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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1566/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Candi Ilaria del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Donato Tiziana e Servente Marco del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Saluggia (VC) il 27/06/1993, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1993.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nate le figlie e , oggi entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 28/09/2021 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Saluggia (VC) il 27/06/1993, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1993 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la figlia (maggiorenne ma non autonoma economicamente) vive Per_1 stabilmente con il padre, mentre (anch'essa maggiorenne ma non autonoma Per_2 economicamente) vive con la madre;
2. DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento (ordinario e straordinario) della figlia che vive presso di sé. Pertanto, il sig. provvederà al Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario di , mentre la signora Per_1 Parte_2 provvederà al mantenimento ordinario e straordinario di;
Per_2
3. ASSEGNA la casa coniugale alla signora Parte_2
4. DÀ ATTO che il sig. è proprietario per intero di fabbricato di civile Parte_1 abitazione elevato a tre piani fuori terra, comprendente: al piano terreno: cucina, retrocucina e scala di collegamento col piano sovrastante;
al piano primo (secondo fuori terra): scala di collegamento con il piano sottostante un vano e numero un balcone;
al piano terzo fuori pagina 2 di 4 terra: locale sottotetto;
con antistante area di dipendenza e oltrepassata detta area piccola minore dipendenza elevata ad un piano fuori terra;
il tutto entrostante all'area distinta in mappa terreni al foglio 15 con la particella 215 di are 0,83- ente urbano-partita 1- fra le coerenze, salvo altri: mappali 214, 208 e 216, tutti dello stesso foglio di mappa terreni, Via
Giovan Battista Demaria.
L'immobile in oggetto risulta censito CF Comune di Saluggia, Fg. 15, part. 215, sub 3 (già
215 e 418 graffati) Cat. A/3; CL U, con 4,5 vani, Mq. 125, rendita Euro 290,51 il tutto come meglio descritto nella visura catastale allegata al ricorso sub Doc. 11) da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente accordo di divorzio congiunto.
Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti allo scioglimento del matrimonio e, quale condizione funzionale ed indispensabile necessaria e sostanziale, con applicazione dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 conformemente alle circolari dell'Amministrazione fiscale, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del presente accordo di divorzio congiunto e in ogni caso, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra coniugi, il signor si impegna ed obbliga a trasferire Parte_1
l'intera proprietà del sopra descritto compendio immobiliare in capo alla Sig.ra Pt_2 che si impegna ed obbliga ad acquisirla diventando pertanto piena proprietaria
[...] esclusiva nella misura di 1/1 del suddetto compendio immobiliare.
Premesso che il predetto immobile è gravato da mutuo ipotecario intestato solo al marito in essere presso Banco BPM (già Banca Popolare di Novara) con rata mensile pari circa ad euro 545,00 (come meglio identificato nell'atto notarile di erogazione del mutuo del 26 giugno 2018 e nel relativo piano di ammortamento sub doc. 15 e successive rinegoziazioni), quale ulteriore condizione funzionale ed indispensabile, necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con applicazione dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 conformemente alle circolari dell'Amministrazione fiscale, la Sig.ra si Parte_2 impegna ad accollarsi interamente il predetto mutuo, per la restante somma residua e fino ad estinzione dello stesso, con ciò liberando il Sig. da qualsiasi Parte_1 vincolo e, in ogni caso, tenendo indenne e manlevando il sig. da ogni Pt_1 responsabilità e debenza in merito.
La Sig.ra si impegna pertanto, quale corrispettivo e/o permuta della Parte_2 cessione, ad accollarsi con liberazione del Sig. l'intero importo del Parte_1 mutuo residuo in essere presso Banco BPM con atto da effettuarsi entro e non oltre giorni
90 (novanta) dalla comunicazione, da parte della Cancelleria, del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ricettiva del presente accordo, che le parti si impegnano ad abbreviare mediante notifica della medesima, contestualmente al rogito notarile di cessione immobiliare (con spese di rogito e spese annesse e conseguenti a carico della parte cessionaria).
La Sig.ra si farà carico in via esclusiva, dalla data di sottoscrizione del Parte_2 ricorso, della rata del mutuo, della polizza proteggi mutuo e, in ogni caso, di qualsiasi spesa relativamente al citato mutuo fino al momento dell'effettiva cessione immobiliare a mezzo rogito notarile, accollandosi altresì il pagamento di tutte le spese di manutenzione ordinaria pagina 3 di 4 e straordinaria relative al predetto immobile, tenendo indenne e manlevando il sig. Pt_1 da ogni responsabilità e debenza in merito;
5. DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a richieste di concorso al proprio mantenimento, essendo entrambe economicamente autosufficienti e dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico – patrimoniale tra loro esistente e di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo, ad eccezione di quanto riportato nel presente atto;
6. DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia, altresì, a richiedere al sig. Parte_2 Pt_1 qualsiasi somma, di spettanza del sig. , a titolo di mutuo, di polizza proteggi mutuo Pt_1
e, in ogni caso, qualsiasi spesa relativamente al citato mutuo, già dalla medesima sig.ra corrisposta, in precedenza alla sottoscrizione del ricorso e sino alla data di Pt_2 sottoscrizione del ricorso;
7. DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia anche alla propria quota di azioni Parte_2 acquistate dai coniugi all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo ed il cui controvalore è attualmente pari alla data attuale a circa Euro 1.200,00 e le parti concordano che tale importo verrà corrisposto unicamente al sig. (investimento Parte_1
n. DT 805/367258- DT 805/8128251);
8. DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia a pretendere dal sig. la Parte_2 Parte_1 restituzione della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila), data in prestito allo stesso il
21.07.2022;
9. DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia a pretendere dal sig. Parte_2 Parte_1 anche il pagamento delle mensilità di mantenimento ordinario relativo alle figlie e della quota di spese straordinarie relative alle figlie, di spettanza del sig. , non versate Pt_1 dal medesimo a far data dall'omologa di separazione alla data di sottoscrizione del ricorso;
10. DÀ ATTO che i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, delle carte d'identità valide per l'espatrio, nonché di passaporto e carta d'identità dei figli minori;
11. DÀ ATTO che le parti convengono che l'autoveicolo Y 10 Lancia targa EP994YS, già intestata formalmente al sig. , rimane definitivamente attribuita a quest'ultimo con Pt_1 rinuncia da parte della sig.ra ad ogni pretesa e/o richiesta anche economica in merito Pt_2
e l'autoveicolo FIAT Panda targata CX250RX già intestata formalmente alla sig.ra Pt_2 rimane definitivamente attribuita a quest'ultima con rinuncia da parte del sig. ad Pt_1 ogni pretesa e/o richiesta anche economica in merito;
12. DÀ ATTO che le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, L.P.F.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 28/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1566/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Candi Ilaria del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Donato Tiziana e Servente Marco del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Saluggia (VC) il 27/06/1993, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1993.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nate le figlie e , oggi entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 28/09/2021 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Saluggia (VC) il 27/06/1993, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1993 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la figlia (maggiorenne ma non autonoma economicamente) vive Per_1 stabilmente con il padre, mentre (anch'essa maggiorenne ma non autonoma Per_2 economicamente) vive con la madre;
2. DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento (ordinario e straordinario) della figlia che vive presso di sé. Pertanto, il sig. provvederà al Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario di , mentre la signora Per_1 Parte_2 provvederà al mantenimento ordinario e straordinario di;
Per_2
3. ASSEGNA la casa coniugale alla signora Parte_2
4. DÀ ATTO che il sig. è proprietario per intero di fabbricato di civile Parte_1 abitazione elevato a tre piani fuori terra, comprendente: al piano terreno: cucina, retrocucina e scala di collegamento col piano sovrastante;
al piano primo (secondo fuori terra): scala di collegamento con il piano sottostante un vano e numero un balcone;
al piano terzo fuori pagina 2 di 4 terra: locale sottotetto;
con antistante area di dipendenza e oltrepassata detta area piccola minore dipendenza elevata ad un piano fuori terra;
il tutto entrostante all'area distinta in mappa terreni al foglio 15 con la particella 215 di are 0,83- ente urbano-partita 1- fra le coerenze, salvo altri: mappali 214, 208 e 216, tutti dello stesso foglio di mappa terreni, Via
Giovan Battista Demaria.
L'immobile in oggetto risulta censito CF Comune di Saluggia, Fg. 15, part. 215, sub 3 (già
215 e 418 graffati) Cat. A/3; CL U, con 4,5 vani, Mq. 125, rendita Euro 290,51 il tutto come meglio descritto nella visura catastale allegata al ricorso sub Doc. 11) da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente accordo di divorzio congiunto.
Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti allo scioglimento del matrimonio e, quale condizione funzionale ed indispensabile necessaria e sostanziale, con applicazione dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 conformemente alle circolari dell'Amministrazione fiscale, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del presente accordo di divorzio congiunto e in ogni caso, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra coniugi, il signor si impegna ed obbliga a trasferire Parte_1
l'intera proprietà del sopra descritto compendio immobiliare in capo alla Sig.ra Pt_2 che si impegna ed obbliga ad acquisirla diventando pertanto piena proprietaria
[...] esclusiva nella misura di 1/1 del suddetto compendio immobiliare.
Premesso che il predetto immobile è gravato da mutuo ipotecario intestato solo al marito in essere presso Banco BPM (già Banca Popolare di Novara) con rata mensile pari circa ad euro 545,00 (come meglio identificato nell'atto notarile di erogazione del mutuo del 26 giugno 2018 e nel relativo piano di ammortamento sub doc. 15 e successive rinegoziazioni), quale ulteriore condizione funzionale ed indispensabile, necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con applicazione dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 conformemente alle circolari dell'Amministrazione fiscale, la Sig.ra si Parte_2 impegna ad accollarsi interamente il predetto mutuo, per la restante somma residua e fino ad estinzione dello stesso, con ciò liberando il Sig. da qualsiasi Parte_1 vincolo e, in ogni caso, tenendo indenne e manlevando il sig. da ogni Pt_1 responsabilità e debenza in merito.
La Sig.ra si impegna pertanto, quale corrispettivo e/o permuta della Parte_2 cessione, ad accollarsi con liberazione del Sig. l'intero importo del Parte_1 mutuo residuo in essere presso Banco BPM con atto da effettuarsi entro e non oltre giorni
90 (novanta) dalla comunicazione, da parte della Cancelleria, del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ricettiva del presente accordo, che le parti si impegnano ad abbreviare mediante notifica della medesima, contestualmente al rogito notarile di cessione immobiliare (con spese di rogito e spese annesse e conseguenti a carico della parte cessionaria).
La Sig.ra si farà carico in via esclusiva, dalla data di sottoscrizione del Parte_2 ricorso, della rata del mutuo, della polizza proteggi mutuo e, in ogni caso, di qualsiasi spesa relativamente al citato mutuo fino al momento dell'effettiva cessione immobiliare a mezzo rogito notarile, accollandosi altresì il pagamento di tutte le spese di manutenzione ordinaria pagina 3 di 4 e straordinaria relative al predetto immobile, tenendo indenne e manlevando il sig. Pt_1 da ogni responsabilità e debenza in merito;
5. DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a richieste di concorso al proprio mantenimento, essendo entrambe economicamente autosufficienti e dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico – patrimoniale tra loro esistente e di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo, ad eccezione di quanto riportato nel presente atto;
6. DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia, altresì, a richiedere al sig. Parte_2 Pt_1 qualsiasi somma, di spettanza del sig. , a titolo di mutuo, di polizza proteggi mutuo Pt_1
e, in ogni caso, qualsiasi spesa relativamente al citato mutuo, già dalla medesima sig.ra corrisposta, in precedenza alla sottoscrizione del ricorso e sino alla data di Pt_2 sottoscrizione del ricorso;
7. DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia anche alla propria quota di azioni Parte_2 acquistate dai coniugi all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo ed il cui controvalore è attualmente pari alla data attuale a circa Euro 1.200,00 e le parti concordano che tale importo verrà corrisposto unicamente al sig. (investimento Parte_1
n. DT 805/367258- DT 805/8128251);
8. DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia a pretendere dal sig. la Parte_2 Parte_1 restituzione della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila), data in prestito allo stesso il
21.07.2022;
9. DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia a pretendere dal sig. Parte_2 Parte_1 anche il pagamento delle mensilità di mantenimento ordinario relativo alle figlie e della quota di spese straordinarie relative alle figlie, di spettanza del sig. , non versate Pt_1 dal medesimo a far data dall'omologa di separazione alla data di sottoscrizione del ricorso;
10. DÀ ATTO che i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, delle carte d'identità valide per l'espatrio, nonché di passaporto e carta d'identità dei figli minori;
11. DÀ ATTO che le parti convengono che l'autoveicolo Y 10 Lancia targa EP994YS, già intestata formalmente al sig. , rimane definitivamente attribuita a quest'ultimo con Pt_1 rinuncia da parte della sig.ra ad ogni pretesa e/o richiesta anche economica in merito Pt_2
e l'autoveicolo FIAT Panda targata CX250RX già intestata formalmente alla sig.ra Pt_2 rimane definitivamente attribuita a quest'ultima con rinuncia da parte del sig. ad Pt_1 ogni pretesa e/o richiesta anche economica in merito;
12. DÀ ATTO che le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, L.P.F.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 28/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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