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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4090/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01/04/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] – Marocco il 08 agosto 1974 cittadino: marocchino
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...],
entrambi con l'Avv. Marco Giovanazzi Orsoli presso il quale eleggono domicilio telematico:
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 12.10.1999
(anno 1999 atto n. 1580 reg. 01 parte 1 serie)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 01/04/2025, hanno dichiarato di non convivere più e di non avere questioni patrimoniali e/o economiche da regolare tra loro, chiedendo congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta, atteso che non sussistono questioni economiche da regolare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio Milano il 12.10.1999;
2) Omologa le condizioni di separazione come da ricorso e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.Giuseppe Gennari. Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01/04/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] – Marocco il 08 agosto 1974 cittadino: marocchino
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...],
entrambi con l'Avv. Marco Giovanazzi Orsoli presso il quale eleggono domicilio telematico:
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 12.10.1999
(anno 1999 atto n. 1580 reg. 01 parte 1 serie)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 01/04/2025, hanno dichiarato di non convivere più e di non avere questioni patrimoniali e/o economiche da regolare tra loro, chiedendo congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta, atteso che non sussistono questioni economiche da regolare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio Milano il 12.10.1999;
2) Omologa le condizioni di separazione come da ricorso e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.Giuseppe Gennari. Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG