Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2024, n. 7700
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Sentenza 21 marzo 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 28 febbraio 2024 e pubblicata il 21 marzo 2024, con relatore il Consigliere Milena Balsamo. Le parti in causa erano una società ricorrente e la Provincia di Imperia, con la prima che contestava l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) riguardo a provvedimenti di ecotassa per le annualità 2004-2008. La società sosteneva che, nonostante la sua estinzione per fusione, avesse legittimazione a impugnare in quanto incorporante, mentre la Provincia contestava la tardività dell'appello incidentale.

Il giudice ha accolto il ricorso principale della società, affermando che la fusione non determina l'estinzione della legittimazione processuale della società incorporata, che può continuare a far valere i propri diritti. La Corte ha richiamato il principio dell'ultrattività del mandato, stabilendo che la cancellazione dal registro delle imprese non preclude la legittimazione a impugnare, se la fusione è avvenuta durante il processo. Al contrario, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Provincia, ritenendo che l'appello fosse tardivo rispetto ai termini previsti per le impugnazioni. La sentenza ha quindi cassato la decisione della CTR, rinviando la causa per un nuovo esame.

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I capi della sentenza di merito, non fatti oggetto di gravame con l'impugnazione principale, sono impugnabili con ricorso per cassazione incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., a condizione che siano riferibili ad un unico rapporto atteso che, in caso di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio ovvero in cause diverse riunite, devono essere rispettati i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Nel caso di fusione di società per incorporazione in corso di causa, la incorporata, ove la incorporante rimanga estranea al processo, può impugnare la decisione o anche ricevere la notifica dell'impugnazione dalla controparte, a mezzo dello stesso difensore per effetto della procura estesa a tutti i gradi di giudizio, fermo restando il principio che tutti i rapporti sostanziali e processuali continuano nell'ambito della società incorporante o di quella nata dalla fusione paritaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2024, n. 7700
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7700
    Data del deposito : 21 marzo 2024

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