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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1512 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1512 /2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Fabrizio Bruni, con domicilio eletto presso lo studio del predetto in
Roma, via Francesco dell'Anno 10;
APPELLANTE
1 quale procuratrice di Controparte_2
(GIA' Controparte_3 Controparte_4
) (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2
Giuseppe Mercanti, con domicilio eletto presso lo studio del predetto in
Verona, vicolo Pietrone 1/b;
APPELLATO
Oggetto: Bancari - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona
n.118/2022 pubblicata il 26 gennaio 2022
CONCLUSIONI per parte appellante:
Voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello di Venezia, previamente disposta la correzione di cui al punto A) dell'atto d'appello e l'integrazione della CTU su tutte le questioni non esaminate dal Giudice di prime cure e riproposte nel presente giudizio, condannare l'istituto di credito al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 131.054,56 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 31.12.2014 sino al soddisfo;
accertare e dichiarare la nullità del mutuo chirografario stipulato dalla e, per CP_1
l'effetto, condannare l'Istituto Bancario alla restituzione delle rate di mutuo già corrisposte per € 80.014,22, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal versamento alla restituzione effettiva;
in ogni caso,
2 dichiarare non dovute tutte le restanti rate nonché la somma di € 26.921,78 quale saldo del conto corrente n. 30519 di cui alla nota del 06.03.2015; invia subordinata, nella denegata ipotesi che non disponga nei termini sopra indicati, in ogni caso, in riforma della impugnata sentenza, Voglia Codesta
Ill.ma Corte, come da motivo d'appello di cui al punto E dell'atto d'appello, condannare l' al pagamento della somma di € 36.752,25 per il conto CP_5
30519 e di € 1614,09 per il conto anticipi. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
per parte appellata:
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza,
1. In via pregiudiziale.
1.1. Dichiararsi l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello avversario, ovvero dei singoli motivi di impugnazione, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta.
1.2. Dichiararsi l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello avversario in quanto, per i motivi sopra esposti, non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto.
2. In via principale. Rigettarsi l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte nella comparsa di costituzione
e risposta e, per l'effetto, rigettarsi le domande proposte dalla società attrice nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. CP_3
3
3. In via incidentale. Per le ragioni sopra esposte in atti, riformarsi in parte qua la sentenza n. 118/2022 del Tribunale Civile di Verona, pronunciata in data 26.1.2022 nella causa iscritta al n. 3274/15 R.G., accertando e dichiarando che ha regolarmente ricevuto le Controparte_1
comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali dei rapporti di conto corrente oggetto di causa, depositate in prime cure da
e, per l'effetto, rideterminare il saldo dei rapporti in Controparte_3
esame al 31.12.2014 tenuto conto delle suddette variazioni.
4. In via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie relativamente al motivo di appello avente ad oggetto il contratto di mutuo chirografario, ed in particolare della domanda di nullità del contratto di mutuo, in via riconvenzionale, condannare alla restituzione a favore di Controparte_1
ell'importo di Euro 102.880,00 erogato dalla convenuta Controparte_3
a favore della società attrice al momento della stipula del contratto, oltre interessi dalla data del versamento.
5. In via istruttoria Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie, ed in particolare alle richieste di integrazione della CTU, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, insistendo nelle proprie istanze istruttorie svolte dalla nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. CP_6
6. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di entrambi i giudizi.
4 Motivi della decisione
In fatto
La causa ha ad oggetto due contratti di conto corrente, nn.030519 e 030690, assistiti da apertura di credito, ed un mutuo chirografario, n. 0070/001/0766714, i primi conclusi tra e rispettivamente in data Controparte_1 Controparte_7
7 aprile 2004 e 2 dicembre 2004, il mutuo stipulato nel 2009 per l'importo capitale di euro 102.880,00, da rimborsare in 60 rate mensili dal 30 ottobre 2009 al 30 settembre 2014. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, con atto di Controparte_1
citazione notificato il 18 marzo 2015, (già Controparte_8
chiedendo che fosse accertato e dichiarato, per il Controparte_7
periodo anteriore al 18 settembre 2009 “stante l'assenza di contratti validi ed efficaci”, la nullità e l'illegittimità degli interessi, delle commissioni, spese e remunerazioni a qualunque titolo addebitati dall'Istituto di credito sui conti correnti in questione e, per l'effetto, la rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti in causa e la condanna di al pagamento in favore dell'attrice della CP_4
somma di euro 131.054,56 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31 dicembre 2014 sino al soddisfo.
La società attrice chiedeva altresì che fosse accertata e dichiarata la nullità del mutuo chirografario e, per l'effetto, la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle rate di mutuo già corrisposte per euro 80.014,22 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal versamento alla restituzione
5 effettiva e, in ogni caso, che fossero dichiarate non dovute le restanti rate per euro
21.985,78.
Chiedeva infine la condanna di al risarcimento del danno morale CP_4
e patrimoniale asseritamente subito in conseguenza della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Costituendosi in giudizio eccepiva Controparte_8
l'inammissibilità ed infondatezza delle domande attoree, producendo i documenti contrattuali relativi ai rapporti di conto correnti oggetto di lite.
La causa veniva istruita tramite CTU contabile (al primo deposito sono seguite tre integrazioni peritali) e quindi decisa con la sentenza impugnata che così ha disposto:
“A) accerta e ridetermina il rapporto di dare / avere tra le parti nel senso sopra indicato e cioè nel senso di un credito in favore di di €. Controparte_1
36.752,25 per il conto corrente nr. 30519 e di €. 1.614,09 per il conto anticipi nr.
30690, rigettando le ulteriori differenti pretese della società attrice;
B) rigetta le domande attoree relative alla nullità del mutuo chirografario / restituzione delle rate già corrisposte / dichiarazione di non debenza delle rate residue e di risarcimento proposte;
C) compensa le spese di causa, anche quanto ai costi per la CTU con le avvenute integrazioni.”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 26 luglio 2022, CP_1
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
[...]
Col primo motivo (A) L'appellante lamenta l'errata indicazione del nominativo della parte convenuta.
6 Col secondo motivo (B), articolato in più punti, lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione.
Col terzo motivo (C), articolato anch'esso in più punti, lamenta il vizio di omessa pronuncia ex art 112 c.p.c. sulle questioni giuridiche sollevate in corso di causa.
Col quarto motivo (D) lamenta illegittima applicazione dell'indennità di sconfinamento, omessa motivazione e violazione dell'art. 2 bis del d.l. 185/2008 convertito in l. 2/2009.
Col quinto motivo (E) si duole del rigetto della domanda di ripetizione formulata dalla società attrice, lamenta motivazione perplessa ed incomprensibile e violazione dell'art 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c..
Col sesto motivo (F) si duole del rigetto della domanda di nullità del mutuo chirografario, lamenta violazione dell'art. 116 c.p.c. ed omessa pronuncia in merito al collegamento negoziale tra il mutuo ed il conto corrente e sulla conseguente nullità/illiceità della causa ex art. 1418 c.c. nonché violazione dell'art. 1344 c.c..
Si è costituito (già ) con Controparte_3 Controparte_8
comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 dicembre 2022, eccependo l'inammissibilità dell'appello, di cui ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato, ed ha formulato un motivo di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20 febbraio 2025, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
7 In diritto
Il primo motivo (A) non dà luogo ad un'impugnazione, in quanto con esso l'appellante chiede di provvedere alla correzione dell'“errore” determinato dall'avere il primo Giudice indicato nell'intestazione della sentenza, quale parte convenuta, anziché Controparte_8 Controparte_3
In realtà non si tratta neppure di un errore, in quanto la parte convenuta in giudizio era effettivamente;
nelle more del giudizio ha Controparte_8
avuto luogo la fusione di con CP_4 Controparte_9
mediante la costituzione di Controparte_3
Non vi è nulla, quindi, da riformare o correggere, essendo sufficiente tale precisazione.
Con il secondo motivo (B) l'appellante lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione;
articola quindi il motivo in più punti tutti di critica alle risultanze alla
CTU contabile disposta in primo grado.
Il motivo, nella sua plurima articolazione, presenta concorrenti profili di inammissibilità ed infondatezza.
In sostanza l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice abbia deciso la causa richiamando l'esito della consulenza tecnica contabile (“Quanto alla domanda di pagamento della somma di €. 131.054,56, effettivamente la disposta CTU ha accertato – quanto al conto corrente nr. 30519 – una rideterminazione del saldo del conto, con indicazione della somma di €. 36.752,25 (quale differenza tra il
8 saldo positivo da riconoscere al correntista per la illegittima applicazione di CMS ed interessi passivi per €. 63.548,35 e il saldo negativo indicato dalla banca per €.
26.796,10), come da terza integrazione CTU a pagina 15. Per il conto anticipi nr.
30690 il CTU, nella indicata terza integrazione, ha concluso che il saldo in favore del correntista ammonta ad €. 1.614,09 (cfr. pagina 16”).
Ripropone quindi una serie di rilievi già prospettati dal proprio consulente di parte al consulente tecnico d'ufficio e da questi motivatamente disattesi.
La ragione dell'inammissibilità del motivo è da ravvisarsi nella circostanza che con l'impugnazione l'appellante si limita a reiterare le osservazioni già proposte in sede endoprocedimentale, senza nulla argomentare in ordine alle motivate conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, cui ha aderito il primo Giudice decidendo la causa in conformità agli esiti della espletata CTU.
E' infatti consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui il
Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione.
Venendo all'esame delle singole doglianze in cui è articolato il motivo si osserva:
L'appellante lamenta sub b1) la violazione dell'art.1283 c.c. per illegittima capitalizzazione degli interessi sul presupposto della inapplicabilità ai contratti di apertura di credito della deroga al divieto di anatocismo di cui alla delibera CICR
2000 in quanto tali rapporti, per loro natura, non potrebbero mai generare interessi
9 creditori con assenza, di fatto, di reciprocità.
La doglianza reitera quanto già osservato dal CTP attoreo (v. allegato 4 alla prima integrazione della CTU depositata il 3 ottobre 2018) e non tiene conto della circostanza che i rapporti per cui è lite sono originati da due contratti di conto corrente sui quali sono state concesse aperture di credito;
tutti i contratti contemplano apposita clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca, specificamente approvata dalle parti ex art. 1341 c.c. (v. docc. 2, 3, 5, 16 fascicolo di parte banca), come evidenziato anche nell'elaborato peritale (pag. 28-29 e ss.).
Gli interessi anatocistici sono stati quindi legittimamente pattuiti, in conformità alle prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000, mentre l'assenza di interessi creditori a favore della correntista per tutta la durata del rapporto è riconducibile al fatto che i conti correnti presentavano costantemente un saldo a debito.
L'appellante lamenta inoltre, sub b2), l'errata inclusione delle competenze del conto anticipi n.30690 girocontate sull'apertura di credito n.30519.
Il consulente di parte attoreo aveva osservato che: “Tutte le operazioni di giroconto delle competenze confluite sull'apertura di credito n° 30519, dall'apertura di credito per anticipi SBF n.3069, pari complessivamente ad euro 22.664,33 virgola non sono state espunte dall'apertura di credito n° 30519, Sebbene siano state oggetto di separata ricostruzione sul conto anticipi sbf. Tanto provoca una duplicazione degli addebiti per competenza del rapporto anticipi SBF n° 30690 ai danni dell'attrice.”
10 Il CTU ha motivatamente disatteso l'osservazione rilevando che: “la ricostruzione
è oggettivamente corretta, ma non si può non osservare come: a) La regolazione delle competenze maturate sul conto 30690 venne definita con addebito sul conto
n. 30519 sulla scorta di precisa disposizione contrattuale convenuta tra le Parti;
b) In assenza di un separato pagamento da parte del , la disponibilità Parte_1
della a liquidare periodicamente le competenze maturate sul conto n. 30690 CP_6
con addebito sul conto n. 30519 è qualificabile (e comparabile in tutto e per tutto) ad un pagamento autorizzato dalla a favore di terze parti. In punto di diritto CP_6
si segnala la pronuncia del Tribunale di Catania (n. 790 del 17/02/2017). Secondo
i giudici etnei “pur dando luogo ad un rapporto unitario, l'anticipo salvo buon fine si qualifica come un'operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, sebbene regolata e gestita tramite il conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo e l'addebito (storno) dell'eventuale insoluto, sia per quanto concerne le competenze, che vengono pagate tramite addebito in conto corrente (per solito, affidato). La circostanza, dunque, che gli interessi maturati per effetto delle singole anticipazioni vengano addebitati sul conto ordinario, concorrendo a formarne il relativo saldo debitore, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. al conto anticipi”. La pronuncia si pone nel solco di un precedente del Tribunale di Torino (sentenza 20/06/2014).
Sicché non vi è alcuna plausibile ragione per dare seguito alla richiesta del Dott. Part
.” (p. 29 elaborato cit.).
11 Di tale argomentato riscontro l'appellante non ha tenuto conto, riproponendo tale e quale l'osservazione a suo tempo svolta dal consulente di parte.
L'appellante lamenta inoltre, sub b3), l'errata inclusione nella formula del TEG dei numeri debitori presenti nello scalare trimestrale, riproponendo l'osservazione già svolta dal CTP attoreo. A tale osservazione il CTU ha così replicato: Part
“Il CTP Dott. ritiene che il calcolo del TEG operato dal CTU sarebbe viziato da un errore nell'applicazione della formula di Banca d'Italia, ed in particolare per quanto attiene i numeri debitori. Richiama la definizione di numeri debitori offerta dalle più recenti istruzioni (edizione 2016) di Banca d'Italia e come supporto dottrinario un commento del Prof. . Viene Persona_1
contestato al CTU di aver inserito nella formula TEG i numeri debitori presenti Part nello scalare trimestrale (che secondo la tesi del Dott. rappresentano il montante, ovvero la sommatoria di capitale ed interessi).
Premesso che non viene precisata dal CTP di alcun valore, Controparte_1
offrendo invero solo un criterio metodologico alquanto vago (numeri debitori = prodotto del capitale effettivamente prestato per i giorni del suo utilizzo) giova rammentare che le istruzioni della Banca d'Italia 2009 prevedono, contrariamente Part a quanto sostenuto dal Dott. , che: “i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale cd. “scalare”. Giova peraltro ricordare che la Banca d'Italia a novembre 2010 (Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura) così si espresse sul punto. “Per
12 il calcolo dei numeri per le aperture di credito in conto corrente va effettuato considerando l'estratto conto “scalare”, in cui i capitali sono comprensivi degli interessi e delle altre spese addebitate trimestralmente. Tale modalità di calcolo è valida anche nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle istruzioni di agosto
2009”. (20).
Le considerazioni del CTP, pertanto, si pongono in contrasto con le chiare indicazioni di Banca d'Italia ed in quanto tali non sono meritevoli di accoglimento.” (v. pag. 45 dell'elaborato peritale depositato in data 24 ottobre
2017).
L'appellante non si è confrontato, neppure in questo caso, con l'esaustiva risposta del CTU, riproponendo l'identica osservazione a suo tempo svolta dal consulente di parte.
L'appellante lamenta, sub b4), l'omessa valutazione dell'usura originaria.
Anche in disparte la constatazione che trattasi di rilievo svolto da parte attrice solo con la comparsa conclusionale, e quindi tardivo, vale osservare che, a fronte delle osservazioni del CTP attoreo relativamente alla asserita applicazione da parte della banca di un tasso nominale eccedente le soglie usura, il CTU ha così replicato: Part
“Quanto sostenuto dal Dott. non è corretto, poiché nel 2014 il conto corrente
n. 35019 non era affidato. La circostanza è provata per tabulas dalle evidenze degli scalari trimestrali, che non riportano linee di affidamento ma al contrario presentano tassi di interesse a livelli ben diversi da quelli applicati nel precedente
13 anno (caratterizzato dalla presenza di linee di affidamento, seppur in costante riduzione).
L'assunto è confermato dalle condizioni contrattuali presenti nel contratto di affidamento del 05/12/2012 laddove è previsto che le due aperture di credito in conto corrente (di € 10.000 ciascuna) hanno validità fino al 31./07/2013 e fino al
30/09/2013. Donde dal 1° ottobre 2013 il conto corrente n. 30519 è sprovvisto di affidamento. Poste queste premesse i tassi soglia indicati nella tabella di pag. 27 sono quelli relativi alla categoria “scoperti senza affidamento”. Il tasso riportato Part nella memoria del Dott. si riferisce, invece alla categoria “aperture di credito in conto corrente.” (v. pag. 44 dell'elaborato peritale depositato in data 24 ottobre
2017).
L'appellante reitera l'osservazione del proprio CTP, senza affrontare e motivatamente superare quanto già replicato dal CTU.
Infine, l'appellante ripropone, sub b5), la contestazione relativa all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Anche in questo caso la doglianza risulta inammissibile sia perché ripropone un'osservazione del CTP attoreo già disattesa dal CTU (v. pag. 5 e 6 terza integrazione peritale) sia perché non specifica nell'atto di appello quali rimesse, tra quelle che il perito ha individuato come solutorie, sarebbero divenute ripristinatorie a fronte di un saldo rettificato.
14 Con il terzo motivo (C) l'appellante lamenta un vizio di omessa pronuncia per non avere il primo Giudice esaminato “numerose questioni giuridiche” che avrebbero dovuto essere sottoposte al vaglio del CTU in quanto idonee ad incidere sulla ricostruzione del rapporto dare/avere.
Anche tale motivo, articolato in plurime doglianze, si risolve nella mera riproposizione di rilievi già svolti e reiterati in primo grado, e non tiene conto delle puntuali difese della banca e dei provvedimenti adottati dal Tribunale nel corso del processo di primo grado.
L'appellante lamenta sub c1) l'inutilizzabilità della documentazione contrattuale depositata in originale da in data 3 dicembre 2015 riproducendo CP_4
quanto già esposto nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., a pag. 8 e ss. con riguardo ai docc. 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
Nella seconda memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., aveva CP_4
puntualmente riscontrato tutti i rilievi critici di parte attrice così deducendo:
“
3.01 Con riferimento al contratto di conto corrente del 7 aprile 2004 prodotto sub
21, ha affermato che trattasi “di semplice conto corrente di CP_1
corrispondenza”, non riferibile alla società attrice (I° mem. avvers., p. 8). Invero, dall'esame di detto documento, è facile replicare che tale contratto disciplina le condizioni economiche e normative del conto corrente n. 030519, ascrivibile alla società attrice e oggetto del presente procedimento.
3.02 Relativamente poi al contratto di adesione al servizio NO (documento sub 22), la società attrice ha contestato genericamente che la con detto CP_6
15 documento contrattuale non ha provveduto a concedere alcun affidamento a
Dal momento che non è mai stata intenzione dell'esponente attribuire CP_1
tali finalità a detto documento, allo stato risultano del tutto incomprensibili le doglianze avversarie.
3.03 Per quanto concerne il contratto di apertura di credito del 19 maggio 2004
(documento sub 23), con cui è stato concesso a un'apertura di credito CP_1
di Euro 150.000,00 sul conto n. 030519, si osserva che nel medesimo sono state riportate perfettamente tutte le condizioni economiche disciplinanti l'affidamento sul c/c n. 030519. Le doglianze avversarie sono pertanto del tutto generiche, con particolare riferimento a “spese ed oneri”, ed, in ogni caso, prive di fondamento, essendo evidente che, relativamente ai “giorni valuta”, l'affidamento de quo ha avuto regolamento contabile sul conto corrente di corrispondenza n. 030519.
Da ultimo, non si comprende cosa intenda controparte lamentando l'assenza di una controfirma per accettazione da parte della società attrice;
lo si ribadisce, il contratto di apertura di credito del 19 maggio 2004 risulta validamente sottoscritto da (tanto che la firma apposta in calce non risulta essere stata CP_1
disconosciuta da controparte).
3.04 Con riferimento al contratto di apertura di credito del 24 dicembre 2007
(documento in originale sub 26), si ribadisce quanto sopra precisato per i documenti sub 24, 25 e 27, posto che il “Documento di Sintesi” rappresenta il frontespizio della concessione/variazione di apertura di credito del 24.12.2007, stante l'apposizione del sigillo e la perfetta corrispondenza del numero di contratto
e del “NDG” riportato nei moduli contrattuali. con la propria CP_1
16 sottoscrizione ne ha fatto proprio l'intero contenuto negoziale, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali. Trecentodue ha poi dichiarato nel contratto che: “Alle aperture di credito in conto corrente e agli affidamenti resi utilizzabili
a valere su apposito conto (“conto anticipi”, “conto finanziamenti” etc..) si applicano le condizioni economiche riportate nella apposita “Sezione Condizioni
Economiche” del “Documento di Sintesi” e/o nel foglio/i allegato/i alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
ove non diversamente previsto: nella misura e con le modalità stabilite per il il/i contratto/i di apertura dei rapporti a valere sui quali sono resi utilizzabili gli affidamenti” (v. pag. 1, punto 1), accettando tutte le condizioni economiche ivi contemplate. Risulta poi evidente
l'assoluta irrilevanza per la regolarità ed autenticità del contratto la mancata apposizione del timbro della società ovvero dell'indicazione nel timbro postale del numero complessivo delle pagine che compongono il documento contrattuale.
Si eccepisce infine l'astrattezza e genericità delle doglianze di controparte in ordine all'asserita illegittimità della riduzione di affidamento disciplinata nel contratto del 24 dicembre 2007, che risulta essere stata da CP_1
validamente sottoscritta ed accettata.
3.05 Relativamente ai contratti di apertura di credito del 19.09.2009, del
10.9.2010, del 12.9.2011 e del 5.12.2012 (documenti in originale sub 28, 29, 30 e
33), stante il contenuto delle doglianze avversarie che ripetono pedissequamente le contestazioni svolte per il contratto di affidamento del 24.12.2007 (documento sub 26), al fine di non appesantire l'esame della presenti difese, si richiamano integralmente le considerazioni esposte dalla Banca nel paragrafo 3.04.
17 In particolare, poi, con riferimento ai documenti disconosciuti sub 29, 30, e 33, le censure di controparte sono smentite, contrariamente a quanto ex adverso riportato, proprio dai numeri posti a piè pagina, che attesterebbero ulteriormente
l'unicità del documento contrattuale.
3.06 Infine, con riferimento all'addendum contrattuale del 6 febbraio 2012 e del 2 marzo 2012, prodotti in originale dalla sub 31 e 32, si ribadisce che CP_6
ha accettato, sottoscrivendole, tutte le perfettamente valide condizioni CP_1
economiche ivi contemplate, risultando pertanto del tutto irrilevante l'asserita mancata indicazione della ragione sociale di .”. CP_1
Con tali puntuali difese parte attrice non si è confrontata, limitandosi a mantenere ferme le contestazioni già svolte.
Tali contestazioni non sono state ritenute fondate dal Tribunale che, con i provvedimenti istruttori adottati nel corso del giudizio ha considerato inutilizzabili esclusivamente i contratti prodotti in originale sub docc.24, 25 e 27 (in relazione ai quali l'attrice aveva disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione e la banca aveva rinunciato ad avvalersene ex art.216 c.p.c.), con conseguente utilizzabilità degli altri documenti.
L'appellante lamenta, sub c2), la mancata sottoposizione al CTU di un ulteriore accertamento in punto usura, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite
n.1603/2018.
18 In proposito è dirimente osservare che l'usura risulta essere stata verificata dal CTU mentre parte attrice-appellante, proponendo detta istanza, non ha illustrato la rilevanza nel caso di specie di tale ulteriore accertamento.
Anche la doglianza sub c3), relativa all'asserito illegittimo conteggio dei giorni valuta risulta inammissibile per difetto di specificità ed è comunque da rigettare in quanto parte dal presupposto – errato – dell' “assenza di convenzioni valide ed efficaci” con conseguente illegittimità di “tutti gli addebiti operati dal convenuto istituto di credito a titolo di interesse ultra legale, CMS, spese, giorni valuta, commissioni e altre remunerazioni connesse all'erogazione del credito”.
infatti, ha prodotto in giudizio i contratti di apertura dei conti CP_4
correnti oggetto di causa (v. docc. nn. 2, 3 e 16 – All. D), le modifiche consensuali delle condizioni contrattuali (docc. nn. 12 e 13 - All. D) e tutte le aperture di credito concesse sui predetti conti (docc. nn.
4-11 e 14 - All. D).
La doglianza di cui al punto c4), per cui l'eccezione di prescrizione sollevata da sarebbe generica in quanto la convenuta avrebbe omesso di CP_4
indicare i versamenti aventi carattere solutorio è infondata.
Va in proposito osservato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15895/2019, hanno definitivamente chiarito che, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente
19 assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.
Nel caso di specie, peraltro, nella comparsa di costituzione e CP_4
risposta, oltre a riprodurre gli affidamenti concessi, ha pure indicato le singole rimesse aventi natura solutoria ed ha allegato gli estratti conto per il periodo interessato da prescrizione (v. docc.67-72 fascicolo di parte banca).
Con il quarto motivo (D) l'appellante lamenta l'illegittima applicazione dell'Indennità di Sconfinamento, impugnando la parte di sentenza che, omettendo di motivare sul punto, ha preso in considerazione il conteggio che ritiene legittima l'applicazione della commissione IS.
Il motivo non merita accoglimento per il dirimente rilievo che l'appellante si limita a dolersi dell'omessa motivazione ed a richiamare – genericamente, senza riportarle – deduzioni difensive svolte nel giudizio di primo grado, mentre le decisioni dell'ABF citate non appaiono conferenti la diversa ipotesi di applicazione cumulativa della commissione per la messa a disposizione di fondi e della CMS.
Con il quinto motivo (E) l'appellante impugna il seguente capo di sentenza:
“La domanda attorea va conseguentemente accolta per il solo aspetto della rideterminazione del rapporto dare/avere (e non per la richiesta di condanna di pagamento relativo) e per il minor importo sopra indicato. Va in proposito infatti rilevato che univa fonte dell'azione di ripetizione dell'indebito è il pregresso
20 avvenuto pagamento;
laddove-come nel caso di specie- il correntista non abbia fornito la prova di tali pagamenti, la domanda di restituzione non può essere accolta, bensì solo quella di rideterminazione del reciproco rapporto dare/avere.
In tal senso la domanda attore va accolta in via limitata (solo rideterminazione del rapporto e riduzione della somma asserita come illegittimamente calcolata dall'istituto di credito”.
Il motivo è infondato.
Parte attrice non ha neppure allegato l'avvenuta chiusura dei conti ed in ogni caso risulta indimostrato l'avvenuto pagamento del saldo a debito risultante dagli estratti conto.
Con raccomandata A.R. del 6 marzo 2015 richiamando la CP_4
precedente raccomandata del 19 maggio 2014 (con la quale aveva comunicato il recesso immediato dal rapporto di conto corrente n.30519, v. doc.3) aveva rilevato che permaneva insoddisfatto il credito, oltre a spese, commissioni ed interessi, discendente dal saldo di detto conto (sul quale venivano contabilizzate anche le competenze relative al conto corrente n.030690) per euro 26.921,31 (v. doc.9).
L'estratto conto al 31 marzo 2015 evidenzia un saldo negativo per euro 28.446,28
(v. doc.15).
La decisione del primo Giudice è pertanto corretta, in quanto l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito implica l'avvenuto pagamento di un saldo debitorio oppure la chiusura di un conto a zero, presupposti di cui parte attrice non ha dato prova, risultando per converso che, alla data dell'introduzione della lite, il
21 conto corrente n.30519 risultava aperto e presentava un saldo negativo a credito della banca.
Con il sesto motivo (F) l'appellante impugna il seguente capo di sentenza:
“Nessuna prova è stata offerta da che il mutuo in parola sia stato CP_1
concesso per estinguere la posizione debitoria gravante sul conto corrente di riferimento dovendosi così presumere che lo stesso abbia avuto una ordinaria finalità di finanziamento dell'attività di impresa;
confermativa di tale conclusione
è la circostanza che il conto corrente di riferimento - dopo l'erogazione del mutuo
- non sia stato chiuso e che invece, dopo aver ricevuto detto CP_1
finanziamento, abbia continuato ad operare sul conto stesso.”.
L'appellante lamenta omessa pronuncia in merito al collegamento negoziale tra mutuo e conto corrente e sulla conseguente nullità/illiceità della causa e violazione dell'art.1344 c.c.; censura altresì la sentenza per illogicità della motivazione e violazione dell'art.2729 c.c..
Il motivo è infondato.
Con l'atto di citazione del giudizio di primo grado la società attrice aveva chiesto che fosse accertata e dichiarata la nullità del mutuo chirografario stipulato e, per l'effetto, la condanna di alla restituzione delle rate di mutuo già CP_4
corrisposte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal versamento alla restituzione, e che in ogni caso fossero dichiarate non dovute le restanti rate.
A sostegno della domanda l'attrice aveva dedotto di avere stipulato il mutuo chirografario al fine di ripianare il debito rappresentato dall'Istituto di credito e che
22 la banca non aveva conferito il predetto importo ma si era limitata ad utilizzare la somma mutuata per azzerare le passività (apparentemente) esistenti nei suoi confronti, ovvero a consolidarle. L'illegittimità degli addebiti operati dalla banca avrebbe pertanto “travolto” la validità dello stesso finanziamento chirografario.
In sostanza, la società attrice sarebbe stata indotta a stipulare un contratto di mutuo allo scopo di ripianare una situazione debitoria di fatto inesistente.
Il Tribunale di Verona con la sentenza impugnata ha invece rilevato come non fosse stato dimostrato dalla società attrice il collegamento negoziale tra il rapporto di finanziamento e quello di conto corrente.
Non vi è pertanto omessa pronuncia sul punto, come opinato dall'appellante.
Mette conto altresì rilevare che la destinazione della somma al consolidamento di altre passività ovvero ad una pianificazione dell'esposizione debitoria è pienamente lecita, non vietata da alcuna norma e indica una delle possibili modalità di impiego della somma, rispondente ad interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c.: tale operazione si traduce in una novazione di precedenti rapporti con l'effetto utile per il debitore di ottenere una rinegoziazione dei rapporti ed una dilazione rispetto a debiti immediatamente esigibili.
La conclusione è conforme all'orientamento accreditato, espresso di recente anche da Cass. n. 23149/2022 secondo la quale “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa
23 mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.
L'approdo è stato poi avallato dalla sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 5841/2025 in merito al mutuo c.d. solutorio: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Quanto all'ulteriore doglianza per cui la somma mutuata non sarebbe stata utilizzata dalla società per finanziare la sua attività, né avrebbe generato liquidità da impiegare nell'impresa e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che l'attrice non avrebbe mai avuto la disponibilità della somma finanziata va rilevato che dalla documentazione prodotta in causa da parte attrice (v. doc.5.3, pag. 14: estratto conto al 30 settembre 2009) risulta l'effettiva erogazione da parte della banca tramite l'accredito in conto corrente della somma di euro 102.880,00, come previsto dal contratto di mutuo (doc.1).
24 Alla luce della già ricordata sentenza di legittimità, neppure può condividersi che un accredito nel conto corrente della somma da parte della mutuante non integri la consegna della relativa somma. Sul punto è costante il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel contratto di mutuo la datio debba essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente basta a tal fine (ex multis Cass. n. 23149/2022; 37654/2021, 1945/1999).
Ciò comporta che il perfezionamento del contratto di mutuo, con conseguente nascita dell'obbligo alla restituzione, si verifichi nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario.
Per quanto sopra esposto l'appello proposto da non può trovare Controparte_1
accoglimento.
Ciò rende superfluo l'esame dell'appello incidentale proposto da , da CP_3
intendersi come condizionato (“nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario sia dichiarato ammissibile … in via subordinata rispetto all'ammissibilità del presente giudizio di appello…”).
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte, in relazione al valore della causa.
25 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Controparte_1
sentenza n. 118/2022 emessa dal Tribunale di Verona;
2. condanna l'appellante alla rifusione a favore di Controparte_1 CP_3
(già ) delle spese del presente grado di
[...] Controparte_8
giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di parte appellante.
Venezia, 1° luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
26 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1512 /2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Fabrizio Bruni, con domicilio eletto presso lo studio del predetto in
Roma, via Francesco dell'Anno 10;
APPELLANTE
1 quale procuratrice di Controparte_2
(GIA' Controparte_3 Controparte_4
) (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2
Giuseppe Mercanti, con domicilio eletto presso lo studio del predetto in
Verona, vicolo Pietrone 1/b;
APPELLATO
Oggetto: Bancari - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona
n.118/2022 pubblicata il 26 gennaio 2022
CONCLUSIONI per parte appellante:
Voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello di Venezia, previamente disposta la correzione di cui al punto A) dell'atto d'appello e l'integrazione della CTU su tutte le questioni non esaminate dal Giudice di prime cure e riproposte nel presente giudizio, condannare l'istituto di credito al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 131.054,56 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 31.12.2014 sino al soddisfo;
accertare e dichiarare la nullità del mutuo chirografario stipulato dalla e, per CP_1
l'effetto, condannare l'Istituto Bancario alla restituzione delle rate di mutuo già corrisposte per € 80.014,22, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal versamento alla restituzione effettiva;
in ogni caso,
2 dichiarare non dovute tutte le restanti rate nonché la somma di € 26.921,78 quale saldo del conto corrente n. 30519 di cui alla nota del 06.03.2015; invia subordinata, nella denegata ipotesi che non disponga nei termini sopra indicati, in ogni caso, in riforma della impugnata sentenza, Voglia Codesta
Ill.ma Corte, come da motivo d'appello di cui al punto E dell'atto d'appello, condannare l' al pagamento della somma di € 36.752,25 per il conto CP_5
30519 e di € 1614,09 per il conto anticipi. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
per parte appellata:
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza,
1. In via pregiudiziale.
1.1. Dichiararsi l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello avversario, ovvero dei singoli motivi di impugnazione, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta.
1.2. Dichiararsi l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello avversario in quanto, per i motivi sopra esposti, non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto.
2. In via principale. Rigettarsi l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte nella comparsa di costituzione
e risposta e, per l'effetto, rigettarsi le domande proposte dalla società attrice nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. CP_3
3
3. In via incidentale. Per le ragioni sopra esposte in atti, riformarsi in parte qua la sentenza n. 118/2022 del Tribunale Civile di Verona, pronunciata in data 26.1.2022 nella causa iscritta al n. 3274/15 R.G., accertando e dichiarando che ha regolarmente ricevuto le Controparte_1
comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali dei rapporti di conto corrente oggetto di causa, depositate in prime cure da
e, per l'effetto, rideterminare il saldo dei rapporti in Controparte_3
esame al 31.12.2014 tenuto conto delle suddette variazioni.
4. In via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie relativamente al motivo di appello avente ad oggetto il contratto di mutuo chirografario, ed in particolare della domanda di nullità del contratto di mutuo, in via riconvenzionale, condannare alla restituzione a favore di Controparte_1
ell'importo di Euro 102.880,00 erogato dalla convenuta Controparte_3
a favore della società attrice al momento della stipula del contratto, oltre interessi dalla data del versamento.
5. In via istruttoria Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie, ed in particolare alle richieste di integrazione della CTU, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, insistendo nelle proprie istanze istruttorie svolte dalla nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. CP_6
6. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di entrambi i giudizi.
4 Motivi della decisione
In fatto
La causa ha ad oggetto due contratti di conto corrente, nn.030519 e 030690, assistiti da apertura di credito, ed un mutuo chirografario, n. 0070/001/0766714, i primi conclusi tra e rispettivamente in data Controparte_1 Controparte_7
7 aprile 2004 e 2 dicembre 2004, il mutuo stipulato nel 2009 per l'importo capitale di euro 102.880,00, da rimborsare in 60 rate mensili dal 30 ottobre 2009 al 30 settembre 2014. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, con atto di Controparte_1
citazione notificato il 18 marzo 2015, (già Controparte_8
chiedendo che fosse accertato e dichiarato, per il Controparte_7
periodo anteriore al 18 settembre 2009 “stante l'assenza di contratti validi ed efficaci”, la nullità e l'illegittimità degli interessi, delle commissioni, spese e remunerazioni a qualunque titolo addebitati dall'Istituto di credito sui conti correnti in questione e, per l'effetto, la rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti in causa e la condanna di al pagamento in favore dell'attrice della CP_4
somma di euro 131.054,56 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31 dicembre 2014 sino al soddisfo.
La società attrice chiedeva altresì che fosse accertata e dichiarata la nullità del mutuo chirografario e, per l'effetto, la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle rate di mutuo già corrisposte per euro 80.014,22 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal versamento alla restituzione
5 effettiva e, in ogni caso, che fossero dichiarate non dovute le restanti rate per euro
21.985,78.
Chiedeva infine la condanna di al risarcimento del danno morale CP_4
e patrimoniale asseritamente subito in conseguenza della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Costituendosi in giudizio eccepiva Controparte_8
l'inammissibilità ed infondatezza delle domande attoree, producendo i documenti contrattuali relativi ai rapporti di conto correnti oggetto di lite.
La causa veniva istruita tramite CTU contabile (al primo deposito sono seguite tre integrazioni peritali) e quindi decisa con la sentenza impugnata che così ha disposto:
“A) accerta e ridetermina il rapporto di dare / avere tra le parti nel senso sopra indicato e cioè nel senso di un credito in favore di di €. Controparte_1
36.752,25 per il conto corrente nr. 30519 e di €. 1.614,09 per il conto anticipi nr.
30690, rigettando le ulteriori differenti pretese della società attrice;
B) rigetta le domande attoree relative alla nullità del mutuo chirografario / restituzione delle rate già corrisposte / dichiarazione di non debenza delle rate residue e di risarcimento proposte;
C) compensa le spese di causa, anche quanto ai costi per la CTU con le avvenute integrazioni.”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 26 luglio 2022, CP_1
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
[...]
Col primo motivo (A) L'appellante lamenta l'errata indicazione del nominativo della parte convenuta.
6 Col secondo motivo (B), articolato in più punti, lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione.
Col terzo motivo (C), articolato anch'esso in più punti, lamenta il vizio di omessa pronuncia ex art 112 c.p.c. sulle questioni giuridiche sollevate in corso di causa.
Col quarto motivo (D) lamenta illegittima applicazione dell'indennità di sconfinamento, omessa motivazione e violazione dell'art. 2 bis del d.l. 185/2008 convertito in l. 2/2009.
Col quinto motivo (E) si duole del rigetto della domanda di ripetizione formulata dalla società attrice, lamenta motivazione perplessa ed incomprensibile e violazione dell'art 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c..
Col sesto motivo (F) si duole del rigetto della domanda di nullità del mutuo chirografario, lamenta violazione dell'art. 116 c.p.c. ed omessa pronuncia in merito al collegamento negoziale tra il mutuo ed il conto corrente e sulla conseguente nullità/illiceità della causa ex art. 1418 c.c. nonché violazione dell'art. 1344 c.c..
Si è costituito (già ) con Controparte_3 Controparte_8
comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 dicembre 2022, eccependo l'inammissibilità dell'appello, di cui ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato, ed ha formulato un motivo di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20 febbraio 2025, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
7 In diritto
Il primo motivo (A) non dà luogo ad un'impugnazione, in quanto con esso l'appellante chiede di provvedere alla correzione dell'“errore” determinato dall'avere il primo Giudice indicato nell'intestazione della sentenza, quale parte convenuta, anziché Controparte_8 Controparte_3
In realtà non si tratta neppure di un errore, in quanto la parte convenuta in giudizio era effettivamente;
nelle more del giudizio ha Controparte_8
avuto luogo la fusione di con CP_4 Controparte_9
mediante la costituzione di Controparte_3
Non vi è nulla, quindi, da riformare o correggere, essendo sufficiente tale precisazione.
Con il secondo motivo (B) l'appellante lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione;
articola quindi il motivo in più punti tutti di critica alle risultanze alla
CTU contabile disposta in primo grado.
Il motivo, nella sua plurima articolazione, presenta concorrenti profili di inammissibilità ed infondatezza.
In sostanza l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice abbia deciso la causa richiamando l'esito della consulenza tecnica contabile (“Quanto alla domanda di pagamento della somma di €. 131.054,56, effettivamente la disposta CTU ha accertato – quanto al conto corrente nr. 30519 – una rideterminazione del saldo del conto, con indicazione della somma di €. 36.752,25 (quale differenza tra il
8 saldo positivo da riconoscere al correntista per la illegittima applicazione di CMS ed interessi passivi per €. 63.548,35 e il saldo negativo indicato dalla banca per €.
26.796,10), come da terza integrazione CTU a pagina 15. Per il conto anticipi nr.
30690 il CTU, nella indicata terza integrazione, ha concluso che il saldo in favore del correntista ammonta ad €. 1.614,09 (cfr. pagina 16”).
Ripropone quindi una serie di rilievi già prospettati dal proprio consulente di parte al consulente tecnico d'ufficio e da questi motivatamente disattesi.
La ragione dell'inammissibilità del motivo è da ravvisarsi nella circostanza che con l'impugnazione l'appellante si limita a reiterare le osservazioni già proposte in sede endoprocedimentale, senza nulla argomentare in ordine alle motivate conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, cui ha aderito il primo Giudice decidendo la causa in conformità agli esiti della espletata CTU.
E' infatti consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui il
Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione.
Venendo all'esame delle singole doglianze in cui è articolato il motivo si osserva:
L'appellante lamenta sub b1) la violazione dell'art.1283 c.c. per illegittima capitalizzazione degli interessi sul presupposto della inapplicabilità ai contratti di apertura di credito della deroga al divieto di anatocismo di cui alla delibera CICR
2000 in quanto tali rapporti, per loro natura, non potrebbero mai generare interessi
9 creditori con assenza, di fatto, di reciprocità.
La doglianza reitera quanto già osservato dal CTP attoreo (v. allegato 4 alla prima integrazione della CTU depositata il 3 ottobre 2018) e non tiene conto della circostanza che i rapporti per cui è lite sono originati da due contratti di conto corrente sui quali sono state concesse aperture di credito;
tutti i contratti contemplano apposita clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca, specificamente approvata dalle parti ex art. 1341 c.c. (v. docc. 2, 3, 5, 16 fascicolo di parte banca), come evidenziato anche nell'elaborato peritale (pag. 28-29 e ss.).
Gli interessi anatocistici sono stati quindi legittimamente pattuiti, in conformità alle prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000, mentre l'assenza di interessi creditori a favore della correntista per tutta la durata del rapporto è riconducibile al fatto che i conti correnti presentavano costantemente un saldo a debito.
L'appellante lamenta inoltre, sub b2), l'errata inclusione delle competenze del conto anticipi n.30690 girocontate sull'apertura di credito n.30519.
Il consulente di parte attoreo aveva osservato che: “Tutte le operazioni di giroconto delle competenze confluite sull'apertura di credito n° 30519, dall'apertura di credito per anticipi SBF n.3069, pari complessivamente ad euro 22.664,33 virgola non sono state espunte dall'apertura di credito n° 30519, Sebbene siano state oggetto di separata ricostruzione sul conto anticipi sbf. Tanto provoca una duplicazione degli addebiti per competenza del rapporto anticipi SBF n° 30690 ai danni dell'attrice.”
10 Il CTU ha motivatamente disatteso l'osservazione rilevando che: “la ricostruzione
è oggettivamente corretta, ma non si può non osservare come: a) La regolazione delle competenze maturate sul conto 30690 venne definita con addebito sul conto
n. 30519 sulla scorta di precisa disposizione contrattuale convenuta tra le Parti;
b) In assenza di un separato pagamento da parte del , la disponibilità Parte_1
della a liquidare periodicamente le competenze maturate sul conto n. 30690 CP_6
con addebito sul conto n. 30519 è qualificabile (e comparabile in tutto e per tutto) ad un pagamento autorizzato dalla a favore di terze parti. In punto di diritto CP_6
si segnala la pronuncia del Tribunale di Catania (n. 790 del 17/02/2017). Secondo
i giudici etnei “pur dando luogo ad un rapporto unitario, l'anticipo salvo buon fine si qualifica come un'operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, sebbene regolata e gestita tramite il conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo e l'addebito (storno) dell'eventuale insoluto, sia per quanto concerne le competenze, che vengono pagate tramite addebito in conto corrente (per solito, affidato). La circostanza, dunque, che gli interessi maturati per effetto delle singole anticipazioni vengano addebitati sul conto ordinario, concorrendo a formarne il relativo saldo debitore, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. al conto anticipi”. La pronuncia si pone nel solco di un precedente del Tribunale di Torino (sentenza 20/06/2014).
Sicché non vi è alcuna plausibile ragione per dare seguito alla richiesta del Dott. Part
.” (p. 29 elaborato cit.).
11 Di tale argomentato riscontro l'appellante non ha tenuto conto, riproponendo tale e quale l'osservazione a suo tempo svolta dal consulente di parte.
L'appellante lamenta inoltre, sub b3), l'errata inclusione nella formula del TEG dei numeri debitori presenti nello scalare trimestrale, riproponendo l'osservazione già svolta dal CTP attoreo. A tale osservazione il CTU ha così replicato: Part
“Il CTP Dott. ritiene che il calcolo del TEG operato dal CTU sarebbe viziato da un errore nell'applicazione della formula di Banca d'Italia, ed in particolare per quanto attiene i numeri debitori. Richiama la definizione di numeri debitori offerta dalle più recenti istruzioni (edizione 2016) di Banca d'Italia e come supporto dottrinario un commento del Prof. . Viene Persona_1
contestato al CTU di aver inserito nella formula TEG i numeri debitori presenti Part nello scalare trimestrale (che secondo la tesi del Dott. rappresentano il montante, ovvero la sommatoria di capitale ed interessi).
Premesso che non viene precisata dal CTP di alcun valore, Controparte_1
offrendo invero solo un criterio metodologico alquanto vago (numeri debitori = prodotto del capitale effettivamente prestato per i giorni del suo utilizzo) giova rammentare che le istruzioni della Banca d'Italia 2009 prevedono, contrariamente Part a quanto sostenuto dal Dott. , che: “i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale cd. “scalare”. Giova peraltro ricordare che la Banca d'Italia a novembre 2010 (Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura) così si espresse sul punto. “Per
12 il calcolo dei numeri per le aperture di credito in conto corrente va effettuato considerando l'estratto conto “scalare”, in cui i capitali sono comprensivi degli interessi e delle altre spese addebitate trimestralmente. Tale modalità di calcolo è valida anche nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle istruzioni di agosto
2009”. (20).
Le considerazioni del CTP, pertanto, si pongono in contrasto con le chiare indicazioni di Banca d'Italia ed in quanto tali non sono meritevoli di accoglimento.” (v. pag. 45 dell'elaborato peritale depositato in data 24 ottobre
2017).
L'appellante non si è confrontato, neppure in questo caso, con l'esaustiva risposta del CTU, riproponendo l'identica osservazione a suo tempo svolta dal consulente di parte.
L'appellante lamenta, sub b4), l'omessa valutazione dell'usura originaria.
Anche in disparte la constatazione che trattasi di rilievo svolto da parte attrice solo con la comparsa conclusionale, e quindi tardivo, vale osservare che, a fronte delle osservazioni del CTP attoreo relativamente alla asserita applicazione da parte della banca di un tasso nominale eccedente le soglie usura, il CTU ha così replicato: Part
“Quanto sostenuto dal Dott. non è corretto, poiché nel 2014 il conto corrente
n. 35019 non era affidato. La circostanza è provata per tabulas dalle evidenze degli scalari trimestrali, che non riportano linee di affidamento ma al contrario presentano tassi di interesse a livelli ben diversi da quelli applicati nel precedente
13 anno (caratterizzato dalla presenza di linee di affidamento, seppur in costante riduzione).
L'assunto è confermato dalle condizioni contrattuali presenti nel contratto di affidamento del 05/12/2012 laddove è previsto che le due aperture di credito in conto corrente (di € 10.000 ciascuna) hanno validità fino al 31./07/2013 e fino al
30/09/2013. Donde dal 1° ottobre 2013 il conto corrente n. 30519 è sprovvisto di affidamento. Poste queste premesse i tassi soglia indicati nella tabella di pag. 27 sono quelli relativi alla categoria “scoperti senza affidamento”. Il tasso riportato Part nella memoria del Dott. si riferisce, invece alla categoria “aperture di credito in conto corrente.” (v. pag. 44 dell'elaborato peritale depositato in data 24 ottobre
2017).
L'appellante reitera l'osservazione del proprio CTP, senza affrontare e motivatamente superare quanto già replicato dal CTU.
Infine, l'appellante ripropone, sub b5), la contestazione relativa all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Anche in questo caso la doglianza risulta inammissibile sia perché ripropone un'osservazione del CTP attoreo già disattesa dal CTU (v. pag. 5 e 6 terza integrazione peritale) sia perché non specifica nell'atto di appello quali rimesse, tra quelle che il perito ha individuato come solutorie, sarebbero divenute ripristinatorie a fronte di un saldo rettificato.
14 Con il terzo motivo (C) l'appellante lamenta un vizio di omessa pronuncia per non avere il primo Giudice esaminato “numerose questioni giuridiche” che avrebbero dovuto essere sottoposte al vaglio del CTU in quanto idonee ad incidere sulla ricostruzione del rapporto dare/avere.
Anche tale motivo, articolato in plurime doglianze, si risolve nella mera riproposizione di rilievi già svolti e reiterati in primo grado, e non tiene conto delle puntuali difese della banca e dei provvedimenti adottati dal Tribunale nel corso del processo di primo grado.
L'appellante lamenta sub c1) l'inutilizzabilità della documentazione contrattuale depositata in originale da in data 3 dicembre 2015 riproducendo CP_4
quanto già esposto nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., a pag. 8 e ss. con riguardo ai docc. 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
Nella seconda memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., aveva CP_4
puntualmente riscontrato tutti i rilievi critici di parte attrice così deducendo:
“
3.01 Con riferimento al contratto di conto corrente del 7 aprile 2004 prodotto sub
21, ha affermato che trattasi “di semplice conto corrente di CP_1
corrispondenza”, non riferibile alla società attrice (I° mem. avvers., p. 8). Invero, dall'esame di detto documento, è facile replicare che tale contratto disciplina le condizioni economiche e normative del conto corrente n. 030519, ascrivibile alla società attrice e oggetto del presente procedimento.
3.02 Relativamente poi al contratto di adesione al servizio NO (documento sub 22), la società attrice ha contestato genericamente che la con detto CP_6
15 documento contrattuale non ha provveduto a concedere alcun affidamento a
Dal momento che non è mai stata intenzione dell'esponente attribuire CP_1
tali finalità a detto documento, allo stato risultano del tutto incomprensibili le doglianze avversarie.
3.03 Per quanto concerne il contratto di apertura di credito del 19 maggio 2004
(documento sub 23), con cui è stato concesso a un'apertura di credito CP_1
di Euro 150.000,00 sul conto n. 030519, si osserva che nel medesimo sono state riportate perfettamente tutte le condizioni economiche disciplinanti l'affidamento sul c/c n. 030519. Le doglianze avversarie sono pertanto del tutto generiche, con particolare riferimento a “spese ed oneri”, ed, in ogni caso, prive di fondamento, essendo evidente che, relativamente ai “giorni valuta”, l'affidamento de quo ha avuto regolamento contabile sul conto corrente di corrispondenza n. 030519.
Da ultimo, non si comprende cosa intenda controparte lamentando l'assenza di una controfirma per accettazione da parte della società attrice;
lo si ribadisce, il contratto di apertura di credito del 19 maggio 2004 risulta validamente sottoscritto da (tanto che la firma apposta in calce non risulta essere stata CP_1
disconosciuta da controparte).
3.04 Con riferimento al contratto di apertura di credito del 24 dicembre 2007
(documento in originale sub 26), si ribadisce quanto sopra precisato per i documenti sub 24, 25 e 27, posto che il “Documento di Sintesi” rappresenta il frontespizio della concessione/variazione di apertura di credito del 24.12.2007, stante l'apposizione del sigillo e la perfetta corrispondenza del numero di contratto
e del “NDG” riportato nei moduli contrattuali. con la propria CP_1
16 sottoscrizione ne ha fatto proprio l'intero contenuto negoziale, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali. Trecentodue ha poi dichiarato nel contratto che: “Alle aperture di credito in conto corrente e agli affidamenti resi utilizzabili
a valere su apposito conto (“conto anticipi”, “conto finanziamenti” etc..) si applicano le condizioni economiche riportate nella apposita “Sezione Condizioni
Economiche” del “Documento di Sintesi” e/o nel foglio/i allegato/i alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
ove non diversamente previsto: nella misura e con le modalità stabilite per il il/i contratto/i di apertura dei rapporti a valere sui quali sono resi utilizzabili gli affidamenti” (v. pag. 1, punto 1), accettando tutte le condizioni economiche ivi contemplate. Risulta poi evidente
l'assoluta irrilevanza per la regolarità ed autenticità del contratto la mancata apposizione del timbro della società ovvero dell'indicazione nel timbro postale del numero complessivo delle pagine che compongono il documento contrattuale.
Si eccepisce infine l'astrattezza e genericità delle doglianze di controparte in ordine all'asserita illegittimità della riduzione di affidamento disciplinata nel contratto del 24 dicembre 2007, che risulta essere stata da CP_1
validamente sottoscritta ed accettata.
3.05 Relativamente ai contratti di apertura di credito del 19.09.2009, del
10.9.2010, del 12.9.2011 e del 5.12.2012 (documenti in originale sub 28, 29, 30 e
33), stante il contenuto delle doglianze avversarie che ripetono pedissequamente le contestazioni svolte per il contratto di affidamento del 24.12.2007 (documento sub 26), al fine di non appesantire l'esame della presenti difese, si richiamano integralmente le considerazioni esposte dalla Banca nel paragrafo 3.04.
17 In particolare, poi, con riferimento ai documenti disconosciuti sub 29, 30, e 33, le censure di controparte sono smentite, contrariamente a quanto ex adverso riportato, proprio dai numeri posti a piè pagina, che attesterebbero ulteriormente
l'unicità del documento contrattuale.
3.06 Infine, con riferimento all'addendum contrattuale del 6 febbraio 2012 e del 2 marzo 2012, prodotti in originale dalla sub 31 e 32, si ribadisce che CP_6
ha accettato, sottoscrivendole, tutte le perfettamente valide condizioni CP_1
economiche ivi contemplate, risultando pertanto del tutto irrilevante l'asserita mancata indicazione della ragione sociale di .”. CP_1
Con tali puntuali difese parte attrice non si è confrontata, limitandosi a mantenere ferme le contestazioni già svolte.
Tali contestazioni non sono state ritenute fondate dal Tribunale che, con i provvedimenti istruttori adottati nel corso del giudizio ha considerato inutilizzabili esclusivamente i contratti prodotti in originale sub docc.24, 25 e 27 (in relazione ai quali l'attrice aveva disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione e la banca aveva rinunciato ad avvalersene ex art.216 c.p.c.), con conseguente utilizzabilità degli altri documenti.
L'appellante lamenta, sub c2), la mancata sottoposizione al CTU di un ulteriore accertamento in punto usura, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite
n.1603/2018.
18 In proposito è dirimente osservare che l'usura risulta essere stata verificata dal CTU mentre parte attrice-appellante, proponendo detta istanza, non ha illustrato la rilevanza nel caso di specie di tale ulteriore accertamento.
Anche la doglianza sub c3), relativa all'asserito illegittimo conteggio dei giorni valuta risulta inammissibile per difetto di specificità ed è comunque da rigettare in quanto parte dal presupposto – errato – dell' “assenza di convenzioni valide ed efficaci” con conseguente illegittimità di “tutti gli addebiti operati dal convenuto istituto di credito a titolo di interesse ultra legale, CMS, spese, giorni valuta, commissioni e altre remunerazioni connesse all'erogazione del credito”.
infatti, ha prodotto in giudizio i contratti di apertura dei conti CP_4
correnti oggetto di causa (v. docc. nn. 2, 3 e 16 – All. D), le modifiche consensuali delle condizioni contrattuali (docc. nn. 12 e 13 - All. D) e tutte le aperture di credito concesse sui predetti conti (docc. nn.
4-11 e 14 - All. D).
La doglianza di cui al punto c4), per cui l'eccezione di prescrizione sollevata da sarebbe generica in quanto la convenuta avrebbe omesso di CP_4
indicare i versamenti aventi carattere solutorio è infondata.
Va in proposito osservato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15895/2019, hanno definitivamente chiarito che, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente
19 assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.
Nel caso di specie, peraltro, nella comparsa di costituzione e CP_4
risposta, oltre a riprodurre gli affidamenti concessi, ha pure indicato le singole rimesse aventi natura solutoria ed ha allegato gli estratti conto per il periodo interessato da prescrizione (v. docc.67-72 fascicolo di parte banca).
Con il quarto motivo (D) l'appellante lamenta l'illegittima applicazione dell'Indennità di Sconfinamento, impugnando la parte di sentenza che, omettendo di motivare sul punto, ha preso in considerazione il conteggio che ritiene legittima l'applicazione della commissione IS.
Il motivo non merita accoglimento per il dirimente rilievo che l'appellante si limita a dolersi dell'omessa motivazione ed a richiamare – genericamente, senza riportarle – deduzioni difensive svolte nel giudizio di primo grado, mentre le decisioni dell'ABF citate non appaiono conferenti la diversa ipotesi di applicazione cumulativa della commissione per la messa a disposizione di fondi e della CMS.
Con il quinto motivo (E) l'appellante impugna il seguente capo di sentenza:
“La domanda attorea va conseguentemente accolta per il solo aspetto della rideterminazione del rapporto dare/avere (e non per la richiesta di condanna di pagamento relativo) e per il minor importo sopra indicato. Va in proposito infatti rilevato che univa fonte dell'azione di ripetizione dell'indebito è il pregresso
20 avvenuto pagamento;
laddove-come nel caso di specie- il correntista non abbia fornito la prova di tali pagamenti, la domanda di restituzione non può essere accolta, bensì solo quella di rideterminazione del reciproco rapporto dare/avere.
In tal senso la domanda attore va accolta in via limitata (solo rideterminazione del rapporto e riduzione della somma asserita come illegittimamente calcolata dall'istituto di credito”.
Il motivo è infondato.
Parte attrice non ha neppure allegato l'avvenuta chiusura dei conti ed in ogni caso risulta indimostrato l'avvenuto pagamento del saldo a debito risultante dagli estratti conto.
Con raccomandata A.R. del 6 marzo 2015 richiamando la CP_4
precedente raccomandata del 19 maggio 2014 (con la quale aveva comunicato il recesso immediato dal rapporto di conto corrente n.30519, v. doc.3) aveva rilevato che permaneva insoddisfatto il credito, oltre a spese, commissioni ed interessi, discendente dal saldo di detto conto (sul quale venivano contabilizzate anche le competenze relative al conto corrente n.030690) per euro 26.921,31 (v. doc.9).
L'estratto conto al 31 marzo 2015 evidenzia un saldo negativo per euro 28.446,28
(v. doc.15).
La decisione del primo Giudice è pertanto corretta, in quanto l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito implica l'avvenuto pagamento di un saldo debitorio oppure la chiusura di un conto a zero, presupposti di cui parte attrice non ha dato prova, risultando per converso che, alla data dell'introduzione della lite, il
21 conto corrente n.30519 risultava aperto e presentava un saldo negativo a credito della banca.
Con il sesto motivo (F) l'appellante impugna il seguente capo di sentenza:
“Nessuna prova è stata offerta da che il mutuo in parola sia stato CP_1
concesso per estinguere la posizione debitoria gravante sul conto corrente di riferimento dovendosi così presumere che lo stesso abbia avuto una ordinaria finalità di finanziamento dell'attività di impresa;
confermativa di tale conclusione
è la circostanza che il conto corrente di riferimento - dopo l'erogazione del mutuo
- non sia stato chiuso e che invece, dopo aver ricevuto detto CP_1
finanziamento, abbia continuato ad operare sul conto stesso.”.
L'appellante lamenta omessa pronuncia in merito al collegamento negoziale tra mutuo e conto corrente e sulla conseguente nullità/illiceità della causa e violazione dell'art.1344 c.c.; censura altresì la sentenza per illogicità della motivazione e violazione dell'art.2729 c.c..
Il motivo è infondato.
Con l'atto di citazione del giudizio di primo grado la società attrice aveva chiesto che fosse accertata e dichiarata la nullità del mutuo chirografario stipulato e, per l'effetto, la condanna di alla restituzione delle rate di mutuo già CP_4
corrisposte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal versamento alla restituzione, e che in ogni caso fossero dichiarate non dovute le restanti rate.
A sostegno della domanda l'attrice aveva dedotto di avere stipulato il mutuo chirografario al fine di ripianare il debito rappresentato dall'Istituto di credito e che
22 la banca non aveva conferito il predetto importo ma si era limitata ad utilizzare la somma mutuata per azzerare le passività (apparentemente) esistenti nei suoi confronti, ovvero a consolidarle. L'illegittimità degli addebiti operati dalla banca avrebbe pertanto “travolto” la validità dello stesso finanziamento chirografario.
In sostanza, la società attrice sarebbe stata indotta a stipulare un contratto di mutuo allo scopo di ripianare una situazione debitoria di fatto inesistente.
Il Tribunale di Verona con la sentenza impugnata ha invece rilevato come non fosse stato dimostrato dalla società attrice il collegamento negoziale tra il rapporto di finanziamento e quello di conto corrente.
Non vi è pertanto omessa pronuncia sul punto, come opinato dall'appellante.
Mette conto altresì rilevare che la destinazione della somma al consolidamento di altre passività ovvero ad una pianificazione dell'esposizione debitoria è pienamente lecita, non vietata da alcuna norma e indica una delle possibili modalità di impiego della somma, rispondente ad interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c.: tale operazione si traduce in una novazione di precedenti rapporti con l'effetto utile per il debitore di ottenere una rinegoziazione dei rapporti ed una dilazione rispetto a debiti immediatamente esigibili.
La conclusione è conforme all'orientamento accreditato, espresso di recente anche da Cass. n. 23149/2022 secondo la quale “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa
23 mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.
L'approdo è stato poi avallato dalla sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 5841/2025 in merito al mutuo c.d. solutorio: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Quanto all'ulteriore doglianza per cui la somma mutuata non sarebbe stata utilizzata dalla società per finanziare la sua attività, né avrebbe generato liquidità da impiegare nell'impresa e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che l'attrice non avrebbe mai avuto la disponibilità della somma finanziata va rilevato che dalla documentazione prodotta in causa da parte attrice (v. doc.5.3, pag. 14: estratto conto al 30 settembre 2009) risulta l'effettiva erogazione da parte della banca tramite l'accredito in conto corrente della somma di euro 102.880,00, come previsto dal contratto di mutuo (doc.1).
24 Alla luce della già ricordata sentenza di legittimità, neppure può condividersi che un accredito nel conto corrente della somma da parte della mutuante non integri la consegna della relativa somma. Sul punto è costante il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel contratto di mutuo la datio debba essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente basta a tal fine (ex multis Cass. n. 23149/2022; 37654/2021, 1945/1999).
Ciò comporta che il perfezionamento del contratto di mutuo, con conseguente nascita dell'obbligo alla restituzione, si verifichi nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario.
Per quanto sopra esposto l'appello proposto da non può trovare Controparte_1
accoglimento.
Ciò rende superfluo l'esame dell'appello incidentale proposto da , da CP_3
intendersi come condizionato (“nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario sia dichiarato ammissibile … in via subordinata rispetto all'ammissibilità del presente giudizio di appello…”).
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte, in relazione al valore della causa.
25 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Controparte_1
sentenza n. 118/2022 emessa dal Tribunale di Verona;
2. condanna l'appellante alla rifusione a favore di Controparte_1 CP_3
(già ) delle spese del presente grado di
[...] Controparte_8
giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di parte appellante.
Venezia, 1° luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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