Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 941 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. , Parte_3 C.F._3
, C.F. , Parte_4 C.F._4
, C.F. , Parte_5 C.F._5
C.F. , Parte_6 C.F._6
, C.F. , Parte_7 C.F._7
, C.F. Parte_8 C.F._8
, C.F. , Parte_9 C.F._9
, C.F. , Parte_10 C.F._10
, C.F. Parte_11 C.F._11 parti ricorrenti, tutte rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Dario Safina e Cont
- , CF/p.iva , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa dal proprio funzionario
OGGETTO: inserimento in I fascia delle GPS prov. Trapani
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicati in epigrafe (tutte docenti in possesso di 24 CFU) hanno adito questo Tribunale contestando il contenuto dell'Ord. Min. O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, nella parte in cui “vieta ai docenti in possesso di 24 CFU e – alternativamente – della laurea di vecchio ordinamento o di quella specialistica (3+2) e ai docenti diplomati I.T.P. in possesso del titolo per l'accesso alla classe di concorso, la possibilità di iscriversi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia di istituto”. Dolendosi della violazione dell'art. 1 comma 110 della L. n. 107/2015, hanno chiesto di accertare il requisito del “possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto del diploma di laurea
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Si è costituito in giudizio il resistente eccependo il difetto di CP_2 giurisdizione del G.O. e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente, in ordine alla questione id giurisdizione sollevata dal , CP_2 nonostante possano residuare taluni dubbi, va detto che la Corte di Cassazione, pronunciandosi ripetutamente nel merito (da ultimo con ord. 27482/24), ha sostanzialmente riconosciuto che le controversie inerenti al profilo in oggetto rientrino nella sfera di cognizione del G.O.
Venendo al merito, il ricorso non può trovare accoglimento. L'art. 1, comma 110, dalla legge n. 107/2015 stabilisce che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.
L'art. 'art. 5 del D.lgs. n. 59/2017 afferma poi quanto segue: “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle 2 discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
c) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, Controparte_3 altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. La Corte di Cassazione ha da tempo ritenuto che la questione della equiparabilità all'abilitazione del possesso congiunto del titolo di studio e di 24 crediti formativi 3 vada risolta negativamente (ex multis: sent. 7084/24, sent. 12416 /24, sent. 15838/24 e ord. 27482/24). In particolare, spiega la Corte in pressoché tutti i citati pronunciamenti, «In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie». Il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento. Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 … Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso d.lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria … perché, come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce …». Conclude la Corte, «Risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi … secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle graduatorie provinciali (alla quale anche si riferiva la statuizione di primo grado confermata dal giudice d'appello), a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo».
Avuto riguardo alla disciplina vigente al momento della sua emanazione (maggio
2022) l'O.M. 11/22 deve essere quindi considerata come pienamente legittima. Le dette conclusioni non sono scalfite dalla novità normativa valorizzata in ricorso e racchiusa nell'art.
2-ter del D.lgs 59/17 (entrato in vigore ad agosto
2023). Infatti, tale ius superveniens non può che trovare applicazione per
4 procedure di aggiornamento delle graduatorie successive, senza che i suoi effetti possano retroagire e intaccare le procedure di aggiornamento che già hanno avuto esecuzione in forza di una (legittima) normativa regolamentare vigente in illo tempore.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la complessità della materia.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 12/06/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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