Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG 5444/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2195/2018, depositata il 15 ottobre 2018, iscritto al n. 5444/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
c.f. ), con sede in San Gennariello (NA), alla via Vecchia Parte_1 P.IVA_1
Sarno, costituitasi in persona della dr.ssa , legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata a difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Gennaro Cavallaro (c.f. ), Antonio Cavallaro C.F._1
(c.f. ) e Carmelo Cavallaro (c.f. ); C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ), con sede legale in Torre Controparte_2 P.IVA_2 del Greco alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio di del 23.3.2011, dagli Avv.ti Eduardo Martucci (C.F. Persona_1 CP_2
) e Raffaele Montanaro (C.F. ; C.F._4 C.F._5
APPELLATA
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 11 maggio 2016, la accreditata presso il S.S.N. per l'erogazione di prestazioni di Parte_1 terapia fisica e riabilitativa ai sensi dell'art. 26 della L. n. 833/78, chiedeva ingiungersi all'
[...]
il pagamento di € 50.068,71 oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. Parte_2
231/2002, a titolo di saldo dovuto sulle fatture n. 141/.P.A., 142/P.A. 143/P.A. 144/P.A. aventi ad oggetto prestazioni domiciliari/ambulatoriali espletate nel mese di dicembre 2015.
Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso ed emetteva decreto ingiuntivo n. 699/2016.
L proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2016, Parte_2 eccependo:
- l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. a causa dell'inidoneità delle fatture prodotte a provare il credito;
- il difetto di prova in ordine alla corrispondenza delle prestazioni effettuate con quelle rientranti in regime di convenzionamento;
- il superamento del tetto di spesa di struttura per l'anno 2015, come si evinceva dalla nota prot. n.
209 del 26 maggio 2016 a firma del Responsabile U.O.C. Ass. . Area Funz. A, nella quale Pt_3 veniva rilevato che la per tale anno e precisamente dal mese di Gennaio al mese di Parte_1
Dicembre 2015 aveva emesso fatture per un ammontare complessivo di € 7.645.348,20, a fronte di un tetto di spesa assegnato pari ad € 6.236.409,00;
- l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito.
Con comparsa di costituzione depositata il 10.11.2016, si costituiva la che Parte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione, rilevando all'uopo: la mancata contestazione del numero delle prestazioni attribuite;
l'idoneità della documentazione depositata (contratto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il mancato superamento della COM, distinte riepilogative e fatture) a provare la pretesa creditoria.
Con la sentenza n. 2195/2018, pubblicata in data 15 ottobre 2018, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, con condanna della al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In particolare, il Tribunale osservava che:
- l'onere della prova in ordine al superamento del tetto di spesa era a carico del debitore che l'aveva eccepita, essendo una circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito;
- il detto superamento poteva ritenersi dimostrato perché “l'opponente ha specificamente contestato la spettanza degli importi richiesti, deducendo di aver liquidato in favore della società opposta tutti gli importi fino al tetto massimo di spesa previsto in contratto di complessivi € 6.236.409 (cfr. nota prot. n. 209 del 26/05/2016 nella produzione di parte opponente). Siffatta circostanza, portata a conoscenza dell'opposta al momento dell'introduzione della lite, non risulta seriamente contestata, atteso che il nella propria comparsa di costituzione si è limitata ad Controparte_3
2 NRG 5444/2018
eccepire che la parte opponente. Avrebbe dovuto fornire la prova dell'ammontare del tetto di spesa di macroarea e del relativo superamento. E però dall'affermazione non appare dirimente, atteso che il predetto onere sussiste esclusivamente con riferimento ai tetti di spesa riferita alla macroarea e non anche nel caso di tetti di spesa riferita al singolo centro, ove il centro convenzionato è ben conoscenza del limite di spesa allo stesso assegnato. Trova dunque applicazione. L'articolo 115 c.p.c., per cui i fatti non specificamente contestati devono ritenersi provati.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto di citazione notificato il 7 Parte_1 novembre 2016, deducendo la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui la documentazione prodotta nella fase monitoria era stata ritenuta idonea ai fini della prova del credito, ma la domanda era stata ugualmente rigettata.
L'appellante ha poi censurato il capo della sentenza che ha ritenuto provato il superamento del tetto di spesa di struttura. Sul punto il Centro ha rilevato che:
- il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente valida la comunicazione relativa all'esaurimento del tetto di spesa;
Parte
- l' nulla aveva provato a seguito della contestazione del centro circa la “mancata prova delle determinazioni della regressione tariffaria unica da applicarsi”;
Parte
- l' non aveva specificamente contestato la spettanza degli importi richiesti, essendosi limitata a richiamare “una comunicazione di carattere interno, atteso che la stessa non è mai stata comunicata al centro”;
Parte
- l' non aveva provato “di aver liquidato in favore del tutti gli importi fino al tetto di CP_3 spesa previsto in contratto” (come ritenuto dal Tribunale), circostanza che avrebbe potuto agevolmente dimostrare “mediante le riversali di bonifico (…)”;
- la nota prot. n. 209 del 26.5.2016, al contrario di quanto affermato in sentenza, era stata
“ampiamente contestata con la comparsa di costituzione e di risposta dedicando ben cinque pagine
[da pag. 5 a pag.9 comparsa di costituzione]” (pag. 17 dell'atto di appello); in ogni caso la contestazione potrebbe al più riguardare i fatti allegati dalla controparte e non i documenti dalla stessa prodotti che possono essere solo oggetto di disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. o di querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., mentre la loro valenza probatoria può essere sempre discussa tra le parti.
Quindi, ha concluso chiedendo di “A. In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 2195 del 2018 – R.G. 4032/2016 pubblicata dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 11 settembre 2018 per i motivi sopra esposti e precisamente quelli esposti nella parte “A” - “B” - “C” e “D” della motivazione e, per l'effetto revocare la sentenza impugnata;
B. Disporre la revoca della revoca del D.I. n. 699/2016 reso dal Tribunale di Torre
Annunziata emesso in favore del centro C. Condannare, in ogni caso l' Parte_1 [...]
al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (sui diritti Parte_2 ed onorari) del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro, e Avv.
3 C.F._6
Antonio Cavallaro e avv. Carmelo Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Parte All'udienza del 30.4.2010 la Corte ha dichiarato la contumacia dell' la quale si è costituita in data 4 giugno 2019, resistendo all'avversa impugnazione e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla – in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio d'appello”.
All'udienza del 29 ottobre 2024 il processo è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica che nessuna delle parti ha depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente revocata la declaratoria di contumacia dell'appellata Parte_2 costituitasi tardivamente il 4 giugno 2019.
L'appello è infondato e va rigettato.
Circa la presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, censurata con il primo motivo di appello, va rilevato che il Tribunale è giunto a conclusioni corrette e non contraddittorie. Ed infatti, pur ritenendo idonea la documentazione depositata dal per CP_3 Part dimostrare le prestazioni erogate (non avendo l' specificamente contestato i fatti posti alla base del ricorso monitorio), il Tribunale ha ritenuto ugualmente dimostrata la circostanza del Parte superamento del tetto di spesa (affermata dall' , sulla base della nota n. 209/2016, documento non adeguatamente contestato dal . CP_3
Quanto al motivo di appello relativo alla qualificazione del tetto di spesa, si evidenzia che dalla lettura degli artt. 3 e 4 del contratto depositato in atti (relativo all'anno 2014, ma pacificamente ritenuto applicabile anche all'anno 2015 dalle parti e dal Tribunale, non oggetto di contestazione o di impugnazione), emerge chiaramente che il tetto di spesa di € 6.236.409,00 era riferito alla Parte struttura e non alla macroarea, essendosi impegnata l' all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto.
Nell'art. 3 del contratto, infatti, è indicato il numero massimo di prestazioni da acquistare dal
Centro nell'anno in questione e nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni la spesa non può essere comunque maggiore di € 6.236.409,00. Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il centro privato che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo le deduzioni inerenti alla mancata esibizione delle determinazioni del Tavolo Tecnico necessarie per la determinazione della regressione tariffaria a seguito della violazione del tetto di spesa di macroarea.
Il motivo è, pertanto, infondato.
4 NRG 5444/2018
Con l'ulteriore motivo di impugnazione il Centro ha contestato l'efficacia probatoria della nota prot.
n. 209/2016, di cui ha dedotto la mancata notifica.
Sul punto il Collegio ritiene assolutamente condivisibili le considerazioni del Tribunale, secondo il Parte quale poiché l' aveva affermato, sin dall'atto di citazione, che erano state già erogate (e pagate) prestazioni in favore della società opposta fino al tetto massimo di spesa previsto in contratto, il non poteva limitarsi a rilevare che il documento prodotto non era sufficiente a dimostrare CP_3 tale circostanza perché non le era stato notificato, ma avrebbe dovuto negarla. In altri termini, a Part fronte dell'affermazione dell' il Centro avrebbe dovuto negare che il tetto di spesa era stato superato, indicando altresì l'ammontare del proprio fatturato. Solo in tale ipotesi sarebbe sorto Parte l'obbligo per l' di dimostrare, con adeguata documentazione, quanto dalla stessa affermato e dall'altra parte negato.
È dunque irrilevante il fatto che la nota prot. n. 209/2016 fosse un mero documento interno, giacché il Tribunale non ha ritenuto che il superamento del tetto di spesa fosse dimostrato in base a tale documento, bensì in base alle dichiarazioni del medesimo contenuto riportate nell'atto di Parte opposizione dall' e non contestate dal Centro che, nella propria comparsa di costituzione, lungi dal contestare tali fatti, si era limitato ad affermare che il documento in questione non aveva alcun valore probatorio.
Irrilevante poi è la mancata comunicazione dello sforamento del tetto di spesa, trattandosi di tetto di spesa di struttura, in relazione al quale non sono previsti gli obblighi di comunicazione connessi all'attività del tavolo tecnico.
Parte Infine, l'appellante lamenta che l' neppure avrebbe dimostrato il pagamento in favore della struttura sanitaria dell'importo pari al limite massimo di spesa contrattualmente previsto.
Tale doglianza è inammissibile perché introdotta nel giudizio de quo solo con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
In ogni caso, va ribadito quanto già affermato dal Tribunale in ordine alla questione del Part superamento del tetto di spesa. A fronte dell'affermazione dell' dell'avvenuto pagamento di tali somme, il Centro avrebbe dovuto negare tale circostanza, contestandola specificamente così Parte onerando l' della relativa prova. Non avendovi provveduto, il non può dolersi che la CP_3 stessa non sia stata adeguatamente dimostrata.
Peraltro, ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche il non avesse ricevuto Controparte_2 CP_3 il pagamento di tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più avrebbe potuto chiedere il pagamento delle prestazioni eseguite prima di tale sforamento, ma certamente non di quelle successive.
Sulla scorta di quanto esposto, l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra
5 NRG 5444/2018
Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00 per le fasi di studio (per la quale può riconoscersi l'importo di
Euro 1.029,00), introduttiva (per la quale vanno liquidati Euro 709,00), istruttoria/trattazione (per la quale si liquidano Euro 1523,00 ) e decisoria (per la quale si liquidano Euro 1735,00).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2195/2018, depositata il 15 ottobre 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del secondo Parte_2 grado di giudizio che liquida in euro 4.996,00 per compenso professionale ed euro 749,40 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02.
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6