CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di conSIlio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente istr./est.
2) dott. Paola Barracchia ConSIliere
3) dott. Antonello VITALE ConSIliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 896/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonella Steri, elettivamente domiciliati in Palo del Colle, nel suo studio;
appellanti principali e già in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Alberto Coccioli, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari;
, rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_4 atti, dall'avv. Beatrice Barile, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari;
già Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Iazeolla, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari;
appellati-appellanti incidentali
All'udienza del 14/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c. Il procuratore degli appellanti principali ha così concluso (note scritte del 12/5/2025): <…impugna e contesta ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta ivi compreso quanto esposto e precisato nelle memorie di replica di controparte e, nel riportarsi integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi ed ai verbali di causa, chiede che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione >. Il procuratore di già Controparte_1 [...]
ha così concluso (note scritte del 12/5/2025): CP_2
Con le presenti note ci si limiterà a reiterare tutto quanto dedotto ed eccepito in sede di costituzione, comparsa conclusionale e note di replica insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così come in atti rassegnate>. Il procuratore di ha così concluso (note Parte_4 scritte del 12/5/2025) <…impugna e contesta ogni avverso e, segnatamente, quanto da ultimo esposto da parte appellante nelle note di replica del 28.4.2025, integralmente riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni e richieste sin qui espresse da questa difesa negli atti e verbali tutti del doppio grado di giudizio>. Il procuratore di già Controparte_3 CP_2
ha così concluso (note scritte del 13/5/2025):
[...]
Richiamata ogni eccezione, difesa e richiesta per come formulata agli atti e verbali di causa del doppio grado di giudizio e da ultimo con la comparsa conclusionale depositata, HDI Ass.ni S.p.A. insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 2488/2024, pubblicata il 24 maggio 2024, il Tribunale di Bari, compensando le spese processuali e ponendo a carico degli attori in solido quelle di C.T.U., ha rigettato la domanda, proposta da Parte_1 [...]
e domanda1 finalizzata ad Pt_2 Parte_3 ottenere, a carico della , ora Controparte_5 [...]
e di (il quale aveva Controparte_1 Parte_4 esteso il contraddittorio nei confronti della
[...]
già Controparte_4 Controparte_6 successivamente divenuta per Controparte_3 essere dalla stessa manlevato), pronuncia di condanna al risarcimento del danno conseguente a colpa medica. In primo luogo, il Tribunale ricostruisce i fatti di causa, allegati da parte attorea, come segue: Nel periodo tra il 2009 ed il 2010, la SI.ra cercò Parte_1 disperatamente una gravidanza, pertanto periodicamente, si recò presso il suo ginecologo di fiducia, dott.
[...]
presso il Poliambulatorio della Clinica Santa Pt_4
Maria in Bari alla Via Giuseppe Poli n.23, al fine di effettuare i controlli routinari propedeutici alla nuova nascita, da ella fortemente voluta. 2) Nel maggio del 2010, 1 Le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado erano le seguenti: “Accertata la responsabilità medica del dott. per le omissioni in premessa, condannare il medesimo al pagamento della somma di Parte_4 euro 600.761,00 oltre al danno derivante dalla perdita di chance nella misura del 50% della somma evidenziata oltre agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria;
2) Accertata la responsabilità della struttura sanitaria Controparte_
, condannare la medesima al pagamento in solido della somma di euro 600.761,00 oltre al danno derivante dalla perdita di chance nella misura del 50% della somma evidenziata oltre agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria”. in seguito ad un ritardo del periodo mestruale, si sottopose ad un test di gravidanza che le evidenziò di essere in stato di gravidanza;
3) La notizia generò entusiasmo ed aspettative per tutta la famiglia, in quanto rappresentava il traguardo dopo lunghi anni di attesa;
4) Questa volta, onde avere certezza dell'evento, la SI.ra effettuò un Pt_1 esame delle urine presso l'ambulatorio d'analisi della clinica , i cui risultati confermarono il suo stato CP_2 di gravidanza;
5) La SI.ra provvide Pt_1 immediatamente a contattare il dott. al fine di Pt_4 concordare la visita ginecologica presso il predetto Poliambulatorio;
6) Il 19/5/2010, la SI.ra venne Pt_1 visitata dal dott. il quale accertò che la gravidanza Pt_4 era al primo mese e che dall'ecografia, erano emerse due sacche amniotiche con due distinti embrioni;
7) La notizia allarmò l'odierna attrice ma di tutta risposta, il dott. evidenziò che era normale in quanto, di lì a poco, Pt_4 una sacca amniotica sarebbe stata assorbita dall'altra e ciò non avrebbe comportato alcuna complicazione per il prosieguo della gravidanza. Al termine della visita, il dott. prescrisse gli esami clinici (all.1) ad eccezione Pt_4 della c.d. amniocentesi in quanto ritenuta, dal predetto medico, troppo invasiva e rischiosa per il feto;
8) Nel mese di giugno 2010, la SI.ra effettuò la successiva Pt_1 visita di controllo, sottoponendo i risultati delle analisi all'attenzione del dott. La SI.ra fu Pt_4 Pt_1 sottoposta ad una nuova ecografia (all.2) dalla quale emerse che le sacche amniotiche si erano di fatti ridotte ad una. Il dott. rassicurò la paziente evidenziando che Pt_4 il cuore del feto era in ottimo stato, le valvole erano funzionanti e che gli altri organi risultavano perfetti;
9) Tuttavia, la SI.ra comunicò al dott. che Pt_1 Pt_4 il suo stato di salute stava peggiorando in quanto accusava, di frequente, nausee, forti mal di testa etc;
10) Il 21/7/2010, la SI.ra si sottopose ad una successiva visita di Pt_1 controllo con diagnosi ecografica (all.3). Anche in tale occasione, la stessa evidenziò al dott. che il suo Pt_4 stato di salute era ulteriormente peggiorato. Ma venne prontamente rassicurata attesa la rilevata crescita del feto;
11) Il 20/8/2010, la SI.ra effettuò una nuova Pt_1 visita di controllo presso il poliambulatorio della clinica
con nuova diagnosi ecografica (all.4). Al CP_2 termine della visita, il dott. comunicò alla paziente Pt_4 che nel successivo mese di settembre avrebbe dovuto sottoporsi ad una visita ostetrica con diagnosi ecografica morfologica al fine di escludere e/o accertare eventuali malformazioni fetali;
12) Il 15/9/2010, la SI.ra si Pt_1 recò presso la clinica di Bari al fine di CP_2 sottoporsi all'esame ecografico morfologico (all.5). I risultati del predetto esame, eseguito dal Dottor , Per_1 furono portati all'attenzione del Dott. il quale Pt_4 evidenziò che non vi erano malformazioni fetali;
13) Ad ottobre del 2010, la SI.ra effettuò una successiva Pt_1 visita ginecologica con controllo ecografico al termine del quale, il Dott. comunicò che a Novembre la stessa Pt_4 avrebbe dovuto sottoporsi ad una seconda diagnosi ecografica morfologia presso la Clinica Santa Maria di Bari;
14) Il 22/11/2010, la SI.ra si sottopose alla Pt_1 seconda ecografia morfologica presso la clinica CP_2
di Bari (all.6). L'esame venne condotto dal dott.
[...]
ed il relativo referto venne esaminato dal Dott. Per_2
Quest'ultimo, rilevato che non vi erano Pt_4 malformazioni del feto, comunicò alla SI.ra che Pt_1 la bambina sarebbe nata tra il 13 e 14 gennaio 2011 e che dal 19 dicembre 2010, avrebbe dovuto iniziare ad effettuare i tracciati di monitoraggio;
15) Nella prima decade del mese di dicembre 2010, la SI.ra si recò presso la Pt_1 clinica di Bari al fine di prenotare i tracciati di CP_2 monitoraggio, ma con grande stupore, apprese che il reparto era stato chiuso per mancanza di fondi regionali;
16) Conseguentemente, il SI. , marito della Parte_2 SI.ra contattò il dott. al fine di fissare Pt_1 Pt_4 un appuntamento presso il predetto Poliambulatorio onde sottoporre la moglie ad una visita ginecologica di controllo ed al fine di concordare presso quale struttura sanitaria si sarebbe dovuta recare la moglie per l'esecuzione dei tracciati di monitoraggio fetale;
17) Di tutta risposta, il dott. comunicò che non avrebbe potuto più seguire la Pt_4 SI.ra in quanto il reparto era stato chiuso e che Pt_1 la stessa si sarebbe potuta recare presso l'Ospedale San Paolo di Bari dal dott. ; 18) In data 14/12/2010, Per_3 pertanto, la SI.ra si sottopose a visita Pt_1 ginecologica di controllo presso l'Ospedale San Paolo di Bari a cura del dott. , così come conSIliato dal dott. Per_3
19) Nel corso della predetta visita ginecologica, il Pt_4
Dott. chiese alla paziente se avesse effettuato Per_3
l'esame di amniocentesi e, rilevata la omessa prescrizione da parte del Dott. sottopose la SI.ra ad Pt_4 Pt_1 ulteriore accertamento ecografico (all.7);20) Dall'esame ecografico, vennero immediatamente rilevati: mancanza di liquido amniotico;
un lato del viso della bimba risultava schiacciato all'interno del grembo materno, il corpicino della bimba non fluttuava, il femore era troppo sottile, il cuore aveva problemi in quanto il sangue non pulsava bene, il peso era inferiore rispetto alle settimane di gravidanza;
21) Il Dott. , dopo aver chiesto alla paziente se il Per_3 precedente ginecologo le avesse mai prescritto delle cure, vista la situazione in cui sia ella che la nascitura versavano, sottopose la SI.ra ad un ecodoppler della Pt_1 nascitura a cura del Dott. sempre presso il Per_4 medesimo reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Paolo di Bari;
22) Dopo un' attenta visita, sia il dott.
che il Dott. comunicarono alla SI.ra Per_3 Per_4
ed al SI. che il sangue venoso e arterioso Pt_1 Pt_2 della bambina si mescolavano;
23) In accordo con il dott.
, la SI.ra iniziò i tracciati di monitoraggio Per_3 Pt_1 presso l'ambulatorio del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Paolo di Bari;
24) Dopo pochi giorni, e precisamente il 20/12/2010, il dott. sottopose la Per_3 SI.ra ad una ulteriore ecografia (all.8) da cui Pt_1 emerse che il liquido amniotico si era ulteriormente ridotto e che la biometria fetale non corrispondeva all'età gestazionale. Pertanto, le comunicò che il giorno dopo avrebbe dovuto partorire;
25) Il 21/12/2010, dopo circa 8 mesi di gestazione dolorosa, la SI,ra venne Pt_1 ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Paolo di Bari, ed alle 12:45 nacque la piccola del peso di Kg.2,400 mediante taglio Per_5 cesareo (all.9); 26) Il giorno seguente, il dott. del Per_6 reparto di Pediatria e Neonatologia medica dell'Ospedale San Paolo di Bari comunicò al SI. che era Pt_2 Per_5 affetta da una grave malformazione cardiaca tale da rendere necessario un intervento chirurgico. Inoltre, evidenziò che tutti i sintomi rilevati negli accertamenti eseguiti presso la predetta struttura ospedaliera (San Paolo di Bari) erano tipici di una malformazione genetica;
27) Peraltro, nel corso del colloquio con il SI. , il Dott. Pt_2 oltre a chiedere come mai non fosse stato prescritto Per_6
l'esame di amniocentesi dal precedente ginecologo, evidenziò che la patologia cardiaca di cui era affetta
, poteva essere diagnosticata già nei primissimi Per_5 mesi di gravidanza attraverso le indagini ed i rilievi ecografici;
28) Successivamente, la piccola venne Per_5 sottoposta a test genetici da cui emerse che la stessa era nata con un cromosoma in (più); 29) Il 22/12/2010, il primario Dottor comunicò al SI. ed alla Per_6 Pt_2 SI.ra che, dopo le dimissioni, si sarebbero dovuti Pt_1 recare presso l'Ospedaletto Giovanni XXIII° di Bari per sottoporre ad una cura di prevenzione preparatoria Per_5 all' intervento cardio-chirurgico; 30) Il 27/12/2010 la SI.ra
e la FI vennero dimessi. I medici Pt_1 Per_5 raccomandarono ai genitori di tenere la FI in un ambiente molto protetto in quanto il suo cagionevole stato di salute era tale da compromettere anche la vita di . Per_5
31) Nel mese di gennaio 2011, venne sottoposta ad Per_5 ulteriori test genetici presso l'Ospedale DI VENERE di Bari-Carbonara dove venne definitivamente accertato dal Dottor , responsabile del reparto di genetica, che la Per_7 stessa è nata con un cromosoma in più (TRISOMIA 21.
) (all.10); 32) Sempre, nel gennaio Controparte_7 del 2011, venne sottoposta, presso l'Ospedaletto Per_5
Giovanni XXIII° di Bari, alla visita cardiochirurga a cura del Dottor il quale comunicò che la bambina CP_8 sarebbe stata operata all'età di sei mesi. Inoltre, conSIliò ai genitori, di procedere con il battesimo della bimba in quanto l'operazione, per quanto routinaria, avrebbe avuto un esito incerto;
33) In data 8/2/2011, la piccola Per_5 venne sottoposta a Ecocolordopller cardiaco che esitò una insufficienza lieve delle componenti tricuspidale e mitralica delle VAV (all.11); 34) Il giorno 7/6/2011, alle ore 8:00,
venne sottoposta al delicato intervento cardio- Per_5 chirurgico conclusosi favorevolmente (all.12) ma con una fase post-operatoria molto delicata e travagliata in quanto la bambina subiva frequenti collassi cardiaci;
35) Oggi,
ha otto anni ed è costretta a frequenti controlli Per_5 medici in relazione alle sue patologie sia genetiche che cardiache che non le consentono una crescita c.d.
“normale”; 36) L'intera vicenda di cui è vittima la famiglia
ha comportato non solo un deficit relazionale ma Pt_2 danni gravi ed irreversibili a tutti i suoi componenti;
37) La SI.ra risulta infatti affetta da “Disturbo di Pt_1 adattamento con umore ansia ed umore depresso, con incidenza funzionale di tipo grave”, che non le consente di vivere in piena normalità, come diagnosticato dalla dott.ssa
con relazione medico legale del 29/9/2014 Persona_8
(all.13); 38) Allo stesso modo il SI. sin Parte_2 dall'arrivo di sua FI , attese le inaspettate Per_5 patologie della bambina oltre alle ripercussioni psicologiche sulla moglie, ha condotto e conduce la sua vita in una condizione di assoluta e rilevante preoccupazione. Tale situazione non gli consente di vivere serenamente la sua vita ormai è caratterizzata da forti apprensioni ed ipervigilanza che influiscono negativamente anche nel suo lavoro (relazione psicologica D.ssa del Persona_9
19/9/2014) (all.14); 39) Parimenti, il figlio dalla Pt_3 nascita della sorella, ha manifestato e continua a manifestare un certo isolamento sociale che lo porta ad essere irascibile e a sostituirsi alla figura materna al fine di compensare, in modo ingenuo, il deficit della sorellina e le emotività della madre (relazione psicologica D.ssa Per_9 del 20/9/2014) (all.15); 40) I fatti evidenziati,
[...] scaturiti dalle palesi omissioni ed inadempienze condotte sia dal Dott. che dal personale medico ospedaliero Pt_4 della Clinica Santa Maria di Bari, inducevano gli odierni attori a chiedere il risarcimento dei danni patiti con lettera racc.ta del 26/2/2015 (all.16) a firma del precedente difensore avv. Sara Carofiglio;
41) Con successive lettere racc.te r/r del 23/2/2018 (all.17) inviata alla CP_9 e al dott. il sottoscritto procuratore
[...] Pt_4 reiterava la richiesta risarcitoria quantificata in euro 600.761,00 a titolo di risarcimento del danno per i motivi prima evidenziati così calcolati: € 94.214,00 a titolo di danno biologico e morale per la SI.ra , € Pt_1
94.214,00 a titolo di danno biologico e morale per il SI.
, € 112.333 per danno biologico e morale Parte_2 relativamente al figlio , euro 300.000,00 per Parte_3 il complessivo danno esistenziale subito dagli odierni attori oltre al danno derivante dalla perdita di chance per i coniugi;
42) La suddetta richiesta Persona_10 rimaneva priva di alcun riscontro pertanto gli attori, a mezzo del sottoscritto procuratore, richiedevano la procedura di mediazione obbligatoria presso l'organismo di mediazione e conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Bari e recante il n.301/2018 di R.G. (all.18); 43) Le parti venivano regolarmente convocate il giorno 3/5/2018 innanzi al mediatore deSInato;
44) al suddetto incontro, oltre alle parti attrici, partecipava esclusivamente l'avv. Alberto Coccioli in qualità di procuratore della Controparte_9 il quale ribadiva l'assoluta estraneità della predetta
[...] clinica ai fatti di causa, mentre il dott. declinava Pt_4 ingiustificatamente la propria presenza, talché veniva redatto il conseguente verbale con esito negativo (all.19) 45) A nulla sono valse le predette richieste risarcitorie, disattese nonostante le suaccennate ed evidenti responsabilità mediche>. Il Tribunale, quindi, nel ricostruire la vicenda processuale, osserva: In punto di diritto gli attori evidenziavano la responsabilità dei convenuti riguardo alla omessa informazione relativa ai test ai quali si sarebbe dovuta sottoporre la SI.ra nella fase gestazionale di Pt_1 gravidanza;
che il dott. aveva l'obbligo di Pt_4 informare la paziente, mettendo a disposizione della stessa tutte le sue conoscenze mediche e che, in particolare, aveva l'obbligo di informarla in merito ai test clinici cui quest'ultima si sarebbe dovuta sottoporre e ciò anche in relazione della sua età avanzata;
di fatto, però, il dott. aveva perpetrato in danno della SI.ra una Per_11 Pt_1 condotta di assoluta negligenza, omettendo in toto di informare e pertanto prescrivere gli esami clinici necessari per una corretta e controllata gravidanza. L'omessa informazione da parte del professionista aveva
“inevitabilmente compromesso il diritto di autodeterminazione dei coniugi circa la scelta di proseguire
o meno la gravidanza”. In particolare, il dott. Pt_4 avrebbe dovuto evidenziare alla SI.ra quanto Pt_1 fosse necessario sottoporsi alla c.d. amniocentesi al fine di accertare eventuali patologie cromosomiche fetali, ma questi non solo non aveva informato la paziente circa la natura del predetto test, come risultava dimostrato -a parere degli attori- dalla prescrizione medica del in data Pt_4
19/5/2010 in cui risultava omessa la relativa prescrizione (all. 1 fasc. attoreo), ma aveva altresì indotto la SI.ra
a non sottoporsi a tale accertamento adducendo Pt_1 una certa rischiosità dovuta alla sua esecuzione piuttosto invasiva. Con la sua condotta omissiva il dott. Pt_4 aveva innanzitutto violato le regole di deontologia medica sull'obbligo di informazione. Tanto era dovuto in considerazione sia del difficile decorso della gravidanza, più volte lamentato dalla paziente, sia della maternità c.d.
“tardiva” (la SI.ra aveva 45 anni all'epoca dei Pt_1 fatti) essendo dimostrato dalla scienza medica che l'avanzare dell'età materna aumenta i rischi di patologie fetali (ed in particolare il rischio della Sindrome di Down) oltre che condizionare il decorso della gravidanza e la stessa salute della madre. Pertanto, il ginecologo avrebbe dovuto informare la sua paziente sui rischi di una gravidanza per così dire “attempata”, nonché sui test diagnostici necessari da eseguire al fine di accertare eventuali anomalie fetali, cosa che non era avvenuta. Ove l'amniocentesi fosse stata ritenuta troppo rischiosa il dott. avrebbe potuto informare la SI.ra Per_11 Pt_1 dell'esistenza di altri screening meno invasivi come per esempio di Bitest. Il dott. non solo aveva violato gli Pt_4 obblighi informativi previsti dal codice deontologico dei medici ma aveva operato in dispregio anche degli obblighi informativi previsti nelle linee guida stabilite in materia dall'Istituto Superiore di Sanità. Il medico convenuto in sostanza non aveva adempiuto correttamente alla prestazione d'opera professionale di cui al contratto che aveva stipulato con la SInora ed era Pt_1 configurabile la sua responsabilità ai sensi dell'art. 1218 cc verso il paziente danneggiato. Alla luce di tale vicenda la SI.ra ed il marito lamentavano Pt_1 Parte_2 di essere stati lesi nel loro diritto costituzionalmente garantito di autodeterminazione, ovvero di poter “decidere in base a valutazioni personali ed insindacabili, se interrompere o meno la gravidanza” ovvero se diventare o meno genitori del loro secondo figlio, diritto alla procreazione cosciente e responsabile garantito dalla Costituzione e dalla Legge n.194/1978, art. 1. “Ed infatti i medesimi, ed in particolare la SI.ra , avevano già Pt_1 espresso la volontà comune di non proseguire con la gravidanza ove si fossero appalesate patologie fetali di una certa gravità, e ciò ancor prima dell'accertata maternità” ma la condotta del medico convenuto aveva causato una effettiva perdita di chance poiché il suo inadempimento aveva precluso la possibilità di conoscere il reale stato di gravidanza fin dal momento in cui si era verificato, mettendo a repentaglio la salute della SI.ra Pt_1 nonché la vita della nascitura. La sentenza della Corte di Cassazione n. 243 del 2017 secondo gli attori amplierebbe il concetto di danno risarcibile prevedendo non solo il danno configuratosi in concreto per effetto della condotta inadempiente del medico (danno psico-fisico della gestante
– danno psico-fisico dei familiari in senso stretto) ma anche per l'ulteriore perdita di chance che dovrebbe rappresentare, ai fini della liquidazione del danno, un'autonoma voce anch'essa da porre a carico del dott.
Il danno configuratosi in concreto per effetto della Pt_4 condotta inadempiente del medico era costituito, secondo gli attori, sia dal danno psico-fisico della gestante e dei familiari in senso stretto quantificato in euro € 94.214,00 per la SI.ra , € 94.214,00 per il SI. Pt_1 Pt_2
ed € 112.333,00 per il figlio ed in euro
[...] Parte_3
300.000,00 per il complessivo danno esistenziale oltre al danno da perdita di chance per i coniugi che rappresenterebbe, ai fini della liquidazione del danno, un'autonoma voce anch'essa da porre a carico del dott. e da quantificarsi nella ulteriore misura del 50 % Pt_4 delle singole voci di danno richieste, il tutto oltre interessi nella misura prevista per legge. Quanto alla responsabilità della clinica convenuta gli attori deducevano che, su precise indicazioni del dott. la SI.ra si era Pt_4 Pt_1 recata presso la struttura ospedaliera della Controparte_2 nei mesi di settembre e novembre 2010 per sottoporsi ai test ecografici morfologici. Entrambi i test, effettuati rispettivamente dal dott. e dal dott. , non Per_1 Per_2 rilevarono alcuna patologia fetale né i medesimi si curarono di prescrivere alla SI.ra ulteriori indagini attesa Pt_1 la sua difficile gestazione. Al pari gli stessi, anche in ragione dell'età della SI.ra , non prescrissero l'esame di Pt_1 amniocentesi che, in relazione al periodo gestazionale, era ancora possibile fare poiché oltre la sedicesima settimana di gravidanza. Ritenuta provata la responsabilità dei suddetti professionisti, la struttura sanitaria convenuta era anch'essa tenuta al risarcimento del danno per inadempimento colposo da parte del suddetto personale medico. Gli attori chiedevano, quindi, conclusivamente la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di euro 600.761,00 a titolo di danno biologico, morale ed esistenziale, oltre al danno da perdita di chance calcolato essere pari alla metà della somma indicata>. Resistevano alla avversa domanda i convenuti e la chiamata in causa. Veniva ammessa ed assunta la prova per testi, chiesta dagli attori,2 nonché eseguita C.T.U., a mezzo dei dottori
[...]
(medico legale) e (ginecologo).3 Per_12 Persona_13
Con l'appellata sentenza, disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla clinica il Tribunale ritiene provato che il Controparte_2 convenuto dott. sia stato inadempiente alla Parte_4 prestazione professionale, cui si era obbligato in favore della sua paziente, SInora , poiché, durante Parte_1
l'assistenza medica fornita alla gestante quale ginecologo, il sanitario non aveva prescritto l'esecuzione degli esami idonei ad accertare la sussistenza della sindrome di Down, da cui era poi risultata affetta la neonata. Osserva il Tribunale che la SI.ra non eseguì Pt_1 neppure la doverosa e non invasiva indagine di screening (translucenza nucale e bi-test), in genere da effettuare tra l'XI e la XIII settimana (ossia anche entro i primi 90 giorni di gravidanza, nel caso in oggetto scadenti il 7.7.2010), e i
CP_ 2 A mezzo dei SI.ri e (ud.
5.5.2021 e 10.11.2021). Pt_5 3 Elaborato definitivo depositato il 22.09.2022 cui risultati, attendibili -in combinazione tra loro- al 90%, laddove positivi, avrebbero fornito al dott. ulteriore Pt_4 ragione, vista l'età della paziente, al fine di eseguire un approfondimento diagnostico, ancorché invasivo (amniocentesi, che comporta un rischio abortivo limitatissimo, pari a circa l'1%), il quale avrebbe potuto confermare o meno l'aumentato rischio della sindrome fetale. Né – osserva il Tribunale - è stato dimostrato dal medico convenuto, di ciò onerato, che tanto era avvenuto per libera scelta della SInora, quand'anche adeguatamente informata. Quanto alla condotta dei medici della clinica convenuta, che, su prescrizione del dr. avevano eseguito due esami Pt_4 ecografici in data 15 settembre 2010 (22^ sett., cd
“morfologica”) e 22 novembre 2010 (32^ sett., cd “di accrescimento”), il Tribunale evidenzia che i CC.TT.UU. avevano ravvisato inadempienza perchè, pur considerando l'oggettiva difficoltà tecnica (per motivi di ordine anatomico e metodologico) di diagnosticare in sede di ecografia l'esistenza di una malformazione cardiaca fetale e non potendosi quindi affermare che gli esami ecografici de quo non fossero stati condotti correttamente, essi avrebbero meritato - considerato che si trattava di gravidanza ad elevato rischio di patologia del feto - un approfondimento presso un centro di diagnosi ecografica prenatale di riferimento e tanto avrebbe dovuto essere conSIliato alla in entrambe le occasioni. Pt_1
Non avendo doverosamente suggerito tale approfondimento diagnostico, anche la condotta dei medici della clinica convenuta, ad avviso del Tribunale, avrebbe dovuto ritenersi sanzionabile. Ciò posto, il Tribunale richiama i principi di diritto, consolidatisi in tema di responsabilità medica per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, ritenendo necessario approfondire: 1) se chi agisce abbia dedotto e dato prova della sussistenza delle condizioni di cui alla L. 22 maggio 1978, n. 194, per ricorrere all'interruzione della gravidanza,4 condizioni in assenza delle quali l'aborto integrerebbe un reato, con la conseguente esclusione della stessa antigiuridicità del danno, dovuto non più a colpa professionale bensì a precetto imperativo di legge;
5 2) se la parte, che agisce per il risarcimento del danno, abbia dedotto e provato che la madre, ricorrendo le condizioni di legge per l'interruzione della gravidanza, vi avrebbe fatto ricorso, ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale. Orbene, secondo il primo Giudice, nella fattispecie, da parte attrice non sarebbe stato dedotto, né provato, che, in capo alla gestante , sussistessero le condizioni per Pt_1 esercitare il diritto alla interruzione della gravidanza, in difetto di allegazione e di prova sul fatto che la , Pt_1 ove adeguatamente informata delle malformazioni del feto, avrebbe, in epoca anteriore al parto e -dopo i 90 giorni- prima che per il feto sussistesse la possibilità di vita autonoma, sviluppato una malattia fisica o psichica seria o grave. Né, ad avviso del Tribunale, il fatto che – come dalla stessa dedotto - la aveva sviluppato, dopo il parto, un Pt_1
“disturbo di adattamento con umore ansia ed umore depresso, con incidenza funzionale di tipo grave” avrebbe potuto essere ritenuto elemento succedaneo della lacuna deduttiva. Tale circostanza, infatti, avrebbe potuto al più sopperire al difetto della prova diretta, quale elemento di prova presuntiva dell'esistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto ad abortire, ma non avrebbe potuto assumere alcuna rilevanza in difetto di allegazione. In ogni caso, tale circostanza comunque non avrebbe dimostrato: a) che la malattia sarebbe sorta in corso di gravidanza già per la sola comunicazione della malformazione;
b) che essa sarebbe sorta prima che per il feto sussistesse possibilità di vita autonoma, ossia di quel grado di maturità del feto che gli avrebbe consentito, una volta estratto dal grembo della madre, di mantenersi in vita e di completare il suo processo di formazione anche fuori dall'ambiente materno. Alla evidenziata omissione di allegazione, secondo il Tribunale, si aggiungerebbe anche il fatto che gli attori: 1) avevano erroneamente dedotto in citazione che il diritto, costituzionalmente garantito di autodeterminazione, consisterebbe nel “decidere in base a valutazioni personali ed insindacabili, se interrompere o meno la gravidanza”, affermazione non conforme all'assetto normativo desumibile dalla L. n. 194/1978, in tema di diritto all'abortire; 2) a fronte del puntuale rilievo di controparte, in ordine alla mancata deduzione dei presupposti per ricorrere legalmente all'aborto, non avrebbero ritenuto di replicare nulla, omettendo il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c. (quand'anche fosse stato in tal sede ancora possibile rimediare all'originaria carenza della domanda). In definitiva, ad avviso del Tribunale, sarebbe stata ravvisabile totale carenza di allegazione di un fatto costitutivo del diritto asseritamente leso, con conseguente inaccoglibilità della domanda risarcitoria ed assorbimento di ogni altra questione. Avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio. A sostegno del gravame, gli appellanti deducono l'omessa rappresentazione dei fatti di causa e l'omessa valutazione delle prove, in difetto di motivazione, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 L. n. 194/78. Viene evidenziato, nell'atto d'appello, in primo luogo, che: 1) la ed il marito , ancor prima che venissero Pt_1 Pt_2
a conoscenza dello stato di gravidanza, avevano già maturato la volontà di non proseguire con la gravidanza nell'ipotesi in cui fossero state accertate patologie fetali di una certa gravità; 2) nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, era stato evidenziato che: “Di fatto, i medesimi (coniugi ), ed in particolare la SI.ra , Pt_2 Pt_1 avevano già espresso la volontà comune di non proseguire con la gravidanza ove si fossero appalesate patologie fetali di una certa gravità, e ciò ancor prima dell'accertata maternità”; 3) la paura di sentirsi non pronti ad una situazione così difficile aveva fatto maturare l'idea di non volere un figlio con malformazioni e ciò anche in ragione della loro età avanzata (oltre i 40 anni); 4) durante la gravidanza, i timori e le paure erano aumentate per il suo difficile decorso, come emerso dalle deposizioni dei testimoni sentiti nel corso del giudizio;
5) l'omessa diagnosi della sindrome di down, sia da parte del dott. che Pt_4 della struttura sanitaria, in palese violazione degli obblighi contrattuali intercorsi tra le parti, non aveva consentito alla ed al coniuge di effettuare una scelta consapevole, Pt_1 che fosse l'espressione della loro volontà, maturata sia prima che durante il periodo gestazionale;
6) l'età matura dei coniugi, il compromesso stato di salute della Pt_1 durante la gravidanza, le pregresse manifestazioni di pensiero, le paure di avere un figlio con malformazioni e le relative conseguenze, erano circostanze tutte disattese dal Tribunale, nonostante avessero trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni.6 Quanto alla violazione della L. n. 194 cit., gli appellanti lamentano un errore di metodo, in cui sarebbe incorso il primo Giudice, laddove aveva ritenuto che l'attrice non avrebbe dedotto e provato la sussistenza delle Pt_1 condizioni per l'esercizio della interruzione, ovvero che avrebbe sviluppato una malattia fisica o psichica seria o grave nell'ipotesi in cui fosse stata adeguatamente informata delle malformazioni del feto. A tal riguardo, gli appellanti osservano che, sebbene l'ordinamento non ammetta il c.d. “aborto eugenetico” (a prescindere cioè dal serio/grave pericolo per la vita o la salute fisica o psichica della donna) le norme in esame ammettono l'interruzione di gravidanza nei primi e nei successivi 90 gg. di gestazione (cd. aborto terapeutico), quando la prosecuzione della gravidanza comporti un pericolo serio, in ragione di previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (nei 90 gg) oppure un grave pericolo per la vita della donna, allorquando siano accertati rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro (dopo i 90 gg.). L'interruzione volontaria della gravidanza sarebbe quindi finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (nei primi 90 gg.) o grave (oltre i 90 gg.), talché la previsione di anomalie fetali, nel primo caso, e l'accertamento delle stesse, nel secondo caso, sarebbero rilevanti ove cagionino il danno alla salute della gestante. Quindi – osservano gli appellanti - alla stregua dell'art. 6, lett. B) cit., sarebbero idonee a determinare “un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna” solo
“rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro” e, nel caso in esame, sarebbe documentalmente provato che è affetta da Trisomia 21 (sindrome di down) e che Per_5 tale malformazione genetica era stata accertata solo successivamente alla nascita, posto che, durante l'intera epoca gestazionale, sia prima, da parte del dott. che Pt_4 successivamente, da parte dei medici della struttura sanitaria, erano mancate la prescrizione di test di screening cromosomici. Ancor più grave, poi, sarebbe stata l'omessa tempestiva rilevazione della patologia cardiaca di cui era affetta la bambina all'epoca nel grembo materno, associabile con alto grado probabilistico alla predetta sindrome fetale. Nelle conclusioni degli stessi CC.TT.UU. era sottolineata la carenza informativa che aveva privato la di Pt_1 acquisire la diagnosi e di poter decidere se fare ricorso o meno alla Legge 22 Maggio 1978, n.194. Sicchè, ad avviso degli appellanti, essi avrebbero assolto l'onere probatorio a proprio carico, una volta accertata la responsabilità sia del medico che della struttura, per omessa prescrizione dei test ed omesso accertamento della patologia cardiaca, e, rilevata e provata la malformazione fetale solo ex post, al momento della nascita, sarebbe stato innegabile il diritto al risarcimento del danno, non potendosi pretendere – come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale – che la dimostrasse che si sarebbe ammalata durante la Pt_1 gravidanza se fosse stata resa edotta della malformazione fetale. Per altro, la valutazione sul serio e/o grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna non avrebbe dovuto formularsi ex post, dovendo essere invece frutto di una valutazione probabilistica ex ante, in base agli elementi di prova raccolti, nel caso di specie disattesi dal primo Giudice: il primo elemento sarebbe costituito dall'impossibilità di decidere consapevolmente sulla prosecuzione della gravidanza nel caso di omessa informazione, imputabile esclusivamente alla condotta negligente del medico e della struttura sanitaria, da cui scaturisce la responsabilità civile di entrambi. La situazione di serio e/o grave pericolo per le condizioni fisiche e psichiche della , quale Pt_1 ulteriore elemento concorrente ai fini dell'ammissibilità della interruzione di gravidanza prescritta dalla legge, avrebbe dovuto essere valutata ex ante, in concorso con il predetto deficit informativo, al fine di accertare l'esistenza dei presupposti per la configurabilità del diritto al risarcimento del danno. Sebbene l'onere della prova ricada in capo alla gestante, sarebbe risultata particolarmente complessa la valutazione degli elementi fisici e psichici, seri e gravi, richiesti dalla norma a seconda dell'epoca gestazionale, poiché incidenti sulla volontà interiore della donna. Infatti, si tratterebbe di un accertamento di grave pericolosità potenziale, basato su elementi fisici e psichici di serio e/o grave pericolo, cui era esposta la madre, per effetto dell'inaspettata notizia sulla malattia del feto che portava in grembo. La circostanza di pericolo, quindi, avrebbe dovuto essere valutata in base alla presumibile situazione in cui si sarebbe trovata la SI.ra , ove fosse stata Pt_1 correttamente informata. Della legittima interruzione della gravidanza, sarebbero concorsi tutti i requisiti enunciati dal Supremo Collegio: la rilevante anomalia del nascituro e il grave pericolo fisico e psichico per la gestante, da cui in via presuntiva, secondo il principio del "più probabile che non", sarebbe stata desumibile la volontà di non portare a termine la gravidanza. Tanto alla luce, non solo, del provato inadempimento informativo da parte dei sanitari, ma anche delle pregresse manifestazioni di pensiero dei coniugi
, come emerse dalle dichiarazioni dei testi, Pt_1 dall'accertata anomalia cromosomica di e dalla Per_5 documentazione medico legale, attestante le patologie psico- fisiche di cui risultavano affetti i componenti della famiglia
. Pt_2
Conclusivamente, ad avviso degli appellanti, la sentenza gravata sarebbe stata ingiusta perché basata esclusivamente sul principio generale, previsto dalla legge sull'aborto, trascurando ogni valutazione desumibile dai fatti e dalle prove testimoniali, oltre al concretizzarsi del danno potenziale tradottosi in danno effettivo, pur provato dalla documentazione medico-legale offerta dagli appellanti, ma trascurato dal Tribunale. Si sono costituiti nel giudizio di gravame gli appellati ià Pt_4 Controparte_1 Controparte_2 ed già Controparte_3 Controparte_4
contestando le avverse censure.
[...] ha proposto appello Controparte_1 incidentale condizionato, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, pronuncia dichiarativa dell'insussistenza di responsabilità e/o inadempimento assistenziale, da parte della casa di cura deducente, e, conseguentemente, dell'insussistenza di ragione alcuna per compensare le spese del primo grado di giudizio, in via subordinata, insistendo nelle domande di regresso già avanzate in primo grado. Anche l'appellato ha spiegato appello incidentale Pt_4 condizionato, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l'esclusione della compensazione delle spese processuali del primo grado. Quanto alla già Controparte_3 [...]
nell'ipotesi di accoglimento, anche solo Controparte_4 parziale, dell'appello principale, la stessa ha aderito all'appello incidentale condizionato proposto dal Dott.
chiedendo, in ultima analisi, e cioè nel caso di Pt_4 accoglimento dell'impugnazione principale e rigetto della impugnazione incidentale condizionata, di contenere l'obbligazione di garanzia della HDI Ass.ni S.p.A. nei confronti del Dott. nei limiti del massimale Parte_6 di polizza pari ad € 1.000.000,00. Quindi, all'udienza del 14/5/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, a mente dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione Preliminarmente, va sottolineato che gli attori, ora appellanti, hanno avanzato domanda risarcitoria, sul presupposto della dedotta colpa medica, ancorandola esclusivamente alla lamentata lesione del diritto di autodeterminazione dei genitori nel proseguire ovvero interrompere la gravidanza (non anche ad altro titolo, come, ad esempio, la mera tardiva conoscenza della malformazione, con le implicazioni pregiudizievoli derivanti dalla sua improvvisa quanto tardiva conoscenza in capo ai genitori).7 In questi termini è stata qualificata la domanda da parte del primo Giudice, nella sentenza oggetto di appello, e, sotto tale profilo, non v'è specifica impugnazione, sicchè sul punto può ritenersi formato il giudicato. Ciò posto, con i motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto, stante la loro intima connessione, gli appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia di primo grado, per avere il Tribunale omesso la valutazione delle allegazioni e delle risultanze istruttorie, oltre a non aver correttamente applicato i principi in materia, con riguardo alle condizioni per l'esercizio del diritto all'interruzione di gravidanza.
In particolare, secondo gli appellanti, sussisterebbero e sarebbero state provate, anche in via presuntiva oltre che per il tramite di deposizioni testimoniali, le condizioni per esercitare il diritto all'interruzione di gravidanza da parte della SI.ra , entro i primi 90 giorni e anche Pt_1
successivamente, in conformità ai principi in materia, enunciati dal Supremo Collegio,8 fatti propri, in termini astratti, dal primo Giudice che, tuttavia, ne aveva fatto errata applicazione in concreto, nel caso di specie.
Tanto premesso, le doglianze degli appellanti sono infondate perchè le carenze, rilevate dal Tribunale a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria de qua, non sono soltanto probatorie ma, ancor prima, assertive.
In particolare, la ragione del rigetto delle domande attoree si fonda sulla carenza di allegazione di un fatto costitutivo del diritto asseritamente leso. Come già evidenziato, il primo giudice ha ritenuto che la sussistenza e la serietà o gravità del pericolo per la vita o la salute fisica o psichica della donna - specifici elementi costitutivi del diritto all'interruzione di gravidanza e condizioni dell'azione - non fossero stati, prima ancora che provati, neppure allegati dagli attori ed a tanto ha fatto conseguire il rigetto della domanda.
E se al difetto di prova diretta si può sopperire con la prova presuntiva, ciò però non vale per le allegazioni.
Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo grado, gli attori non hanno mai dedotto o allegato (prima ancora che provato) che la conoscenza della patologia della FI avrebbe provocato alla gestante un pericolo “serio” o
“grave” per la sua salute.
Gli attori, per contestare il ragionamento posto dal Tribunale
a fondamento della decisione, richiamano il principio affermato dalla S.C. a SS.UU. (n. 25767/2015) sulla questione dell'onere probatorio rispetto all'ipotesi di interruzione della gravidanza ex art. 6 l. 194/78.
Il Tribunale, tuttavia, ha fondato la decisione sulla base di una duplice ragione: mancata allegazione e mancata prova.
Non ha rigettato la domanda soltanto per mancanza della prova che, se la avesse saputo della Pt_1
malformazione, avrebbe abortito, ma, ancor prima, per la diversa ragione che gli attori non avevano neanche allegato quelle che erano condizioni dell'azione, ritenendo, anche, che le stesse fossero rimaste indimostrate, pur dando atto, correttamente, che in astratto la prova di quelle potesse essere raggiunta per presunzioni.
Prima di verificare se un fatto risulta provato, il Giudice deve necessariamente verificare che lo stesso sia stato tempestivamente e specificamente allegato, attraverso la esposizione dei suoi elementi costitutivi.
Come correttamente rilevato dalla difesa dei convenuti, qualora i fatti costituitivi non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati, la loro successiva dimostrazione, anche attraverso la produzione documentale, pur attestando la sussistenza di quei fatti, non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione, perché ciò costituirebbe un ampliamento indebito del thema decidendum e una violazione del diritto di difesa. Il diritto alla prova, invero, può essere esercitato solo con riguardo a fatti che siano stati tempestivamente allegati entro il termine fissato per le preclusioni assertive, decorso il quale, le successive istanze istruttorie formulate dalle parti non potranno mai avere ad oggetto fatti storici principali (e ancor meno elementi costitutivi della pretesa) che non rientrino già nei confini del thema decidendum, cristallizzato a conclusione della prima fase processuale.
In un sistema processuale caratterizzato da strette preclusioni, non è consentito chiedere di provare, o ritenere provati, fatti non allegati entro i termini fissati per le preclusioni assertive (ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.).
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, parte attrice non ha mai allegato alcuna circostanza fattuale, da cui desumere che la nascita della FI, affetta da grave patologia, avrebbe procurato alla gestante seri pericoli alla salute fisica o psichica, né ha mai dedotto in cosa questo serio pericolo sarebbe potuto consistere, né ha allegato, neppure genericamente, che nei secondi 90 giorni di gravidanza la conoscenza della patologia della FI avrebbe comportato per la gestante un grave pericolo per la salute psico-fisica e in cosa lo stesso sarebbe potuto consistere.
Tale ratio decidendi (difetto di allegazione), chiaramente esplicitata dal primo giudice, non è stata oggetto di adeguata e fondata censura da parte degli appellanti, che ad essa non hanno mosso alcun adeguato rilievo né contrapposto argomentazioni critiche, in punto di fatto e di diritto. Invero, con i motivi di gravame gli appellanti non contestano di non aver allegato alcunchè sul pericolo serio/grave per la salute della donna, limitandosi a sostenere che, sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, la relativa prova avrebbe potuto essere desunta in via presuntiva.
In definitiva, la ratio decidendi della sentenza di primo grado, in parte qua, non risulta censurata puntualmente con l'atto di appello, limitandosi le doglianze solo sull'affermata esistenza della “prova” dei fatti costitutivi della domanda, senza in realtà contrastare il decisum di omessa
“allegazione” di uno dei fatti costitutivi della domanda.
In ogni caso, la motivazione contenuta nell'impugnata sentenza è pienamente condivisibile, perché il suo percorso argomentativo si appalesa immune da vizi.
In particolare, ad avviso della Corte, il primo giudice ha perfettamente applicato i principi affermati dalla Suprema
Corte.9
A tal proposito, il Supremo Collegio10 ha sottolineato che
“…Punto di partenza della relativa disamina è
l'interpretazione della L. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza), che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità legale di ricorrere all'aborto, legittimando l'autodeterminazione della donna a tutela della sua salute, e non solo della sua vita, pur nel rispetto di condizioni rigorose, espressione di un bilanciamento di eSIenze di primaria rilevanza. Il diniego, in linea di principio, dell'interruzione di gravidanza come strumento di programmazione familiare, o mezzo di controllo delle nascite, e "a fortiori" in funzione eugenica, emerge, infatti, inequivoco già dall'art. 1, contenente l'enunciazione solenne della gerarchia dei valori presupposta dal legislatore, rivelatrice della natura eccezionale delle ipotesi permissive;
fuori delle quali l'aborto resta un delitto ("Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite"). In particolare, dopo il novantesimo giorno di gravidanza, la presenza delle condizioni ivi rigorosamente tipizzate ha non solo efficacia esimente da responsabilità penale, ma genera un vero e proprio diritto all'autodeterminazione della gestante di optare per l'interruzione della gravidanza (art. 6:
"L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna"). Il dettato normativo trova rispondenza assiologica nel principio costituzionale di non equivalenza tra la salvezza della madre, già persona, e quella dell'embrione, che persona deve ancora diventare (Corte Cost. 18 febbraio
1975 n. 20)….Occorre però che l'interruzione sia legalmente consentita - e dunque, con riferimento al caso in esame, che sussistano, e siano accertagli mediante appropriati esami clinici, le rilevanti anomalie del nascituro
e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna - giacchè, senza il concorso di tali presupposti, l'aborto integrerebbe un reato;
con la conseguente esclusione della stessa antigiuridicità del danno, dovuto non più a colpa professionale, bensì a precetto imperativo di legge. Oltre a ciò, dev'essere altresì provata la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza, in presenza delle specifiche condizioni facoltizzanti. Sotto questo profilo, il thema probandum è costituito da un fatto complesso;
e cioè, da un accadimento composto da molteplici circostanze e comportamenti proiettati nel tempo: la rilevante anomalia del nascituro,
l'omessa informazione da parte del medico, il grave pericolo per la salute psicofisica della donna, la scelta abortiva di quest'ultima. In tale evenienza, può essere impossibile fornire la dimostrazione analitica di tutti gli eventi o comportamenti che concorrano a comporre la fattispecie: onde, il problema si risolve ponendo ad oggetto della prova alcuni elementi che si ritengano rappresentativi dell'insieme
e dai quali sia perciò possibile derivare la conoscenza, per estrapolazione, dell'intero fatto complesso. Nel caso in esame un aspetto particolarmente delicato - ove il convenuto non dia per pacifiche le componenti di fatto essenziali della fattispecie - è costituito dalla circostanza che la prova verte anche su un fatto psichico: e cioè, su uno stato psicologico, un'intenzione, un atteggiamento volitivo della donna, che la legge considera rilevanti. L'ovvio problema che ne scaturisce è che del fatto psichico non si può fornire rappresentazione immediata e diretta;
sicchè non si può dire che esso sia oggetto di prova in senso stretto.
In tal caso, l'onere probatorio - senza dubbio gravoso, vertendo su un'ipotesi, e non su un fatto storico - può essere assolto tramite dimostrazione di altre circostanze, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare. Il passo successivo consiste nell'applicare la concezione quantitativa o statistica della probabilità, intesa come frequenza di un evento in una serie di possibilità date: espressa dall'ormai consolidato parametro del "più probabile, che no". Nel caso in esame, la Corte d'appello di
Firenze, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che l'onere della prova di tutti presupposti della fattispecie di cui all'art. 6 ricadesse sulla gestante;
inclusa quindi, la prova che ella avrebbe positivamente esercitato la scelta abortiva: ciò che implica un impervio accertamento induttivo anche delle convinzioni di ordine umano, etico ed eventualmente religioso, oltre che delle condizioni di salute psico-fisica esistenti all'epoca, che avrebbero concorso a determinare l'incoercibile decisione di interrompere, o no, la gravidanza. Ne ha poi tratto la conclusione che, in difetto di tale prova positiva, neppure la consulenza tecnica d'ufficio fosse ammissibile;
e la domanda dovesse essere quindi respinta in limine. Al riguardo, si osserva che se la premessa astratta appare esatta, dal momento che i presupposti della fattispecie facoltizzante non possono che essere allegati e provati dalla donna, ex art. 2697 c.c. (onus incumbit ei qui dicit) - con un riparto che appare del resto rispettoso del canone della vicinanza della prova - si palesa manchevole, invece,
l'omessa valutazione - che sembra adombrare un'esclusione aprioristica - della possibilità di assolvere il relativo onere in via presuntiva. E' bene chiarire che non si verte in tema di presunzione legale, sia pure juris tantum: la cui consacrazione in via generale ed astratta appartiene al legislatore e che si risolve in una semplificazione della fattispecie legale, esimendo la parte dall'onere di provarne uno o più elementi integrativi, ulteriori rispetto alla premessa fattuale (non diversamente che in caso di non contestazione del fatto, che pure comporta la relevatio ab onere probandi;
pur se di quest'ultima sia dubbia
l'irreversibilità: art. 345 c.p.c., comma 2). Nulla del genere
è infatti riscontrabile nella presente fattispecie, in cui il legislatore non esime in alcun modo la madre dall'onere della prova della malattia grave, fisica o psichica, che giustifichi il ricorso all'interruzione della gravidanza, nonchè della sua conforme volontà di ricorrervi. Ci si riferisce, invece, alla praesumptio hominis, rispondente ai requisiti di cui all'art. 2729 c.c., che consiste nell'inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base non solo di correlazioni statisticamente ricorrenti, secondo l'id quod plerumque accidit - che peraltro il giudice civile non potrebbe accertare d'ufficio, se non rientrino nella sfera del notorio (art. 115 c.p.c., comma 2) - ma anche di circostanze contingenti, eventualmente anche atipiche - emergenti dai dati istruttori raccolti: quali, ad esempio, il ricorso al consulto medico proprio per conoscere le condizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante, eventualmente verificabili tramite consulenza tecnica d'ufficio, pregresse manifestazioni di pensiero, in ipotesi, sintomatiche di una propensione all'opzione abortiva in caso di grave malformazione del feto, ecc… In questa direzione il tema d'indagine principale diventa quello delle inferenze che dagli elementi di prova possono essere tratte, al fine di attribuire gradi variabili di conferma delle ipotesi vertenti sui fatti che si tratta di accertare, secondo un criterio di regolarità causale: restando sul professionista la prova contraria che la donna non si sarebbe determinata comunque all'aborto, per qualsivoglia ragione a lei personale. E'da escludere, peraltro, che tale indagine debba approdare ad un'elencazione di anomalie o malformazioni che giustifichino la presunzione di ricorso all'aborto; che, proprio per il suo carattere generale e astratto, ma dissimulerebbe l'inammissibile prefigurazione giudiziale di una presunzione juris tantum. In conclusione, la statuizione della Corte d'appello di Firenze si è arrestata a livello enunciativo del principio generale, pur esatto, del riparto dell'onere probatorio: e risulta dunque manchevole nella parte in cui omette di prendere in considerazione la possibilità di una prova presuntiva, in concreto desumibile dai fatti allegati. La sentenza dev'essere quindi cassata sul punto;
restando impregiudicato l'accertamento susseguente dell'effettivo evento di danno conseguito al mancato esercizio del diritto di scelta, per eventuale negligenza del medico curante, parimenti oggetto di prova. Esclusa, infatti, la configurabilità di un danno in re ipsa - quale espressamente prospettato dai ricorrenti - occorre che la situazione di grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, L. n. 194 del 1978, ex art. 6, lett. b), (danno potenziale), si sia poi tradotto in danno effettivo, eventualmente verificabile anche mediante consulenza tecnica d'ufficio. Esula, altresì, dal thema decidendum di questa fase di legittimità il problema dell'identificazione dell'eventuale pregiudizio, legato da vincolo causale immediato e diretto, al fatto colposo dei sanitari (artt. 1223
e 2056 c.c.): se limitato allo stesso danno alla salute prefigurato ex ante quale causa permissiva dell'interruzione di gravidanza - restando cioè interno alla fattispecie di cui all'art. 6, in considerazione della natura eccezionale della norma - o se sia esteso a tutti danni-conseguenza riconducibili, in tesi generale, all'ordinaria responsabilità aquiliana”. Quelli indicati dalla S.C. ed invocati dagli appellanti sono indici presuntivi della volontà abortiva della donna e non, invece, del pericolo che sarebbe derivato per la sua salute.
Era onere della parte attrice, in primo grado, allegare e dimostrare - con riguardo alla sua concreta situazione - la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza, ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 6, lett. b), della L.
22 maggio 1978, n. 194, e cioè che la conoscibilità, da parte della donna, dell'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere (seriamente o gravemente) in pericolo la sua salute fisica o psichica.
Il Giudice di prime cure ha correttamente impostato la questione verificando, alla luce del dato normativo e delle risultanze in atti, se ricorressero processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un serio o grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, ed è correttamente pervenuto a negare che sussistesse una situazione tale da poter legittimare, a termini di legge, un'eventuale scelta di interruzione della gravidanza da parte della , non Pt_1
ravvisando la ricorrenza neanche di indici presuntivi di un tale pericolo.
Ne consegue che in alcuna violazione della regola del riparto ex art. 2697 c.c. è incorso il Tribunale, attribuendo agli attori l'onere di allegazione e dimostrazione degli elementi fattuali (distinti dalle mere allegazioni di intento) da utilizzare nello schema logico presuntivo dell'art. 2729
c.c. Nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti di legge, di cui agli artt. 4 e 6 L. n. 194 del 1978, non era neppure stata adombrata dagli attori, onde nessuna prova può dirsi legittimamente acquisita al processo, in ordine all'esposizione della donna a serio/grave pericolo per la sua vita o per la sua salute fisica o psichica in caso di prosecuzione della gravidanza, nella consapevolezza della malformazione cromosomica del feto.
Va escluso che la sola malformazione del feto possa costituire indizio esclusivo e sufficiente a trarre la prova logica induttiva degli altri elementi costitutivi. Non può sostenersi, in altri termini, che dalla malformazione del neonato avrebbe dovuto desumersi implicitamente il rischio di un serio o grave pericolo per la salute psichica della gestante.
Come emerge dall'attento esame degli atti del primo grado, parte attrice non aveva fornito indizi fattuali sintomatici "ex ante" della possibile insorgenza del pericolo grave "ante partum" per la salute della gestante, né aveva allegato altri dati fattuali idonei da cui inferire indizi gravi, precisi e concordanti o elementi circostanziali, conducenti all'accertamento del nesso eziologico tra la malformazione fetale e l'insorgenza del rischio del pericolo di serio o grave danno psicofisico della gestante.
L'assenza di allegazione di dette circostanze non faceva insorgere nei convenuti l'onere di una specifica contestazione, dovendo questa avere ad oggetto fatti specifici e non semplici allegazioni volitive o convinzioni soggettive (in realtà, come emerge anche dalla sentenza di primo grado, la difesa di parte convenuta aveva eccepito proprio l'assenza di allegazione nei sensi poi rilevati dal
Tribunale, senza alcuna tempestiva attività assertiva integrativa da parte attorea).
Nel caso di specie, nulla è stato allegato (prima ancora che provato) in merito all'anamnesi familiare e personale della gestante, o a riferimenti patologici di alcun rilievo, sicchè deve ritenersi che non vi fossero elementi per affermare che la diagnosi prenatale della malformazione del nascituro avrebbe prodotto una condizione di malattia, tale da incidere sulla salute della madre.
La e i suoi congiunti non hanno allegato, e poi Pt_1
provato, alcun elemento dal quale poter ricavare che, ove conosciuta la malformazione del feto, sarebbe insorto a carico della gestante uno stato depressivo suscettibile di essere qualificato come serio o grave pericolo per la sua salute fisica o psichica.
Neppure può ammettersi che detta prova possa ricavarsi, in via presuntiva, dalla gravità della malformazione del feto.
Anche se la verifica, circa la sua ricorrenza, va condotta con giudizio ex ante, tale circostanza, da sola, in assenza di altri elementi, non permette di ipotizzare, seppure in termini di sola probabilità, l'insorgere di un processo patologico consistente in un serio/grave pericolo per la salute fisica o mentale dell'attrice.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti (secondo cui, a tal fine, sarebbe sufficiente inferire la prova dalle deposizioni delle testimoni ascoltati in primo grado), la malattia “psichica”, cui l'informazione sulle anomalie del feto avrebbe esposto la gestante, non può farsi consistere nel mero pericolo di disagio, nella tristezza o nello scoramento: deve trattarsi di un una sindrome di rilievo psichiatrico.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “non ogni pericolo per la salute fisica o psichica della donna è rilevante, tanto da assimilarlo ad ogni forma di danno biologico (tra cui lo stress o l'affaticamento o lo stesso danno alla vita di relazione compromessa), ma solo quello che abbia carattere patologico grave per la salute fisica o psichica della donna stessa”, in quanto “l'art. 6 fa riferimento ad un concetto di salute ristretto, espresso in termini negativi, come assenza di malattia”.11
Trattandosi di valutazione ipotetica (“cosa sarebbe accaduto se la donna fosse stata informata”), essa va effettuata in termini di probabilità, non di certezza.
L'accertamento del serio/grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna va compiuto con un giudizio ex ante, con la conseguenza che “ciò che si è effettivamente verificato successivamente può avere solo valore indiziario
o corroborativo, ma non decisivo” (cfr. Cass. 12195/98, cit.).
Dunque, per stabilire se la donna avrebbe corso il rischio di ammalarsi, qualora fosse stata informata sulle condizioni del nascituro, non è sufficiente accertare se dopo il parto in lei si sia instaurato un processo patologico capace di evolvere in serio/grave pericolo per la sua salute psichica, ma bisogna stabilire se la dovuta informazione sulle condizioni del feto avrebbe potuto determinare durante la gravidanza l'insorgere di un tale processo patologico.12 L'esistenza della patologia e la pericolosità di essa devono essere valutati con “prognosi postuma”, dovendo il giudice
“immaginare” cosa sarebbe accaduto, se l'informazione fosse stata fornita.
Dalla stessa sentenza a Sezioni Unite sopra citata, che indica i canoni da rispettare per compiere questo delicato giudizio, si deduce che la situazione di grave pericolo per la condizione psicofisica della madre va accertata (come situazione di danno potenziale) necessariamente con giudizio ex ante: la prefigurazione della situazione di pericolo va desunta dalle circostanze che esistono al momento in cui la scelta deve essere compiuta, ovvero, in caso di inesatte informazioni che in tesi precludano una scelta libera e consapevole, sulla base della situazione in cui la gestante si sarebbe presumibilmente trovata se correttamente informata.
È, in definitiva, un giudizio ipotetico controfattuale ex ante.
L'accertamento della situazione di grave pericolo è accertamento in concreto che deve essere compiuto caso per caso. Sotto tale profilo, nella fattisepcie, come condivisibilmente osservato dal primo Giudice, a parte la più evidenziata quanto dirimente carenza di allegazione, nessun decisivo rilievo avrebbe potuto attribuirsi al “Disturbo di adattamento con umore ansia ed umore depresso, con incidenza funzionale di tipo grave”, sviluppato dopo il parto dalla , perché esso comunque non offre Pt_1 dimostrazione certa sul fatto che la malattia sarebbe sorta: a) in corso di gravidanza, per effetto della mera comunicazione della malformazione;
b) prima che per il feto sussistesse possibilità di vita autonoma.
Infondata è anche la censura degli appellanti di violazione del "principio di non contestazione" di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte,13 il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto, altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
Il convenuto, dunque, solo a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara ed articolata in punto di fatto, ha l'onere ai sensi dell' art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.
Va poi precisato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti.14
L'obbligo di contestazione, quindi, acquista diversa estensione in relazione al carattere più o meno circostanziato dei fatti allegati: ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera allo stesso modo rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicchè, a fronte di una generica deduzione da parte attrice, la difesa della parte convenuta non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.15 Nel caso di specie, quindi, non avendo gli attori mai affermato che in capo alla si potesse Pt_1
manifestare un serio o grave pericolo alla salute, né avendo mai allegato alcun fatto concreto da cui tale pericolo emergesse, non si poteva imporre a parte convenuta di assumere una specifica posizione sul punto.
A fronte di una prospettazione generica e lacunosa di parte attrice, i convenuti avevano persino contestato la carenza assertiva circa l'esistenza delle condizioni di legge che abilitassero la ad interrompere la gravidanza: Pt_1
sicchè, seppure con la mera contestazione dei presupposti di legge neanche ex adverso allegati, essi avevano
(implicitamente) contestato anche la sussistenza del serio e grave pericolo per la salute della gestante.
Pertanto, non essendo applicabile il principio di non contestazione, detta circostanza non poteva ritenersi pacifica e avrebbe dovuto formare oggetto di prova. Per le ragioni come sopra spiegate, l'appello principale va integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado, qui impugnata.
Resta assorbito ogni altro motivo di gravame proposto, inclusi quelli formulati in via condizionata con gli appelli incidentali.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate, a carico degli appellanti ed in favore di tutte le parti appellate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum, della natura della controversia e dell'attività effettivamente svolta (esclusa quindi la fase istruttoria non espletata).
Parte appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di , Parte_4 Controparte_1 già e già Controparte_2 Controparte_3
in persona dei rispettivi Controparte_4 legali rappresentanti pro-tempore, avverso la sentenza n. 2488/2024, pubblicata il 24 maggio 2024, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello principale e dichiara assorbiti gli appelli incidentali condizionati;
- condanna gli appellanti in solido fra loro alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado, liquidate, per ciascuna parte, in € 9.300,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, nella misura di legge;
- pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di conSIlio della terza sezione civile, addì 21/5/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 nei primi 90 giorni - scaduti nel caso de quo il 7.7.2010 - consentita per “la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione -tra l'altro e per quanto qui rileva- “a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”( art. 4) e dopo i 90 giorni consentita alle più rigorose seguenti condizioni: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna (art. 6 lett. a) - in questo caso e solo in questo l'interruzione può essere praticata anche se sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, ma allora il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardarla (art. 7, terzo comma); b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna - ma, come si è visto, qui l'interruzione non può essere praticata, se per il feto sussiste la possibilità di vita autonoma (art. 6 lett. b art. 7, terzo comma). 5 viene richiamata al riguardo Cass., Sez. U, Sentenza n. 25767 del 22/12/2015. 6 Gli appellanti sottolineano, a tal proposito, che: a) all'udienza del 5/5/2021, era stato escusso il teste Testimone_1 il quale, oltre a confermare la circostanza sub.3 (Nel suddetto periodo, la SI.ra dichiarò più volte di essere Pt_1 preoccupata sullo stato di salute della bambina che aveva in grembo a causa dei suoi continui sintomi di malessere>), aveva dichiarato “ricordo che la SI.ra era molto preoccupata della sua gravidanza posto che nella precedente Pt_1 non aveva avuto alcun problema”; b) alla domanda sub. 4 (La SI.ra , anche alla presenza del marito SI. Pt_1
, sempre nel suddetto periodo di gravidanza, dichiarò di sentirsi inadeguata e non preparata ad eventuali Parte_2 complicazioni quali un figlio con malformazioni usando frasi del tipo “non ce la farei mai” – “preferirei abortire” –
“chi si prenderebbe cura della bambina considerando che siamo avanti con l'età>), il medesimo teste aveva risposto
“Ricordo che la SI.ra era preoccupata che il figlio in grembo potesse avere dei problemi. Ricordo cha la Pt_1 SInora ha pronunciato le frasi che mi sono state lette (“non ce la farei mai” – “preferirei abortire” – “chi si prenderebbe cura della bambina considerando che siamo avanti con l'età”)”; c) alla successiva udienza del 10/11/2021, era stato ascoltato la teste che, al quesito sub. 2 (Nei mesi successivi di gravidanza, la SI.ra Testimone_2
manifesto più volte sintomi di malessere quali forti dolori addominali, astenia, sincopi con perdita improvvisa Pt_1 di coscienza, dovuti al difficile decorso della gravidanza>), aveva dichiarato “Confermo la circostanza lettami. Evidenzio che mia FI aveva aumenti della salivazione, forti dolori addominali, stava sempre a letto. Ho assistito a svenimenti che avvenivano con frequenza quotidiana”; d) la teste aveva altresì confermato il quesito sub. 3 (ut supra), evidenziando
“mia FI era preoccupata che la bambina avesse dei problemi visto il continuo stato di malessere”; e) in risposta al quesito sub. 4 (ut supra) la teste aveva affermato “Mia FI era preoccupata che la bambina potesse avere dei problemi vista la sua età. Mia FI era preoccupata e qualche volta ha detto frasi del tipo “preferirei abortire” e “chi si prenderebbe cura della bambina dato che siamo grandi ed avanti con l'età”. 7 Più volte, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si sottolinea come la SI.ra ed il marito Pt_1 Pt_2 siano stati lesi nel loro diritto costituzionalmente garantito, di autodeterminazione ovvero di poter decidere se
[...] diventare genitori del loro secondo figlio. 8 Cfr. Cass. S.U. n. 25767/2015. 9 Cfr. Cass. S.U. n. 25767/2015; Cass. n. 1252/2018; Cass. n. 13881/2020; Cass. n. 1903/2025. 10 Cfr. Cass. n. 25767/2015 cit. 11 cfr. Cass. n. 12195/1998. 12 Cfr. Cass. 10.5.2002 n. 6735. 13 Cass. n. 26510/2022. 14 Cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 2174/2021; n. 87/2019; Cass. Sez. 3, n. 3576/2013; n. 14652/2016; n. 2798/2023. 15 cfr. Cass. Sez. 1, sen. n. 21847/2014; Sez. 3, n. 21075/2016.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente istr./est.
2) dott. Paola Barracchia ConSIliere
3) dott. Antonello VITALE ConSIliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 896/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonella Steri, elettivamente domiciliati in Palo del Colle, nel suo studio;
appellanti principali e già in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Alberto Coccioli, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari;
, rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_4 atti, dall'avv. Beatrice Barile, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari;
già Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Iazeolla, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari;
appellati-appellanti incidentali
All'udienza del 14/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c. Il procuratore degli appellanti principali ha così concluso (note scritte del 12/5/2025): <…impugna e contesta ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta ivi compreso quanto esposto e precisato nelle memorie di replica di controparte e, nel riportarsi integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi ed ai verbali di causa, chiede che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione >. Il procuratore di già Controparte_1 [...]
ha così concluso (note scritte del 12/5/2025): CP_2
Con le presenti note ci si limiterà a reiterare tutto quanto dedotto ed eccepito in sede di costituzione, comparsa conclusionale e note di replica insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così come in atti rassegnate>. Il procuratore di ha così concluso (note Parte_4 scritte del 12/5/2025) <…impugna e contesta ogni avverso e, segnatamente, quanto da ultimo esposto da parte appellante nelle note di replica del 28.4.2025, integralmente riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni e richieste sin qui espresse da questa difesa negli atti e verbali tutti del doppio grado di giudizio>. Il procuratore di già Controparte_3 CP_2
ha così concluso (note scritte del 13/5/2025):
[...]
Richiamata ogni eccezione, difesa e richiesta per come formulata agli atti e verbali di causa del doppio grado di giudizio e da ultimo con la comparsa conclusionale depositata, HDI Ass.ni S.p.A. insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 2488/2024, pubblicata il 24 maggio 2024, il Tribunale di Bari, compensando le spese processuali e ponendo a carico degli attori in solido quelle di C.T.U., ha rigettato la domanda, proposta da Parte_1 [...]
e domanda1 finalizzata ad Pt_2 Parte_3 ottenere, a carico della , ora Controparte_5 [...]
e di (il quale aveva Controparte_1 Parte_4 esteso il contraddittorio nei confronti della
[...]
già Controparte_4 Controparte_6 successivamente divenuta per Controparte_3 essere dalla stessa manlevato), pronuncia di condanna al risarcimento del danno conseguente a colpa medica. In primo luogo, il Tribunale ricostruisce i fatti di causa, allegati da parte attorea, come segue: Nel periodo tra il 2009 ed il 2010, la SI.ra cercò Parte_1 disperatamente una gravidanza, pertanto periodicamente, si recò presso il suo ginecologo di fiducia, dott.
[...]
presso il Poliambulatorio della Clinica Santa Pt_4
Maria in Bari alla Via Giuseppe Poli n.23, al fine di effettuare i controlli routinari propedeutici alla nuova nascita, da ella fortemente voluta. 2) Nel maggio del 2010, 1 Le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado erano le seguenti: “Accertata la responsabilità medica del dott. per le omissioni in premessa, condannare il medesimo al pagamento della somma di Parte_4 euro 600.761,00 oltre al danno derivante dalla perdita di chance nella misura del 50% della somma evidenziata oltre agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria;
2) Accertata la responsabilità della struttura sanitaria Controparte_
, condannare la medesima al pagamento in solido della somma di euro 600.761,00 oltre al danno derivante dalla perdita di chance nella misura del 50% della somma evidenziata oltre agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria”. in seguito ad un ritardo del periodo mestruale, si sottopose ad un test di gravidanza che le evidenziò di essere in stato di gravidanza;
3) La notizia generò entusiasmo ed aspettative per tutta la famiglia, in quanto rappresentava il traguardo dopo lunghi anni di attesa;
4) Questa volta, onde avere certezza dell'evento, la SI.ra effettuò un Pt_1 esame delle urine presso l'ambulatorio d'analisi della clinica , i cui risultati confermarono il suo stato CP_2 di gravidanza;
5) La SI.ra provvide Pt_1 immediatamente a contattare il dott. al fine di Pt_4 concordare la visita ginecologica presso il predetto Poliambulatorio;
6) Il 19/5/2010, la SI.ra venne Pt_1 visitata dal dott. il quale accertò che la gravidanza Pt_4 era al primo mese e che dall'ecografia, erano emerse due sacche amniotiche con due distinti embrioni;
7) La notizia allarmò l'odierna attrice ma di tutta risposta, il dott. evidenziò che era normale in quanto, di lì a poco, Pt_4 una sacca amniotica sarebbe stata assorbita dall'altra e ciò non avrebbe comportato alcuna complicazione per il prosieguo della gravidanza. Al termine della visita, il dott. prescrisse gli esami clinici (all.1) ad eccezione Pt_4 della c.d. amniocentesi in quanto ritenuta, dal predetto medico, troppo invasiva e rischiosa per il feto;
8) Nel mese di giugno 2010, la SI.ra effettuò la successiva Pt_1 visita di controllo, sottoponendo i risultati delle analisi all'attenzione del dott. La SI.ra fu Pt_4 Pt_1 sottoposta ad una nuova ecografia (all.2) dalla quale emerse che le sacche amniotiche si erano di fatti ridotte ad una. Il dott. rassicurò la paziente evidenziando che Pt_4 il cuore del feto era in ottimo stato, le valvole erano funzionanti e che gli altri organi risultavano perfetti;
9) Tuttavia, la SI.ra comunicò al dott. che Pt_1 Pt_4 il suo stato di salute stava peggiorando in quanto accusava, di frequente, nausee, forti mal di testa etc;
10) Il 21/7/2010, la SI.ra si sottopose ad una successiva visita di Pt_1 controllo con diagnosi ecografica (all.3). Anche in tale occasione, la stessa evidenziò al dott. che il suo Pt_4 stato di salute era ulteriormente peggiorato. Ma venne prontamente rassicurata attesa la rilevata crescita del feto;
11) Il 20/8/2010, la SI.ra effettuò una nuova Pt_1 visita di controllo presso il poliambulatorio della clinica
con nuova diagnosi ecografica (all.4). Al CP_2 termine della visita, il dott. comunicò alla paziente Pt_4 che nel successivo mese di settembre avrebbe dovuto sottoporsi ad una visita ostetrica con diagnosi ecografica morfologica al fine di escludere e/o accertare eventuali malformazioni fetali;
12) Il 15/9/2010, la SI.ra si Pt_1 recò presso la clinica di Bari al fine di CP_2 sottoporsi all'esame ecografico morfologico (all.5). I risultati del predetto esame, eseguito dal Dottor , Per_1 furono portati all'attenzione del Dott. il quale Pt_4 evidenziò che non vi erano malformazioni fetali;
13) Ad ottobre del 2010, la SI.ra effettuò una successiva Pt_1 visita ginecologica con controllo ecografico al termine del quale, il Dott. comunicò che a Novembre la stessa Pt_4 avrebbe dovuto sottoporsi ad una seconda diagnosi ecografica morfologia presso la Clinica Santa Maria di Bari;
14) Il 22/11/2010, la SI.ra si sottopose alla Pt_1 seconda ecografia morfologica presso la clinica CP_2
di Bari (all.6). L'esame venne condotto dal dott.
[...]
ed il relativo referto venne esaminato dal Dott. Per_2
Quest'ultimo, rilevato che non vi erano Pt_4 malformazioni del feto, comunicò alla SI.ra che Pt_1 la bambina sarebbe nata tra il 13 e 14 gennaio 2011 e che dal 19 dicembre 2010, avrebbe dovuto iniziare ad effettuare i tracciati di monitoraggio;
15) Nella prima decade del mese di dicembre 2010, la SI.ra si recò presso la Pt_1 clinica di Bari al fine di prenotare i tracciati di CP_2 monitoraggio, ma con grande stupore, apprese che il reparto era stato chiuso per mancanza di fondi regionali;
16) Conseguentemente, il SI. , marito della Parte_2 SI.ra contattò il dott. al fine di fissare Pt_1 Pt_4 un appuntamento presso il predetto Poliambulatorio onde sottoporre la moglie ad una visita ginecologica di controllo ed al fine di concordare presso quale struttura sanitaria si sarebbe dovuta recare la moglie per l'esecuzione dei tracciati di monitoraggio fetale;
17) Di tutta risposta, il dott. comunicò che non avrebbe potuto più seguire la Pt_4 SI.ra in quanto il reparto era stato chiuso e che Pt_1 la stessa si sarebbe potuta recare presso l'Ospedale San Paolo di Bari dal dott. ; 18) In data 14/12/2010, Per_3 pertanto, la SI.ra si sottopose a visita Pt_1 ginecologica di controllo presso l'Ospedale San Paolo di Bari a cura del dott. , così come conSIliato dal dott. Per_3
19) Nel corso della predetta visita ginecologica, il Pt_4
Dott. chiese alla paziente se avesse effettuato Per_3
l'esame di amniocentesi e, rilevata la omessa prescrizione da parte del Dott. sottopose la SI.ra ad Pt_4 Pt_1 ulteriore accertamento ecografico (all.7);20) Dall'esame ecografico, vennero immediatamente rilevati: mancanza di liquido amniotico;
un lato del viso della bimba risultava schiacciato all'interno del grembo materno, il corpicino della bimba non fluttuava, il femore era troppo sottile, il cuore aveva problemi in quanto il sangue non pulsava bene, il peso era inferiore rispetto alle settimane di gravidanza;
21) Il Dott. , dopo aver chiesto alla paziente se il Per_3 precedente ginecologo le avesse mai prescritto delle cure, vista la situazione in cui sia ella che la nascitura versavano, sottopose la SI.ra ad un ecodoppler della Pt_1 nascitura a cura del Dott. sempre presso il Per_4 medesimo reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Paolo di Bari;
22) Dopo un' attenta visita, sia il dott.
che il Dott. comunicarono alla SI.ra Per_3 Per_4
ed al SI. che il sangue venoso e arterioso Pt_1 Pt_2 della bambina si mescolavano;
23) In accordo con il dott.
, la SI.ra iniziò i tracciati di monitoraggio Per_3 Pt_1 presso l'ambulatorio del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Paolo di Bari;
24) Dopo pochi giorni, e precisamente il 20/12/2010, il dott. sottopose la Per_3 SI.ra ad una ulteriore ecografia (all.8) da cui Pt_1 emerse che il liquido amniotico si era ulteriormente ridotto e che la biometria fetale non corrispondeva all'età gestazionale. Pertanto, le comunicò che il giorno dopo avrebbe dovuto partorire;
25) Il 21/12/2010, dopo circa 8 mesi di gestazione dolorosa, la SI,ra venne Pt_1 ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Paolo di Bari, ed alle 12:45 nacque la piccola del peso di Kg.2,400 mediante taglio Per_5 cesareo (all.9); 26) Il giorno seguente, il dott. del Per_6 reparto di Pediatria e Neonatologia medica dell'Ospedale San Paolo di Bari comunicò al SI. che era Pt_2 Per_5 affetta da una grave malformazione cardiaca tale da rendere necessario un intervento chirurgico. Inoltre, evidenziò che tutti i sintomi rilevati negli accertamenti eseguiti presso la predetta struttura ospedaliera (San Paolo di Bari) erano tipici di una malformazione genetica;
27) Peraltro, nel corso del colloquio con il SI. , il Dott. Pt_2 oltre a chiedere come mai non fosse stato prescritto Per_6
l'esame di amniocentesi dal precedente ginecologo, evidenziò che la patologia cardiaca di cui era affetta
, poteva essere diagnosticata già nei primissimi Per_5 mesi di gravidanza attraverso le indagini ed i rilievi ecografici;
28) Successivamente, la piccola venne Per_5 sottoposta a test genetici da cui emerse che la stessa era nata con un cromosoma in (più); 29) Il 22/12/2010, il primario Dottor comunicò al SI. ed alla Per_6 Pt_2 SI.ra che, dopo le dimissioni, si sarebbero dovuti Pt_1 recare presso l'Ospedaletto Giovanni XXIII° di Bari per sottoporre ad una cura di prevenzione preparatoria Per_5 all' intervento cardio-chirurgico; 30) Il 27/12/2010 la SI.ra
e la FI vennero dimessi. I medici Pt_1 Per_5 raccomandarono ai genitori di tenere la FI in un ambiente molto protetto in quanto il suo cagionevole stato di salute era tale da compromettere anche la vita di . Per_5
31) Nel mese di gennaio 2011, venne sottoposta ad Per_5 ulteriori test genetici presso l'Ospedale DI VENERE di Bari-Carbonara dove venne definitivamente accertato dal Dottor , responsabile del reparto di genetica, che la Per_7 stessa è nata con un cromosoma in più (TRISOMIA 21.
) (all.10); 32) Sempre, nel gennaio Controparte_7 del 2011, venne sottoposta, presso l'Ospedaletto Per_5
Giovanni XXIII° di Bari, alla visita cardiochirurga a cura del Dottor il quale comunicò che la bambina CP_8 sarebbe stata operata all'età di sei mesi. Inoltre, conSIliò ai genitori, di procedere con il battesimo della bimba in quanto l'operazione, per quanto routinaria, avrebbe avuto un esito incerto;
33) In data 8/2/2011, la piccola Per_5 venne sottoposta a Ecocolordopller cardiaco che esitò una insufficienza lieve delle componenti tricuspidale e mitralica delle VAV (all.11); 34) Il giorno 7/6/2011, alle ore 8:00,
venne sottoposta al delicato intervento cardio- Per_5 chirurgico conclusosi favorevolmente (all.12) ma con una fase post-operatoria molto delicata e travagliata in quanto la bambina subiva frequenti collassi cardiaci;
35) Oggi,
ha otto anni ed è costretta a frequenti controlli Per_5 medici in relazione alle sue patologie sia genetiche che cardiache che non le consentono una crescita c.d.
“normale”; 36) L'intera vicenda di cui è vittima la famiglia
ha comportato non solo un deficit relazionale ma Pt_2 danni gravi ed irreversibili a tutti i suoi componenti;
37) La SI.ra risulta infatti affetta da “Disturbo di Pt_1 adattamento con umore ansia ed umore depresso, con incidenza funzionale di tipo grave”, che non le consente di vivere in piena normalità, come diagnosticato dalla dott.ssa
con relazione medico legale del 29/9/2014 Persona_8
(all.13); 38) Allo stesso modo il SI. sin Parte_2 dall'arrivo di sua FI , attese le inaspettate Per_5 patologie della bambina oltre alle ripercussioni psicologiche sulla moglie, ha condotto e conduce la sua vita in una condizione di assoluta e rilevante preoccupazione. Tale situazione non gli consente di vivere serenamente la sua vita ormai è caratterizzata da forti apprensioni ed ipervigilanza che influiscono negativamente anche nel suo lavoro (relazione psicologica D.ssa del Persona_9
19/9/2014) (all.14); 39) Parimenti, il figlio dalla Pt_3 nascita della sorella, ha manifestato e continua a manifestare un certo isolamento sociale che lo porta ad essere irascibile e a sostituirsi alla figura materna al fine di compensare, in modo ingenuo, il deficit della sorellina e le emotività della madre (relazione psicologica D.ssa Per_9 del 20/9/2014) (all.15); 40) I fatti evidenziati,
[...] scaturiti dalle palesi omissioni ed inadempienze condotte sia dal Dott. che dal personale medico ospedaliero Pt_4 della Clinica Santa Maria di Bari, inducevano gli odierni attori a chiedere il risarcimento dei danni patiti con lettera racc.ta del 26/2/2015 (all.16) a firma del precedente difensore avv. Sara Carofiglio;
41) Con successive lettere racc.te r/r del 23/2/2018 (all.17) inviata alla CP_9 e al dott. il sottoscritto procuratore
[...] Pt_4 reiterava la richiesta risarcitoria quantificata in euro 600.761,00 a titolo di risarcimento del danno per i motivi prima evidenziati così calcolati: € 94.214,00 a titolo di danno biologico e morale per la SI.ra , € Pt_1
94.214,00 a titolo di danno biologico e morale per il SI.
, € 112.333 per danno biologico e morale Parte_2 relativamente al figlio , euro 300.000,00 per Parte_3 il complessivo danno esistenziale subito dagli odierni attori oltre al danno derivante dalla perdita di chance per i coniugi;
42) La suddetta richiesta Persona_10 rimaneva priva di alcun riscontro pertanto gli attori, a mezzo del sottoscritto procuratore, richiedevano la procedura di mediazione obbligatoria presso l'organismo di mediazione e conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Bari e recante il n.301/2018 di R.G. (all.18); 43) Le parti venivano regolarmente convocate il giorno 3/5/2018 innanzi al mediatore deSInato;
44) al suddetto incontro, oltre alle parti attrici, partecipava esclusivamente l'avv. Alberto Coccioli in qualità di procuratore della Controparte_9 il quale ribadiva l'assoluta estraneità della predetta
[...] clinica ai fatti di causa, mentre il dott. declinava Pt_4 ingiustificatamente la propria presenza, talché veniva redatto il conseguente verbale con esito negativo (all.19) 45) A nulla sono valse le predette richieste risarcitorie, disattese nonostante le suaccennate ed evidenti responsabilità mediche>. Il Tribunale, quindi, nel ricostruire la vicenda processuale, osserva: In punto di diritto gli attori evidenziavano la responsabilità dei convenuti riguardo alla omessa informazione relativa ai test ai quali si sarebbe dovuta sottoporre la SI.ra nella fase gestazionale di Pt_1 gravidanza;
che il dott. aveva l'obbligo di Pt_4 informare la paziente, mettendo a disposizione della stessa tutte le sue conoscenze mediche e che, in particolare, aveva l'obbligo di informarla in merito ai test clinici cui quest'ultima si sarebbe dovuta sottoporre e ciò anche in relazione della sua età avanzata;
di fatto, però, il dott. aveva perpetrato in danno della SI.ra una Per_11 Pt_1 condotta di assoluta negligenza, omettendo in toto di informare e pertanto prescrivere gli esami clinici necessari per una corretta e controllata gravidanza. L'omessa informazione da parte del professionista aveva
“inevitabilmente compromesso il diritto di autodeterminazione dei coniugi circa la scelta di proseguire
o meno la gravidanza”. In particolare, il dott. Pt_4 avrebbe dovuto evidenziare alla SI.ra quanto Pt_1 fosse necessario sottoporsi alla c.d. amniocentesi al fine di accertare eventuali patologie cromosomiche fetali, ma questi non solo non aveva informato la paziente circa la natura del predetto test, come risultava dimostrato -a parere degli attori- dalla prescrizione medica del in data Pt_4
19/5/2010 in cui risultava omessa la relativa prescrizione (all. 1 fasc. attoreo), ma aveva altresì indotto la SI.ra
a non sottoporsi a tale accertamento adducendo Pt_1 una certa rischiosità dovuta alla sua esecuzione piuttosto invasiva. Con la sua condotta omissiva il dott. Pt_4 aveva innanzitutto violato le regole di deontologia medica sull'obbligo di informazione. Tanto era dovuto in considerazione sia del difficile decorso della gravidanza, più volte lamentato dalla paziente, sia della maternità c.d.
“tardiva” (la SI.ra aveva 45 anni all'epoca dei Pt_1 fatti) essendo dimostrato dalla scienza medica che l'avanzare dell'età materna aumenta i rischi di patologie fetali (ed in particolare il rischio della Sindrome di Down) oltre che condizionare il decorso della gravidanza e la stessa salute della madre. Pertanto, il ginecologo avrebbe dovuto informare la sua paziente sui rischi di una gravidanza per così dire “attempata”, nonché sui test diagnostici necessari da eseguire al fine di accertare eventuali anomalie fetali, cosa che non era avvenuta. Ove l'amniocentesi fosse stata ritenuta troppo rischiosa il dott. avrebbe potuto informare la SI.ra Per_11 Pt_1 dell'esistenza di altri screening meno invasivi come per esempio di Bitest. Il dott. non solo aveva violato gli Pt_4 obblighi informativi previsti dal codice deontologico dei medici ma aveva operato in dispregio anche degli obblighi informativi previsti nelle linee guida stabilite in materia dall'Istituto Superiore di Sanità. Il medico convenuto in sostanza non aveva adempiuto correttamente alla prestazione d'opera professionale di cui al contratto che aveva stipulato con la SInora ed era Pt_1 configurabile la sua responsabilità ai sensi dell'art. 1218 cc verso il paziente danneggiato. Alla luce di tale vicenda la SI.ra ed il marito lamentavano Pt_1 Parte_2 di essere stati lesi nel loro diritto costituzionalmente garantito di autodeterminazione, ovvero di poter “decidere in base a valutazioni personali ed insindacabili, se interrompere o meno la gravidanza” ovvero se diventare o meno genitori del loro secondo figlio, diritto alla procreazione cosciente e responsabile garantito dalla Costituzione e dalla Legge n.194/1978, art. 1. “Ed infatti i medesimi, ed in particolare la SI.ra , avevano già Pt_1 espresso la volontà comune di non proseguire con la gravidanza ove si fossero appalesate patologie fetali di una certa gravità, e ciò ancor prima dell'accertata maternità” ma la condotta del medico convenuto aveva causato una effettiva perdita di chance poiché il suo inadempimento aveva precluso la possibilità di conoscere il reale stato di gravidanza fin dal momento in cui si era verificato, mettendo a repentaglio la salute della SI.ra Pt_1 nonché la vita della nascitura. La sentenza della Corte di Cassazione n. 243 del 2017 secondo gli attori amplierebbe il concetto di danno risarcibile prevedendo non solo il danno configuratosi in concreto per effetto della condotta inadempiente del medico (danno psico-fisico della gestante
– danno psico-fisico dei familiari in senso stretto) ma anche per l'ulteriore perdita di chance che dovrebbe rappresentare, ai fini della liquidazione del danno, un'autonoma voce anch'essa da porre a carico del dott.
Il danno configuratosi in concreto per effetto della Pt_4 condotta inadempiente del medico era costituito, secondo gli attori, sia dal danno psico-fisico della gestante e dei familiari in senso stretto quantificato in euro € 94.214,00 per la SI.ra , € 94.214,00 per il SI. Pt_1 Pt_2
ed € 112.333,00 per il figlio ed in euro
[...] Parte_3
300.000,00 per il complessivo danno esistenziale oltre al danno da perdita di chance per i coniugi che rappresenterebbe, ai fini della liquidazione del danno, un'autonoma voce anch'essa da porre a carico del dott. e da quantificarsi nella ulteriore misura del 50 % Pt_4 delle singole voci di danno richieste, il tutto oltre interessi nella misura prevista per legge. Quanto alla responsabilità della clinica convenuta gli attori deducevano che, su precise indicazioni del dott. la SI.ra si era Pt_4 Pt_1 recata presso la struttura ospedaliera della Controparte_2 nei mesi di settembre e novembre 2010 per sottoporsi ai test ecografici morfologici. Entrambi i test, effettuati rispettivamente dal dott. e dal dott. , non Per_1 Per_2 rilevarono alcuna patologia fetale né i medesimi si curarono di prescrivere alla SI.ra ulteriori indagini attesa Pt_1 la sua difficile gestazione. Al pari gli stessi, anche in ragione dell'età della SI.ra , non prescrissero l'esame di Pt_1 amniocentesi che, in relazione al periodo gestazionale, era ancora possibile fare poiché oltre la sedicesima settimana di gravidanza. Ritenuta provata la responsabilità dei suddetti professionisti, la struttura sanitaria convenuta era anch'essa tenuta al risarcimento del danno per inadempimento colposo da parte del suddetto personale medico. Gli attori chiedevano, quindi, conclusivamente la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di euro 600.761,00 a titolo di danno biologico, morale ed esistenziale, oltre al danno da perdita di chance calcolato essere pari alla metà della somma indicata>. Resistevano alla avversa domanda i convenuti e la chiamata in causa. Veniva ammessa ed assunta la prova per testi, chiesta dagli attori,2 nonché eseguita C.T.U., a mezzo dei dottori
[...]
(medico legale) e (ginecologo).3 Per_12 Persona_13
Con l'appellata sentenza, disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla clinica il Tribunale ritiene provato che il Controparte_2 convenuto dott. sia stato inadempiente alla Parte_4 prestazione professionale, cui si era obbligato in favore della sua paziente, SInora , poiché, durante Parte_1
l'assistenza medica fornita alla gestante quale ginecologo, il sanitario non aveva prescritto l'esecuzione degli esami idonei ad accertare la sussistenza della sindrome di Down, da cui era poi risultata affetta la neonata. Osserva il Tribunale che la SI.ra non eseguì Pt_1 neppure la doverosa e non invasiva indagine di screening (translucenza nucale e bi-test), in genere da effettuare tra l'XI e la XIII settimana (ossia anche entro i primi 90 giorni di gravidanza, nel caso in oggetto scadenti il 7.7.2010), e i
CP_ 2 A mezzo dei SI.ri e (ud.
5.5.2021 e 10.11.2021). Pt_5 3 Elaborato definitivo depositato il 22.09.2022 cui risultati, attendibili -in combinazione tra loro- al 90%, laddove positivi, avrebbero fornito al dott. ulteriore Pt_4 ragione, vista l'età della paziente, al fine di eseguire un approfondimento diagnostico, ancorché invasivo (amniocentesi, che comporta un rischio abortivo limitatissimo, pari a circa l'1%), il quale avrebbe potuto confermare o meno l'aumentato rischio della sindrome fetale. Né – osserva il Tribunale - è stato dimostrato dal medico convenuto, di ciò onerato, che tanto era avvenuto per libera scelta della SInora, quand'anche adeguatamente informata. Quanto alla condotta dei medici della clinica convenuta, che, su prescrizione del dr. avevano eseguito due esami Pt_4 ecografici in data 15 settembre 2010 (22^ sett., cd
“morfologica”) e 22 novembre 2010 (32^ sett., cd “di accrescimento”), il Tribunale evidenzia che i CC.TT.UU. avevano ravvisato inadempienza perchè, pur considerando l'oggettiva difficoltà tecnica (per motivi di ordine anatomico e metodologico) di diagnosticare in sede di ecografia l'esistenza di una malformazione cardiaca fetale e non potendosi quindi affermare che gli esami ecografici de quo non fossero stati condotti correttamente, essi avrebbero meritato - considerato che si trattava di gravidanza ad elevato rischio di patologia del feto - un approfondimento presso un centro di diagnosi ecografica prenatale di riferimento e tanto avrebbe dovuto essere conSIliato alla in entrambe le occasioni. Pt_1
Non avendo doverosamente suggerito tale approfondimento diagnostico, anche la condotta dei medici della clinica convenuta, ad avviso del Tribunale, avrebbe dovuto ritenersi sanzionabile. Ciò posto, il Tribunale richiama i principi di diritto, consolidatisi in tema di responsabilità medica per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, ritenendo necessario approfondire: 1) se chi agisce abbia dedotto e dato prova della sussistenza delle condizioni di cui alla L. 22 maggio 1978, n. 194, per ricorrere all'interruzione della gravidanza,4 condizioni in assenza delle quali l'aborto integrerebbe un reato, con la conseguente esclusione della stessa antigiuridicità del danno, dovuto non più a colpa professionale bensì a precetto imperativo di legge;
5 2) se la parte, che agisce per il risarcimento del danno, abbia dedotto e provato che la madre, ricorrendo le condizioni di legge per l'interruzione della gravidanza, vi avrebbe fatto ricorso, ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale. Orbene, secondo il primo Giudice, nella fattispecie, da parte attrice non sarebbe stato dedotto, né provato, che, in capo alla gestante , sussistessero le condizioni per Pt_1 esercitare il diritto alla interruzione della gravidanza, in difetto di allegazione e di prova sul fatto che la , Pt_1 ove adeguatamente informata delle malformazioni del feto, avrebbe, in epoca anteriore al parto e -dopo i 90 giorni- prima che per il feto sussistesse la possibilità di vita autonoma, sviluppato una malattia fisica o psichica seria o grave. Né, ad avviso del Tribunale, il fatto che – come dalla stessa dedotto - la aveva sviluppato, dopo il parto, un Pt_1
“disturbo di adattamento con umore ansia ed umore depresso, con incidenza funzionale di tipo grave” avrebbe potuto essere ritenuto elemento succedaneo della lacuna deduttiva. Tale circostanza, infatti, avrebbe potuto al più sopperire al difetto della prova diretta, quale elemento di prova presuntiva dell'esistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto ad abortire, ma non avrebbe potuto assumere alcuna rilevanza in difetto di allegazione. In ogni caso, tale circostanza comunque non avrebbe dimostrato: a) che la malattia sarebbe sorta in corso di gravidanza già per la sola comunicazione della malformazione;
b) che essa sarebbe sorta prima che per il feto sussistesse possibilità di vita autonoma, ossia di quel grado di maturità del feto che gli avrebbe consentito, una volta estratto dal grembo della madre, di mantenersi in vita e di completare il suo processo di formazione anche fuori dall'ambiente materno. Alla evidenziata omissione di allegazione, secondo il Tribunale, si aggiungerebbe anche il fatto che gli attori: 1) avevano erroneamente dedotto in citazione che il diritto, costituzionalmente garantito di autodeterminazione, consisterebbe nel “decidere in base a valutazioni personali ed insindacabili, se interrompere o meno la gravidanza”, affermazione non conforme all'assetto normativo desumibile dalla L. n. 194/1978, in tema di diritto all'abortire; 2) a fronte del puntuale rilievo di controparte, in ordine alla mancata deduzione dei presupposti per ricorrere legalmente all'aborto, non avrebbero ritenuto di replicare nulla, omettendo il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c. (quand'anche fosse stato in tal sede ancora possibile rimediare all'originaria carenza della domanda). In definitiva, ad avviso del Tribunale, sarebbe stata ravvisabile totale carenza di allegazione di un fatto costitutivo del diritto asseritamente leso, con conseguente inaccoglibilità della domanda risarcitoria ed assorbimento di ogni altra questione. Avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio. A sostegno del gravame, gli appellanti deducono l'omessa rappresentazione dei fatti di causa e l'omessa valutazione delle prove, in difetto di motivazione, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 L. n. 194/78. Viene evidenziato, nell'atto d'appello, in primo luogo, che: 1) la ed il marito , ancor prima che venissero Pt_1 Pt_2
a conoscenza dello stato di gravidanza, avevano già maturato la volontà di non proseguire con la gravidanza nell'ipotesi in cui fossero state accertate patologie fetali di una certa gravità; 2) nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, era stato evidenziato che: “Di fatto, i medesimi (coniugi ), ed in particolare la SI.ra , Pt_2 Pt_1 avevano già espresso la volontà comune di non proseguire con la gravidanza ove si fossero appalesate patologie fetali di una certa gravità, e ciò ancor prima dell'accertata maternità”; 3) la paura di sentirsi non pronti ad una situazione così difficile aveva fatto maturare l'idea di non volere un figlio con malformazioni e ciò anche in ragione della loro età avanzata (oltre i 40 anni); 4) durante la gravidanza, i timori e le paure erano aumentate per il suo difficile decorso, come emerso dalle deposizioni dei testimoni sentiti nel corso del giudizio;
5) l'omessa diagnosi della sindrome di down, sia da parte del dott. che Pt_4 della struttura sanitaria, in palese violazione degli obblighi contrattuali intercorsi tra le parti, non aveva consentito alla ed al coniuge di effettuare una scelta consapevole, Pt_1 che fosse l'espressione della loro volontà, maturata sia prima che durante il periodo gestazionale;
6) l'età matura dei coniugi, il compromesso stato di salute della Pt_1 durante la gravidanza, le pregresse manifestazioni di pensiero, le paure di avere un figlio con malformazioni e le relative conseguenze, erano circostanze tutte disattese dal Tribunale, nonostante avessero trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni.6 Quanto alla violazione della L. n. 194 cit., gli appellanti lamentano un errore di metodo, in cui sarebbe incorso il primo Giudice, laddove aveva ritenuto che l'attrice non avrebbe dedotto e provato la sussistenza delle Pt_1 condizioni per l'esercizio della interruzione, ovvero che avrebbe sviluppato una malattia fisica o psichica seria o grave nell'ipotesi in cui fosse stata adeguatamente informata delle malformazioni del feto. A tal riguardo, gli appellanti osservano che, sebbene l'ordinamento non ammetta il c.d. “aborto eugenetico” (a prescindere cioè dal serio/grave pericolo per la vita o la salute fisica o psichica della donna) le norme in esame ammettono l'interruzione di gravidanza nei primi e nei successivi 90 gg. di gestazione (cd. aborto terapeutico), quando la prosecuzione della gravidanza comporti un pericolo serio, in ragione di previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (nei 90 gg) oppure un grave pericolo per la vita della donna, allorquando siano accertati rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro (dopo i 90 gg.). L'interruzione volontaria della gravidanza sarebbe quindi finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (nei primi 90 gg.) o grave (oltre i 90 gg.), talché la previsione di anomalie fetali, nel primo caso, e l'accertamento delle stesse, nel secondo caso, sarebbero rilevanti ove cagionino il danno alla salute della gestante. Quindi – osservano gli appellanti - alla stregua dell'art. 6, lett. B) cit., sarebbero idonee a determinare “un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna” solo
“rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro” e, nel caso in esame, sarebbe documentalmente provato che è affetta da Trisomia 21 (sindrome di down) e che Per_5 tale malformazione genetica era stata accertata solo successivamente alla nascita, posto che, durante l'intera epoca gestazionale, sia prima, da parte del dott. che Pt_4 successivamente, da parte dei medici della struttura sanitaria, erano mancate la prescrizione di test di screening cromosomici. Ancor più grave, poi, sarebbe stata l'omessa tempestiva rilevazione della patologia cardiaca di cui era affetta la bambina all'epoca nel grembo materno, associabile con alto grado probabilistico alla predetta sindrome fetale. Nelle conclusioni degli stessi CC.TT.UU. era sottolineata la carenza informativa che aveva privato la di Pt_1 acquisire la diagnosi e di poter decidere se fare ricorso o meno alla Legge 22 Maggio 1978, n.194. Sicchè, ad avviso degli appellanti, essi avrebbero assolto l'onere probatorio a proprio carico, una volta accertata la responsabilità sia del medico che della struttura, per omessa prescrizione dei test ed omesso accertamento della patologia cardiaca, e, rilevata e provata la malformazione fetale solo ex post, al momento della nascita, sarebbe stato innegabile il diritto al risarcimento del danno, non potendosi pretendere – come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale – che la dimostrasse che si sarebbe ammalata durante la Pt_1 gravidanza se fosse stata resa edotta della malformazione fetale. Per altro, la valutazione sul serio e/o grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna non avrebbe dovuto formularsi ex post, dovendo essere invece frutto di una valutazione probabilistica ex ante, in base agli elementi di prova raccolti, nel caso di specie disattesi dal primo Giudice: il primo elemento sarebbe costituito dall'impossibilità di decidere consapevolmente sulla prosecuzione della gravidanza nel caso di omessa informazione, imputabile esclusivamente alla condotta negligente del medico e della struttura sanitaria, da cui scaturisce la responsabilità civile di entrambi. La situazione di serio e/o grave pericolo per le condizioni fisiche e psichiche della , quale Pt_1 ulteriore elemento concorrente ai fini dell'ammissibilità della interruzione di gravidanza prescritta dalla legge, avrebbe dovuto essere valutata ex ante, in concorso con il predetto deficit informativo, al fine di accertare l'esistenza dei presupposti per la configurabilità del diritto al risarcimento del danno. Sebbene l'onere della prova ricada in capo alla gestante, sarebbe risultata particolarmente complessa la valutazione degli elementi fisici e psichici, seri e gravi, richiesti dalla norma a seconda dell'epoca gestazionale, poiché incidenti sulla volontà interiore della donna. Infatti, si tratterebbe di un accertamento di grave pericolosità potenziale, basato su elementi fisici e psichici di serio e/o grave pericolo, cui era esposta la madre, per effetto dell'inaspettata notizia sulla malattia del feto che portava in grembo. La circostanza di pericolo, quindi, avrebbe dovuto essere valutata in base alla presumibile situazione in cui si sarebbe trovata la SI.ra , ove fosse stata Pt_1 correttamente informata. Della legittima interruzione della gravidanza, sarebbero concorsi tutti i requisiti enunciati dal Supremo Collegio: la rilevante anomalia del nascituro e il grave pericolo fisico e psichico per la gestante, da cui in via presuntiva, secondo il principio del "più probabile che non", sarebbe stata desumibile la volontà di non portare a termine la gravidanza. Tanto alla luce, non solo, del provato inadempimento informativo da parte dei sanitari, ma anche delle pregresse manifestazioni di pensiero dei coniugi
, come emerse dalle dichiarazioni dei testi, Pt_1 dall'accertata anomalia cromosomica di e dalla Per_5 documentazione medico legale, attestante le patologie psico- fisiche di cui risultavano affetti i componenti della famiglia
. Pt_2
Conclusivamente, ad avviso degli appellanti, la sentenza gravata sarebbe stata ingiusta perché basata esclusivamente sul principio generale, previsto dalla legge sull'aborto, trascurando ogni valutazione desumibile dai fatti e dalle prove testimoniali, oltre al concretizzarsi del danno potenziale tradottosi in danno effettivo, pur provato dalla documentazione medico-legale offerta dagli appellanti, ma trascurato dal Tribunale. Si sono costituiti nel giudizio di gravame gli appellati ià Pt_4 Controparte_1 Controparte_2 ed già Controparte_3 Controparte_4
contestando le avverse censure.
[...] ha proposto appello Controparte_1 incidentale condizionato, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, pronuncia dichiarativa dell'insussistenza di responsabilità e/o inadempimento assistenziale, da parte della casa di cura deducente, e, conseguentemente, dell'insussistenza di ragione alcuna per compensare le spese del primo grado di giudizio, in via subordinata, insistendo nelle domande di regresso già avanzate in primo grado. Anche l'appellato ha spiegato appello incidentale Pt_4 condizionato, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l'esclusione della compensazione delle spese processuali del primo grado. Quanto alla già Controparte_3 [...]
nell'ipotesi di accoglimento, anche solo Controparte_4 parziale, dell'appello principale, la stessa ha aderito all'appello incidentale condizionato proposto dal Dott.
chiedendo, in ultima analisi, e cioè nel caso di Pt_4 accoglimento dell'impugnazione principale e rigetto della impugnazione incidentale condizionata, di contenere l'obbligazione di garanzia della HDI Ass.ni S.p.A. nei confronti del Dott. nei limiti del massimale Parte_6 di polizza pari ad € 1.000.000,00. Quindi, all'udienza del 14/5/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, a mente dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione Preliminarmente, va sottolineato che gli attori, ora appellanti, hanno avanzato domanda risarcitoria, sul presupposto della dedotta colpa medica, ancorandola esclusivamente alla lamentata lesione del diritto di autodeterminazione dei genitori nel proseguire ovvero interrompere la gravidanza (non anche ad altro titolo, come, ad esempio, la mera tardiva conoscenza della malformazione, con le implicazioni pregiudizievoli derivanti dalla sua improvvisa quanto tardiva conoscenza in capo ai genitori).7 In questi termini è stata qualificata la domanda da parte del primo Giudice, nella sentenza oggetto di appello, e, sotto tale profilo, non v'è specifica impugnazione, sicchè sul punto può ritenersi formato il giudicato. Ciò posto, con i motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto, stante la loro intima connessione, gli appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia di primo grado, per avere il Tribunale omesso la valutazione delle allegazioni e delle risultanze istruttorie, oltre a non aver correttamente applicato i principi in materia, con riguardo alle condizioni per l'esercizio del diritto all'interruzione di gravidanza.
In particolare, secondo gli appellanti, sussisterebbero e sarebbero state provate, anche in via presuntiva oltre che per il tramite di deposizioni testimoniali, le condizioni per esercitare il diritto all'interruzione di gravidanza da parte della SI.ra , entro i primi 90 giorni e anche Pt_1
successivamente, in conformità ai principi in materia, enunciati dal Supremo Collegio,8 fatti propri, in termini astratti, dal primo Giudice che, tuttavia, ne aveva fatto errata applicazione in concreto, nel caso di specie.
Tanto premesso, le doglianze degli appellanti sono infondate perchè le carenze, rilevate dal Tribunale a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria de qua, non sono soltanto probatorie ma, ancor prima, assertive.
In particolare, la ragione del rigetto delle domande attoree si fonda sulla carenza di allegazione di un fatto costitutivo del diritto asseritamente leso. Come già evidenziato, il primo giudice ha ritenuto che la sussistenza e la serietà o gravità del pericolo per la vita o la salute fisica o psichica della donna - specifici elementi costitutivi del diritto all'interruzione di gravidanza e condizioni dell'azione - non fossero stati, prima ancora che provati, neppure allegati dagli attori ed a tanto ha fatto conseguire il rigetto della domanda.
E se al difetto di prova diretta si può sopperire con la prova presuntiva, ciò però non vale per le allegazioni.
Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo grado, gli attori non hanno mai dedotto o allegato (prima ancora che provato) che la conoscenza della patologia della FI avrebbe provocato alla gestante un pericolo “serio” o
“grave” per la sua salute.
Gli attori, per contestare il ragionamento posto dal Tribunale
a fondamento della decisione, richiamano il principio affermato dalla S.C. a SS.UU. (n. 25767/2015) sulla questione dell'onere probatorio rispetto all'ipotesi di interruzione della gravidanza ex art. 6 l. 194/78.
Il Tribunale, tuttavia, ha fondato la decisione sulla base di una duplice ragione: mancata allegazione e mancata prova.
Non ha rigettato la domanda soltanto per mancanza della prova che, se la avesse saputo della Pt_1
malformazione, avrebbe abortito, ma, ancor prima, per la diversa ragione che gli attori non avevano neanche allegato quelle che erano condizioni dell'azione, ritenendo, anche, che le stesse fossero rimaste indimostrate, pur dando atto, correttamente, che in astratto la prova di quelle potesse essere raggiunta per presunzioni.
Prima di verificare se un fatto risulta provato, il Giudice deve necessariamente verificare che lo stesso sia stato tempestivamente e specificamente allegato, attraverso la esposizione dei suoi elementi costitutivi.
Come correttamente rilevato dalla difesa dei convenuti, qualora i fatti costituitivi non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati, la loro successiva dimostrazione, anche attraverso la produzione documentale, pur attestando la sussistenza di quei fatti, non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione, perché ciò costituirebbe un ampliamento indebito del thema decidendum e una violazione del diritto di difesa. Il diritto alla prova, invero, può essere esercitato solo con riguardo a fatti che siano stati tempestivamente allegati entro il termine fissato per le preclusioni assertive, decorso il quale, le successive istanze istruttorie formulate dalle parti non potranno mai avere ad oggetto fatti storici principali (e ancor meno elementi costitutivi della pretesa) che non rientrino già nei confini del thema decidendum, cristallizzato a conclusione della prima fase processuale.
In un sistema processuale caratterizzato da strette preclusioni, non è consentito chiedere di provare, o ritenere provati, fatti non allegati entro i termini fissati per le preclusioni assertive (ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.).
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, parte attrice non ha mai allegato alcuna circostanza fattuale, da cui desumere che la nascita della FI, affetta da grave patologia, avrebbe procurato alla gestante seri pericoli alla salute fisica o psichica, né ha mai dedotto in cosa questo serio pericolo sarebbe potuto consistere, né ha allegato, neppure genericamente, che nei secondi 90 giorni di gravidanza la conoscenza della patologia della FI avrebbe comportato per la gestante un grave pericolo per la salute psico-fisica e in cosa lo stesso sarebbe potuto consistere.
Tale ratio decidendi (difetto di allegazione), chiaramente esplicitata dal primo giudice, non è stata oggetto di adeguata e fondata censura da parte degli appellanti, che ad essa non hanno mosso alcun adeguato rilievo né contrapposto argomentazioni critiche, in punto di fatto e di diritto. Invero, con i motivi di gravame gli appellanti non contestano di non aver allegato alcunchè sul pericolo serio/grave per la salute della donna, limitandosi a sostenere che, sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, la relativa prova avrebbe potuto essere desunta in via presuntiva.
In definitiva, la ratio decidendi della sentenza di primo grado, in parte qua, non risulta censurata puntualmente con l'atto di appello, limitandosi le doglianze solo sull'affermata esistenza della “prova” dei fatti costitutivi della domanda, senza in realtà contrastare il decisum di omessa
“allegazione” di uno dei fatti costitutivi della domanda.
In ogni caso, la motivazione contenuta nell'impugnata sentenza è pienamente condivisibile, perché il suo percorso argomentativo si appalesa immune da vizi.
In particolare, ad avviso della Corte, il primo giudice ha perfettamente applicato i principi affermati dalla Suprema
Corte.9
A tal proposito, il Supremo Collegio10 ha sottolineato che
“…Punto di partenza della relativa disamina è
l'interpretazione della L. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza), che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità legale di ricorrere all'aborto, legittimando l'autodeterminazione della donna a tutela della sua salute, e non solo della sua vita, pur nel rispetto di condizioni rigorose, espressione di un bilanciamento di eSIenze di primaria rilevanza. Il diniego, in linea di principio, dell'interruzione di gravidanza come strumento di programmazione familiare, o mezzo di controllo delle nascite, e "a fortiori" in funzione eugenica, emerge, infatti, inequivoco già dall'art. 1, contenente l'enunciazione solenne della gerarchia dei valori presupposta dal legislatore, rivelatrice della natura eccezionale delle ipotesi permissive;
fuori delle quali l'aborto resta un delitto ("Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite"). In particolare, dopo il novantesimo giorno di gravidanza, la presenza delle condizioni ivi rigorosamente tipizzate ha non solo efficacia esimente da responsabilità penale, ma genera un vero e proprio diritto all'autodeterminazione della gestante di optare per l'interruzione della gravidanza (art. 6:
"L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna"). Il dettato normativo trova rispondenza assiologica nel principio costituzionale di non equivalenza tra la salvezza della madre, già persona, e quella dell'embrione, che persona deve ancora diventare (Corte Cost. 18 febbraio
1975 n. 20)….Occorre però che l'interruzione sia legalmente consentita - e dunque, con riferimento al caso in esame, che sussistano, e siano accertagli mediante appropriati esami clinici, le rilevanti anomalie del nascituro
e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna - giacchè, senza il concorso di tali presupposti, l'aborto integrerebbe un reato;
con la conseguente esclusione della stessa antigiuridicità del danno, dovuto non più a colpa professionale, bensì a precetto imperativo di legge. Oltre a ciò, dev'essere altresì provata la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza, in presenza delle specifiche condizioni facoltizzanti. Sotto questo profilo, il thema probandum è costituito da un fatto complesso;
e cioè, da un accadimento composto da molteplici circostanze e comportamenti proiettati nel tempo: la rilevante anomalia del nascituro,
l'omessa informazione da parte del medico, il grave pericolo per la salute psicofisica della donna, la scelta abortiva di quest'ultima. In tale evenienza, può essere impossibile fornire la dimostrazione analitica di tutti gli eventi o comportamenti che concorrano a comporre la fattispecie: onde, il problema si risolve ponendo ad oggetto della prova alcuni elementi che si ritengano rappresentativi dell'insieme
e dai quali sia perciò possibile derivare la conoscenza, per estrapolazione, dell'intero fatto complesso. Nel caso in esame un aspetto particolarmente delicato - ove il convenuto non dia per pacifiche le componenti di fatto essenziali della fattispecie - è costituito dalla circostanza che la prova verte anche su un fatto psichico: e cioè, su uno stato psicologico, un'intenzione, un atteggiamento volitivo della donna, che la legge considera rilevanti. L'ovvio problema che ne scaturisce è che del fatto psichico non si può fornire rappresentazione immediata e diretta;
sicchè non si può dire che esso sia oggetto di prova in senso stretto.
In tal caso, l'onere probatorio - senza dubbio gravoso, vertendo su un'ipotesi, e non su un fatto storico - può essere assolto tramite dimostrazione di altre circostanze, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare. Il passo successivo consiste nell'applicare la concezione quantitativa o statistica della probabilità, intesa come frequenza di un evento in una serie di possibilità date: espressa dall'ormai consolidato parametro del "più probabile, che no". Nel caso in esame, la Corte d'appello di
Firenze, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che l'onere della prova di tutti presupposti della fattispecie di cui all'art. 6 ricadesse sulla gestante;
inclusa quindi, la prova che ella avrebbe positivamente esercitato la scelta abortiva: ciò che implica un impervio accertamento induttivo anche delle convinzioni di ordine umano, etico ed eventualmente religioso, oltre che delle condizioni di salute psico-fisica esistenti all'epoca, che avrebbero concorso a determinare l'incoercibile decisione di interrompere, o no, la gravidanza. Ne ha poi tratto la conclusione che, in difetto di tale prova positiva, neppure la consulenza tecnica d'ufficio fosse ammissibile;
e la domanda dovesse essere quindi respinta in limine. Al riguardo, si osserva che se la premessa astratta appare esatta, dal momento che i presupposti della fattispecie facoltizzante non possono che essere allegati e provati dalla donna, ex art. 2697 c.c. (onus incumbit ei qui dicit) - con un riparto che appare del resto rispettoso del canone della vicinanza della prova - si palesa manchevole, invece,
l'omessa valutazione - che sembra adombrare un'esclusione aprioristica - della possibilità di assolvere il relativo onere in via presuntiva. E' bene chiarire che non si verte in tema di presunzione legale, sia pure juris tantum: la cui consacrazione in via generale ed astratta appartiene al legislatore e che si risolve in una semplificazione della fattispecie legale, esimendo la parte dall'onere di provarne uno o più elementi integrativi, ulteriori rispetto alla premessa fattuale (non diversamente che in caso di non contestazione del fatto, che pure comporta la relevatio ab onere probandi;
pur se di quest'ultima sia dubbia
l'irreversibilità: art. 345 c.p.c., comma 2). Nulla del genere
è infatti riscontrabile nella presente fattispecie, in cui il legislatore non esime in alcun modo la madre dall'onere della prova della malattia grave, fisica o psichica, che giustifichi il ricorso all'interruzione della gravidanza, nonchè della sua conforme volontà di ricorrervi. Ci si riferisce, invece, alla praesumptio hominis, rispondente ai requisiti di cui all'art. 2729 c.c., che consiste nell'inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base non solo di correlazioni statisticamente ricorrenti, secondo l'id quod plerumque accidit - che peraltro il giudice civile non potrebbe accertare d'ufficio, se non rientrino nella sfera del notorio (art. 115 c.p.c., comma 2) - ma anche di circostanze contingenti, eventualmente anche atipiche - emergenti dai dati istruttori raccolti: quali, ad esempio, il ricorso al consulto medico proprio per conoscere le condizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante, eventualmente verificabili tramite consulenza tecnica d'ufficio, pregresse manifestazioni di pensiero, in ipotesi, sintomatiche di una propensione all'opzione abortiva in caso di grave malformazione del feto, ecc… In questa direzione il tema d'indagine principale diventa quello delle inferenze che dagli elementi di prova possono essere tratte, al fine di attribuire gradi variabili di conferma delle ipotesi vertenti sui fatti che si tratta di accertare, secondo un criterio di regolarità causale: restando sul professionista la prova contraria che la donna non si sarebbe determinata comunque all'aborto, per qualsivoglia ragione a lei personale. E'da escludere, peraltro, che tale indagine debba approdare ad un'elencazione di anomalie o malformazioni che giustifichino la presunzione di ricorso all'aborto; che, proprio per il suo carattere generale e astratto, ma dissimulerebbe l'inammissibile prefigurazione giudiziale di una presunzione juris tantum. In conclusione, la statuizione della Corte d'appello di Firenze si è arrestata a livello enunciativo del principio generale, pur esatto, del riparto dell'onere probatorio: e risulta dunque manchevole nella parte in cui omette di prendere in considerazione la possibilità di una prova presuntiva, in concreto desumibile dai fatti allegati. La sentenza dev'essere quindi cassata sul punto;
restando impregiudicato l'accertamento susseguente dell'effettivo evento di danno conseguito al mancato esercizio del diritto di scelta, per eventuale negligenza del medico curante, parimenti oggetto di prova. Esclusa, infatti, la configurabilità di un danno in re ipsa - quale espressamente prospettato dai ricorrenti - occorre che la situazione di grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, L. n. 194 del 1978, ex art. 6, lett. b), (danno potenziale), si sia poi tradotto in danno effettivo, eventualmente verificabile anche mediante consulenza tecnica d'ufficio. Esula, altresì, dal thema decidendum di questa fase di legittimità il problema dell'identificazione dell'eventuale pregiudizio, legato da vincolo causale immediato e diretto, al fatto colposo dei sanitari (artt. 1223
e 2056 c.c.): se limitato allo stesso danno alla salute prefigurato ex ante quale causa permissiva dell'interruzione di gravidanza - restando cioè interno alla fattispecie di cui all'art. 6, in considerazione della natura eccezionale della norma - o se sia esteso a tutti danni-conseguenza riconducibili, in tesi generale, all'ordinaria responsabilità aquiliana”. Quelli indicati dalla S.C. ed invocati dagli appellanti sono indici presuntivi della volontà abortiva della donna e non, invece, del pericolo che sarebbe derivato per la sua salute.
Era onere della parte attrice, in primo grado, allegare e dimostrare - con riguardo alla sua concreta situazione - la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza, ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 6, lett. b), della L.
22 maggio 1978, n. 194, e cioè che la conoscibilità, da parte della donna, dell'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere (seriamente o gravemente) in pericolo la sua salute fisica o psichica.
Il Giudice di prime cure ha correttamente impostato la questione verificando, alla luce del dato normativo e delle risultanze in atti, se ricorressero processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un serio o grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, ed è correttamente pervenuto a negare che sussistesse una situazione tale da poter legittimare, a termini di legge, un'eventuale scelta di interruzione della gravidanza da parte della , non Pt_1
ravvisando la ricorrenza neanche di indici presuntivi di un tale pericolo.
Ne consegue che in alcuna violazione della regola del riparto ex art. 2697 c.c. è incorso il Tribunale, attribuendo agli attori l'onere di allegazione e dimostrazione degli elementi fattuali (distinti dalle mere allegazioni di intento) da utilizzare nello schema logico presuntivo dell'art. 2729
c.c. Nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti di legge, di cui agli artt. 4 e 6 L. n. 194 del 1978, non era neppure stata adombrata dagli attori, onde nessuna prova può dirsi legittimamente acquisita al processo, in ordine all'esposizione della donna a serio/grave pericolo per la sua vita o per la sua salute fisica o psichica in caso di prosecuzione della gravidanza, nella consapevolezza della malformazione cromosomica del feto.
Va escluso che la sola malformazione del feto possa costituire indizio esclusivo e sufficiente a trarre la prova logica induttiva degli altri elementi costitutivi. Non può sostenersi, in altri termini, che dalla malformazione del neonato avrebbe dovuto desumersi implicitamente il rischio di un serio o grave pericolo per la salute psichica della gestante.
Come emerge dall'attento esame degli atti del primo grado, parte attrice non aveva fornito indizi fattuali sintomatici "ex ante" della possibile insorgenza del pericolo grave "ante partum" per la salute della gestante, né aveva allegato altri dati fattuali idonei da cui inferire indizi gravi, precisi e concordanti o elementi circostanziali, conducenti all'accertamento del nesso eziologico tra la malformazione fetale e l'insorgenza del rischio del pericolo di serio o grave danno psicofisico della gestante.
L'assenza di allegazione di dette circostanze non faceva insorgere nei convenuti l'onere di una specifica contestazione, dovendo questa avere ad oggetto fatti specifici e non semplici allegazioni volitive o convinzioni soggettive (in realtà, come emerge anche dalla sentenza di primo grado, la difesa di parte convenuta aveva eccepito proprio l'assenza di allegazione nei sensi poi rilevati dal
Tribunale, senza alcuna tempestiva attività assertiva integrativa da parte attorea).
Nel caso di specie, nulla è stato allegato (prima ancora che provato) in merito all'anamnesi familiare e personale della gestante, o a riferimenti patologici di alcun rilievo, sicchè deve ritenersi che non vi fossero elementi per affermare che la diagnosi prenatale della malformazione del nascituro avrebbe prodotto una condizione di malattia, tale da incidere sulla salute della madre.
La e i suoi congiunti non hanno allegato, e poi Pt_1
provato, alcun elemento dal quale poter ricavare che, ove conosciuta la malformazione del feto, sarebbe insorto a carico della gestante uno stato depressivo suscettibile di essere qualificato come serio o grave pericolo per la sua salute fisica o psichica.
Neppure può ammettersi che detta prova possa ricavarsi, in via presuntiva, dalla gravità della malformazione del feto.
Anche se la verifica, circa la sua ricorrenza, va condotta con giudizio ex ante, tale circostanza, da sola, in assenza di altri elementi, non permette di ipotizzare, seppure in termini di sola probabilità, l'insorgere di un processo patologico consistente in un serio/grave pericolo per la salute fisica o mentale dell'attrice.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti (secondo cui, a tal fine, sarebbe sufficiente inferire la prova dalle deposizioni delle testimoni ascoltati in primo grado), la malattia “psichica”, cui l'informazione sulle anomalie del feto avrebbe esposto la gestante, non può farsi consistere nel mero pericolo di disagio, nella tristezza o nello scoramento: deve trattarsi di un una sindrome di rilievo psichiatrico.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “non ogni pericolo per la salute fisica o psichica della donna è rilevante, tanto da assimilarlo ad ogni forma di danno biologico (tra cui lo stress o l'affaticamento o lo stesso danno alla vita di relazione compromessa), ma solo quello che abbia carattere patologico grave per la salute fisica o psichica della donna stessa”, in quanto “l'art. 6 fa riferimento ad un concetto di salute ristretto, espresso in termini negativi, come assenza di malattia”.11
Trattandosi di valutazione ipotetica (“cosa sarebbe accaduto se la donna fosse stata informata”), essa va effettuata in termini di probabilità, non di certezza.
L'accertamento del serio/grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna va compiuto con un giudizio ex ante, con la conseguenza che “ciò che si è effettivamente verificato successivamente può avere solo valore indiziario
o corroborativo, ma non decisivo” (cfr. Cass. 12195/98, cit.).
Dunque, per stabilire se la donna avrebbe corso il rischio di ammalarsi, qualora fosse stata informata sulle condizioni del nascituro, non è sufficiente accertare se dopo il parto in lei si sia instaurato un processo patologico capace di evolvere in serio/grave pericolo per la sua salute psichica, ma bisogna stabilire se la dovuta informazione sulle condizioni del feto avrebbe potuto determinare durante la gravidanza l'insorgere di un tale processo patologico.12 L'esistenza della patologia e la pericolosità di essa devono essere valutati con “prognosi postuma”, dovendo il giudice
“immaginare” cosa sarebbe accaduto, se l'informazione fosse stata fornita.
Dalla stessa sentenza a Sezioni Unite sopra citata, che indica i canoni da rispettare per compiere questo delicato giudizio, si deduce che la situazione di grave pericolo per la condizione psicofisica della madre va accertata (come situazione di danno potenziale) necessariamente con giudizio ex ante: la prefigurazione della situazione di pericolo va desunta dalle circostanze che esistono al momento in cui la scelta deve essere compiuta, ovvero, in caso di inesatte informazioni che in tesi precludano una scelta libera e consapevole, sulla base della situazione in cui la gestante si sarebbe presumibilmente trovata se correttamente informata.
È, in definitiva, un giudizio ipotetico controfattuale ex ante.
L'accertamento della situazione di grave pericolo è accertamento in concreto che deve essere compiuto caso per caso. Sotto tale profilo, nella fattisepcie, come condivisibilmente osservato dal primo Giudice, a parte la più evidenziata quanto dirimente carenza di allegazione, nessun decisivo rilievo avrebbe potuto attribuirsi al “Disturbo di adattamento con umore ansia ed umore depresso, con incidenza funzionale di tipo grave”, sviluppato dopo il parto dalla , perché esso comunque non offre Pt_1 dimostrazione certa sul fatto che la malattia sarebbe sorta: a) in corso di gravidanza, per effetto della mera comunicazione della malformazione;
b) prima che per il feto sussistesse possibilità di vita autonoma.
Infondata è anche la censura degli appellanti di violazione del "principio di non contestazione" di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte,13 il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto, altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
Il convenuto, dunque, solo a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara ed articolata in punto di fatto, ha l'onere ai sensi dell' art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.
Va poi precisato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti.14
L'obbligo di contestazione, quindi, acquista diversa estensione in relazione al carattere più o meno circostanziato dei fatti allegati: ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera allo stesso modo rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicchè, a fronte di una generica deduzione da parte attrice, la difesa della parte convenuta non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.15 Nel caso di specie, quindi, non avendo gli attori mai affermato che in capo alla si potesse Pt_1
manifestare un serio o grave pericolo alla salute, né avendo mai allegato alcun fatto concreto da cui tale pericolo emergesse, non si poteva imporre a parte convenuta di assumere una specifica posizione sul punto.
A fronte di una prospettazione generica e lacunosa di parte attrice, i convenuti avevano persino contestato la carenza assertiva circa l'esistenza delle condizioni di legge che abilitassero la ad interrompere la gravidanza: Pt_1
sicchè, seppure con la mera contestazione dei presupposti di legge neanche ex adverso allegati, essi avevano
(implicitamente) contestato anche la sussistenza del serio e grave pericolo per la salute della gestante.
Pertanto, non essendo applicabile il principio di non contestazione, detta circostanza non poteva ritenersi pacifica e avrebbe dovuto formare oggetto di prova. Per le ragioni come sopra spiegate, l'appello principale va integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado, qui impugnata.
Resta assorbito ogni altro motivo di gravame proposto, inclusi quelli formulati in via condizionata con gli appelli incidentali.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate, a carico degli appellanti ed in favore di tutte le parti appellate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum, della natura della controversia e dell'attività effettivamente svolta (esclusa quindi la fase istruttoria non espletata).
Parte appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di , Parte_4 Controparte_1 già e già Controparte_2 Controparte_3
in persona dei rispettivi Controparte_4 legali rappresentanti pro-tempore, avverso la sentenza n. 2488/2024, pubblicata il 24 maggio 2024, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello principale e dichiara assorbiti gli appelli incidentali condizionati;
- condanna gli appellanti in solido fra loro alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado, liquidate, per ciascuna parte, in € 9.300,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, nella misura di legge;
- pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di conSIlio della terza sezione civile, addì 21/5/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 nei primi 90 giorni - scaduti nel caso de quo il 7.7.2010 - consentita per “la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione -tra l'altro e per quanto qui rileva- “a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”( art. 4) e dopo i 90 giorni consentita alle più rigorose seguenti condizioni: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna (art. 6 lett. a) - in questo caso e solo in questo l'interruzione può essere praticata anche se sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, ma allora il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardarla (art. 7, terzo comma); b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna - ma, come si è visto, qui l'interruzione non può essere praticata, se per il feto sussiste la possibilità di vita autonoma (art. 6 lett. b art. 7, terzo comma). 5 viene richiamata al riguardo Cass., Sez. U, Sentenza n. 25767 del 22/12/2015. 6 Gli appellanti sottolineano, a tal proposito, che: a) all'udienza del 5/5/2021, era stato escusso il teste Testimone_1 il quale, oltre a confermare la circostanza sub.3 (Nel suddetto periodo, la SI.ra dichiarò più volte di essere Pt_1 preoccupata sullo stato di salute della bambina che aveva in grembo a causa dei suoi continui sintomi di malessere>), aveva dichiarato “ricordo che la SI.ra era molto preoccupata della sua gravidanza posto che nella precedente Pt_1 non aveva avuto alcun problema”; b) alla domanda sub. 4 (La SI.ra , anche alla presenza del marito SI. Pt_1
, sempre nel suddetto periodo di gravidanza, dichiarò di sentirsi inadeguata e non preparata ad eventuali Parte_2 complicazioni quali un figlio con malformazioni usando frasi del tipo “non ce la farei mai” – “preferirei abortire” –
“chi si prenderebbe cura della bambina considerando che siamo avanti con l'età>), il medesimo teste aveva risposto
“Ricordo che la SI.ra era preoccupata che il figlio in grembo potesse avere dei problemi. Ricordo cha la Pt_1 SInora ha pronunciato le frasi che mi sono state lette (“non ce la farei mai” – “preferirei abortire” – “chi si prenderebbe cura della bambina considerando che siamo avanti con l'età”)”; c) alla successiva udienza del 10/11/2021, era stato ascoltato la teste che, al quesito sub. 2 (Nei mesi successivi di gravidanza, la SI.ra Testimone_2
manifesto più volte sintomi di malessere quali forti dolori addominali, astenia, sincopi con perdita improvvisa Pt_1 di coscienza, dovuti al difficile decorso della gravidanza>), aveva dichiarato “Confermo la circostanza lettami. Evidenzio che mia FI aveva aumenti della salivazione, forti dolori addominali, stava sempre a letto. Ho assistito a svenimenti che avvenivano con frequenza quotidiana”; d) la teste aveva altresì confermato il quesito sub. 3 (ut supra), evidenziando
“mia FI era preoccupata che la bambina avesse dei problemi visto il continuo stato di malessere”; e) in risposta al quesito sub. 4 (ut supra) la teste aveva affermato “Mia FI era preoccupata che la bambina potesse avere dei problemi vista la sua età. Mia FI era preoccupata e qualche volta ha detto frasi del tipo “preferirei abortire” e “chi si prenderebbe cura della bambina dato che siamo grandi ed avanti con l'età”. 7 Più volte, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si sottolinea come la SI.ra ed il marito Pt_1 Pt_2 siano stati lesi nel loro diritto costituzionalmente garantito, di autodeterminazione ovvero di poter decidere se
[...] diventare genitori del loro secondo figlio. 8 Cfr. Cass. S.U. n. 25767/2015. 9 Cfr. Cass. S.U. n. 25767/2015; Cass. n. 1252/2018; Cass. n. 13881/2020; Cass. n. 1903/2025. 10 Cfr. Cass. n. 25767/2015 cit. 11 cfr. Cass. n. 12195/1998. 12 Cfr. Cass. 10.5.2002 n. 6735. 13 Cass. n. 26510/2022. 14 Cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 2174/2021; n. 87/2019; Cass. Sez. 3, n. 3576/2013; n. 14652/2016; n. 2798/2023. 15 cfr. Cass. Sez. 1, sen. n. 21847/2014; Sez. 3, n. 21075/2016.