Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
Per aversi evizione occorre che il diritto trasmesso al compratore venga definitivamente meno o risulti inefficacemente acquistato per incompatibilità col diritto certo del terzo, con la conseguenza che non da luogo ad evizione il fatto che il bene oggetto del contratto sia sottoposto a sequestro penale, ancorché ad istanza di un soggetto che vanti su tale bene un diritto incompatibile con quello acquisito dal compratore, atteso che tale provvedimento costituisce semplice minaccia di evizione destinata a concretarsi solo se sopravvengano i definitivi atti di confisca e di restituzione della cosa al terzo offeso dal reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7678 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOBASE SRL, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Sig. CAPRETTI Roberto, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO FORANO 4, presso lo studio dell'avvocato GIARRATANA M T, difeso dall'avvocato GORIO ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT AMEDEO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 654/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 25/11/98;
369 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI, per delega dell'Avv. R. GORIO, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto 2^ motivo, accoglimento del 1^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Armando ET, con atto di citazione notificato il 24 giugno 1987, convenne innanzi al Tribunale di Brescia la Autobase s.p.a., con sede in Brescia, per sentirla condannare a restituirgli il prezzo corrispostele per l'acquisto di un'autovettura usata Porshe 928 S, a rimborsargli le spese sostenute per riparare il veicolo ed a risarcirgli i danni sofferti, adducendo di avere subita l'evizione della proprietà dell'autovettura, poiché la stessa era stata sottoposta a sequestro da parte di autorità di polizia tedesca, in quanto costituente compendio di un furto.
La convenuta si costituì in giudizio per resistere alla domanda, opponendo di essere estranea alla compravendita, perché conclusa direttamente dal proprietario dell'autovettura, MA PE, col ET, tramite tal AT BE e, comunque, chiedendo il rigetto della domanda, perché priva di fondamento.
All'udienza di precisazione delle conclusioni l'attore chiese, oltre alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno, la risoluzione del contratto di compravendita e la convenuta dichiarò di non volere accettare il contraddittorio sulla domanda di risoluzione, ritenendola nuova.
L'adito tribunale accolse la domanda di risoluzione del contratto, ritenendo avvenuta la risoluzione per colpa della convenuta, che condannò a versare all'attore la complessiva somma di L. 45.000.000 con gli interessi legali e tale decisione, impugnata dalla Autobase s.r.l., è stata confermata, con sentenza resa in data 25 novembre 1998, dalla Corte d'Appello di Brescia. Premesso che con l'atto introduttivo del giudizio l'attore aveva chiesto l'accertamento del suo diritto alla garanzia per l'evizione, la restituzione del prezzo pagato ed il risarcimento del danno, il giudice d'appello ha ritenuto che domanda di risoluzione del contratto fosse implicita nella domanda di garanzia per evizione. In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva ad causam sollevata dall'appellante, la corte di merito, sulla base della prova per testi espletata, ha ritenuto che l'autovettura fosse stata venduta al ET dalla Autobase s.p.a. in nome proprio e per conto del proprietario PE, in esecuzione di un contratto di commissione con lo stesso concluso.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Autobase s.r.l., così frattanto trasformatasi la Autobase s.p.a., affidandosi a due motivi.
L'intimato, EO ET, non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo del ricorso va esaminato per primo, attesa la priorità logico - giuridica della questione da esso posta, che attiene alla pretesa estraneità della ricorrente alla conclusione del contratto, in relazione al quale si sarebbe verificata la evizione, che costituisce oggetto del primo motivo. Col secondo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che la Corte d'Appello è erroneamente pervenuta al convincimento che tra il PE, proprietario dell'autovettura. compravenduta, ed essa ricorrente fosse stato concluso un contratto di commissione e che, pertanto, la compravendita fosse stata realizzata in nome proprio di essa ricorrente.
Adduce, all'uopo, che le presunzioni utilizzate per pervenire a tale convincimento erano prive delle caratteristiche richieste dalla legge, potendo valere anche a giustificare l'esistenza di un rapporto di natura diversa (ad es., di deposito o di mediazione) tra essa ricorrente ed il PE.
Nè - ad avviso della ricorrente - potrebbe obbiettarsi che la valutazione delle risultanze processuali è inammissibile in sede di legittimità, perché il giudice d'appello ha omesso di considerare talune circostanze emergenti dalle deposizioni testimoniali, in particolare da quella del BE, il quale aveva dichiarato di aver riferito al ET, nel corso delle trattative, che il prezzo richiesto era quello voluto dal PE, invitandolo anche a contattare direttamente il PE, che gli assegni versati al ET furono intestati al PE e che l'autovettura Porche 911 data in parziale permuta dall'acquirente fu rivenduta a terzi da lui e dal PE. Inoltre, soggiunge la ricorrente, la motivazione dell'impugnata sentenza omette di valutare, senza spiegare la ragione dell'omissione, altri elementi probatori di valore presuntivo, sì da riuscire del tutto carente ed inidonea.
Tali elementi sono: il fatto, riferito dall'attore nel corso del formale interpello, che egli si fosse rivolto al BE e non ad essa ricorrente perché lo aiutasse nel recupero delle somme sborsate;
il fatto, pacifico, che il ET si fosse rivolto al PE per il risarcimento, ricevendone un assegno poi protestato e non rivolgendo alcuna contestazione ad essa ricorrente;
il fatto che il ET non avesse mai contestata ad essa ricorrente l'inefficienza dell'autovettura acquistata;
il fatto che la teste TR, acquirente dell'autovettura data in parziale permuta, avesse dichiarato di averla acquistata "presso" l'Autobase, non già "dalla" "Autobase".
Le censure sono, in parte, infondate ed, in parte, inammissibili. Esse ignorano l'insegnamento giurisprudenziale sui limiti del sindacato del giudice di legittimità nella valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di merito. Al riguardo, questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione confluisce al giudice di legittimità e non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativi previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (sent. n. 4916 del 15 aprile 2000; sent. n. 3750 del 18 novembre 1969, n. 3750). Alla stregua di tale condiviso orientamento, deve ritenersi insindacabile in questa sede la motivazione dell'impugnata sentenza, nella parte in cui imputa direttamente alla "Autobase" la conclusione del contratto di compravendita col ET, inquadrando tale attività negoziale nell'ambito di un rapporto di commissione istituito col PE, proprietario dell'autovettura compravenduta. Le censure che, al riguardo, svolge la ricorrente non considerano che a detta conclusione la corte di merito perviene, in esito ad una valutazione globale e complessiva di tutte le risultanze ritenute utili alla formazione del convincimento, dettagliatamente esposte in sentenza, e che, contrariamente a quanto si sostiene dalla ricorrente, la conclusione raggiunta viene confrontata, per saggiarne l'esattezza, con ciascuna delle risultanze della prova testimoniale che ora si assumono omesse, dimostrando, con argomentazioni caratterizzate da correttezza giuridica e da evidente logicità, che nessuna di esse era idonea dimostrare l'erroneità della conclusione adottata.
Quanto, poi, alla denunciata inidoneità delle presunzioni utilizzate dalla Corte d'Appello, va, in primo luogo, osservato che il ricorrente si astiene dal dimostrare la asserita ambivalenza delle deduzioni logiche tratte dal giudice d'appello dai fatti accertati e, comunque, che, com'è stato più volte ritenuto da questa Suprema Corte, "in tema di prova per presunzioni (la quale rappresenta uno strumento, normalmente concesso al giudice, che permette di arrivare alla conoscenza di un fatto per il quale non sia possibile dare una diretta dimostrazione, attraverso un procedimento logico), giacché non occorre che i fatti su cui si fonda la presunzione siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio, è sufficiente che il fatto ignoto sia desunto alla stregua di un canone di probabilità. con riferimento ad una connessione di avvenimenti possibile e verosimile secondo un criterio di normalità; a tal riguardo, l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione e circa la rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concordanza richiesti dalla legge non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici" (sent. n. 564 del 19 gennaio 1995; sent. n. 2700 del 26 marzo 1997). Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1483 cod. civ. nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio, osservando che, poiché la domanda proposta muoveva dal presupposto di fatto di una sopravvenuta evizione totale dell'autovettura subita dall'attore, incombeva sull'attore l'onere di provare che dal sequestro subito ad opera della polizia tedesca fosse derivata la perdita del diritto di proprietà acquisito dal ET sull'autovettura, per essere stato accertato il diritto di terzi sull'autovettura stessa.
Invece, rileva la ricorrente, senza che tale prova fosse stata data, la Corte d'Appello ha ritenuto "sufficiente l'accertamento del mero fatto obbiettivo della perdita del diritto acquistato (nella specie il sequestro dell'autovettura integrante il fatto di evizione: Cass. 27 gennaio 1998, n. 792)", con ciò, peraltro, confondendo il sequestro con la confisca, cui, invece, si riferisce la menzionata sentenza.
Al riguardo, la ricorrente richiama l'indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte (sent. n. 3490 del 24 ottobre 1968; sent. n. 476 del 12 febbraio 1968), secondo cui il sequestro penale del bene, ancorché promosso dal terzo che ne rivendichi la proprietà, non può essere considerato come causa di evizione.
La censura è fondata.
Costituisce in giurisprudenza jus receptum il principio secondo cui "per aversi evizione occorre che il diritto trasmesso al compratore venga definitivamente meno o risulti inefficacemente acquistato per incompatibilità col diritto certo del terzo" (Cass., 14 luglio 1975, n. 2782; Cass., 12 febbraio 1968, nn. 476). Pertanto, ove per causa anteriore alla stipulazione del contratto di compravendita, il compratore non riesca semplicemente a conseguire il possesso del bene acquistato o venga privato di esso, si è al di fuori dal concetto di evizione e soccorrono i rimedi di diversa natura a tutela del compratore.
In lima con tale principio, è stato più volte ritenuto da questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 339 del 1953; sent. n. 476 del 1968;
sent. n. 3490 del 1968) che non danno luogo ad evizione, dato il loro carattere provvisorio, i provvedimenti aventi natura cautelare ed, in particolare, il sequestro attuato per fini penali, ancorché ad istanza di colui che vanti sul bene un diritto incompatibile con quello acquisito dal compratore, poiché tale provvedimento costituisce soltanto pericolo di evizione, destinato a concretarsi solo se sopravvengano definitivi provvedimenti di confisca o di restituzione al terzo offeso dal reato.
Coglie nel segno, pertanto, la censura in esame, che esattamente denuncia la falsa applicazione dell'art. 1483 cod. civ., per avere, la corte di merito, ritenuto essersi verificata l'evizione totale in danno del compratore ET - evizione, sulla quale, come espressamente ritenuto dallo stesso giudice in sede d'interpretazione della domanda, questa si fondava - per il solo fatto che la polizia aveva sottoposto a sequestro l'autovettura, senza accertare, sulla base delle risultanze processuali, se a quel provvedimento di polizia, per natura sua cautelare e, quindi, provvisorio, fosse seguito un provvedimento definitivo di confisca o di restituzione del bene a terzi, il cui diritto di proprietà sul bene, prevalente su quello trasmesso al ET dalla ricorrente, fosse stato accertato.
Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo del ricorso, l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia perché giudichi uniformandosi al principio di diritto qui esposto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso ed accoglie il primo;
cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 28 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001