Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 904/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 28/02/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Paolo Perrone, in sostituzione dell'avv. PIETRO LEONETTI. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Enrico Vaccari, in sostituzione dell'avv. ALESSANDRO PERROTTA. È inoltre presente, per il terzo chiamato, l'avv. GIANFRANCO PARENTI, nonché il dott. Luigi Sabato ai fini della pratica forense. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne chiedono integrale l'accoglimento. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 904/2019 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Leonetti (C.F. ); C.F._2
Attore
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Alessandro Perrotta (C.F. ; C.F._3
Convenuto
NONCHÈ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Parenti (C.F. ; C.F._4
Terzo chiamato
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 30/06/2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio il , in persona del suo Sindaco pro tempore, al fine di Controparte_1 ottenerne la condanna al pagamento del complessivo importo di € 24.932,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 11/09/2017, previa declaratoria della sua responsabilità ex art. 2051 cod. civ. e/o art. 2043 cod. civ.
pagina 2 di 7 1.1. A sostegno della domanda, parte attrice deduce che nella suindicata data, alle ore 18:00, mentre stava camminando lungo un marciapiede antistante la propria abitazione, sito in Paola (CS), in via E. Mannarino n. 33, cadde rovinosamente a terra a causa dell'assenza di pavimentazione dello stesso, nonché per la presenza di un “cantiere a cielo aperto”, caratterizzato da tombini privi di copertura, fili e tubi scoperti, terriccio e detriti vari, senza poter far nulla al fine di evitare l'infortunio concretamente verificatosi. Deduce, poi, che, fu immediatamente soccorso da alcuni passanti e trasportato presso il Pronto Soccorso di , ove gli venne diagnosticato “Trauma contusivo anca sx – frattura CP_1 pluriframmentata scomposta petrocanterica con distacco del piccolo trocantere sx – escoriazioni gomito sx”. Fu, dunque, sottoposto a intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare e ricoverato presso la clinica “Santa Chiara” di . CP_1
Assume che l'evento lesivo occorsogli risulta eziologicamente riconducibile alla condotta CP_ omissiva e negligente dell' locale convenuto, per non aver esercitato, sul bene di propria pertinenza, i doveri di custodia, vigilanza e manutenzione, al fine di prevenire il concretizzarsi di pericoli per l'utenza della strada, e che l'evento de quo ha generato, nella propria sfera giuridica, pregiudizi di tipo patrimoniale e non, complessivamente quantificati in € 24.932,00. 1.2. Il in persona del suo Sindaco pro tempore, deduce l'infondatezza Controparte_1 della domanda in fatto e in diritto, per essere il sinistro riconducibile esclusivamente alla condotta imprudente di parte attrice, attesa l'assoluta visibilità, prevedibilità ed evitabilità dell'insidia di cui trattasi. L'evento, infatti, si è verificato durante il periodo estivo e la pericolosità del tratto di strada de quo era ben nota all'attore, perché antistante la sua abitazione. Deduce, poi, l'insussistenza in capo all'Ente di un rapporto di custodia, atteso che il marciapiede in questione ricadeva in porzione di suolo di proprietà della società
[...]
la quale stava realizzando un edificio per civile abitazione, peraltro Controparte_2 senza il rispetto della normativa posta a disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, la responsabilità del sinistro occorso a parte attrice dovrebbe imputarsi alla società in questione. Contesta, infine, l'entità della richiesta, in quanto ritenuta eccessiva. Conclude, quindi, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda per infondatezza in fatto ed in diritto, perché il sinistro per cui è causa si è verificato per caso fortuito interruttivo del nesso eziologico tra la res e il danno;
in via subordinata, la declaratoria della responsabilità del terzo chiamato in causa e la sua condanna all'integrale risarcimento dei danni richiesti da parte attrice;
in via gradata, la declaratoria del concorso di colpa del danneggiato nella verificazione dell'evento; in via ulteriormente gradata, la declaratoria del concorso di colpa del terzo chiamato in causa nella verificazione dell'evento; nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, nella misura che risulterà in corso di causa.
1.3. La società contesta la propria legittimazione passiva, per Controparte_2 insussistenza di una posizione di garanzia, così come di un rapporto di custodia, relativamente al marciapiede per cui è causa, atteso che il tratto di pertinenza in questione, così come i tombini privi di copertura, fili e tubi scoperti ivi presenti, appartengono in via esclusiva al . Deduce, quindi, di non aver mai manomesso il marciapiede Controparte_1
pagina 3 di 7 CP_ de quo e che l' locale convenuto non ha provveduto alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada luogo del sinistro verificatosi, né al completamento della predisposizione di un impianto elettrico di proprietà comunale, pur realizzando la pavimentazione del marciapiede in epoca successiva al verificarsi del sinistro, a conferma della natura demaniale del marciapiede stesso. Conclude, pertanto, chiedendo: in via preliminare, l'estromissione della terza chiamata per assoluta estraneità ai fatti di causa;
in via subordinata e nel merito, il rigetto della domanda attorea per insussistenza, a qualsiasi titolo, della responsabilità della terza chiamata nei confronti di parte attrice.
1.4. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., parte attrice ha parzialmente modificato la propria domanda, estendendola nei confronti della terza chiamata
[...]
e, dunque, chiedendo la condanna del convenuto e della terza Controparte_2 CP_1 chiamata, in solido, al pagamento del complessivo importo di € 24.932,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subìti in ragione del sinistro per cui è causa, previo accertamento e declaratoria della loro responsabilità ex art. 2051 cod. civ. e/o dell'art. 2043 cod. civ., nonché la loro condanna in solido al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
1.5. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale ( , Testimone_1
, , , e e di Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 consulenza tecnica medico legale (dott. ) ed è stato deciso con sentenza Persona_1 contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 2. La domanda non può essere accolta, per le ragioni che seguono.
2.1. L'art. 2051 cod. civ. stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Secondo il prevalente e più recente indirizzo ermeneutico, la previsione di cui all'art. 2051 cod. civ. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Perché essa operi, è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene oggetto di custodia, senza che assuma rilievo la condotta (in ipotesi colposa) del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In tale ultima evenienza, peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare una concausa dell'evento, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato [Cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008 (Rv. 603077 - 01)]. Nondimeno, nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte (priva cioè di un dinamismo pericoloso intrinseco), il giudizio sulla sua pericolosità va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante, sì da verificare se la situazione di oggettivo pericolo pagina 4 di 7 costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato;
il quale, in tale ipotesi, avrebbe quanto meno concorso, ex art. 1227 cod. civ., alla produzione dell'evento a titolo di colpa (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 25772 del 09/12/2009). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte [cfr. sul tema Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006 (Rv. 593828 - 01)]. La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc., non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode [Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013 (Rv. 625158 - 01)]. Il danneggiato dovrà, in sintesi, provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno e di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza [cfr. Cass. civ. sez. 6-3, ordinanza n. 11526 del 11/05/2017]. Più di recente, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro [cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 - 01)].
2.2. Nel caso che ci occupa, a parere di questo Tribunale non è stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro, per come prospettata da parte attrice.
pagina 5 di 7 In particolare, il teste , sentito all'udienza del 10/06/2022, ha ricordato Testimone_1 solamente che in data 11/09/2017, dopo aver visto un “cumulo di persone” in viale Emilio Mannarino n. 33, si era avvicinato ed aveva notato , riverso sul lato Parte_1 destro della strada, “dolorante”, ma di non aver visto la direzione da cui lo stesso proveniva, null'altro potendo riferire in merito alla dinamica dell'evento lesivo occorsogli. Peraltro, lo stesso teste, dopo aver confermato che il predetto tratto di strada risultava privo di pavimentazione, ha dapprima affermato che era presente una “rete di recinzione di colore arancione riversa alla rinfusa sulla pavimentazione”, per poi precisare che “non tutta la rete era a terra, ma solo una parte”, dichiarando inoltre che, fatta salva la presenza di alcuni “tombini non coperti”, il resto del manto stradale “era libero e non vi era la presenza di materiale che ingombrava il percorso”. Il teste , sentito all'udienza del 14/10/2022, ha, invece, affermato di aver Testimone_3 visto “inciampare e cadere”, senza tuttavia ricordare su che cosa lo Parte_1 stesso sia effettivamente inciampato. Egli ha poi riferito di aver visto inciampare l'attore
“tra la rete e qualcosa che era a terra”, senza essere più preciso. Peraltro, lo stesso attore, nel libello introduttivo si è limitato a riferire di essere caduto a terra “a causa del pessimo stato di tale marciapiede e della presenza di diverse insidie non segnalate e non visibili”, in considerazione dell'esistenza di “rete penzolante posta lungo il tratto in questione, non saldamente ancorata alla parete di un edificio in costruzione posto in aderenza al marciapiede stesso” e di “diversi tombini privi di copertura, fili e tubi scoperti, nonché terriccio e detriti vari”. Ma nulla ha riferito sulla causa effettiva della caduta (la rete? Qualche tombino? Fili e tubi scoperti? ). Inoltre, in sede di consulenza tecnica, CP_4
l'attore ha riferito di aver “perso l'equilibrio”. Poiché il quadro istruttorio non consente di ricostruire in termini esaustivi e certi la dinamica dell'accadimento, non è possibile accertare l'imputabilità eziologica dell'evento dannoso – il cui onere probatorio grava sull'attore – sicché non vi è prova del nesso di causa tra la cosa e il danno [Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023 (Rv. 668584 - 01)].
2.3. In ogni caso, anche laddove si volesse ritenere raggiunta la prova del nesso di causa tra la particolare condizione della cosa e la caduta dell'attore, l'evento lesivo occorso a parte attrice deve essere imputato esclusivamente alla mancata adozione, da parte di questi, delle normali cautele richieste dalle circostanze del caso concreto. Invero, incontestata la presenza del cantiere e degli ostacoli al transito pedonale per i tombini scoperti e degli altri oggetti (fili, tubi, rete e detriti), la loro ampia visibilità (l'incidente è avvenuto alle ore 18:00 del giorno 11/09/2017, in piena estate e con luce naturale), e la conoscenza della situazione di pericolo (l'attore abita proprio di fronte al cantiere, che si trovava in quelle condizioni da qualche anno), l'attore ha deciso ugualmente di percorrere il marciapiedi dissestato, pur potendo utilizzare quello posto sull'altro lato della strada. Tale condotta gravemente imprudente ha innescato un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto a quella derivante dalla negligente condotta del soggetto tenuto alla custodia, idonea da sola a produrre l'evento dannoso. Tale condotta del danneggiato si risolve in una a causa sopravvenuta del danno e, sul piano pagina 6 di 7 giuridico, assorbe ogni diversa serie causale, riducendola al ruolo di semplice occasione del danno (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006, Rv. 588863). Ne consegue che la custodia del marciapiede – che nel caso di specie deve ritenersi CP_ sussistente tanto in capo all' locale convenuto, quanto in capo alla terza chiamata
[...]
, atteso che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che sull'area in Controparte_2 questione non erano ancora terminati i lavori e che la stessa era comunque resa transitabile da parte dell'utenza – non può dare la stura al rimedio invocato, in ragione dell'esistenza di un rischio elettivo del danneggiato, ovverosia di una sua consapevole scelta di andare incontro ad una situazione obiettivamente e visibilmente pericolosa per la sua incolumità, percepibile con l'ordinaria diligenza ed avendo accettato di percorrere ugualmente il predetto tratto stradale [cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13681 del 31/07/2012 (Rv. 623597 - 01)].
3. In considerazione dell'esistenza di orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito in ordine alle questioni dibattute, si ravvisano tuttavia le condizioni per la compensazione integrale delle spese. Il costo della consulenza tecnica va posto in capo a tutte le parti (inclusa quella chiamata) in uguale misura.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda formulata da Parte_1
Compensa le spese di lite e pone il costo della consulenza tecnica in capo alle parti in uguale misura. Paola, 28 febbraio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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