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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/11/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1787/2025
VERBALE DI UDIENZA del 4 novembre 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Pietro Accardo;
Per CP_1 parte resistente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'avv. Rossella Quarta.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI 178711 Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa MM RI
OT, nella causa iscritta al N. 1787 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte 1 (c.f. C.F. 1
), giusta procura in atti dall'Avv. Pietro Accardo (C.F.: C.F. 2
ricorrente;
E
Controparte_2 in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato,
TT OL, VA GR, Quarta Rossella, giusta procura in atti resistente
All'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione IO
Con atto del 27/05/2025, la Sig.ra Parte 1 propone ricorso al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di recupero di indebito per come accertato dall' CP_1 con nota del 28.02.2024, l' CP_1 con il quale comunicava il ricalcolo per rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, con contestazione di indebito di € 11.776,04 per il periodo da gennaio 2021 ad aprile 2024 su pensione n. 002-67901701541S cat. IO;
che avverso la comunicazione del 28.02.2024, il ricorrente, tramite il sottoscritto procuratore, presentava ricorso al Comitato Provinciale, respinto con delibera del 24/4/25. A sostegno della propria difesa deduceva, l'illegittimità del provvedimento di indebito, per non aver superato i limiti reddituali di legge per l'integrazione del trattamento al minimo e trattamento di famiglia nei periodi considerati e, comunque, per violazione dell'art. 13 della legge 412/91.
In ogni caso, con riferimento al pagamento degli indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione dei redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, il comma 2 dell'art. 13 della L. 412/91 pone in capo all' CP 1 l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate per non aver superato i limiti reddituali di legge per l'integrazione del trattamento al minimo e trattamento di famiglia nei periodi considerati e, comunque, per violazione dell'art. 13 della legge 412/91. Nel caso di specie la notifica dell'indebito è avvenuta in data 28.02.2024 per un presunto indebito maturato nel periodo da gennaio 2021 ad aprile 2024 e, quindi, abbondantemente oltre i termini di cui sopra, Ecco, pertanto, che l'indebito del 28.02.2024 per come formulato, va assolutamente dichiarato nullo, non essendo il ricorrente tenuto alla restituzione delle somme per come determinate nella stessa comunicazione. Pertanto, concludeva chiedendo" che nulla la ricorrente deve restituire all' CP_1 con riferimento all'indebito di € 11.776,04 contestatole con nota del
28/2/24 sulla pensione n. 002-67901701541S cat. IO;
in conseguenza, condannare il convenuto alla restituzione in favore di parte ricorrente dell'importo che sarà stato eventualmente recuperato a mezzo trattenute e conguagli, oltre accessori di legge dalla data di maturazione a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da porsi a carico del resistente, da distrarsi ai sottoscritti procuratori anticipatari."
Si costituiva l' CP_1 il quale rappresentava che il provvedimento scaturiva"
"L'indebito oggetto di contestazione (rif. pratica 18412687) è scaturito dalla
Ricostituzione reddituale per integrazione al trattamento minimo dell'assegno n. 002-
679017015435 Cat. IO, effettuata in data 23/02/2024 (in allegato). Con la suddetta ricostituzione l'assegno è stato ricalcolato dal 01/01/2021. Il ricalcolo ha compreso la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, dal quale si è generato un debito di euro 11.776,04 (euro 9.754,18 al netto delle ritenute fiscali a.p.). Si rappresenta che a giugno 2021 la ricorrente è divenuta titolare di pensione di reversibilità, percependo € 8830,41 a tale titolo. Tale importo, sommato ai redditi da pensione percepiti dal coniuge fino al decesso (pari ad € 9729,00), ha comportato il superamento dei limiti di reddito per beneficiare dell'integrazione al TM. Quest'ultima
è stata confermata soltanto per le rate 06/2021 - 13/2021 in quanto, a seguito del decesso del coniuge, si tiene in considerazione il reddito del pensionato solo. Tuttavia,
a partire dall'anno 2022, il limite reddituale previsto per il pensionato solo è stato superato. Infatti, se si considera l'anno 2022, per il quale è previsto il limite reddituale di € 12.170,86, la ricorrente ha percepito, a titolo di pensione di reversibilità, un importo pari ad € 15.523,00. Si rappresenta, infine, che il ricorso amministrativo n. Numero DiCartald 1 del 10/02/2025 è stato respinto dal CP_3 Provinciale con
Delibera n. 2523844 del 24/04/2025".
Evidenziava che anche negli anni precedenti, nonostante i ripetuti solleciti di
CP_1 l'odierno ricorrente, non aveva comunicato all' CP_1 i redditi influenti ai fini del diritto. L'inadempienza all'obbligo di comunicazione dei redditi influenti sulla pensione, non contenuti nel Casellario, è peraltro continuata anche successivamente (Vista l'inadempienza del ricorrente all'integrale restituzione, in data 23.9.2024 l'Ufficio legale di Reggio Calabria ha inviato al medesimo atto di diffida, chiedendo la restituzione delle somme residue pari a € 8.061,79. Quindi concludeva chiedendo di" accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di recupero delle prestazioni indebitamente percepite e per l'effetto rigettare la domanda perché infondata. Vinte le spese"
All'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della discussione le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Il ricorso è fondato.
In linea generale, occorre ricordare che all'interno del sistema previdenziale e assistenziale vige un principio, "derogatorio dell'art. 2033 del codice civile"
(così Corte Cost., 1/2006, in diritto, par. 3) di tendenziale irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, che incontra l'unico limite del dolo del percipiente. L'art. 52 1. 88/89, dopo aver previsto al co. 1 che le pensioni
(incluse le pensioni per i superstiti) possono in ogni momento essere rettificate in caso di errori nella attribuzione, erogazione o riliquidazione, al co. 2 afferma che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (...)".La disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 co. 1 1. 412/1991, che così dispone: "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite". La Suprema Corte, in un suo risalente arresto, ha affermato che il dolo non è "(...) identificabile con il semplice silenzio o con una reticenza dell'accipiens, che non immuti la rappresentazione della realtà, ma si limiti a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'ente erogante, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per se stesso, valore di causa determinante della erogazione non dovuta (...)" perché la legge equipara dolo e silenzio solo nei casi "(...) in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dalla inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge (...) ovvero dalla indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione (o della conservazione) del diritto" (così Cass. 11498/1996).
La pronuncia prosegue poi sottolineando che "le omissioni e le reticenze del beneficiario non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione".
Il dolo è invece configurabile nell'ipotesi di “(...) dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi,
sull'attribuzione della prestazione. Situazioni siffatte integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (...)".
Tale principio è stato ripreso e confermato dalla recente giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. 1919/2018, Cass. 8731/2019) e ancor più recentemente, dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 5984/2022che ha affermato quanto segue: "(...) l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base al formale definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (...)), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c." (Cass. 5984/2022).
Non si può dubitare, né è contestato, che il diritto alla pensione sia sorto sulla base di un provvedimento comunicato alla ricorrente, né che tale provvedimento avesse natura definitiva. Lo prova il fatto che, per un lungo periodo l' CP_1 ha corrisposto la pensione all'odierna ricorrente. Quanto agli altri elementi, ritiene questo giudice che non possa predicarsi la presenza di dolo nel caso di specie e che si debba predicare l'esistenza di un errore in capo all'ente previdenziale.
Ed è ragionevole sostenere che CP_1 "facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione" (cfr. la citata Cass.
11498/1996), avrebbe potuto e dovuto procedere ad una Questi elementi consentono dunque di ritenere integrata anche la condizione dell'errore dell'ente (cfr. Cass. 5984/2022). Tale errore va rinvenuto nella violazione della disposizione dell'art. 13 co. 2 l. 412/1991, secondo cui "L' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza". verifica sulla pensione dell'odierna ricorrente.
E non si può non ritenere che l'omessa verifica annuale configuri un errore dell'ente previdenziale: a ragionare diversamente, applicando il principio di
Cass. 5984/2022, CP_1 potrebbe eludere l'applicazione dell'art. 52 1. 88/89 semplicemente astenendosi dal procedere alle prescritte verifiche, potendo sempre confidare sul successivo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Risulta così provato il fatto impeditivo della ripetizione delle somme contemplato dall'art. 52 1. 88/89, come interpretato dalla più recente giurisprudenza di legitimità.
L' CP_1 può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente.
Ad ogni modo era onere dell' CP_1 dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita.
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato provvedimento di indebito e condanna dell' CP_1 a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1 e vanno liquidate ex d.m.
55/2014, in ragione del valore dell'attività espletata, on riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione della causa, in applicazione del DM 55/2014
,ridotta per mancanza di rilevanti questioni di fatto e con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede così
provvede:
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito, del
28.02.2024, con il quale l' CP_1 ha informato il ricorrente di un debito a suo carico di € € 11.776,04 e condanna l' CP_1 a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
2) Condanna l' CP_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2608,90, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati antistatari
Palmi 4 novembre 2025
IL GOP
Dott.ssa MM RI OT
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1787/2025
VERBALE DI UDIENZA del 4 novembre 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Pietro Accardo;
Per CP_1 parte resistente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'avv. Rossella Quarta.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI 178711 Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa MM RI
OT, nella causa iscritta al N. 1787 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte 1 (c.f. C.F. 1
), giusta procura in atti dall'Avv. Pietro Accardo (C.F.: C.F. 2
ricorrente;
E
Controparte_2 in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato,
TT OL, VA GR, Quarta Rossella, giusta procura in atti resistente
All'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione IO
Con atto del 27/05/2025, la Sig.ra Parte 1 propone ricorso al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di recupero di indebito per come accertato dall' CP_1 con nota del 28.02.2024, l' CP_1 con il quale comunicava il ricalcolo per rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, con contestazione di indebito di € 11.776,04 per il periodo da gennaio 2021 ad aprile 2024 su pensione n. 002-67901701541S cat. IO;
che avverso la comunicazione del 28.02.2024, il ricorrente, tramite il sottoscritto procuratore, presentava ricorso al Comitato Provinciale, respinto con delibera del 24/4/25. A sostegno della propria difesa deduceva, l'illegittimità del provvedimento di indebito, per non aver superato i limiti reddituali di legge per l'integrazione del trattamento al minimo e trattamento di famiglia nei periodi considerati e, comunque, per violazione dell'art. 13 della legge 412/91.
In ogni caso, con riferimento al pagamento degli indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione dei redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, il comma 2 dell'art. 13 della L. 412/91 pone in capo all' CP 1 l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate per non aver superato i limiti reddituali di legge per l'integrazione del trattamento al minimo e trattamento di famiglia nei periodi considerati e, comunque, per violazione dell'art. 13 della legge 412/91. Nel caso di specie la notifica dell'indebito è avvenuta in data 28.02.2024 per un presunto indebito maturato nel periodo da gennaio 2021 ad aprile 2024 e, quindi, abbondantemente oltre i termini di cui sopra, Ecco, pertanto, che l'indebito del 28.02.2024 per come formulato, va assolutamente dichiarato nullo, non essendo il ricorrente tenuto alla restituzione delle somme per come determinate nella stessa comunicazione. Pertanto, concludeva chiedendo" che nulla la ricorrente deve restituire all' CP_1 con riferimento all'indebito di € 11.776,04 contestatole con nota del
28/2/24 sulla pensione n. 002-67901701541S cat. IO;
in conseguenza, condannare il convenuto alla restituzione in favore di parte ricorrente dell'importo che sarà stato eventualmente recuperato a mezzo trattenute e conguagli, oltre accessori di legge dalla data di maturazione a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da porsi a carico del resistente, da distrarsi ai sottoscritti procuratori anticipatari."
Si costituiva l' CP_1 il quale rappresentava che il provvedimento scaturiva"
"L'indebito oggetto di contestazione (rif. pratica 18412687) è scaturito dalla
Ricostituzione reddituale per integrazione al trattamento minimo dell'assegno n. 002-
679017015435 Cat. IO, effettuata in data 23/02/2024 (in allegato). Con la suddetta ricostituzione l'assegno è stato ricalcolato dal 01/01/2021. Il ricalcolo ha compreso la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, dal quale si è generato un debito di euro 11.776,04 (euro 9.754,18 al netto delle ritenute fiscali a.p.). Si rappresenta che a giugno 2021 la ricorrente è divenuta titolare di pensione di reversibilità, percependo € 8830,41 a tale titolo. Tale importo, sommato ai redditi da pensione percepiti dal coniuge fino al decesso (pari ad € 9729,00), ha comportato il superamento dei limiti di reddito per beneficiare dell'integrazione al TM. Quest'ultima
è stata confermata soltanto per le rate 06/2021 - 13/2021 in quanto, a seguito del decesso del coniuge, si tiene in considerazione il reddito del pensionato solo. Tuttavia,
a partire dall'anno 2022, il limite reddituale previsto per il pensionato solo è stato superato. Infatti, se si considera l'anno 2022, per il quale è previsto il limite reddituale di € 12.170,86, la ricorrente ha percepito, a titolo di pensione di reversibilità, un importo pari ad € 15.523,00. Si rappresenta, infine, che il ricorso amministrativo n. Numero DiCartald 1 del 10/02/2025 è stato respinto dal CP_3 Provinciale con
Delibera n. 2523844 del 24/04/2025".
Evidenziava che anche negli anni precedenti, nonostante i ripetuti solleciti di
CP_1 l'odierno ricorrente, non aveva comunicato all' CP_1 i redditi influenti ai fini del diritto. L'inadempienza all'obbligo di comunicazione dei redditi influenti sulla pensione, non contenuti nel Casellario, è peraltro continuata anche successivamente (Vista l'inadempienza del ricorrente all'integrale restituzione, in data 23.9.2024 l'Ufficio legale di Reggio Calabria ha inviato al medesimo atto di diffida, chiedendo la restituzione delle somme residue pari a € 8.061,79. Quindi concludeva chiedendo di" accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di recupero delle prestazioni indebitamente percepite e per l'effetto rigettare la domanda perché infondata. Vinte le spese"
All'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della discussione le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Il ricorso è fondato.
In linea generale, occorre ricordare che all'interno del sistema previdenziale e assistenziale vige un principio, "derogatorio dell'art. 2033 del codice civile"
(così Corte Cost., 1/2006, in diritto, par. 3) di tendenziale irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, che incontra l'unico limite del dolo del percipiente. L'art. 52 1. 88/89, dopo aver previsto al co. 1 che le pensioni
(incluse le pensioni per i superstiti) possono in ogni momento essere rettificate in caso di errori nella attribuzione, erogazione o riliquidazione, al co. 2 afferma che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (...)".La disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 co. 1 1. 412/1991, che così dispone: "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite". La Suprema Corte, in un suo risalente arresto, ha affermato che il dolo non è "(...) identificabile con il semplice silenzio o con una reticenza dell'accipiens, che non immuti la rappresentazione della realtà, ma si limiti a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'ente erogante, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per se stesso, valore di causa determinante della erogazione non dovuta (...)" perché la legge equipara dolo e silenzio solo nei casi "(...) in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dalla inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge (...) ovvero dalla indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione (o della conservazione) del diritto" (così Cass. 11498/1996).
La pronuncia prosegue poi sottolineando che "le omissioni e le reticenze del beneficiario non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione".
Il dolo è invece configurabile nell'ipotesi di “(...) dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi,
sull'attribuzione della prestazione. Situazioni siffatte integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (...)".
Tale principio è stato ripreso e confermato dalla recente giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. 1919/2018, Cass. 8731/2019) e ancor più recentemente, dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 5984/2022che ha affermato quanto segue: "(...) l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base al formale definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (...)), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c." (Cass. 5984/2022).
Non si può dubitare, né è contestato, che il diritto alla pensione sia sorto sulla base di un provvedimento comunicato alla ricorrente, né che tale provvedimento avesse natura definitiva. Lo prova il fatto che, per un lungo periodo l' CP_1 ha corrisposto la pensione all'odierna ricorrente. Quanto agli altri elementi, ritiene questo giudice che non possa predicarsi la presenza di dolo nel caso di specie e che si debba predicare l'esistenza di un errore in capo all'ente previdenziale.
Ed è ragionevole sostenere che CP_1 "facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione" (cfr. la citata Cass.
11498/1996), avrebbe potuto e dovuto procedere ad una Questi elementi consentono dunque di ritenere integrata anche la condizione dell'errore dell'ente (cfr. Cass. 5984/2022). Tale errore va rinvenuto nella violazione della disposizione dell'art. 13 co. 2 l. 412/1991, secondo cui "L' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza". verifica sulla pensione dell'odierna ricorrente.
E non si può non ritenere che l'omessa verifica annuale configuri un errore dell'ente previdenziale: a ragionare diversamente, applicando il principio di
Cass. 5984/2022, CP_1 potrebbe eludere l'applicazione dell'art. 52 1. 88/89 semplicemente astenendosi dal procedere alle prescritte verifiche, potendo sempre confidare sul successivo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Risulta così provato il fatto impeditivo della ripetizione delle somme contemplato dall'art. 52 1. 88/89, come interpretato dalla più recente giurisprudenza di legitimità.
L' CP_1 può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente.
Ad ogni modo era onere dell' CP_1 dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita.
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato provvedimento di indebito e condanna dell' CP_1 a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1 e vanno liquidate ex d.m.
55/2014, in ragione del valore dell'attività espletata, on riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione della causa, in applicazione del DM 55/2014
,ridotta per mancanza di rilevanti questioni di fatto e con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede così
provvede:
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito, del
28.02.2024, con il quale l' CP_1 ha informato il ricorrente di un debito a suo carico di € € 11.776,04 e condanna l' CP_1 a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
2) Condanna l' CP_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2608,90, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati antistatari
Palmi 4 novembre 2025
IL GOP
Dott.ssa MM RI OT