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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. CO Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. prevista per l'udienza del 8.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 41/2025 R.G.
TRA
E , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Di Parte_1 Parte_2
Fano, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Vasto, via Michetti
n. 23;
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Controparte_1 Controparte_2
AC e CO AS, giusta procura in atti, domiciliati presso lo studio dell'avv.to Vincenzo
AC, in Campobasso, via E. Berlinguer n. 1;
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 321/24 pubblicata il 12.6.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1 << Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza nella parte relativa al capo impugnato e descritto in atti:
1.condannare parti convenute, in ragione della soccombenza rispetto alla preponderante entità delle domande, alla refusione delle spese di giudizio e di quelle relative la fase della mediazione in favore degli attori in prime cure in misura pari a 2/3, ovvero almeno della metà delle spese stesse, disponendo la compensazione per la sola restante parte, anziché la compensazione integrale, come disposto dal giudice di prime cure.
Con il favore delle spese di lite del presente grado di giudizio.>>
Per la parte appellata:
<Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigettare l'appello proposto dai sig.ri e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
231/2024 del Tribunale di Vasto, pubblicata il 12.06.2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, confermare integralmente la statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Vasto ha parzialmente accolto la domanda avanzata da e nei confronti di e , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
compensando integralmente le spese tra le parti.
Gli attori hanno agito in giudizio per sentire condannare i convenuti a ripristinare il libero godimento delle aree comuni presso il condominio “La Quercia”, sito in San Salvo (CH) – in particolare dello stallo di parcheggio asseritamente assegnato con delibera condominiale ai medesimi attori, su cui essi erano soliti ricoverare il proprio camper, e del palo metallico con specchio, posto nella medesima area condominiale per facilitare le manovre dei veicoli – impedito da questi con l'apposizione di due serbatoi per l'acqua su uno stallo adiacente al proprio, che ne risultava pertanto ristretto e insufficiente alla bisogna, e la rimozione dello specchio di cui avanti, con condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 3.000,00 a ristoro della impossibilità ad usare detto parcheggio.
Si costituivano in giudizio i convenuti e, chiedendo il rigetto della domanda, eccepivano: a) il difetto di prova in merito alla qualità di condomini degli attori;
b) l'inesistenza del diritto di parcheggio esclusivo, in virtù delle delibere assembleari allegate dai medesimi;
c) la carenza di prova sulla richiesta risarcitoria.
2. Il Tribunale, istruita la causa per prova documentale e per testi, qualificata la domanda ai sensi dell'art. 1102 c.c. e richiamata la giurisprudenza in materia di uso della cosa comune, concludeva
2 ordinando ai convenuti di ripristinare lo stato dei luoghi, con la rimozione dei serbatoi per l'acqua e la ricollocazione del palo metallico con specchio convesso nella sua posizione originaria, disponendo il termine del 31.7.24 per l'esecuzione, oltre il quale i convenuti sarebbero stati tenuti al pagamento di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo relativamente ad ogni singola illegittima condotta.
Rigettava, infine, la richiesta risarcitoria, per difetto di allegazione e di sostegno probatorio, sia in ordine all'esistenza del diritto stesso a parcheggiare in via esclusiva, sia in relazione all'an ed al quantum del danno lamentato.
3. Avverso la sentenza hanno proposto appello e , affidandosi ad un solo motivo in Pt_1 Pt_2
punto di spese di lite.
3.1. In sintesi, si lamenta la integrale compensazione delle spese di lite, stante l'accoglimento di due articolazioni, sulle tre complessive su cui si concretava la domanda avanzata, ed ossia per il ripristino del godimento dello stallo di parcheggio, previa rimozione dei serbatoi d'acqua, e per la ricollocazione dello specchio di manovra, rimanendo rigettata solo la terza ed ultima, quella risarcitoria. Alla luce della diversa misura della reciproca soccombenza, richiamando a sostegno Cass.
SS.UU. n. 32061/22, secondo la parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una compensazione parziale, e peraltro in misura più che proporzionale a carico dei convenuti con una più giusta proporzione tra le domande accolte e la domanda reietta.
4. Con comparsa deposita il 30.4.25, si sono costituiti e resistendo all'appello CP_1 CP_2
eccependone la manifesta infondatezza.
5. Sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 8.10.2025 fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
6. Il motivo di appello è fondato.
6.1 Secondo la pronuncia della Corte di legittimità citata nella sentenza gravata ed, altresì, richiamata dagli appellanti (Cass. SS.UU. n. 36061/22) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.”
6.2 Orbene, nel caso di specie s'impongono le seguenti osservazioni.
6.2.1 Le domande fatte valere in giudizio erano sostanzialmente due, di cui una a sua volta articolata in tre capi: la prima finalizzata all'accertamento della condotta illecita dei convenuti e al ripristino dello status quo ante del parcheggio condominiale per consentire a tutti i condomini di fruirne
3 pienamente e liberamente, con richiesta di imposizione di due comportamenti distinti, lo sgombero dei serbatoi per l'acqua e la ricollocazione del palo con lo specchio stradale, e con fissazione di un termine per adempiere da sanzionarsi in caso di denaro con il versamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c.; la seconda domanda, invece, di carattere risarcitorio in relazione al danno dovuto alla impossibilità di utilizzare lo stallo di parcheggio per il proprio camper. Il Tribunale ha correttamente qualificato e ricondotto la prima domanda nell'alveo della materia dell'uso comune della cosa, disciplinata dall'art. 1102 c.c., osservando che le condotte poste in essere dai convenuti
(duplicemente sfaccettate nell'apposizione dei serbatoi e nella arbitraria rimozione dello specchio convesso) andassero ricondotte nella più generale categoria dell'abuso nell'utilizzo della cosa comune che ne impedisce il godimento agli altri condomini. Per conseguenza, il giudice di primo grado ha individuato la causa petendi non già nella titolarità degli attori, odierni appellanti, di un diritto di uso esclusivo dello stallo di parcheggio – sulla base di delibere condominiali poi rilevatesi non provate nella loro legittimità costitutiva, poiché non presenti le sottoscrizione di tutti i condomini a cui era sottoposta e sospesa la validità stessa degli atti – ma nella loro qualità, questa sì provata, di partecipanti al e, quindi, quali soggetti legittimati ad agire per la tutela della piena Parte_3
fruizione degli spazi comuni. Da quanto osservato, risulta, da un lato, unico il petitum immediato, che come visto risiede nel ripristino del godimento della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., ma resta diverso il petitum mediato, concretantesi nel duplice obbligo di fare imposto ai convenuti e nell'imposizione della sanzione pecuniaria.
6.2.2 Di contro, il non accertato diritto di uso riservato dello stallo di parcheggio in capo agli attori,
è chiaramente rimasto solo a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria, con valore peraltro dirimente sulla seconda ragione addotta dal Giudice di primo grado, ossia l'allegazione del tutto generica e la mancanza di un adeguato supporto probatorio per la dimostrazione dell'an e del quantum dei pregiudizi asseritamente subiti. Dunque, non è condivisibile la tesi delle parti appellate secondo cui la negazione della sussistenza del diritto d'uso esclusivo dello stallo adiacente ai serbatoi limiterebbe la portata dell'accoglimento della domanda di parte attrice: invero, il disconoscimento del predetto diritto non ha rilevanza sulla prima domanda degli attori poiché ha privato affatto del carattere illecito le plurime condotte invasive dei convenuti.
7. Tutto ciò premesso, essendo stata accolta la prima domanda degli attori avente tripla articolazione ed, invece, respinta la seconda domanda avente un'unica articolazione, vi è senz'altro una soccombenza reciproca (in altri termini, gli attori sono risultati vittoriosi rispetto alla prima domanda, ma soccombenti rispetto alla seconda). Tuttavia, secondo quanto condivisibilmente esposto dagli appellanti, la soccombenza ha evidentemente un carattere parziale poiché, procedendo alla dovuta
4 ponderazione del diverso peso delle due domande, risulta evidentemente diversa l'importanza della prima (variamente articolata e inerente al motivo essenziale del contendere, cioè l'illegittimo uso della cosa comune da parte dei convenuti) rispetto a quella della seconda (relativa al ristoro del pregiudizio derivante dalla condotta dei convenuti, stimato nell'esiguo importo di € 3.000,00). Alla stregua di tale ponderazione, appare giustificata una compensazione nella sola misura di un terzo, dovendo le spese di lite, per il resto, restare a carico delle parti convenute odierne appellate.
8. In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata – che, per il resto, s'intende confermata – le spese di lite del giudizio di primo grado vanno compensate per un terzo e devono, invece, seguire la soccombenza a carico dei convenuti per i restanti due terzi.
9. In base allo stesso criterio vanno regolate anche le spese del presente grado del giudizio. Invero,
l'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v. ex multis, Cass. Ord. 6259/2014).
10. Le spese di entrambi i gradi vengono liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base della documentazione versata in atti, degli importi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione derivante dal valore della controversia secondo il petitum (indeterminabile-complessità bassa), valori medi per il primo grado del giudizio e minimi per il presente grado del giudizio tenuto conto, per quest'ultimo, della scarsa complessità dell'unica questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza gravata:
1) condanna le parti appellate e , in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_2
in favore delle parti appellanti e i 2/3 delle spese di entrambi i gradi Parte_1 Parte_2 del giudizio che, per il resto, s'intendono compensate e che, per l'intero, sono liquidate, quanto al primo grado, in € 7.616,00, oltre il 15% per spese generali ed i.v.a. e c.p.a., per compensi ed € 586,60 per esborsi, e quanto al secondo grado € 4.996,00, oltre il 15% per spese generali ed i.v.a. e c.p.a., per compensi ed € 586,60 per esborsi.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.25.
Il Consigliere estensore
(dott. CO Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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