Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 28/7/2023
DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , comparsi in
[...] Parte_7 Parte_8 causa a mezzo degli avv.ti Claudio Damoli e Linda Tani per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Verona, Stradone Provolo n. 26
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo dell'avv. Andrea Grigoli per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Verona, Via Leone Pancaldo n. 68
OGGETTO: corresponsione superminimo – risarcimento danni
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 27/1/2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: Nel merito in via principale: accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno maturato il ventesimo anno di anzianità di servizio antecedentemente l'1.9.2018 e, in particolare, che:
- la sig.ra ha maturato il ventesimo anno di anzianità di Parte_1 servizio in data 7.1.2017;
- la sig.ra ha maturato il ventesimo anno di anzianità di Parte_2 servizio in data 11.8.2017;
- il sig. ha maturato il ventesimo anno di anzianità di Parte_3 servizio non convenzionale in data 1.5.2018;
- il sig. ha maturato il ventesimo anno di anzianità di Parte_4 servizio in data 1.10.2016.
- il sig. ha maturato il ventesimo anno di anzianità di Parte_5 servizio in data 1.1.2017;
1
- il sig. ha maturato il ventesimo anno di anzianità Parte_9 di servizio in data 1.6.2017;
- il sig. ha maturato il ventesimo anno di anzianità di Parte_8 servizio in data 1.10.2016; e di conseguenza che i ricorrenti abbiano maturato il diritto a percepire l'assegno ad personam di cui all'accordo aziendale del 2.10.1984; conseguentemente, accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di all'accordo Controparte_2 aziendale sottoscritto in data 2.10.1984 e, per l'effetto, condannare la società resistente:
- all'esatto adempimento dell'accordo aziendale sottoscritto in data 2.10.1984, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., ovvero a corrispondere un assegno ad personam, mensilmente, a ciascuno dei ricorrenti, commisurato allo scatto biennale di anzianità relativo ai singoli livelli di inquadramento;
- a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti una somma a titolo di risarcimento del danno, parametrata al valore del superminimo ad personam previsto dall'accordo aziendale sottoscritto in data 2.10.1984, così quantificato a decorrere dalla maturazione del ventesimo anno di anzianità maturato fino al deposito del ricorso (giugno 2023):
- alla sig.ra la somma di € 3.483,08, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria;
- sig.ra la somma di € 3.116,44, oltre interessi legali e Parte_2 rivalutazione monetaria;
- al sig. la somma di € 2.212,50, oltre interessi legali e Parte_3 rivalutazione monetaria;
- al sig. la somma di € 3.337,00, oltre interessi legali e Parte_4 rivalutazione monetaria;
- al sig. la somma di € 2.850,00, oltre interessi legali e Parte_5 rivalutazione monetaria;
- al sig. la somma di € 2.962,50, oltre interessi Parte_6 legali e rivalutazione monetaria;
- al sig. la somma di € 2.587,50, oltre interessi Parte_9 legali e rivalutazione monetaria;
- al sig. la somma di € 2.850,00, oltre interessi legali e Parte_8 rivalutazione monetaria;
ovvero la diversa somma che si riterrà di giustizia e/o in seguito all'espletanda CTU, da integrarsi con le somme che andranno a maturare, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
Nel merito:
1) Respingere le domande tutte ex adverso introdotte siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate.
2) Spese e compensi di lite integralmente rifusi, oltre a rimborso forfetario
15%, CPA e IVA.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., i ricorrenti indicati nell'epigrafe della sentenza hanno, in sintesi, chiesto l'accertamento del compimento del ventesimo anno di anzianità anteriormente al 1.9.2018, e conseguentemente la condanna della datrice di lavoro a risarcire il danno subito a seguito dell'inadempimento all'accordo aziendale del 2.10.1984 che prevedeva l'erogazione dell'assegno ad personam al compimento dell'anzidetta anzianità. I ricorrenti hanno chiesto, oltre al risarcimento del danno, per il passato, anche la condanna, per il futuro, all'erogazione dell'assegno in parola.
in data 2.10.1984, e le OOSS maggiormente rappresentative CP_1
sottoscrivevano un accordo aziendale, concordando - tra le altre - quanto segue: “Riconoscimento professionalità: in considerazione che per motivi
contrattuali ed organizzativi si verifica la stabilizzazione nella mansione e
quindi nell'inquadramento dei dipendenti, tenuto conto tuttavia dell'impegno professionale anche in presenza di innovazioni tecnologiche
che si devono constatare molto accelerate nella nostra realtà attuale, si è
concordato di riconoscere al personale dipendente un assegno ad personam commisurato allo scatto biennale di anzianità relativo ai singoli livelli di inquadramento procedendo per contingenti a partire dall'anno
1957 per coloro che abbiano già compiuto il ventesimo anno di anzianità.
Tale riconoscimento sarà corrisposto a partire dal 1.1.1985 senza alcuna progressione intendendosi escluse le anzianità convenzionali” (sub all. 3).
Parti ricorrenti danno conto che con successivo accordo del 2018 e con decorrenza dal 1.9.2018 le parti collettive concordavano la “sterilizzazione
3 di accordi aziendali e trasformazione della quota in ad personam di importo fisso e definito.
Parti ricorrenti espongono quindi che, nonostante per tutti si sia avverato ante 2018 il requisito del compimento del ventesimo anno di anzianità di servizio, del tutto immotivatamente agli stessi non è stato corrisposto detto emolumento.
Sostengono le parti ricorrenti, infatti, che nessuna spiegazione formale è
stata loro trasmessa e che solo “a voce” è stato replicato alle loro plurime istanze che l'anzianità ai fini della corresponsione dell'assegno era stata parametrata al tempo effettivo di lavoro e che, considerata l'articolazione a tempo parziale di tutti i ricorrente, gli stessi non avevano raggiunto l'anzianità ventennale ante 2018..
Le parti ricorrenti supportano le loro ragioni attraverso molteplici argomenti: l'interpretazione letterale della clausola contrattuale, la sua interpretazione orientata al rispetto delle norme sovranazionali, e quindi al principio di non discriminazione, il comportamento della datrice di lavoro che in passato aveva riconosciuto la maturazione del ventennio di anzianità senza tener conto del part time (ciò con riguardo ai dipendenti
, , , ) e che, Per_1 Persona_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
coerentemente, nelle buste paga (all. ti 10-18) indica come raggiunta prima del 19.2018 l'anzianità di vent'anni in relazione a tutti i ricorrenti.
Parte convenuta, ritualmente costituita, non contesta che il calcolo dell'anzianità dei dipendenti da ultimo indicati (tutti in servizio part-time)
sia avvenuto senza considerare la decurtazione di orario, ma sostiene al riguardo che si trattò di “meri errori materiali (e non certo di una prassi contraria al CCNL di categoria)” e argomenta come il suddetto CCNL di categoria giustifichi il computo dell'anzianità parametrandola al tempo
4 effettivo di lavoro (e quindi proporzionalmente riducendola in caso di part time) e un tanto per effetto delle clausole 26 e art. 3 comma 10 par. 5, 6
CCNL).
La causa per le ragioni meglio specificate nel prosieguo è stata ritenuta di natura documentale e pertanto discussa senza previa attività istruttoria ai sensi dell'art. 429 comma 2 c.p.c..
***
La norma contrattual-collettiva è chiara, sotto il profilo letterale, nel riconoscere l'assegno ad personam al compimento del “ventesimo anno di anzianità”. La disposizione non prevede alcuna specificazione con riguardo al requisito dell'anzianità che, correttamente, è stato inteso come la sommatoria degli anni di servizio. L'ulteriore specificazione, per cui l'assegno ad personam è commisurato allo scatto biennale introduce unicamente un criterio di calcolo, ma non muta la natura dell'assegno e non altera il concetto di anzianità che è tale da ricomprendere l'intero periodo di servizio, a prescindere dall'articolazione dell'orario così come dei molteplici casi di sospensione (ferie, malattia, maternità, infortunio,
ecct).
Il comportamento di parte convenuta, che rileva ex artt. 1362 s. c.c., è
indicativo della volontà di assegnare alla clausola contrattuale un significato aderente al suo testo letterale. E, difatti, ai dipendenti
, , , è stato in Per_1 Persona_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
passato riconosciuto il superamento del ventennio di anzianità a prescindere dell'articolazione part time dell'orario di lavoro.
Non è plausibile la difesa espressa sul punto da parte convenuta, secondo cui si tratterebbe di un mero errore contabile, vuoi per la sua ripetizione,
5 vuoi per il fatto che non risulta (né è stata allegata) alcuna azione di recupero.
La prassi applicativa, oltre ad essere conforme al dato letterale, appare altresì in linea con il criterio più generale in base al quale nel nostro ordinamento ai fini dell'anzianità devono essere compresi tutti i periodi di lavoro, incluse le sospensioni per maternità, infortunio, malattia, ecct.
Tale ricostruzione, secondo questo giudice, è inoltre coerente le norme del contratto collettivo richiamate dalla convenuta, cioè i suindicati art. 26
e 3 comma 10, le quali -dettate per il diverso istituto dello scatto biennale-
prevedono che lo stesso maturi “per ogni biennio di servizio effettivamente prestato” e che in caso di passaggio dal tempo parziale a tempo pieno i periodi di servizio a tempo parziale vengano computati nella misura del
60%. L'espressa previsione del lavoro effettivo con specifico riguardo agli scatti di anzianità dimostra appunto la necessità di una chiara previsione in tal senso, dovendosi in mancanza considerare l'anzianità complessiva,
senza operare decurtazioni per il lavoro a tempo parziale.
L'interpretazione qui adottata pare infine l'unica conforme al principio di non discriminazione del tempo parziale rispetto al full time, principio recepito da tempo nel nostro ordinamento, dapprima con il d. lgs 61/2000 attuativo della direttiva 97/81 relativo all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale e successivamente con l'art. 7 del d lgs 81/2015.
La necessità di una lettura che garantisca il rispetto di tale principio è un ulteriore argomento a sostegno della tesi delle parti ricorrenti, che potrebbe essere superato solo attraverso la prova della ragionevole differenziazione dei lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno.
6 Senonché una ragionevole differenziazione (la cui prova incombe su parte convenuta) non risulta offerta nè desumibile dal complesso degli atti di causa ed anzi la ratio essendi della clausola che introdusse l'assegno in questione rimanda alla necessità di compensare la stabilizzazione degli inquadramenti, obiettivo che riguarda tanto i lavoratori a tempo parziale quanto quelli a tempo pieno.
Il testo dell'accordo del 1984, nella parte in cui introduce l'emolumento in parola, ha cura infatti di chiarire che si era verificata una certa stabilizzazione dell'inquadramento di tal che l'assegno era congegnato per controbilanciare le maggiori difficoltà di conseguire l'inquadramento superiore, obiettivo che non avrebbe avuto senso circoscrivere al solo rapporto full time.
Il ricorso, anche sotto il profilo contabile (sul quale non si registrano contestazioni) deve quindi essere accolto integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 sulla base del valore dichiarato dai ricorrenti (€ 23.399,02).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata:
1.Accerta e dichiara che i ricorrenti hanno maturato il ventesimo anno di anzianità di servizio antecedentemente l'1.9.2018 e che parte convenuta si è resa inadempiente rispetto agli obblighi di cui all'accordo aziendale
2.10.1984 relativamente alla corresponsione dell'assegno ad personam;
2. Condanna la parte convenuta a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti una somma a titolo di risarcimento del danno, parametrata al valore del superminimo ad personam previsto dall'accordo aziendale sottoscritto in
7 data 2.10.1984, così quantificato a decorrere dalla maturazione del ventesimo anno di anzianità maturato fino al deposito del ricorso (giugno
2023):
- alla sig.ra la somma di € 3.483,08, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria;
- sig.ra la somma di € 3.116,44, oltre interessi legali e Parte_2
rivalutazione monetaria;
- al sig. la somma di € 2.212,50, oltre interessi legali e Parte_3
rivalutazione monetaria;
- al sig. la somma di € 3.337,00, oltre interessi legali e Parte_4
rivalutazione monetaria;
- al sig. la somma di € 2.850,00, oltre interessi legali e Parte_5
rivalutazione monetaria;
- al sig. la somma di € 2.962,50, oltre interessi Parte_6
legali e rivalutazione monetaria;
- al sig. la somma di € 2.587,50, oltre interessi Parte_9
legali e rivalutazione monetaria;
- al sig. la somma di € 2.850,00, oltre interessi legali e Parte_8
rivalutazione monetaria;
e a corrispondere altresì le ulteriori somme maturate da luglio 2023 fino alla presente pronuncia.
3.Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti e le liquida in complessivi 3.200,00 oltre IVA, CPA,
rimb. sp. forf..
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 27 gennaio 2025
IL GIUDICE
8 dott. Cristina Angeletti
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