TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/07/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Francesca
Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 306/2024, posta in decisione all'udienza del
01.07.2025 promossa da
, nata in [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato in [...] l'[...], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in
[...]
atti, dagli Avv.ti Riccardo De Simone ) e Valeria Saitta C.F._1
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale De C.F._2
Simone, sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8.
ricorrenti
CONTRO
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis C.F._3
domiciliato ( fax 090674168), Email_1
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 24.01.2024, gli odierni ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Premettevano, quindi, di discendere dal cittadino italiano nato a [...] in data [...], Persona_1
e, a tal fine, esponevano: - che il SI. emigrava in Argentina, senza mai naturalizzarsi Persona_1
cittadino argentino;
- che lo stesso contraeva matrimonio, nel 1916, con la SI.ra Parte_3
- che da predetta unione matrimoniale nasceva, nel 1924, la SI.ra
[...]
Parte_4
- che quest'ultima, nel 1944, sposava il SI. e dalla loro Parte_5
unione nasceva, nel 1957, la SI.ra ; Parte_1
- che la SI.ra , nel 1990, contraeva matrimonio con il SI. Parte_1
e dalla loro unione nasceva, nel 1996, SI. Persona_2 Parte_2
.
[...]
I ricorrenti deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito la domanda avanzata da parte ricorrente e rimettendo a questo Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status di cittadini italiani è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti. In assenza di un intervento del legislatore, parte resistente evidenziava, inoltre, che, una sua eventuale decisione si sarebbe dovuta, in ogni caso, attenere esclusivamente alla normativa ad oggi vigente, preclusiva del recepimento degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia e chiedeva, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 01.07.2025 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato a [...], il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa (v. allegato 10, in cui si legge che al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto).
Sul punto, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della Parte_6
cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito,
l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma
XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n.
8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”. Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data
29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare
o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Pertanto, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] ed emigrato in Argentina. Per_1
Pertanto, essendo il SI. cittadino italiano e non avendo mai Persona_1
rinunciato a detta cittadinanza in favore di quella argentina, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia e, per mezzo di questa, alla nipote Parte_4
per il tramite di quest'ultima, successivamente, il suo status Parte_1
civitatis italiano è giunto fino al pronipote . Parte_2
Sul punto, occorre evidenziare che la mancata naturalizzazione argentina del SI. si evince dal certificato n. 03200833 rilasciato dalla Camera Persona_1
Nazionale degli Elettori (doc. n. 03), non contestato dal resistente. CP_1
In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza diretta ed ininterrotta dall'avo
[...]
Per_1 Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dai ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 26 luglio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Francesca
Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 306/2024, posta in decisione all'udienza del
01.07.2025 promossa da
, nata in [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato in [...] l'[...], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in
[...]
atti, dagli Avv.ti Riccardo De Simone ) e Valeria Saitta C.F._1
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale De C.F._2
Simone, sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8.
ricorrenti
CONTRO
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis C.F._3
domiciliato ( fax 090674168), Email_1
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 24.01.2024, gli odierni ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Premettevano, quindi, di discendere dal cittadino italiano nato a [...] in data [...], Persona_1
e, a tal fine, esponevano: - che il SI. emigrava in Argentina, senza mai naturalizzarsi Persona_1
cittadino argentino;
- che lo stesso contraeva matrimonio, nel 1916, con la SI.ra Parte_3
- che da predetta unione matrimoniale nasceva, nel 1924, la SI.ra
[...]
Parte_4
- che quest'ultima, nel 1944, sposava il SI. e dalla loro Parte_5
unione nasceva, nel 1957, la SI.ra ; Parte_1
- che la SI.ra , nel 1990, contraeva matrimonio con il SI. Parte_1
e dalla loro unione nasceva, nel 1996, SI. Persona_2 Parte_2
.
[...]
I ricorrenti deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito la domanda avanzata da parte ricorrente e rimettendo a questo Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status di cittadini italiani è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti. In assenza di un intervento del legislatore, parte resistente evidenziava, inoltre, che, una sua eventuale decisione si sarebbe dovuta, in ogni caso, attenere esclusivamente alla normativa ad oggi vigente, preclusiva del recepimento degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia e chiedeva, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 01.07.2025 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato a [...], il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa (v. allegato 10, in cui si legge che al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto).
Sul punto, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della Parte_6
cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito,
l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma
XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n.
8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”. Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data
29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare
o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Pertanto, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] ed emigrato in Argentina. Per_1
Pertanto, essendo il SI. cittadino italiano e non avendo mai Persona_1
rinunciato a detta cittadinanza in favore di quella argentina, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia e, per mezzo di questa, alla nipote Parte_4
per il tramite di quest'ultima, successivamente, il suo status Parte_1
civitatis italiano è giunto fino al pronipote . Parte_2
Sul punto, occorre evidenziare che la mancata naturalizzazione argentina del SI. si evince dal certificato n. 03200833 rilasciato dalla Camera Persona_1
Nazionale degli Elettori (doc. n. 03), non contestato dal resistente. CP_1
In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza diretta ed ininterrotta dall'avo
[...]
Per_1 Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dai ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 26 luglio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.