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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 14/1/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4998/2022 r.g.
, con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Giacinto Mancusi, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Guido Eudizi, CP_1 resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto, previo accertamento della natura professionale della patologia sofferte, dichiararsi la percentuale di indennizzabilità derivata dalla stessa quantificata nella misura del 18%, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza e carenza probatoria. CP_1
I motivi della decisione
1. La ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare Parte_1 dell'indennità a fronte della patologia (sovraccarico del rachide) di cui afferma la patologia CP_1 professionale.
2. A sostegno della propria tesi allega di aver prestato servizio alle dipendenze della società
a far data dal 1963, con mansioni di addetta alle pulizie interne e che lo Controparte_2 svolgimento continuo e reiterato delle proprie mansioni per un periodo prolungato ha provocato dei postumi inabilitanti nella misura del 18% e di aver presentato domanda di malattia professionale in data CP_ 8.2.2022; che l' comunicava con lettera del 23.4.2022 che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di un nesso causale tre il rischio lavorativo chi è stato esposto e la malattia denunciata”. 3. Parte resistente eccepisce la nullità del ricorso per assoluta genericità della causa petendi in assenza di ogni allegazione fattuale circa le modalità e caratteristiche intrinseche delle mansioni svolte, ritiene che la patologia sia non tabellata e sostiene non provata l'eziologia professionale.
4. La causa è stata istruita documentalmente, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso negativo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
6. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate, posto che per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, mentre per le seconde la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
7. In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti al contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
8. Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
9. Conseguentemente, la prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
10. Nel caso di specie, le circostanze descritte in ricorso sono del tutto carenti in relazione al rischio specifico sopportato dal ricorrente nello svolgimento della propria attività lavorativa. La stessa, infatti, si limita a dedurre di aver svolto attività di pulizia che hanno determinato un sopraccarico dinamico articolare del rachide lombare, e che atteggiamenti obbligati e vizi di posizione hanno compromesso l'integrità psico-fisica, senza però alcuna allegazione in merito alle modalità e la durata dello svolgimento dell'attività lavorativa. 11. Tali allegazioni sono insufficienti al fine di individuare la durata e l'intensità di esposizione del ricorrente al rischio specifico, non emergendo dalle stesse per quanto tempo, nell'arco della giornata lavorativa, la ricorrente abbia mantenuto una postura incongrua, e comunque mancando qualsivoglia riferimento alle dotazioni in uso da cui desumersi che la ricorrente possa essere stata esposta al rischio di contrarre la patologia denunciata.
12. Deve quindi riscontrarsi l'insufficienza di tali allegazioni a costituire oggetto di prova, posto che la stessa può avere ad oggetto soltanto i fatti compiutamente allegati. È appena il caso di rilevare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto anche a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, e che la non contestazione di controparte può riguardare soltanto i fatti compiutamente descritti in ricorso, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova, anche quella ex art. 115 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. L,
Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017, nonché la già citata
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
13. A maggior ragione, a fronte del rilevato difetto di allegazione, non è stata ammessa la prova testimoniale richiesta né, conseguentemente ed a fortiori, l'invocata CTU medico legale, posto che alcun accertamento del nesso di causalità avrebbe potuto essere svolto in mancanza di compiuta allegazione dell'elemento asseritamente causale, costituito dal contesto lavorativo di riferimento (cfr.
Cass. Civ., Sez. L - , Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022, sulla discrezionalità del giudice nella decisione se ammettere o meno la CTU).
14. Il difetto di allegazione costituisce ragione assorbente di rigetto, in quanto ragione più liquida del decidere.
15. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente è esente dalla condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3460/2022 r.g.:
Rigetta la domanda;
dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese di lite.
Tivoli, 14/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 14/1/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4998/2022 r.g.
, con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Giacinto Mancusi, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Guido Eudizi, CP_1 resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto, previo accertamento della natura professionale della patologia sofferte, dichiararsi la percentuale di indennizzabilità derivata dalla stessa quantificata nella misura del 18%, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza e carenza probatoria. CP_1
I motivi della decisione
1. La ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare Parte_1 dell'indennità a fronte della patologia (sovraccarico del rachide) di cui afferma la patologia CP_1 professionale.
2. A sostegno della propria tesi allega di aver prestato servizio alle dipendenze della società
a far data dal 1963, con mansioni di addetta alle pulizie interne e che lo Controparte_2 svolgimento continuo e reiterato delle proprie mansioni per un periodo prolungato ha provocato dei postumi inabilitanti nella misura del 18% e di aver presentato domanda di malattia professionale in data CP_ 8.2.2022; che l' comunicava con lettera del 23.4.2022 che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di un nesso causale tre il rischio lavorativo chi è stato esposto e la malattia denunciata”. 3. Parte resistente eccepisce la nullità del ricorso per assoluta genericità della causa petendi in assenza di ogni allegazione fattuale circa le modalità e caratteristiche intrinseche delle mansioni svolte, ritiene che la patologia sia non tabellata e sostiene non provata l'eziologia professionale.
4. La causa è stata istruita documentalmente, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso negativo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
6. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate, posto che per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, mentre per le seconde la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
7. In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti al contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
8. Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
9. Conseguentemente, la prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
10. Nel caso di specie, le circostanze descritte in ricorso sono del tutto carenti in relazione al rischio specifico sopportato dal ricorrente nello svolgimento della propria attività lavorativa. La stessa, infatti, si limita a dedurre di aver svolto attività di pulizia che hanno determinato un sopraccarico dinamico articolare del rachide lombare, e che atteggiamenti obbligati e vizi di posizione hanno compromesso l'integrità psico-fisica, senza però alcuna allegazione in merito alle modalità e la durata dello svolgimento dell'attività lavorativa. 11. Tali allegazioni sono insufficienti al fine di individuare la durata e l'intensità di esposizione del ricorrente al rischio specifico, non emergendo dalle stesse per quanto tempo, nell'arco della giornata lavorativa, la ricorrente abbia mantenuto una postura incongrua, e comunque mancando qualsivoglia riferimento alle dotazioni in uso da cui desumersi che la ricorrente possa essere stata esposta al rischio di contrarre la patologia denunciata.
12. Deve quindi riscontrarsi l'insufficienza di tali allegazioni a costituire oggetto di prova, posto che la stessa può avere ad oggetto soltanto i fatti compiutamente allegati. È appena il caso di rilevare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto anche a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, e che la non contestazione di controparte può riguardare soltanto i fatti compiutamente descritti in ricorso, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova, anche quella ex art. 115 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. L,
Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017, nonché la già citata
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
13. A maggior ragione, a fronte del rilevato difetto di allegazione, non è stata ammessa la prova testimoniale richiesta né, conseguentemente ed a fortiori, l'invocata CTU medico legale, posto che alcun accertamento del nesso di causalità avrebbe potuto essere svolto in mancanza di compiuta allegazione dell'elemento asseritamente causale, costituito dal contesto lavorativo di riferimento (cfr.
Cass. Civ., Sez. L - , Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022, sulla discrezionalità del giudice nella decisione se ammettere o meno la CTU).
14. Il difetto di allegazione costituisce ragione assorbente di rigetto, in quanto ragione più liquida del decidere.
15. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente è esente dalla condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3460/2022 r.g.:
Rigetta la domanda;
dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese di lite.
Tivoli, 14/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni