Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1377
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica e parziale prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento relative agli anni 2009 e 2010/2011 rientrano nell'ambito dell'annullamento automatico previsto dalla Legge n. 197/2022. Per le restanti cartelle, ha ritenuto che le notifiche fossero state ritualmente effettuate e che i termini di prescrizione non fossero maturati, essendo stati interrotti da successive intimazioni di pagamento.

  • Accolto
    Applicabilità Legge n. 197/2022

    La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dichiarando l'estinzione del giudizio limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29820140014107455000 e 29820150014353783000, in quanto rientranti nella previsione di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro.

  • Accolto
    Notifica rituale e interruzione prescrizione

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che le cartelle fossero state ritualmente notificate e che i termini di prescrizione non fossero maturati, in quanto interrotti da successive intimazioni di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1377
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1377
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo