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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...]
C.F. C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Carafa (C.F. ), presso il cui C.F._2 studio in AT ES (MI), Via G. Verdi n. 2 ha eletto domicilio
e
2) Controparte_1 nato a [...], il [...]
C.F. C.F._3 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Carafa (C.F. ), presso il cui C.F._2 studio in AT ES (MI), Via G. Verdi n. 2 ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ES ER (MB) in data 09.12.2000 (anno 2000 – Ufficio 1 - N. 133 -parte II – Serie A)
In regime di separazione dei beni.
Con due figli:
1) , nato a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne ed economicamente indipendente
2) , nata a [...] il [...], minorenne Persona_2 ed economicamente non indipendente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.10.2024 ed integrato il 4.12.2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: pagina 1 di 4 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la IG , minorenne ed economicamente non indipendente, viene affidata in via Per_2 condivisa ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre, presso l'immobile dalla stessa condotto in locazione sito in Cesate (MI), Via Matteotti n. 11, anche ai fini della residenza anagrafica. La IG.ra dichiara di aver già lasciato la casa coniugale di Pt_1 esclusiva proprietà dei genitori del IG. nei primi giorni di settembre Controparte_1
2024, portando con sé i propri effetti personali nonché i beni e l'arredo come già concordato;
3) la casa coniugale, di esclusiva proprietà dei genitori del IG. , rimarrà Controparte_1 nella disponibilità di quest'ultimo. Il figlio , maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente, abiterà presso il padre;
4) i coniugi concordano che il padre potrà esercitare il diritto di visita vedendo e tenendo con sé la IG nelle seguenti modalità: a) tre giorni durante la settimana;
b) a week end alternati;
Per_2
c) un periodo di sette giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il
Natale o il Capodanno, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi;
d) la Pasqua e la Pasquetta ad anni alterni;
e) un periodo durante le vacanze estive, di 2 settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti;
f) il giorno del compleanno della IG ad anni alterni, salvo diversi Per_2
e migliori accordi tra le parti;
5) il IG. verserà in favore della IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della IG minorenne e sino a quando quest'ultima sarà Per_2 economicamente indipendente, la somma mensile di € 400,00= (euro Quattrocento/00) da corrispondersi anticipatamente il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema introdotto dal
Protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 2 di 4 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6) avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo lettera racc., e-mail, whatsApp o sms con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e ciascuna delle parti potrà espatriare con la IG liberamente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 12, terzo comma, c.p.c.
Le parti con note scritte in sostituzione d'udienza sottoscritte in data 11.11.2024 e depositate in data
19.11.2024 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), che hanno contratto matrimonio in Controparte_1 C.F._3
ES ER (MB) in data 09.12.2000;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES ER (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...]
C.F. C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Carafa (C.F. ), presso il cui C.F._2 studio in AT ES (MI), Via G. Verdi n. 2 ha eletto domicilio
e
2) Controparte_1 nato a [...], il [...]
C.F. C.F._3 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Carafa (C.F. ), presso il cui C.F._2 studio in AT ES (MI), Via G. Verdi n. 2 ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ES ER (MB) in data 09.12.2000 (anno 2000 – Ufficio 1 - N. 133 -parte II – Serie A)
In regime di separazione dei beni.
Con due figli:
1) , nato a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne ed economicamente indipendente
2) , nata a [...] il [...], minorenne Persona_2 ed economicamente non indipendente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.10.2024 ed integrato il 4.12.2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: pagina 1 di 4 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la IG , minorenne ed economicamente non indipendente, viene affidata in via Per_2 condivisa ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre, presso l'immobile dalla stessa condotto in locazione sito in Cesate (MI), Via Matteotti n. 11, anche ai fini della residenza anagrafica. La IG.ra dichiara di aver già lasciato la casa coniugale di Pt_1 esclusiva proprietà dei genitori del IG. nei primi giorni di settembre Controparte_1
2024, portando con sé i propri effetti personali nonché i beni e l'arredo come già concordato;
3) la casa coniugale, di esclusiva proprietà dei genitori del IG. , rimarrà Controparte_1 nella disponibilità di quest'ultimo. Il figlio , maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente, abiterà presso il padre;
4) i coniugi concordano che il padre potrà esercitare il diritto di visita vedendo e tenendo con sé la IG nelle seguenti modalità: a) tre giorni durante la settimana;
b) a week end alternati;
Per_2
c) un periodo di sette giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il
Natale o il Capodanno, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi;
d) la Pasqua e la Pasquetta ad anni alterni;
e) un periodo durante le vacanze estive, di 2 settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti;
f) il giorno del compleanno della IG ad anni alterni, salvo diversi Per_2
e migliori accordi tra le parti;
5) il IG. verserà in favore della IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della IG minorenne e sino a quando quest'ultima sarà Per_2 economicamente indipendente, la somma mensile di € 400,00= (euro Quattrocento/00) da corrispondersi anticipatamente il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema introdotto dal
Protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 2 di 4 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6) avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo lettera racc., e-mail, whatsApp o sms con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e ciascuna delle parti potrà espatriare con la IG liberamente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 12, terzo comma, c.p.c.
Le parti con note scritte in sostituzione d'udienza sottoscritte in data 11.11.2024 e depositate in data
19.11.2024 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), che hanno contratto matrimonio in Controparte_1 C.F._3
ES ER (MB) in data 09.12.2000;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES ER (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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