Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7678
CASS
Sentenza 7 giugno 2001

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Per aversi evizione occorre che il diritto trasmesso al compratore venga definitivamente meno o risulti inefficacemente acquistato per incompatibilità col diritto certo del terzo, con la conseguenza che non da luogo ad evizione il fatto che il bene oggetto del contratto sia sottoposto a sequestro penale, ancorché ad istanza di un soggetto che vanti su tale bene un diritto incompatibile con quello acquisito dal compratore, atteso che tale provvedimento costituisce semplice minaccia di evizione destinata a concretarsi solo se sopravvengano i definitivi atti di confisca e di restituzione della cosa al terzo offeso dal reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7678
    Data del deposito : 7 giugno 2001

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