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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1377/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2830/2023 depositato il 25/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 135/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 12/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000862843 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000862843 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000862843 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000862843 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000862843 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140014107455 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150014353783 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150014353783 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170006382437 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180005609409 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi a alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Intimazione di pagamento n. 29820199000862843 con riguardo alle Cartelle di nn.
29820140014107455 (tassa auto 2009), 29820150014353783 (tassa auto 2010 - 2011),
29820170006382437 (tassa auto 2013) e 29820180005609409 (tassa auto 2014).
Deduceva l'illegittimità (mancata notifica e parziale prescrizione) del provvedimento e concludeva per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate riscossione non si costituiva.
Il primo Giudice, rilevata la contumacia dell' Agenzia delle entrate riscossione, con sentenza n. 135 del 2023 accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza chiedendone - la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha controdedotto evidenziando di condividere la richiesta di riforma parziale limitatamente alle citate cartelle ed ha chisto il rigetto per la restante parte.
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alle cartelle pagamento nn. 29820140014107455000 e 29820150014353783000.
La sentenza gavata va riformata per il resto.
1.- Le cartelle di pagamento nn. 29820140014107455000 e 29820150014353783000 rientrano nella previsione dell' articolo 1, commi 222 – 230 Legge n. 197/2022 con il quale è stato disposto l' “annullamento automatico” - alla data del 30 aprile 2023 - senza richiesta di parte, dei debiti affidati all'Agente della riscossione dagli Enti impositori dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo fino a mille euro (cfr. documentazione in atti).
2.- La sentenza va riformata per il resto nella parte in cui ha annullato l'Intimazione di pagamento n.
29820199000862843.
Le cartelle riferite a tassa auto 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014 sono state ritualmente notificate secondo la seguente scansione cronologica (cfr. documentazione in atti):
- n. 29820140014107455000 (tassa auto 2009) notificata il 15/04/2015;
-n.29820150014353783000 (tassa auto 2010 – 2011) notificata il 11/08/2016;
-n.29820170006382437000 (tassa auto 2013) notificata il 29/12/2017;
-n. 29820180005609409000 (tassa anno 2014) notificata il 21/06/2018.
3.- Con riguardo alle cartelle nn. 29820140014107455000 e n.2982015001435378300 non può ritenersi maturata la prescrizione: l'Agente della Riscossione ha interrotto i termini con la notifica (il 20/02/2018) dell' Intimazione di pagamento n. 29820179006547407000 (cfr. documentazione in atti).
L'Agente della riscossione, inoltre, ha notificato, con effetto interruttivo, anche ulteriori intimazioni: la n.
29820199000862843000 (il 12/12/2019) e la n. 29820229005919358000 (il 25/11/2022).
4.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. trib., 05/05/2022 n. 14339) ha chiarito che “ .. nel processo tributario, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, in quanto, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, e pure se, in quest'ultimo giudizio, la parte era rimasta contumace…”.
-Per le argomentazioni che precedono va dichiarata la parziale estinzione del giudizio come sopra meglio argomentato.
Va accolto l'appello per il resto.
In ragione dell'esito del giudizio va disposta la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dispone l'estinzione del giudizio in relazione alle cartelle nn. 29820140014107455000 e
29820150014353783000.
Accoglie l'appello per il resto. Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI EN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2830/2023 depositato il 25/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 135/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 12/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000862843 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000862843 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000862843 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000862843 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000862843 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140014107455 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150014353783 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150014353783 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170006382437 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180005609409 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi a alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Intimazione di pagamento n. 29820199000862843 con riguardo alle Cartelle di nn.
29820140014107455 (tassa auto 2009), 29820150014353783 (tassa auto 2010 - 2011),
29820170006382437 (tassa auto 2013) e 29820180005609409 (tassa auto 2014).
Deduceva l'illegittimità (mancata notifica e parziale prescrizione) del provvedimento e concludeva per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate riscossione non si costituiva.
Il primo Giudice, rilevata la contumacia dell' Agenzia delle entrate riscossione, con sentenza n. 135 del 2023 accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza chiedendone - la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha controdedotto evidenziando di condividere la richiesta di riforma parziale limitatamente alle citate cartelle ed ha chisto il rigetto per la restante parte.
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alle cartelle pagamento nn. 29820140014107455000 e 29820150014353783000.
La sentenza gavata va riformata per il resto.
1.- Le cartelle di pagamento nn. 29820140014107455000 e 29820150014353783000 rientrano nella previsione dell' articolo 1, commi 222 – 230 Legge n. 197/2022 con il quale è stato disposto l' “annullamento automatico” - alla data del 30 aprile 2023 - senza richiesta di parte, dei debiti affidati all'Agente della riscossione dagli Enti impositori dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo fino a mille euro (cfr. documentazione in atti).
2.- La sentenza va riformata per il resto nella parte in cui ha annullato l'Intimazione di pagamento n.
29820199000862843.
Le cartelle riferite a tassa auto 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014 sono state ritualmente notificate secondo la seguente scansione cronologica (cfr. documentazione in atti):
- n. 29820140014107455000 (tassa auto 2009) notificata il 15/04/2015;
-n.29820150014353783000 (tassa auto 2010 – 2011) notificata il 11/08/2016;
-n.29820170006382437000 (tassa auto 2013) notificata il 29/12/2017;
-n. 29820180005609409000 (tassa anno 2014) notificata il 21/06/2018.
3.- Con riguardo alle cartelle nn. 29820140014107455000 e n.2982015001435378300 non può ritenersi maturata la prescrizione: l'Agente della Riscossione ha interrotto i termini con la notifica (il 20/02/2018) dell' Intimazione di pagamento n. 29820179006547407000 (cfr. documentazione in atti).
L'Agente della riscossione, inoltre, ha notificato, con effetto interruttivo, anche ulteriori intimazioni: la n.
29820199000862843000 (il 12/12/2019) e la n. 29820229005919358000 (il 25/11/2022).
4.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. trib., 05/05/2022 n. 14339) ha chiarito che “ .. nel processo tributario, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, in quanto, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, e pure se, in quest'ultimo giudizio, la parte era rimasta contumace…”.
-Per le argomentazioni che precedono va dichiarata la parziale estinzione del giudizio come sopra meglio argomentato.
Va accolto l'appello per il resto.
In ragione dell'esito del giudizio va disposta la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dispone l'estinzione del giudizio in relazione alle cartelle nn. 29820140014107455000 e
29820150014353783000.
Accoglie l'appello per il resto. Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI EN