Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente
dott. Rosario Murgida Consigliere
avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza tenuta con la modalità della trattazione scritta del 11
gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1594 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te Parte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena, e
Francesco Muscari Tomaioli, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai costituiti procuratori, in Catanzaro, Via Milano n. 18, presso l'ufficio legale dell' , Pt_1
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Cundari, presso il cui CP_1
studio in Cosenza, alla Piazza XXV LUGLIO 1943 n. 32 domicilia,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1921/21. Trattamento
pensionistico.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale ha accolto la domanda del ricorrente che aveva rivendicato il diritto al riconoscimento dei requisiti per accedere alla prestazione di pensione
(cumulo) di ulteriori periodi di contribuzione alla gestione separata.
2. Alle domande amministrative l' aveva opposto la coincidenza dei periodi. Pt_1
Con la sentenza il Giudice del Lavoro ha riconosciuto che il pensionato aveva i requisiti per la pensione anticipata e quindi gli ulteriori periodi, pur coincidenti con quelli “coperti” dalla contribuzione ordinaria, erano comunque utili (se non a raggiungere i 42 anni e 10 mesi, già maturati) ad ottenere una prestazione maggiore,
considerando la doppia contribuzione nei periodi coincidenti.
2.a. Il primo Giudice così si è espresso in motivazione: “…E' pacifico e provato documentalmente che il ricorrente ha versato contributi nella gestione Commercio e nella Gestione Separata per i periodi ed il numero di settimane indicati in ricorso sicchè oggetto della presente controversia è se lo stesso possa usufruire della
“gestione cumulo” per la pensione anticipata.
Secondo l'assunto dell'istituto infatti la gestione cumulo non poteva trovare applicazione trattandosi di periodi coincidenti;
secondo l'assunto di parte ricorrente invece se pure i periodi coincidenti si contano una sola volta ai fini dell'anzianità
contributiva, rimangono i sostanziali vantaggi in termini di misura della prestazione ai quali l'assicurato ha diritto di accedere, appunto richiedendo ed ottenendo la pensione in regime di cumulo;
sotto tale aspetto l' ha eccepito l'improcedibilità Pt_1
della domanda … non avendo parte ricorrente presentato la domanda amministrativa in tal senso.
L'assunto attoreo è fondato e va accolto.
Lo stesso , non mettendo in discussione il possesso dei requisiti per la pensione Pt_1
anticipata anche solo considerando la gestione commercianti, si è limitato a sostenere, ai sensi della L. 228/2012, l'impossibilità di cumulare i periodi coincidenti.
Ma detta impossibilità è dettata dalla legge ai soli fini del calcolo dell'anzianità
contributiva, ma non impedisce di poter utilizzare la facoltà di cumulo per ottenere una prestazione maggiore in considerazione della contribuzione versata in due gestioni per i periodi coincidenti.
Peraltro è lo stesso istituto a ritenere nella circolare n. 60 del 2017 che il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative ma dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse coinvolte nel cumulo.
Né rileva che il ricorrente non abbia preventivamente presentato domanda amministrativa in tal senso.
Ed invero parte ricorrente, proprio rivendicando il cumulo relativamente all'importo della prestazione, ha necessariamente indicato nella domanda amministrativa
“…gestione cumulo…”.
3. L' con l'appello, oltre a proporre una interpretazione diversa della Pt_1
disciplina applicabile, sostiene che non v'era stata una domanda amministrativa nel senso riconosciuto dal Tribunale poiché in realtà il ricorrente aveva fatto espresso riferimento alla gestione cumulo che prevede siano ricongiungibili soltanto periodi di contribuzione NON coincidenti, e comunque produce un estratto contributivo dal quale risultano “soltanto” 42 anni e 6 mesi.
4. In questo grado si è costituito il pensionato ed ha ribadito che l' si è Pt_1
limitato ad asserire che il sig. ha chiesto la pensione anticipata nella “gestione CP_1
cumulo” e di aver rigettato le domande proposte dallo stesso in quanto i periodi versati nella gestione commercio e nella gestione separata risultavano coincidenti.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello è fondato per quanto di ragione e la sentenza appellata va riformata.
II. Dalla documentazione agli atti risulta che il sig. , alla data del CP_1
01/12/2018 aveva i requisiti dell'anzianità contributiva già con la sola gestione
Commercio e che aveva chiesto la pensione anticipata con “gestione cumulo” ai fini della quantificazione della prestazione pensionistica, ovvero per ottenere il trattamento più favorevole consentito dal “cumulo” e non ai fini del raggiungimento del requisito temporale, ovvero del conseguimento dei 42 anni e dieci mesi di contribuzione, che aveva già raggiunto. III. Infatti l' non ha mai sollevato detta eccezione, neppure nelle varie fasi Pt_1
amministrative che hanno preceduto l'azione giudiziaria e soltanto in questo grado, sostiene il contrario e produce un nuovo documento, peraltro indecifrabile. La difesa dell' è stata sempre rivolta a sostenere che i periodi coincidenti non potevano Pt_1
essere fruiti nella gestione cumulo e tale deduzione, scrutinata e respinta dal
Tribunale, non è priva di fondamento.
IV. Ai sensi della L. 228/2012, co. 239: “…Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7
febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già
titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà
di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indi-
pendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità
contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché
per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto.
240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità
contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
242. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.
42.
243. La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.
244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.
245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza,
determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
246. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo…”.
V. La norma prevede espressamente la possibilità di cumulare, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, solo i periodi non coincidenti, e tuttavia consente che possa utilizzarsi la facoltà del cumulo per ottenere una ulteriore prestazione in considerazione della contribuzione versata in due gestioni per i periodi coincidenti.
Infatti la stessa norma recita “…La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239…”, facendo discendere che ai fini della misura del trattamento, (che corrisponde al risultato di un calcolo pro quota effettuato da ognuna delle gestioni in questione), si tiene in conto anche dei periodi coincidenti. E ciò non è smentito dalla circolare n. 140/2017 che al paragrafo 3 recita “…ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati con altre gestioni…”.
VI. Il cumulo non prevede il trasferimento finanziario dei contributi versati da una
Gestione o ente pensionistico a un altro, ma semplicemente consente di conteggiare unitariamente i vari spezzoni contributivi al fine di raggiungere i requisiti contributivi necessari al pensionamento;
ogni Gestione pensionistica liquiderà la propria quota di pensione, calcolata secondo i propri ordinamenti, e mantenendo gli eventuali requisiti di calcolo più favorevoli;
il cumulo deve coinvolgere tutte le Gestioni presso le quali sono stati versati contributi (non sono ammessi cumuli parziali).
VI.a. “Il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi consente al soggetto
- in possesso dei requisiti dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva in virtù
di una fictio iuris, potendosi a tal fine sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni - di percepire da ciascun ente previdenziale, in base al criterio del pro-rata,
una quota della prestazione proporzionata al periodo di iscrizione, calcolata applicando le norme in vigore per l'ente medesimo. (…) D'altro canto, l'accoglimento della questione entro i limiti di seguito specificati è imposto dall'esigenza di neutralizzare, con l'introduzione del diritto alla totalizzazione (per il caso in cui essa rappresentasse l'unica possibilità di accesso alla prestazione pensionistica), elementi di irrazionalità ed iniquità che la disciplina impugnata evidenzia. (…) I princìpi costituzionali impongono la previsione di un'alternativa alla ricongiunzione che risulti onerosa in misura tale da esporre l'assicurato al rischio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale, nonostante il versamento di contributi per un numero complessivo di anni eventualmente anche superiore rispetto all'anzianità contributiva richiesta nei diversi sistemi pensionistici”1.
VII. Ne consegue che il Giudice di prime cure aveva solo in parte correttamente affermato: “…L'assunto attoreo è fondato e va accolto. Lo stesso , non Pt_1
mettendo in discussione il possesso dei requisiti per la pensione anticipata anche solo considerando la gestione commercianti, si è limitato a sostenere, ai sensi della L.
228/2012, l'impossibilità di cumulare i periodi coincidenti. Ma detta impossibilità è dettata dalla legge ai soli fini del calcolo dell'anzianità contributiva, ma non impedisce di poter utilizzare la facoltà di cumulo per ottenere una prestazione maggiore in considerazione della contribuzione versata in due gestioni per i periodi coincidenti. Peraltro è lo stesso istituto a ritenere nella circolare n. 60 del 2017 che il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative ma dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse coinvolte nel cumulo. Né rileva che il ricorrente non abbia preventivamente presentato domanda amministrativa in tal senso. Ed invero parte ricorrente, proprio rivendicando il cumulo relativamente all'importo della prestazione, ha necessariamente indicato nella domanda amministrativa “gestione cumulo” La domanda va dunque accolta e va dichiarato che il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuta la pensione anticipata con facoltà di cumulo con conseguente condanna l a corrispondere al ricorrente detta Pt_1
prestazione con decorrenza dal 1.12.2018…”.
VII.a. In conclusione il Tribunale ha constatato che il ricorrente aveva percorso inutilmente le fasi amministrative presentando due domande per ottenere la pensione anticipata ed aveva impugnato i provvedimenti di rigetto, entrambi con motivazione
“…periodi totalmente coincidenti, non possibilità di cumulo…”, spiegando fin d'allora di possedere i requisiti contributivi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato nella Gestione Commercio, ma la sua domanda doveva essere accolta soltanto in relazione al suddetto trattamento, (per il quale aveva rassegnato nelle conclusioni una richiesta in subordine), mentre per i periodi di contribuzione alla gestione separata, per 14 anni, non essendo “utilizzabili” per il raggiungimento del requisito temporale di 42 anni e dieci mesi (già posseduti) dovevano essere utili,
semmai, ad ottenere un ulteriore trattamento pensionistico.
VIII. Ne consegue che la sentenza appellata va riformata nel senso di riconoscere il diritto ad ottenere la pensione anticipata, Gestione Commercianti, senza “facoltà” di cumulo, con compensazione totale delle spese di lite considerati l'oggetto della controversia, la qualità delle parti e la peculiarità delle questioni sottese al giudizio,
che la giustificano.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1
ricorso depositato in data 19 dicembre 2021, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, Giudice del Lavoro, n. 1921/2021 resa in data 1° dicembre 2021, così
provvede:
1.-In parziale riforma della sentenza appellata rigetta la domanda principale ed in accoglimento di quella subordinata riconosce il diritto alla pensione anticipata e condanna l' a corrispondere al ricorrente detta prestazione con decorrenza dal Pt_1
1.12.2018.
2.-Compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 11 gennaio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Corte Costituzionale n. 61/1999