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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi di appello riuniti iscritti al numero 1470/2024 R.G. e al numero 1482/2024 R.G., promossi contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 4271/2024, pubblicata il 18/04/2024, il primo (n. 1470/2024 R.G.), da
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Agostino Imposimato e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Caserta, via F. Ricciardi n. 4; appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesco Sgambato e con elezione di domicilio presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, corso Garibaldi n. 8; appellata e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore appellata contumace il secondo (n. 1482/2024 R.G.) da pagina 1 di 11 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesco Sgambato e con elezione di domicilio presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, corso Garibaldi n. 8; appellante contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Agostino Imposimato e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Caserta, via F. Ricciardi n. 4; appellata e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4271/2024, pubblicata il
18/04/2024, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per Controparte_1
“1) prendere atto della rinuncia delle domande proposte dalla società nei Controparte_1 confronti di 2) rigettare l'appello proposto dalla Controparte_2 Parte_1 perché inammissibile, infondato e non provato;
3) per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado con riferimento al riconoscimento del diritto di manleva della società Controparte_1 nei confronti della società per l'importo che la società ha
[...] Parte_1 CP_1
pagato alla in forza della transazione intercorsa;
4) rigettare Controparte_2
l'appello proposto dalla con riferimento alla quantificazione del danno e, in Parte_1 accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello proposto dalla Dg. CP_1
rubricato al n. R.G. 1482/2024, condannare la in persona del legale
[...] Parte_1
rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti dalla e, Controparte_1 segnatamente, alla restituzione, in favore della medesima, della somma di € 8.540,00 versata
a titolo di acconto al momento della sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria in data
20.05.2019, oltre alla restituzione della somma complessiva di € 3.415,62 versata a titolo di canoni di locazione nel periodo compreso tra il mese di giugno 2019 e il mese di agosto 2019;
5) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore Parte_1
pagina 2 di 11 della in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 6.603,40 Controparte_1
spesa per le migliorie apportate al mezzo stradale, la somma di € 2.249,40, spesa per
l'immatricolazione nonchè la somma di € 2.953,00 spesa per l'assicurazione obbligatoria stipulata con la in data 18.06.2019, per un totale complessivo pari Controparte_3
a € 11.805,80; 6) condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
risarcimento di tutti i danni economici patiti dalla e derivati dal mancato Controparte_1
utilizzo del mezzo di trasporto, per effetto della irrogazione della misura cautelare del sequestro, da quantificarsi in corso di causa nella misura in cui si riterrà equa secondo giustizia ex art. 1226 c.c.; condannare la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalla segnatamente Controparte_1 il danno morale e il danno all'immagine patiti, da quantificarsi nella misura in cui si riterrà equa secondo giustizia ex art. 1226 c.c.; condannare la al pagamento delle spese e Parte_1
delle competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede l'ammissione della documentazione prodotta e versata in atti nel giudizio di primo grado. Sempre in via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Impugna e contesta le avverse richieste e conclusioni ed insiste per
l'accoglimento delle proprie richieste.
Per Parte_1
“in riforma della sentenza n. 4271 del 2024 resa tra le parti dal Giudice Unico del Tribunale di Milano, VI Sezione Civile dott. Guido Macripò, nel giudizio iscritto al n. 37186 /2021, pubblicata il 18/04/2024, notificata il 19/04/2024:
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare che il gravame promosso dalla risulta essere CP_1
inammissibile, infondato, oltre che contraddittorio e privo di riscontri fattuali e probatori;
-per l'effetto rigettare le domande ed eccezioni di parte avversa con condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
In subordine:
- Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della e il suo CP_1
inadempimento contrattuale;
- Per l'effetto non accogliere la domanda di manleva e di risarcimento dei danni;
- Accertare e dichiarare che non è incorso in nessun inadempimento;
Pt_1
- Accertare e dichiarare che è decaduta dalla garanzia per evizione perché solo CP_1
per il fatto proprio il compratore ha perduto quanto non doveva essergli tolto in virtù di un valido titolo e possesso del veicolo;
pagina 3 di 11 -per l'effetto dichiarare non applicabile la garanzia per i vizi in capo alla;
Pt_1
- Accertare e dichiarare che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo CP_1
e per l'effetto, ex art 1485 co. 2 cc, dichiarare la sua decadenza dalla garanzia per evizione;
- Condannare le convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, ha convenuto innanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano e esponendo: Parte_1 Controparte_2
- di avere stipulato con in data 20 maggio 2019, un contratto di Controparte_2
leasing avente ad oggetto il trattore stradale marca Volvo FH 13.500 E6/ADR targato
FW111ZV e con telaio n. YV2RT40A3HB831822, proveniente dalla Spagna e fornito da Pt_1
[...]
- di avere subito in data 26 settembre 2019, ad opera dei Carabinieri della Stazione di Alife, il sequestro penale del trattore stradale oggetto del contratto di leasing, in quanto risultante provento di furto in Spagna;
- di avere versato a in adempimento del contratto di leasing, la Controparte_2 somma di euro 8.540,00 a titolo di acconto e l'ulteriore somma di euro 3.415,62 a titolo di canoni riferiti alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2019;
- di avere sostenuto ulteriori spese per complessivi euro 11.805,80;
- di avere sospeso con decorrenza dal mese di settembre 2019, in ragione del sequestro del trattore, il pagamento dei canoni mensili pattuiti.
Alla luce delle allegazioni sopra sintetizzate, nonché affermata la propria legittimazione ad agire direttamente nei confronti della società venditrice in virtù delle pattuizioni contenute nel contratto di leasing, ha concluso chiedendo al Tribunale: - di accertare e Controparte_1 dichiarare l'inadempimento contrattuale di e di condannarla ad adempiere Parte_1
esattamente il contratto di compravendita stipulato con e a Controparte_2
risarcire tutti i danni cagionati (euro 11.955,62 pari alle somme versate alla società di leasing e euro 11.805,80 pari agli esborsi sostenuti in relazione al trattore stradale, oltre agli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in corso di causa in via equitativa); - di accertare e dichiarare l'insussistenza di crediti della società convenuta Controparte_2
nei propri confronti e di condannare, in ogni caso a tenerla indenne e a
[...] Parte_1
manlevarla dalle pretese della società concedente.
pagina 4 di 11 si è costituita nel giudizio di primo grado e ha contestato le Controparte_2
deduzioni avversarie. In particolare, ha chiesto il rigetto delle domande di Controparte_1
evidenziando che il trattore stradale era stato scelto direttamente dalla società attrice, che ne aveva ottenuto la consegna già prima della stipulazione del contratto di leasing. Inoltre, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita stipulato con per illiceità dell'oggetto o, in subordine, di disporne l'annullamento Parte_1
per errore o, in ulteriore subordine, di dichiararne la risoluzione e, in ogni caso, di condannare alla restituzione del prezzo ricevuto e al risarcimento di tutti i danni cagionati. In Parte_1
via riconvenzionale subordinata, ha infine chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della società utilizzatrice (ai sensi dell'art. 13 del contratto di leasing o dell'art. 1453 c.c.) e di condannarla a corrisponderle la somma di euro
50.448,90 a titolo di risarcimento del danno.
Anche si è costituita nel processo di primo grado e ha chiesto il rigetto delle pretese Parte_1
avversarie, eccependo in particolare, per un verso, la carenza di legittimazione della società attrice con riferimento al contratto di compravendita del trattore stradale e, comunque, la assenza di prova della provenienza delittuosa del trattore stradale, la propria buona fede e l'insussistenza dei danni lamentati nell'atto di citazione, e, per altro verso, l'inammissibilità delle domande trasversali proposte dalla società di leasing nei propri confronti, in mancanza della richiesta di spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Con la sentenza n. 4274/2024 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 aprile 2024, il Tribunale:
- in primo luogo, ha dichiarato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali trasversali avanzate da nei confronti di accogliendo Controparte_2 Parte_1
l'eccezione dalla stessa proposta;
per completezza, ha evidenziato anche l'infondatezza nel merito di tali domande;
- in secondo luogo, ha accolto la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di leasing proposta in via subordinata da nei confronti di Controparte_2 [...]
previo rigetto delle eccezioni di improcedibilità formulate da quest'ultima in Controparte_1
relazione al mancato esperimento dei procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione e previa dichiarazione di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte in via principale, volte ad ottenere la condanna di alla restituzione del prezzo Controparte_1
della compravendita e al risarcimento del maggior danno in solido con sul punto, Parte_1
nella sentenza è stato evidenziato che la società utilizzatrice “non è parte del contratto di vendita del veicolo de quo e pertanto è priva di legittimazione passiva”;
pagina 5 di 11 - in terzo luogo, ha condannato a pagare alla società Controparte_1
la somma di euro 50.448,90, oltre i.v.a. se dovuta e oltre Controparte_2
interessi di mora convenzionali dalla domanda al saldo;
- in quarto luogo, ha accolto le domande di manleva e di risarcimento del danno proposte da nei confronti di valutando applicabili alla fattispecie le Controparte_1 Parte_1
norme codicistiche in materia di garanzia per evizione;
in particolare, ritenendo dimostrate le circostanze della provenienza delittuosa del trattore stradale e della restituzione di esso a
[...]
, ha condannato a mantenere indenne Controparte_4 Parte_1 Controparte_1
dalle statuizioni pregiudizievoli pronunciate con la medesima sentenza (i.e. la condanna
[...] in favore di e a versare l'ulteriore importo di euro 2.953,00 a Controparte_2
titolo di risarcimento del danno;
- in quinto luogo, ha regolato le spese di lite in ossequio al criterio della soccombenza, condannando in particolare a rifondere le spese in favore di Controparte_1
ed a rifondere le spese in favore di Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
[...]
Contro la sentenza n. 4274/2024 del Tribunale di Milano hanno proposto appello sia che Controparte_1 [...]
instaurando il procedimento n. 1482/2024, ha censurato la sentenza Controparte_5
di primo grado: 1) nella parte in cui ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di leasing proposta da e ha condannato essa utilizzatrice a versare la Controparte_2
somma di euro 50.448,90 oltre i.v.a., anziché riconoscerle il diritto di sospendere il pagamento dei canoni e condannare direttamente per inadempimento contrattuale;
2) nella parte Parte_1 in cui ha limitato il risarcimento del danno posto a carico di all'importo di euro Parte_1
2.953,00, escludendo la rimborsabilità di quanto versato alla società di leasing a titolo di acconto e di canoni, dei costi di immatricolazione e dei costi relativi alle migliorie apportate al trattore stradale, nonché negando il risarcimento in via equitativa degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati;
3) nella parte in cui ha condannato essa utilizzatrice al pagamento delle spese processuali di Controparte_6 ha quindi concluso chiedendo alla Corte d'Appello: - di accertare Controparte_1
l'insussistenza di propri debiti nei confronti di e di condannare Controparte_2
in via diretta, al pagamento, in favore della della somma Parte_1 Controparte_2 complessiva di € 50.448,90; - di condannare al risarcimento di tutti i danni Parte_1
cagionati, così come quantificati nel giudizio di primo grado, e al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2
pagina 6 di 11 si è costituita nel giudizio di appello instaurato da e ha chiesto Parte_1 Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione, contestando la sussistenza di un proprio inadempimento ed escludendo la ricorrenza dei presupposti per l'operatività della garanzia per evizione in favore della società utilizzatrice. ha omesso di costituirsi ed è stata dichiarata contumace. Controparte_2
instaurando il procedimento n. 1470/2024 R.G., ha incentrato la propria Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 4274/2024 del Tribunale di Milano su tre motivi: 1) erronea valutazione del materiale probatorio, per avere ritenuto l'idoneità dei documenti richiamati da a dimostrare sia la provenienza delittuosa (e quindi la perdita Controparte_1
incolpevole) del trattore stradale di cui è giudizio sia la titolarità di esso in capo alla società spagnola e per avere disatteso le regole di distribuzione Controparte_4 dell'onere della prova in tema di garanzia per i vizi della cosa compravenduta;
2) erronea applicazione della disciplina della garanzia per evizione, per non aver tenuto conto, da un lato, della buona fede di essa venditrice e, dall'altro lato, della inerzia colpevole di Controparte_1
nonché per non avere applicato i principi di cui agli artt.1153 e 1485 comma 2 c.c.; 3)
[...]
erronea statuizione sul risarcimento del danno, per non avere tenuto conto del fatto che
[...]
ha usufruito almeno in parte della copertura assicurativa della quale ha ottenuto Controparte_1
il rimborso. ha quindi concluso chiedendo alla Corte d'Appello: - di rigettare la domanda di Parte_1
manleva e di risarcimento danni proposta da e di condannare la stessa alla Controparte_1
rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in proprio favore. si è costituita nel procedimento di appello instaurato da Controparte_1 Parte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione e dichiarando di voler rinunciare alle domande formulate nel giudizio di appello a propria volta promosso nei confronti di CP_2
e di ma limitatamente alla posizione di
[...] Parte_1 Controparte_2
[...]
ha omesso di costituirsi ed è stata dichiarata contumace anche Controparte_2
nel giudizio di appello instaurato da Parte_1
I due procedimenti di appello sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. con provvedimento in data 19 novembre 2024.
A seguito dell'accordo intervenuto tra e Controparte_1 Controparte_2
e hanno riformulato le proprie conclusioni nei termini sopra Controparte_1 Parte_1 riportati testualmente e, all'udienza dell'11 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 7 di 11 ***
Preliminarmente, va dato atto della rinuncia di alle domande Controparte_1
proposte nei confronti di nel giudizio di appello originariamente Controparte_2
iscritto al n. 1482/2024 R.G. e successivamente riunito al presente procedimento n. 1470/2024
R.G.
La rinuncia alle domande comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto processuale instaurato da nei confronti di Controparte_1
Controparte_2
Nei rapporti fra le suddette parti, inoltre, sebbene la rinuncia alle domande equivalga per la parte rinunciante ad un rigetto nel merito, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la contumacia di la quale non ha espletato alcuna attività Controparte_2
processuale e non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (v. Cass. n. 16174/2018).
***
Quanto invece al rapporto processuale tra ed va Controparte_1 Parte_1
evidenziato innanzitutto che:
- in conseguenza della rinuncia alle domande proposte nei Controparte_1 confronti di ha precisato le proprie conclusioni chiedendo, tra l'altro, di Controparte_2 confermare l'obbligo di manleva accertato dal Tribunale;
- in sede di precisazione delle conclusioni, ha formulato la domanda di Parte_1
accoglimento dei propri motivi di appello in via subordinata rispetto a quella di rigetto dell'appello e delle domande proposte da Controparte_1
La lettura congiunta delle conclusioni delle parti consente di affermare che entrambe hanno sostanzialmente inteso riconfermare le pretese reciproche già precedentemente avanzate negli originari atti di appello. In particolare, le domande proposte da in via subordinata Parte_1
costituiscono in realtà la specificazione della domanda, proposta in via principale, di rigetto della richiesta avversaria di conferma dell'obbligo di manleva statuito dal Tribunale.
Ciò premesso, è opportuno esaminare prioritariamente e congiuntamente, in quanto correlati alla valutazione del medesimo materiale probatorio, i primi due motivi di appello formulati da (rectius, il primo motivo e gli effetti di esso sull'applicazione della Parte_1
normativa in materia di evizione). ha eccepito l'insufficienza dei documenti richiamati nella sentenza di primo grado Parte_1
a dimostrare che il trattore stradale fornito a e da questa Controparte_2
concesso in leasing a fosse effettivamente di provenienza delittuosa, in Controparte_1
quanto provento di furto in danno di , e fosse stato ad essa Controparte_4
pagina 8 di 11 restituito. A questo proposito, ha dedotto la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova in tema di garanzia per vizi della cosa venduta e ha richiamato l'orientamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n.11748/2019.
Inoltre, anche facendo leva sulla suddetta carenza probatoria, ha eccepito l'erronea Parte_1
applicazione delle norme sulla garanzia per evizione, richiamando l'art. 1153 c.c., in materia di acquisto della proprietà da parte dell'acquirente di buona fede di beni mobili venduti da chi non ne era proprietario, e l'art. 1485 comma 2 c.c., in materia di perdita della garanzia per evizione da parte del compratore che abbia spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo.
Il Tribunale ha in effetti fondato la statuizione di condanna a carico di ai sensi Parte_1 dell'art. 1483 c.c. sul presupposto della sussistenza della prova che il trattore stradale oggetto del contratto di leasing era stato sottoposto a sequestro penale “poiché rubato e denunciato dalla Volvo Finance Services” ed era stato restituito a . Controparte_4
Più precisamente, il Tribunale ha ravvisato la prova della restituzione a Controparte_4
nella mancata contestazione specifica di tale circostanza da parte di
[...] Parte_1
e nella indicazione della suddetta società quale persona offesa nella comunicazione di fissazione di udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.c., sottoscritta dal G.i.p. del procedimento penale originato dal sequestro del trattore stradale (documento allegato alla memoria depositata da ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. nel procedimento di primo Controparte_1
grado).
Nella sentenza impugnata, la vicenda sostanziale è stata correttamente ricondotta all'ambito di applicazione della garanzia per evizione ed è stato disatteso il richiamo effettuato da Parte_1
alla disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta;
infatti, nella fattispecie concreta non viene in considerazione un vizio del trattore stradale fornito da ma la appartenenza Parte_1
di esso a un soggetto diverso dalla società venditrice.
Di contro, le argomentazioni svolte dal Tribunale in ordine alla acquisizione della prova della evizione non si reputano condivisibili.
Al riguardo, va rammentato che “per aversi evizione occorre che il diritto trasmesso al compratore venga definitivamente meno o risulti inefficacemente acquistato per incompatibilità col diritto certo del terzo” e che “non danno luogo ad evizione, dato il loro carattere provvisorio, i provvedimenti aventi natura cautelare ed, in particolare, il sequestro attuato per fini penali, ancorché ad istanza di colui che vanti sul bene un diritto incompatibile con quello acquisito dal compratore, poiché tale provvedimento costituisce soltanto pericolo di evizione, destinato a concretarsi solo se sopravvengano definitivi provvedimenti di confisca
o di restituzione al terzo offeso dal reato” (v. Cass. n. 7678/2001; v. anche Cass. n. 4438/2022,
pagina 9 di 11 secondo la quale “l'adozione di un provvedimento di sequestro esclude l'integrazione di un'ipotesi di evizione, trattandosi di una mera minaccia, e non già di un definitivo spossessamento del bene sottoposto alla misura restrittiva, come tale rinvenibile unicamente nell'adozione della confisca”).
Sotto altro profilo, si evidenzia come il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non possa trovare applicazione con riferimento a quei fatti che – come la restituzione del trattore stradale a - non abbiano formato oggetto di specifica Controparte_4
allegazione nel processo e non rientrino nella sfera di conoscenza della parte del cui onere si discute (v. Cass. n. 26908/2020 e Cass. n. 4681/2023).
Nel caso concreto, non era coinvolta nel procedimento penale originato dal Parte_1
sequestro del trattore stradale venduto a e non aveva titolo per Controparte_2
conoscerne la destinazione finale.
In questo contesto, l'indicazione di quale persona offesa dal Controparte_4
reato nel decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio sottoscritto dal G.i.p. del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di cui si è sopra fatta menzione, non è un elemento da solo sufficiente a dimostrare la restituzione del trattore stradale sequestrato alla società spagnola.
Pertanto, non essendo idoneo a configurare l'evizione totale il solo sequestro penale del trattore stradale compravenduto e non risultando acquisita in causa la prova della avvenuta restituzione di esso in favore di , i motivi di appello in discussione meritano Controparte_4
accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore questione introdotta nel presente giudizio, ivi comprese le domande proposte da nei confronti di con l'atto Controparte_1 Parte_1
introduttivo del procedimento di appello n. 1482/2024 R.G.
A ciò consegue, in riforma delle statuizioni della sentenza di primo grado inerenti al rapporto processuale tra ed il rigetto delle domande di manleva e di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno proposte da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
L'esito della lite, in applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., determina la condanna di alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio.
Alla relativa liquidazione si provvede, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa
(rientrante nello scaglione delle controversie di valore compreso fra euro 52.001,00 e euro
260.000,00), applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi del giudizio di primo grado e per le fasi di studio/introduttiva e decisionale del giudizio di appello e gli importi minimi per l'ulteriore fase di trattazione/istruttoria, atteso il mancato svolgimento di pagina 10 di 11 attività istruttoria nel presente grado, con relativa distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Imposimato, dichiaratosi antistatario.
Sussistono infine i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento da parte di in quanto Controparte_1
soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
e da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4271/2024, Controparte_1 Parte_1
pubblicata il 18/04/2024, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto processuale instaurato da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
2) dichiara irripetibili le spese nei rapporti fra e Controparte_1 CP_2
[...]
3) in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza di Parte_1
primo grado, rigetta le domande di manleva e di risarcimento del danno formulate da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
4) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
5) condanna a rifondere in favore di le spese di lite di entrambi CP_1 Parte_1
i gradi di giudizio che liquida come segue, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Imposimato, dichiaratosi antistatario:
- per la fase di primo grado, in euro 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
- per la fase di secondo grado, in euro 12.154,00 per compensi e in euro 777,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
6) dà atto della sussistenza, per dei presupposti di cui al comma 1 Controparte_1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi di appello riuniti iscritti al numero 1470/2024 R.G. e al numero 1482/2024 R.G., promossi contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 4271/2024, pubblicata il 18/04/2024, il primo (n. 1470/2024 R.G.), da
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Agostino Imposimato e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Caserta, via F. Ricciardi n. 4; appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesco Sgambato e con elezione di domicilio presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, corso Garibaldi n. 8; appellata e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore appellata contumace il secondo (n. 1482/2024 R.G.) da pagina 1 di 11 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesco Sgambato e con elezione di domicilio presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, corso Garibaldi n. 8; appellante contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Agostino Imposimato e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Caserta, via F. Ricciardi n. 4; appellata e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4271/2024, pubblicata il
18/04/2024, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per Controparte_1
“1) prendere atto della rinuncia delle domande proposte dalla società nei Controparte_1 confronti di 2) rigettare l'appello proposto dalla Controparte_2 Parte_1 perché inammissibile, infondato e non provato;
3) per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado con riferimento al riconoscimento del diritto di manleva della società Controparte_1 nei confronti della società per l'importo che la società ha
[...] Parte_1 CP_1
pagato alla in forza della transazione intercorsa;
4) rigettare Controparte_2
l'appello proposto dalla con riferimento alla quantificazione del danno e, in Parte_1 accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello proposto dalla Dg. CP_1
rubricato al n. R.G. 1482/2024, condannare la in persona del legale
[...] Parte_1
rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti dalla e, Controparte_1 segnatamente, alla restituzione, in favore della medesima, della somma di € 8.540,00 versata
a titolo di acconto al momento della sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria in data
20.05.2019, oltre alla restituzione della somma complessiva di € 3.415,62 versata a titolo di canoni di locazione nel periodo compreso tra il mese di giugno 2019 e il mese di agosto 2019;
5) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore Parte_1
pagina 2 di 11 della in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 6.603,40 Controparte_1
spesa per le migliorie apportate al mezzo stradale, la somma di € 2.249,40, spesa per
l'immatricolazione nonchè la somma di € 2.953,00 spesa per l'assicurazione obbligatoria stipulata con la in data 18.06.2019, per un totale complessivo pari Controparte_3
a € 11.805,80; 6) condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
risarcimento di tutti i danni economici patiti dalla e derivati dal mancato Controparte_1
utilizzo del mezzo di trasporto, per effetto della irrogazione della misura cautelare del sequestro, da quantificarsi in corso di causa nella misura in cui si riterrà equa secondo giustizia ex art. 1226 c.c.; condannare la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalla segnatamente Controparte_1 il danno morale e il danno all'immagine patiti, da quantificarsi nella misura in cui si riterrà equa secondo giustizia ex art. 1226 c.c.; condannare la al pagamento delle spese e Parte_1
delle competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede l'ammissione della documentazione prodotta e versata in atti nel giudizio di primo grado. Sempre in via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Impugna e contesta le avverse richieste e conclusioni ed insiste per
l'accoglimento delle proprie richieste.
Per Parte_1
“in riforma della sentenza n. 4271 del 2024 resa tra le parti dal Giudice Unico del Tribunale di Milano, VI Sezione Civile dott. Guido Macripò, nel giudizio iscritto al n. 37186 /2021, pubblicata il 18/04/2024, notificata il 19/04/2024:
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare che il gravame promosso dalla risulta essere CP_1
inammissibile, infondato, oltre che contraddittorio e privo di riscontri fattuali e probatori;
-per l'effetto rigettare le domande ed eccezioni di parte avversa con condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
In subordine:
- Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della e il suo CP_1
inadempimento contrattuale;
- Per l'effetto non accogliere la domanda di manleva e di risarcimento dei danni;
- Accertare e dichiarare che non è incorso in nessun inadempimento;
Pt_1
- Accertare e dichiarare che è decaduta dalla garanzia per evizione perché solo CP_1
per il fatto proprio il compratore ha perduto quanto non doveva essergli tolto in virtù di un valido titolo e possesso del veicolo;
pagina 3 di 11 -per l'effetto dichiarare non applicabile la garanzia per i vizi in capo alla;
Pt_1
- Accertare e dichiarare che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo CP_1
e per l'effetto, ex art 1485 co. 2 cc, dichiarare la sua decadenza dalla garanzia per evizione;
- Condannare le convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, ha convenuto innanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano e esponendo: Parte_1 Controparte_2
- di avere stipulato con in data 20 maggio 2019, un contratto di Controparte_2
leasing avente ad oggetto il trattore stradale marca Volvo FH 13.500 E6/ADR targato
FW111ZV e con telaio n. YV2RT40A3HB831822, proveniente dalla Spagna e fornito da Pt_1
[...]
- di avere subito in data 26 settembre 2019, ad opera dei Carabinieri della Stazione di Alife, il sequestro penale del trattore stradale oggetto del contratto di leasing, in quanto risultante provento di furto in Spagna;
- di avere versato a in adempimento del contratto di leasing, la Controparte_2 somma di euro 8.540,00 a titolo di acconto e l'ulteriore somma di euro 3.415,62 a titolo di canoni riferiti alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2019;
- di avere sostenuto ulteriori spese per complessivi euro 11.805,80;
- di avere sospeso con decorrenza dal mese di settembre 2019, in ragione del sequestro del trattore, il pagamento dei canoni mensili pattuiti.
Alla luce delle allegazioni sopra sintetizzate, nonché affermata la propria legittimazione ad agire direttamente nei confronti della società venditrice in virtù delle pattuizioni contenute nel contratto di leasing, ha concluso chiedendo al Tribunale: - di accertare e Controparte_1 dichiarare l'inadempimento contrattuale di e di condannarla ad adempiere Parte_1
esattamente il contratto di compravendita stipulato con e a Controparte_2
risarcire tutti i danni cagionati (euro 11.955,62 pari alle somme versate alla società di leasing e euro 11.805,80 pari agli esborsi sostenuti in relazione al trattore stradale, oltre agli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in corso di causa in via equitativa); - di accertare e dichiarare l'insussistenza di crediti della società convenuta Controparte_2
nei propri confronti e di condannare, in ogni caso a tenerla indenne e a
[...] Parte_1
manlevarla dalle pretese della società concedente.
pagina 4 di 11 si è costituita nel giudizio di primo grado e ha contestato le Controparte_2
deduzioni avversarie. In particolare, ha chiesto il rigetto delle domande di Controparte_1
evidenziando che il trattore stradale era stato scelto direttamente dalla società attrice, che ne aveva ottenuto la consegna già prima della stipulazione del contratto di leasing. Inoltre, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita stipulato con per illiceità dell'oggetto o, in subordine, di disporne l'annullamento Parte_1
per errore o, in ulteriore subordine, di dichiararne la risoluzione e, in ogni caso, di condannare alla restituzione del prezzo ricevuto e al risarcimento di tutti i danni cagionati. In Parte_1
via riconvenzionale subordinata, ha infine chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della società utilizzatrice (ai sensi dell'art. 13 del contratto di leasing o dell'art. 1453 c.c.) e di condannarla a corrisponderle la somma di euro
50.448,90 a titolo di risarcimento del danno.
Anche si è costituita nel processo di primo grado e ha chiesto il rigetto delle pretese Parte_1
avversarie, eccependo in particolare, per un verso, la carenza di legittimazione della società attrice con riferimento al contratto di compravendita del trattore stradale e, comunque, la assenza di prova della provenienza delittuosa del trattore stradale, la propria buona fede e l'insussistenza dei danni lamentati nell'atto di citazione, e, per altro verso, l'inammissibilità delle domande trasversali proposte dalla società di leasing nei propri confronti, in mancanza della richiesta di spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Con la sentenza n. 4274/2024 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 aprile 2024, il Tribunale:
- in primo luogo, ha dichiarato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali trasversali avanzate da nei confronti di accogliendo Controparte_2 Parte_1
l'eccezione dalla stessa proposta;
per completezza, ha evidenziato anche l'infondatezza nel merito di tali domande;
- in secondo luogo, ha accolto la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di leasing proposta in via subordinata da nei confronti di Controparte_2 [...]
previo rigetto delle eccezioni di improcedibilità formulate da quest'ultima in Controparte_1
relazione al mancato esperimento dei procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione e previa dichiarazione di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte in via principale, volte ad ottenere la condanna di alla restituzione del prezzo Controparte_1
della compravendita e al risarcimento del maggior danno in solido con sul punto, Parte_1
nella sentenza è stato evidenziato che la società utilizzatrice “non è parte del contratto di vendita del veicolo de quo e pertanto è priva di legittimazione passiva”;
pagina 5 di 11 - in terzo luogo, ha condannato a pagare alla società Controparte_1
la somma di euro 50.448,90, oltre i.v.a. se dovuta e oltre Controparte_2
interessi di mora convenzionali dalla domanda al saldo;
- in quarto luogo, ha accolto le domande di manleva e di risarcimento del danno proposte da nei confronti di valutando applicabili alla fattispecie le Controparte_1 Parte_1
norme codicistiche in materia di garanzia per evizione;
in particolare, ritenendo dimostrate le circostanze della provenienza delittuosa del trattore stradale e della restituzione di esso a
[...]
, ha condannato a mantenere indenne Controparte_4 Parte_1 Controparte_1
dalle statuizioni pregiudizievoli pronunciate con la medesima sentenza (i.e. la condanna
[...] in favore di e a versare l'ulteriore importo di euro 2.953,00 a Controparte_2
titolo di risarcimento del danno;
- in quinto luogo, ha regolato le spese di lite in ossequio al criterio della soccombenza, condannando in particolare a rifondere le spese in favore di Controparte_1
ed a rifondere le spese in favore di Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
[...]
Contro la sentenza n. 4274/2024 del Tribunale di Milano hanno proposto appello sia che Controparte_1 [...]
instaurando il procedimento n. 1482/2024, ha censurato la sentenza Controparte_5
di primo grado: 1) nella parte in cui ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di leasing proposta da e ha condannato essa utilizzatrice a versare la Controparte_2
somma di euro 50.448,90 oltre i.v.a., anziché riconoscerle il diritto di sospendere il pagamento dei canoni e condannare direttamente per inadempimento contrattuale;
2) nella parte Parte_1 in cui ha limitato il risarcimento del danno posto a carico di all'importo di euro Parte_1
2.953,00, escludendo la rimborsabilità di quanto versato alla società di leasing a titolo di acconto e di canoni, dei costi di immatricolazione e dei costi relativi alle migliorie apportate al trattore stradale, nonché negando il risarcimento in via equitativa degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati;
3) nella parte in cui ha condannato essa utilizzatrice al pagamento delle spese processuali di Controparte_6 ha quindi concluso chiedendo alla Corte d'Appello: - di accertare Controparte_1
l'insussistenza di propri debiti nei confronti di e di condannare Controparte_2
in via diretta, al pagamento, in favore della della somma Parte_1 Controparte_2 complessiva di € 50.448,90; - di condannare al risarcimento di tutti i danni Parte_1
cagionati, così come quantificati nel giudizio di primo grado, e al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2
pagina 6 di 11 si è costituita nel giudizio di appello instaurato da e ha chiesto Parte_1 Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione, contestando la sussistenza di un proprio inadempimento ed escludendo la ricorrenza dei presupposti per l'operatività della garanzia per evizione in favore della società utilizzatrice. ha omesso di costituirsi ed è stata dichiarata contumace. Controparte_2
instaurando il procedimento n. 1470/2024 R.G., ha incentrato la propria Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 4274/2024 del Tribunale di Milano su tre motivi: 1) erronea valutazione del materiale probatorio, per avere ritenuto l'idoneità dei documenti richiamati da a dimostrare sia la provenienza delittuosa (e quindi la perdita Controparte_1
incolpevole) del trattore stradale di cui è giudizio sia la titolarità di esso in capo alla società spagnola e per avere disatteso le regole di distribuzione Controparte_4 dell'onere della prova in tema di garanzia per i vizi della cosa compravenduta;
2) erronea applicazione della disciplina della garanzia per evizione, per non aver tenuto conto, da un lato, della buona fede di essa venditrice e, dall'altro lato, della inerzia colpevole di Controparte_1
nonché per non avere applicato i principi di cui agli artt.1153 e 1485 comma 2 c.c.; 3)
[...]
erronea statuizione sul risarcimento del danno, per non avere tenuto conto del fatto che
[...]
ha usufruito almeno in parte della copertura assicurativa della quale ha ottenuto Controparte_1
il rimborso. ha quindi concluso chiedendo alla Corte d'Appello: - di rigettare la domanda di Parte_1
manleva e di risarcimento danni proposta da e di condannare la stessa alla Controparte_1
rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in proprio favore. si è costituita nel procedimento di appello instaurato da Controparte_1 Parte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione e dichiarando di voler rinunciare alle domande formulate nel giudizio di appello a propria volta promosso nei confronti di CP_2
e di ma limitatamente alla posizione di
[...] Parte_1 Controparte_2
[...]
ha omesso di costituirsi ed è stata dichiarata contumace anche Controparte_2
nel giudizio di appello instaurato da Parte_1
I due procedimenti di appello sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. con provvedimento in data 19 novembre 2024.
A seguito dell'accordo intervenuto tra e Controparte_1 Controparte_2
e hanno riformulato le proprie conclusioni nei termini sopra Controparte_1 Parte_1 riportati testualmente e, all'udienza dell'11 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 7 di 11 ***
Preliminarmente, va dato atto della rinuncia di alle domande Controparte_1
proposte nei confronti di nel giudizio di appello originariamente Controparte_2
iscritto al n. 1482/2024 R.G. e successivamente riunito al presente procedimento n. 1470/2024
R.G.
La rinuncia alle domande comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto processuale instaurato da nei confronti di Controparte_1
Controparte_2
Nei rapporti fra le suddette parti, inoltre, sebbene la rinuncia alle domande equivalga per la parte rinunciante ad un rigetto nel merito, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la contumacia di la quale non ha espletato alcuna attività Controparte_2
processuale e non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (v. Cass. n. 16174/2018).
***
Quanto invece al rapporto processuale tra ed va Controparte_1 Parte_1
evidenziato innanzitutto che:
- in conseguenza della rinuncia alle domande proposte nei Controparte_1 confronti di ha precisato le proprie conclusioni chiedendo, tra l'altro, di Controparte_2 confermare l'obbligo di manleva accertato dal Tribunale;
- in sede di precisazione delle conclusioni, ha formulato la domanda di Parte_1
accoglimento dei propri motivi di appello in via subordinata rispetto a quella di rigetto dell'appello e delle domande proposte da Controparte_1
La lettura congiunta delle conclusioni delle parti consente di affermare che entrambe hanno sostanzialmente inteso riconfermare le pretese reciproche già precedentemente avanzate negli originari atti di appello. In particolare, le domande proposte da in via subordinata Parte_1
costituiscono in realtà la specificazione della domanda, proposta in via principale, di rigetto della richiesta avversaria di conferma dell'obbligo di manleva statuito dal Tribunale.
Ciò premesso, è opportuno esaminare prioritariamente e congiuntamente, in quanto correlati alla valutazione del medesimo materiale probatorio, i primi due motivi di appello formulati da (rectius, il primo motivo e gli effetti di esso sull'applicazione della Parte_1
normativa in materia di evizione). ha eccepito l'insufficienza dei documenti richiamati nella sentenza di primo grado Parte_1
a dimostrare che il trattore stradale fornito a e da questa Controparte_2
concesso in leasing a fosse effettivamente di provenienza delittuosa, in Controparte_1
quanto provento di furto in danno di , e fosse stato ad essa Controparte_4
pagina 8 di 11 restituito. A questo proposito, ha dedotto la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova in tema di garanzia per vizi della cosa venduta e ha richiamato l'orientamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n.11748/2019.
Inoltre, anche facendo leva sulla suddetta carenza probatoria, ha eccepito l'erronea Parte_1
applicazione delle norme sulla garanzia per evizione, richiamando l'art. 1153 c.c., in materia di acquisto della proprietà da parte dell'acquirente di buona fede di beni mobili venduti da chi non ne era proprietario, e l'art. 1485 comma 2 c.c., in materia di perdita della garanzia per evizione da parte del compratore che abbia spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo.
Il Tribunale ha in effetti fondato la statuizione di condanna a carico di ai sensi Parte_1 dell'art. 1483 c.c. sul presupposto della sussistenza della prova che il trattore stradale oggetto del contratto di leasing era stato sottoposto a sequestro penale “poiché rubato e denunciato dalla Volvo Finance Services” ed era stato restituito a . Controparte_4
Più precisamente, il Tribunale ha ravvisato la prova della restituzione a Controparte_4
nella mancata contestazione specifica di tale circostanza da parte di
[...] Parte_1
e nella indicazione della suddetta società quale persona offesa nella comunicazione di fissazione di udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.c., sottoscritta dal G.i.p. del procedimento penale originato dal sequestro del trattore stradale (documento allegato alla memoria depositata da ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. nel procedimento di primo Controparte_1
grado).
Nella sentenza impugnata, la vicenda sostanziale è stata correttamente ricondotta all'ambito di applicazione della garanzia per evizione ed è stato disatteso il richiamo effettuato da Parte_1
alla disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta;
infatti, nella fattispecie concreta non viene in considerazione un vizio del trattore stradale fornito da ma la appartenenza Parte_1
di esso a un soggetto diverso dalla società venditrice.
Di contro, le argomentazioni svolte dal Tribunale in ordine alla acquisizione della prova della evizione non si reputano condivisibili.
Al riguardo, va rammentato che “per aversi evizione occorre che il diritto trasmesso al compratore venga definitivamente meno o risulti inefficacemente acquistato per incompatibilità col diritto certo del terzo” e che “non danno luogo ad evizione, dato il loro carattere provvisorio, i provvedimenti aventi natura cautelare ed, in particolare, il sequestro attuato per fini penali, ancorché ad istanza di colui che vanti sul bene un diritto incompatibile con quello acquisito dal compratore, poiché tale provvedimento costituisce soltanto pericolo di evizione, destinato a concretarsi solo se sopravvengano definitivi provvedimenti di confisca
o di restituzione al terzo offeso dal reato” (v. Cass. n. 7678/2001; v. anche Cass. n. 4438/2022,
pagina 9 di 11 secondo la quale “l'adozione di un provvedimento di sequestro esclude l'integrazione di un'ipotesi di evizione, trattandosi di una mera minaccia, e non già di un definitivo spossessamento del bene sottoposto alla misura restrittiva, come tale rinvenibile unicamente nell'adozione della confisca”).
Sotto altro profilo, si evidenzia come il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non possa trovare applicazione con riferimento a quei fatti che – come la restituzione del trattore stradale a - non abbiano formato oggetto di specifica Controparte_4
allegazione nel processo e non rientrino nella sfera di conoscenza della parte del cui onere si discute (v. Cass. n. 26908/2020 e Cass. n. 4681/2023).
Nel caso concreto, non era coinvolta nel procedimento penale originato dal Parte_1
sequestro del trattore stradale venduto a e non aveva titolo per Controparte_2
conoscerne la destinazione finale.
In questo contesto, l'indicazione di quale persona offesa dal Controparte_4
reato nel decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio sottoscritto dal G.i.p. del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di cui si è sopra fatta menzione, non è un elemento da solo sufficiente a dimostrare la restituzione del trattore stradale sequestrato alla società spagnola.
Pertanto, non essendo idoneo a configurare l'evizione totale il solo sequestro penale del trattore stradale compravenduto e non risultando acquisita in causa la prova della avvenuta restituzione di esso in favore di , i motivi di appello in discussione meritano Controparte_4
accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore questione introdotta nel presente giudizio, ivi comprese le domande proposte da nei confronti di con l'atto Controparte_1 Parte_1
introduttivo del procedimento di appello n. 1482/2024 R.G.
A ciò consegue, in riforma delle statuizioni della sentenza di primo grado inerenti al rapporto processuale tra ed il rigetto delle domande di manleva e di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno proposte da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
L'esito della lite, in applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., determina la condanna di alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio.
Alla relativa liquidazione si provvede, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa
(rientrante nello scaglione delle controversie di valore compreso fra euro 52.001,00 e euro
260.000,00), applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi del giudizio di primo grado e per le fasi di studio/introduttiva e decisionale del giudizio di appello e gli importi minimi per l'ulteriore fase di trattazione/istruttoria, atteso il mancato svolgimento di pagina 10 di 11 attività istruttoria nel presente grado, con relativa distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Imposimato, dichiaratosi antistatario.
Sussistono infine i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento da parte di in quanto Controparte_1
soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
e da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4271/2024, Controparte_1 Parte_1
pubblicata il 18/04/2024, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto processuale instaurato da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
2) dichiara irripetibili le spese nei rapporti fra e Controparte_1 CP_2
[...]
3) in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza di Parte_1
primo grado, rigetta le domande di manleva e di risarcimento del danno formulate da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
4) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
5) condanna a rifondere in favore di le spese di lite di entrambi CP_1 Parte_1
i gradi di giudizio che liquida come segue, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Imposimato, dichiaratosi antistatario:
- per la fase di primo grado, in euro 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
- per la fase di secondo grado, in euro 12.154,00 per compensi e in euro 777,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
6) dà atto della sussistenza, per dei presupposti di cui al comma 1 Controparte_1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11