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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa previdenziale iscritta al n. 2670/2022 R.G., chiamata all'udienza del
2/4/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dall' avv. Parte_1
E. D'Alconzo
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del Rettore pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. B. Massarelli e dall'avv. L. Saracino
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/3/2022, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere stata dipendente dell' in servizio Controparte_2 presso l' con la qualifica funzionale - del precedente Parte_2
CCNL del comparto – di VII livello e di avere, pertanto, diritto, ex art. 11 CP_2
l.n. 200/1974 ed ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979, ad una indennità di equiparazione stabilita con i criteri di cui al Decreto Interministeriale 9/11/1982, avendo prestato servizio, in qualità di personale non medico universitario, presso cliniche ed istituti di ricovero convenzionati con gli Enti ospedalieri o gestiti dalle , ma di non CP_2 aver, tuttavia, ricevuto dall' l'esatto importo dell'indennità spettantele, CP_2
esponeva di aver adito questo Tribunale che, con sentenza n. 16224/2009, emessa in data 26/6/2009, accertava il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità di equiparazione di cui agli artt. 1 della l. n. 200/1974 e 31 D.P.R. n. 761/1979, commisurata alla retribuzione complessiva spettante alla ex IX qualifica del ruolo sanitario, transitata nel ruolo dirigenziale, a far data dall'1/1/2002, condannando la resistente al pagamento delle relative differenze retributive maturate nel periodo dall'1/1/2002 e sino al 30/11/2004, oltre interessi e svalutazione secondo indici ISTAT, con il limite di cui all'art. 22, comma 36, l.n.724/1994, dalla data di maturazione delle singole rate sino al soddisfo.
Ha lamentato che, nonostante la condanna passata in giudicato, atteso che sia l'appello che il ricorso per Cassazione venivano respinti, l' era rimasta inadempiente. CP_2
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertato il diritto della ricorrente così come dichiarato dal Tribunale di
Bari Sez. lavoro con sentenza n. RG. Sent. 16224/09, confermata dalla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro con sentenza RG n 4059/2013, nonché della Suprema Corte con ordinanza RG. N. 2643/2017, condannare la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 27.054,03 come da conteggi allegati;
in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione resistente dei conteggi in atti, disporre Consulenza Tecnica di Ufficio per la quantificazione del credito vantato dalla ricorrente, così come riportato in premesse, ovvero vengano conteggiate le differenze retributive spettanti a titolo di indennità di equiparazione di cui agli artt. 1 della L.
200/74 e 31 del DPR 761/79, commisurata alla retribuzione complessiva spettante alla ex IX qualifica del ruolo sanitario, transitata nel ruolo della fascia del 1 livello della dirigenza sanitaria, a partire dal 1/01/2000 a tutto il 30/11/2004 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo come per legge, ordinanza all'Amministrazione l'esibizione di tutta la documentazione in suo possesso necessaria all'espletamento; per l'effetto condannare l' in persona del Rettore pro- Controparte_2
tempore, al pagamento delle somme così come quantificate dal CTU, oltre interessi e svalutazione monetaria”; con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per carenza di petitum, contestando anche nel merito i conteggi elaborati dalla ricorrente.
Pag. 2 di 5 Istruita con la produzione documentale offerta dalle parti e con consulenza tecnico- contabile, all'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, previa discussione, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione d'inammissibilità della domanda per carenza di petitum è infondata.
Il Tribunale osserva che, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha indicato in maniera chiara tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda tanto che parte resistente ha spiegato le proprie difese in maniera esaustiva e compiuta.
Venendo al merito della domanda, essa è fondata e merita di trovare accoglimento in virtù delle motivazioni di seguito esposte.
Vertendosi in materia di giudizi di quantificazione, è stato necessario disporre CTU contabile al fine di determinare l'importo delle somme spettanti alla ricorrente, giusta sentenze che avevano statuito sull'an; in particolare, è stato richiesto al CTU di accertare, “sulla base della sentenza n. 16224/2009 pronunciata dal Tribunale di Bari sezione Lavoro, confermata dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 4059/2013 dalla documentazione fornita dalle parti e di quella di cui riterrà necessaria
l'acquisizione, le differenze retributive eventualmente spettanti a titolo di indennità di equiparazione di cui agli articoli 1 l.n. 200/1974 e 31 D.P.R. 761/1979, commisurata alla retribuzione complessiva spettante alla ex IX qualifica del ruolo sanitario transitata nel ruolo della fascia del primo livello della Dirigenza Sanitaria, a partire dal 1° gennaio 2000 a tutto il 30/11/2004, sottratte le somme eventualmente già corrisposte dall' per il medesimo titolo, oltre interessi e rivalutazione come CP_2 per legge. Con esclusione dell'indennità di posizione variabile come previsto dal Cass.
9276/2016”.
Sulla scorta di tali indicazioni, il CTU ha provveduto a quantificare gli emolumenti spettanti alla ricorrente, calcolando l'ammontare dell'indennità di equiparazione dovuta.
In particolare, il perito, con motivazione corretta e condivisibile, ha accertato che la somma spettante alla parte ricorrente per il periodo dall'1/1/2000 al 30/11/2004, al netto della retribuzione percepita dalla parte resistente, è la seguente: € 44.158,93, somma rideterminata anche a seguito delle osservazioni della parte resistente, sotto il profilo
Pag. 3 di 5 dell'importo IIS e della retribuzione spettante per l'anno 2004 da ricalcolare fino al
30/11/2004.
In ordine alle doglianze sollevate, per la prima volta, all'odierna udienza, in merito all'elaborato peritale da parte della resistente sotto il profilo dei criteri e dei parametri adottati dal CTU per il calcolo del dovuto, è appena il caso di rilevare che parte resistente, in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato, nulla ha dedotto sul punto, così come non ha instaurato il contraddittorio, sotto tale profilo di censura, nemmeno nelle memorie autorizzate relative all'udienza odierna che non risultano depositate.
Vi è poi che questo Giudicante ritiene di condividere appieno le conclusioni cui è giunto il CTU, in quanto sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici nonchè fondate su conteggi perfettamente intellegibili e verificabili.
Ne discende che la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad €
44.158,93, per i titoli di cui al ricorso, oltre ulteriori accessori come per legge.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11/3/2022 da
nei confronti dell' , ogni Parte_1 Controparte_2
diversa istanza ed eccezione disattese, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 44.158,93, oltre ulteriori accessori come per legge;
condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario, 15%, iva e c.p.a, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Pag. 4 di 5 pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Bari, 2/4/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa previdenziale iscritta al n. 2670/2022 R.G., chiamata all'udienza del
2/4/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dall' avv. Parte_1
E. D'Alconzo
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del Rettore pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. B. Massarelli e dall'avv. L. Saracino
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/3/2022, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere stata dipendente dell' in servizio Controparte_2 presso l' con la qualifica funzionale - del precedente Parte_2
CCNL del comparto – di VII livello e di avere, pertanto, diritto, ex art. 11 CP_2
l.n. 200/1974 ed ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979, ad una indennità di equiparazione stabilita con i criteri di cui al Decreto Interministeriale 9/11/1982, avendo prestato servizio, in qualità di personale non medico universitario, presso cliniche ed istituti di ricovero convenzionati con gli Enti ospedalieri o gestiti dalle , ma di non CP_2 aver, tuttavia, ricevuto dall' l'esatto importo dell'indennità spettantele, CP_2
esponeva di aver adito questo Tribunale che, con sentenza n. 16224/2009, emessa in data 26/6/2009, accertava il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità di equiparazione di cui agli artt. 1 della l. n. 200/1974 e 31 D.P.R. n. 761/1979, commisurata alla retribuzione complessiva spettante alla ex IX qualifica del ruolo sanitario, transitata nel ruolo dirigenziale, a far data dall'1/1/2002, condannando la resistente al pagamento delle relative differenze retributive maturate nel periodo dall'1/1/2002 e sino al 30/11/2004, oltre interessi e svalutazione secondo indici ISTAT, con il limite di cui all'art. 22, comma 36, l.n.724/1994, dalla data di maturazione delle singole rate sino al soddisfo.
Ha lamentato che, nonostante la condanna passata in giudicato, atteso che sia l'appello che il ricorso per Cassazione venivano respinti, l' era rimasta inadempiente. CP_2
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertato il diritto della ricorrente così come dichiarato dal Tribunale di
Bari Sez. lavoro con sentenza n. RG. Sent. 16224/09, confermata dalla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro con sentenza RG n 4059/2013, nonché della Suprema Corte con ordinanza RG. N. 2643/2017, condannare la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 27.054,03 come da conteggi allegati;
in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione resistente dei conteggi in atti, disporre Consulenza Tecnica di Ufficio per la quantificazione del credito vantato dalla ricorrente, così come riportato in premesse, ovvero vengano conteggiate le differenze retributive spettanti a titolo di indennità di equiparazione di cui agli artt. 1 della L.
200/74 e 31 del DPR 761/79, commisurata alla retribuzione complessiva spettante alla ex IX qualifica del ruolo sanitario, transitata nel ruolo della fascia del 1 livello della dirigenza sanitaria, a partire dal 1/01/2000 a tutto il 30/11/2004 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo come per legge, ordinanza all'Amministrazione l'esibizione di tutta la documentazione in suo possesso necessaria all'espletamento; per l'effetto condannare l' in persona del Rettore pro- Controparte_2
tempore, al pagamento delle somme così come quantificate dal CTU, oltre interessi e svalutazione monetaria”; con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per carenza di petitum, contestando anche nel merito i conteggi elaborati dalla ricorrente.
Pag. 2 di 5 Istruita con la produzione documentale offerta dalle parti e con consulenza tecnico- contabile, all'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, previa discussione, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione d'inammissibilità della domanda per carenza di petitum è infondata.
Il Tribunale osserva che, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha indicato in maniera chiara tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda tanto che parte resistente ha spiegato le proprie difese in maniera esaustiva e compiuta.
Venendo al merito della domanda, essa è fondata e merita di trovare accoglimento in virtù delle motivazioni di seguito esposte.
Vertendosi in materia di giudizi di quantificazione, è stato necessario disporre CTU contabile al fine di determinare l'importo delle somme spettanti alla ricorrente, giusta sentenze che avevano statuito sull'an; in particolare, è stato richiesto al CTU di accertare, “sulla base della sentenza n. 16224/2009 pronunciata dal Tribunale di Bari sezione Lavoro, confermata dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 4059/2013 dalla documentazione fornita dalle parti e di quella di cui riterrà necessaria
l'acquisizione, le differenze retributive eventualmente spettanti a titolo di indennità di equiparazione di cui agli articoli 1 l.n. 200/1974 e 31 D.P.R. 761/1979, commisurata alla retribuzione complessiva spettante alla ex IX qualifica del ruolo sanitario transitata nel ruolo della fascia del primo livello della Dirigenza Sanitaria, a partire dal 1° gennaio 2000 a tutto il 30/11/2004, sottratte le somme eventualmente già corrisposte dall' per il medesimo titolo, oltre interessi e rivalutazione come CP_2 per legge. Con esclusione dell'indennità di posizione variabile come previsto dal Cass.
9276/2016”.
Sulla scorta di tali indicazioni, il CTU ha provveduto a quantificare gli emolumenti spettanti alla ricorrente, calcolando l'ammontare dell'indennità di equiparazione dovuta.
In particolare, il perito, con motivazione corretta e condivisibile, ha accertato che la somma spettante alla parte ricorrente per il periodo dall'1/1/2000 al 30/11/2004, al netto della retribuzione percepita dalla parte resistente, è la seguente: € 44.158,93, somma rideterminata anche a seguito delle osservazioni della parte resistente, sotto il profilo
Pag. 3 di 5 dell'importo IIS e della retribuzione spettante per l'anno 2004 da ricalcolare fino al
30/11/2004.
In ordine alle doglianze sollevate, per la prima volta, all'odierna udienza, in merito all'elaborato peritale da parte della resistente sotto il profilo dei criteri e dei parametri adottati dal CTU per il calcolo del dovuto, è appena il caso di rilevare che parte resistente, in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato, nulla ha dedotto sul punto, così come non ha instaurato il contraddittorio, sotto tale profilo di censura, nemmeno nelle memorie autorizzate relative all'udienza odierna che non risultano depositate.
Vi è poi che questo Giudicante ritiene di condividere appieno le conclusioni cui è giunto il CTU, in quanto sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici nonchè fondate su conteggi perfettamente intellegibili e verificabili.
Ne discende che la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad €
44.158,93, per i titoli di cui al ricorso, oltre ulteriori accessori come per legge.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11/3/2022 da
nei confronti dell' , ogni Parte_1 Controparte_2
diversa istanza ed eccezione disattese, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 44.158,93, oltre ulteriori accessori come per legge;
condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario, 15%, iva e c.p.a, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Pag. 4 di 5 pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Bari, 2/4/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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