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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 14 luglio 2025, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2526/2025 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
nato a [...] il giorno 1.04.1951, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Michele Marra, giusta mandato in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla
Via Dorso n. 16 (fax numero 0823390999 e numero 0823388900; pec: Email_1
APPELLANTE
E
, (cod.fisc. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore avv. Gabriele Fava con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dagli avv.ti MA Grazia Demaestri (c.f. ed Erminio Capasso (c.f. C.F._1
) come da procura generale alle liti a rogito del Dott. Notaio in C.F._2 Persona_1
Fiumicino, rilasciata in data 22.03.2024, n. Repertorio 37875, raccolta 7313. I procuratori hanno dichiarato di voler ricevere ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente giudizio agli indirizzi pec: avv.
e t Email_2 Email_4 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di SA MA UA Vetere n. 2332/2022 pubblicata il giorno 13.10.2022
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di SA MA UA Vetere , accogliendo il ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI comma, così disponeva: “1) dichiara lo stato di impossibilità del ricorrente a deambulare senza l'aiuto di accompagnatore a decorrere dal 01.04.2021; 2) dichiara sussistenti
i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
3) compensa le spese”.
All'esito del deposito dell'istanza di correzione dell'errore materiale, poi, la sentenza veniva emendata in data 05.01.2023 nei seguenti termini: “Vista la sentenza n. 2332/2022, depositata in data 13/10/2022 nell'ambito del procedimento in esame;
rilevato che, per mero errore materiale, nella stessa e, precisamente, nel dispositivo, non risulta indicato il riconoscimento dello stato di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dal 10.01.2018 – e, cioè, dalla data della domanda amministrativa – come stabilito in sede di ATP dal CTU dott. ritenuto, pertanto, Persona_2
che occorre procedere alla correzione del predetto errore, nonché alla comunicazione alle parti del dispositivo corretto
P.Q.M.
dispone la correzione dell'errore materiale, statuendo che, nel dispositivo della sentenza n. 2332/2022, emessa nell'ambito del presente procedimento, dopo le parole “dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento” debba leggersi “dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dal 10.01.2018”, restando invariata nel resto.”
La statuizione sopra riportata è stata impugnata da con ricorso depositato il Parte_1
14.10.2022, limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite, ritenuto ingiustificato e contrastante con il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
CP_ All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito in via del tutto preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 445 bis c.p.c. Nel merito ne ha contestata la fondatezza, invocando il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 14.07.2025.
Acquisite le note di trattazione ed espletata la camera di consiglio, infine, la causa è stata definita nei termini di seguito espressi. L'appello è inammissibile.
Appare opportuno effettuare una sintetica ricostruzione del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. onde affrontare il tema dell'ammissibilità dell'appello in questione, espressamente contestata dall' CP_1 appellato.
Sulla esperibilità del rimedio proposto, va osservato che avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacché questo è espressamente dichiarato "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello, ne' al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacché il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c'è ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia "prima" della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai definitive.
Nel caso di contestazioni, invece, si introduce una fase contenziosa in cui si pongono in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie. Questa fase (appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all' ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile.
La non appellabilità è stata sancita dall'art. 27, comma 1 lettera f della L. n. 183 del 2011, che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis del codice.
Ne consegue che non dovrebbero più discutersi in appello questioni concernenti lo stato di invalidità, perché o, in assenza di contestazioni, vi è stata la omologa, non impugnabile né modificabile, oppure - secondo caso - la contestazione vi è stata e si è aperto il procedimento contenzioso terminato con sentenza la quale non è soggetta ad appello.
Con riguardo alla disciplina del procedimento ex art. 445 bis cod.proc. civ. per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità, è stato ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. Diversamente, con riguardo alla statuizione sulle spese in ipotesi di sentenza non appellabile che chiude il procedimento contenzioso instauratosi a seguito del dissenso della parte ricorrente, deve ritenersi che il rimedio non sia quello di cui all'art. 111 c.p.c., che è ammissibile solo con riguardo a provvedimenti che hanno la forma di sentenza e per i quali è espressamente precluso il ricorso ordinario per cassazione e con riguardo ad ogni altro provvedimento emesso in forma diversa da quella della sentenza, purché incida su diritti soggettivi ed abbia natura decisoria oltre a non essere altrimenti impugnabile.
Nella specie, essendo prevista espressamente la non appellabilità della sentenza che chiude la fase contenziosa, deve ritenersi esperibile il rimedio ordinario del ricorso per cassazione, sicché deve ritenersi che l'impugnazione vada proposta in tale necessaria forma.
I dubbi di costituzionalità del sistema così delineato, con riferimento agli artt. 3,24,38 e 111 Cost., sono stati dichiarati infondati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 243 del 2014. In particolare, in riferimento alla previsione del termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito, la Consulta ha rilevato che gli interventi diretti a comporre le contrapposte esigenze di concedere alla parte ulteriori strumenti di difesa e di assicurare al processo una ragionevole durata attraverso la previsione di termini perentori, richiedono apprezzamenti rimessi esclusivamente al legislatore (a tal fine richiamando Corte Cost. nn. 305 del 2001 e 855 del 1988).
Le spese del grado devono essere qualificate irripetibili per effetto della dichiarazione ex art. 152 disp.att.
c.p.c.. versata in atti da parte appellante nel primo grado di giudizio ed espressamente richiamata in ricorso a conferma dell'immutata condizione reddituale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 14.10.2022, così provvede:
-dichiara l'appello inammissibile;
-dichiara irripetibili le spese del grado;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, ove sussistano le condizioni.
Così deciso in Napoli, 14 luglio 2022
Il Cosigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 14 luglio 2025, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2526/2025 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
nato a [...] il giorno 1.04.1951, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Michele Marra, giusta mandato in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla
Via Dorso n. 16 (fax numero 0823390999 e numero 0823388900; pec: Email_1
APPELLANTE
E
, (cod.fisc. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore avv. Gabriele Fava con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dagli avv.ti MA Grazia Demaestri (c.f. ed Erminio Capasso (c.f. C.F._1
) come da procura generale alle liti a rogito del Dott. Notaio in C.F._2 Persona_1
Fiumicino, rilasciata in data 22.03.2024, n. Repertorio 37875, raccolta 7313. I procuratori hanno dichiarato di voler ricevere ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente giudizio agli indirizzi pec: avv.
e t Email_2 Email_4 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di SA MA UA Vetere n. 2332/2022 pubblicata il giorno 13.10.2022
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di SA MA UA Vetere , accogliendo il ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI comma, così disponeva: “1) dichiara lo stato di impossibilità del ricorrente a deambulare senza l'aiuto di accompagnatore a decorrere dal 01.04.2021; 2) dichiara sussistenti
i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
3) compensa le spese”.
All'esito del deposito dell'istanza di correzione dell'errore materiale, poi, la sentenza veniva emendata in data 05.01.2023 nei seguenti termini: “Vista la sentenza n. 2332/2022, depositata in data 13/10/2022 nell'ambito del procedimento in esame;
rilevato che, per mero errore materiale, nella stessa e, precisamente, nel dispositivo, non risulta indicato il riconoscimento dello stato di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dal 10.01.2018 – e, cioè, dalla data della domanda amministrativa – come stabilito in sede di ATP dal CTU dott. ritenuto, pertanto, Persona_2
che occorre procedere alla correzione del predetto errore, nonché alla comunicazione alle parti del dispositivo corretto
P.Q.M.
dispone la correzione dell'errore materiale, statuendo che, nel dispositivo della sentenza n. 2332/2022, emessa nell'ambito del presente procedimento, dopo le parole “dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento” debba leggersi “dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dal 10.01.2018”, restando invariata nel resto.”
La statuizione sopra riportata è stata impugnata da con ricorso depositato il Parte_1
14.10.2022, limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite, ritenuto ingiustificato e contrastante con il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
CP_ All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito in via del tutto preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 445 bis c.p.c. Nel merito ne ha contestata la fondatezza, invocando il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 14.07.2025.
Acquisite le note di trattazione ed espletata la camera di consiglio, infine, la causa è stata definita nei termini di seguito espressi. L'appello è inammissibile.
Appare opportuno effettuare una sintetica ricostruzione del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. onde affrontare il tema dell'ammissibilità dell'appello in questione, espressamente contestata dall' CP_1 appellato.
Sulla esperibilità del rimedio proposto, va osservato che avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacché questo è espressamente dichiarato "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello, ne' al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacché il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c'è ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia "prima" della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai definitive.
Nel caso di contestazioni, invece, si introduce una fase contenziosa in cui si pongono in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie. Questa fase (appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all' ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile.
La non appellabilità è stata sancita dall'art. 27, comma 1 lettera f della L. n. 183 del 2011, che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis del codice.
Ne consegue che non dovrebbero più discutersi in appello questioni concernenti lo stato di invalidità, perché o, in assenza di contestazioni, vi è stata la omologa, non impugnabile né modificabile, oppure - secondo caso - la contestazione vi è stata e si è aperto il procedimento contenzioso terminato con sentenza la quale non è soggetta ad appello.
Con riguardo alla disciplina del procedimento ex art. 445 bis cod.proc. civ. per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità, è stato ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. Diversamente, con riguardo alla statuizione sulle spese in ipotesi di sentenza non appellabile che chiude il procedimento contenzioso instauratosi a seguito del dissenso della parte ricorrente, deve ritenersi che il rimedio non sia quello di cui all'art. 111 c.p.c., che è ammissibile solo con riguardo a provvedimenti che hanno la forma di sentenza e per i quali è espressamente precluso il ricorso ordinario per cassazione e con riguardo ad ogni altro provvedimento emesso in forma diversa da quella della sentenza, purché incida su diritti soggettivi ed abbia natura decisoria oltre a non essere altrimenti impugnabile.
Nella specie, essendo prevista espressamente la non appellabilità della sentenza che chiude la fase contenziosa, deve ritenersi esperibile il rimedio ordinario del ricorso per cassazione, sicché deve ritenersi che l'impugnazione vada proposta in tale necessaria forma.
I dubbi di costituzionalità del sistema così delineato, con riferimento agli artt. 3,24,38 e 111 Cost., sono stati dichiarati infondati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 243 del 2014. In particolare, in riferimento alla previsione del termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito, la Consulta ha rilevato che gli interventi diretti a comporre le contrapposte esigenze di concedere alla parte ulteriori strumenti di difesa e di assicurare al processo una ragionevole durata attraverso la previsione di termini perentori, richiedono apprezzamenti rimessi esclusivamente al legislatore (a tal fine richiamando Corte Cost. nn. 305 del 2001 e 855 del 1988).
Le spese del grado devono essere qualificate irripetibili per effetto della dichiarazione ex art. 152 disp.att.
c.p.c.. versata in atti da parte appellante nel primo grado di giudizio ed espressamente richiamata in ricorso a conferma dell'immutata condizione reddituale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 14.10.2022, così provvede:
-dichiara l'appello inammissibile;
-dichiara irripetibili le spese del grado;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, ove sussistano le condizioni.
Così deciso in Napoli, 14 luglio 2022
Il Cosigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano