Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 17/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2024, proposto da
IR LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, FA GA, TE CE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 6 febbraio 2024 n. 42.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra IR LL agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 6 febbraio 2024 n. 42.
Con tale sentenza è stato riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/15 relativamente agli anni scolastici 2022 – 2023 e il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire il godimento di tale beneficio.
Si è costituita l’amministrazione intimata.
Sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda.
Da un primo punto di vista la ricorrente ha depositato copia dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
In secondo luogo la ricorrente ha dimostrato di avere ottemperato al disposto dell’art. 14 d.l. 669/96 avendo notificato la sentenza in data 16 febbraio 2024 con conseguente rispetto del termine dilatorio di 120 giorni contemplato dalla norma citata.
Deve conseguentemente essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 6 febbraio 2024 n. 42 nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza.
L’amministrazione dovrà rilasciare alla ricorrente la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” e accreditare sulla stessa le somme spettanti.
Per il caso di ulteriore inottemperanza deve essere nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito che, previo accertamento dell’inottemperanza, dovrà provvedere nei successivi 30 giorni.
Il Commissario ad acta potrà provvedere anche mediante delega ad un Dirigente della predetta direzione generale.
Le spese del presente procedimento sono poste a carico dell’amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo con distrazione a favore degli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, FA GA, TE CE dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona Sezione Lavoro, 6 febbraio 2024 n. 42, mediante rilascio alla ricorrente della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” e mediante l’accredito sulla stessa delle somme riconosciute dalla sentenza, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Nomina commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito che, previo accertamento dell’inottemperanza, dovrà provvedere nei successivi 30 giorni.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 500, 00 (cinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore degli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, FA GA, TE CE dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO