Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n°447/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A
Nel processo d'appello iscritto al n°447 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2020, avente ad oggetto appello in materia di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per spettanze da somministrazione, vertente
T R A
Parti
(P.I. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_2 amministratore unico e legale rappresentante p.t., dott. , CP_1 con sede in Napoli alla Via S. Maria a Cappella Vecchia n°3, ivi elettivamente domiciliata alla Via Duomo n°296, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mascia che, unitamente all'Avv. Edoardo Lombardi, la rappresenta e difende giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE
C O N T R O
Controparte_2 Parte_2
, (C.F. ), in persona dell'Amministratore pro -
[...] P.IVA_3 tempore e legale rappresentante, Dott. elettivamente CP_3 domiciliato in , alla Via Fratelli Bisogno n°41/B, presso lo studio Pt_2 dell'Avv. Paolo Fusco, che lo rappresenta e difende giusta mandato prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATO
1
A V V E R S O la sentenza n°1276/2019 emessa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. dal G.U. presso il Tribunale di Avellino, IIa Sez. Civ., il 26-6-19, pubblicata in pari data, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1584/2017 e condanna parte opponente al pagamento, nei confronti dell'opposta, della minor somma pari ad euro 44.845,56, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
2. Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta la metà delle spese di lite, che si liquidano di seguito per intero in: € 400,00 per spese della fase monitoria, € 5.040,00 per onorari (di cui 1.068,00 euro per onorari della fase monitoria ed euro 3.972,00 per gli onorari della fase di opposizione), oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione iscritta a ruolo il 9.3.18 il Parte_3
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo
[...]
n°1584/2017 pronunciato dal Tribunale di Avellino in favore della
. sulla scorta di fatture da quest'ultima emesse per la CP_4 CP_5 somministrazione di gas;
l'opponente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 1948 n°4 c.p.c. a decorrere dal 2011 fino al 2012, rilevava l'omesso rispetto da parte della CP_4 del termine mensile di fatturazione con la conseguente applicazione degli indennizzi di cui alle delibere AGCOM N°229/01 e 126/04; lamentava altresì l'illegittima variazione del prezzo di gas medio unitario senza la prescritta comunicazione e contestava pertanto l'ammontare complessivo del credito.
Costituitasi, l'opposta contestava i motivi tutti di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio e concessa la provvisoria esecuzione del titolo monitorio, alcuna attività istruttoria veniva richiesta dalle parti sicché, precisate le rispettive conclusioni, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281quinquies c.pc., il giudice definiva la opposizione come da dispositivo in epigrafe.
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La sentenza era impugnata dalla opposta società sulla scorta di un unico motivo censurante la decisione giudiziale nella parte in cui aveva ritenuto l'avvenuta produzione in giudizio di atti non idonei alla interruzione della eccepita prescrizione quinquennale del credito azionato in monitorio, per essere i solleciti di pagamento depositati dalla privi della prova dell'avvenuta ricezione, laddove, considerando CP_4 la valenza probatoria del contratto di somministrazione del 18.11.2008, firmato dall'amministratore allora in carica del (geom. CP
, il quale, nello stesso atto, aveva precisato di voler CP_6 ricevere corrispondenza al suo studio in , alla via Piave n°64, Pt_2 restando unico interlocutore del anche quando, con delibera CP
20.6.2013, era stato sostituito nella carica dal nuovo amministratore, (dott. , si sarebbero dovute ritenere pervenute al CP_3
sia le fatture e sia i solleciti ed i perentori di pagamento del CP
2014 e del 2015, ancorché in persona di un amministratore cessato dalla carica visto che quest'ultimo, se non aveva restituito al mittente la corrispondenza ricevuta, l'aveva sicuramente trasmessa al suo successore, secondo l'id quod plerunque accidit e cioè secondo una prassi del tutto ovvia tra persone in buona fede;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della decretata, intervenuta prescrizione del credito per la parte giudizialmente assoggettata ad estinzione, invocava la riforma della impugnata sentenza nella misura in cui aveva riconosciuto sulla spettanza creditoria dovuta i soli interessi dalla sentenza ignorando che la minor somma in cui la stessa poteva concretarsi rappresentava la parte non investita dall'avversa eccezione di prescrizione e quindi godeva ab origine dei pattuiti interessi commerciali, sulla debenza dei quali esso primo giudice non avrebbe potuto incidere annullando quelli frattanto maturati. Precisava così le conclusioni: “1) in riforma della gravata sentenza n°1276/2019 resa inter partes dal Tribunale di Avellino, rigettare l'opposizione frapposta dal al decreto ingiuntivo n°1584/2017 reso dallo stesso CP
Tribunale in favore dell'odierna appellante , questo Parte_1 confermando integralmente ovvero condannando l'opponente al pagamento, in favore della , dell'importo di €. 140.007,50 Parte_1 di cui alle fatture in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia;
2)
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in via del tutto subordinata e salvo gravame, riformare la citata sentenza laddove, sulla minor somma dovuta alla , ha assegnato Parte_1 interessi decorrenti dalla sentenza stessa e riconoscendo invece dovuti gli interessi ab origine sulla somma stessa;
3) in ogni caso condannare il alla rivalsa delle spese e compensi tutti del doppio grado, CP comprese spese generali, IVA e CPA”.
Nel costituirsi l'opponente , eccepita in limine la CP inammissibilità dell'appello, sia per difetto di motivazione che per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ne denotava nel merito la infondatezza concludendo per la relativa pronuncia in rito e, in ogni caso, per il suo rigetto con vittoria delle spese del grado.
Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, rilevato che non risultava in atti la delibera assembleare con la quale l'assemblea dell'appellato aveva autorizzato l'amministratore a CP costituirsi in giudizio, rinviava per precisazione delle conclusioni invitando il a depositare copia della delibera Controparte_2 in questione;
quindi, sulle rassegnate conclusioni, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., celebratasi l'udienza nelle forme cartolari e concessi ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, riservava la decisione.
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello appare in definitiva superabile. Con l'atto di impugnazione sono, infatti, sufficientemente individuate le parti della sentenza soggetta a censura e sono esposti con adeguata specificità i motivi articolati a sostegno del gravame, indicando le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione di legge e la rilevanza da esse assunta ai fini della decisione impugnata. Va precisato al riguardo che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio
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di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, Giustizia Civile Massimario 2017, rv 645703-01). In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello Roma, sez. III, 09/08/2017, n. 5348, Redazione Giuffrè 2018). Per il resto, “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (Corte appello Bari, 18/02/2013, Foro it. 2013, 3, 969). Questo vuol dire che “la mancanza di una ragionevole probabilità che l'appello sia accolto va ravvisata nelle ipotesi in cui appaia evidente già prima facie che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento, come nel caso in cui il giudice di primo grado abbia correttamente accolto l'eccezione di prescrizione e non risulti ammissibile in sede di gravame la produzione di documenti volti a provare l'intervenuta interruzione o sospensione
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della stessa” (Corte appello Milano, 14/02/2013, Foro it. 2013, 9, 2630). Perciò, la “… non ragionevole probabilità di accoglimento” dell'appello … va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito)” (Corte appello Reggio Calabria, 20/12/2013, Redazione Giuffrè 2013).
Nel merito l'appello è solo marginalmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il giudice a quo, dopo avere delineato i connotati della eccepita prescrizione, chiarendo che la stessa, “… disciplinata dall'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (Cass. 1 luglio 2005, n°14080), con la conseguenza che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso la ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dall'altre (Cass. 3 settembre 1993, n. 9295)”, aveva evidenziato come “nel caso in lite il prezzo della somministrazione di gas da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, - avesse configurato - configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, - così che stando alla - previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., … il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (… Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27/01/2015)”. Perciò, “stante l'operatività della eccepita prescrizione quinquennale”, e non essendo stati prodotti in giudizio “atti interruttivi idonei, per essere i solleciti di pagamento depositati privi della prova della avvenuta ricezione”, il regime probatorio avrebbe dovuto conformarsi alla natura della eccezione “di interruzione della prescrizione” che, “diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base
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delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo”. Orbene, considerato che nella fattispecie erano “stati prodotti, sin dalla fase monitoria, degli atti interruttivi astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale (cfr. sollecito del 2015 e del 2016 riferiti alle fatture del 2011), dei quali però non – veniva
- data prova certa della ricezione”, non si sarebbe potuta ritenere provata la stessa, intervenuta interruzione. E ciò perché “gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, comma 4, c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso;
ne discende che, in assenza di prova certa della ricezione dei solleciti di pagamento, l'interruzione della prescrizione non opera. Al fine dell'interruzione della prescrizione, infatti, l'atto che non risulta inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, in difetto di alcuna prova sulla ricezione, non può presumersi giunto a destinazione (si veda Cassaz. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018) …”. Per questo verso si sarebbe imposto quindi l'accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale, con conseguente ncessità di revoca del decreto ingiuntivo e “… condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta decurtata delle annualità prescritte dal 2011 al novembre 2012, (pari ad euro 95.161,94).
L'appellante difesa, nel prendere atto del riprodotto ragionamento motivazionale, riconoscendo corretto in linea di principio l'operato distinguo tra prescrizione che forma oggetto d'una eccezione in senso stretto e allegazione invece della sua interruzione, che integra eccezione in senso lato, rilevabile dal Giudice anche di ufficio, in base ai soli elementi già acquisiti alla causa, ne ha tuttavia deprecato l'applicazione fatta in concreto avendo il giudice ignorato “… il valore probatorio delle fatture quando sia provato il titolo in base al quale sono state spiccate e del quale rappresentano il momento esecutivo. Nel caso in esame il titolo in base al quale – erano - state spiccate le fatture – era - indubbiamente il contratto stipulato inter partes il 18.11.2008; sì da non potersi dubitare che, nell'inviare tali fatture al (circostanza non CP
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oggetto di contestazione, così come quella della loro regolare ricezione da parte dell'appellato), la – avesse - richiesto il pagamento Parte_1 delle somme ivi indicate, in tal modo interrompendo anche il corso della prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 ultimo comma e 1219 c.c., secondo cui a tal fine basta la richiesta scritta di pagamento avanzata dal creditore con l'invio di fatture titolate”. Quanto poi al carattere ricettizio degli atti interruttivi la stessa difesa sottolineava come “in realtà, in tutta buona fede – essa - – Parte_1 avesse - intrattenuto la corrispondenza con il Condominio inviandola al domicilio personale del geom. amministratore del CP_6
Condominio all'epoca del contratto stipulato nel 2008 e dunque suo rappresentante legale”, restando irrilevante la obiezione del Condominio nel rappresentare come il suo, successivo e attuale amministratore, (dott. ), in carica dal giugno 2013, “non – avesse - mai CP_3 ricevuto fatture né solleciti di pagamento dalla ”. Si Parte_1 sarebbero, invero, dovute considerare come “pervenute al CP sia le fatture e sia i solleciti ed i perentori di pagamento del 2014 e del 2015, ancorché in persona di un amministratore cessato dalla carica visto che quest'ultimo, se non – aveva - restituito al mittente la corrispondenza ricevuta, l'- aveva - sicuramente trasmessa al suo successore, secondo l'id quod plerunque accidit e cioè secondo una prassi del tutto ovvia tra persone in buona fede”. Peraltro, “il contratto di somministrazione del 18.11.2008, - era stato - firmato dall'amministratore allora in carica del Controparte_7 il quale, nello stesso atto, - aveva precisato - di voler ricevere corrispondenza al suo studio in alla via Piave n°64; ed è rimasto Pt_2 unico interlocutore del Condominio anche quando … con delibera 20.6.2013, - era - stato sostituito nella carica dal dott. CP_3
Senza però che nessuno si – fosse - preoccupato di informarne l'odierna appellante, che dal canto suo ovviamente confidava – non avendo peraltro modo di avere conoscenza del contrario – che il geom. CP_6 fosse ancore amministratore del Condominio e come tale legittimato a riceversi fatture e solleciti o perentori di pagamento, a lui indirizzate anche in seguito, a nulla rilevando che fosse intanto cessato dalla carica”. D'altronde, essendo il mero ente di gestione privo CP
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non solo di personalità giuridica ma anche di una propria sede operativa che non sia il domicilio dell'amministratore, questi resta l'unico interlocutore della controparte, almeno fino a quando non sia comunicato ai contro interessati la sopraggiunta nomina di altro amministratore. L'argomentazione impugnatoria, sebbene sorretta da elementi fattuali che possono avere circostanziato l'invio e la stessa ricezione degli atti assunti quali interruttivi della eccepita prescrizione, non vale a sovvertire nella sua logicità e conseguenzialità giuridica la decisione giudiziale appellata. Rimane, infatti, inalterata la percepita e permanente carenza di prova in ordine al ricevimento, certo e non solo supponibile, degli atti predetti. In tema di interruzione della prescrizione tanto l'atto giudiziale di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ. quanto l'atto stragiudiziale postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario;
gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto co., c.c, consistono in atti recettizi con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca intesa alla realizzazione del diritto stesso. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello in forza del quale “l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
- tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento” (Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n°6725, Giustizia Civile Massimario 2018, rv 648491-01; vedi anche: Cass. Civ., sez. 01, del 22/05/2015, n°10630; Cass. Civ., sez. LL, del 11/05/2006, n°10849). In altri termini, una volta che il destinatario della spedizione della raccomandata contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché, (come nel caso di specie), spetta al mittente fornire la prova dell'avvenuta ricezione del plico spedito. Prova che nel caso giudicato, per quanto già chiarito dal giudice a quo, non può considerarsi raggiunta.
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Il motivo di appello congegnato in via subordinata, per la ipotesi di conferma della decretata, parziale estinzione del credito azionato per sopravvenuta prescrizione, può trovare accoglimento. Nel condannare il al pagamento della minor somma di €. 44,845,56, il giudice CP di prime cure l'ha corredata dei soli “interessi dalla sentenza”, senza tener presente che quella minor somma rappresentava la parte non investita dall'avversa eccezione di prescrizione e quindi godeva ab origine dei pattuiti interessi commerciali, sui quali la pronuncia non avrebbe potuto incidere in assenza di specifiche contestazioni dell'opponente volte a confutarne la debenza. Ebbene, “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (Consiglio di Stato, sez. II, 19/06/2024, n°5501, Redazione Giuffrè amm. 2024; nello stesso senso Cassazione civile, sez. un., 13/05/2024, n°12974, Diritto & Giustizia 2024). Per giunta, “in tema di interessi, il quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - a norma del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - si applica, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, ai procedimenti che hanno avuto il loro inizio - da individuarsi con riferimento al primo grado della causa
- a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione”
(Cassazione civile, sez. III, 28/03/2024, n°8402, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 670615 – 01). Così, “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni
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commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Corte appello Brescia, sez. I, 19/04/2023, n°673, Redazione Giuffrè 2023, 165; v. anche Corte appello Napoli, sez. V, 05/10/2023, n°4199, Redazione Giuffrè 2023, 272: “Nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione ex lege sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento. Così, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione”).
L'accoglimento solo minimale dell'appello lascia impregiudicata la soccombenza definitiva e prevalente dell'appellato , la cui CP opposizione a decreto ingiuntivo era stata accolta solo in parte, e determina la rivisitazione, anche d'ufficio, del governo delle spese del grado precedente che, al pari di quello del grado successivo, la seguono nella misura del 50% compensandosi tra le parti la residua frazione;
(c.f.r. Cassazione civile, sez. III, 21/06/2024, n°17222; Sapient-IA testo creato da e validato da : “In caso di rigetto del Controparte_8 CP_9 gravame, il giudice d'appello non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione, invece, se riforma interamente o parzialmente la sentenza impugnata, è
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tenuto a regolare nuovamente le spese processuali, anche d'ufficio, in base all'esito complessivo del contenzioso, poiché la riforma della sentenza del primo giudice comporta la caducazione della parte della sentenza che ha deciso sulle spese”). Alla liquidazione si provvede in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti del
[...]
, in persona del legale Controparte_10 rappresentante p.t., con citazione notifica a mezzo p.e.c. in data 27.1.20, così provvede:
1) Accoglie l'appello, per quanto di ragione, e per l'effetto, riformata in parte qua la impugnata sentenza, condanna l'appellato alla corresponsione sulla minor somma riconosciuta CP
a credito dell'appellante società dal giudice a quo degli interessi commerciali come pattiziamente convenuti ab origine, decorrenti dalle singole scadenze periodiche al saldo;
2) Condanna, inoltre, l'appellato alla rifusione in favore CP della controparte della metà delle spese del doppio grado, liquidate d'ufficio per tale frazione, in mancanza di nota, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/2022, quelle del primo in complessivi 2.750,00, (comprese quelle della fase monitoria), e quelle del presente grado in complessivi €.
2.100,00, il tutto per compensi oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Compensa tra le parti la residua metà delle spese del doppio grado. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.4.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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