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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9331 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli , XIV sezione civile, in persona della dr.ssa
Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 19113 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, riservata in decisione all'esito delle note di cui all'udienza del 7.10.2025 e vertente
TRA.
OSCURATO SALVATORE, C.F.: , rappresentato e difeso nel presente C.F._1 procedimento, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Michele D'Abrosca, C.F.: , C.F._2
P.E.C.: e dall'Avv. Gilberto D'Abrosca, C.F.: , Email_1 C.F._3
P.E.C.: in virtù di procura alle liti stesa su atto separato che, unito al Email_2 presente atto, ne forma parte integrante, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale D'Abrosca
Attore
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia Pec: Email_3
Convenuta
Controparte_2 Controparte_3
– sede di Napoli - nella persona del Direttore dell'Ufficio, Dottor ,
[...] Persona_1
C.F. , con domicilio in Napoli C.F._4
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
il giudice 1 Maria Ludovica Russo Il presente giudizio (qualificato dall'opponente quale ricorso in opposizione ex art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150) ed incardinato con ricorso del 21.09.2023, costituisce riassunzione dell'originario giudizio incamerato innanzi alla Commissione Tributaria di Napoli con ricorso del
13.07.2022.
Nello specifico, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1 notificatagli il 16.02.2022, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120140125273516000, dell'importo di euro 19.029,18, avente ad oggetto sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 110, co.9 del TULPS, rd. n. 773/193.
L'opponente deduceva: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) la nullità dell'intimazione di pagamento per sopravvenuta prescrizione del diritto di credito, in particolare già prima della notifica della cartella esattoriale (considerando il verbale di violazione datato 2007) ; 3) la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 7, comma 1, l. n.
212/2000.
Sulla base di ciò, l'opponente chiedeva stralciare dall'opposta intimazione, con vittoria di spese e competenze con attribuzione.
Si costituiva l' deducendo la sospensione dei termini di prescrizione dei termini della CP_4 riscossione coattiva, previsti dalla normativa emergenziale Covid 19 ed in particolare dall'art. 68 del d.l.
18/2020, la regolarità della notifica della cartella esattoriale, nonché l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione
Si costituiva altresì deducendo la correttezza del proprio Controparte_5 operato, in considerazione della notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 23.05.2011, notificata all'opponente sulla base del verbale di contravvenzione emesso nel 2007.
Senza necessità di istruttoria, la causa veniva introitata per la decisione, ex art. 281terdecies c.p.c. e
281sexies ultimo comma c.p.c., a seguito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del
7.10.2025.c.p.c.
In sede di note in sostituzione dell'udienza, l'opponente argomentava diffusamente circa la nullità della notifica della cartella esattoriale.
Vanno esaminati separatamente i motivi proposti, anche in relazione alla qualificazione degli stessi
1) L'omessa notifica degli atti prodromici.
L'irritualità della notifica dei suddetti atti rientrerebbe, effettivamente, nell'alveo delle ipotesi cd.
(atecnicamente) recuperatorie di cui all'art. 6 del d.lgs 150 del 2011, in quanto si deduce di non aver
il giudice 2 Maria Ludovica Russo ricevuto l'atto costituente il titolo alla base della cartella esattoriale (in particolare l'ordinanza ingiunzione emessa dall'amministrazione competente)
Nello specifico, se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr. Cass. 4 agosto 2016, n. 16282).
Nel nostro caso, la notificazione dell'intimazione di pagamento (nel caso in esame l'atto sanzionatorio impugnato) è avvenuta pacificamente ben oltre i trenta giorni dall'impugnazione avvenuta davanti alla Commissione Tributaria pertanto l'impugnazione, risulta palesemente tardiva e pertanto inammissibile.
Di conseguenza, se ne trae sia l'impossibilità di dedurre tardivamente l'omessa notifica della prodromica ordinanza ingiunzione, sia l'inammissibilità di proporre contestazioni di merito attinenti a questioni precedenti alla notifica della cartella esattoriali (vedi Cass. S.U. 2017/22080).
Nel presente giudizio, comunque l'ente impositore ( ha Controparte_2 depositato prova della notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 23.05.2011 (atto ritirato dal destinatario, presso l'Ufficio Postale).
2) La nullità dell'intimazione di pagamento per sopravvenuta prescrizione del diritto di credito
(art. 615 c. 1 c.p.c.).
Posta l'impossibilità di dedurre doglianze precedenti alla notifica della cartella esattoriale, nel nostro caso, la notifica dell'ordinanza ingiunzione, eliminerebbe, anche nel merito, qualsiasi rilievo circa la prescrizione anteriore alla notifica della cartella esattoriale.
Parte opponente, però, in sede di note in sostituzione della discussione ex art. 281sexies cpc, ha contestato la regolarità della notifica della cartella esattoriale, sia in quanto tale, sia ai fini della prescrizione successiva alla cartella e precedente alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Orbene, in merito alla notifica della cartella esattoriale (al di là di ogni questione circa la tardività o meno della deduzione in sede processuale) il motivo di opposizione risulta tardivamente proposto;
infatti, la deduzione va ricondotta nell'alveo di cui all'art. 617 c. 1 c.p.c., avendo ad oggetto la regolarità della notifica dell'atto di precetto (cui la cartella è assimilata) e pertanto risulta proposta be oltre i venti giorni dalla notifica dell'atto successivo (intimazione dei pagamento) che tale atto presuppone.
Ai fini della prescrizione, al di là di tutto, la notifica risulta ritualmente effettuata (come attestato dal Concessionario per la riscossione e dall'Ufficio postale in data 8.05.2015, ex art. 140 c.p.c., completa di tutte le formalità previste dalla legge.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Allo stesso fine, in data 25.02.2016, risulta notificato atto di pignoramento presso terzi, consegnato a familiare convivente, ad opera dello stresso Concessionario della riscossione, dunque senza necessità di ulteriore invio di raccomandata (cfr, tra le altre, Cass. n. 12181 del 17/05/2013 e Cass. n. 53 del
02/01/2024).
Per quanto attiene al periodo successivo, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento
(16.02.2022), va chiarito quanto segue.
L'art. 68 del d.l. 18/2020, così recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122”. Ed inoltre “…i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023”.
E' di palmare evidenza, dunque, come i crediti portati dall'ordinanza ingiunzione del 2011, richiesti con pignoramento del 25.02.2016 (che avrebbero maturato la prescrizione al 25.02.2021) hanno guadagnato la prescrizione al 2023 e quindi risultavano sicuramente sussistenti alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (16.02.2022), ciò anche a voler meramente espungere il periodo tra l'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021.
La domanda va pertanto rigettata in toto.
Le spese seguono la soccombenza, seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, ex DM 2014 n. 55, con riduzione della fase istruttoria e decisionale, in relazione alla mancanza della fase istruttoria e della tipologia di rito.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di entrambe le Parte_1 parti convenute, che liquida – per ciascuna delle stesse - in complessivi euro 2.999,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Napoli, lì 8.10.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo il giudice 5 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli , XIV sezione civile, in persona della dr.ssa
Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 19113 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, riservata in decisione all'esito delle note di cui all'udienza del 7.10.2025 e vertente
TRA.
OSCURATO SALVATORE, C.F.: , rappresentato e difeso nel presente C.F._1 procedimento, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Michele D'Abrosca, C.F.: , C.F._2
P.E.C.: e dall'Avv. Gilberto D'Abrosca, C.F.: , Email_1 C.F._3
P.E.C.: in virtù di procura alle liti stesa su atto separato che, unito al Email_2 presente atto, ne forma parte integrante, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale D'Abrosca
Attore
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia Pec: Email_3
Convenuta
Controparte_2 Controparte_3
– sede di Napoli - nella persona del Direttore dell'Ufficio, Dottor ,
[...] Persona_1
C.F. , con domicilio in Napoli C.F._4
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
il giudice 1 Maria Ludovica Russo Il presente giudizio (qualificato dall'opponente quale ricorso in opposizione ex art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150) ed incardinato con ricorso del 21.09.2023, costituisce riassunzione dell'originario giudizio incamerato innanzi alla Commissione Tributaria di Napoli con ricorso del
13.07.2022.
Nello specifico, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1 notificatagli il 16.02.2022, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120140125273516000, dell'importo di euro 19.029,18, avente ad oggetto sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 110, co.9 del TULPS, rd. n. 773/193.
L'opponente deduceva: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) la nullità dell'intimazione di pagamento per sopravvenuta prescrizione del diritto di credito, in particolare già prima della notifica della cartella esattoriale (considerando il verbale di violazione datato 2007) ; 3) la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 7, comma 1, l. n.
212/2000.
Sulla base di ciò, l'opponente chiedeva stralciare dall'opposta intimazione, con vittoria di spese e competenze con attribuzione.
Si costituiva l' deducendo la sospensione dei termini di prescrizione dei termini della CP_4 riscossione coattiva, previsti dalla normativa emergenziale Covid 19 ed in particolare dall'art. 68 del d.l.
18/2020, la regolarità della notifica della cartella esattoriale, nonché l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione
Si costituiva altresì deducendo la correttezza del proprio Controparte_5 operato, in considerazione della notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 23.05.2011, notificata all'opponente sulla base del verbale di contravvenzione emesso nel 2007.
Senza necessità di istruttoria, la causa veniva introitata per la decisione, ex art. 281terdecies c.p.c. e
281sexies ultimo comma c.p.c., a seguito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del
7.10.2025.c.p.c.
In sede di note in sostituzione dell'udienza, l'opponente argomentava diffusamente circa la nullità della notifica della cartella esattoriale.
Vanno esaminati separatamente i motivi proposti, anche in relazione alla qualificazione degli stessi
1) L'omessa notifica degli atti prodromici.
L'irritualità della notifica dei suddetti atti rientrerebbe, effettivamente, nell'alveo delle ipotesi cd.
(atecnicamente) recuperatorie di cui all'art. 6 del d.lgs 150 del 2011, in quanto si deduce di non aver
il giudice 2 Maria Ludovica Russo ricevuto l'atto costituente il titolo alla base della cartella esattoriale (in particolare l'ordinanza ingiunzione emessa dall'amministrazione competente)
Nello specifico, se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr. Cass. 4 agosto 2016, n. 16282).
Nel nostro caso, la notificazione dell'intimazione di pagamento (nel caso in esame l'atto sanzionatorio impugnato) è avvenuta pacificamente ben oltre i trenta giorni dall'impugnazione avvenuta davanti alla Commissione Tributaria pertanto l'impugnazione, risulta palesemente tardiva e pertanto inammissibile.
Di conseguenza, se ne trae sia l'impossibilità di dedurre tardivamente l'omessa notifica della prodromica ordinanza ingiunzione, sia l'inammissibilità di proporre contestazioni di merito attinenti a questioni precedenti alla notifica della cartella esattoriali (vedi Cass. S.U. 2017/22080).
Nel presente giudizio, comunque l'ente impositore ( ha Controparte_2 depositato prova della notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 23.05.2011 (atto ritirato dal destinatario, presso l'Ufficio Postale).
2) La nullità dell'intimazione di pagamento per sopravvenuta prescrizione del diritto di credito
(art. 615 c. 1 c.p.c.).
Posta l'impossibilità di dedurre doglianze precedenti alla notifica della cartella esattoriale, nel nostro caso, la notifica dell'ordinanza ingiunzione, eliminerebbe, anche nel merito, qualsiasi rilievo circa la prescrizione anteriore alla notifica della cartella esattoriale.
Parte opponente, però, in sede di note in sostituzione della discussione ex art. 281sexies cpc, ha contestato la regolarità della notifica della cartella esattoriale, sia in quanto tale, sia ai fini della prescrizione successiva alla cartella e precedente alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Orbene, in merito alla notifica della cartella esattoriale (al di là di ogni questione circa la tardività o meno della deduzione in sede processuale) il motivo di opposizione risulta tardivamente proposto;
infatti, la deduzione va ricondotta nell'alveo di cui all'art. 617 c. 1 c.p.c., avendo ad oggetto la regolarità della notifica dell'atto di precetto (cui la cartella è assimilata) e pertanto risulta proposta be oltre i venti giorni dalla notifica dell'atto successivo (intimazione dei pagamento) che tale atto presuppone.
Ai fini della prescrizione, al di là di tutto, la notifica risulta ritualmente effettuata (come attestato dal Concessionario per la riscossione e dall'Ufficio postale in data 8.05.2015, ex art. 140 c.p.c., completa di tutte le formalità previste dalla legge.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Allo stesso fine, in data 25.02.2016, risulta notificato atto di pignoramento presso terzi, consegnato a familiare convivente, ad opera dello stresso Concessionario della riscossione, dunque senza necessità di ulteriore invio di raccomandata (cfr, tra le altre, Cass. n. 12181 del 17/05/2013 e Cass. n. 53 del
02/01/2024).
Per quanto attiene al periodo successivo, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento
(16.02.2022), va chiarito quanto segue.
L'art. 68 del d.l. 18/2020, così recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122”. Ed inoltre “…i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023”.
E' di palmare evidenza, dunque, come i crediti portati dall'ordinanza ingiunzione del 2011, richiesti con pignoramento del 25.02.2016 (che avrebbero maturato la prescrizione al 25.02.2021) hanno guadagnato la prescrizione al 2023 e quindi risultavano sicuramente sussistenti alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (16.02.2022), ciò anche a voler meramente espungere il periodo tra l'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021.
La domanda va pertanto rigettata in toto.
Le spese seguono la soccombenza, seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, ex DM 2014 n. 55, con riduzione della fase istruttoria e decisionale, in relazione alla mancanza della fase istruttoria e della tipologia di rito.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di entrambe le Parte_1 parti convenute, che liquida – per ciascuna delle stesse - in complessivi euro 2.999,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Napoli, lì 8.10.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo il giudice 5 Maria Ludovica Russo