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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3891/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gianluca Mignacca, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attore
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Maria Pia Milione, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, assieme all'avv.
Angela Quatela, giusta mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 24.4.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata ce- lebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, ha agito in giudizio contro Parte_1
al fine di esercitare il diritto di riscatto sull'appezzamento di terreno sito a San CP_1
1 DR Garganico e censito al Catasto Terreni comunale al foglio 24 particelle 362, 364 e 119, venduto da all'odierno convenuto in data 10.11.2023. Parte_2
L'attore ha riferito di essere proprietario (per una quota ideale pari a 1/27) del fondo agricolo censito al medesimo foglio 24 particella 157, confinante con quello oggetto di compravendita e ricevuto in eredità dalla nonna nel 2017; di coltivare direttamente il proprio terreno, anche con l'aiuto dei familiari, da almeno due anni, avendo avviato fin dal 2021 le operazioni di bonifica e di riattivazione dell'uliveto storico su di esso impiantato, consistita nella smacchiatura dell'intera area, nella pulizia completa del fondo e nella potatura, anche con uso di macchine agricole proprie;
di essere, oltre che coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nel relativo albo previdenziale tenuto presso l'INPS; di non aver venduto, nel biennio precedente all'esercizio del diritto di riscatto, “altri fondi rustici”; che, con atto di compravendita dell'10.11.2023, il ha trasferito il proprio fondo al per € 60.000 Parte_2 CP_1
senza effettuare la preventiva denuntiatio e dopo aver abusivamente frazionato la particella 85 al fine di eludere il requisito oggettivo per il retratto consistente nella contiguità dei fondi;
che sul fondo trasferito non vi erano mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti;
che, ritenendo violato il proprio diritto di prelazione, ha comunicato la volontà di esercitare il diritto di retratto con raccomandata spedita il 5.1.2024 al e, non avendo ricevuto Parte_2 riscontro, ha introdotto il presente giudizio contro l'acquirente.
La parte ha concluso chiedendo che, accertato il proprio diritto di retratto, sia dichiarata l'inefficacia della compravendita dell'10.11.2023 e disposto il trasferimento in suo favore del fondo di cui alle particelle 362, 364 (ex 85) e 119, contro il versamento di € 60.000,00 in favore del da effettuarsi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento in CP_1
mancanza di diverso accordo tra le parti;
ha altresì chiesto che sia ordinata la trascrizione della sentenza con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.10.2024, si è costituito in giudizio
, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in CP_1
diritto.
Il convenuto ha riferito che l'originaria particella 85, costituita in parte da un uliveto e in parte da una cava mineraria dismessa, è stata frazionata dal ricavando le particelle 362, Parte_2
363 e 364 prima della compravendita, così consentendogli l'acquisto della sola cava per realizzare un impianto fotovoltaico;
che, in particolare, la particella 363 si caratterizza per la presenza di un uliveto, mentre le particelle 362 e 119 delimitano il perimetro della cava e la particella 364 si caratterizza per la presenza di una piccola area agricola del tutto autonoma;
che la particella 157 di
2 proprietà dell'attore confina con la particella 363, rimasta in proprietà al , e, in parte, con Parte_2
la particella 364, retrocessa al con atto pubblico di avveramento della condizione del Parte_2
4.1.2024; che, dunque, avendo acquistato le sole particelle 362 e 119, la cui destinazione peraltro sarebbe diversa da quella agricola data l'insistenza della cava, non vi è alcun punto di contatto con i fondi dell'attore.
Il ha concluso chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei requisiti CP_1
oggettivi e soggettivi: quanto a quelli oggettivi, perché ritiene assente la contiguità tra i fondi acquisiti e quelli dell'attore, nonché perché il fondo oggetto di retratto avrebbe una destinazione d'uso diversa da quella agricola;
quanto a quelli soggettivi, perché ritiene che l'attore non abbia coltivato il proprio fondo per almeno due anni, come si evincerebbe dalla data della prima iscrizione del Libero al fondo previdenziale INPS risalente al 19.11.2021 (meno di due anni prima della compravendita) e dalla circostanza che, sulla particella confinante, vi sarebbe un vincolo forestale incompatibile con l'olivicoltura dichiarata dall'attore; inoltre, ha chiesto il rigetto della domanda per mancata allegazione e prova della capacità lavorativa, nonché perché il convenuto avrebbe azionato il diritto di retratto non in proprio, ma quale legale rappresentante della Società
[...]
ragione sociale esclusa dal perimetro normativo in esame;
il tutto con vittoria di spese CP_2
di lite.
II.- Rigettata, con ordinanza del 9.1.2025, la richiesta di chiamata in causa del venditore (
[...]
) formulata dall'attore con la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., la causa, istruita con sole Pt_2
prove documentali, stante la ritenuta irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti, è stata rinviata per la decisione all'udienza del 5.6.2025, svoltasi in modalità cartolare, all'esito della quale, lette le note di trattazione scritta delle parti, viene decisa con deposito telematico della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- In premessa, è utile ribadire che legittimato passivo dell'azione di retratto è solo l'acquirente, mentre il venditore è evocabile in giudizio con chiamata “in garanzia impropria”, che, come è noto, dà luogo a un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo (cfr. Cass. civ. 2005/26690) in rela- zione al quale il Giudice può rifiutarsi di ammettere la chiamata per ragioni di economia processua- le e per motivi di ragionevole durata del processo (in tal senso Cass. civ., 4309/2010 e, più di recen- te, Cass. Civ. 3692/2020), come avvenuto nel caso di specie allorquando, con ordinanza del
9.1.2025, è stata negata l'autorizzazione alla chiamata in causa del . Parte_2
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In ossequio al principio della ragione più liquida, va preliminarmente scrutinata la questione relativa al difetto dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del retratto agrario del confinante
3 coltivatore diretto o IAP, in quanto idonea a definire il giudizio.
È bene, infatti, premettere che i diritti di prelazione e retratto agrario spettano tanto al colti- vatore diretto affittuario di fondo rustico oggetto di vendita (cd. prelazione dell'affittuario, ai sensi dell'art. 8 l. 590/65), quanto al coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo professionale proprie- tario di terreno agricolo confinante col fondo rustico oggetto di vendita (cd. prelazione del confi- nante, ai sensi dell'art. 7 l. 817/71).
L'art. 31 l. 590/65 definisce il coltivatore diretto come colui che “direttamente ed abitual- mente” si dedica “alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sem- preché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
Con riguardo alla prelazione dell'affittuario, l'art. 8 cit. prevede in particolare che, a certe condizioni, egli abbia diritto di farsi preferire al promissario acquirente del fondo entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata con cui il promittente venditore comunica l'esistenza dell'offerta pendente (denuntiatio); qualora tale adempimento dovesse essere omesso, il prelazionario avrà dirit- to al retratto e, cioè, al riscatto della proprietà del fondo rustico, da esercitare con dichiarazione formulabile entro l'anno successivo alla trascrizione del contratto di compravendita.
In epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 8 cit., l'art. 7 l. 817/1971 ha esteso il diritto di prelazione e retratto anche al coltivatore diretto (e, più tardi, allo IAP, in virtù della L. n. 154 del
28.7.2016 che ha modificato l'art. 7 L. n. 817/1971) proprietario del fondo finitimo con quello og- getto di vendita, a patto che su quest'ultimo non siano insediati affittuari, mezzadri, coloni, compar- tecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.
Entrambe le ipotesi di retratto rispondono alla medesima ratio di promozione della forma- zione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e dell'accorpamento di fondi finalizzata a migliorarne la redditività, nella prospettiva di un corretto bilanciamento tra valori costituzionali in conflitto e, dunque, limitano i poteri di autonomia contrattuale dei proprietari di fondi agricoli og- getto di retratto solo nella misura funzionalmente idonea al perseguimento dell'obiettivo suddetto
(Cass. civ., n. 8338/2024, nonché Cass. civ., n. 6247/2015).
Sulla scorta di questa considerazione, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta chiaren- do che la prelazione del confinante (art. 7 cit.) non si configura come un diritto nuovo, distinto e perciò subordinato a diversi requisiti rispetto a quella dell'affittuario (art. 8 cit.); con la conseguenza che anche nel caso di prelazione esercitata dal confinante anzi devono sussistere tutte le condizioni oggettive e soggettive prescritte dagli artt. 8 e 7 cit., ossia:
4 1) la qualifica di coltivatore diretto (o IAP);
2) la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di proprietà;
3) il possesso della forza lavorativa adeguata (cioè, che “il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”);
4) la circostanza di non aver effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto.
Ciò significa che spetta all'attore confinante (sia egli coltivatore diretto o IAP) fornire la prova cu- mulativa della sussistenza dei predetti requisiti, non essendovi alcuna ragione per escludere l'applicazione della regola generale di riparto dell'onere probatorio prevista dall'art. 2697 c.c.
(Cass. civ., n. 8338/2024 e, altresì, Cass. civ., 3561/1996, Cass. 26046/2005. Cass 2092/2013).
In proposito, con particolare riferimento al requisito della forza-lavoro, la condivisa giuri- sprudenza di legittimità afferma che “il coltivatore del fondo confinante che, allegando la violazio- ne del suo diritto di prelazione di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590, intenda esercitare il retrat- to, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla suddetta legge, ivi compreso quello relativo al possesso di una adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggetto della domanda di prelazione, ma l'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 12893/2012).
Ora, poiché l'onere probatorio è logicamente preceduto da quello allegatorio gravante sull'attore, la mancata deduzione di un elemento costitutivo del diritto eterodeterminato, quale evi- dentemente è la sussistenza di adeguata capacità lavorativa nel retratto, è in grado di determinare il rigetto della domanda ancor prima che si giunga a una valutazione negativa dell'elemento in termini istruttori;
alla medesima conclusione, peraltro, deve giungersi anche in caso di allegazione total- mente generica, cioè sfornita di quegli elementi minimi che consentono al giudice di selezionare compiutamente i fatti costitutivi da accertare ai sensi dell'art. 2697 c.c. (sulla necessaria specificità delle allegazioni dei fatti, cfr. Cass. civ., n. 8900/2025 e precedenti conformi).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve dunque rilevarsi che l'attore ha mancato di assolvere al proprio onere allegatorio (prima ancora che probatorio), essendosi limitato all'affermazione apodittica della sussistenza di adeguata capacità lavorativa ai fini del retratto (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e note 16.5.2025), senza tuttavia specificare l'effettiva forza- lavoro di cui dispone, anche in relazione al tipo di colture praticate, e, soprattutto, in che misura questa si ponga, tenuto conto del coefficiente previsto dalla norma, rispetto all'estensione dei fondi posseduti in proprietà sommati a quello oggetto di riscatto.
5 In particolare, il Libero ha affermato, con formula del tutto generica, che l'esistenza di ade- guata capacità lavorativa si ricaverebbe dai documenti depositati con la memoria ex art. 171 ter, n.
2, c.p.c. (ossia il certificato dello stato di famiglia;
il proprio estratto conto previdenziale INPS e quello dei genitori e una domanda di ammissione a beneficio PSR), così rimettendo al Giudice
l'onere di desumere gli elementi costitutivi della domanda dall'esame e ricostruzione dei predetti allegati.
Ora, anche volendo superare la totale carenza assertiva di parte attrice, che già di per sé di- spenserebbe il Giudice dall'analisi del contenuto dei documenti meramente richiamati in atti, il re- quisito della forza lavoro non potrebbe comunque ritenersi provato, atteso che le produzioni docu- mentali richiamate, non accompagnate nemmeno da una relazione tecnica di parte, non consentono di poter desumere che l'attore sia in possesso di una forza lavorativa propria (sommata a quella dei famigliari) pari ad 1/3 di quella necessaria per condurre tutti i terreni di proprietà del retraente (ivi compresi quelli posseduti ad altro titolo e quelli che egli intende riscattare).
In sostanza, né gli scritti difensivi di parte né i documenti ad essi allegati contengono quel concreto calcolo di adeguatezza della capacità lavorativa richiesto al retraente dalla norma, il quale può essere effettuato solo avendo contezza dalla specifica forza-lavoro effettivamente disponibile, raffrontata a parametri (anche regionali) oltre che alla tipologia delle colture interessate e alla super- ficie dei fondi posseduti in proprietà sommata a quelli oggetto di retratto, circostanze queste che de- vono essere oggetto di specifica allegazione di parte.
A ciò deve aggiungersi che non può invocarsi nemmeno il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., avendo il convenuto espressamente e specificatamente contestato la sussisten- za dei requisiti previsti dall'art. 8 legge 590/1965, tra cui anche quello della “forza-lavoro” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta) (cfr. Cass. civ. n. 7253/2013).
Né sarebbe stato possibile fare ricorso ad una CTU per verificare la sussistenza di detti re- quisiti (il cui onere, lo si ribadisce, grava sull'attore), in quanto una tale consulenza avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
In conclusione, la mancata compiuta allegazione e prova della adeguata capacità lavorativa da parte del è di per sé sufficiente a determinare il rigetto della domanda di retratto, sul pre- Pt_1 supposto che “il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazio- ne, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte. Ne consegue che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata
6 dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi” (Cass. civ. n. 537 del 15/01/2020).
Per tutti i motivi suesposti, la domanda attorea va integralmente respinta.
Resta assorbita ogni ulteriore questione di rito o di merito sollevata dalle parti.
IV.- Non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria proposta dal convenuto, mancando elementi che provino adeguatamente la mala fede o la colpa grave dell'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parimenti infondata deve ritenersi la richiesta formulata dai difensori di parte convenuta di cancellazione delle espressioni sconvenienti contenute nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. di parte attrice.
Non si rinviene, infatti, alcuna violazione del divieto di cui all'art. 89 c.p.c. nello scritto ri- chiamato, atteso che le espressioni ivi utilizzate non superano il limite della correttezza processuale né hanno carattere offensivo.
Si sottolinea, peraltro, che il potere di ordinare la cancellazione costituisce un potere valuta- tivo discrezionale del giudice, volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, ed è, quindi, sottratto all'obbligo di motivazione (Cass. n. 14659/2015).
V.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sen- si del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione sino ad € 26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introdut- tiva e decisoria e i valori minimi per la fase istruttoria, stante l'esigua attività difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte attrice;
2. CONDANNA alla rifusione, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_1
lite che liquida nella somma di € 4.237,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 7.6.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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