Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5747/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5747 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 106, Parte_1
presso lo studio degli avvocati Claudio Fernandes e Iole Meola, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
attore contro
, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della “ Controparte_1 [...]
”, presso il medesimo Controparte_2
, sito in Giugliano in Campania (80014 NA) alla via Domitiana n. 33; Controparte_2
convenuto contumace
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 il sig. in qualità di legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2
”, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
[...]
Tribunale adito: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. , Controparte_1
n.q. in epigrafe, nella causazione dell'evento dannoso ut supra descritto;
per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 della somma complessiva di euro € 406.792,00 a titolo di risarcimento per il danno biologico da invalidità permanente, per l'invalidità temporanea totale e parziale, ivi compresa la quota
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o a quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, anche a seguito di c.t.u. che sin d'ora si richiede, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannare il sig. al Controparte_1 pagamento di spese e compenso del giudizio.”.
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha allegato: - che nel pomeriggio dell'11 maggio
2019, in Giugliano in Campania (NA), località , all'interno del “Centro Equitazione CP_2
Lago Patria” sito alla via Domitiana n. 33, era impegnata insieme ad alcuni amici ed altri partecipanti in una passeggiata a cavallo, sotto la guida di un'istruttrice del suddetto centro, tale sig.ra anch'essa in sella al suo cavallo;
- che la sig.ra era solo alla Per_1 Parte_1
sua seconda esperienza di equitazione, avendo effettuato pochi giorni prima, presso lo stesso centro ippico e sotto la guida di altro istruttore, solo andature al passo e, per breve tempo, al piccolo trotto;
- che verso le ore 18.30/19.00 dell'indicato pomeriggio, trascorsa circa un'ora di andatura al passo, l'istruttrice ha iniziato una lenta andatura di trotto e così faceva anche il cavallo condotto dalla sig.ra - che, dopo pochi secondi di trotto, l'istruttrice Pt_1
improvvisamente ha lanciato il suo cavallo al galoppo e tanto ha provocato l'immediata e istintiva reazione del cavallo condotto dalla sig.ra che ha iniziato anch'esso a Pt_1
galoppare con forza;
- che a questo punto, stante la sua inesperienza, la sig.ra non è Pt_1
riuscita a far rallentare il cavallo e nel volgere di pochi secondi è stata disarcionata cadendo al suolo;
- che per effetto della caduta l'istante accusava un lancinante dolore al gomito, al braccio e al polso sinistri;
- che chiamata l'ambulanza da uno dei presenti, la sig.ra è stata Pt_1 trasportata presso l'Ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli e qui ricoverata con la diagnosi di “frattura pluriframmentaria omero distale gomito sinistro con lussazione posteriore tipo
Gartland III di tutto l'omero distale, esposizione puntiforme anteriore della diafisi omerale intrabrachiale e paresi/paralisi del nervo radiale post-traumatica, frattura scomposta articolare dorsalizzata radio distale polso sinistro”.
Non si è costituito in giudizio il sig. , benché ritualmente citato, dal che Controparte_1
consegue la sua dichiarazione di contumacia.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi e l'espletamento di Ctu medico-legale. All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 13.02.2025, a seguito di trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Deve innanzitutto rilevarsi che il contraddittorio risulta correttamente instaurato.
Pag. 2 di 8 Parte attrice ha invero convenuto in giudizio in qualità di legale rappresentante Controparte_1 della ”; l'associazione sportiva Controparte_2
dilettantistica in questione non è dotata di personalità giuridica (come da documentazione versata in atti dall'attore in data 30.2.2022: cfr. la scheda tratta dal registro pubblico del CONI), sicché va ricondotta al novero delle associazioni non riconosciute.
Ne consegue a) che come tutte le associazioni non riconosciute la stessa possa essere ritenuta responsabile a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10213 del 26/07/2001 e successive conformi); b) che ai sensi dell'art. 38 c.c. i rappresentanti dell'ente rispondono personalmente e solidalmente dei debiti di quest'ultimo, secondo lo schema della fideiussione ex lege a favore del terzo creditore, con esclusione del beneficio della preventiva escussione
(costante la giurisprudenza sul punto: Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 21066 del 19/10/2016);
c) che, in mancanza di un sistema di pubblicità sui poteri rappresentativi, trova applicazione il principio dell'apparenza (Cass. civ., Sez. lavoro, sentenza n. 6350 del 16/05/2000).
Pertanto, nel caso di specie, parte attrice ha correttamente convenuto in giudizio il legale rappresentante della ”, sig. Controparte_2 CP_1
(cfr. la già richiamata scheda tratta dal registro pubblico del CONI), con notifica
[...] effettuata presso la residenza di quest'ultimo (cfr. certificato di residenza versato in atti in data
30.2.2022).
3. Nel merito, la domanda è fondata e va pertanto accolta.
L'attrice ha fatto valere la responsabilità del convenuto, quale legale rappresentante della
[...]
”, per i danni subiti a seguito della caduta da Controparte_2 cavallo che l'ha vista protagonista in data 11.5.2019, in occasione della sua seconda esperienza di equitazione, sotto la guida di un'istruttrice del medesimo centro.
Giova richiamare al riguardo il costante orientamento di legittimità secondo cui «Il gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai partecipanti qualora siano cavallerizzi principianti o inesperti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile al gestore la responsabilità ex art. 2050
c.c. per i danni subiti da una allieva che, nel corso della sua terza lezione di equitazione, era stata disarcionata dal cavallo, imbizzarritosi per il passaggio nelle vicinanze di alcuni cavalieri al galoppo).» (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 27/11/2015; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 6737 del 08/03/2019).
Pag. 3 di 8 Nessun dubbio sussiste, pertanto, sulla qualificazione come pericolosa dell'attività che ha visto coinvolta l'attrice, attività che, anche alla luce delle risultanze istruttorie, risulta esperita da soggetto non esperto di equitazione.
Da tale qualificazione discende, in punto di distribuzione dell'onere della prova, che «In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe al danneggiato, tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso;
resta, poi, a carico del danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.(Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto ritenendo irrilevante, ai fini della decisione, che la caduta dell'allieva fosse avvenuta a causa dell'andamento del cavallo o della rottura di uno staffile, che la danneggiata conducesse
l'animale al passo o al galoppo e che la stessa fosse o meno preparata a farlo, in quanto era stato accertato che l'evento dannoso si era verificato in conseguenza dello svolgimento di un'attività pericolosa - l'esercizio ippico - e che il danneggiante non aveva offerto la prova liberatoria).» (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19449 del 15/07/2008).
Ciò posto, va rilevato che parte attrice ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, mentre parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha offerto la prova liberatoria dovuta.
Il fatto storico, così come l'esistenza del legame eziologico tra l'attività pericolosa (equitazione)
e l'evento dannoso (la caduta dell'attrice), sono risultanti provati all'esito dell'istruttoria svolta, considerato che i testimoni escussi all'udienza del 24.11.2023, sulla cui attendibilità non vi è stato motivo di dubitare, stante la linearità del narrato offerto, hanno confermato che l'attrice è caduta da cavallo allorquando, durante la passeggiata, l'animale, seguendo il cavallo dell'istruttrice lanciato al galoppo, ha iniziato a galoppare a sua volta finendo per disarcionare l'attrice, facendola cadere a terra con conseguenti lesioni personali al polso, al gomito e al braccio sinistri.
Deve escludersi una concorrente responsabilità dell'attrice, stante la sua inesperienza – come confermato dai testimoni –, tenuto conto altresì dell'anomala condotta dell'istruttrice, che ha lanciato al galoppo il proprio cavallo nonostante la presenza di altri animali impegnati nella passeggiata con dei principianti.
Deve, quindi, essere affermata l'esclusiva responsabilità del convenuto nel sinistro per cui è causa, ai sensi dell'art. 2050 c.c.
3.1 Si deve passare alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice.
Pag. 4 di 8 L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno biologico, senza allegare l'esistenza di compromissioni di rilievo della sfera individuale e relazionare.
Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent.
n. 24864 del 9 dicembre 2010).
In particolare, il danno biologico, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 31 maggio 2003, n. 8828 e C.Cost. 11 luglio 2003 n. 233), deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico- legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso (in giurisprudenza cfr. tra le altre Cass. 9 dicembre 1994 n. 10539; Cass. 28 novembre 1998 n.
12083; Cass. 10 marzo 1998 n. 2639) e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c. Il danno biologico si configura, pertanto, come tipico danno non patrimoniale. Tale assunto è sostanzialmente da condividere, in quanto nella nozione di “danno biologico” rientrano tutte quelle figure di danno non reddituale e perciò non suscettibili di valutazione economica (ad es. danni estetici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale), la cui liquidazione viene fatta spesso attraverso criteri equitativi.
Nell'ampia categoria del danno non patrimoniale si deve comprendere anche il danno morale determinato dalla sofferenza patita a seguito di un reato (come in questo caso nel quale è astrattamente configurabile il reato di lesioni personali colpose).
Invero, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento (Cass. 26972/2008).
Il Ctu nominato in corso di causa, con valutazione immune da vizi, ha rilevato a) che l'attrice ha subito un “Trauma contusivo dell'arto superiore sinistro produttivo di: - Frattura
Pag. 5 di 8 pluriframmentaria omero distale gomito sinistro con lussazione posteriore tipo Gartland III di tutto l'omero distale ed esposizione puntiforme anteriore della diafisi omerale intrabrachiale, trattata chirurgicamente con duplice placca di osteosintesi pluriavvitata;
- Paresi del nervo radiale post-traumatica; - Frattura scomposta articolare dorsalizzata del radio distale, trattata con riduzione incruenta e osteosintesi con fili di K della frattura”, riportando multiple lesioni causalmente ascrivibili all'incidente per cui è causa, dal quale residuano postumi così sintetizzabili: “a) Deviazione mediale dell'asse lungo dell'avambraccio sinistro;
b) Esiti anatomo-radiografici consolidati di frattura complessa del gomito sinistro con mezzi di sintesi in sede e deficit della flessione di circa 1/4; c) Esito cicatriziale sulla faccia posteriore del braccio sinistro, passante per il gomito, di modesta qualità estetica;
d) Esiti di paresi del nervo radiale sinistro con lieve deficit di forza rispetto al controlato” (cfr. pag. 17 e 18 della relazione di consulenza).
Sulla base di tali premesse, il Ctu è quindi giunto a quantificare il danno biologico subito dall'attrice nella misura del 21 %.
L'elaborato peritale redatto dal dott. appare chiaro, lineare, privo di Persona_2
contraddizioni e dotato di pregio tecnico, avendo il consulente puntualmente indicato le premesse scientifiche su cui ha basato le proprie considerazioni;
inoltre, l'attrice non ha mosso rilievi critici all'elaborato. Il Tribunale, pertanto, ritiene di poter far proprie le conclusioni raggiunte dal consulente.
Il rilevato danno alla salute (21 %) deve essere liquidato facendo riferimento al criterio equitativo e, in particolare, al fine di garantire l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Ciò precisato, va rilevato che le nuove tabelle di Milano, anche a seguito delle ultime pronunce della Suprema Corte (cfr.: Cass. Ordinanza n. 15733/2022; Cass. n. 8532/2020; Cass. n.
25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito “danno biologico/dinamico-relazione) e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato
“danno da sofferenza soggettiva interiore”). Quanto a quest'ultimo osserva il Tribunale che le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti al sinistro e prodotte dalle lesioni
Pag. 6 di 8 subite e dalla durata delle cure alle quali l'attrice è stata sottoposta, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro di (anni 40) e della Parte_1
percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro, quantificati dal CTU nella misura del 21 %, si ottiene un importo di euro 91.016,00, comprensivo sia del danno biologico/dinamico relazionale (senza incremento per personalizzazione del danno non essendo stato allegato e provato alcun elemento idoneo a fondarlo), sia del danno da sofferenza soggettiva interiore.
Per la ITT devono riconoscersi euro 920,00, per la ITP al valore del 75% euro 2.587,50, per la
ITP del 50 % euro 6.900,00, per complessivi euro 10.407,50.
Vanno poi aggiunte le spese mediche documentate, pari a euro 3.362,31 (somma documentata attraverso la produzione di scontrini e ricevute) e le spese di viaggio per il trasporto necessario alle cure pari a euro 495,00 (come da ricevute in atti). Non risultano documentate ulteriori spese mediche.
Il danno subito dall'attrice è, quindi, quantificabile all'attualità in complessivi euro (91.016,00
+ 10.407,50 + 3.362,31 + 495,00 =) 105.280,81.
Quanto alla rivalutazione delle somme riconosciute all'attrice e alla richiesta di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima questione, che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Sulla somma così determinata quale ristoro del danno patrimoniale vanno aggiunti, trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore, gli interessi cosiddetti da lucro cessante, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto,
Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
Questo Tribunale ritiene equo, in applicazione del secondo criterio, adottare, come parametro di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura del 1,5 % annuo, tenuto conto
Pag. 7 di 8 del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, dalla data di decorrenza (la data del sinistro: 11.5.2019) e il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere ribadita l'esclusiva responsabilità di , quale legale rappresentante della Controparte_1 [...]
”, riguardo all'evento dannoso di cui è causa e, per l'effetto, il Controparte_2
convenuto deve essere condannato al pagamento in favore di della somma Parte_1
di euro 105.280,81, oltre interessi come sopra determinati.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del valore della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , in qualità di legale rappresentante pro Controparte_1 tempore della “ ”; Controparte_2
2) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna , Controparte_1
in qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_2
”, al pagamento in favore di della
[...] Parte_1
complessiva somma di euro 105.280,81, oltre interessi compensativi come da motivazione;
3) pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, a carico del convenuto;
4) condanna , in qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1 [...]
”, al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 8.292,50 di cui euro Parte_1
1.241,00 per spese vive ed euro 7.051,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5.6.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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