Articolo 23 della Legge 27 dicembre 1973, n. 878
Articolo 22Articolo 24
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20 gennaio 1974
Art. 23. (Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 4 gennaio 1968, n. 19)

Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi i contributi di cui al titolo primo della legge 4 gennaio 1968, n. 19 , qualora non sia stato possibile accogliere le relative domande, debitamente documentate, per l'esaurimento degli stanziamenti di detta legge.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1974