Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2810/2021 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi, vertente tra
) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difesa dagli avv.ti Mizzoni Biagio e Caranci Andrea per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e (C.F. ) in nome e per conto di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Falivena Luca per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
(C.F. Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Massimo per procura in calce alla comparsa di risposta litisconsorte e (C.F. ) in nome e per conto di Controparte_4 P.IVA_3 [...]
(C.F. a sua volta in nome e per conto di Controparte_5 P.IVA_4
(C.F. Controparte_6 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Fioretti Andrea per procura generale alle liti per atto
Notaio del Dott. rep. 5529 racc. 3784 del 5 dicembre 2023 Persona_1
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.6340/2021 pubblicata il 14.4.2021 e notificata in pari data.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato roponeva appello contro la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n.6340/2021 pubblicata il 14.4.2021 e notificata in pari data.
In corso di causa l'appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del processo, ribadendola all'udienza del 21 febbraio 2025. Hanno accettato espressamente la rinuncia l'intervenuta cessionaria del credito Controparte_6 costituita tramite la mandataria a sua volta rappresentata Controparte_5 da e litisconsorte. Controparte_7 Controparte_3
La mancanza di accettazione della rinuncia da parte dell'appellata
[...] non è d'ostacolo all'estinzione del processo ex art.306 c.p.c., non Controparte_2 avendo la banca interesse alla sua prosecuzione, vuoi per l'avvenuta cessione del credito, vuoi perché sono ormai scaduti i termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado, sicché l'appello non potrà più essere riproposto e l'estinzione del processo determinerà il passaggio in giudicato della sentenza a essa favorevole. Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art.306 c.p.c.. Non occorre provvedere sulle spese processuali nel rapporto tra e Parte_1
, cointeressati in quanto parti dell'atto revocato dalla sentenza impugnata. CP_3
Invece nei confronti dell'appellata e della Controparte_2 cessionaria del credito le spese processuali devono essere poste a Controparte_6 carico del rinunciante secondo la regola generale dettata dall'art.306 ultimo comma c.p.c., in mancanza di prova di un diverso accordo tra le parti a riguardo. Le spese sono liquidate a favore della per prime tre Controparte_2 fasi secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/14, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, e a favore dell'intervenuta CP_6
per la sola fase decisionale, secondo il valore minimo di cui al D.M. citato, data
[...] la ragione della decisione, il tutto con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 e € 520.000,00. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando: - dichiara estinto il giudizio;
- condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_2 [...]
rappresentate come in atti, le spese del presente grado di giudizio, CP_6 che liquida per compensi, per la prima, in € 9881,00 e, per la seconda, in € 3649,00 nonché, per entrambe, spese generali ex art.2 D..n.55/14, iva e c.a. come per legge.
- nulla per le spese tra e . Parte_1 Controparte_3
Così deciso in Roma il giorno 21/02/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo