CA
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5248/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 1682/2022 pubblicata l'1.7.2022 e vertente
TRA
(c. f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(CF: ) elettivamente domiciliati in Via Togliatti 25, C.F._2
San Marco Evangelista (CE), nello studio dell'avv. CAIAZZA ILIO (c.f.
), che li rappresenta e difende giusta procura in calce C.F._3
all'opposizione a decreto ingiuntivo
E (già (c. f. ) e, per essa, Controparte_1 CP_2 CP_3 P.IVA_1
(c.f. , elettivamente domiciliata Controparte_4 P.IVA_2
in Verona, v.lo S. Bernardino, 5A, nello studio dell'Avv. Marco Rossi
(c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura generale alle liti in atti
Conclusioni per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli,
contrariis reiectis, Nel merito:
a) In accoglimento dei motivi esposti nel corpo dell'atto, in riforma della sentenza
n. 1282/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiararsi la nullità
ovvero l'inesistenza della notifica dell'atto di interruzione della prescrizione del
30/07/2013 e, quindi, l'intervenuta prescrizione del credito portato dal decreto
ingiuntivo n. 473/2020, RG. 7460/2019, reso dal Tribunale di Torre
Annunziata, con revoca dello stesso.
b) In subordine, dichiararsi, comunque, la carenza di legittimazione attiva della
e, quindi, accolga l'opposizione, con revoca del decreto opposto. CP_4
c) Con il favore delle spese e delle competenze legali del doppio grado di giudizio,
con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Conclusioni per l'appellata: Nel merito:
Rigettare ogni domanda di parte appellante e confermare la sentenza di primo
grado emessa dal Tribunale di Torre Annunziata (sent. n. 1682/2022, RG
3593/2020);
In subordine, accertare e dichiarare che l'appellata è creditrice nei confronti degli
appellanti di € 7.565,84 (ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che
dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai
2 successivi interessi di mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla
legge 108/1996), con condanna al pagamento.
Con vittoria di spese e compensi professionali del primo grado e del presente
giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese
generali 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. chiese ed ottenne dal Tribunale di Torre Annunziata Controparte_4
l'emissione del decreto n. 473/2020 con cui venne ingiunto ai sigg.ri e il pagamento della somma di € 7.565,84, Parte_2 Parte_1
oltre interessi e spese, quale residuo ancora dovuto e rimasto impagato a fronte di un contratto di finanziamento, stipulato dalla e garantito Pt_2
dal , con la HE AN, il cui credito le era stato ceduto. Pt_1
§ 2. Gli ingiunti, ricevuta la notifica dell'ingiunzione in data 4.6.2020,
proposero opposizione e, per quel che ancora rileva in questo successivo grado di giudizio, eccepirono l'intervenuta prescrizione del credito vantato nei loro confronti, per essere trascorso oltre un decennio dalla data dell'1.2.2007, in cui il finanziamento risultava “radiato” a causa della mancata restituzione, non potendosi attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alle intimazioni depositate dalla creditrice in fase monitoria, dal momento che quella indirizzata al non era mai stata Pt_1
consegnata, in quanto risultato “sconosciuto”, mentre quella rivolta alla era stata apparentemente ricevuta dalla sorella, ma comunque Pt_2
presso un indirizzo errato. Dedussero, inoltre, la carenza di legittimazione dell'attrice, dal momento che il finanziamento era stato
3 accordato da IT – HE AN, che mai aveva comunicato loro l'intervenuta cessione del credito alla società ingiungente.
§ 3. Instaurato il contraddittorio, con la costituzione di il Controparte_4
tribunale ha respinto l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
§ 3.1. Superata una serie di ulteriori questioni che non rilevano più nel presente giudizio di appello, il primo giudice, richiamati i principi in tema di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto che l'opposta avesse dimostrato, con la produzione del contratto, l'origine del debito, ed avesse documentato la propria legittimazione mediante l'atto di cessione d'azienda.
Quanto, invece, alla eccepita prescrizione, il giudicante l'ha ritenuta infondata, alla luce dell'atto di messa in mora del 30.7.2013.
§ 4. e hanno proposto appello, invocando la Parte_1 Parte_2
riforma della sentenza del tribunale oplontino, sulla scorta di due motivi.
§ 4.1. Col primo, hanno lamentato omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza relativamente all'eccepita prescrizione;
col secondo, hanno sollevato censure alla decisione impugnata relativamente alla dedotta carenza di legittimazione ad agire di Controparte_4
§ 4.2. Si è costituita (già per il tramite Controparte_1 Controparte_4
di resistendo al gravame;
dopo aver eccepito la Controparte_4
manifesta inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ha contestato analiticamente entrambi i motivi posti a fondamento dell'impugnazione.
4 § 4.3. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 27.03.2025, con la concessione di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti per il deposito di repliche.
§ 5. L'appello è fondato.
§ 5.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c. La norma in oggetto, com'è noto,
mira a filtrare in limine litis gli appelli che non abbiano ragionevole possibilità di accoglimento;
è dunque sufficiente osservare che la fissazione di un'udienza per la precisazione delle conclusioni e la successiva spedizione a sentenza della causa implica il già effettuato vaglio positivo di tale preliminare delibazione di ammissibilità da parte del collegio.
§ 5.2. In ordine logico, va esaminato dapprima il secondo motivo di gravame, attinente alla legittimazione/titolarità di (ora CP_4 CP_1
) ad agire in giudizio per la riscossione del preteso credito.
[...]
§ 5.3. Gli appellanti lamentano una superficiale lettura da parte del tribunale della documentazione prodotta: a loro dire, benché il credito si trasferisca dal cedente al cessionario sulla base del mero accordo, è poi necessaria la notificazione al debitore ceduto, e, nelle operazioni di cessione in blocco, anche la dimostrazione dell'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti, attraverso prove documentali.
§ 5.4. A tale riguardo, è indubitabile che la motivazione adottata dal primo giudice (“l'istituto di credito ha depositato il contratto da cui ha avuto
origine il debito ed è stato emesso il decreto ingiuntivo senza alcuna
contestazione in ordine alla loro provenienza e legittimità ed inoltre la cessione
5 d'azienda dimostrando la legittimazione”) non appaia adeguata a dimostrare un compiuto esame della documentazione prodotta dall'opposta –
odierna appellata – e la sua idoneità o meno a dimostrarne la legittimazione (o meglio, la titolarità).
§ 5.5. Occorre, dunque, riesaminare quei documenti.
ha prodotto: il contratto di cessione dei crediti stipulato da HE
AN con;
la comunicazione ai debitori ceduti dell'avvenuta CP_5
cessione del credito;
una dichiarazione della cedente, ricognitiva dell'avvenuta cessione;
un estratto dell'elenco dei crediti ceduti (cd.
annex); il verbale di conferimento del ramo d'azienda.
§ 5.6. Ebbene, va innanzitutto precisato che, nel caso di specie, le cessioni sarebbero state due: la prima, da HE AN a e, poi, quella CP_6
conseguente al conferimento del ramo d'azienda da a . CP_6 CP_4
§ 5.7. Ora, quanto alla prima, l'art. 6 del contratto di cessione, denominato
Comunicazioni ai debitori ceduti, prevedeva che la cessionaria trasmetterà a
ciascun debitore ceduto, nonché ad eventuali garanti e/o coobbligati, mediante
raccomanda con ricevuta di ritorno, comunicazione predisposta dalla cedente,
sulla base di un testo di lettera (allegato sub B), attestante l'intervenuta cessione.
E non risulta, tra la documentazione prodotta dalla creditrice, una simile comunicazione, non essendo tale neanche l'atto di messa in mora inviato che, a prescindere dal fatto che sia o meno stato validamente portato a conoscenza della (pacifico essendo che non venne comunicato al Pt_2
) ai fini dell'interruzione della prescrizione, non era redatto su Pt_1
modulistica della cedente.
6 § 5.9. La dichiarazione della cedente HE AN, poi, risulta indirizzata al solo , unitamente all'atto di intimazione: ma è pacifico Pt_1
che tali atti non vennero recapitati.
§ 5.10. Del tutto privo di valore, poi, appare il cd. annex, che secondo l'appellata costituirebbe un estratto dei crediti ceduti: in realtà, si tratta di un documento proveniente dalla stessa parte opposta, recante unicamente il nome della debitrice principale e l'importo del presunto credito.
§ 5.11. Quanto, poi, al successivo passaggio, vale a dire quello da CP_6
a risulta dall'art. 6 dell'atto di conferimento del ramo
[...] Controparte_4
d'azienda che il conferimento rientra nelle cessioni di rapporti giuridici
disciplinati dall'art. 58 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in quanto si tratta di
cessione di ramo d'azienda a favore di intermediario finanziario … Ai sensi del
secondo comma del citato art. 58, del conferimento verrà data notizia mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed iscrizione nel
registro delle Imprese. Ebbene, non vi è traccia di tale indispensabile adempimento pubblicitario che, ai sensi dell'art. 58 cit., costituisce momento di pubblicità indefettibile ai fini del perfezionamento della cessione, e che, come da pacifica giurisprudenza, equivale, nelle cessioni in blocco, alla notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. nelle cessioni individuali.
§ 6. Dunque, deve concludersi che non vi è prova né relativamente alla prima cessione, da HE AN a né, soprattutto, CP_6
dell'avvenuto compimento di tutte le formalità conseguenti al
7 conferimento del ramo d'azienda da parte di ad CP_6 Controparte_4
necessarie ai fini dell'opponibilità ai debitori ceduti.
§ 7. Il carattere assorbente di tale rilievo esonera dalla necessità di esaminare l'ulteriore motivo di gravame, relativo alla eccepita prescrizione del credito.
§ 8. In accoglimento dell'appello, va pertanto revocato il decreto ingiuntivo n. 473/2020 emesso dal tribunale di Torre Annunziata e respinta la domanda proposta da (già Controparte_7 CP_4
e, per essa, dalla mandataria nei confronti
[...] Controparte_4
di e Parte_1 Parte_2
§ 9. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00), con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione di entrambi i gradi,
per la quale risultano appropriati i parametri minimi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Le spese di entrambi i gradi vanno attribuite all'avv. Ilio Caiazza che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Torre Annunziata n. 1682/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
8 - a) accoglie l'appello, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
473/2020 emesso dal tribunale di Torre Annunziata;
- b) rigetta la domanda proposta da (già Controparte_7 CP_4
e, per essa, dalla mandataria nei confronti
[...] Controparte_4
di e Parte_1 Parte_2
- c) condanna e, per essa, la mandataria Controparte_7 [...]
al pagamento in favore degli appellanti delle spese del Controparte_4
doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 5.018,05, di cui € 145,50 per esborsi, € 4.237,00 per compensi professionali ed € 635,55 per rimborso spese generali nella misura del
15%, oltre IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in complessivi € 6.003,70, di cui € 382,50 per spese, € 4.888,00 per compensi professionali ed € 733,20 per rimborso spese generali nella misura del 15
%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi, all'avv. Ilio Caiazza che ha dichiarato di averne fatto anticipo
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della corte d'appello il 14 maggio 2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5248/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 1682/2022 pubblicata l'1.7.2022 e vertente
TRA
(c. f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(CF: ) elettivamente domiciliati in Via Togliatti 25, C.F._2
San Marco Evangelista (CE), nello studio dell'avv. CAIAZZA ILIO (c.f.
), che li rappresenta e difende giusta procura in calce C.F._3
all'opposizione a decreto ingiuntivo
E (già (c. f. ) e, per essa, Controparte_1 CP_2 CP_3 P.IVA_1
(c.f. , elettivamente domiciliata Controparte_4 P.IVA_2
in Verona, v.lo S. Bernardino, 5A, nello studio dell'Avv. Marco Rossi
(c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura generale alle liti in atti
Conclusioni per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli,
contrariis reiectis, Nel merito:
a) In accoglimento dei motivi esposti nel corpo dell'atto, in riforma della sentenza
n. 1282/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiararsi la nullità
ovvero l'inesistenza della notifica dell'atto di interruzione della prescrizione del
30/07/2013 e, quindi, l'intervenuta prescrizione del credito portato dal decreto
ingiuntivo n. 473/2020, RG. 7460/2019, reso dal Tribunale di Torre
Annunziata, con revoca dello stesso.
b) In subordine, dichiararsi, comunque, la carenza di legittimazione attiva della
e, quindi, accolga l'opposizione, con revoca del decreto opposto. CP_4
c) Con il favore delle spese e delle competenze legali del doppio grado di giudizio,
con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Conclusioni per l'appellata: Nel merito:
Rigettare ogni domanda di parte appellante e confermare la sentenza di primo
grado emessa dal Tribunale di Torre Annunziata (sent. n. 1682/2022, RG
3593/2020);
In subordine, accertare e dichiarare che l'appellata è creditrice nei confronti degli
appellanti di € 7.565,84 (ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che
dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai
2 successivi interessi di mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla
legge 108/1996), con condanna al pagamento.
Con vittoria di spese e compensi professionali del primo grado e del presente
giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese
generali 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. chiese ed ottenne dal Tribunale di Torre Annunziata Controparte_4
l'emissione del decreto n. 473/2020 con cui venne ingiunto ai sigg.ri e il pagamento della somma di € 7.565,84, Parte_2 Parte_1
oltre interessi e spese, quale residuo ancora dovuto e rimasto impagato a fronte di un contratto di finanziamento, stipulato dalla e garantito Pt_2
dal , con la HE AN, il cui credito le era stato ceduto. Pt_1
§ 2. Gli ingiunti, ricevuta la notifica dell'ingiunzione in data 4.6.2020,
proposero opposizione e, per quel che ancora rileva in questo successivo grado di giudizio, eccepirono l'intervenuta prescrizione del credito vantato nei loro confronti, per essere trascorso oltre un decennio dalla data dell'1.2.2007, in cui il finanziamento risultava “radiato” a causa della mancata restituzione, non potendosi attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alle intimazioni depositate dalla creditrice in fase monitoria, dal momento che quella indirizzata al non era mai stata Pt_1
consegnata, in quanto risultato “sconosciuto”, mentre quella rivolta alla era stata apparentemente ricevuta dalla sorella, ma comunque Pt_2
presso un indirizzo errato. Dedussero, inoltre, la carenza di legittimazione dell'attrice, dal momento che il finanziamento era stato
3 accordato da IT – HE AN, che mai aveva comunicato loro l'intervenuta cessione del credito alla società ingiungente.
§ 3. Instaurato il contraddittorio, con la costituzione di il Controparte_4
tribunale ha respinto l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
§ 3.1. Superata una serie di ulteriori questioni che non rilevano più nel presente giudizio di appello, il primo giudice, richiamati i principi in tema di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto che l'opposta avesse dimostrato, con la produzione del contratto, l'origine del debito, ed avesse documentato la propria legittimazione mediante l'atto di cessione d'azienda.
Quanto, invece, alla eccepita prescrizione, il giudicante l'ha ritenuta infondata, alla luce dell'atto di messa in mora del 30.7.2013.
§ 4. e hanno proposto appello, invocando la Parte_1 Parte_2
riforma della sentenza del tribunale oplontino, sulla scorta di due motivi.
§ 4.1. Col primo, hanno lamentato omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza relativamente all'eccepita prescrizione;
col secondo, hanno sollevato censure alla decisione impugnata relativamente alla dedotta carenza di legittimazione ad agire di Controparte_4
§ 4.2. Si è costituita (già per il tramite Controparte_1 Controparte_4
di resistendo al gravame;
dopo aver eccepito la Controparte_4
manifesta inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ha contestato analiticamente entrambi i motivi posti a fondamento dell'impugnazione.
4 § 4.3. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 27.03.2025, con la concessione di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti per il deposito di repliche.
§ 5. L'appello è fondato.
§ 5.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c. La norma in oggetto, com'è noto,
mira a filtrare in limine litis gli appelli che non abbiano ragionevole possibilità di accoglimento;
è dunque sufficiente osservare che la fissazione di un'udienza per la precisazione delle conclusioni e la successiva spedizione a sentenza della causa implica il già effettuato vaglio positivo di tale preliminare delibazione di ammissibilità da parte del collegio.
§ 5.2. In ordine logico, va esaminato dapprima il secondo motivo di gravame, attinente alla legittimazione/titolarità di (ora CP_4 CP_1
) ad agire in giudizio per la riscossione del preteso credito.
[...]
§ 5.3. Gli appellanti lamentano una superficiale lettura da parte del tribunale della documentazione prodotta: a loro dire, benché il credito si trasferisca dal cedente al cessionario sulla base del mero accordo, è poi necessaria la notificazione al debitore ceduto, e, nelle operazioni di cessione in blocco, anche la dimostrazione dell'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti, attraverso prove documentali.
§ 5.4. A tale riguardo, è indubitabile che la motivazione adottata dal primo giudice (“l'istituto di credito ha depositato il contratto da cui ha avuto
origine il debito ed è stato emesso il decreto ingiuntivo senza alcuna
contestazione in ordine alla loro provenienza e legittimità ed inoltre la cessione
5 d'azienda dimostrando la legittimazione”) non appaia adeguata a dimostrare un compiuto esame della documentazione prodotta dall'opposta –
odierna appellata – e la sua idoneità o meno a dimostrarne la legittimazione (o meglio, la titolarità).
§ 5.5. Occorre, dunque, riesaminare quei documenti.
ha prodotto: il contratto di cessione dei crediti stipulato da HE
AN con;
la comunicazione ai debitori ceduti dell'avvenuta CP_5
cessione del credito;
una dichiarazione della cedente, ricognitiva dell'avvenuta cessione;
un estratto dell'elenco dei crediti ceduti (cd.
annex); il verbale di conferimento del ramo d'azienda.
§ 5.6. Ebbene, va innanzitutto precisato che, nel caso di specie, le cessioni sarebbero state due: la prima, da HE AN a e, poi, quella CP_6
conseguente al conferimento del ramo d'azienda da a . CP_6 CP_4
§ 5.7. Ora, quanto alla prima, l'art. 6 del contratto di cessione, denominato
Comunicazioni ai debitori ceduti, prevedeva che la cessionaria trasmetterà a
ciascun debitore ceduto, nonché ad eventuali garanti e/o coobbligati, mediante
raccomanda con ricevuta di ritorno, comunicazione predisposta dalla cedente,
sulla base di un testo di lettera (allegato sub B), attestante l'intervenuta cessione.
E non risulta, tra la documentazione prodotta dalla creditrice, una simile comunicazione, non essendo tale neanche l'atto di messa in mora inviato che, a prescindere dal fatto che sia o meno stato validamente portato a conoscenza della (pacifico essendo che non venne comunicato al Pt_2
) ai fini dell'interruzione della prescrizione, non era redatto su Pt_1
modulistica della cedente.
6 § 5.9. La dichiarazione della cedente HE AN, poi, risulta indirizzata al solo , unitamente all'atto di intimazione: ma è pacifico Pt_1
che tali atti non vennero recapitati.
§ 5.10. Del tutto privo di valore, poi, appare il cd. annex, che secondo l'appellata costituirebbe un estratto dei crediti ceduti: in realtà, si tratta di un documento proveniente dalla stessa parte opposta, recante unicamente il nome della debitrice principale e l'importo del presunto credito.
§ 5.11. Quanto, poi, al successivo passaggio, vale a dire quello da CP_6
a risulta dall'art. 6 dell'atto di conferimento del ramo
[...] Controparte_4
d'azienda che il conferimento rientra nelle cessioni di rapporti giuridici
disciplinati dall'art. 58 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in quanto si tratta di
cessione di ramo d'azienda a favore di intermediario finanziario … Ai sensi del
secondo comma del citato art. 58, del conferimento verrà data notizia mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed iscrizione nel
registro delle Imprese. Ebbene, non vi è traccia di tale indispensabile adempimento pubblicitario che, ai sensi dell'art. 58 cit., costituisce momento di pubblicità indefettibile ai fini del perfezionamento della cessione, e che, come da pacifica giurisprudenza, equivale, nelle cessioni in blocco, alla notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. nelle cessioni individuali.
§ 6. Dunque, deve concludersi che non vi è prova né relativamente alla prima cessione, da HE AN a né, soprattutto, CP_6
dell'avvenuto compimento di tutte le formalità conseguenti al
7 conferimento del ramo d'azienda da parte di ad CP_6 Controparte_4
necessarie ai fini dell'opponibilità ai debitori ceduti.
§ 7. Il carattere assorbente di tale rilievo esonera dalla necessità di esaminare l'ulteriore motivo di gravame, relativo alla eccepita prescrizione del credito.
§ 8. In accoglimento dell'appello, va pertanto revocato il decreto ingiuntivo n. 473/2020 emesso dal tribunale di Torre Annunziata e respinta la domanda proposta da (già Controparte_7 CP_4
e, per essa, dalla mandataria nei confronti
[...] Controparte_4
di e Parte_1 Parte_2
§ 9. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00), con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione di entrambi i gradi,
per la quale risultano appropriati i parametri minimi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Le spese di entrambi i gradi vanno attribuite all'avv. Ilio Caiazza che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Torre Annunziata n. 1682/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
8 - a) accoglie l'appello, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
473/2020 emesso dal tribunale di Torre Annunziata;
- b) rigetta la domanda proposta da (già Controparte_7 CP_4
e, per essa, dalla mandataria nei confronti
[...] Controparte_4
di e Parte_1 Parte_2
- c) condanna e, per essa, la mandataria Controparte_7 [...]
al pagamento in favore degli appellanti delle spese del Controparte_4
doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 5.018,05, di cui € 145,50 per esborsi, € 4.237,00 per compensi professionali ed € 635,55 per rimborso spese generali nella misura del
15%, oltre IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in complessivi € 6.003,70, di cui € 382,50 per spese, € 4.888,00 per compensi professionali ed € 733,20 per rimborso spese generali nella misura del 15
%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi, all'avv. Ilio Caiazza che ha dichiarato di averne fatto anticipo
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della corte d'appello il 14 maggio 2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
9