Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 11/06/2025, alle ore 12,20 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. FRAU ANDREA per la parte ricorrente e l'Avv. RAFFANTI
ILARIA per la parte resistente, nonché il ricorrente personalmente che dichiara di partecipare per sua libera volontà.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,32.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Previdenza proc. n. 737 /2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. FRAU ANDREA
CONTRO
CP_1 rappresentato da Avv. RAFFANTI ILARIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/11/2023 Parte_1 deducendo di aver lavorato dal 12/07/2019 al 22/01/2020 alle dipendenze di Icer Costruzioni srl, società dichiarata fallita con sentenza n. 21/2021 emessa dal Tribunale di Pavia
e pubblicata in data 26/04/2021, chiedeva la liquidazione da parte del Fondo di garanzia del TFR e delle retribuzioni relative alle ultime tre mensilità lavorate e non pagate dalla società fallita.
Parte ricorrente deduceva di aver chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice di lavoro, di averlo notificato unitamente al precetto, di essere stato ammesso al passivo, a seguito della dichiarazione di fallimento della Icer Costruzioni srl, per l'intero credito e di aver successivamente presentato, in data 23/02/2022,
2 domanda di liquidazione del TFR e delle ultime tre mensilità, senza che l' provvedesse alla liquidazione. CP_1
Con memoria di costituzione e risposta del 11/01/2024 si costituiva in giudizio l' allegando che il TFR era stato CP_1 pagato prima del deposito del ricorso, eccependo l'improponibilità della domanda relativa al pagamento delle ultime tre mensilità lavorate dal ricorrente per difetto della relativa domanda amministrativa ed in subordine l'improcedibilità del ricorso per mancanza del ricorso amministrativo ex art. 443 c.p.c.
I – PAGAMENTO TFR
Parte ricorrente ha proposto il presente giudizio per ottenere la liquidazione del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la società Icer Costruzioni srl, in seguito fallita.
Il ha documentato la sussistenza del proprio diritto Pt_1 producendo il titolo esecutivo, l'ammissione allo stato passivo e la domanda presentata in data 23/02/2022 all' CP_1 volta ad ottenere la prestazione.
Parte resistente ha dedotto di aver corrisposto il TFR prima del deposito del ricorso (02-11-2023), producendo stampa dall'Intranet “Cassetto Previdenziale Cittadino” relativa a da cui risulta la liquidazione della Parte_1 prestazione, con data valuta 30/10/2023.
Tale data, tuttavia, non necessariamente coincide con la data dell'effettivo accredito e/o pagamento dell'importo dovuto.
L' non ha depositato alcuna documentazione attestante la CP_1 data della disposizione di pagamento.
Non risulta nemmeno la relativa comunicazione all'interessato, tanto più opportuna a fronte del ritardo con cui l' resistente ha erogato la prestazione richiesta (a CP_2 distanza di oltre 600 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa del 23/02/2022).
II - PAGAMENTO DELLE ULTIME TRE MENSILITA'
3 L'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale svolta dal ricorrente per il pagamento delle ultime tre mensilità, perché non preceduta da alcuna domanda amministrativa, pare fondata. L'art. 1, comma 1, del d.lgs. 80/92 prevede: “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento,
a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2”.
Come riconosciuto dalla Suprema Corte (v., ex multis, sentenza
15384 del 3/06/2021) il diritto alla prestazione del Fondo nasce, non già in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge e si realizza necessariamente a seguito di una domanda amministrativa che può essere presentata soltanto dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata, nelle ipotesi di datore di lavoro non sia assoggettato a procedure concorsuali in quanto non fallibile o nel caso di lavoratore insinuatosi tardivamente nel fallimento o dopo la chiusura del fallimento:
“costituisce principio generale in materia di procedimento amministrativo, e segnatamente di domanda di prestazione previdenziale all'ente erogatore, che essa sia condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso
4 amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (Cass.
15 gennaio 2007, n. 732; Cass. 10 maggio 2017, n. 11438).
Il ricorrente, quindi, al fine di ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità lavorate, avrebbe dovuto presentare specifica domanda amministrativa, mentre ha richiesto il pagamento del solo TFR, come si evince dal riepilogo della domanda depositato da . CP_1
Anche nella ricevuta di presentazione della domanda di intervento del Fondo di garanzia (v. doc. 3 del ricorso introduttivo) tra le “Domande presentate” risulta “fleggata” solo quella relativa al TFR e non anche quella riguardante i crediti diversi.
Né tale omissione pare possa essere superata dalla circostanza che l'ammissione al passivo sia avvenuta con riguardo all'intero credito vantato di € 9.482,66, di cui soli € 852,07
a titolo di TFR (v. doc. N. 8 fasc. ricorrente) e che nell'autodichiarazione Cod. SR54 rilasciata dal lavoratore (v. doc. sub 7 del ricorso) si dà atto di essere iscritto al nr. 3 dello stato passivo sia per il TFR che per crediti diversi, in quanto si tratta di documenti da allegare alla domanda amministrativa ma non idonei a sostituirla.
Considerata la reciproca soccombenza le spese possono essere compensate nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
5 1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento del TFR;
2) dichiara improponibile la domanda avente ad oggetto il pagamento delle ultime tre mensilità;
3) condanna parte resistente alla rifusione del 50% delle spese sostenute dal ricorrente, che liquida, in tale frazione, in € 339,00, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo e distrazione in favore del difensore antistatario.
Massa, 11/06/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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