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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3075/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINTIOLI FABIO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LO TO PP ( ) VIA GEROLAMO MORONE, 8 20121 MILANO;
C.F._1
( ) VIA DELLA VITE, 7 00187 ROMA;
Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA GEROLAMO MORONE, 8 20121 MILANO presso il difensore avv.
CINTIOLI FABIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 39 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MANDARANO
ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
PARVOPASSO DANILO ( Via Guastalla, 8 20122 MILANO;
C.F._3
( ) VIA ANDREANI, 10 20122 MILANO;
Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_3
VIA A. DA MESSINA 95100 ACI CASTELLO presso lo studio dell'avv. SPAGNOLO
SANTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per Controparte_4
accertare e dichiarare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito,
[...]
condannando il a titolo di responsabilità contrattuale e/o Controparte_1
extracontrattuale al risarcimento a favore di di tutti i danni descritti Parte_1
indicati in atti e di seguito quantificati in via onnicomprensiva, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo:
i) danno patrimoniale: euro 31.917.762,00 di cui euro 717.762,00 a titolo di danno emergente ed euro 31.200.000,00 a titolo di lucro cessante (mancato utile);
ii) danno patrimoniale: pari al 5% del valore stimato della concessione a titolo di danno curriculare;
pagina 2 di 39 B. accertare e dichiarare l'obbligo di garanzia a favore del e a carico Controparte_1
di , condannando quest'ultima in via solidale con il Controparte_3 [...]
al pagamento a favore di nei limiti del massimale di CP_1 Parte_1
polizza, delle somme a qualunque titolo dovute dal per il Controparte_1
risarcimento del danno dallo stesso causato all'attrice Parte_1
C. in via istruttoria, rimettere la causa in istruttoria affinché:
i) sia disposto un supplemento della consulenza tecnica d'ufficio che preveda la nomina di un nuovo CTU dotato di consolidata esperienza nel settore di business relativo al venue management, segnatamente per quanto riguarda i c.d. Naming Rights e la sponsorizzazione, al fine di dare risposta alla parte del quesito rimasto inevaso in relazione alla quale il CTU incaricato si è dichiarato non competente, ovverosia la determinazione del valore economico dei Naming Rights e della sponsorizzazione del
Palazzo delle Scintille, il cui valore costituisce la parte più rilevante della voce del lucro cessante;
tutto ciò secondo quanto si è diffusamente illustrato da sia nella Parte_1
memoria del CTP di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, sia nella nota allegata al verbale di udienza davanti al Tribunale del 5 febbraio 2019;
ii) sia ammessa la prova per testimoni sui capitoli da 1 a 11 articolati al paragrafo B) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. depositata da in data 24 Parte_1
novembre 2017 nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano (Rg. 69489/2016 - Sez. X) con i testimoni ivi indicati per ciascun capitolo.
D. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Per Controparte_1
In via principale, nel merito Respingere integralmente l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
pagina 3 di 39 Respingere tutte le domande per l'accertamento, il riconoscimento e la condanna del al pagamento di qualunque somma, a titolo di responsabilità Controparte_1
contrattuale, extracontrattuale od a qualunque altro titolo formulate, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e non provate e, in ogni caso, di importo eccessivo.
Respingere ogni domanda a titolo di risarcimento del danno od a qualsiasi altro titolo, anche di arricchimento senza causa.
Respingere ogni ulteriore domanda, anche accessoria ed a titolo di interessi, legali e/o moratori e di rivalutazione monetaria.
In via subordinata, nel merito:
In qualunque ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa di Parte_1
nei confronti del ridurre l'importo richiesto, poiché eccessivo, Controparte_1
sproporzionato e non provato e quantificare la pretesa nella somma massima complessiva di € 1.464.656,00, indicata dal consulente tecnico di parte del CP_1
nell'ambito dell'espletata C.T.U. nel primo grado di giudizio, in via di ulteriore
[...]
subordine, nella somma complessiva di € 2.105.000,00, indicata dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito dell'espletata C.T.U. nel primo grado di giudizio.
In qualunque ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dall'attrice nei confronti del , previo rigetto della domanda di Controparte_1 [...]
di accertamento dell'inoperatività del contratto assicurativo, Controparte_5
accertare e dichiarare l'obbligo della stessa di manlevare e Controparte_5
tenere indenne, nei limiti di Polizza, il dagli oneri di risarcimento dei Controparte_1
danni nei confronti di condannando conseguentemente la terza chiamata a Parte_1
corrispondere direttamente all'attrice tutto quanto il fosse Controparte_1
condannato a pagare in esito al presente giudizio.
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna del e di rigetto di quella di pagamento diretto da parte di Controparte_1
pagina 4 di 39 , accertare e dichiarare l'obbligo di Controparte_5 Controparte_5
di manlevare e tenere indenne, nei limiti di Polizza, il
[...] Controparte_1
condannando la terza chiamata a rifondere integralmente il di quanto Controparte_1
tale ultimo dovesse essere costretto a pagare in favore di Parte_1
In via istruttoria:
Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate.
Respingere la richiesta di parte appellante di rinnovazione, anche parziale e/o di rettifica della C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio, di esperimento di ulteriori indagini peritali e/o di supplemento delle stesse, in quanto inammissibili ed infondate.
Ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione.
Con ogni più ampia riserva di precisare ed integrare, se necessario, le domande, le deduzioni, le argomentazioni difensive e le istanze istruttorie, eventualmente anche con ulteriore produzione documentale. Con riserva di successive eventuali integrazioni e con ogni riserva istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . CP_1
Parte_3
Piaccia all'Ecc.mo Giudice d'Appello adito, reiectis adversis,
- Respinta ogni ulteriore richiesta istruttoria, rigettare il gravame con il favore delle spese;
- In ogni caso rigettare la domanda giudiziale afferente il lucro cessante;
- In subordine, in ipotesi di accoglimento del gravame afferente l'interesse positivo, limitare la domanda nei limiti del danno subito e provato e detrarre dal dovuto le somme pagate in forza della sentenza di primo grado;
pagina 5 di 39 - In ipotesi di riconoscimento del danno curriculare ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa, trattandosi di pregiudizio non patrimoniale;
- In ogni caso contenere la condanna della deducente nei limiti di massimale del contratto di assicurazione e al netto di quanto già pagato per sorte capitale e spese.
Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (RG 69489/2016) ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo di accertare e dichiarare la CP_1
sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale a carico del per avere, con il proprio contegno Controparte_1
illecito, cagionato in via diretta ed esclusiva l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione favorevole e dei relativi rapporti consequenziali, e, per l'effetto, riconoscere il diritto della Società a essere risarcita di tutti i danni, Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali e condannare, conseguentemente, il convenuto. CP_1
Segnatamente, l'appellante ha chiesto la condanna del convenuto al CP_1
risarcimento del:
(i) danno patrimoniale per l'ammontare complessivo di euro 39.320.846,20, che si compone del: (a) danno emergente, ovverosia delle spese sostenute da nel Parte_1
ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal rapporto contrattuale oggetto dell'aggiudicazione, dettagliatamente specificate;
(b) lucro cessante, dato dall'utile effettivo che sarebbe derivato a Parte_1
dallo sfruttamento economico della concessione per la durata prevista di 20 anni e per la durata aggiuntiva di 10 anni (a tal proposito, la deducente ha depositato una relazione economico finanziaria (doc. 17 del fascicolo di primo grado) che indica un valore complessivo dell'utile ricavabile dalla concessione pari a oltre euro 38 milioni.
ii) danno non patrimoniale pari al 5% del valore stimato della concessione. pagina 6 di 39 Si sono costituiti in giudizio dapprima il e, su chiamata di questo, il Controparte_1
garante soc. . Controparte_3
Il ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in CP_1
favore del giudice amministrativo e, nel merito, ha chiesto respingersi tutte le domande svolte dall'attrice Parte_1
Il Tribunale ha poi assegnato i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., in esito alle quali ha disposto la CTU, sottoponendo al perito incaricato il seguente quesito: “Dica il
CTU, esaminati gli atti e i documenti prodotti, visitati i luoghi, esperita ogni opportuna indagine, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, quale sia il danno per parte attrice”.
Con sentenza n. 4841/2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O., condannando al pagamento delle spese di lite (anche a favore di Parte_1 [...]
, chiamata in garanzia dal e delle spese di CTU. CP_5 CP_1
Con atto d'appello notificato in data 7.7.2021, ha impugnato la predetta Parte_1
sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma, anche in punto di spese di lite e reiterando le richieste istruttorie anche per l'integrazione della CTU.
La Corte d'Appello, con sentenza n. 350/2023, comunicata in data 1.2.2023, in integrale riforma della appellata sentenza del Tribunale di Milano, ha dichiarato la giurisdizione del G.O., rimettendo le Parti davanti al Giudice di primo grado.
ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 353 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Parte_1
Milano (RG 4908/2023) per la prosecuzione della causa, chiedendo all'adito Tribunale
l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel corso dell'originario giudizio, per come precisate nella prima memoria istruttoria.
Nel giudizio di riassunzione, come già rappresentato nel giudizio riassunto in primo grado e in sede d'appello, ha in particolare insistito sulla necessità di Parte_1
integrazione della CTU, rilevando come la stessa, fosse erronea e carente nella parte pagina 7 di 39 relativa alla quantificazione degli utili che avrebbe ricavato dalla gestione del Parte_1
Palazzo delle Scintille a titolo di sponsorizzazione dei naming rights (cioè la parte più rilevante dell'utile derivante dalla concessione).
Il Tribunale ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti si sono avvalse.
Il Tribunale di Milano con l'impugnata sentenza n. 7792/2024 ha così statuito:
“1) accertata la responsabilità precontrattuale del per il legittimo Controparte_1
affidamento di rispetto alla stipula del contratto di concessione in uso Parte_1
del bene denominato ex-padiglione 3 della Fiera di Milano, sito all'interno dell'area del
P.I.I. “Quartiere storico di Fiera ed aree adiacenti” (c.d. ), CP_1 Controparte_6
all'esito della gara indetta con determinazione dirigenziale n. 23/2013 da parte del
per cui è causa, condanna il risarcire in favore di Controparte_1 Controparte_1
il danno patrimoniale, che si liquida in euro 138.853,17, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi, come indicati in parte motiva;
2) rigetta tutte le restanti domande proposte nel presente giudizio;
3) compensa le spese di lite tra la parte attrice e la parte convenuta Parte_1
nella misura di ¾ e condanna il a rifondere in Controparte_1 Controparte_1
favore di il restante ¼ delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che Parte_1
si liquidano in euro 428,25 per le spese e in euro 3.162,50 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.;
4) condanna a rifondere in favore del le Controparte_3 Controparte_1
spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 12.650,00 per compensi,
pagina 8 di 39 oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.”.
All'udienza del 18/03/2025, il consigliere istruttore, riservando al Collegio ogni valutazione sulla necessità di ulteriore istruttoria con approfondimento tramite CTU, ha fissato l'udienza del 13.05.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 21.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto
Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19 novembre 2013 e, successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il
27 novembre 2013, il ha indetto una procedura di evidenza pubblica Controparte_1
finalizzata all'affidamento in concessione d'uso di un immobile di proprietà pubblica;
si trattava della concessione in uso dell'immobile denominato ex-padiglione 3 della Fiera di Milano, sito all'interno dell'area del P.I.I. “Quartiere storico di Fiera Milano ed aree adiacenti” (c.d. . Tale affidamento era disciplinato secondo il criterio Controparte_6
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. La concessione aveva durata ventennale, con possibilità di proroga per ulteriori dieci anni, subordinata a specifica istanza del concessionario, da formularsi in via formale.
Oggetto della procedura era, dunque, una concessione d'uso di bene demaniale o patrimoniale indisponibile, a fronte della quale il soggetto aggiudicatario si obbligava pagina 9 di 39 alla realizzazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'immobile, previamente indicati in sede di offerta tecnica. In contropartita, il concessionario acquisiva il diritto esclusivo di utilizzo e sfruttamento economico del compendio, principalmente mediante l'organizzazione di attività a carattere culturale e sportivo. Il
Capitolato Speciale d'Appalto disciplinava in modo dettagliato gli obblighi a carico dell'aggiudicatario, differenziandoli in base alla fase procedurale: alcuni dovevano essere adempiuti entro trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria (ex art. 4,
"Programma di Sviluppo del Progetto"), altri entro trenta giorni dalla definitiva aggiudicazione (ex art. 5, riguardanti i lavori di allestimento).
Era altresì prevista la successiva stipulazione di una convenzione di concessione, avente natura contrattuale e finalizzata a disciplinare le modalità di utilizzo dell'immobile, incluse le obbligazioni manutentive – sia ordinarie che straordinarie – e gli oneri di pulizia degli spazi.
Entro il termine previsto negli atti di gara, pervenivano due offerte, quella di NE
(doc. n. 6 fascicolo di I grado) e quella della (doc. n. 7 fascicolo di I grado). Parte_1
Nella prima seduta, del 2 aprile 2014, la Commissione di gara, in seduta pubblica e alla presenza dei rappresentanti di entrambi i concorrenti, dava atto che i due plichi erano pervenuti entro il termine previsto e procedeva, quindi, all'apertura, alla verifica della documentazione e all'ammissione dei due concorrenti (doc. n. 8 fascicolo di I grado).
La Commissione apriva, quindi, anche le buste dei due concorrenti contenenti le offerte tecniche, per verificarne la regolarità (doc. n. 12 fascicolo di I grado).
Il Presidente procedeva, poi, a richiudere in ciascun plico le due proposte pervenute, a sigillare i plichi e a controfirmarli, prima di riporli in un apposito armadio chiuso negli
Uffici Comunali (doc. n. 12 fascicolo di I grado).
La Commissione si riuniva il giorno dopo, 3 aprile 2014, in seduta riservata e procedeva pagina 10 di 39 all'apertura e alla valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri previsti nell'Avviso (doc. n. 8 fascicolo di I grado).
Nella seduta pubblica del 15 aprile 2014 (doc. n. 8 fascicolo di I grado), alla presenza dei legali rappresentanti dei due concorrenti, la Commissione dava lettura dei punteggi conseguiti dai due concorrenti per l'offerta tecnica: conseguiva 61 Parte_1
punti e NE S.p.A. 44 punti.
La Commissione apriva, quindi, le buste contenenti le offerte economiche e procedeva all'assegnazione dei punteggi, secondo quanto previsto nell'Avviso, e dichiarava, quindi, i punteggi finali:
65,9 punti Parte_1
NE S.p.A. 64 punti.
Il 17 aprile, il pubblicava, sul proprio sito, l'esito della procedura e, con CP_1
determinazione dirigenziale n. 37/14, approvava i verbali di gara, dando atto della necessità di acquisire tutta la documentazione per procedere all'aggiudicazione definitiva.
L'aggiudicazione provvisoria è stata formalizzata con provvedimento del 1° luglio 2014; dopo l'aggiudicazione provvisoria, ottenuto il necessario parere favorevole della
Soprintendenza e completato il controllo dei documenti relativi al possesso dei requisiti dell'aggiudicataria, con Determinazione dirigenziale n. 3/2015 del 23.1.2015, il Comune
assumeva il provvedimento di aggiudicazione definitiva (doc. n. 11 fascicolo di I grado), cui ha fatto seguito l'aggiudicazione definitiva in data 23 gennaio 2015. Nel periodo intercorrente tra i due atti, si è svolta un'interlocuzione tecnica con la
[...]
finalizzata all'acquisizione del necessario Controparte_7
parere positivo sulla proposta progettuale di riqualificazione, come richiesto dal
Capitolato e dall'Avviso di gara. ha, quindi, integrato la propria Parte_1
pagina 11 di 39 documentazione con l'aggiornamento del layout e una relazione storico-architettonica, ottenendo il nullaosta della Soprintendenza in data 7 ottobre 2014. Successivamente, il
Settore comunale competente ha richiesto ulteriori specificazioni, in particolare una stima dei costi e il cronoprogramma degli interventi, che ha trasmesso Parte_1
puntualmente. Con nota dell'8 gennaio 2015, l'Amministrazione ha invitato Parte_1
alla sottoscrizione del “Programma di Sviluppo del Progetto”.
Dopo l'aggiudicazione definitiva, ha allegato di aver intrapreso un'intensa Parte_1
attività tecnico-operativa per adempiere agli obblighi contrattuali e preparare la stipulazione della convenzione. In particolare l'appellante allega quanto segue: a) ha affidato l'incarico per l'ulteriore sviluppo progettuale allo studio Arup Italia S.r.l., noto a livello internazionale per importanti interventi urbanistici;
b) ha conferito incarichi professionali per la consulenza legale post-aggiudicazione; c) ha attivato un coordinamento operativo con i responsabili del Piano Integrato di Intervento “CityLife”, nel cui ambito territoriale ricadeva l'immobile oggetto di concessione.
Tutte queste attività sono state svolte tra luglio 2014 e marzo 2015, in adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato Speciale.
Poco prima della stipulazione della convenzione, NE ha notificato un ricorso dinanzi al TAR Lombardia (RG 851/2015), con il quale ha impugnato l'esito della procedura selettiva, deducendo, in via principale, l'asserita carenza dei requisiti di partecipazione in capo a e l'inammissibilità della relativa offerta tecnica. In Parte_1
via subordinata, ha denunciato la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, a causa della decisione della di procedere all'apertura delle offerte tecniche CP_8
in una seduta riservata, piuttosto che in quella pubblica inizialmente prevista.
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 1845 del 28 luglio 2015, pur rigettando le doglianze relative alla legittimità dell'ammissione di ha accolto il motivo relativo alla Parte_1
violazione del principio di trasparenza, ritenendo illegittima l'apertura riservata delle pagina 12 di 39 buste tecniche. Conseguentemente, ha annullato l'intera procedura selettiva, compresa l'aggiudicazione definitiva disposta in favore di vanificando l'attività Parte_1
compiuta da quest'ultima per l'attuazione del progetto. La pronuncia ha avuto vasta eco mediatica.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello sia il sia Controparte_1 Parte_1
NE ha presentato appello incidentale, ribadendo le originarie censure. Con sentenza n. 3538 dell'8 agosto 2016, il Consiglio di Stato ha respinto entrambi gli appelli, confermando l'annullamento della gara a causa della grave irregolarità procedurale rappresentata dall'apertura in seduta riservata delle buste contenenti le offerte tecniche.
in estrema sintesi, ha allegato che -in conseguenza dell'annullamento della Parte_1
procedura- ha subito gravi danni, sia per quanto concerne il danno emergente, consistente nelle risorse già impiegate per partecipare alla gara e predisporre la progettazione, sia per il lucro cessante, connesso alla perdita della possibilità di gestire economicamente l'immobile, oltre danni non .
Con atto di citazione (RG 69489/2016), ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale Ordinario, al fine di ottenere il riconoscimento della CP_1
responsabilità – contrattuale e/o extracontrattuale – dell per Controparte_9
l'illegittimo comportamento che ha determinato l'annullamento della procedura di gara e della conseguente aggiudicazione. In tale sede, ha chiesto il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti,
- Spese sostenute per la preparazione dell'offerta – quantificate in € 110.970,77;
- Spese di assistenza legale – quantificate in € 6.012,00;
- Spese occorrenti all'elaborazione del “Programma di Sviluppo del Progetto” - quantificate in € 21.870,40;
pagina 13 di 39 - Spese del personale interno – quantificate in € 490.756,00;
- Perdita della possibilità di intraprendere altre operazioni analoghe.
La pronuncia del TRIBUNALE
Spese sostenute per la preparazione dell'offerta.
ha chiesto la condanna del al pagamento delle spese sostenute per la Parte_1 CP_1
preparazione dell'offerta presentata nella gara, quantificate nella somma di €
110.970,77, riconosciute dal Tribunale.
Spese di assistenza legale.
ha chiesto la condanna del al pagamento delle spese di assistenza Parte_1 CP_1
legale, che sarebbero state sostenute a seguito dell'aggiudicazione della gara, quantificate nella somma di € 6.012,00, riconosciute dal Tribunale.
Spese occorrenti all'elaborazione del “Programma di Sviluppo del Progetto”.
ha chiesto la condanna del al pagamento delle spese residue non Parte_1 CP_1
rimborsate dai soggetti attuatori del P.I.I. “City Life”, occorrenti all'elaborazione del
“Programma di Sviluppo del Progetto” (doc. n. 16 fascicolo di I grado) da parte dell'Amministrazione, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria della gara, quantificate nella somma di € 21.870,40, IVA inclusa, riconosciute dal Tribunale.
Spese del personale interno.
ha chiesto la condanna del al pagamento delle spese sostenute per il Parte_1 CP_1
proprio personale interno dedicato alla preparazione dell'offerta presentata nella gara ed allo svolgimento delle attività successive all'aggiudicazione provvisoria, quantificate nella somma di € 490.756,00, non riconosciute dal Tribunale.
Perdita della possibilità di intraprendere altre operazioni analoghe.
Il Tribunale non ha riconosciuto alcun risarcimento per perdita di chance. pagina 14 di 39 Danno patrimoniale – lucro cessante.
ha chiesto il risarcimento dell'utile effettivo che avrebbe conseguito per Parte_1
effetto dello sfruttamento ventennale della concessione, quantificato nella somma di €
31.200.000,00. Il Tribunale non ha riconosciuto alcun risarcimento.
Danno non patrimoniale.
ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, che consisterebbe nella Parte_1
perdita di chance di migliorare il curriculum professionale, da quantificarsi - forfettariamente nel 5% del valore stimato della concessione.
La domanda non è stata accolta dal Tribunale
In estrema sintesi, sono tre le questioni dirimenti poste all'attenzione della Corte dall'appellante.
PRIMA QUESTIONE: il titolo della responsabilità del Controparte_1
SECONDA QUESTIONE: danno da lucro cessante
TERZA QUESTIONE: DOMANDA diretta NEI CONFRONTI DEL TERZO
****
PRIMA QUESTIONE: il titolo della responsabilità del di CP_1 CP_1
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Violazione dei principi in materia di responsabilità da contatto sociale ed extracontrattuale;
erronea qualificazione della responsabilità del come precontrattuale;
violazione ed erronea Controparte_1
applicazione delle norme e dei criteri di liquidazione del danno. Contraddittorietà della motivazione.
La Corte osserva che risulta passata in giudicato la questione relativa alla responsabilità del CP_1
pagina 15 di 39 Infatti, la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l'aggiudicazione in una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, successivamente annullata dal giudice amministrativo perché illegittima, deduca la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo chiesto in giudizio l'accertamento della illegittimità dell'aggiudicazione e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l'esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell'averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara (Cass. n. 15640-2017; Cass. n. 1391 del 2022)
Con il primo motivo di appello, afferma che il Giudice di primo grado Parte_1
avrebbe erroneamente qualificato la responsabilità del come Controparte_1
precontrattuale, anziché come contrattuale e/o extracontrattuale, secondo la prospettazione di parte attrice in primo grado.
Tale qualificazione giuridica della responsabilità in capo al correttamente CP_10
valorizzata dal Tribunale nella sentenza oggetto di gravame (cfr. pag. 10) – riflette l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa e civile, secondo cui il comportamento lesivo della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo, pur se produttivo di danno ingiusto, non può essere inquadrato rigidamente nei paradigmi previsti dagli artt. 1218 e 2043 c.c., ma deve essere analizzato alla luce dei principi che governano l'azione amministrativa, in particolare quelli di legalità, imparzialità, buona amministrazione e tutela dell'affidamento legittimo.
In caso di annullamento giurisdizionale di un provvedimento favorevole al primo aggiudicatario di una gara, a seguito di ricorso del secondo classificato, la giurisprudenza prevalente qualifica la responsabilità della Pubblica Amministrazione come precontrattuale.
pagina 16 di 39 La responsabilità precontrattuale si configura quando la Pubblica Amministrazione adotta comportamenti contrari ai principi di buona fede e correttezza, lesivi dell'affidamento ingenerato nel privato. In particolare, l'aggiudicazione definitiva rappresenta il momento in cui si consolida un affidamento ragionevole, tutelabile attraverso il rimedio della responsabilità precontrattuale.
Anche se l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto in autotutela o in esecuzione di una sentenza, ciò non esclude la possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale, qualora la condotta della Pubblica Amministrazione risulti contraria ai doveri di correttezza e buona fede.
L'articolo 1337 del Codice Civile stabilisce che "le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede".
Questo principio si applica anche alla PA, imponendole obblighi di lealtà e trasparenza nelle trattative precontrattuali.
Il consiglio di Stato con sentenza n. 10221 del 2023 ha chiarito quanto segue: “Chi entra in una trattativa precontrattuale (specie se condotta nelle forme del procedimento di evidenza pubblica, soggetto anche ai poteri di autotutela pubblicistici preordinati alla cura dell'interesse pubblico), si assume un ineliminabile margine di rischio in ordine alla conclusione del contratto”. Infatti “ciascuna parte che intraprende una trattativa (o partecipa ad un procedimento di gara) sa che è esposta ad un margine di rischio, che, in linea di principio, deriva dall'esercizio della libertà contrattuale di entrambe le parti, e quindi anche dal legittimo esercizio alla libertà contrattuale dell'amministrazione” (Ad. plen. 4 maggio 2018 n. 5).
Il riconoscimento della responsabilità precontrattuale modifica la naturale allocazione dei rischi economici sostenuti per partecipare alla trattativa (o alla gara): l'insorgenza della responsabilità precontrattuale determina il trasferimento dei costi da un soggetto ad un altro, cui è imputabile la scorrettezza. pagina 17 di 39 Perché si abbia il trasferimento del rischio bisogna che vi sia, da un lato, un comportamento scorretto e, dall'altro lato, un affidamento incolpevole: detti elementi costituiscono i presupposti che garantiscono un idoneo punto di equilibrio tra la libertà contrattuale della stazione appaltante e l'esercizio delle prerogative pubblicistiche di quest'ultima e il limite della correttezza e della buona fede.
In ambito civilistico tradizionalmente la responsabilità precontrattuale postula che l'affidamento abbia ad oggetto lo svolgimento di trattative che non siano inutili: tipicamente le trattative sono inutili laddove una delle controparti le intraprende senza avere intenzione di stipulare il contratto o sapendo, o dovendo sapere, di stipulare un contratto invalido, così violando il dovere di buona fede.
Anche in ambito pubblicistico, l'art. 1 comma 2-bis della legge n. 241 del 1990 n. 241 dispone che i “rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”, positivizzando una regola generale delle relazioni giuridiche intersoggettive, che, in ambito pubblicistico, oltre a connotarsi per specifiche declinazioni, trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 comma 2 Cost.) A fronte del dovere di buona fede si pone l'affidamento sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione (Ad. plen. 29 novembre 2021 n. 21, 4 maggio 2018 n. 5 e 5 settembre 2005 n. 6).
“Nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest'ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi” (Ad. plen. 29 novembre 2021 n. 21).
Nei rapporti di diritto civile, affinché un affidamento sia legittimo occorre tuttavia che esso sia fondato su un livello di definizione delle trattative tale per cui la conclusione del pagina 18 di 39 contratto, di cui sono già stati fissati gli elementi essenziali, può essere considerato come uno sbocco prevedibile, e rispetto al quale il recesso dalle trattative, in linea di principio libero, risulti invece ingiustificato sul piano oggettivo e integrante una condotta contraria al dovere di buona fede ex art. 1337 cod. civ. (Cass. civ., sez. II, 15 aprile 2016 n. 7545).
Analogamente, in ambito pubblicistico, l'affidamento è legittimo quando sia stata pronunciata l'aggiudicazione definitiva, cui non abbia poi fatto seguito la stipula del contratto (Cons. St., sez. II, 20 novembre 2020 n. 7237).
L'aggiudicazione è dunque considerato il punto di emersione dell'affidamento ragionevole, tutelabile pertanto con il rimedio della responsabilità precontrattuale.
La Corte di cassazione ha altresì affermato che l'affidamento del concorrente ad una procedura di affidamento di un contratto pubblico è tutelabile “indipendentemente da un affidamento specifico alla conclusione del contratto”; la stazione appaltante è quindi responsabile sul piano precontrattuale “a prescindere dalla prova dell'eventuale diritto all'aggiudicazione del partecipante” (Cass., sez. I, 3 luglio 2014 n. 15260).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la verifica di un affidamento ragionevole sulla conclusione positiva della procedura di gara va svolta in concreto, in ragione del fatto che “il grado di sviluppo raggiunto dalla singola procedura al momento della revoca, riflettendosi sullo spessore dell'affidamento ravvisabile nei partecipanti, presenta una sicura rilevanza, sul piano dello stesso diritto comune, ai fini dello scrutinio di fondatezza della domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale”.
Nell'ambito della responsabilità precontrattuale, i danni risarcibili sono limitati all'interesse negativo, che comprende:
Le spese sostenute durante le trattative (danno emergente).
La perdita di altre opportunità contrattuali (lucro cessante).
pagina 19 di 39 Questo approccio mira a risarcire il danno subito per aver confidato, senza colpa, nella conclusione di un contratto che non si è poi perfezionato.
In conclusione, l'Amministrazione, durante la fase che precede la stipulazione del contratto, deve comportarsi secondo correttezza e buona fede. Difatti, nel momento in cui, tramite un comportamento scorretto, leda la posizione di legittimo affidamento che il privato abbia riposto nella conclusione del contratto, è chiamata a rispondere per responsabilità precontrattuale. In tal caso, spetterà al privato il risarcimento dei danni, consistenti nelle spese sostenute per la partecipazione alla gara, e nelle occasioni perdute
(laddove dimostrate), per aver confidato nella conclusione del contratto con la Pubblica
Amministrazione (Consiglio di Stato n. 1074/2023)
La responsabilità contrattuale in senso stretto della Pubblica Amministrazione si configura, peraltro, solo dopo la stipulazione del contratto. Nel caso in esame, trattandosi di annullamento dell'aggiudicazione prima della stipula, non si può parlare di responsabilità contrattuale in senso stretto. In caso di responsabilità precontrattuale, il risarcimento è generalmente limitato al cosiddetto "interesse negativo". Ciò include le spese sostenute inutilmente dal privato in preparazione alla stipulazione del contratto, come:
• Costi per la partecipazione a gare pubbliche.
• Spese di pianificazione, progettazione e programmazione.
• Ammortamento di attrezzature e macchinari acquistati o locati in vista dell'esecuzione del contratto.
Tuttavia, è possibile ottenere il risarcimento anche per la perdita di chance, ossia per le opportunità alternative di guadagno che il privato avrebbe potuto perseguire se non fosse stato indotto a confidare nella conclusione del contratto con la PA .
pagina 20 di 39 È importante notare che non è ammesso il risarcimento per il mancato guadagno derivante dall'esecuzione del contratto non stipulato, poiché ciò rientrerebbe nell'interesse positivo, tipico della responsabilità contrattuale piena.
Va perciò confermata la sentenza di prime cure laddove ha statuito che: “nel caso di specie si reputa sussistere una responsabilità precontrattuale del per Controparte_1
il legittimo affidamento ingeneratosi in per la conclusione del contratto Parte_1
di concessione in uso e gestione ventennale del cd. Palazzo delle Scintille” (sentenza impugnata, pagina 13).
SECONDA QUESTIONE: danno da lucro cessante
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Violazione ed erronea applicazione delle norme e dei principi di liquidazione del danno. Violazione delle risultanze probatorie.
censura l'applicazione da parte del Tribunale dei principi giuridici relativi Parte_1
alla liquidazione del danno, con particolare riferimento al danno da lucro cessante e alla sua valutazione nella sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, secondo tesi, ha commesso un errore di valutazione, escludendo il risarcimento integrale del danno da lucro cessante, che comprende l'utile che avrebbe ottenuto se la concessione Parte_1
fosse stata effettivamente affidata, e limitandosi a considerare solo il danno emergente.
La richiesta di risarcimento di pari a € 31.200.000,00, corrispondente al Parte_1
lucro cessante, o la somma inferiore determinata dal consulente tecnico d'ufficio (CTU), tra i € 2.105.000,00 e i € 4.931.000,00, sarebbe stata dunque fondata e corretta, in quanto legittimamente richiesta in base alle aspettative di profitto derivanti dalla concessione.
Il Tribunale, nella sua valutazione, secondo l'appellante, ha erroneamente ritenuto che il risarcimento del danno dovesse essere parametrato all'interesse contrattuale negativo, inteso come il danno emergente (ossia le spese sostenute inutilmente per partecipare alla pagina 21 di 39 gara) e il lucro cessante (cioè il guadagno perso per la mancata stipulazione di altri contratti o la partecipazione ad altre gare). Tuttavia, la corretta applicazione del principio avrebbe dovuto tenere conto dell'utile che avrebbe potuto ottenere Parte_1
dalla concessione, piuttosto che limitarsi a considerare solo il danno emergente.
In particolare, con riferimento al danno da perdita di chance, il Tribunale ha escluso la risarcibilità, ritenendo che non avesse specificamente indicato occasioni Parte_1
contrattuali perse in seguito alla partecipazione alla gara per la concessione del Palazzo delle Scintille. Tuttavia, questa conclusione è errata, secondo che ritiene di Parte_1
aver dimostrato di aver concentrato tutte le sue risorse aziendali nella partecipazione a questa gara, scartando altre possibili opportunità di guadagno e altre gare parallele. A tale riguardo, le comunicazioni tra l'amministratore delegato di dott. Parte_1
e il presidente di CTS Eventim GmbH, dott. , evidenziano come Tes_1 Persona_1
l'azienda abbia deciso di concentrare le sue risorse sul Palazzo delle Scintille, con l'obiettivo di vincere la gara. Tali comunicazioni dimostrano che ha Parte_1
effettivamente perso altre occasioni di guadagno, in quanto tutte le sue risorse sono state impegnate nella gara per la concessione, e il Tribunale avrebbe dovuto considerare tali perdite come parte del danno risarcibile.
In conclusione, secondo l'appellante, il Tribunale ha errato nel non riconoscere la risarcibilità del danno da perdita di chance e nel non tenere conto delle prove presentate da riguardo alla concentrazione delle risorse aziendali sulla gara in oggetto. Parte_1
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata per riconoscere il danno da lucro cessante e il danno da perdita di chance, con la conseguente liquidazione del danno nella misura adeguata e in linea con le richieste della parte attrice in primo grado.
Danno curriculare
La sentenza impugnata è censurata dall'appellante laddove esclude il risarcimento del danno curriculare, ovvero la perdita di opportunità di incrementare il curriculum pagina 22 di 39 professionale, l'immagine e il prestigio di che avrebbe beneficiato Parte_1
dell'esecuzione del contratto di concessione. aveva richiesto il risarcimento Parte_1
di tale danno in via equitativa, determinandolo in una percentuale rispetto al valore dell'appalto. Sostiene che il danno curriculare sia risarcibile ex art. 2043 c.c., Parte_1
in quanto causato dall'impossibilità di far valere l'aggiudicazione e l'appalto non eseguito, che avrebbe incrementato la capacità di competere nel mercato da parte dell'impresa danneggiata. Rileva l'appellante che tale danno, pur essendo difficilmente quantificabile, deve essere liquidato in via equitativa, come previsto dalla giurisprudenza consolidata (Cassazione e Consiglio di Stato). In particolare, l'esclusione del danno curriculare da parte del Tribunale è contestata poiché la sentenza non ha tenuto conto delle circostanze che avrebbero giustificato il risarcimento, come il valore strategico della concessione per L'appello invoca una riforma della sentenza e il Parte_1
riconoscimento di tale danno.
Valutazione e riconoscimento del lucro cessante
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia escluso il risarcimento del lucro cessante, mentre avrebbe dovuto essere riconosciuto tale danno nella sua interezza, includendo il guadagno derivante dall'esecuzione del contratto e non solo la perdita di altre occasioni di guadagno e, quindi, anche l'interesse contrattuale positivo.
Il risarcimento del lucro cessante, secondo tesi, poiché la concessione era un contratto a titolo oneroso, risulta pari al corrispettivo dovuto al concessionario. L'appellante allega di aver fornito prove adeguate circa l'esistenza del danno e la sua connessione causale con la condotta illecita del Il CTU ha quantificato il danno Controparte_1
patrimoniale in un range tra € 2.105.000 e € 4.931.000; poiché non ha proceduto alla completa quantificazione del lucro cessante, l'appellante chiede l'integrazione della relazione peritale, sottolineando che il CTU ha omesso di applicare correttamente il metodo “Discounted Cash Flow” (DCF) per la stima dei flussi di cassa attesi dalla pagina 23 di 39 gestione della concessione. Si rileva che, a causa della carenza di conoscenza specifica del settore, il CTU ha commesso errori nelle valutazioni, che vanno corretti per una stima accurata del lucro cessante.
chiede pertanto la riforma della sentenza e il riconoscimento di entrambe le Parte_1
voci di danno, nonché l'integrazione della CTU per una corretta quantificazione del lucro cessante.
Precisa poi l'appellante gli errori -secondo tesi- contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio (CTU) riguardante la quantificazione del danno subito da a causa Parte_1
della condotta illecita del , che ha portato all'annullamento della gara Controparte_1
per la concessione del Palazzo delle Scintille.
A) Inadeguatezza della comparazione delle strutture:
Il CTU ha ritenuto che alcune venues proposte da nella Relazione PWC Parte_1
fossero "difficilmente comparabili" con il Palazzo delle Scintille, basandosi su criteri di capienza, struttura, eventi e ritorno mediatico. Tuttavia, questa valutazione è stata ritenuta erronea e non supportata da prove adeguate. In particolare, il CTU ha applicato un duplice criterio, sia economico-territoriale che dimensionale, ma ha scelto di comparare il Palazzo delle Scintille con il Pala Lido di e il Pala Alpitur di CP_1
Torino, che non sono strutture comparabili per vari motivi, tra cui la diversità nella capienza e nei servizi accessori, come i parcheggi.
B) Uso errato della relazione economica di Parte_1
Il CTU ha utilizzato la relazione economica preliminare presentata da in fase Parte_1
di offerta per determinare il valore dei naming rights. Tale relazione, tuttavia, non costituiva un business plan definitivo e non indicava i dettagli necessari per una valutazione accurata, come i tassi di crescita dei ricavi, le forme di rivalutazione del canone e gli altri parametri economico-finanziari richiesti dal Capitolato speciale.
pagina 24 di 39 Inoltre, la relazione non era vincolante per la valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi in sede di gara. La CTU, pur accertando l'esistenza del danno e la sua causazione, è stata ritenuta errata e incompleta nella quantificazione degli utili derivanti dalla gestione del Palazzo.
C) Richiesta di supplemento della consulenza tecnica:
Allegando carenze della CTU, l'appellante insiste in un supplemento della consulenza tecnica con la nomina di un nuovo esperto con esperienza specifica nel settore del venue management, in particolare per quanto riguarda i naming rights. Tale supplemento dovrebbe rispondere al quesito relativo alla determinazione del valore economico dei naming rights e della sponsorizzazione, che rappresenta la componente più rilevante del lucro cessante. Inoltre, si sottolinea che il Palazzo delle Scintille è stato venduto per circa 30 milioni di euro nel 2019, il che evidenzia la rilevanza di tale componente di danno.
In conclusione, si richiede che la Corte d'Appello nomini un nuovo CTU per una valutazione adeguata del danno subito, con particolare riferimento alla sponsorizzazione dei naming rights, al fine di ottenere una quantificazione corretta e completa del danno economico.
ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente limitato il risarcimento Parte_1
esclusivamente ad alcune voci di spesa, critica ance la scelta del primo giudice di escludere una serie di voci documentate e legittime. In particolare, la sentenza riconosce solo la somma di 138.853,17 euro per le spese sostenute da ma non Parte_1
considera altre spese rilevanti come quelle relative alla preparazione e partecipazione alla gara, così come le spese per il personale interno impegnato nell'elaborazione e implementazione del “Programma di Sviluppo del Progetto”.
Poiché il danno emergente deve comprendere tutte le spese necessarie per partecipare alla gara, come stabilito dalla giurisprudenza, che riconosce il diritto al risarcimento per pagina 25 di 39 i danni derivanti dalla pretermissione di un partecipante alla gara, in caso di illegittima esclusione dalla gara, il danneggiato ha diritto all'integrale risarcimento delle spese sostenute, inclusi i costi per la consulenza legale, la preparazione dell'offerta e altre spese direttamente collegate all'esecuzione del contratto.
La documentazione prodotta da -secondo tesi- prova adeguatamente le spese Parte_1
sostenute per l'assistenza legale, che non sono solo relative ad attività difensive, ma anche ad attività di consulenza e assistenza per la realizzazione del progetto, come confermato dalla fattura prodotta in giudizio. Inoltre, le spese sostenute per l'elaborazione del progetto e per le attività richieste dal Capitolato speciale sono da considerarsi parte integrante del danno emergente e devono essere risarcite.
Infine, la sentenza deve essere riformata anche per quanto riguarda le spese relative al personale interno di che ha dedicato tempo e risorse allo studio preliminare Parte_1
dell'avviso di gara, alla preparazione dell'offerta, e alle interlocuzioni con le autorità competenti, tutte spese ammissibili a titolo di danno emergente.
Pertanto, il danno emergente complessivo dovrà essere determinato, secondo l'appellante, in 717.762,00 euro.
LA CORTE OSSERVA
Lamenta l'appellante che la sentenza impugnata sia errata, per non aver riconosciuto il danno da lucro cessante nella sua interezza, anche riguardo all'utile che dalla concessione sarebbe derivato a in mancanza di annullamento Parte_1
dell'aggiudicazione a suo favore.
Tradizionalmente si ritiene che in materia di responsabilità precontrattuale il risarcimento debba essere contenuto nei limiti dell'interesse negativo. Quando […] il contratto non è concluso, il contraente deluso […] acquisisce […] unicamente il diritto ad essere messo nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato nel caso in cui non pagina 26 di 39 avesse mai iniziato le contrattazioni (cd. interesse negativo). […] sarebbero risarcibili unicamente a titolo di danno emergente le spese fatte, nonché a titolo di lucro cessante la perdita di eventuali altre opportunità di guadagno. […] le spese comprendono i costi sostenuti per lo svolgimento delle trattative […] nonché i costi per la stipulazione del contratto […] nonché ancora i costi effettuati per iniziare l'adempimento o per ricevere la prestazione. […] quando è proposta una domanda risarcitoria, l'assenza di prova non può essere sopperita neppure facendo leva sul metodo acquisitivo, proprio del processo amministrativo impugnatorio, in quanto nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo e dell'onere della prova, sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, c.c., opera con autonoma pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio invece dell'azione di annullamento […], ragione per la quale le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio” (Cons. di Stato 30 ottobre 2024, n. 8668)
Perdita di chance
Questa Corte, in conformità alla decisione del Tribunale, ritiene non potersi riconoscere in capo a alcun risarcimento per perdita della possibilità di intraprendere altre Parte_1
operazioni analoghe, per i seguenti motivi:
1. non ha fornito alcuna prova concreta del danno subito, né ha Parte_1
quantificato in modo attendibile il pregiudizio economico.
2. La Corte di Cassazione richiede requisiti stringenti per il risarcimento della perdita di chance (probabilità concreta, non mera possibilità), requisiti del tutto assenti nel caso in esame.
3. Mancata allegazione di opportunità perse: nessuna documentazione dimostra la partecipazione mancata ad altre gare o l'impossibilità di impiegare risorse diversamente.
pagina 27 di 39 1. La sospensiva TAR è arrivata poco dopo l'aggiudicazione, quindi è ragionevole ritenere che le risorse non sarebbero state “immobilizzate” per un tempo tale da precludere altre attività. Infatti, l'aggiudicazione definitiva della gara è stata impugnata da NE nel termine di 30 giorni ed è stata privata di efficacia da parte del TAR Lombardia, con l'ordinanza di sospensiva, già due mesi dopo l'emissione del provvedimento comunale.
Lucro cessante (guadagno)
E' pacifico in atti che l'immobile “ex Padiglione 3 della Fiera di ”, cosiddetto CP_1
“Palazzo delle Scintille” (docc. nn.
1-4 fascicolo di I grado), realizzato nel 1923 su disegno dell'arch. come Palazzetto dello Sport della Città di , Persona_2 CP_1
ha una superficie di circa 15.500 mq ed è l'unico edificio a non essere stato demolito per fare spazio alle nuove funzioni urbane previste con l'attivazione del Programma
Integrato d'Intervento “Quartiere Storico di Fiera ed aree adiacenti”. CP_1
Per tali ragioni, l'immobile è stato dichiarato d'interesse storico artistico, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (doc. n. 15 fascicolo di I grado). Oltre a tale vincolo, per effetto di quanto dispone l'art. 828 c.c., l'immobile non può essere sottratto alla destinazione in favore della collettività, per attività di interesse generale: infatti, oggetto della procedura di concessione non era solo l'uso dell'immobile, ma anche la relativa gestione, trattandosi di attività rivolta a finalità di pubblico interesse dirette a valorizzare le eccellenze tipiche del contesto milanese, come la cultura, lo spettacolo, la moda, l'arte, la creatività ed il design, nonché attività educative e per il tempo libero, anche connesse al tema dell'alimentazione, oggetto di
EXPO 2015 (doc. n. 1 fascicolo di I grado, pagg. 5 e 6; doc. n. 4 fascicolo di I grado, pag. 2).
In presenza di tali elementi la fattispecie non può essere qualificata come semplice concessione di beni, ma risulta condivisibile la tesi del che ritiene trattarsi di un CP_1
pagina 28 di 39 contratto con causa mista, nel quale avrebbero avuto rilievo l'obbligo del concessionario di prestare le attività d'interesse generale attraverso il bene concesso e il diritto di fare propri i relativi proventi.
Ciò premesso, anche la richiesta di risarcimento del mancato utile nella misura di €
31.200.000,00 non può essere riconosciuta, per le seguenti ragioni:
1. Inesistenza di un contratto: Nessuna convenzione è stata stipulata tra e Parte_1
il escludendo -sotto il profilo giuridico- la responsabilità contrattuale e il CP_1
risarcimento da perdita del mancato utile come sopra statuito).
2. Assenza di attività preparatorie: non risulta abbia provato di aver Parte_1
intrapreso spese, investimenti o attività operative in vista della stipula della concessione.
3. Natura della concessione:
o Il rapporto avrebbe previsto un trasferimento del rischio imprenditoriale al concessionario. o La remunerazione sarebbe derivata unicamente dai proventi della gestione, senza alcun corrispettivo da parte del CP_1 o Il concessionario, quindi, avrebbe dovuto pagare un canone, senza garanzie di profitto.
Assenza di corrispettività: Trattandosi di una concessione per fini di interesse pubblico, non sussisteva -perciò- un contratto a prestazioni corrispettive. Il corrispettivo per il concessionario è rappresentato unicamente dal diritto di gestire le opere o i servizi oggetto del contratto, eventualmente accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere o dei servizi. I tratti caratteristici della concessione di cui è causa sono chiaramente esplicitati nel Capitolato Speciale (doc. n. 3 fascicolo di I pagina 29 di 39 grado) dispone espressamente che la remunerazione per il concessionario sarebbe consistita nell'acquisizione dei proventi tratti dalla gestione del bene affidato (doc.
n. 3 fascicolo di I grado, art. 5, pagg.
5-7 ed art. 8, pagg. 8-9), con esclusione di ogni forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione concedente (doc. n. 3 fascicolo di I grado, art. 6, pagg. 7-8); il concessionario, inoltre, sarebbe stato obbligato al pagamento del canone di concessione (doc. n. 3 fascicolo di I grado, art. 9, pag. 9). Nella fattispecie, quindi, non sussiste alcuna previsione di pagamento di un prezzo al concessionario da parte del al CP_1
fine di consentire il raggiungimento dell'equilibrio.
L'integrale assunzione del rischio economico della gestione del bene da parte del concessionario, tipico della concessione, esclude in radice l'ammissibilità del risarcimento di un presunto lucro cessante, totalmente aleatorio ed ipotetico, che l'operatore economico dichiara che avrebbe conseguito per effetto della stipulazione della convenzione di concessione.
In conclusione, entrambe le voci di danno – perdita di chance e lucro cessante (per mancato utile)– non possono essere riconosciute.
La richiesta di € 38.691.237,00 da parte di a titolo di danno patrimoniale Parte_1
non può essere riconosciuta, per i seguenti motivi.
1. Mancanza di prova
• Assenza di documentazione idonea a dimostrare che la sponsorizzazione del
“naming” della venue avrebbe generato un introito annuo pari a € 2.500.000.
• La relazione asseverata di Price Waterhouse Coopers del 24.11.2017 (doc. 26 parte attrice) è priva di efficacia probatoria, perché non supportata da dati oggettivi.
2. Fonte attendibile: la relazione economico-finanziaria in sede di gara pagina 30 di 39 • Secondo il CTU (doc. 36, pag. 70), l'unico documento oggettivamente utilizzabile per la stima dell'utile è la relazione economico-finanziaria prodotta da Parte_1
in fase di gara (doc. 26 parte convenuta).
• Tale documento rappresenta l'unica base in quanto: o Elaborata da stessa. Parte_1
o Considerata la più realistica proiezione, vincolante per il partecipante.
3. Infondatezza del riferimento alla proroga trentennale
• inoltre, ha calcolato l'utile sulla base di 30 anni (20 + proroga Parte_1
decennale), ma: o La proroga era meramente eventuale, trattandosi di facoltà discrezionale dell'Amministrazione, subordinata a rigorose verifiche (art. 4 Avviso di
Gara, doc. 4).
o Nessun diritto soggettivo, perciò, poteva sorgere in capo al concessionario.
4. Assenza di esecuzione e nessuna sponsorizzazione attivata
• Il contratto non è mai stato stipulato, né eseguito.
• Non risulta nemmeno tentata la stipula di contratti di sponsorizzazione, pur essendo prevista come mera facoltà all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto
(doc. 3).
Danno non patrimoniale –danno curriculare
chiede un indennizzo pari al 5% del valore stimato della concessione, a titolo Parte_1
di perdita reputazionale e di immagine.
Il motivo di appello risulta alquanto generico;
allega che la gara avrebbe Parte_1
rappresentato “un'opportunità unica e strategica per i programmi di sviluppo del business aziendale negli anni 2017 - 2035 oltre che per il posizionamento della Società pagina 31 di 39 attrice in un settore di sicuro rilievo imprenditoriale e sociale. Di ciò inoltre è stata fornita la relativa prova (si vedano al riguardo i documenti strategici portati all'approvazione del Consiglio di amministrazione nel 2014, all'atto della partecipazione alla gara, e nel 2015 all'esito dell'aggiudicazione della concessione).”
Non risultano indicati quali specifici documenti questa Corte dovrebbe valutare per poter accertare il danno allegato.
Anche la pretesa economica è formulata in termini forfettari e priva di riscontro oggettivo, carente di allegazioni concrete circa benefici perduti in termini di prestigio, visibilità o curriculum aziendale.
Inverosimile che un solo mancato affidamento, peraltro mai attuato, possa incidere su un'impresa leader, come notorio, nei settori della biglietteria e degli eventi.
In casi di responsabilità precontrattuale: il danno risarcibile si limita alle spese inutilmente sostenute (interesse negativo) e il danno curriculare non è riconoscibile, se non in presenza di allegazioni specifiche, che qui mancherebbero del tutto. Invero, un soggetto quale , difficilmente subisce un danno curricolare dalla mancata Parte_1
aggiudicazione di una concessione, attesa l'inidoneità della mancata assegnazione a scalfirne il notorio prestigio.
Peraltro, nel caso di specie trattavasi di concessione di un bene immobile e non di gara afferente l'attività principale della società attrice.
In ogni caso si precisa che “ai fini della relativa liquidazione si richiede che tale voce di danno sia dimostrata mediante puntuali elementi probatori a sostegno, quali la diminuzione di redditività o la perdita di occasioni contrattuali (in questo senso Cons.
Stato, sez. V, 1 agosto 2015, n. 3769; 23 febbraio 2015, n. 856; 22 gennaio 2015, n. 285;
31 dicembre 2014, n. 6453; 22 dicembre 2014, n. 6264).
pagina 32 di 39 Alcun riflesso negativo sulla redditività aziendale in ipotesi conseguente alla perdita all'annullamento della gara, risulta allegato e/o documentato dalla parte appellante.
Infine, nulla può essere riconosciuto quale danno per le risorse dedicate dal personale interno.
Anche su tale punto, l'appellante non risulta aver provato neppure i costi;
infatti si è limitata a produrre un elenco di nominativi e importi (doc. 16 allegato alla citazione in primo grado), di formazione unilaterale che non può essere considerata una prova concludente ai fini della decisione.
Va perciò confermata la motivazione del Tribunale laddove ha precisato che gli importi
“indicati come spese sostenute per i dipendenti per la preparazione alla partecipazione alla gara di cui al doc. n. 16,” non possono essere valutati come prove -neppure indiziarie- “in quanto trattasi di un mero prospetto di calcolo, riportato in una tabella, in completa assenza di documenti da cui trarre la conferma dei dati posti a fondamento del relativo calcolo, vale a dire quantomeno delle buste paga emesse dal datore di lavoro in favore dei dipendenti e tali pertanto da giustificare il relativo esborso da parte del danneggiato”.
I profili istruttori – CTU
La consulenza tecnica d'ufficio (CTU), pur avendo tentato una quantificazione residuale del danno patrimoniale, ha chiaramente evidenziato:
• La grande complessità dell'indagine, riguardando: o Un progetto mai avviato né eseguito. o Una venue unica (storica, multifunzionale, strategicamente localizzata). o Un mercato ristretto e specialistico, con pochissimi operatori.
pagina 33 di 39 La conferma della aleatorietà dell'indagine è costituita dalle stesse produzioni di quest'ultima ha fornito tre versioni diverse del business plan nei vari atti Parte_1
processuali (gara, atto di citazione, memoria ex art. 183 c.p.c.). ha presentato Parte_1
in sede di offerta una “relazione economica” preliminare e sommaria perché questo richiedeva l'Avviso di gara;
con l'iscrizione a ruolo del presente giudizio, l'attore in primo grado, ha depositato un piano analogo a quello presentato in sede di gara con cui, però, sono stati valorizzati gli utili ricavabili dalla sponsorizzazione dei naming rights
(in attuazione del Capitolato speciale (art. 8), il quale prevedeva che solo dopo l'aggiudicazione l'aggiudicatario potesse/dovesse ricercare accordi di sponsorizzazione e partnership del Palazzo e delle attività ivi svolte); infine ha depositato il Piano economico finanziario asseverato di PwC presentato con la memoria istruttoria n. 2: tale piano è simile a quello presentato con l'Atto di citazione ove sono sono valorizzati gli utili della sponsorizzazione dei naming rights .
In ogni caso, questa Corte ritiene -per i motivi sopra esposti- che tali profili risarcitori rientrino in quell'utile “positivo” non riconoscibile nella fattispecie, sicchè ulteriori indagini a mezzo CTU non appaiono necessarie.
La mancanza di riscontri probatori adeguati non consente a questa Corte, in ogni caso, di
La richiesta di ammissione di prova testimoniale da parte di Parte_1
ha richiesto l'ammissione di prova testimoniale su circostanze indicate nella Parte_1
memoria del 24 novembre 2017.
I capitoli di prova risultano in parte inammissibili e in parte documentali, poiché volti a provare (per testi) la qualità e quantità di tempo profusi da collaboratori e dipendenti della nonché i costi sostenuti dalla stessa società per ciascuno di loro. Parte_1
Va perciò rigettata la prova articolata nella suddetta memoria ex art. 183 sesto comma n.
2 c.p.c.
pagina 34 di 39 TERZA QUESTIONE: DOMANDA diretta NEI CONFRONTI DEL TERZO
TERZO MOTIVO DI APPELLO: omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna solidale della terza chiamata Controparte_5
Con il presente motivo di gravame l'appellante deduce, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Milano su una specifica domanda ritualmente e tempestivamente proposta dalla società appellante nei confronti della Parte_1
terza chiamata in causa, . Controparte_5
Dall'esame degli atti di causa emerge che, a seguito dell'autorizzazione concessa dal
Giudice alla chiamata in causa del terzo – richiesta dal al fine di Controparte_1
ottenere la condanna in garanzia ovvero in manleva da parte della propria compagnia assicuratrice – l'odierna appellante ha formalmente esteso nei confronti del terzo chiamato la propria domanda risarcitoria. In particolare, nella prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ha espressamente formulato la Parte_1
seguente domanda:
«In via concorrente, accertare e dichiarare l'obbligo di garanzia a favore del CP_1
ed a carico di , condannando quest'ultima in via
[...] Controparte_5
solidale con il al pagamento a favore di nei limiti Controparte_1 Parte_1
del massimale di polizza, delle somme a qualunque titolo dovute dal Controparte_1
per il risarcimento del danno dallo stesso causato all'attrice Parte_1
Orbene, stante l'estensione della domanda attorea nei confronti della terza chiamata, e considerato che il Tribunale ha accolto – seppur parzialmente – la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del , il Giudice di prime Parte_1 Controparte_1
cure avrebbe dovuto, in ossequio ai principi del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, pronunciarsi anche in ordine alla richiesta di condanna solidale formulata nei confronti di , accertando e statuendo la Controparte_5 pagina 35 di 39 sussistenza dell'obbligazione solidale della stessa compagnia assicuratrice, nei limiti del massimale, in favore dell'odierna appellante.
Al contrario, la sentenza impugnata si limita a statuire il rapporto di garanzia tra il convenuto e la terza chiamata, affermando che «l'assicurazione terza chiamata deve, pertanto, essere dichiarata tenuta a tenere indenne e manlevare il da Controparte_1
ogni somma a titolo di capitale, interessi e rivalutazione che sarà chiamato a versare a in ragione del presente giudizio». Tale pronuncia, tuttavia, si arresta Parte_1
alla declaratoria dell'obbligo indennitario nei confronti del solo , Controparte_1
omettendo qualsiasi statuizione diretta circa l'obbligo solidale del terzo chiamato nei confronti dell'attrice.
Siffatta omissione, secondo l'appellante, risulta del tutto ingiustificata e configura una violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., non avendo il Giudice motivato né sulla inammissibilità né sulla infondatezza della domanda di condanna solidale avanzata da nonostante questa fosse stata ritualmente introdotta nel processo, nei Parte_1
confronti di un soggetto regolarmente costituito e non contumace.
L'appellante chiede, perciò, la riforma della sentenza del Tribunale ella parte in cui non ha accolto (né respinto) la domanda di condanna solidale proposta da Parte_1
nei confronti della compagnia assicuratrice e chiede, Controparte_5
pertanto, che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, voglia accertare e dichiarare la responsabilità solidale di , nei limiti del massimale di Controparte_5
polizza, e conseguentemente condannare quest'ultima, in solido con il CP_1
, al risarcimento del danno in favore di per le somme accertate
[...] Parte_1
in sentenza di primo grado.
LA CORTE OSSERVA
Si rileva, in diritto, che nel caso di specie non poteva essere pronunciata alcuna condanna in solido tra l'assicuratore e l'assicurato, atteso che l'appellante risulta pagina 36 di 39 sprovvista di una valida e autonoma legittimazione ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa.
Ed invero, la fattispecie in esame si inscrive nell'ambito della c.d. “garanzia impropria”, istituto rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il terzo danneggiato non è titolare di un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, non potendosi configurare in capo a quest'ultimo né una responsabilità extracontrattuale, né
– tantomeno – un vincolo contrattuale nei confronti del soggetto che assume di aver subito il danno.
La Suprema Corte ha affermato in modo pacifico e costante che, anche laddove, in sede processuale, vi sia una connessione tra l'azione risarcitoria promossa dal danneggiato nei confronti del responsabile civile e l'azione di garanzia proposta da quest'ultimo verso la compagnia assicuratrice in forza del contratto di assicurazione della responsabilità civile, resta ferma la separazione strutturale e funzionale tra le due pretese, le quali – pur coltivate nel medesimo processo – mantengono una loro autonoma ed eterogenea configurazione giuridica (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18604 del 22 settembre 2016, ud. 12 febbraio 2016).
Ne consegue che il danneggiato non assume la qualità di parte nel rapporto processuale instaurato tra assicurato e assicuratore, e ciò vale anche nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia espressamente richiesto che l'assicuratore provveda al pagamento diretto dell'indennizzo in favore del danneggiato. Tale richiesta, invero, attiene unicamente alle modalità esecutive della prestazione assicurativa e non può tradursi, in alcun modo, in un riconoscimento di obbligazione diretta nei confronti del terzo.
Tale assunto trova ulteriore e recente conferma nell'arresto della Corte di Cassazione,
Sez. III, n. 5259 del 25 febbraio 2021, che ribadisce il principio per cui “il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, fatta eccezione per i limitati e tassativi casi previsti dalla legge, in quanto egli è soggetto pagina 37 di 39 estraneo al rapporto contrattuale tra assicurato e assicuratore, e non può trarre alcun effetto utile da una pronuncia che estenda alla compagnia assicurativa gli effetti di un accertamento di responsabilità”.
È utile, a conforto, richiamare ulteriori precedenti conformi (Cass. civ., Sez. III, sent. n.
15039/2005; n. 5306/2007; n. 28834/2008), che convergono sul medesimo principio, escludendo qualsivoglia azione diretta del danneggiato in simili ipotesi.
Va, inoltre, rimarcato che la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore postula la presenza di un'espressa previsione normativa di carattere eccezionale, che, nel caso di specie, non ricorre, non essendo applicabile nemmeno il regime derogatorio contemplato in materia di responsabilità sanitaria.
Alla luce di tali argomentazioni risulta evidente l'infondatezza del terzo motivo di appello.
In conclusione, assorbite le ulteriori questioni, la sentenza impugnata deve essere confermata.
SPESE
Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore delle parti appellate;
le spese sono liquidate ex DM
147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia che -viste le conclusioni in appello- va stimato come valore indeterminato di media difficoltà.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
pagina 38 di 39
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
7792/2024 resa dal Tribunale di Milano, che per l'effetto conferma;
2. Condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente procedimento liquidate in Euro Euro 8.470,00, oltre 15% spese generali e oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di;
CP_1
3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_3
delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro
[...]
8.470,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 21.5.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
pagina 39 di 39
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3075/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINTIOLI FABIO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LO TO PP ( ) VIA GEROLAMO MORONE, 8 20121 MILANO;
C.F._1
( ) VIA DELLA VITE, 7 00187 ROMA;
Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA GEROLAMO MORONE, 8 20121 MILANO presso il difensore avv.
CINTIOLI FABIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 39 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MANDARANO
ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
PARVOPASSO DANILO ( Via Guastalla, 8 20122 MILANO;
C.F._3
( ) VIA ANDREANI, 10 20122 MILANO;
Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_3
VIA A. DA MESSINA 95100 ACI CASTELLO presso lo studio dell'avv. SPAGNOLO
SANTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per Controparte_4
accertare e dichiarare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito,
[...]
condannando il a titolo di responsabilità contrattuale e/o Controparte_1
extracontrattuale al risarcimento a favore di di tutti i danni descritti Parte_1
indicati in atti e di seguito quantificati in via onnicomprensiva, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo:
i) danno patrimoniale: euro 31.917.762,00 di cui euro 717.762,00 a titolo di danno emergente ed euro 31.200.000,00 a titolo di lucro cessante (mancato utile);
ii) danno patrimoniale: pari al 5% del valore stimato della concessione a titolo di danno curriculare;
pagina 2 di 39 B. accertare e dichiarare l'obbligo di garanzia a favore del e a carico Controparte_1
di , condannando quest'ultima in via solidale con il Controparte_3 [...]
al pagamento a favore di nei limiti del massimale di CP_1 Parte_1
polizza, delle somme a qualunque titolo dovute dal per il Controparte_1
risarcimento del danno dallo stesso causato all'attrice Parte_1
C. in via istruttoria, rimettere la causa in istruttoria affinché:
i) sia disposto un supplemento della consulenza tecnica d'ufficio che preveda la nomina di un nuovo CTU dotato di consolidata esperienza nel settore di business relativo al venue management, segnatamente per quanto riguarda i c.d. Naming Rights e la sponsorizzazione, al fine di dare risposta alla parte del quesito rimasto inevaso in relazione alla quale il CTU incaricato si è dichiarato non competente, ovverosia la determinazione del valore economico dei Naming Rights e della sponsorizzazione del
Palazzo delle Scintille, il cui valore costituisce la parte più rilevante della voce del lucro cessante;
tutto ciò secondo quanto si è diffusamente illustrato da sia nella Parte_1
memoria del CTP di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, sia nella nota allegata al verbale di udienza davanti al Tribunale del 5 febbraio 2019;
ii) sia ammessa la prova per testimoni sui capitoli da 1 a 11 articolati al paragrafo B) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. depositata da in data 24 Parte_1
novembre 2017 nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano (Rg. 69489/2016 - Sez. X) con i testimoni ivi indicati per ciascun capitolo.
D. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Per Controparte_1
In via principale, nel merito Respingere integralmente l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
pagina 3 di 39 Respingere tutte le domande per l'accertamento, il riconoscimento e la condanna del al pagamento di qualunque somma, a titolo di responsabilità Controparte_1
contrattuale, extracontrattuale od a qualunque altro titolo formulate, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e non provate e, in ogni caso, di importo eccessivo.
Respingere ogni domanda a titolo di risarcimento del danno od a qualsiasi altro titolo, anche di arricchimento senza causa.
Respingere ogni ulteriore domanda, anche accessoria ed a titolo di interessi, legali e/o moratori e di rivalutazione monetaria.
In via subordinata, nel merito:
In qualunque ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa di Parte_1
nei confronti del ridurre l'importo richiesto, poiché eccessivo, Controparte_1
sproporzionato e non provato e quantificare la pretesa nella somma massima complessiva di € 1.464.656,00, indicata dal consulente tecnico di parte del CP_1
nell'ambito dell'espletata C.T.U. nel primo grado di giudizio, in via di ulteriore
[...]
subordine, nella somma complessiva di € 2.105.000,00, indicata dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito dell'espletata C.T.U. nel primo grado di giudizio.
In qualunque ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dall'attrice nei confronti del , previo rigetto della domanda di Controparte_1 [...]
di accertamento dell'inoperatività del contratto assicurativo, Controparte_5
accertare e dichiarare l'obbligo della stessa di manlevare e Controparte_5
tenere indenne, nei limiti di Polizza, il dagli oneri di risarcimento dei Controparte_1
danni nei confronti di condannando conseguentemente la terza chiamata a Parte_1
corrispondere direttamente all'attrice tutto quanto il fosse Controparte_1
condannato a pagare in esito al presente giudizio.
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna del e di rigetto di quella di pagamento diretto da parte di Controparte_1
pagina 4 di 39 , accertare e dichiarare l'obbligo di Controparte_5 Controparte_5
di manlevare e tenere indenne, nei limiti di Polizza, il
[...] Controparte_1
condannando la terza chiamata a rifondere integralmente il di quanto Controparte_1
tale ultimo dovesse essere costretto a pagare in favore di Parte_1
In via istruttoria:
Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate.
Respingere la richiesta di parte appellante di rinnovazione, anche parziale e/o di rettifica della C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio, di esperimento di ulteriori indagini peritali e/o di supplemento delle stesse, in quanto inammissibili ed infondate.
Ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione.
Con ogni più ampia riserva di precisare ed integrare, se necessario, le domande, le deduzioni, le argomentazioni difensive e le istanze istruttorie, eventualmente anche con ulteriore produzione documentale. Con riserva di successive eventuali integrazioni e con ogni riserva istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . CP_1
Parte_3
Piaccia all'Ecc.mo Giudice d'Appello adito, reiectis adversis,
- Respinta ogni ulteriore richiesta istruttoria, rigettare il gravame con il favore delle spese;
- In ogni caso rigettare la domanda giudiziale afferente il lucro cessante;
- In subordine, in ipotesi di accoglimento del gravame afferente l'interesse positivo, limitare la domanda nei limiti del danno subito e provato e detrarre dal dovuto le somme pagate in forza della sentenza di primo grado;
pagina 5 di 39 - In ipotesi di riconoscimento del danno curriculare ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa, trattandosi di pregiudizio non patrimoniale;
- In ogni caso contenere la condanna della deducente nei limiti di massimale del contratto di assicurazione e al netto di quanto già pagato per sorte capitale e spese.
Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (RG 69489/2016) ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo di accertare e dichiarare la CP_1
sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale a carico del per avere, con il proprio contegno Controparte_1
illecito, cagionato in via diretta ed esclusiva l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione favorevole e dei relativi rapporti consequenziali, e, per l'effetto, riconoscere il diritto della Società a essere risarcita di tutti i danni, Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali e condannare, conseguentemente, il convenuto. CP_1
Segnatamente, l'appellante ha chiesto la condanna del convenuto al CP_1
risarcimento del:
(i) danno patrimoniale per l'ammontare complessivo di euro 39.320.846,20, che si compone del: (a) danno emergente, ovverosia delle spese sostenute da nel Parte_1
ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal rapporto contrattuale oggetto dell'aggiudicazione, dettagliatamente specificate;
(b) lucro cessante, dato dall'utile effettivo che sarebbe derivato a Parte_1
dallo sfruttamento economico della concessione per la durata prevista di 20 anni e per la durata aggiuntiva di 10 anni (a tal proposito, la deducente ha depositato una relazione economico finanziaria (doc. 17 del fascicolo di primo grado) che indica un valore complessivo dell'utile ricavabile dalla concessione pari a oltre euro 38 milioni.
ii) danno non patrimoniale pari al 5% del valore stimato della concessione. pagina 6 di 39 Si sono costituiti in giudizio dapprima il e, su chiamata di questo, il Controparte_1
garante soc. . Controparte_3
Il ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in CP_1
favore del giudice amministrativo e, nel merito, ha chiesto respingersi tutte le domande svolte dall'attrice Parte_1
Il Tribunale ha poi assegnato i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., in esito alle quali ha disposto la CTU, sottoponendo al perito incaricato il seguente quesito: “Dica il
CTU, esaminati gli atti e i documenti prodotti, visitati i luoghi, esperita ogni opportuna indagine, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, quale sia il danno per parte attrice”.
Con sentenza n. 4841/2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O., condannando al pagamento delle spese di lite (anche a favore di Parte_1 [...]
, chiamata in garanzia dal e delle spese di CTU. CP_5 CP_1
Con atto d'appello notificato in data 7.7.2021, ha impugnato la predetta Parte_1
sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma, anche in punto di spese di lite e reiterando le richieste istruttorie anche per l'integrazione della CTU.
La Corte d'Appello, con sentenza n. 350/2023, comunicata in data 1.2.2023, in integrale riforma della appellata sentenza del Tribunale di Milano, ha dichiarato la giurisdizione del G.O., rimettendo le Parti davanti al Giudice di primo grado.
ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 353 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Parte_1
Milano (RG 4908/2023) per la prosecuzione della causa, chiedendo all'adito Tribunale
l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel corso dell'originario giudizio, per come precisate nella prima memoria istruttoria.
Nel giudizio di riassunzione, come già rappresentato nel giudizio riassunto in primo grado e in sede d'appello, ha in particolare insistito sulla necessità di Parte_1
integrazione della CTU, rilevando come la stessa, fosse erronea e carente nella parte pagina 7 di 39 relativa alla quantificazione degli utili che avrebbe ricavato dalla gestione del Parte_1
Palazzo delle Scintille a titolo di sponsorizzazione dei naming rights (cioè la parte più rilevante dell'utile derivante dalla concessione).
Il Tribunale ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti si sono avvalse.
Il Tribunale di Milano con l'impugnata sentenza n. 7792/2024 ha così statuito:
“1) accertata la responsabilità precontrattuale del per il legittimo Controparte_1
affidamento di rispetto alla stipula del contratto di concessione in uso Parte_1
del bene denominato ex-padiglione 3 della Fiera di Milano, sito all'interno dell'area del
P.I.I. “Quartiere storico di Fiera ed aree adiacenti” (c.d. ), CP_1 Controparte_6
all'esito della gara indetta con determinazione dirigenziale n. 23/2013 da parte del
per cui è causa, condanna il risarcire in favore di Controparte_1 Controparte_1
il danno patrimoniale, che si liquida in euro 138.853,17, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi, come indicati in parte motiva;
2) rigetta tutte le restanti domande proposte nel presente giudizio;
3) compensa le spese di lite tra la parte attrice e la parte convenuta Parte_1
nella misura di ¾ e condanna il a rifondere in Controparte_1 Controparte_1
favore di il restante ¼ delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che Parte_1
si liquidano in euro 428,25 per le spese e in euro 3.162,50 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.;
4) condanna a rifondere in favore del le Controparte_3 Controparte_1
spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 12.650,00 per compensi,
pagina 8 di 39 oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.”.
All'udienza del 18/03/2025, il consigliere istruttore, riservando al Collegio ogni valutazione sulla necessità di ulteriore istruttoria con approfondimento tramite CTU, ha fissato l'udienza del 13.05.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 21.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto
Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19 novembre 2013 e, successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il
27 novembre 2013, il ha indetto una procedura di evidenza pubblica Controparte_1
finalizzata all'affidamento in concessione d'uso di un immobile di proprietà pubblica;
si trattava della concessione in uso dell'immobile denominato ex-padiglione 3 della Fiera di Milano, sito all'interno dell'area del P.I.I. “Quartiere storico di Fiera Milano ed aree adiacenti” (c.d. . Tale affidamento era disciplinato secondo il criterio Controparte_6
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. La concessione aveva durata ventennale, con possibilità di proroga per ulteriori dieci anni, subordinata a specifica istanza del concessionario, da formularsi in via formale.
Oggetto della procedura era, dunque, una concessione d'uso di bene demaniale o patrimoniale indisponibile, a fronte della quale il soggetto aggiudicatario si obbligava pagina 9 di 39 alla realizzazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'immobile, previamente indicati in sede di offerta tecnica. In contropartita, il concessionario acquisiva il diritto esclusivo di utilizzo e sfruttamento economico del compendio, principalmente mediante l'organizzazione di attività a carattere culturale e sportivo. Il
Capitolato Speciale d'Appalto disciplinava in modo dettagliato gli obblighi a carico dell'aggiudicatario, differenziandoli in base alla fase procedurale: alcuni dovevano essere adempiuti entro trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria (ex art. 4,
"Programma di Sviluppo del Progetto"), altri entro trenta giorni dalla definitiva aggiudicazione (ex art. 5, riguardanti i lavori di allestimento).
Era altresì prevista la successiva stipulazione di una convenzione di concessione, avente natura contrattuale e finalizzata a disciplinare le modalità di utilizzo dell'immobile, incluse le obbligazioni manutentive – sia ordinarie che straordinarie – e gli oneri di pulizia degli spazi.
Entro il termine previsto negli atti di gara, pervenivano due offerte, quella di NE
(doc. n. 6 fascicolo di I grado) e quella della (doc. n. 7 fascicolo di I grado). Parte_1
Nella prima seduta, del 2 aprile 2014, la Commissione di gara, in seduta pubblica e alla presenza dei rappresentanti di entrambi i concorrenti, dava atto che i due plichi erano pervenuti entro il termine previsto e procedeva, quindi, all'apertura, alla verifica della documentazione e all'ammissione dei due concorrenti (doc. n. 8 fascicolo di I grado).
La Commissione apriva, quindi, anche le buste dei due concorrenti contenenti le offerte tecniche, per verificarne la regolarità (doc. n. 12 fascicolo di I grado).
Il Presidente procedeva, poi, a richiudere in ciascun plico le due proposte pervenute, a sigillare i plichi e a controfirmarli, prima di riporli in un apposito armadio chiuso negli
Uffici Comunali (doc. n. 12 fascicolo di I grado).
La Commissione si riuniva il giorno dopo, 3 aprile 2014, in seduta riservata e procedeva pagina 10 di 39 all'apertura e alla valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri previsti nell'Avviso (doc. n. 8 fascicolo di I grado).
Nella seduta pubblica del 15 aprile 2014 (doc. n. 8 fascicolo di I grado), alla presenza dei legali rappresentanti dei due concorrenti, la Commissione dava lettura dei punteggi conseguiti dai due concorrenti per l'offerta tecnica: conseguiva 61 Parte_1
punti e NE S.p.A. 44 punti.
La Commissione apriva, quindi, le buste contenenti le offerte economiche e procedeva all'assegnazione dei punteggi, secondo quanto previsto nell'Avviso, e dichiarava, quindi, i punteggi finali:
65,9 punti Parte_1
NE S.p.A. 64 punti.
Il 17 aprile, il pubblicava, sul proprio sito, l'esito della procedura e, con CP_1
determinazione dirigenziale n. 37/14, approvava i verbali di gara, dando atto della necessità di acquisire tutta la documentazione per procedere all'aggiudicazione definitiva.
L'aggiudicazione provvisoria è stata formalizzata con provvedimento del 1° luglio 2014; dopo l'aggiudicazione provvisoria, ottenuto il necessario parere favorevole della
Soprintendenza e completato il controllo dei documenti relativi al possesso dei requisiti dell'aggiudicataria, con Determinazione dirigenziale n. 3/2015 del 23.1.2015, il Comune
assumeva il provvedimento di aggiudicazione definitiva (doc. n. 11 fascicolo di I grado), cui ha fatto seguito l'aggiudicazione definitiva in data 23 gennaio 2015. Nel periodo intercorrente tra i due atti, si è svolta un'interlocuzione tecnica con la
[...]
finalizzata all'acquisizione del necessario Controparte_7
parere positivo sulla proposta progettuale di riqualificazione, come richiesto dal
Capitolato e dall'Avviso di gara. ha, quindi, integrato la propria Parte_1
pagina 11 di 39 documentazione con l'aggiornamento del layout e una relazione storico-architettonica, ottenendo il nullaosta della Soprintendenza in data 7 ottobre 2014. Successivamente, il
Settore comunale competente ha richiesto ulteriori specificazioni, in particolare una stima dei costi e il cronoprogramma degli interventi, che ha trasmesso Parte_1
puntualmente. Con nota dell'8 gennaio 2015, l'Amministrazione ha invitato Parte_1
alla sottoscrizione del “Programma di Sviluppo del Progetto”.
Dopo l'aggiudicazione definitiva, ha allegato di aver intrapreso un'intensa Parte_1
attività tecnico-operativa per adempiere agli obblighi contrattuali e preparare la stipulazione della convenzione. In particolare l'appellante allega quanto segue: a) ha affidato l'incarico per l'ulteriore sviluppo progettuale allo studio Arup Italia S.r.l., noto a livello internazionale per importanti interventi urbanistici;
b) ha conferito incarichi professionali per la consulenza legale post-aggiudicazione; c) ha attivato un coordinamento operativo con i responsabili del Piano Integrato di Intervento “CityLife”, nel cui ambito territoriale ricadeva l'immobile oggetto di concessione.
Tutte queste attività sono state svolte tra luglio 2014 e marzo 2015, in adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato Speciale.
Poco prima della stipulazione della convenzione, NE ha notificato un ricorso dinanzi al TAR Lombardia (RG 851/2015), con il quale ha impugnato l'esito della procedura selettiva, deducendo, in via principale, l'asserita carenza dei requisiti di partecipazione in capo a e l'inammissibilità della relativa offerta tecnica. In Parte_1
via subordinata, ha denunciato la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, a causa della decisione della di procedere all'apertura delle offerte tecniche CP_8
in una seduta riservata, piuttosto che in quella pubblica inizialmente prevista.
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 1845 del 28 luglio 2015, pur rigettando le doglianze relative alla legittimità dell'ammissione di ha accolto il motivo relativo alla Parte_1
violazione del principio di trasparenza, ritenendo illegittima l'apertura riservata delle pagina 12 di 39 buste tecniche. Conseguentemente, ha annullato l'intera procedura selettiva, compresa l'aggiudicazione definitiva disposta in favore di vanificando l'attività Parte_1
compiuta da quest'ultima per l'attuazione del progetto. La pronuncia ha avuto vasta eco mediatica.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello sia il sia Controparte_1 Parte_1
NE ha presentato appello incidentale, ribadendo le originarie censure. Con sentenza n. 3538 dell'8 agosto 2016, il Consiglio di Stato ha respinto entrambi gli appelli, confermando l'annullamento della gara a causa della grave irregolarità procedurale rappresentata dall'apertura in seduta riservata delle buste contenenti le offerte tecniche.
in estrema sintesi, ha allegato che -in conseguenza dell'annullamento della Parte_1
procedura- ha subito gravi danni, sia per quanto concerne il danno emergente, consistente nelle risorse già impiegate per partecipare alla gara e predisporre la progettazione, sia per il lucro cessante, connesso alla perdita della possibilità di gestire economicamente l'immobile, oltre danni non .
Con atto di citazione (RG 69489/2016), ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale Ordinario, al fine di ottenere il riconoscimento della CP_1
responsabilità – contrattuale e/o extracontrattuale – dell per Controparte_9
l'illegittimo comportamento che ha determinato l'annullamento della procedura di gara e della conseguente aggiudicazione. In tale sede, ha chiesto il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti,
- Spese sostenute per la preparazione dell'offerta – quantificate in € 110.970,77;
- Spese di assistenza legale – quantificate in € 6.012,00;
- Spese occorrenti all'elaborazione del “Programma di Sviluppo del Progetto” - quantificate in € 21.870,40;
pagina 13 di 39 - Spese del personale interno – quantificate in € 490.756,00;
- Perdita della possibilità di intraprendere altre operazioni analoghe.
La pronuncia del TRIBUNALE
Spese sostenute per la preparazione dell'offerta.
ha chiesto la condanna del al pagamento delle spese sostenute per la Parte_1 CP_1
preparazione dell'offerta presentata nella gara, quantificate nella somma di €
110.970,77, riconosciute dal Tribunale.
Spese di assistenza legale.
ha chiesto la condanna del al pagamento delle spese di assistenza Parte_1 CP_1
legale, che sarebbero state sostenute a seguito dell'aggiudicazione della gara, quantificate nella somma di € 6.012,00, riconosciute dal Tribunale.
Spese occorrenti all'elaborazione del “Programma di Sviluppo del Progetto”.
ha chiesto la condanna del al pagamento delle spese residue non Parte_1 CP_1
rimborsate dai soggetti attuatori del P.I.I. “City Life”, occorrenti all'elaborazione del
“Programma di Sviluppo del Progetto” (doc. n. 16 fascicolo di I grado) da parte dell'Amministrazione, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria della gara, quantificate nella somma di € 21.870,40, IVA inclusa, riconosciute dal Tribunale.
Spese del personale interno.
ha chiesto la condanna del al pagamento delle spese sostenute per il Parte_1 CP_1
proprio personale interno dedicato alla preparazione dell'offerta presentata nella gara ed allo svolgimento delle attività successive all'aggiudicazione provvisoria, quantificate nella somma di € 490.756,00, non riconosciute dal Tribunale.
Perdita della possibilità di intraprendere altre operazioni analoghe.
Il Tribunale non ha riconosciuto alcun risarcimento per perdita di chance. pagina 14 di 39 Danno patrimoniale – lucro cessante.
ha chiesto il risarcimento dell'utile effettivo che avrebbe conseguito per Parte_1
effetto dello sfruttamento ventennale della concessione, quantificato nella somma di €
31.200.000,00. Il Tribunale non ha riconosciuto alcun risarcimento.
Danno non patrimoniale.
ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, che consisterebbe nella Parte_1
perdita di chance di migliorare il curriculum professionale, da quantificarsi - forfettariamente nel 5% del valore stimato della concessione.
La domanda non è stata accolta dal Tribunale
In estrema sintesi, sono tre le questioni dirimenti poste all'attenzione della Corte dall'appellante.
PRIMA QUESTIONE: il titolo della responsabilità del Controparte_1
SECONDA QUESTIONE: danno da lucro cessante
TERZA QUESTIONE: DOMANDA diretta NEI CONFRONTI DEL TERZO
****
PRIMA QUESTIONE: il titolo della responsabilità del di CP_1 CP_1
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Violazione dei principi in materia di responsabilità da contatto sociale ed extracontrattuale;
erronea qualificazione della responsabilità del come precontrattuale;
violazione ed erronea Controparte_1
applicazione delle norme e dei criteri di liquidazione del danno. Contraddittorietà della motivazione.
La Corte osserva che risulta passata in giudicato la questione relativa alla responsabilità del CP_1
pagina 15 di 39 Infatti, la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l'aggiudicazione in una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, successivamente annullata dal giudice amministrativo perché illegittima, deduca la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo chiesto in giudizio l'accertamento della illegittimità dell'aggiudicazione e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l'esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell'averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara (Cass. n. 15640-2017; Cass. n. 1391 del 2022)
Con il primo motivo di appello, afferma che il Giudice di primo grado Parte_1
avrebbe erroneamente qualificato la responsabilità del come Controparte_1
precontrattuale, anziché come contrattuale e/o extracontrattuale, secondo la prospettazione di parte attrice in primo grado.
Tale qualificazione giuridica della responsabilità in capo al correttamente CP_10
valorizzata dal Tribunale nella sentenza oggetto di gravame (cfr. pag. 10) – riflette l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa e civile, secondo cui il comportamento lesivo della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo, pur se produttivo di danno ingiusto, non può essere inquadrato rigidamente nei paradigmi previsti dagli artt. 1218 e 2043 c.c., ma deve essere analizzato alla luce dei principi che governano l'azione amministrativa, in particolare quelli di legalità, imparzialità, buona amministrazione e tutela dell'affidamento legittimo.
In caso di annullamento giurisdizionale di un provvedimento favorevole al primo aggiudicatario di una gara, a seguito di ricorso del secondo classificato, la giurisprudenza prevalente qualifica la responsabilità della Pubblica Amministrazione come precontrattuale.
pagina 16 di 39 La responsabilità precontrattuale si configura quando la Pubblica Amministrazione adotta comportamenti contrari ai principi di buona fede e correttezza, lesivi dell'affidamento ingenerato nel privato. In particolare, l'aggiudicazione definitiva rappresenta il momento in cui si consolida un affidamento ragionevole, tutelabile attraverso il rimedio della responsabilità precontrattuale.
Anche se l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto in autotutela o in esecuzione di una sentenza, ciò non esclude la possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale, qualora la condotta della Pubblica Amministrazione risulti contraria ai doveri di correttezza e buona fede.
L'articolo 1337 del Codice Civile stabilisce che "le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede".
Questo principio si applica anche alla PA, imponendole obblighi di lealtà e trasparenza nelle trattative precontrattuali.
Il consiglio di Stato con sentenza n. 10221 del 2023 ha chiarito quanto segue: “Chi entra in una trattativa precontrattuale (specie se condotta nelle forme del procedimento di evidenza pubblica, soggetto anche ai poteri di autotutela pubblicistici preordinati alla cura dell'interesse pubblico), si assume un ineliminabile margine di rischio in ordine alla conclusione del contratto”. Infatti “ciascuna parte che intraprende una trattativa (o partecipa ad un procedimento di gara) sa che è esposta ad un margine di rischio, che, in linea di principio, deriva dall'esercizio della libertà contrattuale di entrambe le parti, e quindi anche dal legittimo esercizio alla libertà contrattuale dell'amministrazione” (Ad. plen. 4 maggio 2018 n. 5).
Il riconoscimento della responsabilità precontrattuale modifica la naturale allocazione dei rischi economici sostenuti per partecipare alla trattativa (o alla gara): l'insorgenza della responsabilità precontrattuale determina il trasferimento dei costi da un soggetto ad un altro, cui è imputabile la scorrettezza. pagina 17 di 39 Perché si abbia il trasferimento del rischio bisogna che vi sia, da un lato, un comportamento scorretto e, dall'altro lato, un affidamento incolpevole: detti elementi costituiscono i presupposti che garantiscono un idoneo punto di equilibrio tra la libertà contrattuale della stazione appaltante e l'esercizio delle prerogative pubblicistiche di quest'ultima e il limite della correttezza e della buona fede.
In ambito civilistico tradizionalmente la responsabilità precontrattuale postula che l'affidamento abbia ad oggetto lo svolgimento di trattative che non siano inutili: tipicamente le trattative sono inutili laddove una delle controparti le intraprende senza avere intenzione di stipulare il contratto o sapendo, o dovendo sapere, di stipulare un contratto invalido, così violando il dovere di buona fede.
Anche in ambito pubblicistico, l'art. 1 comma 2-bis della legge n. 241 del 1990 n. 241 dispone che i “rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”, positivizzando una regola generale delle relazioni giuridiche intersoggettive, che, in ambito pubblicistico, oltre a connotarsi per specifiche declinazioni, trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 comma 2 Cost.) A fronte del dovere di buona fede si pone l'affidamento sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione (Ad. plen. 29 novembre 2021 n. 21, 4 maggio 2018 n. 5 e 5 settembre 2005 n. 6).
“Nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest'ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi” (Ad. plen. 29 novembre 2021 n. 21).
Nei rapporti di diritto civile, affinché un affidamento sia legittimo occorre tuttavia che esso sia fondato su un livello di definizione delle trattative tale per cui la conclusione del pagina 18 di 39 contratto, di cui sono già stati fissati gli elementi essenziali, può essere considerato come uno sbocco prevedibile, e rispetto al quale il recesso dalle trattative, in linea di principio libero, risulti invece ingiustificato sul piano oggettivo e integrante una condotta contraria al dovere di buona fede ex art. 1337 cod. civ. (Cass. civ., sez. II, 15 aprile 2016 n. 7545).
Analogamente, in ambito pubblicistico, l'affidamento è legittimo quando sia stata pronunciata l'aggiudicazione definitiva, cui non abbia poi fatto seguito la stipula del contratto (Cons. St., sez. II, 20 novembre 2020 n. 7237).
L'aggiudicazione è dunque considerato il punto di emersione dell'affidamento ragionevole, tutelabile pertanto con il rimedio della responsabilità precontrattuale.
La Corte di cassazione ha altresì affermato che l'affidamento del concorrente ad una procedura di affidamento di un contratto pubblico è tutelabile “indipendentemente da un affidamento specifico alla conclusione del contratto”; la stazione appaltante è quindi responsabile sul piano precontrattuale “a prescindere dalla prova dell'eventuale diritto all'aggiudicazione del partecipante” (Cass., sez. I, 3 luglio 2014 n. 15260).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la verifica di un affidamento ragionevole sulla conclusione positiva della procedura di gara va svolta in concreto, in ragione del fatto che “il grado di sviluppo raggiunto dalla singola procedura al momento della revoca, riflettendosi sullo spessore dell'affidamento ravvisabile nei partecipanti, presenta una sicura rilevanza, sul piano dello stesso diritto comune, ai fini dello scrutinio di fondatezza della domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale”.
Nell'ambito della responsabilità precontrattuale, i danni risarcibili sono limitati all'interesse negativo, che comprende:
Le spese sostenute durante le trattative (danno emergente).
La perdita di altre opportunità contrattuali (lucro cessante).
pagina 19 di 39 Questo approccio mira a risarcire il danno subito per aver confidato, senza colpa, nella conclusione di un contratto che non si è poi perfezionato.
In conclusione, l'Amministrazione, durante la fase che precede la stipulazione del contratto, deve comportarsi secondo correttezza e buona fede. Difatti, nel momento in cui, tramite un comportamento scorretto, leda la posizione di legittimo affidamento che il privato abbia riposto nella conclusione del contratto, è chiamata a rispondere per responsabilità precontrattuale. In tal caso, spetterà al privato il risarcimento dei danni, consistenti nelle spese sostenute per la partecipazione alla gara, e nelle occasioni perdute
(laddove dimostrate), per aver confidato nella conclusione del contratto con la Pubblica
Amministrazione (Consiglio di Stato n. 1074/2023)
La responsabilità contrattuale in senso stretto della Pubblica Amministrazione si configura, peraltro, solo dopo la stipulazione del contratto. Nel caso in esame, trattandosi di annullamento dell'aggiudicazione prima della stipula, non si può parlare di responsabilità contrattuale in senso stretto. In caso di responsabilità precontrattuale, il risarcimento è generalmente limitato al cosiddetto "interesse negativo". Ciò include le spese sostenute inutilmente dal privato in preparazione alla stipulazione del contratto, come:
• Costi per la partecipazione a gare pubbliche.
• Spese di pianificazione, progettazione e programmazione.
• Ammortamento di attrezzature e macchinari acquistati o locati in vista dell'esecuzione del contratto.
Tuttavia, è possibile ottenere il risarcimento anche per la perdita di chance, ossia per le opportunità alternative di guadagno che il privato avrebbe potuto perseguire se non fosse stato indotto a confidare nella conclusione del contratto con la PA .
pagina 20 di 39 È importante notare che non è ammesso il risarcimento per il mancato guadagno derivante dall'esecuzione del contratto non stipulato, poiché ciò rientrerebbe nell'interesse positivo, tipico della responsabilità contrattuale piena.
Va perciò confermata la sentenza di prime cure laddove ha statuito che: “nel caso di specie si reputa sussistere una responsabilità precontrattuale del per Controparte_1
il legittimo affidamento ingeneratosi in per la conclusione del contratto Parte_1
di concessione in uso e gestione ventennale del cd. Palazzo delle Scintille” (sentenza impugnata, pagina 13).
SECONDA QUESTIONE: danno da lucro cessante
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Violazione ed erronea applicazione delle norme e dei principi di liquidazione del danno. Violazione delle risultanze probatorie.
censura l'applicazione da parte del Tribunale dei principi giuridici relativi Parte_1
alla liquidazione del danno, con particolare riferimento al danno da lucro cessante e alla sua valutazione nella sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, secondo tesi, ha commesso un errore di valutazione, escludendo il risarcimento integrale del danno da lucro cessante, che comprende l'utile che avrebbe ottenuto se la concessione Parte_1
fosse stata effettivamente affidata, e limitandosi a considerare solo il danno emergente.
La richiesta di risarcimento di pari a € 31.200.000,00, corrispondente al Parte_1
lucro cessante, o la somma inferiore determinata dal consulente tecnico d'ufficio (CTU), tra i € 2.105.000,00 e i € 4.931.000,00, sarebbe stata dunque fondata e corretta, in quanto legittimamente richiesta in base alle aspettative di profitto derivanti dalla concessione.
Il Tribunale, nella sua valutazione, secondo l'appellante, ha erroneamente ritenuto che il risarcimento del danno dovesse essere parametrato all'interesse contrattuale negativo, inteso come il danno emergente (ossia le spese sostenute inutilmente per partecipare alla pagina 21 di 39 gara) e il lucro cessante (cioè il guadagno perso per la mancata stipulazione di altri contratti o la partecipazione ad altre gare). Tuttavia, la corretta applicazione del principio avrebbe dovuto tenere conto dell'utile che avrebbe potuto ottenere Parte_1
dalla concessione, piuttosto che limitarsi a considerare solo il danno emergente.
In particolare, con riferimento al danno da perdita di chance, il Tribunale ha escluso la risarcibilità, ritenendo che non avesse specificamente indicato occasioni Parte_1
contrattuali perse in seguito alla partecipazione alla gara per la concessione del Palazzo delle Scintille. Tuttavia, questa conclusione è errata, secondo che ritiene di Parte_1
aver dimostrato di aver concentrato tutte le sue risorse aziendali nella partecipazione a questa gara, scartando altre possibili opportunità di guadagno e altre gare parallele. A tale riguardo, le comunicazioni tra l'amministratore delegato di dott. Parte_1
e il presidente di CTS Eventim GmbH, dott. , evidenziano come Tes_1 Persona_1
l'azienda abbia deciso di concentrare le sue risorse sul Palazzo delle Scintille, con l'obiettivo di vincere la gara. Tali comunicazioni dimostrano che ha Parte_1
effettivamente perso altre occasioni di guadagno, in quanto tutte le sue risorse sono state impegnate nella gara per la concessione, e il Tribunale avrebbe dovuto considerare tali perdite come parte del danno risarcibile.
In conclusione, secondo l'appellante, il Tribunale ha errato nel non riconoscere la risarcibilità del danno da perdita di chance e nel non tenere conto delle prove presentate da riguardo alla concentrazione delle risorse aziendali sulla gara in oggetto. Parte_1
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata per riconoscere il danno da lucro cessante e il danno da perdita di chance, con la conseguente liquidazione del danno nella misura adeguata e in linea con le richieste della parte attrice in primo grado.
Danno curriculare
La sentenza impugnata è censurata dall'appellante laddove esclude il risarcimento del danno curriculare, ovvero la perdita di opportunità di incrementare il curriculum pagina 22 di 39 professionale, l'immagine e il prestigio di che avrebbe beneficiato Parte_1
dell'esecuzione del contratto di concessione. aveva richiesto il risarcimento Parte_1
di tale danno in via equitativa, determinandolo in una percentuale rispetto al valore dell'appalto. Sostiene che il danno curriculare sia risarcibile ex art. 2043 c.c., Parte_1
in quanto causato dall'impossibilità di far valere l'aggiudicazione e l'appalto non eseguito, che avrebbe incrementato la capacità di competere nel mercato da parte dell'impresa danneggiata. Rileva l'appellante che tale danno, pur essendo difficilmente quantificabile, deve essere liquidato in via equitativa, come previsto dalla giurisprudenza consolidata (Cassazione e Consiglio di Stato). In particolare, l'esclusione del danno curriculare da parte del Tribunale è contestata poiché la sentenza non ha tenuto conto delle circostanze che avrebbero giustificato il risarcimento, come il valore strategico della concessione per L'appello invoca una riforma della sentenza e il Parte_1
riconoscimento di tale danno.
Valutazione e riconoscimento del lucro cessante
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia escluso il risarcimento del lucro cessante, mentre avrebbe dovuto essere riconosciuto tale danno nella sua interezza, includendo il guadagno derivante dall'esecuzione del contratto e non solo la perdita di altre occasioni di guadagno e, quindi, anche l'interesse contrattuale positivo.
Il risarcimento del lucro cessante, secondo tesi, poiché la concessione era un contratto a titolo oneroso, risulta pari al corrispettivo dovuto al concessionario. L'appellante allega di aver fornito prove adeguate circa l'esistenza del danno e la sua connessione causale con la condotta illecita del Il CTU ha quantificato il danno Controparte_1
patrimoniale in un range tra € 2.105.000 e € 4.931.000; poiché non ha proceduto alla completa quantificazione del lucro cessante, l'appellante chiede l'integrazione della relazione peritale, sottolineando che il CTU ha omesso di applicare correttamente il metodo “Discounted Cash Flow” (DCF) per la stima dei flussi di cassa attesi dalla pagina 23 di 39 gestione della concessione. Si rileva che, a causa della carenza di conoscenza specifica del settore, il CTU ha commesso errori nelle valutazioni, che vanno corretti per una stima accurata del lucro cessante.
chiede pertanto la riforma della sentenza e il riconoscimento di entrambe le Parte_1
voci di danno, nonché l'integrazione della CTU per una corretta quantificazione del lucro cessante.
Precisa poi l'appellante gli errori -secondo tesi- contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio (CTU) riguardante la quantificazione del danno subito da a causa Parte_1
della condotta illecita del , che ha portato all'annullamento della gara Controparte_1
per la concessione del Palazzo delle Scintille.
A) Inadeguatezza della comparazione delle strutture:
Il CTU ha ritenuto che alcune venues proposte da nella Relazione PWC Parte_1
fossero "difficilmente comparabili" con il Palazzo delle Scintille, basandosi su criteri di capienza, struttura, eventi e ritorno mediatico. Tuttavia, questa valutazione è stata ritenuta erronea e non supportata da prove adeguate. In particolare, il CTU ha applicato un duplice criterio, sia economico-territoriale che dimensionale, ma ha scelto di comparare il Palazzo delle Scintille con il Pala Lido di e il Pala Alpitur di CP_1
Torino, che non sono strutture comparabili per vari motivi, tra cui la diversità nella capienza e nei servizi accessori, come i parcheggi.
B) Uso errato della relazione economica di Parte_1
Il CTU ha utilizzato la relazione economica preliminare presentata da in fase Parte_1
di offerta per determinare il valore dei naming rights. Tale relazione, tuttavia, non costituiva un business plan definitivo e non indicava i dettagli necessari per una valutazione accurata, come i tassi di crescita dei ricavi, le forme di rivalutazione del canone e gli altri parametri economico-finanziari richiesti dal Capitolato speciale.
pagina 24 di 39 Inoltre, la relazione non era vincolante per la valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi in sede di gara. La CTU, pur accertando l'esistenza del danno e la sua causazione, è stata ritenuta errata e incompleta nella quantificazione degli utili derivanti dalla gestione del Palazzo.
C) Richiesta di supplemento della consulenza tecnica:
Allegando carenze della CTU, l'appellante insiste in un supplemento della consulenza tecnica con la nomina di un nuovo esperto con esperienza specifica nel settore del venue management, in particolare per quanto riguarda i naming rights. Tale supplemento dovrebbe rispondere al quesito relativo alla determinazione del valore economico dei naming rights e della sponsorizzazione, che rappresenta la componente più rilevante del lucro cessante. Inoltre, si sottolinea che il Palazzo delle Scintille è stato venduto per circa 30 milioni di euro nel 2019, il che evidenzia la rilevanza di tale componente di danno.
In conclusione, si richiede che la Corte d'Appello nomini un nuovo CTU per una valutazione adeguata del danno subito, con particolare riferimento alla sponsorizzazione dei naming rights, al fine di ottenere una quantificazione corretta e completa del danno economico.
ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente limitato il risarcimento Parte_1
esclusivamente ad alcune voci di spesa, critica ance la scelta del primo giudice di escludere una serie di voci documentate e legittime. In particolare, la sentenza riconosce solo la somma di 138.853,17 euro per le spese sostenute da ma non Parte_1
considera altre spese rilevanti come quelle relative alla preparazione e partecipazione alla gara, così come le spese per il personale interno impegnato nell'elaborazione e implementazione del “Programma di Sviluppo del Progetto”.
Poiché il danno emergente deve comprendere tutte le spese necessarie per partecipare alla gara, come stabilito dalla giurisprudenza, che riconosce il diritto al risarcimento per pagina 25 di 39 i danni derivanti dalla pretermissione di un partecipante alla gara, in caso di illegittima esclusione dalla gara, il danneggiato ha diritto all'integrale risarcimento delle spese sostenute, inclusi i costi per la consulenza legale, la preparazione dell'offerta e altre spese direttamente collegate all'esecuzione del contratto.
La documentazione prodotta da -secondo tesi- prova adeguatamente le spese Parte_1
sostenute per l'assistenza legale, che non sono solo relative ad attività difensive, ma anche ad attività di consulenza e assistenza per la realizzazione del progetto, come confermato dalla fattura prodotta in giudizio. Inoltre, le spese sostenute per l'elaborazione del progetto e per le attività richieste dal Capitolato speciale sono da considerarsi parte integrante del danno emergente e devono essere risarcite.
Infine, la sentenza deve essere riformata anche per quanto riguarda le spese relative al personale interno di che ha dedicato tempo e risorse allo studio preliminare Parte_1
dell'avviso di gara, alla preparazione dell'offerta, e alle interlocuzioni con le autorità competenti, tutte spese ammissibili a titolo di danno emergente.
Pertanto, il danno emergente complessivo dovrà essere determinato, secondo l'appellante, in 717.762,00 euro.
LA CORTE OSSERVA
Lamenta l'appellante che la sentenza impugnata sia errata, per non aver riconosciuto il danno da lucro cessante nella sua interezza, anche riguardo all'utile che dalla concessione sarebbe derivato a in mancanza di annullamento Parte_1
dell'aggiudicazione a suo favore.
Tradizionalmente si ritiene che in materia di responsabilità precontrattuale il risarcimento debba essere contenuto nei limiti dell'interesse negativo. Quando […] il contratto non è concluso, il contraente deluso […] acquisisce […] unicamente il diritto ad essere messo nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato nel caso in cui non pagina 26 di 39 avesse mai iniziato le contrattazioni (cd. interesse negativo). […] sarebbero risarcibili unicamente a titolo di danno emergente le spese fatte, nonché a titolo di lucro cessante la perdita di eventuali altre opportunità di guadagno. […] le spese comprendono i costi sostenuti per lo svolgimento delle trattative […] nonché i costi per la stipulazione del contratto […] nonché ancora i costi effettuati per iniziare l'adempimento o per ricevere la prestazione. […] quando è proposta una domanda risarcitoria, l'assenza di prova non può essere sopperita neppure facendo leva sul metodo acquisitivo, proprio del processo amministrativo impugnatorio, in quanto nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo e dell'onere della prova, sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, c.c., opera con autonoma pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio invece dell'azione di annullamento […], ragione per la quale le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio” (Cons. di Stato 30 ottobre 2024, n. 8668)
Perdita di chance
Questa Corte, in conformità alla decisione del Tribunale, ritiene non potersi riconoscere in capo a alcun risarcimento per perdita della possibilità di intraprendere altre Parte_1
operazioni analoghe, per i seguenti motivi:
1. non ha fornito alcuna prova concreta del danno subito, né ha Parte_1
quantificato in modo attendibile il pregiudizio economico.
2. La Corte di Cassazione richiede requisiti stringenti per il risarcimento della perdita di chance (probabilità concreta, non mera possibilità), requisiti del tutto assenti nel caso in esame.
3. Mancata allegazione di opportunità perse: nessuna documentazione dimostra la partecipazione mancata ad altre gare o l'impossibilità di impiegare risorse diversamente.
pagina 27 di 39 1. La sospensiva TAR è arrivata poco dopo l'aggiudicazione, quindi è ragionevole ritenere che le risorse non sarebbero state “immobilizzate” per un tempo tale da precludere altre attività. Infatti, l'aggiudicazione definitiva della gara è stata impugnata da NE nel termine di 30 giorni ed è stata privata di efficacia da parte del TAR Lombardia, con l'ordinanza di sospensiva, già due mesi dopo l'emissione del provvedimento comunale.
Lucro cessante (guadagno)
E' pacifico in atti che l'immobile “ex Padiglione 3 della Fiera di ”, cosiddetto CP_1
“Palazzo delle Scintille” (docc. nn.
1-4 fascicolo di I grado), realizzato nel 1923 su disegno dell'arch. come Palazzetto dello Sport della Città di , Persona_2 CP_1
ha una superficie di circa 15.500 mq ed è l'unico edificio a non essere stato demolito per fare spazio alle nuove funzioni urbane previste con l'attivazione del Programma
Integrato d'Intervento “Quartiere Storico di Fiera ed aree adiacenti”. CP_1
Per tali ragioni, l'immobile è stato dichiarato d'interesse storico artistico, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (doc. n. 15 fascicolo di I grado). Oltre a tale vincolo, per effetto di quanto dispone l'art. 828 c.c., l'immobile non può essere sottratto alla destinazione in favore della collettività, per attività di interesse generale: infatti, oggetto della procedura di concessione non era solo l'uso dell'immobile, ma anche la relativa gestione, trattandosi di attività rivolta a finalità di pubblico interesse dirette a valorizzare le eccellenze tipiche del contesto milanese, come la cultura, lo spettacolo, la moda, l'arte, la creatività ed il design, nonché attività educative e per il tempo libero, anche connesse al tema dell'alimentazione, oggetto di
EXPO 2015 (doc. n. 1 fascicolo di I grado, pagg. 5 e 6; doc. n. 4 fascicolo di I grado, pag. 2).
In presenza di tali elementi la fattispecie non può essere qualificata come semplice concessione di beni, ma risulta condivisibile la tesi del che ritiene trattarsi di un CP_1
pagina 28 di 39 contratto con causa mista, nel quale avrebbero avuto rilievo l'obbligo del concessionario di prestare le attività d'interesse generale attraverso il bene concesso e il diritto di fare propri i relativi proventi.
Ciò premesso, anche la richiesta di risarcimento del mancato utile nella misura di €
31.200.000,00 non può essere riconosciuta, per le seguenti ragioni:
1. Inesistenza di un contratto: Nessuna convenzione è stata stipulata tra e Parte_1
il escludendo -sotto il profilo giuridico- la responsabilità contrattuale e il CP_1
risarcimento da perdita del mancato utile come sopra statuito).
2. Assenza di attività preparatorie: non risulta abbia provato di aver Parte_1
intrapreso spese, investimenti o attività operative in vista della stipula della concessione.
3. Natura della concessione:
o Il rapporto avrebbe previsto un trasferimento del rischio imprenditoriale al concessionario. o La remunerazione sarebbe derivata unicamente dai proventi della gestione, senza alcun corrispettivo da parte del CP_1 o Il concessionario, quindi, avrebbe dovuto pagare un canone, senza garanzie di profitto.
Assenza di corrispettività: Trattandosi di una concessione per fini di interesse pubblico, non sussisteva -perciò- un contratto a prestazioni corrispettive. Il corrispettivo per il concessionario è rappresentato unicamente dal diritto di gestire le opere o i servizi oggetto del contratto, eventualmente accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere o dei servizi. I tratti caratteristici della concessione di cui è causa sono chiaramente esplicitati nel Capitolato Speciale (doc. n. 3 fascicolo di I pagina 29 di 39 grado) dispone espressamente che la remunerazione per il concessionario sarebbe consistita nell'acquisizione dei proventi tratti dalla gestione del bene affidato (doc.
n. 3 fascicolo di I grado, art. 5, pagg.
5-7 ed art. 8, pagg. 8-9), con esclusione di ogni forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione concedente (doc. n. 3 fascicolo di I grado, art. 6, pagg. 7-8); il concessionario, inoltre, sarebbe stato obbligato al pagamento del canone di concessione (doc. n. 3 fascicolo di I grado, art. 9, pag. 9). Nella fattispecie, quindi, non sussiste alcuna previsione di pagamento di un prezzo al concessionario da parte del al CP_1
fine di consentire il raggiungimento dell'equilibrio.
L'integrale assunzione del rischio economico della gestione del bene da parte del concessionario, tipico della concessione, esclude in radice l'ammissibilità del risarcimento di un presunto lucro cessante, totalmente aleatorio ed ipotetico, che l'operatore economico dichiara che avrebbe conseguito per effetto della stipulazione della convenzione di concessione.
In conclusione, entrambe le voci di danno – perdita di chance e lucro cessante (per mancato utile)– non possono essere riconosciute.
La richiesta di € 38.691.237,00 da parte di a titolo di danno patrimoniale Parte_1
non può essere riconosciuta, per i seguenti motivi.
1. Mancanza di prova
• Assenza di documentazione idonea a dimostrare che la sponsorizzazione del
“naming” della venue avrebbe generato un introito annuo pari a € 2.500.000.
• La relazione asseverata di Price Waterhouse Coopers del 24.11.2017 (doc. 26 parte attrice) è priva di efficacia probatoria, perché non supportata da dati oggettivi.
2. Fonte attendibile: la relazione economico-finanziaria in sede di gara pagina 30 di 39 • Secondo il CTU (doc. 36, pag. 70), l'unico documento oggettivamente utilizzabile per la stima dell'utile è la relazione economico-finanziaria prodotta da Parte_1
in fase di gara (doc. 26 parte convenuta).
• Tale documento rappresenta l'unica base in quanto: o Elaborata da stessa. Parte_1
o Considerata la più realistica proiezione, vincolante per il partecipante.
3. Infondatezza del riferimento alla proroga trentennale
• inoltre, ha calcolato l'utile sulla base di 30 anni (20 + proroga Parte_1
decennale), ma: o La proroga era meramente eventuale, trattandosi di facoltà discrezionale dell'Amministrazione, subordinata a rigorose verifiche (art. 4 Avviso di
Gara, doc. 4).
o Nessun diritto soggettivo, perciò, poteva sorgere in capo al concessionario.
4. Assenza di esecuzione e nessuna sponsorizzazione attivata
• Il contratto non è mai stato stipulato, né eseguito.
• Non risulta nemmeno tentata la stipula di contratti di sponsorizzazione, pur essendo prevista come mera facoltà all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto
(doc. 3).
Danno non patrimoniale –danno curriculare
chiede un indennizzo pari al 5% del valore stimato della concessione, a titolo Parte_1
di perdita reputazionale e di immagine.
Il motivo di appello risulta alquanto generico;
allega che la gara avrebbe Parte_1
rappresentato “un'opportunità unica e strategica per i programmi di sviluppo del business aziendale negli anni 2017 - 2035 oltre che per il posizionamento della Società pagina 31 di 39 attrice in un settore di sicuro rilievo imprenditoriale e sociale. Di ciò inoltre è stata fornita la relativa prova (si vedano al riguardo i documenti strategici portati all'approvazione del Consiglio di amministrazione nel 2014, all'atto della partecipazione alla gara, e nel 2015 all'esito dell'aggiudicazione della concessione).”
Non risultano indicati quali specifici documenti questa Corte dovrebbe valutare per poter accertare il danno allegato.
Anche la pretesa economica è formulata in termini forfettari e priva di riscontro oggettivo, carente di allegazioni concrete circa benefici perduti in termini di prestigio, visibilità o curriculum aziendale.
Inverosimile che un solo mancato affidamento, peraltro mai attuato, possa incidere su un'impresa leader, come notorio, nei settori della biglietteria e degli eventi.
In casi di responsabilità precontrattuale: il danno risarcibile si limita alle spese inutilmente sostenute (interesse negativo) e il danno curriculare non è riconoscibile, se non in presenza di allegazioni specifiche, che qui mancherebbero del tutto. Invero, un soggetto quale , difficilmente subisce un danno curricolare dalla mancata Parte_1
aggiudicazione di una concessione, attesa l'inidoneità della mancata assegnazione a scalfirne il notorio prestigio.
Peraltro, nel caso di specie trattavasi di concessione di un bene immobile e non di gara afferente l'attività principale della società attrice.
In ogni caso si precisa che “ai fini della relativa liquidazione si richiede che tale voce di danno sia dimostrata mediante puntuali elementi probatori a sostegno, quali la diminuzione di redditività o la perdita di occasioni contrattuali (in questo senso Cons.
Stato, sez. V, 1 agosto 2015, n. 3769; 23 febbraio 2015, n. 856; 22 gennaio 2015, n. 285;
31 dicembre 2014, n. 6453; 22 dicembre 2014, n. 6264).
pagina 32 di 39 Alcun riflesso negativo sulla redditività aziendale in ipotesi conseguente alla perdita all'annullamento della gara, risulta allegato e/o documentato dalla parte appellante.
Infine, nulla può essere riconosciuto quale danno per le risorse dedicate dal personale interno.
Anche su tale punto, l'appellante non risulta aver provato neppure i costi;
infatti si è limitata a produrre un elenco di nominativi e importi (doc. 16 allegato alla citazione in primo grado), di formazione unilaterale che non può essere considerata una prova concludente ai fini della decisione.
Va perciò confermata la motivazione del Tribunale laddove ha precisato che gli importi
“indicati come spese sostenute per i dipendenti per la preparazione alla partecipazione alla gara di cui al doc. n. 16,” non possono essere valutati come prove -neppure indiziarie- “in quanto trattasi di un mero prospetto di calcolo, riportato in una tabella, in completa assenza di documenti da cui trarre la conferma dei dati posti a fondamento del relativo calcolo, vale a dire quantomeno delle buste paga emesse dal datore di lavoro in favore dei dipendenti e tali pertanto da giustificare il relativo esborso da parte del danneggiato”.
I profili istruttori – CTU
La consulenza tecnica d'ufficio (CTU), pur avendo tentato una quantificazione residuale del danno patrimoniale, ha chiaramente evidenziato:
• La grande complessità dell'indagine, riguardando: o Un progetto mai avviato né eseguito. o Una venue unica (storica, multifunzionale, strategicamente localizzata). o Un mercato ristretto e specialistico, con pochissimi operatori.
pagina 33 di 39 La conferma della aleatorietà dell'indagine è costituita dalle stesse produzioni di quest'ultima ha fornito tre versioni diverse del business plan nei vari atti Parte_1
processuali (gara, atto di citazione, memoria ex art. 183 c.p.c.). ha presentato Parte_1
in sede di offerta una “relazione economica” preliminare e sommaria perché questo richiedeva l'Avviso di gara;
con l'iscrizione a ruolo del presente giudizio, l'attore in primo grado, ha depositato un piano analogo a quello presentato in sede di gara con cui, però, sono stati valorizzati gli utili ricavabili dalla sponsorizzazione dei naming rights
(in attuazione del Capitolato speciale (art. 8), il quale prevedeva che solo dopo l'aggiudicazione l'aggiudicatario potesse/dovesse ricercare accordi di sponsorizzazione e partnership del Palazzo e delle attività ivi svolte); infine ha depositato il Piano economico finanziario asseverato di PwC presentato con la memoria istruttoria n. 2: tale piano è simile a quello presentato con l'Atto di citazione ove sono sono valorizzati gli utili della sponsorizzazione dei naming rights .
In ogni caso, questa Corte ritiene -per i motivi sopra esposti- che tali profili risarcitori rientrino in quell'utile “positivo” non riconoscibile nella fattispecie, sicchè ulteriori indagini a mezzo CTU non appaiono necessarie.
La mancanza di riscontri probatori adeguati non consente a questa Corte, in ogni caso, di
La richiesta di ammissione di prova testimoniale da parte di Parte_1
ha richiesto l'ammissione di prova testimoniale su circostanze indicate nella Parte_1
memoria del 24 novembre 2017.
I capitoli di prova risultano in parte inammissibili e in parte documentali, poiché volti a provare (per testi) la qualità e quantità di tempo profusi da collaboratori e dipendenti della nonché i costi sostenuti dalla stessa società per ciascuno di loro. Parte_1
Va perciò rigettata la prova articolata nella suddetta memoria ex art. 183 sesto comma n.
2 c.p.c.
pagina 34 di 39 TERZA QUESTIONE: DOMANDA diretta NEI CONFRONTI DEL TERZO
TERZO MOTIVO DI APPELLO: omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna solidale della terza chiamata Controparte_5
Con il presente motivo di gravame l'appellante deduce, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Milano su una specifica domanda ritualmente e tempestivamente proposta dalla società appellante nei confronti della Parte_1
terza chiamata in causa, . Controparte_5
Dall'esame degli atti di causa emerge che, a seguito dell'autorizzazione concessa dal
Giudice alla chiamata in causa del terzo – richiesta dal al fine di Controparte_1
ottenere la condanna in garanzia ovvero in manleva da parte della propria compagnia assicuratrice – l'odierna appellante ha formalmente esteso nei confronti del terzo chiamato la propria domanda risarcitoria. In particolare, nella prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ha espressamente formulato la Parte_1
seguente domanda:
«In via concorrente, accertare e dichiarare l'obbligo di garanzia a favore del CP_1
ed a carico di , condannando quest'ultima in via
[...] Controparte_5
solidale con il al pagamento a favore di nei limiti Controparte_1 Parte_1
del massimale di polizza, delle somme a qualunque titolo dovute dal Controparte_1
per il risarcimento del danno dallo stesso causato all'attrice Parte_1
Orbene, stante l'estensione della domanda attorea nei confronti della terza chiamata, e considerato che il Tribunale ha accolto – seppur parzialmente – la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del , il Giudice di prime Parte_1 Controparte_1
cure avrebbe dovuto, in ossequio ai principi del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, pronunciarsi anche in ordine alla richiesta di condanna solidale formulata nei confronti di , accertando e statuendo la Controparte_5 pagina 35 di 39 sussistenza dell'obbligazione solidale della stessa compagnia assicuratrice, nei limiti del massimale, in favore dell'odierna appellante.
Al contrario, la sentenza impugnata si limita a statuire il rapporto di garanzia tra il convenuto e la terza chiamata, affermando che «l'assicurazione terza chiamata deve, pertanto, essere dichiarata tenuta a tenere indenne e manlevare il da Controparte_1
ogni somma a titolo di capitale, interessi e rivalutazione che sarà chiamato a versare a in ragione del presente giudizio». Tale pronuncia, tuttavia, si arresta Parte_1
alla declaratoria dell'obbligo indennitario nei confronti del solo , Controparte_1
omettendo qualsiasi statuizione diretta circa l'obbligo solidale del terzo chiamato nei confronti dell'attrice.
Siffatta omissione, secondo l'appellante, risulta del tutto ingiustificata e configura una violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., non avendo il Giudice motivato né sulla inammissibilità né sulla infondatezza della domanda di condanna solidale avanzata da nonostante questa fosse stata ritualmente introdotta nel processo, nei Parte_1
confronti di un soggetto regolarmente costituito e non contumace.
L'appellante chiede, perciò, la riforma della sentenza del Tribunale ella parte in cui non ha accolto (né respinto) la domanda di condanna solidale proposta da Parte_1
nei confronti della compagnia assicuratrice e chiede, Controparte_5
pertanto, che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, voglia accertare e dichiarare la responsabilità solidale di , nei limiti del massimale di Controparte_5
polizza, e conseguentemente condannare quest'ultima, in solido con il CP_1
, al risarcimento del danno in favore di per le somme accertate
[...] Parte_1
in sentenza di primo grado.
LA CORTE OSSERVA
Si rileva, in diritto, che nel caso di specie non poteva essere pronunciata alcuna condanna in solido tra l'assicuratore e l'assicurato, atteso che l'appellante risulta pagina 36 di 39 sprovvista di una valida e autonoma legittimazione ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa.
Ed invero, la fattispecie in esame si inscrive nell'ambito della c.d. “garanzia impropria”, istituto rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il terzo danneggiato non è titolare di un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, non potendosi configurare in capo a quest'ultimo né una responsabilità extracontrattuale, né
– tantomeno – un vincolo contrattuale nei confronti del soggetto che assume di aver subito il danno.
La Suprema Corte ha affermato in modo pacifico e costante che, anche laddove, in sede processuale, vi sia una connessione tra l'azione risarcitoria promossa dal danneggiato nei confronti del responsabile civile e l'azione di garanzia proposta da quest'ultimo verso la compagnia assicuratrice in forza del contratto di assicurazione della responsabilità civile, resta ferma la separazione strutturale e funzionale tra le due pretese, le quali – pur coltivate nel medesimo processo – mantengono una loro autonoma ed eterogenea configurazione giuridica (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18604 del 22 settembre 2016, ud. 12 febbraio 2016).
Ne consegue che il danneggiato non assume la qualità di parte nel rapporto processuale instaurato tra assicurato e assicuratore, e ciò vale anche nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia espressamente richiesto che l'assicuratore provveda al pagamento diretto dell'indennizzo in favore del danneggiato. Tale richiesta, invero, attiene unicamente alle modalità esecutive della prestazione assicurativa e non può tradursi, in alcun modo, in un riconoscimento di obbligazione diretta nei confronti del terzo.
Tale assunto trova ulteriore e recente conferma nell'arresto della Corte di Cassazione,
Sez. III, n. 5259 del 25 febbraio 2021, che ribadisce il principio per cui “il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, fatta eccezione per i limitati e tassativi casi previsti dalla legge, in quanto egli è soggetto pagina 37 di 39 estraneo al rapporto contrattuale tra assicurato e assicuratore, e non può trarre alcun effetto utile da una pronuncia che estenda alla compagnia assicurativa gli effetti di un accertamento di responsabilità”.
È utile, a conforto, richiamare ulteriori precedenti conformi (Cass. civ., Sez. III, sent. n.
15039/2005; n. 5306/2007; n. 28834/2008), che convergono sul medesimo principio, escludendo qualsivoglia azione diretta del danneggiato in simili ipotesi.
Va, inoltre, rimarcato che la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore postula la presenza di un'espressa previsione normativa di carattere eccezionale, che, nel caso di specie, non ricorre, non essendo applicabile nemmeno il regime derogatorio contemplato in materia di responsabilità sanitaria.
Alla luce di tali argomentazioni risulta evidente l'infondatezza del terzo motivo di appello.
In conclusione, assorbite le ulteriori questioni, la sentenza impugnata deve essere confermata.
SPESE
Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore delle parti appellate;
le spese sono liquidate ex DM
147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia che -viste le conclusioni in appello- va stimato come valore indeterminato di media difficoltà.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
pagina 38 di 39
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
7792/2024 resa dal Tribunale di Milano, che per l'effetto conferma;
2. Condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente procedimento liquidate in Euro Euro 8.470,00, oltre 15% spese generali e oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di;
CP_1
3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_3
delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro
[...]
8.470,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 21.5.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
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