità sana e adeguata ai bisogni della sua bambina, come attorno a vi sia PE un contesto abitativo, affettivo, famigliare e sociale del tutto adeguato e sereno. La signora presenta Pt_1 una significativa stabilità e solidità, una consapevolezza e capacità critica nel mettersi in discussione, come adulta e come genitore. Dagli elementi raccolti, il Servizio non ravvisa condizioni preoccupanti, di inadeguatezza genitoriale o di eventuale pregiudizio per la buona crescita di . …In merito alla figura PE paterna, alla luce degli elementi finora raccolti e sopra esposti si ritiene che, qualora il Sig. dovesse CP_1 manifestare alla Vostra Autorità il desiderio di rivedere la figlia, sia imprescindibile un suo percorso di valutazione e sostegno nonché una valutazione rispetto all'opportunità di una riattivazione degli incontri
(necessariamente in forma protetta) in relazione alle esigenze della minore. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Domodossola del 18.3.2025). I Servizi Sociali hanno poi riferito di non aver potuto svolgere gli incarichi delegati attesa la mancata collaborazione del signor che non si è mai presentato ai CP_1 colloqui organizzati dai Servizi (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Magenta del 14.3.2025).
La figlia minore rimarrà quindi collocata presso la madre, unitamente alla quale ha sempre vissuto e figura di riferimento.
Devono poi essere mantenuti gli incarichi conferiti ai competenti Servizi Sociali, considerata l'interruzione dei rapporti tra la minore e il padre e la necessità che si provveda al ripristino della relazione, ove lo stesso lo richieda e le sue condizioni psicofisiche lo consentano, con la specifica delega per l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di sostegno per la minore e per entrambi i genitori, ritenuti necessari o anche solo opportuni, come meglio precisato in dispositivo.
Il contributo al mantenimento della figlia
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto dei figlia, deve evidenziarsi che, a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n.
21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Ciò posto, la signora ha dichiarato di essere attualmente disoccupata e di percepire unicamente Pt_1
l'assegno unico di € 235 mensili (cfr. autodichiarazione del 27.2.2025), avendo perso il diritto a percepire il reddito di inclusione poiché, nell'attestazione ISEE, verrebbero conteggiati anche i redditi dell'ex compagno
(cfr. nota del 18.3.2025). La signora vive unitamente alla figlia in una casa per cui versa un canone di locazione di € 333. Non risulta gravata da finanziamenti (cfr. autodichiarazione del 27.2.2025).
Dagli accertamenti svolti, il signor risulta non aver presentato dichiarazioni dei redditi, per i CP_1 periodi successivi al 2018 (cfr. deposito AdE del 19.12.2024) ed aver percepito, redditi da lavoro dipendente
e assimilati con contratto a tempo determinato di € 281,98 nell'anno 2021 (CU 2022), di € 709,04 + 1.458,18
+ 700,19 nel 2022 (CU 2023) e di € 12.661 nel 2023 (CU 2024).
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, valutate le esigenze della figlia minore in considerazione dell'età, il Collegio reputa congruo ed equo porre a carico del signor giovane (classe 1989) e dotata di integra capacità Parte_2 lavorativa, comunque tenuto al mantenimento della figlia- un contributo indiretto al mantenimento della figlia nella misura di € 300 mensili, oltre al 50% alle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Como, con percepimento integrale dell'assegno unico da parte della signora Pt_1 genitore affidatario super-esclusivo.
Quanto alla decorrenza della statuizione economica dovrà aversi riguardo alla data della domanda,
e quindi alla mensilità di aprile 2023, atteso che il ricorso è stato depositato il 19.3.2023, posto che
è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. In particolare, la richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del signor è inammissibile in quanto l'art. 473bis.37 c.p.c. prevede che il creditore cui spetta la CP_1 corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, possa procedere in via diretta, seguendo la procedura indicata ovvero notificando il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Spese processuali
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla viene disposto in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà PE collocata, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (cd. affido superesclusivo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto-dovere del padre di vigilanza;
2. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Beura Cardezza (residenza materna) mantengano un'attenta presa in carico della minore e del nucleo familiare e provvedano, in collaborazione con i
Servizi Sociali del Comune di Magenta (residenza paterna) e con i rispettivi Servizi Specialistici
ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza a:
- ripristinare la relazione padre-figlia -ove il padre lo richieda manifestando un serio impegno nella ripresa della relazione e le sue condizioni psicofisiche lo consentano (previ accertamenti tossicologici) e ove ne sussistano i presupposti- avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un nuovo accesso sereno di alla figura paterna, PE regolamentando tempi e modalità di frequentazione secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze ed ai bisogni della minore stessa, inizialmente con modalità osservate e protette (eventualmente, in Spazio Neutro), con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione (e con elaborazione di un calendario) e con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati, della situazione psicofisica del padre e delle reazioni psicoemotive della minore;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/psicoterapeutico per la minore ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore medesima;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, acquisita la loro disponibilità, per il tempo ritenuto necessarie nel solo interesse della minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
3. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori per il padre) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
4. PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di aprile 2023, quale Controparte_1
contributo per il mantenimento della figlia minore, il pagamento della somma mensile di € 300 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2024) e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al Parte_1
50% delle le extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, secondo il seguente schema:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta.
5. DISPONE che l'assegno unico per la minore venga percepito interamente dalla signora Pt_1
6. SPESE di lite irripetibili.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza ai Servizi Sociali di Beura Cardezza e di
Magenta.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 28.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao