Articolo 112 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 111Articolo 113
Versione
15 gennaio 1977
Art. 112.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'attuazione dell' articolo 3, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , relativo alla riserva dello 0,5 per cento per attivita' di ricerca, studio e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977