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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori ConSIliere dott. Gabriele Sordi ConSIliere riunita in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. R.G. 25212023 vertente tra nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marina Petrolo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Dardanelli n. 46
APPELLANTE PRINCIPALE
E
nata a [...] il 1° gennaio 1969, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Elena Sgandurra, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma,
Via Catania n. 1
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE nonché
Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma
interventore necessario
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 16932/2022 pronunciata il 15 settembre 2022 dal Tribunale di Roma – Prima Sezione Civile nella causa civile iscritta al n. 59096/2016 –cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e
[...] CP_1
Conclusioni: per l'appellante principale:
1 “1) Voglia innanzitutto rigettare in toto l'appello incidentale ex adverso temerariamente spiegato poiché infondato in fatto ed in diritto.
2) Voglia, per contro , accertare e dichiarare l'INSUSSISTENZA dei presupposti per il riconoscimento di qualsivoglia contributo economico, a titolo di assegno divorzile, in favore della Dott.ssa , revocandolo ex tunc , cioè con CP_1
decorrenza dalla domanda formulata dal Dott. in data 11.8.2016 ovvero, in Pt_1 subordine, dall'udienza presidenziale del 4.4.2017 ovvero ancora , in ulteriore subordine, dalla pronuncia sullo status pubblicata il 23.5.2018, condannandola alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in quanto NON
DO , ovvero dal deposito della domanda del dr. CP_2 Pt_1
risalente al mese di agosto 2016)
PREVIA EVENTUALE AUDIZIONE DEI FIGLI IN MERITO ALLE
CIRCOSTANZE RELATIVE AI LORO RISPETTIVI TEMPI DI PERMANENZA
PRESSO LA MADRE : voglia accertare e dichiarare l'obbligo della madre a contribuire, in concorso con il padre, al mantenimento dei figli – revocando la disposizione del provvedimento impugnato che ne onera solamente il padre - per
l'effetto condannando la Dott.ssa al pagamento dell'assegno di CP_1 mantenimento per la figlia per un importo non inferiore ad € 400,00 e per il Per_1
figlio per un importo non inferiore ad € 200,00 (così diversamente Per_2
modulati in relazione ai rispettivi tempi di permanenza presso la madre, praticamente azzerati per ) o nella misura che sarà ritenuta di giustizia con Per_1 decorrenza dalla domanda svolta dal dr. con l'atto introduttivo del ricorso Pt_1 in data 11.8.2016 ovvero, in subordine, dall'udienza presidenziale del 4.4.2017, condannando la medesima a corrispondere tutte le somme dovute in arretrato a conguaglio di quanto frattanto da ella già corrisposto .
4) Condannare la Dott.ssa al risarcimento ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in CP_1 considerazione della temerarietà delle richieste della stessa in danno dell'ex marito
– in particolare in considerazione dell'appello incidentale da essa svolto - e del comportamento processuale mendace e poco diligente oltreché dell'abuso del processo da costei evidentemente posto in essere.
5) Condannare la Dott.ssa al pagamento delle spese di lite del doppio grado CP_1
di giudizio, oltre accessori di legge da liquidare in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario. Con la maggiorazione del 30% per i collegamenti ipertestuali effettuati nel presente grado di appello.
2 IN VIA ISTRUTTORIA: Nella denegata ipotesi che l'adita Corte non ritenga sufficientemente comprovato quanto oggetto delle richieste del dr. , voglia Pt_1
ammettere le prove dirette e contrarie articolate nelle proprie memorie ex art. 183 co VI c.p.c. e nell'istanza del 16.12.2019 autorizzando il deposito dei files audio e
l'audizione ulteriore dei figli e (con riferimento all'episodio di Per_1 Per_2 violenza assistita del luglio 2019)”
Per l'appellata-appellante incidentale:
1) rigettare nel merito l'appello proposto dal dott. perché infondato Parte_1
in fatto e in diritto;
- 2) confermata l'enorme sperequazione economico-reddituale tra le parti e la fondatezza della richiesta di un assegno divorzile da parte della SI.ra , in CP_1 accoglimento dell'appello incidentale e a parziale riforma della sentenza impugnata, porre a carico del dott. e in favore della SI.ra , un Pt_1 CP_1 assegno divorzile di € 1.000,00 mensile o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda, da versarsi al domicilio della resistente, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- 2) ritenuto il mantenimento di a totale carico della madre, in riforma della Per_3
sentenza impugnata, porre a carico del dott. e in favore della SI.ra Pt_1 CP_1 un assegno mensile di almeno € 300,00 o di quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento di a far data Per_3
dalla domanda, con successivo adeguamento automatico annuale, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- 3) ritenuti i tempi di permanenza di e presso la madre, porre a Per_1 Per_2
carico del dott. e in favore della SI.ra un assegno di mantenimento Pt_1 CP_1 mensile per e di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) o di quella Per_1 Per_2
maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a far data dalla domanda, con successivo adeguamento automatico annuale, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; - con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e contraevano matrimonio concordatario in Battipaglia Parte_1 CP_1
in data 18 ottobre 1997. Dal matrimonio, nascevano tre figli: il 5 marzo 1999, Per_3
il 3 marzo 2004, e , il 9 febbraio 2007. Per_1 Per_2
3 Con sentenza non definitiva n. 19272/2012 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 18 agosto 2016 chiedeva di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affido condiviso dei figli o l'affido esclusivo al padre, con collocamento presso lo stesso e disciplina del diritto di visita della madre, assegnare alla SC la casa familiare in Roma, Via dell'Appagliatore n. 52; porre a carico della madre un contributo per il mantenimento dei figli non inferiore ad € 500,00; disporre che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento, disporre, in via meramente subordinata, un contributo in favore della resistente di € 200,00 al mese, da porre in compensazione con quanto da lei dovuto per il mantenimento della prole, porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli. si costituiva in giudizio contestando tutte le deduzioni del ricorrente, CP_1
e negando di aver mai posto in essere condotte violente nei confronti dei figli, essendo ella stessa vittima di aggressioni fisiche e verbali ad opera del ricorrente.
La resistente rilevava che il reddito del era superiore a quello da lui Pt_1
dichiarato, mentre quello della era invece notevolmente inferiore. CP_1
La chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
con affidamento dei figli ancora minorenni, e , a entrambi i genitori Per_1 Per_2
e collocamento presso la madre, con disciplina del diritto di visita paterno secondo quanto stabilito in sede di separazione;
di porre a carico del un assegno Pt_1 mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile di € 1.000,00 al mese.
Con ordinanza del 6 aprile 2017 il Giudice Delegato disponeva l'affidamento di e a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre Per_1 Per_2
e disciplina del diritto di visita per la madre, poneva a carico del un assegno Pt_1 mensile di € 900,00 per il mantenimento della moglie e stabiliva un contributo paterno per le spese straordinarie del 70%, ponendo a carico della madre il rimanente 30%.
Con sentenza non definitiva dell'11 maggio 2018 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4 Con ordinanza dell'11 febbraio 2019 veniva disposta l'audizione dei figli delle parti.
In seguito all'audizione, con ordinanza del 3 maggio 2019 venivano respinte le richieste di ammissione di prova testimoniale articolate dalle parti e veniva disposto il deposito, a cura di ciascuna parte, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e della situazione patrimoniale e reddituale aggiornata.
Con successiva ordinanza del 14 luglio 2019, in modifica dell'ordinanza presidenziale, il G.I. poneva a carico della un assegno mensile di € 300,00 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e e riduceva a € Per_2 Per_1
700,00 l'assegno di mantenimento in favore della CP_1
Infine, con sentenza n, 16932/2022 pubblicata il 16 novembre 2022 il Tribunale di
Roma così testualmente disponeva:
1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazione dello stesso e separatamente quelle relative alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone che il figlio minore sia collocato in via prevalente presso il Per_2
padre;
3) dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore con Per_2
le modalità già previste con l'ordinanza presidenziale emessa nel presente giudizio da intendersi interamente richiamate nel presente atto;
4) pone a carico di il mantenimento ordinario della figlia Parte_1
maggiorenne e del figlio minore;
Per_1 Per_2
5) revoca l'assegno posto a carico della resistente per il mantenimento dei figli
e a decorrere dalla domanda;
Per_1 Per_2
6) pone a carico di il pagamento del 70% delle spese straordinarie Parte_1
necessarie per i figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente e Per_1
per il figlio minore come indicate in parte motiva come da Protocollo in Per_2 uso presso l'intestato Tribunale;
7) pone a carico di il pagamento del 30% delle spese straordinarie CP_1
necessarie per i figli maggiorenne ma non indipendenti economicamente e Per_1
per il figlio minore come indicate in parte motiva come da Protocollo in Per_2 uso presso l'intestato Tribunale;
5 8) pone a carico di un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili Parte_1
da corrispondersi alla stessa al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dalla domanda;
9) rigetta le domande aventi ad oggetto l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.709 ter cpc;
10) compensa le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato il 15 maggio 2023 proponeva appello , formulando i seguenti testuali motivi: Parte_1
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 6 LEGGE 898/70 IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ART. 316 BIS E 337 TER C.C. NELLA PARTE IN CUI IL
TRIBUNALE HA REVOCATO IL CONTRIBUTO A CARICO DELLA MADRE PER
IL MANTENIMENTO DEI FIGLI LAURA E CONVIVENTI Per_2
STABILMENTE CON IL INAMMISSIBILMENTE DEROGANDO AL CP_3
PRINCIPIO, CONSACRATO DAL NOSTRO ORDINAMENTO, SECONDO IL
QUALE CIASCUN GENITORE DEVE ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI NEI
CONFRONTI DEI FIGLI NON INDIPENDENTI IN CP_4
PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE SOSTANZE;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 5 LEGGE 898/1970 COMMA 5,
IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ART. 2697 C.C., 115 E 116 C.P.C.: NELLA
PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA ONERATO IL DOTT. DI Pt_1
SOMMINISTRARE MENSILMENTE ALLA DOTT.SSA L'ASSEGNO CP_1
DIVORZILE A DECORRERE DALLA DOMANDA (QUALE E DI CHI?) , NON
TENENDO CONTO DEI RISCONTRI PROBATORI EMERSI NEL CORSO DEL
GIUDIZIO, DELLE OMISSIONI DOCUMENTALI DELLA RESISTENTE, I
QUALI DIMOSTRANO L'INSUSSISTENZA DEL CONTRIBUTO PERSONALE
ED ECONOMICO DA PARTE DELLA SCARPA SIA NELLA CONDUZIONE
FAMILIARE SIA NELLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO DI CIASCUNO E
DI QUELLO COMUNE E NONOSTANTE VI SIA LA PROVA CHE IL CONIUGE
RICHIEDENTE ABBIA I MEZZI ADEGUATI PER VIVERE DIGNITOSAMENTE
IN AUTONOMIA;
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 709 TER C.P.C. ED ARTT. 330
333 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 112 C.P.C. NELLA PARTE IN CUI IL
TRIBUNALE HA TOTALMENTE OMESSO DI PRONUNCIARSI NONOSTANTE
6 LA COMPROVATA VIOLENZA REITERATAMENTE NEI Controparte_5
CONFRONTI DELLA ED DAL MINORE , CP_6 CP_7 Per_2
QUALE RAGIONE FONDANTE LA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI EX ARTT.
709 TER C.P.C., 330 E 333 C.C.;
IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT . 116, 112 E 96 C.P.C.
NELLA PARTE IN CUI, PUR AVENDO VERIFICATO IL MANCATO
OTTEMPERAMENTO AGLI ONERI DI PRODUZIONE IMPARTITI NEL CORSO
DEL GIUDIZIO, LA DISCRASIA TRA LE SUE DICHIARAZIONI GIURATE E LE
EVIDENZE DOCUMENTALI AGLI ATTI, OLTRE CHE PER CP_8
LA RICHIESTA PALESEMENTE INFONDATA DI MANTENIMENTO DEL
CP_1 FIGLIO LUIGI CON CONVIVENTE ED CP_9
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE, E PER TEMERARIAMENTE CP_8
FORMULATO ISTANZA EX ART. 177 C.P.C. SENZA CHE VE NE FOSSERO
PRESUPPOSTI O NUOVE MOTIVAZIONI , IL TRIBUNALE NON ABBIA
ACCERTATO E PER L'EFFETTO CONDANNATO LA DOTT.SSA PER CP_1
RESPONSABILITÀ PROCESSUALE PER AVERE RESISTITO IN GIUDIZIO CON
OMETTENDO DI CONDANNARLA AL RISARCIMENTO DEI CP_11
DANNI E AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DI
PRONUNCIARSI SULLA DOMANDA.
L'appellante concludeva chiedendo di:
1) Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsivoglia contributo economico, a titolo di assegno divorzile, in favore della
Dott.ssa , revocandolo ex tunc, cioè con decorrenza dalla domanda CP_1 formulata dal Dott. in data 11.8.2016 ovvero, in subordine, dall'udienza Pt_1
presidenziale del 4.4.2017 ovvero ancora , in ulteriore subordine, dalla pronuncia sullo status pubblicata il 23.5.2018, condannandola alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in quanto NON DO ab origine;
2) Accertare e dichiarare l'obbligo della madre a contribuire, in concorso con il padre, al mantenimento dei figli – revocando la disposizione che ne onera solamente il padre - per l'effetto condannando la Dott.ssa al pagamento dell'assegno CP_1 di mantenimento per la figlia per un importo non inferiore ad € 400,00 e per Per_1 il figlio per un importo non inferiore ad € 200,00 (così diversamente Per_2
modulati in relazione ai rispettivi tempi di permanenza presso la madre, praticamente azzerati per o nella misura che sarà ritenuta di giustizia con Per_1
7 decorrenza dalla domanda svolta dal dr. con l'atto introduttivo del ricorso Parte_2 in data 11.8.2016 ovvero, in subordine, dall'udienza presidenziale del 4.4.2017, condannando la medesima a corrispondere tutte le somme dovute in arretrato a conguaglio di quanto frattanto da ella già corrisposto;
3) Condannare la Dott.ssa alle sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c. in CP_1
relazione al figlio tuttora minorenne pronunciando la conseguente Persona_4
decadenza o sospensione della di lei responsabilità genitoriale ai sensi degli artt.
330 e 333 del Codice civile;
4) Condannare la Dott.ssa al pagamento delle spese di lite del doppio grado CP_1
di giudizio, oltre accessori di legge, e disponendo anche la condanna della medesima al risarcimento ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in considerazione della temerarietà delle richieste della stessa in danno dell'ex marito e del comportamento processuale mendace e poco diligente oltreché dell'abuso del processo da questi evidentemente posto in essere. Con la MAGGIORAZIONE DEL 30% per i collegamenti ipertestuali effettuati nel presente grado di appello.
Con decreto del 6 giugno 2023 il Presidente di questa Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 6 giugno 2025 (successivamente rinviata di ufficio al 27 marzo 2025), assegnando al ricorrente termine fino al 30 novembre
2023 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza,
e all'appellato termine fino al 31 gennaio 2024 per il deposito di memorie.
Con memoria depositata telematicamente il 31 gennaio 2024 si costituiva l'appellata, la quale preliminarmente rilevava che la notifica a mezzo pec, effettuata da controparte in data 27.11.2023, risultava mancante della procura del dott.
essendo stata allegata al messaggio di notifica una procura relativa ad altro Pt_1
soggetto, estraneo al presente giudizio.
Nel merito, l'appellata contestava punto per punto i singoli motivi di appello, deducendone la infondatezza e invocandone il rigetto.
La proponeva appello incidentale avverso: CP_1
1) il capo della sentenza n. 16932/2022 relativo alla “Domanda di mantenimento dei figli” nella parte in cui, a pag. 14, il Tribunale statuisce ”…deve ritenersi che il figlio sia ormai indipendente economicamente atteso che ha completato il suo Per_3
percorso di studio conseguendo la laurea in Economia Aziendale e da tempo svolge attività lavorativa e, pertanto, nulla deve essere disposto in relazione al suo mantenimento…”;
8 2) il capo della sentenza n. 16932/2022 relativo alla “Domanda di assegno divorzile” nella parte in cui, a pag. 26, il Tribunale statuisce ”…ritiene equo porre a carico di il pagamento di un assegno divorzile pari ad euro 300,00 Parte_1 mensili in favore di ” per i motivi tutti di cui al punto B) della Persona_5
presente memoria. Il capo della sentenza di divorzio che opera la riduzione dell'assegno a favore della dott.ssa e a carico del dott. che si CP_1 Pt_1
impugna, si pone in netto contrasto con quanto statuito dalla sentenza di separazione n. 12627/2020 pubbl. il 21/09/2020 (R.G. n. 41506/2011), non appellata, facendo così passare in giudicato le circostanze accertate dallo stesso titolo.
Infine, concludeva chiedendo di:
1) rigettare nel merito l'appello proposto dal dott. perché infondato Parte_1
in fatto e in diritto;
2) confermata l'enorme sperequazione economico-reddituale tra le parti e la fondatezza della richiesta di un assegno divorzile da parte della dott.ssa in CP_1 accoglimento dell'appello incidentale e a parziale riforma della sentenza impugnata, porre a carico del dott. e in favore della dott.ssa un Pt_1 CP_1 assegno divorzile di € 1.000,00 mensile o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda, da versarsi al domicilio della resistente, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
3) ritenuto il mantenimento di a totale carico della madre, in riforma della Per_3
sentenza impugnata, porre a carico del dott. e in favore della dott.ssa Pt_1 CP_1 un assegno mensile di almeno € 300,00 o di quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento di a far data Per_3
dalla domanda, con successivo adeguamento automatico annuale, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4) ritenuti i tempi di permanenza di e presso la madre, porre a carico Per_1 Per_2
del dott. e in favore della dott.ssa un assegno di mantenimento Pt_1 CP_1 mensile per e di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) o di quella Per_1 Per_2
maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a far data dalla domanda, con successivo adeguamento automatico annuale, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
9 Con memoria di replica del 4 aprile 2024 il rilevava la infondatezza Pt_1 dell'appello incidentale formulato dalla CP_1
Con decreto del 19 febbraio 2025 il Presidente di questa Sezione disponeva la sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 27 marzo 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di conSIlio.
Entrambi i procuratori delle parti depositavano note scritte sostitutive dell'udienza, ciascuno insistendo nelle rispettive conclusioni, con la sola esclusione, per l'appellante, dell'invocata condanna dell'appellata ai sensi dell'articolo 709 ter c.p.c., essendo la relativa domanda ormai superata dal fatto che il 9.2.2025 anche il terzo figlio delle parti, , era diventato maggiorenne. Persona_4
In data 10 marzo 2025 il P.G. ha dichiarato “Visto, nulla si oppone”.
In seguito alla scadenza dei termini per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa da questa Corte in camera di ConSIlio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che l'appellante, a corredo del ricorso introduttivo, ha depositato la procura rilasciata all'avv. Marina Petrolo in data 4 aprile 2023 ai fini della proposizione del gravame, sicché deve ritenersi sanata la irregolarità rilevata dalla parte appellata, in merito alla avvenuta notifica del ricorso introduttivo con l'allegazione di una procura relativa a soggetto estraneo al presente giudizio.
Con il primo motivo di appello, lamenta che nel non riconoscere a Parte_1 carico della l'obbligo di contribuire alle spese ordinarie in favore dei figli CP_1
e , entrambi conviventi con il padre, il primo giudice avrebbe Per_1 Per_2
disatteso il principio secondo il quale ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli non indipendenti economicamente in proporzione alle rispettive sostanze. L'appellante chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, tenuto conto dei tempi di permanenza di ciascun figlio presso la genitrice, la venga condannata al pagamento di un assegno mensile di € CP_1
400,00 in favore di e di € 200,00 in favore di . Per_1 Per_2
In via di appello incidentale, la chiede, invece, di riconoscere a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio convivente con la Pt_1 Per_3 madre, nella misura di € 300,00 al mese e dei figli e , conviventi con Per_1 Per_2 il padre, nella misura di € 300,00 al mese complessivamente.
10 Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi
i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 32466/2023, Cass. 4145/2023).
Sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337-septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass.
2536/2024).
Con riferimento al caso di specie, va rilevato che il primo giudice, decidendo in ordine alla domanda di mantenimento dei figli, ha in primo luogo osservato che la figlia maggiorenne, e il figlio , all'epoca ancora minorenne (ma Per_1 Per_2
divenuto maggiorenne nel corso del presente grado), vivevano con il padre, mentre il figlio maggiorenne, conviveva con la madre. Per_3
All'epoca dell'emissione della sentenza di primo grado emergeva dagli atti che aveva completato il corso di studi, conseguendo la laurea in Economia Per_3
Aziendale e svolgeva attività lavorativa, percependo € 800,00 al mese, mentre gli altri due figli erano ancora studenti.
Il Tribunale di Roma ha quindi proceduto alla valutazione e alla comparazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, rilevando che: il medico di Pt_1
base presso la ASL D di Roma, risultava essere titolare di un reddito medio netto mensile di circa € 7.500,00 ed era onerato dal pagamento di una rata di mutuo di €
806,00 al mese per l'immobile di residenza, prelevata direttamente dallo stipendio;
lo stesso era proprietario di un immobile nel Comune di Murolo, per il qaule corrispondeva una rata di mutuo di € 380,00 al mese. La funzionario CP_1 dell'ASL D di Roma, risultava titolare di un reddito netto medio mensile di circa €
1.750,00 e viveva nell'appartamento di Roma, Via dell'Appagliatore n. 52, già
11 adibita a casa coniugale, acquistata all'asta da un terzo (risultato poi essere il nipote della appellata), per la quale non vi era prova che l'interessata versasse un canone di locazione;
la suddetta era inoltre comproprietaria di alcuni beni immobili nel
Comune di Battipaglia.
Tenuto conto del divario economico esistente tra le parti, dell'età, delle eSIenze e dei tempi di permanenza dei figli e presso ciascun genitore, il primo Per_1 Per_2
giudice ha quindi disposto che la madre contribuisse al mantenimento per le sole spese straordinarie, nella misura del 30%. Lo stesso giudice non ha invece riconosciuto alcun mantenimento in favore di ritenendolo ormai Per_3
autosufficiente dal punto di vista economico.
Ritiene questa Corte che sul punto la sentenza non meriti censura.
Ed invero, il primo giudice non ha negato in maniera assoluta l'obbligo della madre di concorrere al mantenimento dei due figli conviventi con il padre (il che avrebbe effettivamente costituito violazione del disposto dell'articolo 337 ter c.c.), ma, tenuto conto del divario economico esistente tra i due ex coniugi e in osservanza del principio di proporzionalità, ha sostanzialmente circoscritto tale obbligo nell'ambito del solo mantenimento diretto, per i periodi di permanenza della prole presso la genitrice, imponendo la partecipazione della alle sole spese CP_1
straordinarie, il che non contrasta affatto con il principio che sancisce l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio, potendo la partecipazione essere limitata, come disposto dal Tribunale, anche alle sole spese straordinarie.
Va osservato che nel presente grado del giudizio l'appellante ha depositato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 23 gennaio 2024 e documentazione fiscale aggiornata, da cui si desume un reddito netto medio mensile
(nel 2022 un reddito imponibile di € 144.553, nel 2023 un reddito imponibile di €
116.734) in linea con quanto calcolato dal primo giudice.
La nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 29 CP_1
gennaio 2025 ha dichiarato di aver percepito un reddito netto di € 22.182,31 nell'anno 2020, di € 23.187,47 nell'anno 2021 e di € 24.134,63 nell'anno 2022, per un importo mensile di circa € 2.000,00.
L'evidente divario esistente tra il reddito delle parti giustifica quindi pienamente la scelta del primo giudice, di stabilire a carico dell'appellata il solo obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli e nei periodi di Per_1 Per_2
12 permanenza degli stessi presso la madre e di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 30%.
Il motivo di gravame principale si rivela, pertanto, infondato e non può trovare accoglimento.
Quanto all'appello incidentale con il quale la chiede di porre a carico del CP_1
il contributo per il mantenimento del figlio nonché dei figli e Pt_1 Per_3 Per_1
, va rilevato che, come dichiarato dallo stesso in sede di audizione Per_2 Per_2
e come desumibile dalla documentazione prodotta dall'appellante (busta paga del mese di ottobre 2019) il primogenito della coppia ha ormai concluso i suoi studi universitari e lavora come impiegato della Analisys 1980 s.r.l., percependo una retribuzione che nel mese di ottobre 2019 era di € 1.204,00 (cfr. busta paga prodotta dall'appellante), il che induce a ritenere che il ragazzo, attualmente ventiseienne, abbia pienamente raggiunto l'autosufficienza economica.
Relativamente agli altri due figli, ancora studenti, la differenza reddituale tra i genitori è stata correttamente valutata dal Tribunale al solo fine di giustificare la limitazione del contributo materno alle sole spese straordinarie, ma certamente tale divario non può comportare alcun obbligo di contribuzione a carico del padre, considerati i tempi prevalenti di permanenza dei ragazzi (soprattutto presso Per_1 quest'ultimo, il quale oltre al mantenimento diretto della prole è anche gravato da una più alta partecipazione alle spese straordinarie (70%), che in ragione dell'età dei ragazzi costituiscono una voce piuttosto rilevante degli esborsi.
Il motivo di appello incidentale non può quindi trovare accoglimento.
L'appellante principale contesta, poi, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sua ex moglie, richiamando a sostegno del proprio assunto i principi giurisprudenziali affermati dalla Suprema
Corte nella specifica materia e, lamentando, in particolare, che nel riconoscere il diritto in questione il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che difettava la prova che la non fosse in grado di provvedere ai propri bisogni senza il CP_1 contributo dell'ex marito e che la stessa avesse collaborato all'accrescimento del reddito familiare e del proprio partner dedicandosi alla famiglia e sacrificando la propria realizzazione professionale.
L'appellante incidentale, da parte sua, deduce che la quantificazione dell'assegno divorzile in € 300,00 al mese, contrasterebbe con il contenuto della sentenza di separazione, con la quale l'assegno di mantenimento in favore della moglie era stato
13 determinato in € 500,00, laddove nel tempo il reddito del era notevolmente Pt_1 aumentato (da € 4.800,00 all'epoca della separazione a € 7.500,00 all'epoca del divorzio), mentre quello della era rimasto invece invariato (€ 1.750,00). CP_1
Sul punto, non può non rilevarsi che assegno di divorzio ed assegno di mantenimento sono diversi quanto a natura, presupposti e funzioni, sicché la misura dell'assegno di mantenimento stabilita in sede di separazione non può in nessun caso condizionare il riconoscimento né vincolare la determinazione dell'importo dell'assegno divorzile.
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che La separazione personale,
a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che SInifica che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (Cass.
12/12/2023, n.34728).
Ciò posto, va brevemente osservato che il criterio guida nell'interpretazione dell'art. 5, sesto comma, della legge 898/70 è stato per numerosi anni quello di attribuire all'avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
14 Tale posizione interpretativa, come è noto, è stata superata dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017 che ha affermato l'orientamento opposto, negando il riconoscimento dell'assegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente (cfr. anche Cass. n. 23602/2017).
L'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto tra i due contrapposti orientamenti è culminato nel noto intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n.
18287 dell'11 luglio 2018, che ha enunciato il seguente principio: “Ai sensi della
l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass., 23/01/2019, n. 1882).
In motivazione, la Corte di legittimità ha affermato che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà
e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio
15 rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Recentemente la Suprema Corte, richiamando sue conformi pronunce ((cfr. S.U
18287/2018,18287/2019 e 5603/2020), ha ribadito che La natura perequativo- compensativa dell'assegno di divorzio conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione civile sez. I,
18/01/2023, n.1482).
Ritiene questa Corte che nel caso di specie vada decisamente esclusa la inadeguatezza dei mezzi economici della in ragione del titolo di studio CP_1
(laurea in Economia), della professione (funzionario dell'ASL D di Roma) e del reddito da lei percepito (circa € 2.000,00 netti al mese), nonché dell'età (56 anni) della suddetta.
La è proprietaria di una quota di (1/4) alcuni beni immobili (fabbricato e CP_1
terreni agricoli) ubicati in Battipaglia ed è gravata dal pagamento delle rate mensili di alcuni finanziamenti da lei volontariamente contratti (mensilmente € 327,00 con scadenza al 2026, € 59,52 con scadenza al 2026, 144,89 con scadenza al 2028, €
69,71 con scadenza al 2028), nonché da un prelievo mensile di € 170,45, con scadenza al 2026, per un pignoramento presso terzi a istanza del La Pt_1
suddetta non ha documentato il pagamento di un canone di locazione per l'abitazione ove attualmente vive (già casa familiare, sottoposta a esecuzione forzata e venduta a un terzo).
In sostanza, il reddito da lavoro netto mensile percepito dalla è del tutto CP_1 sufficiente a garantire alla suddetta l'autosufficienza economica, tenuto conto, a tal fine, della mancata documentazione delle spese per l'abitazione.
Nella ricostruzione della complessiva situazione economico-patrimoniale della appellata non può, d'altra parte, non tenersi conto del fatto che l'appartamento in
16 cui ella attualmente vive è stato acquistato in sede di procedura esecutiva immobiliare dal nipote della SC, , nato a [...] il 24 agosto Persona_6
1994.
Il come da lui stesso dichiarato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di Pt_1
notorietà resa il 23 gennaio 2024 e come emerge dalla documentazione prodotta dall'interessato, è mensilmente onerato dal versamento di € 1.925,00 per rate relative a due mutui (uno per la casa ove abita) e ad un finanziamento.
Ciò posto, non può negarsi che dalla valutazione comparativa delle situazioni economiche delle parti emerge che la posizione della è certamente più CP_1
disagiata rispetto a quella del Ciò, tuttavia, a parere di questa Corte, non Pt_1
può giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della odierna appellata, non essendo stato dimostrato che tale divario reddituale costituisca il frutto di una precisa scelta della donna, a suo tempo concordata con il coniuge, di rinunciare a sue concrete aspettative professionali per potersi dedicare alla famiglia e consentire così al marito di continuare a svolgere la sua attività di medico di base migliorando nel tempo la sua posizione reddituale. Al riguardo, va rilevato che nel corso del rapporto matrimoniale, durato appena quattordici anni (dal 1997 al 2011) la ha sempre continuato a svolgere la sua attività lavorativa, e non vi è prova CP_1
che la stessa in quel breve lasso temporale abbia dovuto rinunciare a occasioni di progressione in carriera per dedicarsi alla famiglia.
Ne consegue che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità sopra richiamato, in mancanza di prova circa il contributo che sarebbe stato fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge, non può essere riconosciuto l'assegno divorzile in favore della CP_1
Sul punto la sentenza deve essere pertanto riformata, con il rigetto dalla domanda di riconoscimento dell'assegno in questione, che sarebbe spettato all'interessata dalla data di emissione della sentenza sullo status.
Relativamente alla domanda di restituzione delle somme che la ha percepito CP_1
da tale data a titolo di assegno divorzile, ritiene questa Corte che il principio dettato dalla Corte di Cassazione a SS.UU. (Cass. SS. UU. 8 novembre 2022, n. 32914) secondo cui "In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi.... a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in
17 presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità", deve essere necessariamente temperato per ragioni equitative, stante la modesta entità dell'assegno in questione (€ 300,00)
e tenuto conto del reddito della beneficiaria (€ 2.000,00 circa netti al mese), circostanze che inducono a ritenere che le somme da lei percepite sino ad oggi siano state utilizzate per far fronte a quotidiane eSIenze di vita e non siano, pertanto ripetibili.
La domanda di restituzione non può, quindi, trovare accoglimento.
L'accoglimento del secondo motivo di appello principale comporta inevitabilmente il rigetto del motivo di appello incidentale con il quale la invoca l'aumento CP_1 dell'importo dell'assegno divorzile riconosciutole dal primo giudice.
L'appellante non ha riproposto, come si è detto nella parte espositiva, il terzo motivo di appello, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte del figlio , in favore del quale era stata formulata la domanda Per_2
di tutela, ai sensi dell'articolo 709 ter c.p.c. .
Con l'ultimo motivo, l'appellante principale lamenta la mancata condanna della per responsabilità processuale in relazione: alla inosservanza, da parte della CP_1 resistente, dell'ordine di produzione impartito dal primo giudice;
alla discrasia tra la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e le emergenze processuali;
alla formulazione di una domanda del tutto infondata, di mantenimento del figlio maggiorenne autosufficiente economicamente.
18 Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha affermato che La condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass.
30/09/2021, n.26545).
Con riferimento al caso di specie, ritiene questa Corte che non ricorrano i presupposti per la condanna della ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c., CP_1 con riferimento a tutti i profili delineati dall'appellante. Ed invero, quanto al primo rilievo, va osservato che nel corso del giudizio di primo grado la su invito CP_1
del Giudice, ha depositato tutta la documentazione bancaria e fiscale richiesta, nonché le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
Relativamente alla rilevata discrasia tra quanto dichiarato e quanto emergente dagli atti, ritiene questa Corte che la mancanza di prova in ordine al pagamento del canone di affitto non integri i presupposti per la condanna ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c., trattandosi di una mera omissione documentale produttiva di effetti ai soli fini della ricostruzione della effettiva situazione economica dell'interessata.
Relativamente alla domanda di mantenimento per il figlio si osserva che Per_3 all'epoca della formulazione di tale pretesa il ragazzo non si era ancora assestato dal punto di vista lavorativo, il che, in ragione della necessità di approfondimenti sulla questione della autosufficienza economica del figlio, induce a escludere la manifesta pretestuosità della domanda.
Infine, la formulazione della domanda ai sensi dell'articolo 177 c.p.c., da parte della va ricondotta all'esercizio del diritto di difesa della parte. CP_1
Anche relativamente al gravame incidentale formulato dall'appellata, va esclusa la ricorrenza dei presupposti per la invocata condanna, trattandosi di questioni non manifestamente infondate, che hanno richiesto una specifica disamina delle contrapposte pretese delle parti.
19 In definitiva, l'appello principale deve essere parzialmente accolto e di conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata (capo 8), che va nel resto confermata, deve essere rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della appellata.
L'appello incidentale deve essere invece totalmente rigettato.
Le spese del presente grado, in ragione del solo parziale accoglimento del gravame principale, devono essere compensate per 1/3, ponendosi i rimanenti 2/3, nella misura che sarà indicata in dispositivo, a carico della appellata, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello principale proposto da con Parte_1
ricorso depositato il 15 maggio 2023, nonché sull'appello incidentale proposto da con memoria di costituzione depositata il 31 gennaio 2024, avverso CP_1
la sentenza n. 16932/2022 emessa dal Tribunale di Roma il 15 settembre 2022 e pubblicata il 16 novembre 2022, a definizione della causa iscritta al n. 59096/2016
R.G., di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
nel contraddittorio tra le parti, acquisito il parere del P.G., così dispone:
[...]
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (capo 8) che conferma nel resto, rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di CP_1
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa per 1/3 tra le parti le spese del presente grado del giudizio e condanna al pagamento, in favore dell'appellante, dei rimanenti 2/3, CP_1 già calcolati in € 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo
20 unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di ConSIlio del 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)
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