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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1335 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, con il patrocinio dell'Avv. Valentina Bellomo, con Parte_1
elezione di domicilio a , Piazza Marina n. 39 Pt_1
attore opponente contro con il patrocinio dell'avv. Mauro Scirè, con Controparte_1
elezione di domicilio a , Via Abbruzzi n. 10. Pt_1
convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 04.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5594/21 emesso dal Tribunale di Palermo in data 15.12.2021, su ricorso dell' avente ad oggetto la somma di € Controparte_1
32.263,08, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/02 e spese legali a saldo della fattura n. 5 del 24.07.2021, relativa all'attività di accoglienza di soggetti affetti da disagio psichico nel periodo luglio-agosto 2021.
In particolare, il ha preliminarmente dedotto di avere Pt_1
parzialmente provveduto al pagamento, in favore dell'Associazione opposta, della somma di € 25.045,26, per le casuali oggetto del presente procedimento (giusta nota di debito n. 5 del 24.09.2021 relativa al periodo luglio/agosto 2021, e mandato di pagamento n. 427 del
12.01.2022), mentre ha proposto opposizione limitatamente all'importo residuo di € 7.217,82 deducendo in primo luogo l'inidoneità della fattura a fungere da prova documentale del credito e contestando, comunque, la debenza di tali somme per non avere l' CP_1
rispettato gli standard previsti dalla normativa regionale in materia di organigramma del personale dipendente all'interno della struttura.
Costituitasi l'Associazione opposta ha contestato i motivi sottesi all'opposizione per le ragioni meglio spiegate in comparsa e ne ha invocato il rigetto, e ha insistito nel credito ingiunto in linea capitale oltre gli interessi al tasso legale.
Così sommariamente ricostruita la vicenda, preliminarmente, preso atto del pagamento di € 25.045,26, effettuato dal in Parte_1
corso di causa, seppure parziale rispetto alla maggiore somma ingiunta, va dichiarata cessata la materia del contendere e conseguentemente va revocato il d.i. opposto.
L'opposizione va comunque rigettata anche con riferimento alla porzione di credito ingiunto contestata (pari ad euro 7.217,82). Giova rilevare che l'obbligazione del di sostenere le spese Pt_1
occorrenti per il mantenimento dei soggetti affetti da disagio psichico presso comunità alloggio su ordine dell'autorità giudiziaria sorge ex lege per effetto del combinato disposto dell'art. 11 della L.R. 09.05.1986 n.
22 di “Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia” e della L. 328/00, senza che si renda all'uopo necessaria la stipula di apposita convenzione negoziale, che peraltro nella specie risulta sottoscritta dalle parti (cfr. contratti rep. n. 94 del 12.03.2021 e rep.
n.127 del 19.03.2021).
La circostanza che il nel rispetto delle norme di Parte_1
contabilità pubblica, debba provvedere a stanziare in appositi capitoli di bilancio le somme occorrenti alla remunerazione del servizio reso, in sua vece ed in favore dei soggetti disagiati, da terzi soggetti cui questi delega l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, non muta le conclusioni esposte, e così di conseguenza l'inosservanza o il difettoso adempimento del dovere imposto dalle norme di contabilità non pregiudica il diritto di credito del terzo. Non è invero consentito a nessun debitore, dunque neppure alla pubblica amministrazione, sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni adducendo di non possedere la necessaria provvista economica. Dalla documentazione depositata in atti si ricava, infatti, che si tratta di soggetti affetti da disagio psichico inseriti presso la struttura della cooperativa ricorrente con provvedimenti disposti dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Palermo. Del resto, il non ha contestato né l'effettivo Parte_1
svolgimento del servizio di accoglienza e di assistenza in favore dei soggetti di cui ai registri presenze ed ai prospetti posti a corredo del ricorso monitorio né l'esistenza del rapporto, anzi ha riconosciuto e corrisposto la maggior parte del credito ingiunto, limitando le proprie contestazioni ad una minor somma ritenuta dal non dovuta in Pt_1
ragione di un asserito inadempimento contrattuale di cui di dirà nel prosieguo.
Del tutto destituita di fondamento appare poi la tesi sostenuta dal secondo cui non sarebbe dovuto l'importo di € 7.217,82, in Pt_1
quanto sarebbe stata riscontrata una difformità del monte ore lavorativo minimo settimanale prestato da talune figure all'interno della struttura
(assistente sociale, assistente disabili, ausiliario) rispetto agli standard di cui al DPRS 158/96.
Sul punto, va rammentato che il D.P.R.S. 158/96, prevede all'allegato
D, “Schema di convenzione per gestione comunità alloggio per disabili psichici”, art. 5, che siano presenti in organico: a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
b) due assistenti agli inabili o anziani;
c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l' non provveda direttamente a fornire le relative Parte_2
prestazioni; d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane”; e) un animatore in convenzione;
f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.
Tali prescrizioni, si precisa, costituiscono ai sensi dell'art. 54 della L.R.
22/86 atti di indirizzo generale a garanzia dell'adeguatezza delle prestazioni prestate e degli standard organizzativi.
Successivamente, con circolare n. 1 del 15.02.2005, nell'eventualità dell'assenza degli infermieri e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 20 del della L. R. 22/86, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha previsto che […]gli enti gestori possano ricorrere all'impiego anche part-time di una quinta unità di assistenza […] facendo obbligo ai comuni di […] pervenire attraverso una verifica dei mutati costi del personale impiegato, alla rideterminazione delle rette giornaliere commisurate agli oneri effettivamente sostenuti dagli enti gestori.
Così, con nota prot. AREG/653252/2021 del 19/05/2021 avente ad oggetto proprio la rideterminazione della retta fissa mensile in caso di assenza di infermieri, il ha ritenuto di rivedere la Parte_1
tariffa mensile e non la quota giornaliera detraendo l'importo di €
250,81 per ogni infermiere mancante, al mese a persona.
Ed effettivamente, l' con la nota di debito n. 05/21 del CP_1
24.09.21 relativa al periodo luglio/agosto 2021, ha spontaneamente rideterminato la tariffa mensile in € 1.167,33, in ragione del mancato impiego di infermieri (retta fissa mensile € 1.668,95 - € 501,62 per n. 2 infermieri mancanti).
Nessuna disposizione normativa o convenzionale prevede un monte ore di servizio minimo settimanale che le figure devono prestare all'interno della comunità alloggio, dovendo semmai il personale essere valutato per un numero di ore confacenti alle necessità dell' fermo restando che debba essere garantita la CP_1
continuità dell'assistenza e la copertura delle esigenze dell'utenza ospitata, tenendo conto delle diverse figure professionali.
La previsione di una possibile rideterminazione in peius delle rette spettanti agli enti beneficiari, quindi, è prevista soltanto con riferimento all'eventuale assenza di infermieri, e non anche ad altre figure professionali.
Non v'è pertanto alcuna ragione per ulteriormente decurtare l'importo richiesto dall' che resta quindi dovuto con riferimento alla CP_1
somma di euro 7.217,82, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al reale soddisfo, per le causali di cui in parte motiva.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto dell'intervenuto pagamento seppure parziale, intervenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ancorchè precedentemente autorizzato, vanno liquidate, avuto riguardo al valore residuo della somma ancora dovuta di € 7.217,82, in complessivi euro 430,00 (di cui euro 145,50 per spese vive), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro
2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali, per il presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Mauro Scirè dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 25.045,26.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 5594/21 emesso dal Tribunale di
Palermo in data 15.12.2021.
Condanna il alla corresponsione in favore Parte_1
dell'associazione dell'importo di € € 7.217,82, oltre CP_1
interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo.
Condanna il al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in complessivi euro 430,00 (di cui euro 145,50 per spese vive), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali, per il presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Mauro Scirè dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Palermo, 19.03.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1335 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, con il patrocinio dell'Avv. Valentina Bellomo, con Parte_1
elezione di domicilio a , Piazza Marina n. 39 Pt_1
attore opponente contro con il patrocinio dell'avv. Mauro Scirè, con Controparte_1
elezione di domicilio a , Via Abbruzzi n. 10. Pt_1
convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 04.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5594/21 emesso dal Tribunale di Palermo in data 15.12.2021, su ricorso dell' avente ad oggetto la somma di € Controparte_1
32.263,08, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/02 e spese legali a saldo della fattura n. 5 del 24.07.2021, relativa all'attività di accoglienza di soggetti affetti da disagio psichico nel periodo luglio-agosto 2021.
In particolare, il ha preliminarmente dedotto di avere Pt_1
parzialmente provveduto al pagamento, in favore dell'Associazione opposta, della somma di € 25.045,26, per le casuali oggetto del presente procedimento (giusta nota di debito n. 5 del 24.09.2021 relativa al periodo luglio/agosto 2021, e mandato di pagamento n. 427 del
12.01.2022), mentre ha proposto opposizione limitatamente all'importo residuo di € 7.217,82 deducendo in primo luogo l'inidoneità della fattura a fungere da prova documentale del credito e contestando, comunque, la debenza di tali somme per non avere l' CP_1
rispettato gli standard previsti dalla normativa regionale in materia di organigramma del personale dipendente all'interno della struttura.
Costituitasi l'Associazione opposta ha contestato i motivi sottesi all'opposizione per le ragioni meglio spiegate in comparsa e ne ha invocato il rigetto, e ha insistito nel credito ingiunto in linea capitale oltre gli interessi al tasso legale.
Così sommariamente ricostruita la vicenda, preliminarmente, preso atto del pagamento di € 25.045,26, effettuato dal in Parte_1
corso di causa, seppure parziale rispetto alla maggiore somma ingiunta, va dichiarata cessata la materia del contendere e conseguentemente va revocato il d.i. opposto.
L'opposizione va comunque rigettata anche con riferimento alla porzione di credito ingiunto contestata (pari ad euro 7.217,82). Giova rilevare che l'obbligazione del di sostenere le spese Pt_1
occorrenti per il mantenimento dei soggetti affetti da disagio psichico presso comunità alloggio su ordine dell'autorità giudiziaria sorge ex lege per effetto del combinato disposto dell'art. 11 della L.R. 09.05.1986 n.
22 di “Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia” e della L. 328/00, senza che si renda all'uopo necessaria la stipula di apposita convenzione negoziale, che peraltro nella specie risulta sottoscritta dalle parti (cfr. contratti rep. n. 94 del 12.03.2021 e rep.
n.127 del 19.03.2021).
La circostanza che il nel rispetto delle norme di Parte_1
contabilità pubblica, debba provvedere a stanziare in appositi capitoli di bilancio le somme occorrenti alla remunerazione del servizio reso, in sua vece ed in favore dei soggetti disagiati, da terzi soggetti cui questi delega l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, non muta le conclusioni esposte, e così di conseguenza l'inosservanza o il difettoso adempimento del dovere imposto dalle norme di contabilità non pregiudica il diritto di credito del terzo. Non è invero consentito a nessun debitore, dunque neppure alla pubblica amministrazione, sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni adducendo di non possedere la necessaria provvista economica. Dalla documentazione depositata in atti si ricava, infatti, che si tratta di soggetti affetti da disagio psichico inseriti presso la struttura della cooperativa ricorrente con provvedimenti disposti dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Palermo. Del resto, il non ha contestato né l'effettivo Parte_1
svolgimento del servizio di accoglienza e di assistenza in favore dei soggetti di cui ai registri presenze ed ai prospetti posti a corredo del ricorso monitorio né l'esistenza del rapporto, anzi ha riconosciuto e corrisposto la maggior parte del credito ingiunto, limitando le proprie contestazioni ad una minor somma ritenuta dal non dovuta in Pt_1
ragione di un asserito inadempimento contrattuale di cui di dirà nel prosieguo.
Del tutto destituita di fondamento appare poi la tesi sostenuta dal secondo cui non sarebbe dovuto l'importo di € 7.217,82, in Pt_1
quanto sarebbe stata riscontrata una difformità del monte ore lavorativo minimo settimanale prestato da talune figure all'interno della struttura
(assistente sociale, assistente disabili, ausiliario) rispetto agli standard di cui al DPRS 158/96.
Sul punto, va rammentato che il D.P.R.S. 158/96, prevede all'allegato
D, “Schema di convenzione per gestione comunità alloggio per disabili psichici”, art. 5, che siano presenti in organico: a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
b) due assistenti agli inabili o anziani;
c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l' non provveda direttamente a fornire le relative Parte_2
prestazioni; d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane”; e) un animatore in convenzione;
f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.
Tali prescrizioni, si precisa, costituiscono ai sensi dell'art. 54 della L.R.
22/86 atti di indirizzo generale a garanzia dell'adeguatezza delle prestazioni prestate e degli standard organizzativi.
Successivamente, con circolare n. 1 del 15.02.2005, nell'eventualità dell'assenza degli infermieri e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 20 del della L. R. 22/86, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha previsto che […]gli enti gestori possano ricorrere all'impiego anche part-time di una quinta unità di assistenza […] facendo obbligo ai comuni di […] pervenire attraverso una verifica dei mutati costi del personale impiegato, alla rideterminazione delle rette giornaliere commisurate agli oneri effettivamente sostenuti dagli enti gestori.
Così, con nota prot. AREG/653252/2021 del 19/05/2021 avente ad oggetto proprio la rideterminazione della retta fissa mensile in caso di assenza di infermieri, il ha ritenuto di rivedere la Parte_1
tariffa mensile e non la quota giornaliera detraendo l'importo di €
250,81 per ogni infermiere mancante, al mese a persona.
Ed effettivamente, l' con la nota di debito n. 05/21 del CP_1
24.09.21 relativa al periodo luglio/agosto 2021, ha spontaneamente rideterminato la tariffa mensile in € 1.167,33, in ragione del mancato impiego di infermieri (retta fissa mensile € 1.668,95 - € 501,62 per n. 2 infermieri mancanti).
Nessuna disposizione normativa o convenzionale prevede un monte ore di servizio minimo settimanale che le figure devono prestare all'interno della comunità alloggio, dovendo semmai il personale essere valutato per un numero di ore confacenti alle necessità dell' fermo restando che debba essere garantita la CP_1
continuità dell'assistenza e la copertura delle esigenze dell'utenza ospitata, tenendo conto delle diverse figure professionali.
La previsione di una possibile rideterminazione in peius delle rette spettanti agli enti beneficiari, quindi, è prevista soltanto con riferimento all'eventuale assenza di infermieri, e non anche ad altre figure professionali.
Non v'è pertanto alcuna ragione per ulteriormente decurtare l'importo richiesto dall' che resta quindi dovuto con riferimento alla CP_1
somma di euro 7.217,82, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al reale soddisfo, per le causali di cui in parte motiva.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto dell'intervenuto pagamento seppure parziale, intervenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ancorchè precedentemente autorizzato, vanno liquidate, avuto riguardo al valore residuo della somma ancora dovuta di € 7.217,82, in complessivi euro 430,00 (di cui euro 145,50 per spese vive), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro
2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali, per il presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Mauro Scirè dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 25.045,26.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 5594/21 emesso dal Tribunale di
Palermo in data 15.12.2021.
Condanna il alla corresponsione in favore Parte_1
dell'associazione dell'importo di € € 7.217,82, oltre CP_1
interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo.
Condanna il al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in complessivi euro 430,00 (di cui euro 145,50 per spese vive), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali, per il presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Mauro Scirè dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Palermo, 19.03.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza