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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 180/2024
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to LACERENZA ANTONIO, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TAMMA Controparte_1 C.F._1
MARCO JUNIOR (c.f. e da avv. C.F._2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2024, la adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1 convenendo per l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 573/2023 del 27.12.2023 e Controparte_1
contestuale richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.
In particolare, la società ricorrente chiedeva di revocare integralmente il d.i. n. 573/2023 emesso da questo stesso organo giudicante, unitamente all'atto di precetto e, conseguentemente, di dichiarare non dovuta a la somma di euro 2.500,00, oltre accessori e spese della procedura, revocando la Controparte_1
provvisoria esecuzione del predetto d.i.
Dunque, la società ricorrente chiedeva di condannare il convenuto alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, oltre condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da determinare secondo giustizia.
si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo la conferma della provvisoria Controparte_1
esecuzione sulle somme del d.i. opposto nella misura di euro 2.500,00 ovvero somma diversa ritenuta di giustizia. Spiegava altresì il convenuto domanda riconvenzionale per la verifica della sussistenza di un credito pari alla somma di euro 8.314,10 per ferie, permessi, R.O.L. e ratei di mensilità suppletive non asseritamente percepiti dall'azienda ricorrente. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari di lite oltre condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, all'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
Si precisa che il aveva prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della CP_1 [...]
con contratto di lavoro full-time, inquadramento al livello 3S del CCNL applicato dall'Azienda Parte_1
come operaio e mansioni di autista, dal 20.12.2019 al 30.06.2023, data in cui il rapporto di lavoro era cessato con licenziamento per superamento del periodo di comporto dovuto all'affezione da grandi eventi morbosi che aveva colpito il lavoratore.
Ebbene, il lavoratore, nel procedimento per decreto ingiuntivo, aveva chiesto di ottenere in proprio favore il pagamento della somma di euro 2.500,00 a titolo di emolumenti non percepiti.
Tuttavia, nelle more del giudizio di opposizione, il confermava di aver ricevuto il pagamento degli CP_1
importi indicati nella busta paga di Giugno 2023, pur ritenendo ancora dovuta in suo favore la somma relativa agli interessi per il ritardato pagamento da parte della società datrice di lavoro, oltre somme dovute per le altre causali sopra indicate (ferie, permessi, R.O.L. e ratei di mensilità suppletive), sì da ritenersi ancora creditore della somma totale di euro 8.535,66.
Allora, deve innanzitutto dirsi che le somme originariamente pretese dal lavoratore con procedimento per decreto ingiuntivo venivano da lui riscosse già al momento dell'instaurazione del giudizio, tant'è che per questo motivo non si ritengono dovuti gli interessi pretesi.
Peraltro, non si ritiene assolto l'onere della prova incombente sul lavoratore nella domanda riconvenzionale, non avendo egli provato la fondatezza delle proprie richieste.
Sul punto, si rammenta che sussiste un preciso e rigoroso onere della prova a carico del lavoratore il quale, in sintesi, deve provare di aver richiesto e non ottenuto le ferie e\o i permessi in suo diritto. La recentissima pronuncia della Suprema Corte (ordinanza del 14 giugno 2024, n. 16603) ha infatti ribadito che “il lavoratore che, una volta cessato il rapporto, richiede in giudizio l'indennità sostitutiva per le ferie non godute, ha l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie. Questo perché l'effettuazione di lavoro straordinario rispetto alla normale durata del periodo lavorativo annuale costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'indennità. Non è rilevante che il datore di lavoro possa avere maggiore facilità nel provare che il lavoratore abbia effettivamente usufruito delle ferie (v. Cass.
9791/2020). La Corte ritiene superato il precedente orientamento secondo il quale il lavoratore doveva dimostrare che il mancato godimento delle ferie era dovuto a eccezionali e motivate esigenze di servizio o cause di forza maggiore”.
Soltanto dopo che il lavoratore abbia provato quanto appena detto, spetterà al datore di lavoro provare di aver comunque messo il dipendente nelle condizioni di usufruire effettivamente delle ferie annuali retribuite, informandolo adeguatamente della perdita del diritto alle ferie e dell'eventuale indennità sostitutiva.
Tanto però non occorreva nel caso di specie, non avendo il sufficientemente provato le proprie CP_1
pretese.
Quanto alla tredicesima e quattordicesima mensilità, si ritiene parimenti corrisposta la relativa paga dovuta da parte della società datrice di lavoro, fermo restando che il CCNL di categoria prevede che, in caso di malattia, esse non vengano pagate oltre il 180° giorno, proprio come avvenuto nel caso in esame.
Si ritengono infine infondate le domande per lite temeraria formulate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo tanto la società quanto il lavoratore dimostrato il presupposto soggettivo relativo alla mala fede o colpa grave del soccombente né il presupposto oggettivo relativo al danno concreto ed effettivo patito, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va accolto, e di conseguenza il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 10.01.2024, nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede: accoglie il ricorso in opposizione al d.i. n. 573/2023 del 27.12.2023 e, per
[...]
l'effetto, revoca lo stesso;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal condanna l' opposto CP_1
alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2000,00 oltre oneri accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario .
Così deciso in Trani, il 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to LACERENZA ANTONIO, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TAMMA Controparte_1 C.F._1
MARCO JUNIOR (c.f. e da avv. C.F._2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2024, la adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1 convenendo per l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 573/2023 del 27.12.2023 e Controparte_1
contestuale richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.
In particolare, la società ricorrente chiedeva di revocare integralmente il d.i. n. 573/2023 emesso da questo stesso organo giudicante, unitamente all'atto di precetto e, conseguentemente, di dichiarare non dovuta a la somma di euro 2.500,00, oltre accessori e spese della procedura, revocando la Controparte_1
provvisoria esecuzione del predetto d.i.
Dunque, la società ricorrente chiedeva di condannare il convenuto alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, oltre condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da determinare secondo giustizia.
si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo la conferma della provvisoria Controparte_1
esecuzione sulle somme del d.i. opposto nella misura di euro 2.500,00 ovvero somma diversa ritenuta di giustizia. Spiegava altresì il convenuto domanda riconvenzionale per la verifica della sussistenza di un credito pari alla somma di euro 8.314,10 per ferie, permessi, R.O.L. e ratei di mensilità suppletive non asseritamente percepiti dall'azienda ricorrente. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari di lite oltre condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, all'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
Si precisa che il aveva prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della CP_1 [...]
con contratto di lavoro full-time, inquadramento al livello 3S del CCNL applicato dall'Azienda Parte_1
come operaio e mansioni di autista, dal 20.12.2019 al 30.06.2023, data in cui il rapporto di lavoro era cessato con licenziamento per superamento del periodo di comporto dovuto all'affezione da grandi eventi morbosi che aveva colpito il lavoratore.
Ebbene, il lavoratore, nel procedimento per decreto ingiuntivo, aveva chiesto di ottenere in proprio favore il pagamento della somma di euro 2.500,00 a titolo di emolumenti non percepiti.
Tuttavia, nelle more del giudizio di opposizione, il confermava di aver ricevuto il pagamento degli CP_1
importi indicati nella busta paga di Giugno 2023, pur ritenendo ancora dovuta in suo favore la somma relativa agli interessi per il ritardato pagamento da parte della società datrice di lavoro, oltre somme dovute per le altre causali sopra indicate (ferie, permessi, R.O.L. e ratei di mensilità suppletive), sì da ritenersi ancora creditore della somma totale di euro 8.535,66.
Allora, deve innanzitutto dirsi che le somme originariamente pretese dal lavoratore con procedimento per decreto ingiuntivo venivano da lui riscosse già al momento dell'instaurazione del giudizio, tant'è che per questo motivo non si ritengono dovuti gli interessi pretesi.
Peraltro, non si ritiene assolto l'onere della prova incombente sul lavoratore nella domanda riconvenzionale, non avendo egli provato la fondatezza delle proprie richieste.
Sul punto, si rammenta che sussiste un preciso e rigoroso onere della prova a carico del lavoratore il quale, in sintesi, deve provare di aver richiesto e non ottenuto le ferie e\o i permessi in suo diritto. La recentissima pronuncia della Suprema Corte (ordinanza del 14 giugno 2024, n. 16603) ha infatti ribadito che “il lavoratore che, una volta cessato il rapporto, richiede in giudizio l'indennità sostitutiva per le ferie non godute, ha l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie. Questo perché l'effettuazione di lavoro straordinario rispetto alla normale durata del periodo lavorativo annuale costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'indennità. Non è rilevante che il datore di lavoro possa avere maggiore facilità nel provare che il lavoratore abbia effettivamente usufruito delle ferie (v. Cass.
9791/2020). La Corte ritiene superato il precedente orientamento secondo il quale il lavoratore doveva dimostrare che il mancato godimento delle ferie era dovuto a eccezionali e motivate esigenze di servizio o cause di forza maggiore”.
Soltanto dopo che il lavoratore abbia provato quanto appena detto, spetterà al datore di lavoro provare di aver comunque messo il dipendente nelle condizioni di usufruire effettivamente delle ferie annuali retribuite, informandolo adeguatamente della perdita del diritto alle ferie e dell'eventuale indennità sostitutiva.
Tanto però non occorreva nel caso di specie, non avendo il sufficientemente provato le proprie CP_1
pretese.
Quanto alla tredicesima e quattordicesima mensilità, si ritiene parimenti corrisposta la relativa paga dovuta da parte della società datrice di lavoro, fermo restando che il CCNL di categoria prevede che, in caso di malattia, esse non vengano pagate oltre il 180° giorno, proprio come avvenuto nel caso in esame.
Si ritengono infine infondate le domande per lite temeraria formulate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo tanto la società quanto il lavoratore dimostrato il presupposto soggettivo relativo alla mala fede o colpa grave del soccombente né il presupposto oggettivo relativo al danno concreto ed effettivo patito, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va accolto, e di conseguenza il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 10.01.2024, nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede: accoglie il ricorso in opposizione al d.i. n. 573/2023 del 27.12.2023 e, per
[...]
l'effetto, revoca lo stesso;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal condanna l' opposto CP_1
alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2000,00 oltre oneri accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario .
Così deciso in Trani, il 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore