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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/10/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 122/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 122/2024 R.G. L.,
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Siderno Parte_1 C.F._1
(RC), via Dei Salici n. 6/A, presso lo studio degli avv.ti Domenico A. Cavaleri e Marco Cavaleri che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. , in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Locri, via Matteotti n. 48, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Sanguineti che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1 resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.01.2024, deduceva: - che in data Parte_1
20.07.2022 inoltrava all' domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno ordinario CP_1 di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/1984; - che l' resistente comunicava il rigetto CP_1 della domanda;
- che veniva proposto ricorso amministrativo, anch'esso rigettato;
- che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale;
- che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott.ssa , non riconosceva il beneficio richiesto;
- che proponeva Persona_2 dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto carenti ed illogiche, allegando nuova documentazione medica nonché consulenza tecnica di parte.
Alla luce di quanto esposto, formulava le seguenti conclusioni: « 1) accertare e dichiarare, previa C.T.U. medico legale, che il ricorrente è affetto da gravi infermità che determinano il riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge
222/1984, dalla data della domanda in via amministrativa o da altra data che emergerà in corso di causa;
2) condannare l' in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/1984, dalla data della domanda in via amministrativa o da altra data che emergerà in corso di causa, nella CP_ misura prevista, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge;
4) condannare l' al pagamento di spese e compensi di lite del presente giudizio, nonché del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità CP_1 del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente venivano chiesti chiarimenti al nominato CTU, dott.ssa , in considerazione anche della nuova documentazione prodotta;
chiarimenti Persona_2 che venivano depositati in data 20.07.2024. Con provvedimento del 18.01.2025, la dott.ssa veniva chiamata ad integrare i Persona_2 chiarimenti resi altresì alla luce del referto di visita fisiatrica depositato da parte ricorrente in data
10.05.2024, non menzionato nella nota del 20.07.2024.
La dottoressa provvedeva al deposito in data 24.02.2025.
Con provvedimento del 03.07.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che il ricorrente abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Ebbene, nonostante le deduzioni riportate nell'atto introduttivo del giudizio apparissero suggestive di un aggravamento del quadro clinico descritto nella relazione dal consulente, i chiarimenti resi dal tecnico hanno confermato l'insussistenza del requisito sanitario in questione.
Ed invero la dott.ssa in data 20.07.2024, ha precisato che: «consultato il Persona_2 fascicolo elettronico ha potuto constatare che vi era allegata nuova documentazione sanitaria consistente in un referto di visita cardiologica + ECG eseguita in data 13/12/2023 presso
l'ambulatorio di cardiologia (Policlinico di Monza) con sede a Bovalino Marina con diagnosi di cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, dislipidemia e una relazione medico legale di parte redatta dal dott. , pertanto esaminata suddetta nuova documentazione sanitaria la Persona_3 sottoscritta ritiene opportuno chiarire quanto segue: il quadro clinico attuale non si discosta da quello indicato nella stessa relazione tecnico medico legale a suo tempo depositata quindi si conclude che le patologie di cui è affetto attualmente il sig. non costituiscono un complesso Parte_1 invalidante tale da ridurre a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (muratore) e che quindi non può avere diritto al beneficio richiesto. Tanto si comunica, rimanendo comunque a disposizione di codesta autorità giudiziaria per ogni altro eventuale chiarimento in merito».
Inoltre, nella successiva integrazione resa in data 24.02.2025 ha specificato: «Il referto di visita fisiatrica rilasciato dal dott. riporta una serie di patologie che erano già state prese in Per_4 considerazione e valutate nella consulenza medico legale depositata in data 22/10/2023, ovvero si tratta di rachialgia cronica da spondilo artrosi diffusa e discopatie multiple con modesta limitazione funzionale e radiculopatia arti sup. ed inferiori. Gonalgia bilaterale, spalla dolorosa dx da tendinopatia della cuffia dei rotatori con scarsa limitazione funzionale Infine si chiarisce che con il termine discopatia si indica una degenerazione più ampia dei dischi e delle vertebre, mentre la protrusione discale rappresenta una forma specifica di degenerazione in cui il disco sporge nel canale senza rompersi, di conseguenza appare evidente che la spondilodiscopatia possa includere diverse condizioni tra cui la protrusione discale. Quindi si confermano in toto le considerazioni medico legali indicate nell'elaborato peritale».
È emerso, dunque, che il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza e ritenendo che lo stesso non abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
D'altra parte, le censure mosse dal ricorrente all'elaborato peritale, non hanno trovato riscontro nemmeno nella documentazione sanitaria di formazione successiva.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del
CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti a giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Né a differenti conclusioni può giungersi sulla base della consulenza tecnica di parte depositata in atti, esprimendo la stessa un mero dissenso diagnostico.
In definitiva, non essendo emersa, né dai motivi di opposizione né dai successivi chiarimenti resi dal CTU alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente venendo liquidate come nel dispositivo secondo i valori tariffari minimi in assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità. Devono altresì porsi a carico della parte ricorrente le spese di CTU relative alla fase di A.T.P.O., come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto (c.f. ), R.G. n. 122/2024, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , in persona del CP_1
L.R.P.T. liquidandole in complessivi € 3.603,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_2
Locri, 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 122/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 122/2024 R.G. L.,
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Siderno Parte_1 C.F._1
(RC), via Dei Salici n. 6/A, presso lo studio degli avv.ti Domenico A. Cavaleri e Marco Cavaleri che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. , in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Locri, via Matteotti n. 48, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Sanguineti che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1 resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.01.2024, deduceva: - che in data Parte_1
20.07.2022 inoltrava all' domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno ordinario CP_1 di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/1984; - che l' resistente comunicava il rigetto CP_1 della domanda;
- che veniva proposto ricorso amministrativo, anch'esso rigettato;
- che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale;
- che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott.ssa , non riconosceva il beneficio richiesto;
- che proponeva Persona_2 dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto carenti ed illogiche, allegando nuova documentazione medica nonché consulenza tecnica di parte.
Alla luce di quanto esposto, formulava le seguenti conclusioni: « 1) accertare e dichiarare, previa C.T.U. medico legale, che il ricorrente è affetto da gravi infermità che determinano il riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge
222/1984, dalla data della domanda in via amministrativa o da altra data che emergerà in corso di causa;
2) condannare l' in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/1984, dalla data della domanda in via amministrativa o da altra data che emergerà in corso di causa, nella CP_ misura prevista, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge;
4) condannare l' al pagamento di spese e compensi di lite del presente giudizio, nonché del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità CP_1 del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente venivano chiesti chiarimenti al nominato CTU, dott.ssa , in considerazione anche della nuova documentazione prodotta;
chiarimenti Persona_2 che venivano depositati in data 20.07.2024. Con provvedimento del 18.01.2025, la dott.ssa veniva chiamata ad integrare i Persona_2 chiarimenti resi altresì alla luce del referto di visita fisiatrica depositato da parte ricorrente in data
10.05.2024, non menzionato nella nota del 20.07.2024.
La dottoressa provvedeva al deposito in data 24.02.2025.
Con provvedimento del 03.07.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che il ricorrente abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Ebbene, nonostante le deduzioni riportate nell'atto introduttivo del giudizio apparissero suggestive di un aggravamento del quadro clinico descritto nella relazione dal consulente, i chiarimenti resi dal tecnico hanno confermato l'insussistenza del requisito sanitario in questione.
Ed invero la dott.ssa in data 20.07.2024, ha precisato che: «consultato il Persona_2 fascicolo elettronico ha potuto constatare che vi era allegata nuova documentazione sanitaria consistente in un referto di visita cardiologica + ECG eseguita in data 13/12/2023 presso
l'ambulatorio di cardiologia (Policlinico di Monza) con sede a Bovalino Marina con diagnosi di cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, dislipidemia e una relazione medico legale di parte redatta dal dott. , pertanto esaminata suddetta nuova documentazione sanitaria la Persona_3 sottoscritta ritiene opportuno chiarire quanto segue: il quadro clinico attuale non si discosta da quello indicato nella stessa relazione tecnico medico legale a suo tempo depositata quindi si conclude che le patologie di cui è affetto attualmente il sig. non costituiscono un complesso Parte_1 invalidante tale da ridurre a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (muratore) e che quindi non può avere diritto al beneficio richiesto. Tanto si comunica, rimanendo comunque a disposizione di codesta autorità giudiziaria per ogni altro eventuale chiarimento in merito».
Inoltre, nella successiva integrazione resa in data 24.02.2025 ha specificato: «Il referto di visita fisiatrica rilasciato dal dott. riporta una serie di patologie che erano già state prese in Per_4 considerazione e valutate nella consulenza medico legale depositata in data 22/10/2023, ovvero si tratta di rachialgia cronica da spondilo artrosi diffusa e discopatie multiple con modesta limitazione funzionale e radiculopatia arti sup. ed inferiori. Gonalgia bilaterale, spalla dolorosa dx da tendinopatia della cuffia dei rotatori con scarsa limitazione funzionale Infine si chiarisce che con il termine discopatia si indica una degenerazione più ampia dei dischi e delle vertebre, mentre la protrusione discale rappresenta una forma specifica di degenerazione in cui il disco sporge nel canale senza rompersi, di conseguenza appare evidente che la spondilodiscopatia possa includere diverse condizioni tra cui la protrusione discale. Quindi si confermano in toto le considerazioni medico legali indicate nell'elaborato peritale».
È emerso, dunque, che il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza e ritenendo che lo stesso non abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
D'altra parte, le censure mosse dal ricorrente all'elaborato peritale, non hanno trovato riscontro nemmeno nella documentazione sanitaria di formazione successiva.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del
CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti a giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Né a differenti conclusioni può giungersi sulla base della consulenza tecnica di parte depositata in atti, esprimendo la stessa un mero dissenso diagnostico.
In definitiva, non essendo emersa, né dai motivi di opposizione né dai successivi chiarimenti resi dal CTU alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente venendo liquidate come nel dispositivo secondo i valori tariffari minimi in assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità. Devono altresì porsi a carico della parte ricorrente le spese di CTU relative alla fase di A.T.P.O., come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto (c.f. ), R.G. n. 122/2024, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , in persona del CP_1
L.R.P.T. liquidandole in complessivi € 3.603,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_2
Locri, 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli