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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 23.05.2025, con preventivo scambio di note scritte, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 137 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente, in via Parte_1
Moro n. 8, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n. 21, presso lo
Studio dell'Avv. Maddalena CALIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“perché il Giudice Ill.mo contrariis reiectis:
1-Accertare la natura professionale delle patologie di cui soffre l'odierno
ricorrente e per l'effetto dichiarare che a causa delle stesse il Sig. ha Parte_1
subito:
a) una lesione dell'integrità psicofisica pari al 4% per
[...]
b) una lesione del 2% per Parte_2
, o per quella pari o superiore che verrà accertata Parte_3
in corso di causa e comunque indennizzabile secondo legge.
2-Per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al CP_2
pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennizzo in capitale di cui all'art. 13
del d.lgs. n. 38 del 23.02.2000, oltre interessi, rivalutazione monetaria.
3-Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi
in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda
poiché infondata.
Spese, competenze ed onorari rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
pagina 2 , al fine di domandare la condanna al pagamento di un Controparte_1
indennizzo per malattia professionale e da stress da lavoro correlato.
In particolare, ella ha esposto:
− di avere inoltrato il 01.07.2020, all' domanda per malattia CP_2
professionale per vedersi riconoscere il diritto ai benefici economici di legge per avere contratto in occasione di lavoro una tendinopatia quadricipite femorale bilaterale;
− che il 13.10.2020 l'Istituto assicurativo aveva comunicato che “la
documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-
legale”. La pratica pertanto veniva archiviata.
2. L' ha resistito in giudizio e ha domandato il rigetto della domanda. CP_3
3. La causa è stata istruita con prova per testi e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, devono essere confermati i provvedimenti istruttori assunti da questo Giudice che ha ritenuto di non ammettere l'espletamento della
C.T.U., non essendo stata raggiunta la prova dell'an della prestazione richiesta e non avendo il ricorrente indicato neppure ulteriori testi, rispetto a quelli sentiti nell'udienza del 04.10.2024, al fine di provare adeguatamente il nesso di causalità.
5. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'istruzione probatoria non ha consentito di accertare lo svolgimento da parte della ricorrente delle lavorazioni secondo le modalità descritte nel ricorso introduttivo.
Deve essere evidenziata, anzitutto, la genericità delle allegazioni di parte ricorrente, non essendo stato neppure rappresentato in che cosa si declinasse,
pagina 3 ordinariamente, l'attività lavorativa del ricorrente, né con precisione in quali anni si fosse svolta la predetta attività lavorativa.
Oltre alla evidenziata carenza di allegazioni, le testimonianze acquisite nel presente giudizio non sono risultate idonee a provare quanto dedotto dall'odierno ricorrente, poiché, segnatamente, le testimonianze rese dai testi di parte ricorrente appaiono di per sé poco significative.
In particolare, il teste sentito nell'udienza del 04.10.2024, Testimone_1
titolare di una attività collocata a 500 metri da quella del ricorrente, ha riferito di avere, genericamente, “collaborato con lui per circa dieci anni”, specificando di avere portato presso l'attività di “le auto dei propri clienti per effettuare la Pt_1
convergenza”, di averlo visto movimentare carichi di oltre 100 kg e di averlo visto svolgere genericamente attività lavorativa in ginocchio “per buona parte della
giornata”, ma il teste non ha ricordato né in quale periodo, né fino a quando avesse visto lavorare e tantomeno che tipo di lavorazioni avesse Pt_1
disimpegnato costui.
In maniera analoga al teste , il teste (udienza Tes_1 Testimone_2
del 14.10.2021), ha riferito di essere stato, in passato, cliente di e di sapere Pt_1
che questi era stato gommista “per oltre vent'anni”, di avere affidato al ricorrente la manutenzione dei propri trattori, di averlo aiutato a prelevare ruote del peso di tre o quattro quintali, circostanza questa del tutto inverosimile se non realizzata con l'ausilio di macchinari all'uopo predisposti, e di averlo visto adoperare generici “strumenti vibranti” per smontare le ruote stesse.
Ebbene, è di tutta evidenza che anche la dichiarazione del teste , Tes_2
come quella di , è priva di contenuti e dettagli adeguati che consentano di Tes_1
collocare nel tempo l'attività lavorativa del ricorrente ovvero di ottenere, con la
pagina 4 necessaria precisione, la ricostruzione del nesso causale tra le malattie professionali asseritamente lamentate e le lavorazioni svolte nel corso della carriera lavorativa di Pt_1
Per altro verso, entrambi i testi hanno reso dichiarazioni (comunque superficiali circa le modalità lavorative, nonché sull'intensità del relativo e asserito rischio)
esclusivamente sull'attività di gommista svolta in Italia da nulla essendo Pt_1
stato provato in ordine a quella di operaio generico svolta all'estero, che resta del tutto sfornita di prova.
Per altro verso, lo stesso ricorrente, nell'esposizione dei fatti dai cui avrebbero originato le tecnopatie lamentate, non ha nemmeno riferito di attività dannose per gli arti inferiori, ma soltanto a quelli superiori, nonché lavorazioni che implicano sollevamenti di pesi.
L'attività lavorativa di , descritta sia pure in maniera del tutto Parte_1
generica in ricorso e confermata in maniera altrettanto aspecifica dai testi,
giustificherebbe al più prestazioni dell'Istituto resistente per tecnopatia delle spalle, epicondilite ovvero ernia discale.
Alla luce della documentazione citata e dal complesso delle testimonianze assunte nel giudizio, deve ritenersi, pertanto, non provato il nesso causale tra lo svolgimento delle mansioni del ricorrente e le tecnopatie asseritamente contratte.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato in quanto infondato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77
del d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
pagina 5 Devono essere definitivamente poste a carico dell'
[...]
, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. nulla sulle spese;
Cagliari, 23.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6