Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5298/2023 R.G. promossa da c.f. e p. iva , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Filippo Mansutti
ATTRICE
nei confronti di c.f. e p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Marco Mancini
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice, come da nota del 10.03.2025: “In via pregiudiziale: dichiarare la
propria incompetenza in favore del Tribunale di Udine o di Roma. Di
conseguenza Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso revocare il decreto ingiuntivo
opposto. Le spese di lite seguano la soccombenza. Nel merito in via principale:
accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da e, per CP_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Condannare inoltre CP_1
ex art. 96 cod.proc.civ. al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via
[...]
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5298/2023 r.g. 1
di alla luce dei pagamenti effettuati ad e CP_1 Parte_1
alla luce della esatta quantificazione degli importi dovuti;
In ogni caso spese di
lite interamente rifuse. Voglia in ogni caso l'Ill.mo Tribunale adito inviare le
comunicazioni opportune alle competenti autorità per la verifica sulla sussistenza
o meno di illeciti derivanti dalla ritardata e/o falsa e/o illecita fatturazione
operata da . CP_1
Per la convenuta, come da nota del 13.03.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
contrariis reiectis, In via preliminare di rito: rilevato che l'opposizione al decreto
ingiuntivo n. 1762/2023 presentata da non è fondata Parte_1
su prova scritta o di pronta soluzione e preso atto dell'intervenuto spontaneo
pagamento, da parte di in favore di Parte_1 Controparte_1
delle fatture nn. 22028637 del 30/11/2022 (cfr. doc. 79 del ricorso per decreto
ingiuntivo); 22032399 del 31/12/2022 (cfr. doc. 80 del ricorso per decreto
ingiuntivo); 23002647 del 31/01/2023 (cfr. doc. 81 del ricorso per decreto
ingiuntivo); 23005363 del 28/02/2023 (cfr. doc. 82 del ricorso per decreto
ingiuntivo); 23008268 del 31/03/2023 (cfr. doc. 83 del ricorso per decreto
ingiuntivo) e 23010883 del 30/04/2023 (cfr. doc. 84 del ricorso per decreto
ingiuntivo), - Concedere, a norma dell'art. 648 c.p.c., con ordinanza, l'esecuzione
provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1762/2023 per la somma corrispondente a
quella indicata nella fattura n. 22022946 del 30.09.2022, ossia per la complessiva
somma di € 86.594,38, per sorte capitale, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza della fattura sino al saldo, oltre alle spese per il
procedimento di ingiunzione liquidate in € 2.242,00 per compensi, € 406,50 per
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5298/2023 r.g. 2 esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ed
oltre alle successive occorrende;
Nel merito In via principale: - Confermare in
ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, al netto dei pagamenti medio
tempore spontaneamente effettuati da in favore di Parte_1 [...]
anche con riguardo alle spese processuali tutte liquidate e, CP_1
conseguentemente, - Rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta dall'opponente,
in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa della
presente comparsa di costituzione e risposta;
- Condannare Parte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art.
[...]
96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente quantificata. In ogni caso:
Spese e compensi professionali rifusi sia per la fase monitoria che la fase di
opposizione. In via istruttoria: Si rileva la natura strettamente documentale del
presente procedimento. Per tale motivo ci si oppone, sin d'ora, alla richiesta
formulata da di prova testimoniale, rilevando che: il capitolato 1 è Pt_1
documentale; il capitolato 2 è documentale;
il capitolato 3 è inconferente ed
ininfluente ai fini del giudizio;
il capitolato 4 è valutativo, inconferente ed
ininfluente ai fini del giudizio;
il capitolato 5 è inconferente ed ininfluente ai fini
del giudizio;
il capitolato 6 è documentale, contraddittorio rispetto ai documenti
prodotti proprio dall'attrice opponente sub 15, 16, 17 e 18, nonché inconferente
ed ininfluente;
il capitolato 7 è inconferente ed ininfluente ai fini del giudizio;
il
capitolato 8 è valutativo, inconferente ed ininfluente ai fini del giudizio;
il
capitolato 9 è documentale e, in ogni caso, contraddittorio rispetto ai documenti
prodotti dall'odierna opposta sub 57, 58, 59, 60 e 61 del fascicolo monitorio;
il
capitolato 10 è valutativo, inconferente ed ininfluente ai fini del giudizio;
il
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5298/2023 r.g. 3 capitolato 11 è documentale;
il capitolato 12 è valutativo, inconferente ed
ininfluente ai fini del giudizio;
il capitolato 13 è valutativo, inconferente ed
ininfluente ai fini del giudizio;
il capitolato 14 è inconferente ed ininfluente ai fini
del giudizio;
il capitolato 15 è inconferente ed ininfluente ai fini del giudizio;
il
capitolato 16 è documentale;
il capitolato 17 è documentale;
il capitolato 18 è
documentale; il capitolato 19 è documentale;
il capitolato 20 è inconferente ed
ininfluente ai fini del giudizio. Si rileva, inoltre, l'incompatibilità ex art. 246 c.p.c.
e/o l'inattendibilità dei soggetti indicati da controparte a testimoniare, in qualità
di dipendenti di poiché aventi un interesse giuridico Parte_1
che potrebbe legittimare la partecipazione dei teste al giudizio, nonché da
ritenersi poco credibili in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti
ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (cfr., sul punto,
Cass. 21.8.2004 n. 16529)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(d'ora in poi ) ha proposto opposizione avverso il Parte_1 Pt_1
decreto n. 1762/2023, con il quale il Tribunale di Treviso le aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 101.342,74 (oltre Controparte_1
interessi e spese), da questa pretesa a titolo di corrispettivo di forniture di beni e servizi.
ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pt_1
Treviso, per esser competente il Tribunale di Udine o il Tribunale di Roma. Nel
merito ha dedotto di avere in parte la somma oggetto di ingiunzione e contestato per la residua parte la fondatezza della domanda, negando in particolare di essere
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n. 5298/2023 r.g. 4 tenuta al pagamento della somma di euro 86.594,38 (iva inclusa), richiesta da
[...]
quale corrispettivo della fornitura di materiale igienico. CP_1
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione in data
17.03.2025, con riserva di deposito della sentenza nel termine ex art. 281 sexies,
comma 2, c.p.c.
L'eccezione preliminare dell'opponente è rigettata.
È noto che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore (v.
ex multis Cass. ord. n. 16284/2019). Con la precisazione che, ove convenuta sia una società di capitali, questa ha l'onere di provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria né
alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (Cass. ord. n.
21253/2011).
Nel caso di specie, l'eccezione non può ritenersi ritualmente proposta perché
l'opponente (e convenuta sostanziale) non ha dedotto alcunché in merito all'inesistenza nel circondario del Tribunale di Treviso di proprie sedi secondarie o rappresentanti abilitati a stare in giudizio.
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n. 5298/2023 r.g. 5 Nel merito si osserva quanto segue.
Con il ricorso monitorio, ha dedotto che il rapporto contrattuale Controparte_1
fra le parti, iniziato nel maggio 2017, aveva ad oggetto la fornitura di materiale e attrezzature per la pulizia degli ambienti presso il cantiere in Parte_2
Roma.
Inizialmente, il materiale richiesto da veniva recapitato presso il cantiere Pt_1
direttamente dal proprio fornitore ES Italia s.p.a., la quale emetteva le
Co relative fatture nei confronti di che provvedeva al pagamento dei corrispettivi.
In data 30 settembre 2022 essa aveva emesso la fattura n. RD22022946 per il pagamento sia dei canoni dovuti da per ventuno mesi (di importo pari ad Pt_1
euro 2.458,06 iva inclusa al mese) sia del corrispettivo della fornitura di materiale igienico dell'importo di euro 86.549,38 (iva inclusa), corrispondente alla somma degli importi di tutte le fatture emesse da ES negli anni dal 2017 al 2020.
aveva pagato i canoni mensili, ma non anche il corrispettivo delle forniture. Pt_1
Inoltre, , aveva omesso il pagamento della somma complessiva di euro Pt_1
14.748,36, di cui alle fatture emesse tra il novembre 2022 e l'aprile 2023.
Il credito fatto valere da Ica riguarda quindi:
- quanto ad euro 86.549,38 (iva inclusa), il corrispettivo delle forniture di materiale igienico eseguite da ES, il cui pagamento sarebbe stato “anticipato”
Co da;
- quanto ad euro 14.748,36 (iva inclusa), il canone mensile dovuto per le attrezzature utilizzate ai fini del servizio di pulizia per le mensilità da novembre
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n. 5298/2023 r.g. 6 Riguardo alla prima voce, l'assunto dell'attrice sostanziale è che avrebbe Pt_1
Co assunto l'obbligazione di rifondere a il costo delle forniture di materiale igienico-sanitario da questa pagato a ES Italia s.p.a.
ha, di contro, dedotto di essere tenuta soltanto al pagamento di un canone Pt_1
mensile comprensivo anche del costo delle forniture di ES e che, a decorrere da gennaio 2021, le parti avevano concordato di incrementare l'importo del
Co canone (portandolo ad euro 1.752,00 oltre iva), per consentire a di recuperare progressivamente quanto speso a sua volta per le forniture ricevute da ES.
Co Nel maggio 2022, aveva senza preavviso addebitato il canone per un importo superiore (euro 2.014,80 oltre iva) e, nel settembre successivo, aveva preteso il pagamento della somma di euro 86.594,34, che aveva contestato subito Pt_1
dopo la ricezione tramite il sistema di interscambio della fattura n. 22022946 di cui al ricorso monitorio.
Riguardo alla seconda voce, ha dedotto di avere pagato la somma di euro Pt_1
14.748,36 prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
Detta ultima deduzione è fondata.
Artco invero ha documentato (documenti n. 2-6) di avere pagato le fatture emesse
Co da per il periodo da novembre 2022 ad aprile 2023 (documenti n. da 79 a n. 84
del fascicolo monitorio) e che, relativamente agli importi di cui alle fatture n.
28637 del 30.11.2022, n. 32399 del 31.12.2022 e n. 02647 del 31.01.2023
(complessivi euro 7.374,18), il pagamento è avvenuto prima del 6 giugno 2023,
data di deposito del ricorso monitorio (si vedano i pagamenti di cui ai documenti n. 2 e 3, eseguiti nel maggio 2023). Gli ulteriori pagamenti documentati (doc. n.
4-6) sono stati eseguiti dopo il deposito del ricorso ma (quantomeno quelli di cui
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n. 5298/2023 r.g. 7 ai documenti n. 5 e 6) riguardano fatture scadute dopo (le fatture n. 08628 del
31.03.2023 e n. 10883 del 30.04.2023, scadute il 30 giugno 2023 e,
rispettivamente, il 31 luglio 2023).
Quantomeno in ragione di tali circostanze, il decreto ingiuntivo deve essere revocato: il fatto poi che, alla data del deposito del ricorso, la pretesa creditoria fosse in parte già stata estinta o in parte non ancora esigibile incide sulla regolamentazione delle spese processuali, nei termini di cui si dirà.
Resta da esaminare la fondatezza della pretesa di pagamento relativa all'importo di euro 86.594,38 di cui alla fattura n. 22022946 del 20.09.2022.
Come anticipato, si tratta del costo della fornitura di materiale igienico che, pur destinato al cantiere San Leonardo di Artco, sarebbe stato addebitato da ES a
Co
e da questa pagato in adempimento delle fatture emesse da ES
direttamente nei suoi confronti per il periodo da ottobre 2017 a dicembre 2020
(fatture prodotte nel fascicolo monitorio sub documenti n. 4 - 55).
Co Costo che, secondo la tesi di , avrebbe dovuto rimborsarle. Pt_1
La deduzione dell'attrice sostanziale non è stata adeguatamente dimostrata.
Dalla documentazione di causa e dalle rispettive allegazioni delle parti emerge che:
Co
- per l'intera durata del rapporto contrattuale (maggio 2017 – aprile 2023), ha fatturato a il costo delle forniture di vari materiali e attrezzature da Pt_1
utilizzare nel cantiere in questione (si vedano le fatture per gli anni dal 2017 al
2022 del fascicolo Ica, che coincidono – sia pure con minime eccezioni – con le fatture prodotte da come documenti da n. 23 a n. 67, allegati alla memoria Pt_1
ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.);
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n. 5298/2023 r.g.
8 - gli importi di cui alle fatture anzidette è variabile (dipendendo dalle quantità e dalla tipologia del materiale ordinato di volta in volta da ) ed è stato sempre Pt_1
pagato da quest'ultima (il dato è pacifico tra le parti);
Co
- a partire dal mese di gennaio 2021, ha fatturato ad – in aggiunta ai Pt_1
costi variabili anzidetti – anche il costo mensile per il servizio di fornitura di materiale igienico presso il cantiere San Leonardo ad un prezzo unitario di euro
1.752,00 oltre iva dal gennaio 2021 al maggio 2022 e di euro 2.014,80 oltre iva dal maggio 2022 all'aprile 2023 (si vedano le fatture prodotte nel fascicolo monitorio come documenti n. 57 - 84, le quali si riferiscono evidentemente ad una prestazione diversa da quella risultante dalle fatture di cui ai documenti n. 23 - 67
di ); Pt_1
- è pacifico che abbia pagato anche il corrispettivo mensile del servizio (si Pt_1
ripete: in aggiunta al costo variabile delle forniture di apparecchiature e materiali);
- d'altro canto, è proprio al predetto corrispettivo mensile che si riferiscono i pagamenti dedotti da (documenti n. 2 - 6 citati). Pt_1
Queste evidenze dimostrano che, a partire dal gennaio 2021, il costo mensile delle
Co forniture di materiale è stato addebitato da (senza che nessuna contestazione sia stata svolta da ) autonomamente ed in aggiunta al corrispettivo variabile Pt_1
di cui si è detto.
Siffatta circostanza, però, non è sufficiente ai fini decisori, perché non riveste la pregnanza e la univocità che sarebbero necessarie per dimostrare che, anche per il periodo pregresso (maggio 2017 - dicembre 2020) fosse tenuta a pagare a Pt_1
Co parte siffatto costo ed a rimborsare quanto anticipato a tale titolo da nei rapporti con ES.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5298/2023 r.g. 9 L'opposta, disattendendo l'onere probatorio su di lei gravante, avrebbe dovuto offrire ulteriori elementi che corroborassero i propri assunti.
La circostanza che nemmeno gli assunti di abbiano trovato conferma Pt_1
probatoria (quelli relativi alla debenza, per l'intero periodo, di un corrispettivo mensile fisso) non giova all'attrice sostanziale, essendo noto che la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo o di una diversa ricostruzione della vicenda negoziale non configura un'eccezione in senso sostanziale e non comporta inversione dell'onere della prova (Cass. ord. n. 24328/2017).
La pretesa dell'attrice sostanziale non può ritenersi provata.
Di conseguenza, l'opposizione è accolta ed il decreto ingiuntivo è revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opposta anche rispetto alla domanda di pagamento dei corrispettivi per i mesi da novembre 2022 ad aprile
2023, in ragione di quanto già osservato in merito all'estinzione ed illiquidità del credito alla data di deposito del ricorso monitorio.
Le spese sono liquidate nei limiti della domanda dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1762/2023, opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in euro 406,50 per anticipazioni e in euro 9.552,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5298/2023 r.g. 10 Treviso, 5 maggio 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5298/2023 r.g. 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 ad aprile 2023.