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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di NE, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1600/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. BETTIOL
MASSIMO,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellato -
pagina 1 di 31 contumace,
, CP_2
(C.F. ) C.F._2
, CP_3
(C.F. C.F._3
, CP_4
(C.F. ) C.F._4
Parte_2
(C.F. ) C.F._5
- appellati -
elettivamente domiciliati in ALPAGO, VIA XXVII APRILE - FARRA n. 50, con il patrocinio dell'avv. TOLLOT ANTONIA,
RE AL,
(C.F. ) C.F._6
- appellato -
elettivamente domiciliato in NOVARA, CORSO FELICE CAVALLOTTI n. 40, con il patrocinio dell'avv. CHIANESE VALENTINA,
Controparte_5
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata -
elettivamente domiciliata in TREVISO, VIALE APPIANI n. 26, con il patrocinio degli avv.ti ANGELILLIS MATTEO e DEL COL MORENO,
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Treviso n. 1387/23,
pubblicata in data 31.7.23.
pagina 2 di 31 Conclusioni della appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di NE, ogni diversa e contraria domanda o eccezione respinta, per tutti i motivi sopra esposti ed in integrale riforma della sentenza n. 1387/2023 del Tribunale di Treviso – pubblicata in data 31.07.2023 – Giudice
Dott.ssa Daniela Ronzani
In via preliminare
Disporre un rinvio del presente giudizio o comunque assumere i provvedimenti necessari al fine di potersi procedere alla riunione della causa di appello RG 1800/2024
(iscritta a ruolo in data 30.10.2024) pendente avanti alla Corte d'appello NE
(Sezione IV Giudice Dr. Bordon Gianluca con prima udienza fissata per il 18.2.2025)
alla odierna causa RG 1600/2023.
Nel merito accertato e dichiarato che alcuna responsabilità è addebitabile al SI. , Controparte_1
conducente del veicolo Fiat Strada tg CK268BF, nella causazione del sinistro occorso in data 21.03.2017 al km 361+060 della carreggiata nord dell'autostrada A14, per le causali esposte in atto di citazione di primo grado respingere ogni domanda proposta dai
Con SI , e in quanto Parte_3 CP_2 CP_3 Parte_2
infondata in fatto ed in diritto. Spese rifuse.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Per la denegata – e qui non creduta – ipotesi in cui venisse accertata e determinata una comunque minoritaria responsabilità del SI. nella causazione del Controparte_1
sinistro de quo, accertato e determinato il grado di responsabilità della medesima SI.ra ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1227 c.c. nonché il grado di Parte_4
responsabilità del SI. RE LE nella causazione dell'evento mortale in oggetto,
respingere ogni domanda attorea siccome formulata, riducendosi proporzionalmente la pagina 3 di 31 stessa in ragione dell'accertando concorso di colpa della de cuius e del SI. RE LE nella determinazione dell'evento morte, con esclusione, in ogni caso, delle voci di danno inesistenti, non dovute e/o non provate, che non siano in conseguenza immediata e diretta con il sinistro per cui è causa, contestata in ogni caso la legittimazione attiva di rideterminarsi in ogni caso il quantum liquidato dal Tribunale di Treviso. Parte_2
Spese di lite ed onorari di causa rifusi o quanto meno compensati.
CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE DEL SIG. RE
AL (LIMITATAMENTE AL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO
PARENTALE) AD INTEGRALE RIFORMA DELLA SENTENZA N. 1387/2023
TRIBUNALE DI TREVISO – PUBBLICATA IN DATA 31.07.2023
NEL MERITO
Accertare e dichiarare la esclusiva o in subordine concorrente e prevalente responsabilità di RE LE nella causazione del sinistro di cui è causa e nell'evento morte occorso alla SI.ra . Parte_4
Conseguentemente accertato e dichiarato che alcuna responsabilità del sinistro è
addebitabile al SI. , conducente del veicolo Fiat Strada tg CK268BF, Controparte_1
respingere la domanda proposta dal SI. RE LE in proprio per il danno da perdita del rapporto parentale nei confronti di in quanto infondata in fatto Parte_1
ed in diritto con ogni conseguente statuizione anche restitutoria di quanto percepito a tale titolo.
Spese rifuse.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Per la denegata – e qui non creduta – ipotesi in cui venisse accertata e determinata una comunque minoritaria responsabilità del SI. nella causazione del Controparte_1
sinistro de quo e nella verificazione del decesso della SI.ra , Parte_4
pagina 4 di 31 accertata e dichiarata la concorrente responsabilità della predetta SI.ra Parte_4
ai sensi ed agli effetti di cui agli art. 1227 c.c., accertata e determinata la
[...]
concorrente responsabilità di RE LE e dato atto che , in esecuzione Parte_1
della gravata sentenza del Tribunale di Treviso n. 1387/2023, ha provveduto a corrispondere alle altre parti le seguenti somme:
- € 21.300,24 in favore di quale importo liquidato a titolo Controparte_5
di spese legali;
- € 348.803,66 (per capitale, interessi e spese di CTU) in favore di RE LE, in proprio e per la quota spettante quale erede legittimo per rappresentazione della SI.ra
, nel frattempo deceduta;
Persona_1
- € 245.158,20 (per capitale ed interessi) in favore di in proprio e per la CP_2
quota spettante quale erede legittima della SI.ra ; Persona_1
- € 355.489,91 (per capitale ed interessi) in favore di , in proprio e per la CP_3
quota spettante quale erede per rappresentazione della SI.ra ; Persona_1
- € 88.704,80 (per capitale ed interessi) in favore di Parte_2
- € 43.141,09 in favore dell'Avv. Tollot, procuratore attoreo in primo grado.
condannare RE LE a garantire e/o manlevare e/o tenere indenne, anche in via di regresso ex art. 2055 c.c., da ogni conseguenza pregiudizievole Parte_1
dovesse derivare alla medesima dal presente giudizio o comunque da quanto
[...]
ha corrisposto in favore degli eredi di D ( e Parte_1 Parte_3 CP_2
RE LE e in rappresentazione), nonché in favore di CP_3 CP_2
di e di in dipendenza dei fatti di causa oltre il grado di CP_3 Parte_2
denegata responsabilità di per capitale, interessi e spese. Controparte_1
Spese rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 5 di 31 Come da memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2 qui da intendersi integralmente ritrascritta e di cui si insiste per la ammissione, contestati gli esiti della CTU
ricostruttiva della dinamica del sinistro per i motivi esposti in atti.
In ogni caso spese legali rifuse di entrambi i gradi di giudizio, o in via di estremo subordine, compensate.
Conclusioni degli appellati , e CP_2 CP_3 Parte_2
Nel merito:
In via principale:
-rigettare il motivo di appello n. 1 nelle parti in cui è finalizzato ad ottenere l'accertamento: 1) dell'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo a
, nella causazione del sinistro mortale sub judice e 2) della sussistenza Controparte_1
di un concorso di colpa in capo alla de cuius, nonché i motivi nn. 2 e 3, in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte illustrate nelle premesse e, per l'effetto,
confermare la sentenza di prime cure n. 1387/2023, emessa dal Tribunale di Treviso,
pubblicata il 31.07.2023, in parte qua ha condannato la Parte_1
a corrispondere:
-In favore di : la somma di €.225.473,25 Persona_1
➢ 1a) Su tale importo deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 21.3.2017,
data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza
➢ 1b) Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
-In favore di la somma di €.92.055,60. CP_2
pagina 6 di 31 ➢ 2a) Su tale importo deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 21.3.2017,
data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
➢ 2b) Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
-In favore di la somma di €.242.280,00. CP_3
➢ 3a) Su tale importo deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 21.3.2017,
data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
➢ 3b) Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
-In favore di la somma di €.74.521,20. Parte_2
➢ 4a) Su tale importo deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 21.3.2017,
data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
➢ 4b) Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale;
a rifondere agli odierni comparenti, le spese di lite, nella somma complessiva di €.29.193,00 per compenso professionale, a spese generali, Iva e cpa se dovuti, nonché le spese di Ctu e quelle di Ctp per €.1367,00.
In via subordinata, eventualmente anche in via di appello incidentale:
Nella denegatissima ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse escludere qualsivoglia profilo di responsabilità nella causazione del sinistro sub judice in capo a CP_1
e dovesse accertare la responsabilità esclusiva in capo al SInor RE LE,
[...]
pagina 7 di 31 conducente dell'autovettura Alfa Romeo 156, targata CB216EB, condannarsi, ex artt.
122 e 144 del D.lgs. n. 209/2005, la in Controparte_5
qualità di Compagnia Ass.ce per la r.c.a. del veicolo de quo, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da , Persona_1 [...]
, e , rispettivamente, madre, CP_2 CP_3 Parte_2
sorella, figlio e nipote ex filio, a causa del decesso della loro congiunta Parte_4
, nella misura liquidata nella sentenza di prime cure, maggiorata di interessi,
[...]
come ivi statuito.
-Rigettarsi tutte le argomentazioni difensive articolate e articolandae dall'appellante, a supporto dei motivi di appello di cui viene richiesto il rigetto;
In via istruttoria: Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere che la causa non risulta sufficientemente istruita, si insta per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie che sono state tenorizzate in memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. attorea datata 13.12.2021, da ritenersi qui integralmente ritrascritte.
Spese di lite, sia di primo che di secondo grado, integralmente rifuse, comprese le anticipazioni, le spese di CTP in corso di causa e di CTU e le spese generali, ex art. 13,
comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del
D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Conclusioni dell'appellato RE LE:
Voglia l'adita Corte, valutatane l'infondatezza in fatto e diritto, rigettare i motivi di appello e confermare la sentenza impugnata, condannando le alle spese Parte_1
del presente grado da calcolarsi ai sensi del DM 55.2014 a favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
pagina 8 di 31 Qualora si ritenga che l'atto di appello difetti di almeno uno dei requisiti del co. 2 dell'art. 121 c.p.c. (se non in termini di chiarezza, almeno di sinteticità in quanto appaiono prolissi e ridondanti), si chiede assumere le decisioni ritenute più opportune,
ivi compreso una condanna maggiorata alle spese per aver costretto le avverse difese
(ed i Giudici) ad un aggravamento dell'attività difensiva.
Conclusioni della appellata : Controparte_5
NEL MERITO: previo rigetto delle infondate argomentazioni e pretese dell'appellante in punto responsabilità, confermarsi la pronuncia di primo grado ribadendo l'esclusiva responsabilità di , conducente del veicolo assicurato Controparte_1 Parte_1
, in ordine alla causazione del sinistro dedotto in giudizio.
[...]
Respingersi così ogni pretesa rivolta nei confronti di . Controparte_5
Spese del grado rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: respingersi le istanze di parte appellante perché irrilevanti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Treviso, Persona_1 [...]
, , e rispettivamente madre, sorella, CP_2 CP_3 CP_4 Parte_2
figlio e nipoti della defunta , premettendo: Parte_4
- che in data 21.3.17, intorno alle h. 18.55, quest'ultima, in qualità di trasportata sul sedile anteriore, lato passeggero, a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 156, targata
CB216EB, condotta e di proprietà del di lei figlio, RE LE, stava percorrendo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, con direzione sud-nord, in località Silvi, quando, giunta all'altezza della progressiva chilometrica 361+000, in un tratto curvilineo destrorso ad ampio raggio, dove la carreggiata si allarga passando da due a tre corsie, la vettura, sbandando verso sinistra, collideva contro il new-jersey centrale e pagina 9 di 31 si fermava tra la seconda e la terza corsia, con la parte frontale rivolta verso la corsia di sorpasso e quella posteriore in prossimità del citato new-jersey,
- che dopo tale impatto gli occupanti del mezzo scendevano di fretta dal veicolo e si fermavano in pedi a ridosso del new-jersey in prossimità della parte posteriore del mezzo in avaria,
- che a breve distanza di tempo sopraggiungeva ad alta velocità sulla terza corsia il furgone Fiat Strada targato CK268BF, assicurato con , Parte_1
condotto e di proprietà di , il quale, dopo aver rilasciato sul manto Controparte_1
stradale segni di frenata di lunghezza pari ad almeno mt. 19,80 andava a collidere contro l'Alfa Romeo 156 in corrispondenza della parte posteriore destra,
sospingendola nella corsia centrale, ove la stessa andava a urtare lievemente con una
Renault ME che sopraggiungeva a velocità moderata,
- che, al contempo, il furgone, proseguita la sua marcia, investiva i due pedoni,
proiettando RE LE in avanti causandogli lesioni gravi ma guaribili e scaraventando invece sulla corsia di sorpasso dell'opposta Parte_4
carreggiata di marcia, oltre la barriera centrale, ad una distanza di più di 24 mt. dal luogo dell'investimento,
- che a seguito del predetto urto e del conseguente sbalzo quest'ultima subiva lesioni gravissime che ne determinavano il decesso pressoché immediato, venendo poi il corpo della vittima arrotato dai veicoli che sopraggiungevano in quel frangente e trascinato per circa 40 mt.,
- che doveva pertanto essere riconosciuta l'esclusiva responsabilità dell'occorso in capo ad , per non aver tenuto una velocità consona allo stato dei Controparte_1
luoghi e non aver adottato, a fronte della turbativa palesatasi innanzi a lui, una idonea manovra di frenata, che avrebbe consentito di produrre conseguenze meno pagina 10 di 31 gravi,
convenivano in giudizio quest'ultimo e la citata compagnia assicurativa chiedendone la condanna al risarcimento sia del danno non patrimoniale conseguito alla irreversibile lesione del vincolo parentale sia delle spese funerarie sostenute da sia Persona_2
dei costi di assistenza stragiudiziale versati alla , oltre Controparte_7
rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.
Rimasto contumace lo , si costituiva in giudizio , la CP_1 Parte_1
quale:
- contestava la dinamica del sinistro, riferendo che sulla base della consulenza del
P.M., il GIP presso il Tribunale di Teramo aveva accolto la richiesta di archiviazione della pubblica accusa ai danni dello , il quale risultava aver CP_1
marciato ad una velocità inferiore a quella prevista in zona e del tutto adeguata alle condizioni di visibilità rispetto allo stato dei luoghi ed era stato comunque in grado di percepire la presenza dell'ostacolo in un tempo psico-tecnico di soli 1,7 sec. prima dell'impatto, quando ormai non vi era più tempo per evitare la collisione, tra l'altro resa inevitabile dalla presenza sul fianco destro del furgone di una Renault
ME che gli precludeva qualsiasi manovra di evasione,
- affermava, al contrario, l'esclusiva responsabilità di RE LE, condannato penalmente con sentenza n.232/2018 emessa dallo stesso Tribunale, nel presupposto che, con la propria condotta imprudente ed imperita, concretatasi nella perdita di controllo del mezzo:
o avesse dato origine alle condizioni di pericolo che avevano poi reso inevitabile il sinistro,
o non si fosse peritato di azionare i dispositivi luminosi di emergenza,
omettendo altresì di porre a monte dell'autovettura ferma il segnale di pagina 11 di 31 pericolo idoneo ad indicarne la presenza sulla carreggiata,
o nemmeno si fosse curato di indossare il prescritto giubbotto catarinfrangente,
- eccepiva una colpevole negligenza anche in capo alla vittima, la quale pure, oltre a non indossare nemmeno lei il giubbotto in questione, aveva abbandonato l'abitacolo della vettura senza tenere conto del fatto che la permanenza nella cellula vitale del veicolo l'avrebbe protetta rispetto agli urti dei veicoli sopraggiungenti,
posizionandosi, tra l'altro, all'altezza della parte posteriore destra del mezzo maggiormente esposta al rischio di investimento,
- chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa RE LE al fine di sentire accertare la sua responsabilità nei termini di cui sopra e per esercitare nei suoi confronti azione di regresso e/o manleva per essere dallo stesso tenuta indenne di quanto eventualmente obbligata a corrispondere agli attori in dipendenza del sinistro, con determinazione, in tale denegata ipotesi, del grado di responsabilità in capo allo , CP_1
- denegava, da ultimo, la legittimazione attiva dei nipoti della de cuius a pretendere il danno da lesione del rapporto parentale, in quanto non appartenenti alla famiglia nucleare della vittima.
Costituitosi a propria volta in causa RE LE, questi contestava ogni addebito in ordine alla produzione dell'evento, precisando che l'evento mortale era stato direttamente causato dalla condotta dello , tale da recidere ogni nesso causale CP_1
rispetto all'impatto della vettura contro il new-jersey, da lui provocato;
deduceva che il fumo formatosi dopo l'urto all'interno dell'abitacolo aveva costretto i due occupanti a lasciare il veicolo e che, in ogni caso, sarebbe stato ben più pericoloso rimanere all'interno del mezzo giacché l'impatto provocato dal furgone avrebbe ragionevolmente determinato anche il suo decesso;
osservava che il brevissimo lasso di tempo intercorso pagina 12 di 31 tra la collisione con il new-jersey e l'investimento da parte dell'altro veicolo non aveva consentito né a lui né alla di indossare i giubbetti catarifrangenti e di CP_2
posizionare il triangolo di emergenza;
valorizzava i medesimi argomenti spesi dagli attori per ritenere esclusiva la responsabilità dello , ipotizzando solo in via CP_1
subordinata un eventuale proprio apporto causale;
proponeva domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna di e del conducente del Parte_1
furgone al risarcimento del danno patito sia per la compromissione del vincolo parentale, sia per le lesioni subite, comprensive del danno psichico, esistenziale, morale e da cenestesi lavorativa;
chiedeva inoltre il ristoro del danno patrimoniale relativamente ai danni materiale subiti, alle spese mediche sostenute e alla perdita della capacità lavorativa;
instava, da ultimo, per la chiamata in causa di
[...]
, che garantiva il mezzo di sua proprietà, al fine di essere dalla Controparte_5
stessa manlevato, nella denegata ipotesi di condanna nei suoi confronti, ivi compresa la rifusione delle spese legali sostenute per difendersi.
A fronte di tali domande eccepiva la prescrizione del diritto Parte_1
azionato dal LE.
Disposta la notificazione della domanda riconvenzionale proposta dal LE nei confronti dello e autorizzata la chiamata in causa di CP_1 [...]
, quest'ultima si costituiva in giudizio ribadendo l'esclusiva Controparte_5
responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro;
valorizzando, altresì, le dichiarazioni dal medesimo rese nell'immediatezza dei fatti ed evidenziando, peraltro,
l'infondatezza della domanda di rifusione delle spese di lite avanzata dal LE, stante la previsione pattizia del diritto/dovere dell'assicuratore di gestire la lite.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'esperimento di CTU dinamica e respinta l'ammissione degli altri mezzi istruttori, la causa è stata quindi decisa in via non pagina 13 di 31 definitiva con la sentenza n. 1387/23, pubblicata in data 31.7.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che l'impatto contro il new-jersey da parte dell'Alfa Romeo 156, dovuto al mancato controllo del mezzo imputabile alla colpevole condotta di RE LE,
aveva creato una situazione di pericolo per la circolazione stradale a fronte della posizione di stasi assunta dal mezzo,
- opinato, ciò nonostante, che al conducente del furgone andasse addebitato di non aver tenuto una velocità iniziale adeguata al suo campo di avvistabilità, in presenza di orario notturno ed in assenza di pubblica illuminazione, a fronte di una situazione di pericolo stabilizzata e, quindi, non improvvisa,
- ritenuto che il fatto che lo viaggiasse ad una velocità di 97 km/h, inferiore CP_1
al limite massimo previsto in zona di 130 km/h, non fosse ragione sufficiente per escludere il nesso di causa, attesa la prevedibilità della situazione di pericolo che il medesimo avrebbe potuto evitare o quanto meno contenere nella produzione dei danni, agendo tempestivamente sul sistema frenante e mantenendo una velocità più
adeguata,
- affermato che non esisteva alcun obbligo giuridicamente rilevante che imponesse alla e al LE di trattenersi all'interno del veicolo, mentre incombeva agli CP_2
stessi l'obbligo di scendere da esso per collocare il segnale di pericolo,
- considerato non esservi prova del fatto che, se gli stessi fossero rimasti all'interno dell'abitacolo, non avrebbero subito gravi lesioni o rischiato il decesso,
- reputato non potersi addebitare ai medesimi di non aver apposto il segnale di pericolo o di non aver indossato gli indumenti ad alta visibilità, essendo assai dubbio che i medesimi avessero avuto il tempo per porre in essere tali azioni,
- notato che al momento dell'investimento i due pedoni si trovavano a ridosso del pagina 14 di 31 sicurvia, e cioè nell'unica posizione ragionevole,
- ritenuta pertanto la esclusiva responsabilità dello nella causazione del CP_1
danno, stante la natura meramente occasionale della presenza della vettura in posizione di quiete lungo la carreggiata,
- riconosciuta la spettanza del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale in favore di tutti gli attori, ad esclusione del solo nipote , in CP_4
quanto troppo piccolo per aver instaurato alcun rapporto con la nonna,
- rigettata la richiesta di ristoro delle spese di assistenza stragiudiziale, in quanto inidonea ad apportare alcuno specifico beneficio a favore degli attori,
- respinta l'eccezione di prescrizione dei diritti azionati da RE LE, dovendosi applicare ai sensi del terzo comma dell'art. 2947 cc un termine di prescrizione sessennale, interrotto con missiva del 28.4.17,
- affermata la spettanza del diritto al risarcimento del danno parentale anche in favore del terzo chiamato e ritenuto doversi rimettere in istruttoria il giudizio con riferimento alla domanda di ristoro degli ulteriori danni lamentati,
previo rigetto delle domande avanzate da , è CP_4 Parte_1
stata condannata a risarcire l'importo:
- di € 225.473,25 in favore di , Persona_1
- di € 92.055,60 in favore di CP_2
- di € 242.280,00 in favore di , CP_3
- di € 74.521,20 in favore di Parte_2
- di € 235.550,00 in favore di RE LE,
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al tasso annuo del 3% dal 21.3.17 alla data della sentenza ed al tasso legale da tale ultimo momento al saldo effettivo.
2. Il giudizio di appello
pagina 15 di 31 Avverso la menzionata pronuncia non definitiva ha proposto gravame
[...]
formulando tre motivi di appello, instando per la sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto ovvero di rimodulazione delle avverse pretese, previo accertamento della esclusiva o prevalente responsabilità di RE LE nella causazione del sinistro, come meglio precisato in epigrafe.
Gli originari attori, costituitisi a propria volta in giudizio – anche, per quanto riguarda e , in qualità di eredi di legittimi di , Parte_4 CP_3 Persona_1
nel frattempo deceduta – hanno invocato il rigetto dell'appello formulando, per la denegata ipotesi di suo accoglimento, domanda di ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nei confronti di , come Controparte_5
peraltro già richiesto in primo grado.
RE LE e hanno invocato anch'essi il rigetto Controparte_5
del gravame e la conferma della pronuncia di primo grado, instando altresì la compagnia per il rigetto di ogni domanda svolta nei propri confronti.
Rigettata l'istanza di inibitoria proposta dalla appellante e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 12
marzo 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento.
3.1 Con il primo motivo d'appello contesta l'affermazione Parte_1
della esclusiva responsabilità dello denunciando l'erroneità del ragionamento CP_1
secondo cui:
- l'urto della vettura contro il new-jersey dovrebbe essere degradato ad una semplice pagina 16 di 31 occasione priva di rilievo causale,
- lo non avrebbe tenuto una velocità adeguata al suo campo di avvistabilità, CP_1
- la situazione di intralcio alla circolazione determinata dal precedente urto della Alfa
Romeo 156 fosse caratterizzata da elementi di prevedibilità ed evitabilità,
- nessun addebito di responsabilità nella causazione del sinistro sarebbe imputabile alla vittima ed al conducente della vettura incidentata.
Più in particolare, sotto il primo dei descritti profili, la compagnia rileva che ai sensi degli artt. 40 e 41 cp risulta assurdo ridurre al rango di semplice occasione il fatto che la
Alfa Romeo 156 si sia posta per colpa del suo conducente di traverso sulla terza di corsia di sorpasso in autostrada, tra l'altro in condizioni di oscurità, e tanto più ove si consideri che la causa sopravvenuta, per interrompere il nesso causale, deve porsi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, circostanza questa non riscontrabile nella fattispecie.
Lamenta inoltre, sempre sotto tale profilo, non essersi tenuto minimamente conto del concorso di colpa posto in essere dalla stessa vittima e già enunciato in primo grado.
Sotto un secondo aspetto ribadisce, poi, apparire ampiamente prudente il mantenimento di una velocità di 97 km/h in autostrada, sottolineando anche:
- come il tempo intercorso tra la sbandata della Alfa Romeo e la collisione con il furgone che la seguiva sia stato minimo e comunque non superiore a 1.7 sec., di per sé insufficienti a consentire una qualsiasi manovra di emergenza, tra l'altro resa di fatto impossibile dalla presenza di un a Renault ME posizionata alla destra del mezzo condotto dallo , CP_1
- come appaia assurdo pretendere che in autostrada, in condizioni di oscurità, i mezzi pagina 17 di 31 debbano transitare a velocità inferiore a 70 km/h, così da poter evitare un qualsiasi tipo di collisione.
Rileva, sotto il terzo profilo, come la presenza di pedoni in autostrada non possa di regola ritenersi prevedibile potendo, al contrario, i conducenti fare affidamento proprio sulla loro assenza.
Denuncia, sotto il quarto profilo, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, mentre valorizza la mancanza nella CTU di elementi atti a determinare quanto tempo sia trascorso tra l'uscita dei passeggeri dalla vettura incidentata ed il sopraggiungere dell'autocarro al fine di escludere una responsabilità dei medesimi per la mancata apposizione del segnale di pericolo e l'omesso utilizzo dei giubbotti rifrangenti, afferma al contrario la responsabilità dello sostenendo che avesse CP_1
avuto tempo e modo di avvistare il pericolo e di moderare la velocità.
Rileva, inoltre, essersi accertato che, dopo l'urto, la Alfa Romeo non presentava deformazioni tali da limitare lo spazio vitale interno sicché risultava dimostrato che qualora gli occupanti non fossero scesi, ponendosi autonomamente in una situazione di pericolo, avrebbero avuto assai maggiori probabilità di non subire danni.
Il motivo è fondato.
La CTU svolta in corso di causa ha invero consentito di appurare, quanto alla dinamica del sinistro:
- che un primo urto interessava la parte anteriore destra della Alfa Romeo, la quale collideva contro il sicurvia centrale in fase di rototraslazione antioraria,
- che proseguendo in avanzamento ed in rotazione tale vettura raggiungeva una posizione di quiete all'interno della corsia di sorpasso con l'avantreno rivolto a pagina 18 di 31 destra ed il retrotreno verso il sicurvia centrale,
- che a quel punto i due occupanti del mezzo scendevano da esso ponendosi a ridosso del sicurvia,
- che a seguito del sopraggiungere del furgone Fiat Strada, che occupava la corsia di sorpasso, e nonostante una energica frenata posta in essere dal conducente di quest'ultima, si verificava una collisione tra la parte anteriore centro destra del menzionato furgone e la parte posteriore destra dell'Alfa Romeo,
- che quasi contestualmente la Fiat Strada, dopo aver spostato verso destra l'Alfa
Romeo, travolgeva anche i due pedoni, caricando la sul cofano e sul CP_2
parabrezza prima di sbalzarla nella carreggiata opposta dove veniva arrotata da numerosi veicoli,
- che, nel frattempo, l'Alfa Romeo, sottoposta a rotazione oraria e deviazione a destra, veniva a collidere con un urto di modesta entità contro la Renault ME,
all'interno della corsia centrale,
- che prima dell'urto contro il sicurvia la Alfa Romeo viaggiava a non meno di 70
km/h, anche se non è possibile determinare con esattezza la sua velocità dal momento che non si sa a che distanza dal sicurvia sia iniziata la perdita di controllo del mezzo,
- che prima della collisione con la Alfa Romeo la Fiat viaggiava a circa 100 km/h,
- che la causa tecnica determinante del sinistro, nel suo complesso, deve essere individuata nell'iniziale perdita di controllo del mezzo da parte del conducente della
Alfa Romeo, con violazione del disposto dell'art. 141 C.d.S., primo comma,
- che dopo entrambi gli urti l'abitacolo dell'Alfa Romeo non presentava deformazioni pagina 19 di 31 tali da limitare lo spazio vitale interno,
- che non è possibile prevedere quali sarebbero state le lesioni che avrebbero riportato i due occupanti se si fossero trovati a bordo di tale mezzo al momento dell'urto con il furgone Fiat,
- che non esisteva peraltro alcun obbligo per gli occupanti della Alfa Romeo di rimanere nell'abitacolo, anche tenendo presente la necessità che gli stessi si adoperassero per segnalare la presenza del loro veicolo, pericolosamente fermo di traverso e verosimilmente a fari spenti,
- che non è possibile ricostruire con precisione quanto tempo sia trascorso dal momento in cui la Alfa Romeo si è arrestata di traverso al momento della uscita dall'abitacolo dei due occupanti e soprattutto dopo quanti secondi sia sopraggiunto il furgone Fiat Strada,
- che non è pertanto possibile stabilire se il LE e la abbiano avuto il CP_2
tempo di posizionare il segnale di pericolo e di indossare gli indumenti ad alta visibilità,
- che entrambi si erano comunque posizionati a ridosso del sicurvia centrale, siccome dichiarato dal teste del tutto indifferente all'esito della causa, Testimone_1
- che lo si è pertanto trovato di fronte una situazione di pericolo stabilizzata, CP_1
con la Alfa Romeo già ferma,
- che nonostante una energica frenata e pur procedendo ad una velocità contenuta entro il limite massimo previsto, lo stesso non è riuscito ad arrestare per tempo il suo veicolo,
- che egli pertanto assai probabilmente manteneva una velocità iniziale non adeguata pagina 20 di 31 al suo campo di avvistabilità, in violazione del disposto dell'art. 141 C.d.S., secondo comma.
Tanto chiarito in linea di fatto, osserva innanzi tutto il collegio come risulti in effetti errata l'affermazione secondo cui la collisione dell'Alfa Romeo contro il sicurvia centrale non abbia in alcun modo contribuito, sotto il profilo causale, al verificarsi dell'incidente.
Ed invero, ove si consideri:
- che la circolazione in autostrada si svolge lungo due carreggiate, fra loro separate da un guard-rail centrale, ed in assenza di un qualsiasi attraversamento a raso, di modo che i veicoli che le percorrono in direzioni opposte non possano venire in contatto tra loro e che nemmeno sia possibile il transito di vetture in maniera perpendicolare rispetto alle rispettive direzioni di marcia, essendo inoltre gestito l'ingresso e l'uscita dall'autostrada mediante apposite corsie di accelerazione e di decelerazione ove i veicoli si muovono nel medesimo senso di quelli già presenti all'interno della carreggiata,
- che ai sensi dell'art. 176 C.d.S. in autostrada è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito, così come effettuare la retromarcia nonché sostare o anche solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza, nei quali casi il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza, evitando qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento e comunque curando, in orario notturno, di tenere accese le luci di posizione e gli altri dispositivi prescritti dal quinto comma dell'art. 153,
pagina 21 di 31 nonché, in ogni caso, di collocare posteriormente al veicolo ed alla distanza di almeno 100 mt. dallo stesso l'apposito segnale mobile,
appare allora evidente come la presenza di una vettura ferma lungo la corsia più esterna di sorpasso, priva di alcuna illuminazione e nemmeno segnalata dall'apposito cartello non possa certo essere considerata prevedibile da parte dei conducenti delle altre vetture transitanti in loco che, se ancora possono immaginare, quale ipotesi remota ma comunque possibile, che un mezzo incidentato si trovi all'improvviso fermo di fronte a loro, non possono peraltro anche ragionevolmente ipotizzare che lo stesso risulti privo di qualsiasi illuminazione e nemmeno segnalato in alcun modo, trattandosi di circostanza estremamente improbabile, in quanto contraria a tutte le disposizioni del
C.d.S..
E tanto meno può fondatamente affermarsi che sia prevedibile la presenza di pedoni sulla carreggiata, essendo ammessa la circolazione in autostrada dei soli automezzi e delle motociclette e potendo quindi ciascun conducente fare, in linea di massima, pieno affidamento sulla loro assenza, come pure statuito dalla Cassazione Penale con la pronuncia n. 24217 del 5.6.15, la quale, in un caso analogo a quello presente, ha ritenuto esente da colpa il conducente che investa il pedone in autostrada, la cui sagoma non sia avvistabile a distanza, che sia sceso dall'abitacolo della vettura in avaria senza indossare l'apposito giubbotto catarifrangente e si trovi sulla corsia di sorpasso.
Sicché, esclusa la prevedibilità da parte dello della situazione che si trovava CP_1
all'improvviso di fronte mentre marciava a velocità comunque contenuta e sostanzialmente adeguata all'ora notturna e ritenuta, pertanto, la sua condotta di guida adeguata alla situazione dei luoghi, come meglio si preciserà più oltre, non si vede pagina 22 di 31 proprio come possa escludersi l'esistenza del contributo causale fornito al verificarsi del sinistro da parte della incauta condotta di guida del LE che, a causa di disattenzione,
imperizia ovvero di una eccessiva velocità mantenuta nell'occorso, perdeva il controllo del proprio mezzo facendolo collidere con il sicurvia e causandone quindi la sosta proprio al centro della corsia di sorpasso, senza poi nemmeno preoccuparsi di azionare le quattro frecce di pericolo prima di abbandonarlo.
Essendo stato ben precisato, sempre dai giudici di legittimità, che l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento è configurabile solo quando la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta (Cass. Pen. 21.6.16 n. 25689).
Il che non è a riscontrarsi nella fattispecie apparendo pacifico che la collisione con un mezzo sopraggiungente da tergo debba essere considerato uno dei rischi tipici e prevedibili da tenere in conto nei casi di sosta forzata di un veicolo sulla corsia di sorpasso in autostrada, considerando sia la frequenza del passaggio delle vetture sia l'alta velocità che, del tutto legittimamente, connota la circolazione su questo tipo di strada. Né, a contrario rispetto a tali considerazioni, vale fare riferimento al tenore della sentenza della Suprema Corte Civile di n. 2173 del 4.2.16, dal momento che la stessa sostiene invero che rientri nella ragionevole prevedibilità delle circostanze la presenza di pedoni sulla carreggiata, ma solo quando però sia avvistabile nelle vicinanze una vettura incidentata sulla sede stradale.
Ciò che nella circostanza non è peraltro a dirsi, dal momento che sia la CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado sia la CTP predisposta per incarico del Pubblico
Ministero incaricato di indagare in esito alla vicenda in oggetto, concordano nel ritenere pagina 23 di 31 che lo , procedente ad una velocità di circa 100 km/h, si sia sostanzialmente CP_1
trovato di fronte la vettura incidentata ad una distanza tale da non consentirgli il compimento di alcuna idonea manovra di emergenza, dal momento che il tempo intercorso tra l'avvistamento della vettura e la collisione, pari ad 1,7 sec.,
sostanzialmente coincideva con il tempo psicotecnico di reazione, residuando solo un brevissimo spazio di lasco, pari a circa 0,4-0,5 sec., tale da rendere unicamente possibile la brusca frenata effettivamente posta in essere, comunque inidonea ad evitare la collisione.
Sicché, una volta appurato che alla velocità così mantenuta non vi erano possibilità per il conducente del furgone Fiat di avvistare per tempo la vettura incidentata e di rendersi conto della presumibile presenza sulla carreggiata degli occupanti della stessa, resta unicamente da valutare se l'andatura da questi mantenuta risultasse effettivamente congrua alla condizione dei luoghi e del traffico, poiché solo qualora si dovesse mettere in discussione tale idoneità si potrebbe individuare una concorrente responsabilità del medesimo nel verificarsi del sinistro.
Ora, una volta considerato in proposito:
- che, siccome desumibile dal tenore dell'art. 372 del Regolamento di Attuazione del
C.d.S., non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali veicoli destinati al trasporto di persone che non siano in grado, per costruzione, di sviluppare la velocità in piano di almeno 80 km/h,
- che questa deve pertanto ritenersi la velocità minima da rispettare di massima lungo tali strade, salve diverse disposizioni dettate dagli enti proprietari delle stesse,
- che lo si trovava quindi a viaggiare ad una andatura di poco superiore a CP_1
pagina 24 di 31 quella minima e comunque ben inferiore a quella massima prevista per la corsia di sorpasso,
- che al momento del verificarsi del fatto non sussistevano altre circostanze tali da consigliare una ulteriore moderazione della velocità, quali la presenza di nebbia,
pioggia battente, ghiaccio o traffico particolarmente pesante,
ritiene il collegio che non risulti imputabile al medesimo di aver mantenuto una andatura eccessiva rispetto alle condizioni dei luoghi, dovendosi ritenere che egli marciasse in maniera tendenzialmente idonea a consentirgli il tempestivo arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo oggettivamente prevedibile.
Ed altrettanto deve escludersi qualsiasi responsabilità concorrente in capo a Parte_4
, dal momento che:
[...]
- da un lato, si condivide l'assunto del giudice di prime cure, secondo cui non sussisteva alcun obbligo in capo alla medesima di restare all'interno del veicolo incidentato, dovendo al contrario semmai attivarsi al fine di posizionare il segnale di pericolo all'esterno della vettura, onde avvertire del pericolo i mezzi sopraggiungenti,
- d'altro lato, non vi è alcuna prova che la stessa abbia avuto il tempo per dare corso a tale attività e per indossare il giubbino catarifrangente,
- sotto un ultimo profilo risulta altresì documentalmente smentito che la medesima, al momento dell'investimento, si trovasse in posizione particolarmente esposta al transito degli altri veicoli, avendo il perito d'ufficio riscontrato, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste che ella si era Testimone_1
pagina 25 di 31 posizionata a ridosso del sicurvia centrale.
Al che consegue, allora, il rigetto di tutte le domande svolte nei confronti di
, dovendosi individuare quale responsabile esclusivo del Parte_1
sinistro il conducente della Alfa Romeo, RE LE.
3.2 Con la seconda ragione di gravame la appellante si duole poi del fatto che il danno da perdita del rapporto parentale sia stato liquidato dal Giudice di prime cure alla stregua di un pregiudizio in re ipsa, senza tenere conto che non faceva Parte_2
parte della famiglia nucleare della vittima e comunque riconoscendo punteggi relativi alla intensità della relazione affettiva prossimi al massimo previsto dalle Tabelle di
Milano, pur in assenza di alcuna istruttoria e senza esplicitare le ragioni poste a fondamento di tale scelta.
L'accoglimento del primo motivo di gravame comporta peraltro l'assorbimento di tale ragione di censura.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene infine contestato dalla compagnia assicurativa che il Tribunale di Treviso la abbia condannata alla rifusione delle spese legali, di CTU e di CTP in favore degli attori oltre che di quelle di lite sostenute dalla compagnia di RE LE, invocando una riforma sul punto previo accoglimento dei due primi motivi di gravame.
Anche tale motivo di censura merita accoglimento, una volta riscontrata l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dagli attori e da RE LE.
3.4 Tenuto conto di quanto appena rilevato e riscontrata pertanto l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro, ricorrono invece giusti motivi per porre il ristoro dei danni patiti dagli originari attori a carico del medesimo,
pagina 26 di 31 nella misura in cui sono già stati liquidati in primo grado, dal momento che nessuna contestazione sul punto risulta svolta da parte dello stesso e di
[...]
, la quale ultima, in ragione della domanda di garanzia esperita Controparte_5
dal conducente della Alfa Romeo, va poi condannata a manlevarlo di quanto dovuto in favore dei danneggiati, ivi comprese le spese sostenute per difendersi.
Ed invero, come ben chiarito dalla Suprema Corte, una volta osservato:
- come il terzo comma dell'art. 1917 cc, stabilisca che “le spese sostenute per
resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico
dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”,
- come il successivo art. 1932 cc, primo comma, disponga a propria volta che le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1917 cc non possano essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato,
- come, di conseguenza, una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore debba ritenersi una deroga in pejus rispetto al terzo comma dell'art. 1917 cc e, pertanto,
affetta da nullità,
non sussistono ragioni per non accogliere tale richiesta del LE tenuto conto che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono state affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore, salva la sola ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, che esse siano state sostenute in maniera avventata ex art. 1914 cc, secondo comma, il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227 cc,
secondo comma.
4. Le spese di lite
pagina 27 di 31 Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta,
mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n.
35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
520.000,01 ed € 1.000.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste
- a carico solidale delle parti appellate e LE in favore di CP_2 [...]
, Parte_1
pagina 28 di 31 - a carico solidale di RE LE e di in favore Controparte_5
degli originari attori,
in quanto soccombenti, determinandole in € 29.193,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 18.511,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 4.607,00
Fase introduttiva I^ grado € 3.039,00
Fase istruttoria I^ grado € 13.534,00
Fase decisionale I^ grado € 8.013,00
Totale € 29.193,00
Fase di studio II^ grado € 5.706,00
Fase introduttiva II^ grado € 3.318,00
Fase decisionale II^ grado € 9.487,00
Totale € 18.511,00
Oltre a ciò devono poi porsi a carico di RE LE pure le spese di CTU e di CTP.
Atteso infine che l'appello è stato integralmente accolto, sussistono i presupposti ex art. 283 cpc per revocare l'imposizione della pena pecuniaria addossata a
[...]
in forza dell'ordinanza emessa in data 27.10.23 all'esito della istanza di Parte_1
inibitoria.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di NE, definitivamente pronunciando sulla presente pagina 29 di 31 controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 1387/23, pubblicata in data 31.7.23,
che per il resto conferma:
1) rigetta le domande svolte da e , anche quali eredi di CP_2 CP_3
nonché da e RE LE nei Persona_1 CP_4 Parte_2
confronti di;
Parte_1
2) condanna RE LE a pagare in favore di e , quali CP_2 CP_3
eredi di , a titolo di risarcimento danni, la somma di € 225.473,25, Persona_1
oltre agli interessi ed alla rivalutazione come già indicati nella sentenza di primo grado;
3) condanna RE LE a pagare in favore di , a titolo di risarcimento CP_2
danni, la somma di € 92.055,60, oltre agli interessi ed alla rivalutazione come già
indicati nella sentenza di primo grado;
4) condanna RE LE a pagare in favore di , a titolo di risarcimento CP_3
danni, la somma di € 242.280,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione come già
indicati nella sentenza di primo grado;
5) condanna RE LE a pagare in favore di a titolo di risarcimento Parte_2
danni, la somma di € 74.521,20, oltre agli interessi ed alla rivalutazione come già
indicati nella sentenza di primo grado;
6) condanna e , anche quali eredi di , CP_2 CP_3 Persona_1
nonché , e RE LE, in solido tra loro, a rifondere in CP_4 Parte_2
favore di le spese processuali che liquida in € 29.193,00 Parte_1
per il primo grado ed in € 18.511,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle pagina 30 di 31 spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
7) condanna RE LE e a rifondere in favore Controparte_5
di , , e le spese processuali CP_2 CP_3 CP_4 Parte_2
che liquida in € 29.193,00 per il primo grado ed in € 18.511,00 per il secondo grado,
oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Antonia Tollot,
dichiaratasi procuratrice antistataria;
8) pone le competenze di CTU e di CTP a carico di RE LE;
9) condanna a manlevare RE LE di quanto Controparte_5
tenuto a versare in forza dei precedenti capi di sentenza da 2) a 8) nonché a rifondergli le spese processuali che liquida in € 29.193,00 per il primo grado ed in €
18.511,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
10) revoca l'imposizione della pena pecuniaria di € 1.000,00 addossata a
[...]
in forza dell'ordinanza emessa in data 27.10.23. Parte_1
Così deciso in NE nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 31 di 31
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di NE, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1600/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. BETTIOL
MASSIMO,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellato -
pagina 1 di 31 contumace,
, CP_2
(C.F. ) C.F._2
, CP_3
(C.F. C.F._3
, CP_4
(C.F. ) C.F._4
Parte_2
(C.F. ) C.F._5
- appellati -
elettivamente domiciliati in ALPAGO, VIA XXVII APRILE - FARRA n. 50, con il patrocinio dell'avv. TOLLOT ANTONIA,
RE AL,
(C.F. ) C.F._6
- appellato -
elettivamente domiciliato in NOVARA, CORSO FELICE CAVALLOTTI n. 40, con il patrocinio dell'avv. CHIANESE VALENTINA,
Controparte_5
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata -
elettivamente domiciliata in TREVISO, VIALE APPIANI n. 26, con il patrocinio degli avv.ti ANGELILLIS MATTEO e DEL COL MORENO,
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Treviso n. 1387/23,
pubblicata in data 31.7.23.
pagina 2 di 31 Conclusioni della appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di NE, ogni diversa e contraria domanda o eccezione respinta, per tutti i motivi sopra esposti ed in integrale riforma della sentenza n. 1387/2023 del Tribunale di Treviso – pubblicata in data 31.07.2023 – Giudice
Dott.ssa Daniela Ronzani
In via preliminare
Disporre un rinvio del presente giudizio o comunque assumere i provvedimenti necessari al fine di potersi procedere alla riunione della causa di appello RG 1800/2024
(iscritta a ruolo in data 30.10.2024) pendente avanti alla Corte d'appello NE
(Sezione IV Giudice Dr. Bordon Gianluca con prima udienza fissata per il 18.2.2025)
alla odierna causa RG 1600/2023.
Nel merito accertato e dichiarato che alcuna responsabilità è addebitabile al SI. , Controparte_1
conducente del veicolo Fiat Strada tg CK268BF, nella causazione del sinistro occorso in data 21.03.2017 al km 361+060 della carreggiata nord dell'autostrada A14, per le causali esposte in atto di citazione di primo grado respingere ogni domanda proposta dai
Con SI , e in quanto Parte_3 CP_2 CP_3 Parte_2
infondata in fatto ed in diritto. Spese rifuse.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Per la denegata – e qui non creduta – ipotesi in cui venisse accertata e determinata una comunque minoritaria responsabilità del SI. nella causazione del Controparte_1
sinistro de quo, accertato e determinato il grado di responsabilità della medesima SI.ra ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1227 c.c. nonché il grado di Parte_4
responsabilità del SI. RE LE nella causazione dell'evento mortale in oggetto,
respingere ogni domanda attorea siccome formulata, riducendosi proporzionalmente la pagina 3 di 31 stessa in ragione dell'accertando concorso di colpa della de cuius e del SI. RE LE nella determinazione dell'evento morte, con esclusione, in ogni caso, delle voci di danno inesistenti, non dovute e/o non provate, che non siano in conseguenza immediata e diretta con il sinistro per cui è causa, contestata in ogni caso la legittimazione attiva di rideterminarsi in ogni caso il quantum liquidato dal Tribunale di Treviso. Parte_2
Spese di lite ed onorari di causa rifusi o quanto meno compensati.
CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE DEL SIG. RE
AL (LIMITATAMENTE AL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO
PARENTALE) AD INTEGRALE RIFORMA DELLA SENTENZA N. 1387/2023
TRIBUNALE DI TREVISO – PUBBLICATA IN DATA 31.07.2023
NEL MERITO
Accertare e dichiarare la esclusiva o in subordine concorrente e prevalente responsabilità di RE LE nella causazione del sinistro di cui è causa e nell'evento morte occorso alla SI.ra . Parte_4
Conseguentemente accertato e dichiarato che alcuna responsabilità del sinistro è
addebitabile al SI. , conducente del veicolo Fiat Strada tg CK268BF, Controparte_1
respingere la domanda proposta dal SI. RE LE in proprio per il danno da perdita del rapporto parentale nei confronti di in quanto infondata in fatto Parte_1
ed in diritto con ogni conseguente statuizione anche restitutoria di quanto percepito a tale titolo.
Spese rifuse.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Per la denegata – e qui non creduta – ipotesi in cui venisse accertata e determinata una comunque minoritaria responsabilità del SI. nella causazione del Controparte_1
sinistro de quo e nella verificazione del decesso della SI.ra , Parte_4
pagina 4 di 31 accertata e dichiarata la concorrente responsabilità della predetta SI.ra Parte_4
ai sensi ed agli effetti di cui agli art. 1227 c.c., accertata e determinata la
[...]
concorrente responsabilità di RE LE e dato atto che , in esecuzione Parte_1
della gravata sentenza del Tribunale di Treviso n. 1387/2023, ha provveduto a corrispondere alle altre parti le seguenti somme:
- € 21.300,24 in favore di quale importo liquidato a titolo Controparte_5
di spese legali;
- € 348.803,66 (per capitale, interessi e spese di CTU) in favore di RE LE, in proprio e per la quota spettante quale erede legittimo per rappresentazione della SI.ra
, nel frattempo deceduta;
Persona_1
- € 245.158,20 (per capitale ed interessi) in favore di in proprio e per la CP_2
quota spettante quale erede legittima della SI.ra ; Persona_1
- € 355.489,91 (per capitale ed interessi) in favore di , in proprio e per la CP_3
quota spettante quale erede per rappresentazione della SI.ra ; Persona_1
- € 88.704,80 (per capitale ed interessi) in favore di Parte_2
- € 43.141,09 in favore dell'Avv. Tollot, procuratore attoreo in primo grado.
condannare RE LE a garantire e/o manlevare e/o tenere indenne, anche in via di regresso ex art. 2055 c.c., da ogni conseguenza pregiudizievole Parte_1
dovesse derivare alla medesima dal presente giudizio o comunque da quanto
[...]
ha corrisposto in favore degli eredi di D ( e Parte_1 Parte_3 CP_2
RE LE e in rappresentazione), nonché in favore di CP_3 CP_2
di e di in dipendenza dei fatti di causa oltre il grado di CP_3 Parte_2
denegata responsabilità di per capitale, interessi e spese. Controparte_1
Spese rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 5 di 31 Come da memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2 qui da intendersi integralmente ritrascritta e di cui si insiste per la ammissione, contestati gli esiti della CTU
ricostruttiva della dinamica del sinistro per i motivi esposti in atti.
In ogni caso spese legali rifuse di entrambi i gradi di giudizio, o in via di estremo subordine, compensate.
Conclusioni degli appellati , e CP_2 CP_3 Parte_2
Nel merito:
In via principale:
-rigettare il motivo di appello n. 1 nelle parti in cui è finalizzato ad ottenere l'accertamento: 1) dell'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo a
, nella causazione del sinistro mortale sub judice e 2) della sussistenza Controparte_1
di un concorso di colpa in capo alla de cuius, nonché i motivi nn. 2 e 3, in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte illustrate nelle premesse e, per l'effetto,
confermare la sentenza di prime cure n. 1387/2023, emessa dal Tribunale di Treviso,
pubblicata il 31.07.2023, in parte qua ha condannato la Parte_1
a corrispondere:
-In favore di : la somma di €.225.473,25 Persona_1
➢ 1a) Su tale importo deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 21.3.2017,
data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza
➢ 1b) Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
-In favore di la somma di €.92.055,60. CP_2
pagina 6 di 31 ➢ 2a) Su tale importo deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 21.3.2017,
data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
➢ 2b) Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
-In favore di la somma di €.242.280,00. CP_3
➢ 3a) Su tale importo deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 21.3.2017,
data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
➢ 3b) Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
-In favore di la somma di €.74.521,20. Parte_2
➢ 4a) Su tale importo deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 21.3.2017,
data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
➢ 4b) Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale;
a rifondere agli odierni comparenti, le spese di lite, nella somma complessiva di €.29.193,00 per compenso professionale, a spese generali, Iva e cpa se dovuti, nonché le spese di Ctu e quelle di Ctp per €.1367,00.
In via subordinata, eventualmente anche in via di appello incidentale:
Nella denegatissima ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse escludere qualsivoglia profilo di responsabilità nella causazione del sinistro sub judice in capo a CP_1
e dovesse accertare la responsabilità esclusiva in capo al SInor RE LE,
[...]
pagina 7 di 31 conducente dell'autovettura Alfa Romeo 156, targata CB216EB, condannarsi, ex artt.
122 e 144 del D.lgs. n. 209/2005, la in Controparte_5
qualità di Compagnia Ass.ce per la r.c.a. del veicolo de quo, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da , Persona_1 [...]
, e , rispettivamente, madre, CP_2 CP_3 Parte_2
sorella, figlio e nipote ex filio, a causa del decesso della loro congiunta Parte_4
, nella misura liquidata nella sentenza di prime cure, maggiorata di interessi,
[...]
come ivi statuito.
-Rigettarsi tutte le argomentazioni difensive articolate e articolandae dall'appellante, a supporto dei motivi di appello di cui viene richiesto il rigetto;
In via istruttoria: Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere che la causa non risulta sufficientemente istruita, si insta per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie che sono state tenorizzate in memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. attorea datata 13.12.2021, da ritenersi qui integralmente ritrascritte.
Spese di lite, sia di primo che di secondo grado, integralmente rifuse, comprese le anticipazioni, le spese di CTP in corso di causa e di CTU e le spese generali, ex art. 13,
comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del
D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Conclusioni dell'appellato RE LE:
Voglia l'adita Corte, valutatane l'infondatezza in fatto e diritto, rigettare i motivi di appello e confermare la sentenza impugnata, condannando le alle spese Parte_1
del presente grado da calcolarsi ai sensi del DM 55.2014 a favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
pagina 8 di 31 Qualora si ritenga che l'atto di appello difetti di almeno uno dei requisiti del co. 2 dell'art. 121 c.p.c. (se non in termini di chiarezza, almeno di sinteticità in quanto appaiono prolissi e ridondanti), si chiede assumere le decisioni ritenute più opportune,
ivi compreso una condanna maggiorata alle spese per aver costretto le avverse difese
(ed i Giudici) ad un aggravamento dell'attività difensiva.
Conclusioni della appellata : Controparte_5
NEL MERITO: previo rigetto delle infondate argomentazioni e pretese dell'appellante in punto responsabilità, confermarsi la pronuncia di primo grado ribadendo l'esclusiva responsabilità di , conducente del veicolo assicurato Controparte_1 Parte_1
, in ordine alla causazione del sinistro dedotto in giudizio.
[...]
Respingersi così ogni pretesa rivolta nei confronti di . Controparte_5
Spese del grado rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: respingersi le istanze di parte appellante perché irrilevanti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Treviso, Persona_1 [...]
, , e rispettivamente madre, sorella, CP_2 CP_3 CP_4 Parte_2
figlio e nipoti della defunta , premettendo: Parte_4
- che in data 21.3.17, intorno alle h. 18.55, quest'ultima, in qualità di trasportata sul sedile anteriore, lato passeggero, a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 156, targata
CB216EB, condotta e di proprietà del di lei figlio, RE LE, stava percorrendo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, con direzione sud-nord, in località Silvi, quando, giunta all'altezza della progressiva chilometrica 361+000, in un tratto curvilineo destrorso ad ampio raggio, dove la carreggiata si allarga passando da due a tre corsie, la vettura, sbandando verso sinistra, collideva contro il new-jersey centrale e pagina 9 di 31 si fermava tra la seconda e la terza corsia, con la parte frontale rivolta verso la corsia di sorpasso e quella posteriore in prossimità del citato new-jersey,
- che dopo tale impatto gli occupanti del mezzo scendevano di fretta dal veicolo e si fermavano in pedi a ridosso del new-jersey in prossimità della parte posteriore del mezzo in avaria,
- che a breve distanza di tempo sopraggiungeva ad alta velocità sulla terza corsia il furgone Fiat Strada targato CK268BF, assicurato con , Parte_1
condotto e di proprietà di , il quale, dopo aver rilasciato sul manto Controparte_1
stradale segni di frenata di lunghezza pari ad almeno mt. 19,80 andava a collidere contro l'Alfa Romeo 156 in corrispondenza della parte posteriore destra,
sospingendola nella corsia centrale, ove la stessa andava a urtare lievemente con una
Renault ME che sopraggiungeva a velocità moderata,
- che, al contempo, il furgone, proseguita la sua marcia, investiva i due pedoni,
proiettando RE LE in avanti causandogli lesioni gravi ma guaribili e scaraventando invece sulla corsia di sorpasso dell'opposta Parte_4
carreggiata di marcia, oltre la barriera centrale, ad una distanza di più di 24 mt. dal luogo dell'investimento,
- che a seguito del predetto urto e del conseguente sbalzo quest'ultima subiva lesioni gravissime che ne determinavano il decesso pressoché immediato, venendo poi il corpo della vittima arrotato dai veicoli che sopraggiungevano in quel frangente e trascinato per circa 40 mt.,
- che doveva pertanto essere riconosciuta l'esclusiva responsabilità dell'occorso in capo ad , per non aver tenuto una velocità consona allo stato dei Controparte_1
luoghi e non aver adottato, a fronte della turbativa palesatasi innanzi a lui, una idonea manovra di frenata, che avrebbe consentito di produrre conseguenze meno pagina 10 di 31 gravi,
convenivano in giudizio quest'ultimo e la citata compagnia assicurativa chiedendone la condanna al risarcimento sia del danno non patrimoniale conseguito alla irreversibile lesione del vincolo parentale sia delle spese funerarie sostenute da sia Persona_2
dei costi di assistenza stragiudiziale versati alla , oltre Controparte_7
rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.
Rimasto contumace lo , si costituiva in giudizio , la CP_1 Parte_1
quale:
- contestava la dinamica del sinistro, riferendo che sulla base della consulenza del
P.M., il GIP presso il Tribunale di Teramo aveva accolto la richiesta di archiviazione della pubblica accusa ai danni dello , il quale risultava aver CP_1
marciato ad una velocità inferiore a quella prevista in zona e del tutto adeguata alle condizioni di visibilità rispetto allo stato dei luoghi ed era stato comunque in grado di percepire la presenza dell'ostacolo in un tempo psico-tecnico di soli 1,7 sec. prima dell'impatto, quando ormai non vi era più tempo per evitare la collisione, tra l'altro resa inevitabile dalla presenza sul fianco destro del furgone di una Renault
ME che gli precludeva qualsiasi manovra di evasione,
- affermava, al contrario, l'esclusiva responsabilità di RE LE, condannato penalmente con sentenza n.232/2018 emessa dallo stesso Tribunale, nel presupposto che, con la propria condotta imprudente ed imperita, concretatasi nella perdita di controllo del mezzo:
o avesse dato origine alle condizioni di pericolo che avevano poi reso inevitabile il sinistro,
o non si fosse peritato di azionare i dispositivi luminosi di emergenza,
omettendo altresì di porre a monte dell'autovettura ferma il segnale di pagina 11 di 31 pericolo idoneo ad indicarne la presenza sulla carreggiata,
o nemmeno si fosse curato di indossare il prescritto giubbotto catarinfrangente,
- eccepiva una colpevole negligenza anche in capo alla vittima, la quale pure, oltre a non indossare nemmeno lei il giubbotto in questione, aveva abbandonato l'abitacolo della vettura senza tenere conto del fatto che la permanenza nella cellula vitale del veicolo l'avrebbe protetta rispetto agli urti dei veicoli sopraggiungenti,
posizionandosi, tra l'altro, all'altezza della parte posteriore destra del mezzo maggiormente esposta al rischio di investimento,
- chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa RE LE al fine di sentire accertare la sua responsabilità nei termini di cui sopra e per esercitare nei suoi confronti azione di regresso e/o manleva per essere dallo stesso tenuta indenne di quanto eventualmente obbligata a corrispondere agli attori in dipendenza del sinistro, con determinazione, in tale denegata ipotesi, del grado di responsabilità in capo allo , CP_1
- denegava, da ultimo, la legittimazione attiva dei nipoti della de cuius a pretendere il danno da lesione del rapporto parentale, in quanto non appartenenti alla famiglia nucleare della vittima.
Costituitosi a propria volta in causa RE LE, questi contestava ogni addebito in ordine alla produzione dell'evento, precisando che l'evento mortale era stato direttamente causato dalla condotta dello , tale da recidere ogni nesso causale CP_1
rispetto all'impatto della vettura contro il new-jersey, da lui provocato;
deduceva che il fumo formatosi dopo l'urto all'interno dell'abitacolo aveva costretto i due occupanti a lasciare il veicolo e che, in ogni caso, sarebbe stato ben più pericoloso rimanere all'interno del mezzo giacché l'impatto provocato dal furgone avrebbe ragionevolmente determinato anche il suo decesso;
osservava che il brevissimo lasso di tempo intercorso pagina 12 di 31 tra la collisione con il new-jersey e l'investimento da parte dell'altro veicolo non aveva consentito né a lui né alla di indossare i giubbetti catarifrangenti e di CP_2
posizionare il triangolo di emergenza;
valorizzava i medesimi argomenti spesi dagli attori per ritenere esclusiva la responsabilità dello , ipotizzando solo in via CP_1
subordinata un eventuale proprio apporto causale;
proponeva domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna di e del conducente del Parte_1
furgone al risarcimento del danno patito sia per la compromissione del vincolo parentale, sia per le lesioni subite, comprensive del danno psichico, esistenziale, morale e da cenestesi lavorativa;
chiedeva inoltre il ristoro del danno patrimoniale relativamente ai danni materiale subiti, alle spese mediche sostenute e alla perdita della capacità lavorativa;
instava, da ultimo, per la chiamata in causa di
[...]
, che garantiva il mezzo di sua proprietà, al fine di essere dalla Controparte_5
stessa manlevato, nella denegata ipotesi di condanna nei suoi confronti, ivi compresa la rifusione delle spese legali sostenute per difendersi.
A fronte di tali domande eccepiva la prescrizione del diritto Parte_1
azionato dal LE.
Disposta la notificazione della domanda riconvenzionale proposta dal LE nei confronti dello e autorizzata la chiamata in causa di CP_1 [...]
, quest'ultima si costituiva in giudizio ribadendo l'esclusiva Controparte_5
responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro;
valorizzando, altresì, le dichiarazioni dal medesimo rese nell'immediatezza dei fatti ed evidenziando, peraltro,
l'infondatezza della domanda di rifusione delle spese di lite avanzata dal LE, stante la previsione pattizia del diritto/dovere dell'assicuratore di gestire la lite.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'esperimento di CTU dinamica e respinta l'ammissione degli altri mezzi istruttori, la causa è stata quindi decisa in via non pagina 13 di 31 definitiva con la sentenza n. 1387/23, pubblicata in data 31.7.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che l'impatto contro il new-jersey da parte dell'Alfa Romeo 156, dovuto al mancato controllo del mezzo imputabile alla colpevole condotta di RE LE,
aveva creato una situazione di pericolo per la circolazione stradale a fronte della posizione di stasi assunta dal mezzo,
- opinato, ciò nonostante, che al conducente del furgone andasse addebitato di non aver tenuto una velocità iniziale adeguata al suo campo di avvistabilità, in presenza di orario notturno ed in assenza di pubblica illuminazione, a fronte di una situazione di pericolo stabilizzata e, quindi, non improvvisa,
- ritenuto che il fatto che lo viaggiasse ad una velocità di 97 km/h, inferiore CP_1
al limite massimo previsto in zona di 130 km/h, non fosse ragione sufficiente per escludere il nesso di causa, attesa la prevedibilità della situazione di pericolo che il medesimo avrebbe potuto evitare o quanto meno contenere nella produzione dei danni, agendo tempestivamente sul sistema frenante e mantenendo una velocità più
adeguata,
- affermato che non esisteva alcun obbligo giuridicamente rilevante che imponesse alla e al LE di trattenersi all'interno del veicolo, mentre incombeva agli CP_2
stessi l'obbligo di scendere da esso per collocare il segnale di pericolo,
- considerato non esservi prova del fatto che, se gli stessi fossero rimasti all'interno dell'abitacolo, non avrebbero subito gravi lesioni o rischiato il decesso,
- reputato non potersi addebitare ai medesimi di non aver apposto il segnale di pericolo o di non aver indossato gli indumenti ad alta visibilità, essendo assai dubbio che i medesimi avessero avuto il tempo per porre in essere tali azioni,
- notato che al momento dell'investimento i due pedoni si trovavano a ridosso del pagina 14 di 31 sicurvia, e cioè nell'unica posizione ragionevole,
- ritenuta pertanto la esclusiva responsabilità dello nella causazione del CP_1
danno, stante la natura meramente occasionale della presenza della vettura in posizione di quiete lungo la carreggiata,
- riconosciuta la spettanza del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale in favore di tutti gli attori, ad esclusione del solo nipote , in CP_4
quanto troppo piccolo per aver instaurato alcun rapporto con la nonna,
- rigettata la richiesta di ristoro delle spese di assistenza stragiudiziale, in quanto inidonea ad apportare alcuno specifico beneficio a favore degli attori,
- respinta l'eccezione di prescrizione dei diritti azionati da RE LE, dovendosi applicare ai sensi del terzo comma dell'art. 2947 cc un termine di prescrizione sessennale, interrotto con missiva del 28.4.17,
- affermata la spettanza del diritto al risarcimento del danno parentale anche in favore del terzo chiamato e ritenuto doversi rimettere in istruttoria il giudizio con riferimento alla domanda di ristoro degli ulteriori danni lamentati,
previo rigetto delle domande avanzate da , è CP_4 Parte_1
stata condannata a risarcire l'importo:
- di € 225.473,25 in favore di , Persona_1
- di € 92.055,60 in favore di CP_2
- di € 242.280,00 in favore di , CP_3
- di € 74.521,20 in favore di Parte_2
- di € 235.550,00 in favore di RE LE,
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al tasso annuo del 3% dal 21.3.17 alla data della sentenza ed al tasso legale da tale ultimo momento al saldo effettivo.
2. Il giudizio di appello
pagina 15 di 31 Avverso la menzionata pronuncia non definitiva ha proposto gravame
[...]
formulando tre motivi di appello, instando per la sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto ovvero di rimodulazione delle avverse pretese, previo accertamento della esclusiva o prevalente responsabilità di RE LE nella causazione del sinistro, come meglio precisato in epigrafe.
Gli originari attori, costituitisi a propria volta in giudizio – anche, per quanto riguarda e , in qualità di eredi di legittimi di , Parte_4 CP_3 Persona_1
nel frattempo deceduta – hanno invocato il rigetto dell'appello formulando, per la denegata ipotesi di suo accoglimento, domanda di ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nei confronti di , come Controparte_5
peraltro già richiesto in primo grado.
RE LE e hanno invocato anch'essi il rigetto Controparte_5
del gravame e la conferma della pronuncia di primo grado, instando altresì la compagnia per il rigetto di ogni domanda svolta nei propri confronti.
Rigettata l'istanza di inibitoria proposta dalla appellante e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 12
marzo 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento.
3.1 Con il primo motivo d'appello contesta l'affermazione Parte_1
della esclusiva responsabilità dello denunciando l'erroneità del ragionamento CP_1
secondo cui:
- l'urto della vettura contro il new-jersey dovrebbe essere degradato ad una semplice pagina 16 di 31 occasione priva di rilievo causale,
- lo non avrebbe tenuto una velocità adeguata al suo campo di avvistabilità, CP_1
- la situazione di intralcio alla circolazione determinata dal precedente urto della Alfa
Romeo 156 fosse caratterizzata da elementi di prevedibilità ed evitabilità,
- nessun addebito di responsabilità nella causazione del sinistro sarebbe imputabile alla vittima ed al conducente della vettura incidentata.
Più in particolare, sotto il primo dei descritti profili, la compagnia rileva che ai sensi degli artt. 40 e 41 cp risulta assurdo ridurre al rango di semplice occasione il fatto che la
Alfa Romeo 156 si sia posta per colpa del suo conducente di traverso sulla terza di corsia di sorpasso in autostrada, tra l'altro in condizioni di oscurità, e tanto più ove si consideri che la causa sopravvenuta, per interrompere il nesso causale, deve porsi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, circostanza questa non riscontrabile nella fattispecie.
Lamenta inoltre, sempre sotto tale profilo, non essersi tenuto minimamente conto del concorso di colpa posto in essere dalla stessa vittima e già enunciato in primo grado.
Sotto un secondo aspetto ribadisce, poi, apparire ampiamente prudente il mantenimento di una velocità di 97 km/h in autostrada, sottolineando anche:
- come il tempo intercorso tra la sbandata della Alfa Romeo e la collisione con il furgone che la seguiva sia stato minimo e comunque non superiore a 1.7 sec., di per sé insufficienti a consentire una qualsiasi manovra di emergenza, tra l'altro resa di fatto impossibile dalla presenza di un a Renault ME posizionata alla destra del mezzo condotto dallo , CP_1
- come appaia assurdo pretendere che in autostrada, in condizioni di oscurità, i mezzi pagina 17 di 31 debbano transitare a velocità inferiore a 70 km/h, così da poter evitare un qualsiasi tipo di collisione.
Rileva, sotto il terzo profilo, come la presenza di pedoni in autostrada non possa di regola ritenersi prevedibile potendo, al contrario, i conducenti fare affidamento proprio sulla loro assenza.
Denuncia, sotto il quarto profilo, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, mentre valorizza la mancanza nella CTU di elementi atti a determinare quanto tempo sia trascorso tra l'uscita dei passeggeri dalla vettura incidentata ed il sopraggiungere dell'autocarro al fine di escludere una responsabilità dei medesimi per la mancata apposizione del segnale di pericolo e l'omesso utilizzo dei giubbotti rifrangenti, afferma al contrario la responsabilità dello sostenendo che avesse CP_1
avuto tempo e modo di avvistare il pericolo e di moderare la velocità.
Rileva, inoltre, essersi accertato che, dopo l'urto, la Alfa Romeo non presentava deformazioni tali da limitare lo spazio vitale interno sicché risultava dimostrato che qualora gli occupanti non fossero scesi, ponendosi autonomamente in una situazione di pericolo, avrebbero avuto assai maggiori probabilità di non subire danni.
Il motivo è fondato.
La CTU svolta in corso di causa ha invero consentito di appurare, quanto alla dinamica del sinistro:
- che un primo urto interessava la parte anteriore destra della Alfa Romeo, la quale collideva contro il sicurvia centrale in fase di rototraslazione antioraria,
- che proseguendo in avanzamento ed in rotazione tale vettura raggiungeva una posizione di quiete all'interno della corsia di sorpasso con l'avantreno rivolto a pagina 18 di 31 destra ed il retrotreno verso il sicurvia centrale,
- che a quel punto i due occupanti del mezzo scendevano da esso ponendosi a ridosso del sicurvia,
- che a seguito del sopraggiungere del furgone Fiat Strada, che occupava la corsia di sorpasso, e nonostante una energica frenata posta in essere dal conducente di quest'ultima, si verificava una collisione tra la parte anteriore centro destra del menzionato furgone e la parte posteriore destra dell'Alfa Romeo,
- che quasi contestualmente la Fiat Strada, dopo aver spostato verso destra l'Alfa
Romeo, travolgeva anche i due pedoni, caricando la sul cofano e sul CP_2
parabrezza prima di sbalzarla nella carreggiata opposta dove veniva arrotata da numerosi veicoli,
- che, nel frattempo, l'Alfa Romeo, sottoposta a rotazione oraria e deviazione a destra, veniva a collidere con un urto di modesta entità contro la Renault ME,
all'interno della corsia centrale,
- che prima dell'urto contro il sicurvia la Alfa Romeo viaggiava a non meno di 70
km/h, anche se non è possibile determinare con esattezza la sua velocità dal momento che non si sa a che distanza dal sicurvia sia iniziata la perdita di controllo del mezzo,
- che prima della collisione con la Alfa Romeo la Fiat viaggiava a circa 100 km/h,
- che la causa tecnica determinante del sinistro, nel suo complesso, deve essere individuata nell'iniziale perdita di controllo del mezzo da parte del conducente della
Alfa Romeo, con violazione del disposto dell'art. 141 C.d.S., primo comma,
- che dopo entrambi gli urti l'abitacolo dell'Alfa Romeo non presentava deformazioni pagina 19 di 31 tali da limitare lo spazio vitale interno,
- che non è possibile prevedere quali sarebbero state le lesioni che avrebbero riportato i due occupanti se si fossero trovati a bordo di tale mezzo al momento dell'urto con il furgone Fiat,
- che non esisteva peraltro alcun obbligo per gli occupanti della Alfa Romeo di rimanere nell'abitacolo, anche tenendo presente la necessità che gli stessi si adoperassero per segnalare la presenza del loro veicolo, pericolosamente fermo di traverso e verosimilmente a fari spenti,
- che non è possibile ricostruire con precisione quanto tempo sia trascorso dal momento in cui la Alfa Romeo si è arrestata di traverso al momento della uscita dall'abitacolo dei due occupanti e soprattutto dopo quanti secondi sia sopraggiunto il furgone Fiat Strada,
- che non è pertanto possibile stabilire se il LE e la abbiano avuto il CP_2
tempo di posizionare il segnale di pericolo e di indossare gli indumenti ad alta visibilità,
- che entrambi si erano comunque posizionati a ridosso del sicurvia centrale, siccome dichiarato dal teste del tutto indifferente all'esito della causa, Testimone_1
- che lo si è pertanto trovato di fronte una situazione di pericolo stabilizzata, CP_1
con la Alfa Romeo già ferma,
- che nonostante una energica frenata e pur procedendo ad una velocità contenuta entro il limite massimo previsto, lo stesso non è riuscito ad arrestare per tempo il suo veicolo,
- che egli pertanto assai probabilmente manteneva una velocità iniziale non adeguata pagina 20 di 31 al suo campo di avvistabilità, in violazione del disposto dell'art. 141 C.d.S., secondo comma.
Tanto chiarito in linea di fatto, osserva innanzi tutto il collegio come risulti in effetti errata l'affermazione secondo cui la collisione dell'Alfa Romeo contro il sicurvia centrale non abbia in alcun modo contribuito, sotto il profilo causale, al verificarsi dell'incidente.
Ed invero, ove si consideri:
- che la circolazione in autostrada si svolge lungo due carreggiate, fra loro separate da un guard-rail centrale, ed in assenza di un qualsiasi attraversamento a raso, di modo che i veicoli che le percorrono in direzioni opposte non possano venire in contatto tra loro e che nemmeno sia possibile il transito di vetture in maniera perpendicolare rispetto alle rispettive direzioni di marcia, essendo inoltre gestito l'ingresso e l'uscita dall'autostrada mediante apposite corsie di accelerazione e di decelerazione ove i veicoli si muovono nel medesimo senso di quelli già presenti all'interno della carreggiata,
- che ai sensi dell'art. 176 C.d.S. in autostrada è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito, così come effettuare la retromarcia nonché sostare o anche solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza, nei quali casi il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza, evitando qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento e comunque curando, in orario notturno, di tenere accese le luci di posizione e gli altri dispositivi prescritti dal quinto comma dell'art. 153,
pagina 21 di 31 nonché, in ogni caso, di collocare posteriormente al veicolo ed alla distanza di almeno 100 mt. dallo stesso l'apposito segnale mobile,
appare allora evidente come la presenza di una vettura ferma lungo la corsia più esterna di sorpasso, priva di alcuna illuminazione e nemmeno segnalata dall'apposito cartello non possa certo essere considerata prevedibile da parte dei conducenti delle altre vetture transitanti in loco che, se ancora possono immaginare, quale ipotesi remota ma comunque possibile, che un mezzo incidentato si trovi all'improvviso fermo di fronte a loro, non possono peraltro anche ragionevolmente ipotizzare che lo stesso risulti privo di qualsiasi illuminazione e nemmeno segnalato in alcun modo, trattandosi di circostanza estremamente improbabile, in quanto contraria a tutte le disposizioni del
C.d.S..
E tanto meno può fondatamente affermarsi che sia prevedibile la presenza di pedoni sulla carreggiata, essendo ammessa la circolazione in autostrada dei soli automezzi e delle motociclette e potendo quindi ciascun conducente fare, in linea di massima, pieno affidamento sulla loro assenza, come pure statuito dalla Cassazione Penale con la pronuncia n. 24217 del 5.6.15, la quale, in un caso analogo a quello presente, ha ritenuto esente da colpa il conducente che investa il pedone in autostrada, la cui sagoma non sia avvistabile a distanza, che sia sceso dall'abitacolo della vettura in avaria senza indossare l'apposito giubbotto catarifrangente e si trovi sulla corsia di sorpasso.
Sicché, esclusa la prevedibilità da parte dello della situazione che si trovava CP_1
all'improvviso di fronte mentre marciava a velocità comunque contenuta e sostanzialmente adeguata all'ora notturna e ritenuta, pertanto, la sua condotta di guida adeguata alla situazione dei luoghi, come meglio si preciserà più oltre, non si vede pagina 22 di 31 proprio come possa escludersi l'esistenza del contributo causale fornito al verificarsi del sinistro da parte della incauta condotta di guida del LE che, a causa di disattenzione,
imperizia ovvero di una eccessiva velocità mantenuta nell'occorso, perdeva il controllo del proprio mezzo facendolo collidere con il sicurvia e causandone quindi la sosta proprio al centro della corsia di sorpasso, senza poi nemmeno preoccuparsi di azionare le quattro frecce di pericolo prima di abbandonarlo.
Essendo stato ben precisato, sempre dai giudici di legittimità, che l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento è configurabile solo quando la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta (Cass. Pen. 21.6.16 n. 25689).
Il che non è a riscontrarsi nella fattispecie apparendo pacifico che la collisione con un mezzo sopraggiungente da tergo debba essere considerato uno dei rischi tipici e prevedibili da tenere in conto nei casi di sosta forzata di un veicolo sulla corsia di sorpasso in autostrada, considerando sia la frequenza del passaggio delle vetture sia l'alta velocità che, del tutto legittimamente, connota la circolazione su questo tipo di strada. Né, a contrario rispetto a tali considerazioni, vale fare riferimento al tenore della sentenza della Suprema Corte Civile di n. 2173 del 4.2.16, dal momento che la stessa sostiene invero che rientri nella ragionevole prevedibilità delle circostanze la presenza di pedoni sulla carreggiata, ma solo quando però sia avvistabile nelle vicinanze una vettura incidentata sulla sede stradale.
Ciò che nella circostanza non è peraltro a dirsi, dal momento che sia la CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado sia la CTP predisposta per incarico del Pubblico
Ministero incaricato di indagare in esito alla vicenda in oggetto, concordano nel ritenere pagina 23 di 31 che lo , procedente ad una velocità di circa 100 km/h, si sia sostanzialmente CP_1
trovato di fronte la vettura incidentata ad una distanza tale da non consentirgli il compimento di alcuna idonea manovra di emergenza, dal momento che il tempo intercorso tra l'avvistamento della vettura e la collisione, pari ad 1,7 sec.,
sostanzialmente coincideva con il tempo psicotecnico di reazione, residuando solo un brevissimo spazio di lasco, pari a circa 0,4-0,5 sec., tale da rendere unicamente possibile la brusca frenata effettivamente posta in essere, comunque inidonea ad evitare la collisione.
Sicché, una volta appurato che alla velocità così mantenuta non vi erano possibilità per il conducente del furgone Fiat di avvistare per tempo la vettura incidentata e di rendersi conto della presumibile presenza sulla carreggiata degli occupanti della stessa, resta unicamente da valutare se l'andatura da questi mantenuta risultasse effettivamente congrua alla condizione dei luoghi e del traffico, poiché solo qualora si dovesse mettere in discussione tale idoneità si potrebbe individuare una concorrente responsabilità del medesimo nel verificarsi del sinistro.
Ora, una volta considerato in proposito:
- che, siccome desumibile dal tenore dell'art. 372 del Regolamento di Attuazione del
C.d.S., non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali veicoli destinati al trasporto di persone che non siano in grado, per costruzione, di sviluppare la velocità in piano di almeno 80 km/h,
- che questa deve pertanto ritenersi la velocità minima da rispettare di massima lungo tali strade, salve diverse disposizioni dettate dagli enti proprietari delle stesse,
- che lo si trovava quindi a viaggiare ad una andatura di poco superiore a CP_1
pagina 24 di 31 quella minima e comunque ben inferiore a quella massima prevista per la corsia di sorpasso,
- che al momento del verificarsi del fatto non sussistevano altre circostanze tali da consigliare una ulteriore moderazione della velocità, quali la presenza di nebbia,
pioggia battente, ghiaccio o traffico particolarmente pesante,
ritiene il collegio che non risulti imputabile al medesimo di aver mantenuto una andatura eccessiva rispetto alle condizioni dei luoghi, dovendosi ritenere che egli marciasse in maniera tendenzialmente idonea a consentirgli il tempestivo arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo oggettivamente prevedibile.
Ed altrettanto deve escludersi qualsiasi responsabilità concorrente in capo a Parte_4
, dal momento che:
[...]
- da un lato, si condivide l'assunto del giudice di prime cure, secondo cui non sussisteva alcun obbligo in capo alla medesima di restare all'interno del veicolo incidentato, dovendo al contrario semmai attivarsi al fine di posizionare il segnale di pericolo all'esterno della vettura, onde avvertire del pericolo i mezzi sopraggiungenti,
- d'altro lato, non vi è alcuna prova che la stessa abbia avuto il tempo per dare corso a tale attività e per indossare il giubbino catarifrangente,
- sotto un ultimo profilo risulta altresì documentalmente smentito che la medesima, al momento dell'investimento, si trovasse in posizione particolarmente esposta al transito degli altri veicoli, avendo il perito d'ufficio riscontrato, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste che ella si era Testimone_1
pagina 25 di 31 posizionata a ridosso del sicurvia centrale.
Al che consegue, allora, il rigetto di tutte le domande svolte nei confronti di
, dovendosi individuare quale responsabile esclusivo del Parte_1
sinistro il conducente della Alfa Romeo, RE LE.
3.2 Con la seconda ragione di gravame la appellante si duole poi del fatto che il danno da perdita del rapporto parentale sia stato liquidato dal Giudice di prime cure alla stregua di un pregiudizio in re ipsa, senza tenere conto che non faceva Parte_2
parte della famiglia nucleare della vittima e comunque riconoscendo punteggi relativi alla intensità della relazione affettiva prossimi al massimo previsto dalle Tabelle di
Milano, pur in assenza di alcuna istruttoria e senza esplicitare le ragioni poste a fondamento di tale scelta.
L'accoglimento del primo motivo di gravame comporta peraltro l'assorbimento di tale ragione di censura.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene infine contestato dalla compagnia assicurativa che il Tribunale di Treviso la abbia condannata alla rifusione delle spese legali, di CTU e di CTP in favore degli attori oltre che di quelle di lite sostenute dalla compagnia di RE LE, invocando una riforma sul punto previo accoglimento dei due primi motivi di gravame.
Anche tale motivo di censura merita accoglimento, una volta riscontrata l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dagli attori e da RE LE.
3.4 Tenuto conto di quanto appena rilevato e riscontrata pertanto l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro, ricorrono invece giusti motivi per porre il ristoro dei danni patiti dagli originari attori a carico del medesimo,
pagina 26 di 31 nella misura in cui sono già stati liquidati in primo grado, dal momento che nessuna contestazione sul punto risulta svolta da parte dello stesso e di
[...]
, la quale ultima, in ragione della domanda di garanzia esperita Controparte_5
dal conducente della Alfa Romeo, va poi condannata a manlevarlo di quanto dovuto in favore dei danneggiati, ivi comprese le spese sostenute per difendersi.
Ed invero, come ben chiarito dalla Suprema Corte, una volta osservato:
- come il terzo comma dell'art. 1917 cc, stabilisca che “le spese sostenute per
resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico
dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”,
- come il successivo art. 1932 cc, primo comma, disponga a propria volta che le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1917 cc non possano essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato,
- come, di conseguenza, una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore debba ritenersi una deroga in pejus rispetto al terzo comma dell'art. 1917 cc e, pertanto,
affetta da nullità,
non sussistono ragioni per non accogliere tale richiesta del LE tenuto conto che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono state affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore, salva la sola ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, che esse siano state sostenute in maniera avventata ex art. 1914 cc, secondo comma, il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227 cc,
secondo comma.
4. Le spese di lite
pagina 27 di 31 Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta,
mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n.
35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
520.000,01 ed € 1.000.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste
- a carico solidale delle parti appellate e LE in favore di CP_2 [...]
, Parte_1
pagina 28 di 31 - a carico solidale di RE LE e di in favore Controparte_5
degli originari attori,
in quanto soccombenti, determinandole in € 29.193,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 18.511,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 4.607,00
Fase introduttiva I^ grado € 3.039,00
Fase istruttoria I^ grado € 13.534,00
Fase decisionale I^ grado € 8.013,00
Totale € 29.193,00
Fase di studio II^ grado € 5.706,00
Fase introduttiva II^ grado € 3.318,00
Fase decisionale II^ grado € 9.487,00
Totale € 18.511,00
Oltre a ciò devono poi porsi a carico di RE LE pure le spese di CTU e di CTP.
Atteso infine che l'appello è stato integralmente accolto, sussistono i presupposti ex art. 283 cpc per revocare l'imposizione della pena pecuniaria addossata a
[...]
in forza dell'ordinanza emessa in data 27.10.23 all'esito della istanza di Parte_1
inibitoria.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di NE, definitivamente pronunciando sulla presente pagina 29 di 31 controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 1387/23, pubblicata in data 31.7.23,
che per il resto conferma:
1) rigetta le domande svolte da e , anche quali eredi di CP_2 CP_3
nonché da e RE LE nei Persona_1 CP_4 Parte_2
confronti di;
Parte_1
2) condanna RE LE a pagare in favore di e , quali CP_2 CP_3
eredi di , a titolo di risarcimento danni, la somma di € 225.473,25, Persona_1
oltre agli interessi ed alla rivalutazione come già indicati nella sentenza di primo grado;
3) condanna RE LE a pagare in favore di , a titolo di risarcimento CP_2
danni, la somma di € 92.055,60, oltre agli interessi ed alla rivalutazione come già
indicati nella sentenza di primo grado;
4) condanna RE LE a pagare in favore di , a titolo di risarcimento CP_3
danni, la somma di € 242.280,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione come già
indicati nella sentenza di primo grado;
5) condanna RE LE a pagare in favore di a titolo di risarcimento Parte_2
danni, la somma di € 74.521,20, oltre agli interessi ed alla rivalutazione come già
indicati nella sentenza di primo grado;
6) condanna e , anche quali eredi di , CP_2 CP_3 Persona_1
nonché , e RE LE, in solido tra loro, a rifondere in CP_4 Parte_2
favore di le spese processuali che liquida in € 29.193,00 Parte_1
per il primo grado ed in € 18.511,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle pagina 30 di 31 spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
7) condanna RE LE e a rifondere in favore Controparte_5
di , , e le spese processuali CP_2 CP_3 CP_4 Parte_2
che liquida in € 29.193,00 per il primo grado ed in € 18.511,00 per il secondo grado,
oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Antonia Tollot,
dichiaratasi procuratrice antistataria;
8) pone le competenze di CTU e di CTP a carico di RE LE;
9) condanna a manlevare RE LE di quanto Controparte_5
tenuto a versare in forza dei precedenti capi di sentenza da 2) a 8) nonché a rifondergli le spese processuali che liquida in € 29.193,00 per il primo grado ed in €
18.511,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
10) revoca l'imposizione della pena pecuniaria di € 1.000,00 addossata a
[...]
in forza dell'ordinanza emessa in data 27.10.23. Parte_1
Così deciso in NE nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 31 di 31